COMUNE DI REANA DEL ROJALE PROVINCIA DI UDINE

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1 COMUNE DI REANA DEL ROJALE PROVINCIA DI UDINE COPIA CONFORME ANNO 2014 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE del Reg. Delibere N OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L'APPROVAZIONE DI UNL NUOVO REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA, PARUCCHIERE, TATUAGGIO E PIERCING. L'anno 2014, il giorno 27 del mese di febbraio alle ore sede municipale si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: COLAONI dr. EDI SINDACO presente MARCOLONGO ATTILIA VICE SINDACO presente COMELLO FRANCO ASSESSORE presente RIBIS LUIGINO ASSESSORE presente BERTONI MORENO ASSESSORE presente CANCIANI EMILIANO ASSESSORE assente BASSI PAOLO ASSESSORE ESTERNO presente Assiste il Vice Segretario Comunale Sig. Sandri dr.ssa Moira. Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. COLAONI dr. EDI nella sua qualità di SINDACO ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questo la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: G.C.00038/2014 pag. 1 di 22

2 LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO CHE: la Legge 23 dicembre 1970, n (G.U. n. 12 del 16 gennaio 1971) disciplina l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini; la Legge 4 gennaio 1990, n. 1 (G.U. n. 4 del 5 gennaio 1990) disciplina l'attività di estetista, i requisiti per l esercizio della professione; la Legge Regionale 7/2012 disciplina l attività di tatuaggio, piercing e delle pratiche correlate; l Azienda Sanitaria n 4 ha adottato specifiche linee guida per la prevenzione dei rischi derivanti dalle attività di tatuaggio, piercing e delle pratiche correlate; con Delibera di Consiglio comunale n. 72 dd. 26/11/2002 è stato approvato il Regolamento comunale per l esercizio dell attività di estetista e parrucchiere in conformità alle disposizioni di cui alla Legge Regionale 12 del 2002; RICORDATO CHE: la semplificazione del procedimento amministrativo e liberalizzazione delle attività produttive, a seguito della modifica dell'art. 19 Legge n. 241/90, ha introdotto nuove norme in materia di procedimento amministrativo; il D.lgs 147/2012 recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, in attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno" che ha abrogato gli artt. 1 comma 2, 3, 4, 5, l'art. 2, 2-bis, 3, 4 e 5 della Legge n. 161/63, ha previsto quale titolo abilitativo all'esercizio delle attività in argomento la Segnalazione Certificata d'inizio Attività, attribuendo ai Comuni le competenze in materia di verifica dei requisiti professionali ; il D. Lgs. n. 82/2005 prevede la gestione informatica dei procedimenti amministrativi da parte delle pubbliche amministrazioni in applicazione delle normative sull'amministrazione digitale contenute principalmente e successive modifiche, al fine di migliorare i servizi dell'azione amministrativa ; RILEVATA, pertanto, l'esigenza di adeguare il contenuto dell attuale Regolamento per l esercizio dell attività di parrucchiere ed estetista alle nuove disposizioni regionali, tenuto conto che in molti centri estetici viene realizzata l attività di trucco permanente e semipermanente nonché l applicazione di piercing, al fine di assicurare una migliore tutela degli utenti; RILEVATA, altresì, l esigenza di ridurre gli oneri amministrativi e i costi di gestione per le imprese del settore a adeguando i contenuti alle nuove norme nazionali di settore, alle norme in materia di liberalizzazione delle attività produttive e di amministrazione digitale; TENUTO CONTO che al presente Regolamento si allegano le Linee Guida dell Azienda Sanitaria n. 4 Medio Friuli per la prevenzione dei rischi derivanti dall attività di tatuaggio piercing e attività correlate nonché le schede per l acquisizione del consenso informato degli utenti; G.C.00038/2014 pag. 2 di 22

3 DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo poiché la Giunta Comunale non ha competenza in merito all adozione di regolamenti comunali, ad eccezione del regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi dell espressa previsione di cui all art. 48, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; RICORDATO che secondo il parere della sezione controllo della Corte dei Conti Marche n. 51/2013, il giudice amministrativo (TAR Piemonte, sez. II, sentenza , n. 326), ha affermato che nel concetto di mero atto di indirizzo rientrano le scelte di programmazione della futura attività, che necessitano di ulteriori atti di attuazione e di recepimento da adottarsi da parte dei Responsabili dei Sevizi, secondo le proprie competenze; DATO ATTO che trattandosi di atto di indirizzo non deve essere acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; Con voti unanimi, resi ed accertati nelle forme di legge; D E L I B E R A 1) di approvare il nuovo Regolamento per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, riportato nell'allegato A quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione comprensivo delle schede informative e per il consenso informato degli utenti; 2) di dare atto che al presente provvedimento si allegano le Linee Guida emanate dall Azienda Sanitaria n 4 Medio Friuli per la prevenzione dei rischi derivanti dall attività di tatuaggio piercing e attività correlate; 3) di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore in seguito ad approvazione da parte del Consiglio comunale; 4)di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R e successive modifiche ed integrazioni.- G.C.00038/2014 pag. 3 di 22

