Le procedure concorsuali in sintesi

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1 Processo di indagine R.D. 16 marzo 1942, n.267 Le procedure concorsuali in sintesi Fallimento e azione revocatoria (67) Piano di risanamento (67 lett. d) Concordato preventivo (160 ss) Accordi di ristrutturazione (182 bis) Avv. Davide Guardamagna 2 Legge Fallimentare Titolo I - Disposizioni Generali (Artt. 1-4) Titolo II - Del fallimento (Artt ) Il Fallimento Titolo III - Del concordato preventivo (Artt bis) Titolo IV - Dell'amministrazione controllata (Artt ) Titolo V - Della liquidazione coatta amministrativa (Artt ) Titolo VI - Disposizioni penali (Artt ) Titolo VII - Disposizioni transitorie (Artt ) Avv. Davide Guardamagna 4 1

2 Inefficacia 09/11/2013 Fallimento Il fallimento è una procedura esecutiva avente carattere concorsuale perché: - ha ad oggetto non singoli beni, ma l intero patrimonio del debitore; - una volta dichiarato si svolge d ufficio nell interesse di tutti i creditori; - non ha bisogno della preventiva formazione di un titolo esecutivo, in quanto è la sentenza il titolo esecutivo che legittima il processo esecutivo; - la sentenza produce gli effetti del pignoramento generale del patrimonio del debitore, ciò determina il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni del fallito; - realizza il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore, nel rispetto della par condicio creditorum; - il carattere concorsuale della procedura, comporta la cristallizzazione delle posizioni creditorie alla data di dichiarazione di fallimento e, quindi, particolari effetti per gli interessi maturandi che, relativamente ai crediti chirografari, vengono sospesi per l intera durata della procedura, mentre, per i crediti privilegiati, v è una loro riduzione nei limiti risultanti dagli artt. 2855, 2788 e 2749 c.c.; - il carattere concorsuale della procedura produce effetti anche sul procedimento di accertamento dei crediti (artt. 92 ss.) Ricorso del creditore, dell'imprenditore, del pm (6 ss) Dichiarazione di fallimento Udienza pre-fallimentare (15) Sentenza dichiarativa di fallimento (16) 5 6 Organi della procedura Effetti del fallimento Tribunale (23) Giudice Delegato (25) Curatore (27) Per il fallito (42-49) Per i creditori (51-63) Sugli atti pregiudizievol i ai creditori (64-70) Sui rapporti giuridici preesistenti (72-83bis) Comitato dei creditori (40) 7 8 2

3 Azione revocatoria Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: 1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso; 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento; 3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti; 4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti. Azione revocatoria Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento. Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito Non soggetti ad azione revocatoria a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso; b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca; c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, ; Piano di risanamento Non sono soggetti all'azione revocatoria anche d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando ; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore;

4 Non soggetti ad azione revocatoria e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, amministrazione controllata, accordo omologato ex art. 182-bis, dopo il deposito del ricorso ex art. 161; f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito; g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo. 13 Rapporti pendenti 72. Se un contratto è ancora ineseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero, di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a 60 giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. 14 Rapporti pendenti 72. L'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda Se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V (art. 93). Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento. Leasing 72quater Al contratto di locazione finanziaria si applica, in caso di fallimento dell'utilizzatore, l'articolo 72. Se è disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa il contratto continua ad avere esecuzione salvo che il curatore dichiari di volersi sciogliere dal contratto. In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale; per le somme già riscosse si applica l'articolo 67, 3 comma, lettera a). Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene

5 Organi della procedura Domanda ammissione Custodia e Amministrazione attività fallimentari (84-90) Accertamento del passivo (92-103) Esercizio provvisorio e liquidazione dell'attivo ( ) Ripartizione dell'attivo ( ) Cessazione della procedura ( ) 17 La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso contiene: 1) l'indicazione della procedura e le generalità del creditore; 2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione; 3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda; 4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione ; 5) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura 18 Domanda ammissione Società di leasing contratto di leasing; fatture di acquisto dei beni concessi in leasing; estratto conto delle operazioni intervenute sino al momento della risoluzione del contratto ovvero della dichiarazione di fallimento; documenti attestanti l'eventuale risoluzione con data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento; documentazione attestante l'eventuale ricavato derivante dalla riallocazione del bene sul mercato. Progetto di stato passivo e udienza di discussione (95) Formazione ed esecutività dello stato passivo (96) Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo (97) Impugnazioni (98) Domande tardive(101) Accertamento passivo

