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1 DR/2013/801 del 05/03/2013 Firmatari: MANFREDI GAETANO U.S.R. IL RETTORE VISTO il vigente Statuto di Ateneo ed in particolare l art. 14, comma 2, lett.b); VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n del , ed in particolare gli artt. 43 e 44; VISTO il Regolamento di attuazione della contabilità economicopatrimoniale ed i relativi allegati A ( Piano dei conti di contabilità generale ed analitica ) e B ( Correlazione del piano dei conti di contabilità generale con la tassonomia SIOPE ), emanato con D.R. n. 11 del ; VISTA VISTA la delibera n. 19 del con la quale il Senato Accademico ha approvato una rettifica dell art. 4, comma 2, del citato Regolamento di attuazione della Contabilità Economico- Patrimoniale; la delibera n. 37 del con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole sulla rettifica dell art. 4, comma 2, del Regolamento di cui sopra, DECRETA L art. 4, comma 2, del Regolamento di attuazione della contabilità economicopatrimoniale, emanato con D.R. n. 11 del , è rettificato come nella formulazione di seguito riportata: Art. 4 - Centri Autonomi di Gestione aventi autonomia di bilancio I Centri Autonomi di Gestione aventi autonomia di bilancio, nonché il Centro di Ateneo Laboratorio Europeo per lo Studio delle Malattie indotte da Alimenti, il Centro di Eccellenza per l Innovazione Tecnologica in Chirurgia ITC, il Centro di Eccellenza in Compositi Strutturali per Applicazioni Innovative (SCIC) ed il Centro di ricerca per lo studio di malattie genetiche (ereditarie ed acquisite) dell uomo e loro modelli cellulari e animali, predispongono ed approvano, fino all introduzione del bilancio unico, il budget economico e degli investimenti annuale. IL RETTORE Massimo MARRELLI AdP Ripartizione Affari Generali, Professori e ricercatori Il Dirigente dott. Francesco Bello Unità organizzativa responsabile del procedimento: Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari Responsabile del procedimento: Il Capo dell Ufficio sig.ra Patrizia Del Conte

2 U.S.R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II DR/2013/11 del 02/01/2013 Firmatari: MASSIMO MARRELLI IL RETTORE VISTO VISTO VISTA VISTO VISTA VISTA il vigente Statuto di Ateneo ed in particolare l art. 14, comma 2, lett. b); il vigente Regolamento di Ateneo per l Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n del , ed in particolare gli artt. 43 e 44; la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, concernente Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l efficienza del sistema universitario ; il D. Lgvo 27 gennaio 2012, n. 18, riguardante l Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a norma dell articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ; la delibera n. 14 del con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito al Regolamento di attuazione della Contabilità Economico- Patrimoniale ed ai relativi allegati (Allegato A Piano dei conti di contabilità generale ed analitica e Allegato B Correlazione del piano dei conti di contabilità generale con la tassonomia SIOPE ) previa modifica dell art. 5 comma 2 del Regolamento; la delibera n. 1 del con la quale il Senato Accademico condivisa la proposta del Rettore di modificare il Piano dei Conti CO.GE. ed il Piano dei conti CO.An. ha approvato il Regolamento di attuazione della Contabilità Economico-Patrimoniale ed ai relativi allegati (Allegato A Piano dei conti di contabilità generale ed analitica e Allegato B Correlazione del piano dei conti di contabilità generale con la tassonomia SIOPE ) subordinatamente all acquisizione del parere del Consiglio di Amministrazione in ordine a tali modifiche;

3 VISTA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II DR/2013/11 del 02/01/2013 Firmatari: MASSIMO MARRELLI la delibera n. 7 del con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole sulle modifiche di cui alla citata delibera del Senato Accademico n. 1 del , DECRETA E emanato nel testo allegato al presente decreto il Regolamento di attuazione della contabilità economico-patrimoniale ed i relativi allegati A ( Piano dei conti di contabilità generale ed analitica ) e B ( Correlazione del piano dei conti di contabilità generale con la tassonomia SIOPE ), che ne costituiscono parte integrante. Il regolamento di cui trattasi è in vigore a decorrere dalla data di conclusione dell iter di approvazione da parte degli organi competenti ed è pubblicato all Albo Ufficiale on line dell Ateneo. IL RETTORE Massimo MARRELLI Ripartizione Affari Generali Il Dirigente dott. Francesco Bello Unità organizzativa responsabile del procedimento: Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari Responsabile del procedimento: Il Capo dell Ufficio sig.ra Patrizia Del Conte

4 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE

5 INDICE TITOLO I NORME GENERALI...3 CAPO I PRINCIPI E FINALITÀ... 3 Art. 1. Nomenclatura... 3 Art. 2. Principi contabili e postulati di bilancio... 3 Art. 3. Finalità ed applicazione del Regolamento di Ateneo della Contabilità Economico Patrimoniale... 3 Art. 4. Centri Autonomi di Gestione aventi autonomia di bilancio... 3 Art. 5. Centri Autonomi di Gestione con Autonomia Negoziale... 4 TITOLO II - IL SISTEMA CONTABILE...5 CAPO II ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE... 5 Art. 6. Principi del sistema contabile... 5 Art. 7. Sistemi di rilevazione... 5 Art. 8. Organizzazione del sistema contabile... 5 Art. 9. Periodo contabile... 5 Art. 10. Il Piano dei Conti... 6 CAPO III IL PATRIMONIO NETTO E IL RISULTATO D ESERCIZIO... 6 Art. 11. Il Patrimonio netto e il risultato d esercizio... 6 CAPO IV DOCUMENTI CONTABILI... 7 Art. 12. Documenti contabili previsionali... 7 Art. 13. Gestione finanziaria degli investimenti... 7 Art. 14. Documenti contabili consuntivi... 8 CAPO V PROCESSO DI PREVISIONE... 8 Art. 15. Oggetto, finalità e principi dei processi di previsione... 8 Art. 16. Predisposizione del Bilancio di previsione annuale autorizzatorio... 9 Art. 17. Predisposizione del Bilancio preventivo non autorizzatorio in contabilità finanziaria... 9 Art. 18. Esercizio provvisorio... 9 CAPO VI PROCESSO DI GESTIONE... 9 Art. 19. Finalità del processo di gestione... 9 Art. 20. Le registrazioni degli eventi contabili Art. 21. Modalità di registrazione degli eventi contabili ciclo attivo Art. 22. Modalità di registrazione degli eventi contabili ciclo passivo Art. 23. Gestione liquidità CAPO VII PROCESSO DI REVISIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE AUTORIZZATORIO Art. 24. Finalità del processo di revisione dei bilanci di previsione annuale autorizzatori Art. 25. Modifiche dei bilanci di previsione annuale autorizzatori Art. 26. Autorizzazione alle variazioni dei bilanci di previsione annuale autorizzatori CAPO VIII PROCESSO DI CHIUSURA Art. 27. Il processo di chiusura contabile Art. 28. Registrazioni contabili di chiusura Art. 29. Predisposizione e approvazione dei documenti contabili consuntivi Art. 30. Apertura dei conti TITOLO III GESTIONE CESPITI...15 CAPO IX PATRIMONIO Art. 31. Patrimonio Art. 32. Immobilizzazioni immateriali Art. 33. Immobilizzazioni materiali Art. 34. Immobilizzazioni finanziarie Art. 35. Criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali Art. 36. Ricognizione dei beni Art. 37. Emanazione Pagina 2 di 16