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5 REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITA DI ESTETISTA, PARRUCCHIERE MISTO, TATUAGGIO E PIERCING TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Oggetto del regolamento) 1. Il presente regolamento, adottato in conformità alla Legge regionale 22 aprile 2002 n. 12, e successive modificazioni, della Legge regionale 12 aprile 2012 n. 7 Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate e del Decreto Presidente della Regione del 20 dicembre 2002 n. 400, disciplina l esercizio in forma imprenditoriale dell attività di estetista, parrucchiere misto, tatuaggio e piercing, ovunque esercitate nell ambito del territorio comunale, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, in forma stagionale o temporanea, da imprese individuali o in forma societaria, sia di persone che di capitali. 2. Non è soggetta al presente regolamento la lavorazione del capello finalizzata alla produzione di un bene (ad esempio la realizzazione di parrucche) e, in ogni caso, quella in cui non si realizzano prestazioni applicative sulla persona. 4. Trovano applicazione le disposizioni di cui alla L. 241/1990 e smi e alla L.R. 3/2011, in quanto compatibili. Art. 2 (Estetista) 1. L attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l aspetto estetico, modificandolo attraverso l eliminazione e l attenuazione degli inestetismi presenti, con esclusione delle prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico. 2. L attività di estetista può essere svolta con l attuazione di tecniche manuali, con l utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all allegato A della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 e con l applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n Si ha attività di estetista anche con l utilizzo di uno solo o più apparecchi di cui all allegato A alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12. Art. 3 (Parrucchiere misto) 1. L attività di parrucchiere misto o acconciatore può essere esercitata su persone di sesso maschile e femminile e comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sui capelli e sulla barba. Il servizio comprende le attività di taglio dei capelli, l esecuzione di acconciature, la colorazione e la decolorazione, il servizio di taglio della barba, l applicazione di parrucche e ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello e della barba. Art. 4 (Tatuaggio e piercing) 1. L attività di tatuaggio viene definita dall art. 2 comma 1 lett. a) della legge regionale 12 aprile 2012 n L attività di piercing viene definita dall art. 2 comma 1 lett. b) della legge regionale 12 aprile 2012 n Ai sensi del presente regolamento viene considerato: Tatuaggio: l insieme di trattamenti e tecniche manuali eseguite sul viso o sul corpo allo scopo di migliorarne l aspetto estetico. Tali trattamenti consistono nella colorazione della cute con l applicazione di pigmenti a livello sottocutaneo, mediante aghi o simili, al fine di creare figure o disegni permanenti che non si auto eliminano; Piercing: la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura. G.C.00038/2014 pag. 5 di 22

6 4. Le attività di piercing e tatuaggio non possono essere svolte in forma ambulante. Art. 5 (Requisiti professionali per l attività di estetista) 1. La qualificazione professionale di estetista si consegue, dopo l adempimento dell obbligo scolastico, mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento, in alternativa, di: a) un corso di formazione professionale seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un impresa di estetista; b) un anno di attività lavorativa qualificata presso un impresa di estetista in qualità di dipendente o collaboratore familiare, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguito da un apposito corso integrativo di formazione teorica; c) un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata presso un impresa di estetista in qualità di dipendente, di collaboratore familiare o di socio, seguito da un apposito corso integrativo di formazione teorica. 2. I periodi lavorativi di cui al comma 1 devono essere svolti nel corso del quinquennio antecedente la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività e sono accertati dal Comune. 3. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1 sono realizzati nell ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui alla legge regionale 16 novembre 1982, n Per quanto riguarda l attività di tatuaggio e piercing l articolo 4 della L.R. 7/2012 prevede per le attività di tatuaggio e di piercing l istituzione di percorsi formativi obbligatori distinti che garantiscano conoscenze specifiche, in relazione ai rischi di infezione e di danno alla salute che possono derivare dall effettuazione di tali tecniche. Al termine dei percorsi formativi obbligatori è previsto il superamento di un esame per il conseguimento di un attestato di frequenza. Nelle more dell attivazione di appositi corsi di qualificazione da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, saranno riconosciuti quali titoli abilitanti gli attestati conseguiti in altre regioni. Art. 6 (Requisiti professionali per l attività di parrucchiere misto) 1. La qualificazione professionale di parrucchiere misto si consegue, dopo l adempimento dell obbligo scolastico, in alternativa, mediante: a) lo svolgimento di due anni di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente a tempo pieno o collaboratore familiare o di socio presso un impresa di parrucchiere; b) lo svolgimento di un regolare periodo di apprendistato, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria; c) il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso di formazione professionale, comprendente anche periodi formativi presso un impresa di parrucchiere. 2. I periodi lavorativi di cui al comma 1 devono essere svolti nel corso del quinquennio antecedente la presentazione della denuncia di inizio attività e sono accertati dal Comune. 3. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1 sono realizzati nell ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui alla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76. Art. 7 (Esercizio dell attività di estetista, parrucchiere misto, tatuaggio e piercing) 1. L esercizio dell attività di estetista o di parrucchiere misto, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da parte del legale rappresentante dell impresa, attestante il possesso della qualificazione professionale. 2. La SCIA è presentata in modalità cartacea o telematica, alla pec del Comune di Reana del Rojale, secondo la modulistica pubblicata sul sito web dell ente, dal titolare dell impresa individuale, dal legale rappresentante della società ovvero da altro soggetto munito del relativo potere; 3. Alla SCIA dovranno essere allegati i seguenti documenti/attestazioni: a) planimetria dei locali in scala 1/100, comprensiva dei dati catastali dei locali e dell agibilità degli stessi, firmata da tecnico abilitato, completa di indicazioni della destinazione d uso dei singoli locali, della superficie degli stessi e della relativa superficie finestrata apribile, nonché della disposizione delle attrezzature; G.C.00038/2014 pag. 6 di 22

