Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana
|
|
- Teodora Capelli
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. SALVATORE CILIA Presidente dott.ssa LUCIANA SAVAGNONE Consigliere dott. SALVATORE CULTRERA Consigliere dott. PINO ZINGALE Consigliere dott. VALTER DEL ROSARIO Consigliere- relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA 110/A/2012 nei giudizi d appello in materia di responsabilità amministrativa, riuniti ai sensi dell art. 335 del c.p.c., iscritti ai nn e 3980 del registro di segreteria, promossi rispettivamente da: S. G., nato a Omissis il Omissis, residente a Omissis, in via Omissis, difeso dagli avvocati Cristiano Dolce e Loris Luca Mantia (con domicilio eletto presso lo studio legale dell avv. Dolce, in via Tripoli, n.30, Palermo); C. E., nato a Omissis il Omissis, residente a Omissis, in via Omissis, difeso dagli avvocati Cristiano Dolce e Francesco Bono (con domicilio eletto presso lo studio legale dell avv. Dolce, in via Tripoli, n.30, Palermo); avverso la Procura della Corte dei Conti, per la riforma della sentenza n.2189/2011, emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la
2 2 Regione Siciliana il ; visti gli atti e documenti di causa; uditi nella pubblica udienza del 6 marzo 2012 il relatore dott. Valter Del Rosario, l avv. Francesco Bono per le parti appellanti ed il Pubblico Ministero dott.ssa Maria Rachele Aronica. FATTO Con la sentenza n.2189/2011 la Sezione Giurisdizionale di primo grado ha condannato, in solido tra loro, S. G. e C. E. a pagare al Comune di Palermo la complessiva somma di ,55 (da maggiorarsi degli interessi legali, con decorrenza dalla data di pubblicazione della decisione, e delle spese processuali), a titolo di risarcimento del danno da essi ingiustamente inferto all immagine ed al prestigio del predetto Ente (salva la ripartizione interna dell onere risarcitorio nelle misure di ,41 a carico dello S. e di ,14 a carico del C.). A tal proposito, il Giudice di primo grado, condividendo le tesi esposte dalla Procura Regionale nell atto di citazione, ha evidenziato che il danno all immagine ed al prestigio del Comune di Palermo era scaturito dal fatto che lo S. ed il C. (nelle loro rispettive qualità di Assessore pro tempore alle Attività Sociali e di Capo Ripartizione in servizio presso il medesimo assessorato) erano stati riconosciuti colpevoli del reato di concorso in concussione aggravata (artt. 110 e 317 del c.p.), avendo chiesto ed ottenuto, nell esercizio delle loro funzioni, il pagamento di una tangente in denaro per complessivi da parte di una società cooperativa che aveva stipulato
3 3 con l Amministrazione Comunale una convenzione avente per oggetto la prestazione di servizi assistenziali in favore di ragazzi in stato di disagio sociale. La sussistenza della responsabilità penale a carico dello S. e del C. era stata definitivamente sancita dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.1572 del , la quale aveva confermato le statuizioni di condanna contenute nella sentenza n.822/2005 della Corte d Appello di Palermo. In particolare, era stato accertato che lo S. ed il C., in concorso tra loro, avevano posto in essere nel 1990 condotte ostruzionistiche dirette sia ad ostacolare la procedura per il rinnovo della convenzione in scadenza tra il Comune e la cooperativa sia a ritardare ingiustificatamente l emissione in favore della medesima dei mandati di pagamento occorrenti per remunerare le attività già regolarmente espletate, e tutto ciò al fine di indurre il presidente della cooperativa a mettersi in linea come tutti gli altri titolari di istituti d assistenza sociale convenzionati con il Comune, ossia a versare cospicue tangenti (ammontanti, nel caso di specie, a , di cui riscosse dall assessore S. e incassate dal dirigente C.). Valutata la gravità dei comportamenti penalmente sanzionati tenuti dallo S. e dal C. (definitivamente condannati, rispettivamente, ad anni tre e mesi sei e ad anni due e mesi otto di reclusione), tenuto conto del rilevante ammontare della tangente da essi percepita, considerati gli importanti ruoli istituzionali da essi rivestiti nell ambito
4 4 del Comune, constatato il notevole risalto che l illecita vicenda ed il correlativo procedimento penale avevano avuto sui mass media e nell opinione pubblica, il Giudice di primo grado (dopo aver ritenuto giuridicamente infondate le eccezioni e le argomentazioni difensive addotte dai convenuti in giudizio) ha condannato i medesimi al risarcimento del danno arrecato all immagine ed al prestigio del Comune, quantificandolo in via equitativa, ai sensi dell art del c.c., nella misura di ,55 (pari al doppio della tangente da essi a suo tempo complessivamente percepita). * * * * * Avverso la sentenza n.2189/2011 hanno proposto appello sia lo S. (difeso dagli avvocati Dolce e Mantia) che il C. (difeso dagli avvocati Dolce e Bono), i quali hanno chiesto che le statuizioni di condanna emesse a loro carico vengano riformate. In primo luogo, entrambe le parti appellanti hanno eccepito che la domanda finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno all immagine, proposta nei loro confronti dal P.M. contabile con l atto di citazione notificato agli inizi del 2011, avrebbe dovuto essere dichiarata prescritta per maturato decorso del termine quinquennale stabilito dalla normativa vigente. Infatti, il dies a quo della prescrizione dell azione risarcitoria avrebbe dovuto essere individuato con riferimento all epoca in cui il fatto illecito, commesso dallo S. e dal C. nel lontano 1990, aveva avuto risalto sui mass media, determinando notevole detrimento per l immagine ed il prestigio del Comune di Palermo.