6 TITOLO I NORME GENERALI CAPO I PRINCIPI E FINALITÀ Art. 1. Nomenclatura 1. Ai fini del presente Regolamento, per Centri di Gestione, s intendono le unità organizzative che utilizzano le risorse messe a loro disposizione, che rispondono della corretta gestione di queste e del raggiungimento degli obiettivi programmati. Essi si distinguono in: a. Gestione Centralizzata, con cui s intende l Amministrazione Centrale e tutte le sue articolazioni organizzative e contabili; b. Centri Autonomi di Gestione aventi autonomia di bilancio, che comprendono le strutture didattiche, di ricerca e di servizio dotate di autonomia di bilancio, di cui all Art. 4 del presente Regolamento; c. Centri Autonomi di Gestione con Autonomia Negoziale, con cui s intendono le strutture di didattica, di ricerca e di servizio dotate di capacità negoziale, ma prive di autonomia di bilancio, di cui all Art. 5 del presente Regolamento. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Art. 2. Principi contabili e postulati di bilancio 1. L attività amministrativa dell Università degli Studi di Napoli Federico II è diretta ad assicurare il perseguimento dei fini istituzionali, garantendo l equilibrio economico, finanziario e patrimoniale di breve, medio e lungo periodo, nel rispetto dei principi contabili nazionali e internazionali, nonché dei postulati di bilancio contenuti nella normativa vigente. In particolare, i processi amministrativo contabili si ispirano ai principi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, e tendono alla responsabilizzazione nella gestione delle risorse e al conseguimento degli obiettivi prefissati. Art. 3. Finalità ed applicazione del Regolamento di Ateneo della Contabilità Economico Patrimoniale 1. Il presente Regolamento viene adottato in attuazione degli art. 43 e 44 del Regolamento di Ateneo per l Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n del 17 dicembre Esso definisce il sistema contabile, il sistema amministrativo, la sua struttura e le sue finalità, nonché i diversi processi contabili (programmazione, gestione, consuntivazione e revisione della previsione). 2. La Gestione Centralizzata ed i Centri Autonomi di Gestione aventi autonomia di bilancio adottano, a partire dall esercizio contabile 2013, il sistema di contabilità economico-patrimoniale di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2012 n Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche ai Centri Interuniversitari, con sede presso questo Ateneo, qualora dotati di autonomia di bilancio, in base ai rispettivi ordinamenti. Art. 4. Centri Autonomi di Gestione aventi autonomia di bilancio 1. I Centri Autonomi di Gestione aventi autonomia di bilancio sono: a. i Dipartimenti; b. i Centri di Ricerca; c. i Centri di Servizio Interdipartimentali; d. i Centri di Servizio dell Ateneo; e. l Azienda Agraria e Zootecnica; f. i Centri Museali; g. il Centro di Ateneo per le Biblioteche. Pagina 3 di 16

7 2. I Centri Autonomi di Gestione aventi autonomia di bilancio, nonché il Centro di Ateneo Laboratorio Europeo per lo Studio delle Malattie indotte da Alimenti, il Centro di Eccellenza per l Innovazione Tecnologica in Chirurgia ITC ed il Centro di Eccellenza in Compositi Strutturali per Applicazioni Innovative (SCIC), predispongono ed approvano, fino all introduzione del bilancio unico, il budget economico e degli investimenti annuale. Art. 5. Centri Autonomi di Gestione con Autonomia Negoziale 1. I Centri Autonomi di Gestione con Autonomia Negoziale, pur in assenza di un proprio bilancio di riferimento, hanno autonomia negoziale e di spesa nella gestione delle risorse loro assegnate con l approvazione del budget economico e degli investimenti annuale dei Centri Autonomi di Gestione aventi autonomia di bilancio cui afferiscono 2. La gestione contabile dell Orto Botanico, di cui all art. 36 del vigente Statuto, afferisce al bilancio della Gestione Centralizzata. La gestione contabile delle Scuole, di cui all art. 30 del vigente Statuto, afferisce al bilancio del Dipartimento di appartenenza del Presidente della Scuola. 3. Per il coordinamento delle attività necessarie alla gestione degli spazi comuni destinati alla didattica, una o più Scuole si possono articolare in Campus Territoriali, la cui gestione amministrativo-contabile, affidata ad un Responsabile amministrativo-contabile appartenente alla categoria D o EP, afferisce al bilancio della Gestione Centralizzata. 4. Per il funzionamento dei Centri Autonomi di Gestione con Autonomia Negoziale di cui al presente articolo continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell art. 41 del vigente Regolamento di Ateneo per l Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R del UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Pagina 4 di 16