7 b) relazione tecnica ove siano indicati anche i mezzi di disinfezione che si intendono adottare e le caratteristiche dell impianto di ventilazione artificiale, se previsto. c) elenco degli apparecchi elettromeccanici utilizzati per uso estetico consentiti dal D.M. 12 maggio 2011 n. 110; 4. Nel caso in cui siano presentate SCIA per attività esercitate in forma mista (acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing ) devono essere designati i responsabili tecnici, ai sensi dell art. 30 comma 1 bis della Legge, in possesso della qualificazione professionale per ogni attività svolta. 5. Qualora l attività sia localizzata all interno di convivenze (ospedali, case di cura, case albergo, caserme,comunità, ecc.), all interno di strutture comunali per attività sportive affidate in gestione a soggetti terzi e disciplinate da apposite convenzioni è necessario fornire anche il nulla osta da parte del responsabile della struttura ove si intende insediare l attività. 6. Copia della SCIA e della ricevuta rilasciata dall ufficio protocollo, devono essere conservate nel locale destinato all attività per poter essere esibite su richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica e di quelli aventi funzioni di vigilanza. 7. Coloro che esercitano l attività presso enti, istituti, associazioni nonché, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sé copia della SCIA e della ricevuta rilasciata ed esibirle ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. 8. La documentazione presentata viene trasmessa anche all Azienda per i servizi sanitari n. 4 Medio Friuli - Dipartimento di Prevenzione-. 9. L attestazione della presentazione della SCIA abilita l interessato ad avviare immediatamente l attività segnalata. Art. 8 (Attività miste) 1. L attività di estetista può essere svolta anche congiuntamente all attività di parrucchiere misto, in forma di impresa esercitata nella medesima sede, purché sussistano i requisiti previsti dal presente regolamento. 2. Nel caso in cui l attività mista sia esercitata da impresa artigiana individuale, il titolare che svolge professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l esercizio delle attività medesime. Qualora l attività mista sia svolta in forma societaria, dovranno essere rispettati i requisiti previsti dall art. 10 della legge regionale 22 aprile 2002, n Per l esercizio congiunto, nella stessa sede, delle attività di estetista e di parrucchiere misto, deve essere presentata una SCIA per ogni singola attività, purché sussistano i requisiti professionali ed oggettivi prescritti per ciascuna di esse. 4. I parrucchieri misti nell esercizio della propria attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico tradizionalmente complementari all attività principale. Art. 9 (Vendita di prodotti cosmetici) 1. Alle imprese artigiane esercenti l attività di estetista o di parrucchiere misto che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento dell attività, non si applica la disciplina del commercio di cui alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Le imprese commerciali che vendono prodotti cosmetici possono esercitare l attività di estetista a condizione che si adeguino al presente regolamento e che i soggetti che esercitano professionalmente tale attività siano in possesso della qualificazione professionale di estetista. Art. 10 (Adempimenti posti a carico degli esercenti) 1. Le attività di estetista e di parrucchiere misto sono soggette alla presentazione al Comune della SCIA, in caso di: a) nuova apertura; b) ampliamento/riduzione della superficie dei locali sede dell attività. L ampliamento deve essere effettuato nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria, mentre la riduzione è consentita purché nel rispetto anche dei limiti minimi di superficie di cui agli art. 19 e 21 del presente regolamento; G.C.00038/2014 pag. 7 di 22

8 c) trasferimento di sede dell attività; d) trasferimento dell azienda per atto tra vivi o per causa di morte, compresa la reintestazione a fine rapporto di affittanza, finalizzato all esercizio dell attività. Nel caso di trasferimento dell azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all esercizio delle attività di estetista o di parrucchiere misto, il subentrante presenta la SCIA, corredata delle attestazioni di cui all art. 1, comma 2, del presente regolamento, entro novanta giorni dalla data di trasferimento dell azienda ovvero, in caso di subentro per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità. e) cessazione dell attività di estetista, parrucchiere misto, tatuaggio e piercing è comunicata al Comune entro sessanta giorni dall evento. 2. E fatto obbligo di comunicare al Comune, contestualmente al loro verificarsi, le seguenti evenienze: a) variazione della ragione sociale; b) nomina/sostituzione del responsabile tecnico/direttore d azienda; c) sostituzione di uno o più soggetti professionalmente qualificati per l attività nell ambito della società artigiana. 3. Chi intende svolgere le attività di tatuaggio o piercing è tenuto ad ottemperare a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché a rispettare i limiti minimi di superficie di cui all art Copia della SCIA deve essere inviata per conoscenza all Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 Friuli Occidentale Dipartimento di Prevenzione. Art. 11 (Attività istruttoria) 1. Entro sessanta giorni dalla presentazione della SCIA il competente Ufficio comunale provvede allo svolgimento dell istruttoria. 2. Alla conclusione del procedimento, in presenza delle condizioni previste dalla L.R. 12/2002 e dal vigente regolamento, il competente Ufficio comunale provvede a trasmettere apposita comunicazione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Udine, all Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 Medio Friuli, alla Polizia Municipale e all Ufficio Tributi del Comune. 3. Nei casi in cui la legge prevede l acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi fino all acquisizione dei pareri, per un massimo di venti giorni, scaduti i quali l amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all interessato. È fatto comunque salvo il potere dell amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela. TITOLO II NORME IGIENICO SANITARIE CAPO I - ATTIVITA DI ESTETISTA Art. 12 (Requisiti igienici e superfici minime dei locali) 1. Le attività di estetista devono svolgersi in locali separati da altre attività, quali esse siano. 2. I locali adibiti all esercizio dell attività del presente regolamento, devono avere una superficie minima di almeno 5 mq per ogni posto di lavoro (si considera un posto di lavoro per ogni cabina) con un minimo di mq 15 nel caso di unico posto di lavoro, calcolati al netto delle superfici accessorie (bagni, magazzini, attesa ed altri locali accessori). 3. Le cabine possono essere ricavate anche con setti separatori, con altezza minima 2,20 metri; le pareti fino all altezza di due metri devono essere in materiale facilmente lavabile e sanificabile (pitture murali a tempera non sono considerate tali). 4. I locali di lavoro devono avere altezza minima di metri 2,70 (deroghe, con altezze comunque non inferiori ai metri 2,50, possono essere date su parere del competente Servizio Prevenzione e Sicurezza Luoghi di lavoro), aerazione naturale diretta pari ad 1/20 della superficie del pavimento o, in alternativa, mezzi di ventilazione sussidiari che garantiscano n. 3 (tre) ricambi/ora del volume d aria dei locali, con controllo automatico della temperatura (caldo freddo). 5. Illuminazione diretta pari a 1/10 della superficie del pavimento. 6. Pavimento in materiale facilmente lavabile e sanificabile. G.C.00038/2014 pag. 8 di 22