6 Ripartizione attivo Il curatore, ogni 4 mesi a partire dalla data del decreto di esecutività dello stato passivo o nel diverso termine stabilito dal giudice, presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, possono proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione. Ordine di distribuzione Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine: 1) per il pagamento dei crediti prededucibili; 2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge; 3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso Chiusura Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale. Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. La chiusura del fallimento è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17 (Registro Imprese). Il Concordato Preventivo 23 Avv. Davide Guardamagna 6

7 Ammissione alla procedura ( ) Effetti dell'ammissione ( ) Provvedimenti immediati ( ) Concordato Preventivo Concordato Preventivo Deliberazione del concordato ( ) Omologazione ed esecuzione ( ) Deposito della domanda Ammissione alla procedura Approvazione dei creditori Omologa del concordato Accordi di ristrutturazione (182 bis) Esecuzione, Risoluzione, Annullamento ( bis) I tipi di concordato Fase preliminare Il concordato per cessio bonorum o liquidatorio è regolato dall art. 182: se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, Quello con continuità aziendale è disciplinato dall art bis: quando il piano di concordato di cui all articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell azienda in esercizio ovvero il conferimento dell azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione Domanda (161) Ammissione alla procedura (163) Amministrazione dei beni durante la procedura (167) Effetti della presentazione della domanda (168) Contratti in corso di esecuzione (169bis)

8 Proposta di concordato (160) Contenuto della domanda (161) L'imprenditore in stato di crisi (stato di insolvenza) può proporre ai creditori un concordato sulla base di un piano che può prevedere: a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito; b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore ; c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei con trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause di prelazione. La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché 29 Il debitore deve presentare con il ricorso: a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e prelazioni; c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; d) il valore dei beni e i creditori degli eventuali soci responsabili; e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta. Il piano e la documentazione devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo 30 Domanda in bianco (161, VI c.) Concordato in bianco L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione entro un termine fissato dal giudice, compreso fra 60 e 120 giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre 60 giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'art. 182bis. In mancanza, si applica l'art Deposito domanda + Pubblicazione registro (161) 1 g Deposito piano 60/120 gg + 60 gg + 15 gg integrazioni Decreto di omologazione (181) 6 mesi + 60 gg Sospensione feriale da 1 Agosto a 15 settembre

9 Attività nelle more (161) Concordato Preventivo Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di ammissione il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale. Nello stesso periodo il debitore può compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111. Deposito domanda Ammissione alla procedura Approvazione dei creditori Omologa del concordato Con il decreto in cui sono fissati i termini per il deposito del piano, il tribunale dispone gli obblighi informativi periodici. In caso di violazione, si applica l'art Ammissione (163) Il Tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale valuta la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi e, con decreto non soggetto a reclamo: 1) delega un giudice alla procedura di concordato; 2) ordina la convocazione dei creditori non oltre 30 giorni e stabilisce il termine per la comunicazione ; 3) nomina il commissario giudiziale; 4) stabilisce il termine non superiore a 15 giorni entro il quale il ricorrente deve depositare la somma indicata 35 Compiti del commissario Il commissario giudiziale deve o Verifica l'elenco dei creditori e debitori sulla scorta delle scritture contabili presentate ex art. 161, apportando le rettifiche; o Comunica ai creditori a mezzo pec l'avviso contenente la data di convocazione, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, il suo indirizzo di pec, l'invito ad indicare un indirizzo di pec. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate a mezzo pec e, in difetto di pec, mediante deposito in cancelleria. o redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno 10 giorni prima dell'adunanza comunicandola ai creditori. 36 9