8 TITOLO II - IL SISTEMA CONTABILE CAPO II ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE Art. 6. Principi del sistema contabile 1. L Università adotta il sistema di contabilità economico-patrimoniale, nonché i sistemi e le procedure di contabilità analitica. 2. L Università nelle registrazioni contabili, nonché nella predisposizione dei documenti di sintesi, adotta i principi di cui all Art. 2 del presente Regolamento. Art. 7. Sistemi di rilevazione 1. La contabilità generale rispetta i principi propri della contabilità economico-patrimoniale richiamati nel presente Regolamento e dettagliati nella Nota Integrativa. 2. La contabilità analitica, in sede di predisposizione dei budget economici e degli investimenti, aventi natura autorizzatoria, definisce i limiti: a. di budget per la Gestione Centralizzata e per ciascun Centro Autonomo di Gestione con autonomia di bilancio; b. di spesa per ciascun Centro Autonomo di Gestione con Autonomia Negoziale. Inoltre, nel corso della gestione, permette di verificare l effettiva disponibilità residua di risorse, mentre a consuntivo permette le analisi economiche volte al miglioramento dell efficienza e dell efficacia della gestione, mediante la comparazione tra le previsioni e i dati di fine esercizio. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Art. 8. Organizzazione del sistema contabile 1. Il sistema contabile riflette la struttura organizzativa dell Ateneo attraverso la definizione di entità di imputazione dei risultati della gestione economico-patrimoniale. 2. Le entità di imputazione sono: a. Centri di responsabilità; b. Progetti. 3. I Centri di responsabilità sono i Centri di Gestione individuati all Art. 4. I Centri di responsabilità sono entità contabili cui sono riferiti direttamente costi e proventi e che sono identificati con riferimento ad unità organizzative formalmente definite. Essi possono essere articolati in Centri di costo, anche virtuali, utili ai fini della rilevazione analitica di valori contabili e possono essere multi-livello e/o trasversali. 4. I Progetti individuano iniziative temporalmente definite con obiettivi, risorse finanziarie, strumentali ed umane assegnate. I Progetti possono essere riferiti direttamente ai Centri di responsabilità. Art. 9. Periodo contabile 1. L esercizio contabile ha la durata di un anno e coincide con l anno solare. 2. In relazione agli scopi delle diverse contabilità il sistema contabile gestisce: a. periodo contabile corrispondente all esercizio contabile (annualità); b. periodo contabile corrispondente a suddivisioni dell esercizio contabile (infra annualità); c. periodo contabile corrispondente a più esercizi contabili (pluriennalità). Pagina 5 di 16

9 Art. 10. Il Piano dei Conti 1. Il Piano dei conti della contabilità analitica, allegato al presente Regolamento per farne parte integrante, identifica lo schema classificatorio per la predisposizione del Bilancio di previsione annuale autorizzatorio di cui al successivo Art Il Piano dei conti della contabilità generale, allegato al presente Regolamento per farne parte integrante, identifica la natura delle operazioni di acquisizione ed impiego delle risorse ed è strutturato in 6 livelli di dettaglio, in modo tale da garantire le registrazioni in partita doppia. 3. Il Piano dei conti della contabilità generale è associato al piano dei conti della contabilità analitica, nonché, in corrispondenza dell ultimo livello di dettaglio, alla codifica SIOPE utile alla riclassificazione dei dati contabili per la predisposizione del rendiconto annuale in contabilità finanziaria. 4. I documenti di sintesi a preventivo e a consuntivo di cui al Capo IV del presente Titolo rispettano i requisiti degli schemi di cui alla normativa vigente. 5. La definizione e le modifiche del piano dei conti sono di competenza del Consiglio di Amministrazione. CAPO III IL PATRIMONIO NETTO E IL RISULTATO D ESERCIZIO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Art. 11. Il Patrimonio netto e il risultato d esercizio 1. Ai fini della contabilità generale, il Patrimonio Netto è costituito da: a. fondo di dotazione; b. patrimonio vincolato; c. patrimonio non vincolato. 2. Il fondo di dotazione, in sede di avvio della contabilità economico-patrimoniale rappresenta la differenza tra attivo e passivo di Stato Patrimoniale decurtato del patrimonio non vincolato e del patrimonio vincolato determinati in modo analitico all atto della definizione del primo Stato patrimoniale. Il fondo di dotazione può essere variato previa delibera motivata degli Organi Collegiali competenti: Consiglio di Amministrazione, per la Gestione Centralizzata (Bilancio di Ateneo) e dell Organo Collegiale competente per i Centri Autonomi di Gestione aventi autonomia di bilancio di cui all Art Il patrimonio vincolato è composto da fondi, riserve e contributi in conto capitale vincolati per scelte degli Organi Collegiali competenti o per scelte operate da terzi donatori. 4. Il patrimonio non vincolato è costituito dal risultato gestionale dell esercizio, dalle riserve libere derivanti dai risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti e dalle riserve statutarie. 5. Al termine dell esercizio, in caso di risultato economico negativo, gli Organi Collegiali competenti devono adottare le seguenti misure per il suo ripianamento: a. utilizzare eventuali riserve; b. utilizzare il patrimonio non vincolato, se capiente; c. identificare delle fonti di copertura di natura straordinaria; d. formalizzare un piano di rientro da realizzarsi entro l esercizio successivo a quello in perdita. 6. I contenuti di dettaglio del Patrimonio Netto di ciascun esercizio sono specificati in Nota Integrativa del bilancio d esercizio. Pagina 6 di 16

10 CAPO IV DOCUMENTI CONTABILI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Art. 12. Documenti contabili previsionali 1. A fini previsionali - ai sensi dell art. 1 del D.Lgs. n. 18 del la Gestione Centralizzata ed i Centri Autonomi di Gestione aventi autonomia di bilancio redigono i seguenti documenti contabili: a. Bilancio di previsione annuale autorizzatorio, composto dal Budget Economico, dal Budget degli Investimenti e dalla Relazione tecnico-contabile a corredo dei documenti di previsione; b. Bilancio preventivo non autorizzatorio in contabilità finanziaria. 2. Il Bilancio di previsione annuale autorizzatorio è composto dal Budget Economico, dal Budget degli Investimenti e dalla Relazione tecnico-contabile a corredo dei documenti di previsione. In particolare: a. Il Budget Economico di previsione annuale autorizzatorio evidenzia le spese che si prevede di sostenere e le entrate che si prevede di realizzare nell esercizio. b. Il Budget degli Investimenti annuale autorizzatorio evidenzia gli investimenti e le loro fonti di copertura dell esercizio. Sono considerate operazioni di investimento quelle rivolte a modificare la consistenza quantitativa e qualitativa delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie. c. La Relazione dettaglia e completa le informazioni riportate nei documenti sopra descritti e illustra i criteri adottati per la loro predisposizione. 3. Il Bilancio di previsione annuale autorizzatorio deve essere approvato in equilibrio finanziario (pareggio). Ai fini del raggiungimento di detto equilibrio si applica quanto disposto dall art. 9 del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità. 4. Il Bilancio preventivo non autorizzatorio in contabilità finanziaria, ai sensi della normativa vigente, adotta quale schema classificatorio quello della tassonomia SIOPE, al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche. Art. 13. Gestione finanziaria degli investimenti 1. Il Budget degli Investimenti di cui all Art. 12 riporta l ammontare degli investimenti previsti nell esercizio e la relativa copertura finanziaria necessaria. 2. La copertura finanziaria dell investimento deve avvenire mediante: a. l utilizzo dei risultati di gestione degli esercizi precedenti; b. l utilizzo di risorse a debito; c. per la sola Gestione Centralizzata, mediante riduzione delle immobilizzazioni del patrimonio di proprietà dell Ateneo e l utilizzo della liquidità derivante dalla vendita. Tale riduzione dovrà essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione. 3. Al termine dell esercizio, in caso di differenza positiva tra disponibilità di finanziamenti e investimenti programmati nell anno e fermo restando l equilibrio finanziario complessivo, gli Organi Collegiali competenti possono deliberare che l eventuale maggiore disponibilità finanziaria rispetto a quanto previsto sia destinata a ulteriori programmi di investimento negli esercizi successivi. 4. Eventuali maggiori oneri per investimenti imprevisti che emergessero nel corso dell esercizio richiedono l indicazione delle risorse finanziarie aggiuntive necessarie alla loro copertura e/o una riduzione degli investimenti programmati. Tali variazioni sono approvate dagli Organi Collegiali competenti. Pagina 7 di 16