9 7. Le cabine deve essere fornite di acqua corrente, potabile, calda e fredda e lavabi fissi con rubinetto a comando non manuale (si considerano comandi non manuali tutti i sistemi di azionamento indiretto, fotocellula, pedale, bottone di pressione, ma non leva tipo sanitario), nelle cabine. L uso deve essere esclusivo per chi opera nelle cabine in cui vengono effettuati massaggi o trattamenti con contatto. 8. Si dovrà identificare una zona riservata e separata per la raccolta differenziata dei rifiuti, ad uso esclusivo, dotata di idonei contenitori a tenuta per rifiuti. 9. L esercizio dovrà essere dotato di idoneo armadio per contenere biancheria pulita e di contenitori per la biancheria sporca. 10. L esercizio dovrà essere dotato di idonei vani, anche ricavati mediante separazione con parti d arredo, ad uso esclusivo di spogliatoi per il personale addetto che, se superiore a dieci, devono essere divisi per sesso (per il computo si considera esclusivamente il numero del personale dipendente dall attività). 11. La zona destinata a manicure e pedicure e di parti diverse dalla testa e dal collo, deve essere separata dal resto con un setto divisorio di altezza non minore di metri 2,20, in materiale facilmente lavabile e igienizzabile, dotata di un lavandino con acqua calda e fredda, con rubinetto a comando non manuale (si considerano comandi non manuali tutti i sistemi di azionamento indiretto, fotocellula, pedale, bottone di pressione, ma non leva tipo sanitario), e di un lavapiedi fisso con acqua corrente calda/fredda. 12. Nel caso di cabine con lettini o docce solari, oltre ad essere adeguatamente dotate di ventilazione anche artificiale a supporto della naturale, nelle immediate vicinanze vi deve essere un locale doccia con adeguato anti-doccia ad uso spogliatoio. La doccia e l anti non possono essere identificate con il servizio igienico. 13. Se il numero massimo di persone presenti, compresi gli addetti (calcolato sommando addetti e posti di lavoro) supera le dieci unità, i servizi igienici devono essere divisi tra maschi e femmine, anche con unico antibagno dotato di lavandino con rubinetto a comando non manuale (si considerano comandi non manuali tutti i sistemi di azionamento indiretto, fotocellula, pedale, bottone di pressione, ma non leva tipo sanitario) dotato di distributori di asciugamani monouso e sapone liquido. Nel caso la presenza di cui sopra sia inferiore a dieci, il servizio igienico può essere uno solo, con le stesse caratteristiche di cui sopra. 14. Qualora l attività di estetista venga svolta dalle imprese indicate nell art 32 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, o presso un esercizio di parrucchiere, ai sensi dell art. 33 commi 1 e 2 della predetta Legge, deve essere osservata sia la superficie minima sopra riportata, che quella stabilita per i locali destinati all attività di parrucchiere misto o ad altre imprese. 15. Nel caso di attività di estetiste e acconciatori di gestione comune, le due attività pur essendo fisicamente divise, possono avere i servizi igienici in comune. In questo caso il calcolo del numero massimo possibile di persone presenti deve essere cumulativo, inoltre vi deve essere un servizio ad uso esclusivo del personale. Tutti i servizi igienici devono avere accesso da entrambe le attività in maniera indipendente. Art. 13 (Norme generali di carattere igienico sanitario) 1. Nei locali destinati all esercizio di attività di estetista è vietata qualsiasi prestazione o trattamento diretti a finalità specificatamente di carattere terapeutico, nonché l utilizzazione di apparecchiature e strumenti per tale specifico scopo. 2. Devono essere osservate le seguenti prescrizioni: a) i locali dell esercizio e relativi annessi devono essere tenuti in condizioni di scrupolosa pulizia e sanificati periodicamente; b) gli oggetti taglienti e/o appuntiti devono essere preferibilmente monouso. Gli stessi, se del tipo riutilizzabile, prima del reimpiego su altra persona, dovranno esser adeguatamente puliti e sterilizzati, mediante mezzi chimico-fisici (art 38 punto 1); c) nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere preventivamente lavata e accuratamente disinfettata; d) si fa divieto assoluto di fumare in tutti i locali dell attività; e) nell esercizio dell attività, il personale addetto dovrà scrupolosamente osservare le norme igienicosanitarie in vigore e le norme di buona tecnica, indossare sopraveste pulita e nel caso trattamento corpo lavarsi accuratamente le mani prima del trattamento; 3. Il titolare dovrà segnalare all ASS n. 6 i casi sospetti di malattie trasmissive o potenzialmente pericolose per il contatto con altri soggetti od eventuali danni causati o derivanti dall impiego di sostanze o di prodotti cosmetici durante l attività. 4. I prodotti cosmetici impiegati devono essere conformi a quanto previsto dalla Legge 11 ottobre 1986 n. 713, sue modifiche ed integrazioni. 5. Restano ferme le eventuali norme concernenti i requisiti igienico-sanitari contenute nelle norme per la prevenzione nei luoghi di lavoro qualora applicabili, oppure nei regolamenti di igiene comunali. G.C.00038/2014 pag. 9 di 22