10 segue i compiti del commissario Il commissario giudiziale deve o riferire immediatamente al tribunale, il quale apre d ufficio il procedimento per la revoca dell ammissione al concordato... se accerta che: il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati ex art. 167 o diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato. o dopo l'approvazione del concordato, ma prima dell'udienza per l'omologa, dare avviso ai creditori che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano 37 segue i compiti del commissario Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale. 38 Effetti ammissione Amministrazione dei beni (167) Effetti della presentazione del ricorso (168) Contratati in corso di esecuzione (169) Crediti prededucibili (182quater) Finanziamenti (182quinquies) Amministrazione beni (167) Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale. I mutui, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato. Con il decreto previsto dall'art. 163 o con successivo decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione

11 Effetti presentazione ricorso (168) Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano. Contratti in corso (169bis) Il debitore nel ricorso può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il Giudice Delegato lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di 60 giorni, prorogabili una sola volta. In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato Prededucibilità Finanziamento Sono prededucibili: I crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o di omologazione dell'accordo di ristrutturazione qualora (i) siano previsti dal piano o dall'accordo di ristrutturazione e (ii) la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il Tribunale accoglie la domanda ovvero l'accordo sia omologato. I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione 43 Il debitore che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo (anche con riserva) o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione può chiedere al Tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili, se un professionista designato dal debitore, verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. L'autorizzazione può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entità, e non ancora oggetto di trattative

12 Crediti anteriori Concordato Preventivo Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo (anche con riserva), può chiedere al Tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali per la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori. Deposito domanda Ammissione alla procedura Approvazione dei creditori Omologa del concordato Approvazione del piano Adunanza e discussione (174) Convocazione dei creditori (171) Operazioni del commissario (172) Adunanza dei creditori (174) Maggioranze per l'approvazione (177) Adesioni alla proposta (178) 47 Ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale, con procura che può essere scritta senza formalità. Possono intervenire anche i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Nell'adunanza dei creditori il Commissario Giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore. La proposta di concordato non può più essere modificata dopo l'inizio delle operazioni di voto. Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibile o accettabile la proposta di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti

13 Ammissione crediti contestati Maggioranze (177) Il Giudice Delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi. I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze. 49 Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. I creditori muniti di privilegio dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta prevede la soddisfazione non integrale sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito. 50 Adesioni (178) Concordato Preventivo Nel verbale dell'adunanza sono inseriti i voti favorevoli e contrari, è inserita l'indicazione dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti. Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un'udienza prossima, non oltre 8 giorni. I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei 20 giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti. 51 Deposito domanda Ammissione alla procedura Approvazione dei creditori Omologa del concordato 52 13

14 Chiusura della procedura Giudizio di omologazione Mancata approvazione (179) Giudizio di omologazione (180) Decreto omologazione (181) Cessione di beni (182) Effetti dell'omologa del concordato (184) Se il concordato è stato approvato il Tribunale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi 10 giorni prima dell'udienza fissata: il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere. Se non sono proposte opposizioni, il Tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame Effetti Omologazione Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Concordato Liquidatorio Il Tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori

15 Concordato in continuità Concordato in continuità Quando il piano di concordato prevede la prosecuzione dell'attività, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa. Fermo quanto previsto nell'art. 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. 57 Se nel corso di una procedura l'esercizio dell'attività d'impresa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il Tribunale provvede ai sensi dell'art. 173 alla revoca dell'ammissione alla procedura di concordato e su istanza del pm o di un creditore, accertati i presupposti, dichiara il fallimento. Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato. 58 Accordo di ristrutturazione Gli accordi di ristrutturazione L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'art. 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini: a) entro 120 giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; b) entro 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione. Avv. Davide Guardamagna 60 15

16 Accordo di ristrutturazione L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione. Dalla data della pubblicazione e per 60 giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazione se non concordati. Entro 30 giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato. 61 Accordo di ristrutturazione in bianco Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo, depositando presso il Tribunale la documentazione di cui all'art. 161, I e II c. lett. a), b), c) e d), e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti e da una dichiarazione del professionista, circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. 62 Accordo di ristrutturazione in bianco Il tribunale, verificata la completezza della documentazione, fissa con decreto l'udienza entro il termine di 30 giorni dal deposito dell'istanza. Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre 60 giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Sanzione penale Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da a euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sè o per altri, la pena è aumentata. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà

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