11 Art. 14. Documenti contabili consuntivi 1. A consuntivo, la Gestione Centralizzata ed i Centri Autonomi di Gestione aventi autonomia di bilancio redigono i seguenti documenti contabili: a. Bilancio d esercizio; b. Rendiconto in contabilità finanziaria. c. Prospetto di conciliazione tra risultato di amministrazione in contabilità finanziaria e risultato economico in contabilità economico-patrimoniale. 2. Il Bilancio d esercizio è costituito dal Conto Economico, dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa. a. Il Conto Economico evidenzia i costi e i proventi dell esercizio in base ai principi della competenza economica. Esso è redatto nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente. b. Lo Stato Patrimoniale espone la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi al termine di un determinato esercizio contabile. Esso è redatto nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente. c. Il Rendiconto Finanziario è il prospetto che riassume le relazioni tra fonti e impieghi di risorse finanziarie. La struttura del Rendiconto evidenzia le variazioni di liquidità, ossia gli incrementi e gli utilizzi di disponibilità liquide. Esso è redatto nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente. d. La Nota Integrativa, redatta in conformità alle disposizioni del codice civile e dei principi contabili nazionali e internazionali, fornisce informazioni complementari a quelle riportate nei documenti sopradescritti, necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e dell andamento economico, nonché ad illustrare i criteri di valutazione. 3. Il prospetto di conciliazione ha la finalità di mettere in evidenza i collegamenti esistenti, al termine dell esercizio, tra i risultati finanziari e quelli economico-patrimoniali rilevati dalla contabilità generale che rappresenta la documentazione probatoria dei dati riepilogati nel risultato economico della gestione. Esso, infatti, partendo dal risultato di amministrazione in contabilità finanziaria, espone le opportune rettifiche ed integrazioni necessarie a dettagliare la relazione esistente con il risultato economico della gestione. 4. Il Rendiconto in contabilità finanziaria, ai sensi della normativa vigente, adotta quale schema classificatorio quello della tassonomia SIOPE, al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche. CAPO V PROCESSO DI PREVISIONE Art. 15. Oggetto, finalità e principi dei processi di previsione 1. Il processo di previsione è finalizzato a garantire la sostenibilità finanziaria di tutte le attività dell ateneo ed è sintetizzato nei documenti di cui all Art. 12 del presente Regolamento, predisposti in coerenza con le direttive formulate dagli Organi di Governo dell Ateneo e con gli strumenti di programmazione adottati ai sensi della normativa vigente. 2. Il Rettore e il Direttore Generale, nel processo di definizione del Bilancio di previsione annuale autorizzatorio, danno attuazione ai contenuti stabiliti nelle linee di programmazione in merito alle assegnazioni ai Centri di Gestione. Pagina 8 di 16

12 Art. 16. Predisposizione del Bilancio di previsione annuale autorizzatorio 1. La Gestione Centralizzata redige il proprio bilancio di previsione annuale autorizzatorio, così come definito all Art. 12 del presente Regolamento, adottando l ultimo livello dello schema classificatorio del piano dei conti di contabilità analitica di cui al presente Regolamento. 2. Il bilancio di previsione annuale autorizzatorio della Gestione Centralizzata viene presentato dal Rettore al Consiglio di Amministrazione per essere, approvati entro il termine massimo del 31 dicembre dell anno precedente all esercizio di riferimento, previo parere del Senato Accademico e del Collegio dei Revisori dei Conti. 3. Ciascun Centro Autonomo di Gestione con autonomia di bilancio redige il proprio bilancio di previsione annuale autorizzatorio, così come definito al citato Art. 12, adottando l ultimo livello dello schema classificatorio del piano dei conti di contabilità analitica di cui al presente Regolamento. 4. Il bilancio di previsione annuale autorizzatorio del Centro Autonomo di Gestione con autonomia di bilancio, redatto dal Segretario Amministrativo e sottoscritto dal medesimo e dal Direttore del Centro, è presentato da quest ultimo all Organo Collegiale competente per essere approvato entro il 31 dicembre dell anno precedente a quello di riferimento. Tali documenti contabili previsionali sono trasmessi, nei 5 giorni successivi alla loro approvazione, agli Organi centrali di Ateneo per l allegazione al Bilancio di Ateneo. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Art. 17. Predisposizione del Bilancio preventivo non autorizzatorio in contabilità finanziaria 1. Contestualmente all approvazione dei bilanci di cui all Art. 12, secondo comma del presente Regolamento, il Consiglio di Amministrazione, per la Gestione Centralizzata, e gli Organi Collegiali competenti per i Centri Autonomi di Gestione con autonomia di bilancio, approvano il relativo Bilancio preventivo non autorizzatorio in contabilità finanziaria, adottando quale schema classificatorio la tassonomia SIOPE e nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Art. 18. Esercizio provvisorio 1. Qualora il Consiglio di Amministrazione non sia in grado di approvare il Bilancio di previsione annuale autorizzatorio entro i termini stabiliti dal presente Regolamento, autorizza con propria deliberazione l esercizio provvisorio del bilancio, al fine di consentire l operatività ordinaria. 2. L esercizio provvisorio può essere autorizzato per un periodo non superiore a quattro mesi. 3. Durante l'esercizio provvisorio, la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun conto (SIOPE/COAN-COGE) dell ultimo bilancio approvato quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi. 4. Le limitazioni di cui al comma 3 si intendono riferite sia alle autorizzazioni di impegno sia a quelle di pagamento. CAPO VI PROCESSO DI GESTIONE Art. 19. Finalità del processo di gestione 1. Il processo di gestione ha lo scopo di registrare, all interno del sistema contabile, gli eventi che hanno rilevanza sotto il profilo economico- patrimoniale. Pagina 9 di 16