10 CAPO II - ATTIVITA DI PARRUCCHIERE MISTO Art. 14 (Accertamenti igienico-sanitari) 1. Le attività di acconciatore devono svolgersi in locali separati da altre attività, quali esse siano. 2. I locali adibiti all esercizio dell attività del presente regolamento, devono avere una superficie minima di almeno 5 mq. per ogni posto di lavoro (si considera un posto di lavoro ogni poltrona da trattamento, per il lavaggio capelli si calcola un posto di lavoro a prescindere dal numero di lavelli), con un minimo di mq. 15 nel caso di unico posto di lavoro, calcolati al netto delle superfici accessorie (bagni, magazzini, zona attesa ed altri locali accessori). 3. I locali di lavoro devono avere altezza minima di metri 2,70, (deroghe, con altezze comunque non inferiori ai metri 2,50, possono essere date su parere del competente Servizio Prevenzione e Sicurezza Luoghi di lavoro), aerazione naturale diretta pari ad 1/20 della superficie del pavimento o, in alternativa, mezzi di ventilazione sussidiari che garantiscano n. 3 (tre) ricambi/ora del volume d aria dei locali, con controllo automatico della temperatura. 4. Illuminazione diretta pari a 1/10 della superficie dei pavimenti. 5. Il pavimento deve essere di materiale facilmente lavabile e sanificabile. 6. Le pareti, fino all altezza di metri 2, devono essere in materiale facilmente lavabile e sanificabile (non si considerano tali le pitture murali a tempera). 7. L esercizio deve essere fornito di acqua corrente, potabile, calda e fredda e lavabi fissi con rubinetto a comando non manuale (si considerano comandi non manuali tutti i sistemi di azionamento indiretto, fotocellula, pedale, bottone di pressione, ma non leva tipo sanitario). 8. Si dovrà identificare una zona, riservata e separata, per la raccolta differenziata dei rifiuti, dotata di idonei contenitori a tenuta per rifiuti. 9. L esercizio dovrà essere dotato di idoneo armadio per contenere la biancheria pulita e di contenitori per la biancheria sporca. 10. L esercizio dovrà essere dotato di idonei vani, anche ricavati mediante separazione con parti d arredo, ad uso esclusivo di spogliatoi per il personale addetto. 11. Si dovrà ricavare una zona separata per la preparazione delle tinte, con banco e adeguato sistema di aspirazione fumi direttamente all origine, il cui allontanamento non provochi disagi od inconvenienti nei confronti di terzi. 12. Sia per acconciatore misto che unisex, se il numero massimo di persone presenti, compresi gli addetti (calcolato sommando addetti e posti di lavoro) supera le dieci unità, i servizi igienici devono essere divisi tra maschi e femmine, anche con unico antibagno dotato di lavandino con rubinetto a comando non manuale (si considerano comandi non manuali tutti i sistemi di azionamento indiretto, fotocellula, pedale, bottone di pressione, ma non leva tipo sanitario) dotato di distributori di asciugamani monouso e sapone liquido. Nel caso in cui la presenza di persone sia inferiore a dieci, il servizio igienico può essere uno solo, con le stesse caratteristiche di cui sopra. 13. Nel caso di attività di estetiste e acconciatori di gestione comune, le due attività pur essendo fisicamente divise, possono avere i servizi igienici in comune. In questo caso il calcolo del numero massimo possibile di persone presenti deve essere cumulativo; inoltre vi deve essere un servizio ad uso esclusivo del personale. Tutti i servizi igienici devono avere accesso da entrambe le attività in maniera indipendente. 14. Le nuove attività, comprese quelle trasferite, che si insedieranno in edifici costruiti dopo il , dovranno essere adeguate alle norme previste dalla L. n. 13/89 e successivo DM. n. 236/89 sui portatori di handicap. Art. 15 (Norme generali di carattere igienico sanitario) 1. L esercizio e i locali annessi devono essere tenuti in condizioni di scrupolosa pulizia e sanificati periodicamente. 2. Gli oggetti taglienti e/o appuntiti devono essere preferibilmente monouso. Gli stessi, se del tipo riutilizzabile, prima del reimpiego su altra persona, dovranno essere adeguatamente puliti e sterilizzati mediante mezzi chimico-fisici. Durante l uso sullo stesso cliente, vanno ripuliti con carta monouso, sulla quale sia stata cosparsa sostanza disinfettante del tipo consentito dalle norme vigenti in materia. 3. Dopo la rasatura della barba deve essere data ai clienti la possibilità di lavarsi con acqua corrente; la superficie rasata deve essere disinfettata con preparati idonei. G.C.00038/2014 pag. 10 di 22