13 Art. 20. Le registrazioni degli eventi contabili 1. La contabilità generale si prefigge di rilevare i fatti di gestione, che riguardano le transazioni intra-ateneo e tra l Ateneo ed i terzi, determinando i risultati che da essi ne conseguono. 2. I fatti di gestione sono rilevati nel sistema contabile sui pertinenti conti di bilancio di contabilità generale in corrispondenza dell ultimo livello dello schema classificatorio allegato al presente Regolamento, pertanto la verifica della relativa disponibilità finanziaria è rilevabile in corrispondenza dell associato capitolo del piano dei conti di contabilità analitica. 3. Relativamente alla gestione dei Progetti e dei Centri Autonomi di Gestione con Autonomia Negoziale, i fatti di gestione sono rilevati nel sistema contabile sui pertinenti conti di bilancio di contabilità generale in corrispondenza dell ultimo livello dello schema classificatorio allegato al presente Regolamento. La verifica della relativa disponibilità finanziaria è rilevabile: a. con riferimento ai proventi, in corrispondenza dell associato capitolo del piano dei conti di contabilità analitica; b. con riferimento ai costi, al medesimo livello di dettaglio del piano dei conti di contabilità analitica, in corrispondenza dei pertinenti conti deputati alla gestione dei progetti ( costi operativi progetti [ ] e costi di investimento progetti [ ] ). 4. La contabilità generale rileva unicamente gli accadimenti che hanno rilevanza economica, patrimoniale, finanziaria, certa, assimilata o presunta. La rappresentazione contabile dei fatti amministrativi si concretizza nel momento in cui si determina la corrispondente manifestazione numeraria. 5. Le registrazioni contabili sono volte altresì alla rilevazione di fatti amministrativi e gestionali dai quali scaturiscano obbligazioni giuridiche attive o passive rilevanti per l elaborazione del Rendiconto in contabilità finanziaria. 6. I fatti di gestione sono rilevati nel sistema contabile e generano le opportune registrazioni nel ciclo attivo e nel ciclo passivo. Art. 21. Modalità di registrazione degli eventi contabili ciclo attivo 1. Per quanto riguarda la gestione del ciclo attivo o comunque delle fasi di registrazione dei proventi, le regole di registrazione applicabili sono: a. registrazione di crediti certi; b. registrazione di proventi di competenza; c. registrazione di obbligazioni giuridiche attive. 2. I crediti, così come definito dalla normativa vigente e dai principi contabili nazionali ed internazionali, vanno esposti in bilancio al valore di presunto realizzo. Il valore nominale dei crediti in bilancio deve essere pertanto rettificato tramite un fondo di svalutazione appositamente stanziato, secondo quanto disposto dai suddetti principi contabili. 3. I proventi sono registrati solo se ragionevolmente certi in ordine alla loro esistenza e alla determinabilità dell ammontare. I proventi devono essere riconosciuti quando il processo produttivo dei beni e dei servizi è stato completato e l erogazione del servizio è avvenuta. 4. Gli accadimenti che generano una variazione finanziaria certa, assimilata o presunta che determinano in contabilità l iscrizione dei proventi sono i seguenti: a. per l attività istituzionale: la formale comunicazione dell assegnazione di contributi e finanziamenti da parte di organismi istituzionali; essa genera una conferma o modifica del budget assegnato e quindi l eventuale convalida degli stanziamenti definiti in sede previsionale; le iscrizioni perfezionate dagli studenti ai corsi dell Ateneo; Pagina 10 di 16

14 la sottoscrizione di contratti, convenzioni, accordi e la formale comunicazione dell assegnazione del finanziamento. b. per l attività commerciale: l emissione della fattura o dell avviso di fattura. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Art. 22. Modalità di registrazione degli eventi contabili ciclo passivo 1. Per quanto riguarda la gestione del ciclo passivo o comunque delle fasi di registrazione dei costi, in base al principio di prudenza, tutte le componenti negative devono essere contabilizzate anche se non sono definitivamente realizzate. Pertanto, le regole di registrazione applicabili sono: a. Registrazione di debiti certi e presunti; b. Registrazione di costi per competenza. 2. I debiti vanno esposti in bilancio al valore nominale. 3. I costi devono essere correlati con i proventi dell esercizio. Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio della competenza economica e intende esprimere la necessità di contrapporre ai componenti economici positivi dell esercizio i relativi componenti economici negativi degli oneri e spese, siano essi certi o presunti. Tale correlazione si realizza: a. Per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione; b. Per cessione di prodotti o servizi; c. Per ripartizione dell utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica in mancanza di una più diretta associazione (tipico esempio ne è l ammortamento); d. Per imputazione diretta di costi perché associati a funzioni istituzionali, perché associati al tempo, o perché sia venuta meno l utilità o la funzionalità del costo. In particolare quando: I costi sostenuti in un esercizio esauriscano la loro utilità già nell esercizio stesso, o non sia identificabile o valutabile la futura utilità; Non sia più esistente, identificabile o valutabile la futura utilità o funzionalità dei fattori produttivi i cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti; L associazione o la ripartizione delle utilità del costo su base razionale e sistematica non risulti più di sostanziale rilevanza. 4. Gli accadimenti che generano una variazione finanziaria certa, assimilata o presunta e che determinano in contabilità l iscrizione di costi sono i seguenti: a. accadimenti gestionali che comportano l utilizzo di risorse incidenti sul budget assegnato nell esercizio; b. accadimenti gestionali che comportano l acquisizione di immobilizzazioni che possono essere autorizzate solo nel caso in cui si disponga delle relative risorse liquide ovvero si provveda alla copertura con adeguate fonti di finanziamento. 5. L acquisizione di beni e servizi, consegnati, forniti, accettati ed eventualmente (in considerazione della specifica tipologia merceologica) collaudati, genera in contabilità generale la registrazione dei relativi costi e debiti, aventi natura giuridica certa. Nel corso della gestione il costo può essere rilevato attraverso la registrazione della fattura. Art. 23. Gestione liquidità 1. La Struttura Dirigenziale competente in materia economico-finanziaria è responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della programmazione e della gestione dei flussi di cassa dell intero Ateneo, desunti dalla comunicazione della programmazione finanziaria da parte dei Centri di gestione. 2. Ciascun Centro di Gestione è responsabile della programmazione del proprio fabbisogno di liquidità e della sua comunicazione mensile alla Struttura Dirigenziale competente entro il 15 del mese precedente a quello di riferimento. Pagina 11 di 16

15 CAPO VII PROCESSO DI REVISIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE AUTORIZZATORIO Art. 24. Finalità del processo di revisione dei bilanci di previsione annuale autorizzatori 1. Il processo di revisione dei bilanci di previsione annuale autorizzatori della Gestione Centralizzata e dei Centri Autonomi di Gestione con autonomia di bilancio ha lo scopo di aggiornare i dati contenuti nei Budget Economici di previsione annuale e nei Budget degli Investimenti, in relazione all andamento della gestione in corso d anno. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Art. 25. Modifiche dei bilanci di previsione annuale autorizzatori 1. I bilanci di previsione annuale autorizzatori della Gestione Centralizzata e dei Centri Autonomi di Gestione aventi autonomia di bilancio possono essere oggetto di variazioni, in corso d anno, per effetto dei seguenti eventi: a. variazioni contestuali in aumento o in diminuzione nelle assegnazioni di risorse con vincolo di destinazione, correlate ad entrate finalizzate in forza di legge, di atti contrattuali, convenzionali o di delibere dei competenti Organi di Governo, da operarsi all interno di ciascun budget economico o di ciascun budget degli investimenti, che non comportino, pertanto, variazioni tra i budget medesimi; b. variazioni compensative tra voci di costo o di ricavo da operarsi all interno di ciascun budget economico o di ciascun budget degli investimenti, che non comportino, pertanto, variazioni tra i budget medesimi; c. rimodulazione dei costi all interno dei budget assegnati che può determinare variazioni tra budget economico e budget degli investimenti; d. situazioni di disequilibrio che richiedono interventi di assestamento dei budget in relazione a maggiori o minori stanziamenti relativi a: costi e/o investimenti; proventi / contributi (senza vincolo di destinazione); utile / perdita accertati alla fine dell esercizio precedente. 2. Le variazioni possono proporsi soltanto se è assicurata la necessaria copertura finanziaria. Art. 26. Autorizzazione alle variazioni dei bilanci di previsione annuale autorizzatori 1. Le variazioni di cui al comma 1, punti a) e b), del precedente Art. 25: a. per la Gestione Centralizzata, sono autorizzate con decreto del Direttore Generale e trasmesse per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti; b. per i Centri Autonomi di Gestione aventi autonomia di bilancio, sono autorizzate con decreto del Direttore del Centro. 2. Le variazioni di cui al comma 1, punti c) e d) del precedente Art. 25: a. per la Gestione Centralizzata, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e del Collegio de Revisori dei Conti; b. per i Centri Autonomi di Gestione con autonomia di bilancio, sono deliberate dal competente Organo Collegiale, su proposta del Direttore del Centro. 3. In casi di necessità ed urgenza, le variazioni di cui al comma 1, punti c) e d) del precedente Art. 25: a. per la Gestione Centralizzata, sono autorizzate tramite decreto motivato del Magnifico Rettore, il quale le sottopone per la ratifica al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza utile, corredate dal parere del Senato Accademico e del Collegio dei Revisori dei Conti. Il provvedimento di variazione sarà comunicato al Collegio dei Revisori dei Conti entro 10 giorni lavorativi dall adozione; Pagina 12 di 16

16 b. per i Centri Autonomi di Gestione con autonomia di bilancio, sono autorizzate tramite decreto motivato del Direttore del Centro, il quale le sottopone per la ratifica al competente Organo Collegiale nella prima adunanza utile. CAPO VIII PROCESSO DI CHIUSURA Art. 27. Il processo di chiusura contabile 1. Il processo di chiusura contabile ha lo scopo di determinare i valori da inserire a consuntivo nei documenti contabili di cui all Art Il processo di consuntivazione si realizza in modo completo al termine dell esercizio. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Art. 28. Registrazioni contabili di chiusura 1. Le scritture contabili di chiusura si suddividono in: a. Scritture contabili di assestamento; b. Scritture finali di chiusura. 2. Le scritture contabili di assestamento sono effettuate alla chiusura del periodo contabile al fine di determinare la competenza economica dei componenti positivi e negativi di reddito e contemporaneamente per determinare gli elementi del patrimonio di funzionamento. Si distinguono in: a. Scritture di ammortamento e di svalutazione, per rilevare la quota di ammortamento delle immobilizzazioni e l eventuale svalutazione di elementi patrimoniali attivi; b. Scritture di rettifica (risconti, rimanenze e capitalizzazione di costi), per rinviar ad esercizi futuri costi e ricavi già rilevati in contabilità ma di competenza economica, in tutto o in parte, negli esercizi futuri (come ad esempio, tasse studenti, fitti, canoni di locazione, etc.) c. Scritture di integrazione (ratei, fondi spese e rischi futuri, etc.), per imputare all esercizio costi e ricavi non ancora rilevati in contabilità, ma di competenza economica, in tutto o in parte, dell esercizio relativo al periodo amministrativo in chiusura. 3. Le scritture finali hanno lo scopo di chiudere i conti e di iscrivere i relativi saldi nei conti riepilogativi di Conto Economico e Stato Patrimoniale. 4. I criteri e le modalità di effettuazione delle registrazioni contabili finali di chiusura saranno adottati in maniera uniforme da parte di tutti i Centri di Gestione e descritti all interno della Nota Integrativa redatta da ciascun Centro. Art. 29. Predisposizione e approvazione dei documenti contabili consuntivi 1. La Gestione Centralizzata redige il proprio bilancio annuale d esercizio ed il relativo rendiconto in contabilità finanziaria, così come definiti all Art. 14 del presente Regolamento. Il bilancio annuale d esercizio ed il rendiconto in contabilità finanziaria della Gestione Centralizzata vengono presentati dal Rettore al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e del Collegio dei Revisori dei Conti, per essere approvati entro il 30 aprile dell anno successivo all esercizio di riferimento. 2. Ciascun Centro Autonomo di Gestione con autonomia di bilancio redige il proprio bilancio annuale d esercizio ed il relativo rendiconto in contabilità finanziaria, così come definiti all Art. 14 del presente Regolamento. Il bilancio annuale d esercizio ed il rendiconto in contabilità finanziaria, redatti dal Segretario Amministrativo e sottoscritti dal medesimo e dal Direttore del Centro, sono presentati da quest ultimo all Organo Collegiale competente per essere approvati entro il 30 aprile dell anno successivo all esercizio di riferimento. Tali documenti contabili consuntivi sono trasmessi, nei 5 giorni successivi alla loro approvazione, agli Organi centrali di Ateneo per l allegazione al Bilancio di Ateneo. Pagina 13 di 16