11 4. Per lo spargimento del talco, esclusivamente del tipo certificato privo di fibre di amianto, si deve fare uso esclusivamente di polverizzatore e non adoperare piumini o preparati essiccatori. 5. Eventuali spazzole per i capelli devono essere accuratamente ripulite dopo ogni servizio. 6. Nei sedili provvisti di poggia-testa, si dovrà provvedere, per ogni cliente, alla sostituzione della carta o del telo. 7. Qualora durante i procedimenti tecnici di lavorazione vengano impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possano risultare moleste e/o nocive è necessaria l aerazione di cui al comma 11 del precedente articolo. 8. E obbligatorio l uso dei guanti monouso per coloro che adoperano tinture o solventi vari. 9. Durante l applicazione o l uso di liquidi o sostanze infiammabili, dovrà essere vietato che nell ambiente vengano accese fiamme. 10. Si fa divieto assoluto di fumare in tutti i locali dell attività. 11. Nell esercizio dell attività, il personale addetto dovrà scrupolosamente osservare le norme igienicosanitarie in vigore, e le norme di buona tecnica, indossare sopraveste pulita e lavarsi accuratamente le mani prima dell operazione. 12. Il titolare dovrà segnalare all ASS n. 4, i casi sospetti di malattie trasmissive, o potenzialmente pericolose per il contatto con altri soggetti, od eventuali danni causati o derivanti dall impiego di sostanze o di prodotti cosmetici durante l attività. 13. I prodotti cosmetici impiegati devono essere conformi a quanto previsto dalla Legge 11 ottobre 1986 n. 713, sue modifiche ed integrazioni. 14. Restano ferme le eventuali norme concernenti i requisiti igienico-sanitari contenute nelle norme per la prevenzione nei luoghi di lavoro qualora applicabili, oppure nei regolamenti di igiene comunali. CAPO III - ATTIVITA DI DISEGNO EPIDEMICO, APPLICAZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE UNGHIE Art. 16 (Definizioni ed esclusioni) 1. Ai sensi del presente regolamento viene considerato disegno epidermico, l insieme di trattamenti e tecniche manuali eseguite sul viso o sul corpo, allo scopo di migliorarne o proteggerne l aspetto estetico. Tali trattamenti consistono nella colorazione della cute mediante l applicazione di pigmenti a livello superficiale (epidermide), al fine di creare figure o disegni non permanenti, che si auto eliminano senza ricorrere ad interventi esterni. 2. All attività di disegno epidermico sono applicate le norme generali di carattere igienico sanitario proprie della disciplina dell attività di estetista, di cui agli articoli precedenti. 3. L attività di applicazione/ricostruzione e decorazione di unghie artificiali consiste nell apposizione di unghie preformate e nella successiva lavorazione e colorazione delle stesse, senza che vengano trattate o alterate le unghie naturali. Tale attività non rientra nella sfera di applicazione della disciplina dell attività di estetista. Capo IV - ATTIVITA DI TATUAGGIO E PIERCING Art. 17 (Consenso informato) 1. Ai fini del presente regolamento, per consenso informato, si intende la volontà liberamente espressa nelle forme in esso previste dal richiedente maggiore di età ovvero dal genitore o dal tutore in relazione a: a) autorizzazione ai trattamenti; b) presa d atto dei rischi legati all esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del trattamento. Art. 18 (Accertamenti) 1. Salvo evidente maggiore età, l operatore accerta l età anagrafica del richiedente mediante la richiesta di esibizione di un valido documento che ne attesta l identità. L operatore accerta altresì la presenza dei requisiti e l assenza di controindicazioni all esecuzione del tatuaggio o del piercing. G.C.00038/2014 pag. 11 di 22

12 2. L accertamento di cui al comma 1 non viene effettuato quando un adulto accompagna il minore ed esibisca valido documento di identità, nonché sottoscriva i moduli di consenso informato dichiarando di essere genitore ovvero tutore ai sensi del libro I, titolo X, capo I del codice civile. Art. 19 (Informativa e consenso) 1. L informazione deve riguardare il tipo di operazioni da effettuarsi, i rischi legati all esecuzione, nonché le precauzioni da osservare dopo il trattamento. 2. L operatore consegna al richiedente, ovvero al tutore o genitore, apposita informativa scritta di cui all allegato A al presente regolamento. 3. Successivamente agli adempimenti di cui all art. 18 e prima dell esecuzione del trattamento, il richiedente, ovvero il genitore o il tutore, sottoscrive il modulo del consenso informato anche nelle parti concernenti l autorizzazione al trattamento dei dati in osservanza del D.Lgs. 196/ L operatore inoltre: a) custodisce l originale dei moduli sottoscritti in modo da consentirne un ordinata conservazione e un agevole consultazione per eventuali controlli, nell osservanza delle norme vigenti in tema di trattamento dei dati; b) se richiesto, rilascia copia del modulo del consenso informato al richiedente, ovvero al genitore o al tutore. Art. 20 (Requisiti igienici e superfici minime dei locali) 1. L attività di tatuaggio e piercing va svolta in appositi locali o cabine, separati dalle sale di attesa e dalle aree destinate alla pulizia, alla disinfezione e alla sterilizzazione delle attrezzature, anche con le modalità previste dall art. 21 lettera a). 2. I locali adibiti all esercizio dell attività del presente regolamento, devono avere una superficie minima di almeno 5 mq per ogni posto di lavoro (si considera un posto di lavoro per ogni cabina) con un minimo di mq 15 nel caso di unico posto di lavoro, calcolati al netto delle superfici accessorie (bagni, magazzini, attesa ed altri locali accessori). 3. L esercizio dovrà essere dotato di idonei vani, anche ricavati mediante separazione con parti d arredo, ad uso esclusivo di spogliatoi per il personale addetto che, se superiore a dieci, devono essere divisi per sesso (per il computo si considera esclusivamente il numero del personale dipendente dall attività). 4. Ogni locale o cabina deve essere dotato di un lavello con acqua potabile, corrente calda e fredda con rubinetto a comando non manuale (si considerano comandi non manuali tutti i sistemi di azionamento indiretto, fotocellula, pedale, bottone di pressione, ma non leva tipo sanitario), distributore di sapone liquido e disinfettante e di carta asciugamani a perdere. 5. I locali di lavoro devono avere altezza minima di metri 2,70 (deroghe, con altezze comunque non inferiori ai metri 2,50 possono essere rilasciate su parere del competente Servizio Prevenzione Tutela Luoghi di lavoro), aerazione naturale diretta pari ad 1/20 della superficie del pavimento o, in alternativa, mezzi di ventilazione sussidiari che garantiscano n. 3 (tre) ricambi/ora del volume d aria dei locali, con controllo automatico della temperatura. 6. Illuminazione diretta pari a 1/10 della superficie del pavimento. 7. Il pavimento deve essere di materiale facilmente lavabile e sanificabile. 8. Se il numero massimo di persone presenti, compresi gli addetti (calcolato sommando addetti e posti di lavoro) supera le dieci unità, i servizi igienici devono essere divisi tra maschi e femmine, anche con unico antibagno dotato di lavandino con rubinetto a comando non manuale (si considerano comandi non manuali tutti i sistemi di azionamento indiretto, fotocellula, pedale, bottone di pressione, ma non leva tipo sanitario), dotato di distributori di asciugamani monouso e sapone liquido. Nel caso che la presenza di cui sopra sia inferiore a dieci, il servizio igienico può essere uno solo, con le stesse caratteristiche di cui sopra; Art. 21 (Locale o spazio per la pulitura e la sterilizzazione) 1. Il locale o lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione di cui all articolo 20, comma 1, va dotato di: a) superficie non inferiore a 4 mq, ovvero di 3 mq quando sia ricavato all interno del locale per l esecuzione delle prestazioni, mediante divisori di altezza non minore di metri 2,20, in materiale facilmente lavabile e G.C.00038/2014 pag. 12 di 22