17 Art. 30. Apertura dei conti 1. I saldi finali dei conti di Stato Patrimoniale relativi all attivo, al passivo ed al Patrimonio netto, costituiscono i saldi iniziali del nuovo periodo contabile. All inizio del nuovo esercizio contabile, quindi, si provvede alla riapertura dei saldi dei conti dello Stato Patrimoniale UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Pagina 14 di 16

18 TITOLO III GESTIONE CESPITI CAPO IX PATRIMONIO Art. 31. Patrimonio 1. Il patrimonio della Gestione Centralizzata e dei Centri di Gestione è costituito, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, da: a. Immobilizzazioni immateriali; b. Immobilizzazioni materiali; c. Immobilizzazioni finanziarie. 2. Le immobilizzazioni sono iscritte come prima voce dell attivo dello Stato Patrimoniale. Art. 32. Immobilizzazioni immateriali 1. Le immobilizzazioni immateriali, in base a quanto definito dalla normativa vigente, sono costituite da: a. Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo; b. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno; c. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili; d. Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti; e. Altre immobilizzazioni immateriali. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Art. 33. Immobilizzazioni materiali 1. Le immobilizzazioni materiali, in base a quanto definito dalla normativa vigente, sono costituite da: a. Terreni e fabbricati; b. Fabbricati residenziali per finalità istituzionali; c. Fabbricati residenziali per altre finalità; d. Fabbricati non residenziali; e. Impianti e attrezzature; f. Attrezzature scientifiche; g. Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali; h. Mobili e arredi; i. Immobilizzazioni in corso e acconti; j. Altre immobilizzazioni materiali. Art. 34. Immobilizzazioni finanziarie 1. Le immobilizzazioni finanziarie, in base a quanto definito dalla normativa vigente, sono costituite da titoli e partecipazioni. Art. 35. Criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali 1. I criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi sono definiti in base alla normativa vigente ed ai principi contabili nazionali ed internazionali. Art. 36. Ricognizione dei beni 1. Entro la chiusura del primo esercizio contabile di introduzione della contabilità economicopatrimoniale, sia la Gestione Centralizzata che ciascun Centro di Gestione provvederà, secondo Pagina 15 di 16

19 criteri uniformi, alla ricognizione fisica ed alla valutazione contabile dei beni inventariati, ai fini della predisporre dello Stato Patrimoniale iniziale. Art. 37. Emanazione 1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Pagina 16 di 16

20 ALLEGATO A) PIANO DEI CONTI DI CONTABILITA' GENERALE ED ANALITICA LIV. COD.COGE DESCRIZIONE VOCE CO.GE. COD.COAN DESCRIZIONE VOCE CO.AN. 1 CG.01 ATTIVO CA.01 ATTIVO 2 CG IMMOBILIZZAZIONI CA IMMOBILIZZAZIONI 3 CG IMMATERIALI CA IMMATERIALI 4 CG COSTI DI IMPIANTO, DI AMPLIAMENTO E DI SVILUPPO CA COSTI DI IMPIANTO, DI AMPLIAMENTO E DI SVILUPPO 5 CG Costi di impianto ed ampliamento CA Costi di impianto ed ampliamento 5 CG Costi di ricerca e sviluppo CA Costi di ricerca e sviluppo 5 CG Interventi ed opere su beni di terzi CA Interventi ed opere su beni di terzi 5 CG Avviamento CA Avviamento 4 CG DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE CA OPERE DI INGEGNO OPERE DI INGEGNO 5 CG Diritti di brevetto CA Diritti di brevetto 5 CG Diritti di brevetto CA Diritti di brevetto 5 CG Altri diritti di utilizzazione delle opere di ingegno CA Altri diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 5 CG Altri diritti di utilizzazione delle opere di ingegno CA Altri diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 4 CG CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI CA CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI 5 CG Concessioni CA Concessioni 5 CG Concessioni CA Concessioni 5 CG Licenze d'uso CA Licenze d'uso 5 CG Licenze d'uso CA Licenze d'uso 5 CG Marchi e diritti simili CA Marchi e diritti simili 5 CG Marchi e diritti simili CA Marchi e diritti simili 5 CG Software CA Software 5 CG Software CA Software 5 CG Altri diritti d'uso CA Altri diritti d'uso 5 CG Altri diritti d'uso CA Altri diritti d'uso 4 CG IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI CA IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI 5 CG Costi di impianto ed ampliamento in corso CA Costi di impianto ed ampliamento in corso 5 CG Costi di ricerca e sviluppo in corso CA Costi di ricerca e sviluppo in corso 5 CG Concessioni in corso CA Concessioni in corso 5 CG Licenze d'uso in corso CA Licenze d'uso in corso 5 CG Marchi e diritti simili in corso CA Marchi e diritti simili in corso 5 CG Acquisizione o realizzazione software in corso CA Acquisizione o realizzazione software in corso 5 CG Atre immobilizzazioni immateriali in corso CA Atre immobilizzazioni immateriali in corso 4 CG ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI CA ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 5 CG Atre immobilizzazioni immateriali CA Atre immobilizzazioni immateriali 5 CG Atre immobilizzazioni immateriali CA Atre immobilizzazioni immateriali 3 CG MATERIALI CA MATERIALI 4 CG TERRENI E FABBRICATI CA TERRENI E FABBRICATI 5 CG TERRENI CA TERRENI 6 CG Terreni CA Terreni 6 CG Terreni CA Terreni 6 CG Interventi edilizi su terreni CA Interventi edilizi su terreni 5 CG FABBRICATI RESIDENZIALI PER FINALITA' ISTITUZIONALI CA FABBRICATI RESIDENZIALI PER FINALITA' ISTITUZIONALI 6 CG Fabbricati residenziali per finalita' istituzionali CA Fabbricati residenziali per finalita' istituzionali 6 CG Fabbricati residenziali per finalita' istituzionali CA Fabbricati residenziali per finalita' istituzionali 6 CG Interventi edilizi su fabbricati residenziali per finalita' istituzionali CA Interventi edilizi su fabbricati residenziali per finalita' istituzionali 6 CG Manutenzione straordinaria su fabbricati residenziali per finalita' istituzionali CA Manutenzione straordinaria su fabbricati residenziali per finalita' istituzionali 5 CG FABBRICATI RESIDENZIALI PER ALTRE FINALITA' CA FABBRICATI RESIDENZIALI PER ALTRE FINALITA' 6 CG Fabbricati residenziali per altre finalita' CA Fabbricati residenziali per altre finalita' 6 CG Fabbricati residenziali per altre finalita' CA Fabbricati residenziali per altre finalita' 6 CG Interventi edilizi su fabbricati residenziali per altre finalita' CA Interventi edilizi su fabbricati residenziali per altre finalita' 1 DI 32

21 ALLEGATO A) PIANO DEI CONTI DI CONTABILITA' GENERALE ED ANALITICA LIV. COD.COGE DESCRIZIONE VOCE CO.GE. COD.COAN DESCRIZIONE VOCE CO.AN. 6 CG Manutenzione straordinaria su fabbricati residenziali per altre finalita' CA Manutenzione straordinaria su fabbricati residenziali per altre finalita' 5 CG FABBRICATI NON RESIDENZIALI CA FABBRICATI NON RESIDENZIALI 6 CG Fabbricati non residenziali CA Fabbricati non residenziali 6 CG Fabbricati non residenziali CA Fabbricati non residenziali 6 CG Fabbricati non residenziali CA Fabbricati non residenziali 6 CG Fabbricati non residenziali CA Fabbricati non residenziali 6 CG Fabbricati non residenziali CA Fabbricati non residenziali 6 CG Interventi edilizi su fabbricati non residenziali CA Interventi edilizi su fabbricati non residenziali 6 CG Interventi edilizi su fabbricati non residenziali CA Interventi edilizi su fabbricati non residenziali 6 CG Interventi edilizi su fabbricati non residenziali CA Interventi edilizi su fabbricati non residenziali 6 CG Interventi edilizi su fabbricati non residenziali CA Interventi edilizi su fabbricati non residenziali 6 CG Manutenzione straordinaria su fabbricati non residenziali CA Manutenzione straordinaria su fabbricati non residenziali 6 CG Manutenzione straordinaria su fabbricati non residenziali CA Manutenzione straordinaria su fabbricati non residenziali 6 CG Manutenzione straordinaria su fabbricati non residenziali CA Manutenzione straordinaria su fabbricati non residenziali 6 CG Manutenzione straordinaria su fabbricati non residenziali CA Manutenzione straordinaria su fabbricati non residenziali 4 CG IMPIANTI E ATTREZZATURE CA IMPIANTI E ATTREZZATURE 5 CG Strumenti per restauro e conservazione materiale bibliografico, artistico e Strumenti per restauro e conservazione materiale bibliografico, artistico e CA museale museale 5 CG Strumenti per restauro e conservazione materiale bibliografico, artistico e Strumenti per restauro e conservazione materiale bibliografico, artistico e CA museale museale 5 CG Impianti e attrezzature CA Impianti e attrezzature 5 CG Impianti e attrezzature CA Impianti e attrezzature 5 CG Interventi effettuati su attrezzature tecniche CA Interventi effettuati su attrezzature tecniche 5 CG Attrezzi agricoli CA Attrezzi agricoli 5 CG Attrezzi agricoli CA Attrezzi agricoli 4 CG ATTREZZATURE SCIENTIFICHE CA ATTREZZATURE SCIENTIFICHE 5 CG Macchinari e attrezzature scientifiche CA Macchinari e attrezzature scientifiche 5 CG Macchinari e attrezzature scientifiche CA Macchinari e attrezzature scientifiche 4 CG PATRIMONIO LIBRARIO, OPERE D'ARTE, D'ANTIQUARIATO E PATRIMONIO LIBRARIO, OPERE D'ARTE, D'ANTIQUARIATO E CA MUSEALI MUSEALI 5 CG Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico CA Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico 5 CG Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico CA Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico 5 CG Interventi di restauro su beni di valore culturale, storico, archeologico ed Interventi di restauro su beni di valore culturale, storico, archeologico ed CA artistico artistico 5 CG Interventi di restauro su beni di valore culturale, storico, archeologico ed Interventi di restauro su beni di valore culturale, storico, archeologico ed CA artistico artistico 5 CG Materiale bibliografico CA Materiale bibliografico 5 CG Materiale bibliografico CA Materiale bibliografico 5 CG Opere artistiche CA Opere artistiche 5 CG Opere artistiche CA Opere artistiche 4 CG MOBILI E ARREDI CA MOBILI E ARREDI 5 CG Mobili e arredi per locali ad uso specifico CA Mobili e arredi per locali ad uso specifico 5 CG Mobili e arredi per locali ad uso specifico CA Mobili e arredi per locali ad uso specifico 5 CG Mobili e arredi per alloggi e pertinenze CA Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 5 CG Mobili e arredi per alloggi e pertinenze CA Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 4 CG IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI CA IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI 5 CG Costi e acconti per acquisizione di terreni CA Costi e acconti per acquisizione di terreni 5 CG Costi e acconti per interventi edilizi su terreni CA Costi e acconti per interventi edilizi su terreni 5 CG Costi e acconti per acquisizione di fabbricati residenziali per finalita' Costi e acconti per acquisizione di fabbricati residenziali per finalita' CA istituzionali istituzionali 5 CG Costi e acconti per interventi edilizi e manutenzione straordinaria su fabbricati residenziali per finalita' istituzionali 2 DI 32 CA Costi e acconti per interventi edilizi e manutenzione straordinaria su fabbricati residenziali per finalita' istituzionali

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