13 igienizzabile, dotata di un lavandino con acqua calda e fredda con rubinetto a comando non manuale (si considerano comandi non manuali tutti i sistemi di azionamento indiretto, fotocellula, pedale, bottone di pressione, ma non leva tipo sanitario); b) aerazione con le caratteristiche di illuminazione ed aerazione minime di cui alla all art. 20, comma 5; 2. Non è richiesto il locale o spazio per la pulizia e la sterilizzazione quando l esercizio utilizza esclusivamente attrezzature che entrino in contatto, anche indiretto, con la cute del richiedente, sterilizzate e contenute in confezioni singole e sigillate monouso. L attività di sterilizzazione deve essere affidata a terzi esterni all esercizio. Art. 22 (Norme generali di carattere igienico sanitario) 1. Nell esecuzione dei trattamenti si dovranno usare guanti protettivi monouso in lattice o vinile o simili in tutte le fasi di lavoro, indipendentemente dal rischio di esposizione al sangue. I guanti devono essere sempre cambiati ad ogni cliente. 2. Gli strumenti da utilizzare nell attività devono essere preferibilmente monouso. Gli stessi, se del tipo riutilizzabile, prima del reimpiego su altra persona, dovranno essere adeguatamente puliti e sterilizzati mediante mezzi chimico-fisici, come successivamente illustrato. Gli aghi dovranno essere esclusivamente monouso. 3. Durante l attività il personale dovrà indossare camici monouso e copricapo, mascherina ed occhiali per proteggersi da eventuali schizzi di liquidi biologici. 4. Al termine di ogni prestazione, la postazione che ha ospitato il precedente cliente deve essere sanificata. 5. Durante i processi di decontaminazione delle superfici e delle attrezzature sono più idonei, per la loro resistenza, i guanti in gomma. Le mani vanno sempre lavate e disinfettate prima e dopo l uso dei guanti. 6. Tutti i rifiuti ad esclusione degli assimilabili urbani, dovranno essere stoccati e smaltiti in conformità alle vigenti normative sulla gestione dei rifiuti sanitari. 7. Gli operatori addetti al tatuaggio e piercing devono aver compiuto il 18 anno di età, devono essere in possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali per esercitare tale attività, conseguite a mezzo corso di perfezionamento specifico, debbono conoscere gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione, in relazione ai rischi di infezione e di danno all apparato cutaneo correlati alle tecniche applicate. Art. 23 (Manifestazioni pubbliche - Requisiti strutturali) 1. In occasioni di manifestazioni pubbliche di carattere temporaneo nella DIA, da inviare almeno sette giorni prima dell inizio della manifestazione, è attestata la presenza dei seguenti requisiti: a) la predisposizione di apposite aree attrezzate per l esercizio delle attività autorizzate di cui trattasi, con le seguenti caratteristiche: separazione e delimitazione mediante pareti facilmente lavabili e sanificabili; presenza di contenitori appositi per rifiuti speciali da smaltire ai sensi della normativa vigente: b) presenza di servizi igienici e spogliatoi per gli operatori. 2. L Azienda Sanitaria ha facoltà di verificare l idoneità del luogo allo svolgimento della manifestazione pubblica. Art. 24 (Tatuaggio) 1. Per l esecuzione del tatuaggio con aghi è utilizzata apposita apparecchiatura elettromeccanica di cui il manipolo e puntale barra porta aghi devono essere sterilizzati preliminarmente all utilizzo. 2. Aghi, materiale plastico a protezione della pistola e vaschette per i pigmenti devono essere smaltiti come rifiuto sanitario. 3. L attrezzatura per il tatuaggio a scarificazione o con il metodo giapponese, con perforazione del derma, devono essere sterilizzati prima di ogni utilizzo. Art. 25 (Pigmenti) 1. Per l esecuzione dei tatuaggi sono utilizzati esclusivamente pigmenti in confezioni originali, corredate da documento in cui sono riportate almeno: G.C.00038/2014 pag. 13 di 22

14 estremi del produttore; composizione del pigmento; attestazione di tossicità e sterilità; 2. Le confezioni aperte devono essere conservate in condizioni di asepsi per il successivo utilizzo. Art. 26 (Piercing su parti del corpo) 1. Il piercing è eseguito mediante: a) ago-cannula: L operatore utilizza esclusivamente aghi cannula in confezioni singole e sigillate monouso sulla quale il confezionatore abbia attestato: l avvenuta sterilizzazione; la data di esecuzione della sterilizzazione nonché la sua scadenza; il metodo di sterilizzazione. b) forbici o pinze sono lo strumento con il quale l operatore taglia a misura l ago cannula che devono essere sterilizzate prima di ogni applicazione; c) pinze ad anelli, strumento con il quale l operatore afferra ed immobilizza la parte anatomica nella quale si intende eseguire la perforazione con l ago-cannula, che devono essere sterilizzate prima di ogni applicazione; d) dispositivi meccanici di foratura, strumenti utilizzati per l inserimento anatomico del pre-orecchino nel padiglione auricolare; per pre-orecchino si intende il monile provvisorio con cui è praticato il foro nel padiglione auricolare. 2. L uso dei dispositivi meccanici di foratura è ammesso esclusivamente per il piercing auricolare: l operatore sterilizza l eventuale parte rimuovibile del dispositivo meccanico di foratura prima di ogni utilizzazione. l operatore protegge la parte costituente il corpo del dispositivo meccanico di foratura con apposite buste copri pistola ovvero pellicole di materiale plastico. l operatore può utilizzare cartucce protettive monouso acquistate in confezioni singole e sigillate di cui sia attestata l avvenuta sterilizzazione come previsto dal presente articolo. In tale caso è ammesso l uso di cartucce monouso preventivamente caricate con pre-orecchino. 3. Per i monili di primo inserimento da applicare immediatamente dopo la perforazione della cute l operatore utilizza esclusivamente monili o pre-orecchini di cui alla lettera d), sterilizzati e confezionati ai sensi dell art 31 punto 1) o acquistati in confezioni singole monouso, sulle quali siano indicati: la data di esecuzione della sterilizzazione nonché la sua scadenza; il metodo di sterilizzazione; la composizione metallica percentuale. 4. Le indicazioni, di cui al capoverso precedente, possono essere contenute in apposito documento corredato al monile e ad esso riferibile mediante stampigliatura di matricola. Art. 27 (Piercing del padiglione auricolare e lobo dell orecchio) 1. Gli spazi, nonché gli altri requisiti per l effettuazione dell attività di piercing nelle diverse parti del corpo e con particolare riferimento a quelli attinenti al padiglione auricolare e al lobo dell orecchio, devono esser quelli previsti dai precedenti articoli 25 e 26. Art. 28 (Attività presso circoli privati) 1. L esecuzione piercing nelle diverse parti del corpo, con particolare riferimento a quelli attinenti al padiglione auricolare e al lobo in spazi o locali di circoli privati, non preclude le attività di vigilanza e controllo e comporta l osservanza di quanto stabilito nel presente regolamento. Art. 29 (Piercing del padiglione auricolare) 1. Salvo quanto previsto dall articolo 30, l operatore esegue il piercing al padiglione auricolare esclusivamente mediante ago-cannula o dispositivo meccanico di foratura per piercing di cui all art. 26, osservando le relative modalità di utilizzo ed utilizzando guanti monouso. G.C.00038/2014 pag. 14 di 22

15 Art. 30 (Piercing al lobo auricolare) 1. L operatore esegue il piercing al lobo auricolare esclusivamente mediante l utilizzo di dispositivo meccanico di foratura per piercing di cui all articolo 26, o altra attrezzatura equivalente monouso in ogni sua parte. 2. Al monile e al pre-orecchino usati per il piercing auricolare si applica il dettato dell articolo 26. CAPO V - STERILIZZAZIONE Art. 31 (Sterilizzazione) 1. Ogni attrezzatura che entra in contatto diretto o indiretto con la cute del cliente durante l esecuzione del tatuaggio, del piercing e dell attività di estetista è sottoposta a procedura di sterilizzazione da parte del fornitore o dell operatore nell esercizio dove presta l attività secondo le procedure di cui a seguito. 2. Nelle attività di estetista, tatuaggio e piercing, nel caso in cui la sterilizzazione sia eseguita dall operatore, essa deve avvenire esclusivamente con l impiego di autoclave. 3. È ammessa la sterilizzazione con ultrasuoni per l attività di acconciature ed esclusivamente in cui il trattamento sia solo di taglio capelli. 4. Nel caso di manicure e pedicure, le attrezzature da sterilizzare rientrano nell obbligo dell uso dell autoclave. 1) sterilizzazione in autoclave La sterilizzazione in autoclave deve rispettare la seguente procedura, per fasi successive: a) pulizia meccanica a secco, l attrezzatura è immersa in soluzione detergente e disinfettante per almeno trenta minuti ovvero per un periodo ridotto secondo le istruzioni del costruttore; b) lavaggio ed eventuale spazzolatura nonché risciacquatura in acqua corrente; c) asciugatura con salviette monouso; d) chiusura di ogni singola attrezzatura in idonea busta apposita per sterilizzazione in autoclave recante striscia cromatica per il controllo della temperatura raggiunta; e) inserimento delle buste in autoclave e avviamento del programma prescelto secondo le indicazioni del manuale di istruzioni dell autoclave e nel rispetto delle norme di buona tecnica previste dalla norma UNI EN 13060: La sterilizzazione in autoclave dovrà avvenire scegliendo il ciclo B) oppure S), mediante vapore a 134 C per almeno 5 minuti oppure a 126 per 20 minuti: (ciclo B) vuoto frazionato umidità residua < 0,2% utilizzo: strumenti imbustati corpi cavi materiali porosi (ciclos) vuoto semplice utilizzo strumenti imbustati, ma non cavi f) custodia delle buste di cui alle lettere d) ed e) del presente comma in cassetti o contenitori, avendo cura di evitare l esposizione a polvere, luce ed umidità; g) su ciascuna delle buste di cui alle lettere d) ed e) sono annotate le date di esecuzione e scadenza della sterilizzazione; l intervallo temporale fra la data di esecuzione e la data di scadenza della sterilizzazione non può essere superiore a sessanta giorni; h) I cassetti o contenitori di cui alla lettera f), hanno la destinazione esclusiva di conservazione delle buste e sono in materiale facilmente lavabile e disinfettabile o almeno sanificabile; g) l operatore osserva una particolare attenzione nella manipolazione delle buste contenenti attrezzature sterilizzate o da sterilizzare che abbiano parti taglienti o pungenti in modo tale da evitarne la perforazione accidentale. Controlli sul ciclo di sterilizzazione: a) Vacuum test (test di tenuta del vuoto): settimanali; b) Test di penetrazione del vapore: mensile; G.C.00038/2014 pag. 15 di 22

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