5 5 Ciò si sarebbe verificato, secondo lo S., in coincidenza con la pronunzia nel febbraio 2003, da parte del Tribunale di Palermo, Giudice di primo grado, della sentenza di condanna per il reato di concorso in concussione aggravata, oppure, secondo il C., già in occasione dell emissione nel 1994 del provvedimento di rinvio a giudizio. Secondo le parti appellanti, quindi, la Procura della Corte dei Conti ed il Giudice di primo grado avrebbero fatto erroneo riferimento, al fine d individuare il dies a quo della prescrizione dell azione per il risarcimento del danno all immagine, all epoca (dicembre 2008) in cui la condanna penale a carico dello S. e del C. era divenuta definitiva per effetto della sentenza della Corte di Cassazione. In secondo luogo, il solo S. ha sostenuto che, tenuto conto di quanto desumibile dall art. 17, comma 30-ter, della L. n. 102/2009, come modificato dalla L. n. 141/2009, in cui viene richiamato l art. 7 della L. n. 97/2001, l azione per il risarcimento del danno all immagine non avrebbe potuto essere esperita nei suoi confronti, considerato che egli aveva rivestito la carica di assessore comunale, potendo la Procura agire a tal fine soltanto nei riguardi dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e non anche degli amministratori di nomina politica. In terzo luogo, sia lo S. che il C. hanno affermato che: il P.M. non avrebbe fornito adeguata prova del danno all immagine asseritamente subito dal Comune di Palermo; in ogni caso, i criteri utilizzati dal Giudice di primo grado per la
6 6 quantificazione dell onere risarcitorio posto a loro carico sarebbero incongrui, considerato che il parametro di riferimento essenziale sarebbe consistito nell ammontare della tangente da essi percepita. * * * * * La Procura Generale presso questa Corte ha depositato le proprie conclusioni, in cui ha confutato analiticamente le eccezioni e le argomentazioni contenute negli atti d appello proposti dallo S. e dal C., chiedendo il rigetto dei gravami e la conferma della sentenza impugnata. * * * * * Con ordinanza n.10/2012 questa Sezione d Appello ha dichiarato inammissibile l istanza di definizione agevolata, inoltrata dallo S. ai sensi e per gli effetti dell art. 1, commi 231 e ss., della L , n.266. DIRITTO Preliminarmente dev essere esaminata l eccezione (sollevata sia dallo S. che dal C.) di maturata prescrizione dell azione di responsabilità esperita nei loro confronti dalla Procura per il risarcimento del danno inferto all immagine del Comune di Palermo. Tale eccezione risulta palesemente infondata. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Sezione d Appello (v., ex plurimis, le sentenze nn. 61/2005, 89/2006, 7/2009, 163/2010, 82/2012), il P.M. contabile può agire in giudizio affinchè un pubblico dipendente od amministratore sia condannato a risarcire il danno inferto all immagine ed al prestigio dell Amministrazione
7 7 d appartenenza (che si sia concretizzato per effetto della divulgazione, nell ambito della collettività amministrata e, più in generale, dell opinione pubblica, della notizia di un comportamento illecito che si configuri come reato) soltanto nel caso in cui la notitia criminis sia stata riscontrata come veritiera e, quindi, la responsabilità del dipendente od amministratore sia stata definitivamente accertata nell ambito del procedimento penale appositamente instaurato nei suoi confronti (v. in senso analogo: Sez. III^ Centrale d Appello n.274/2001; Sez. II^ Centrale d Appello n.285/2003; Sez. Sicilia nn. 2745/2008 e 1744/2009). Ne consegue che il termine quinquennale di prescrizione dell azione di responsabilità amministrativa per danno all immagine della P.A. non può iniziare a decorrere prima che in sede penale sia stata definitivamente accertata la sussistenza del comportamento delittuoso imputato al dipendente od all amministratore pubblico e che il medesimo sia stato condannato. D altronde, la fondatezza di tale consolidato orientamento giurisprudenziale è stata, di recente, sostanzialmente confermata dallo stesso legislatore, il quale, nell ultimo periodo dell art. 17, comma 30-ter, della L. n. 102/2009, come modificato dalla L. n. 141/2009, ha disposto, per quanto riguarda l esercizio dell azione di responsabilità amministrativa per il risarcimento del danno all immagine della P.A., che: Il decorso del termine di prescrizione di cui all art. 2, comma 1, della L , n.20, è sospeso sino alla conclusione del procedimento penale (tale norma è stata ritenuta
8 8 costituzionalmente legittima con ordinanza della Corte Costituzionale n.219/2011). Orbene, considerato che la sussistenza della responsabilità penale dello S. e del C. per il reato di concorso in concussione aggravata è stata definitivamente sancita dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.1572 del , non v è dubbio che l azione per il risarcimento del danno da essi cagionato all immagine della P.A. (che la Procura della Corte dei Conti ha basato proprio sulle risultanze del procedimento penale) sia stata tempestivamente promossa con l atto di citazione loro notificato agli inizi del 2011 (ossia entro il quinquennio dal passaggio in giudicato delle statuizioni di condanna emesse dal Giudice penale). Inoltre, risulta che il Comune di Palermo s era ritualmente e tempestivamente costituito parte civile nel procedimento penale instaurato nei confronti dello S. e del C.. * * * * * In secondo luogo, dev essere esaminata l eccezione sollevata dallo S., secondo cui l azione per il risarcimento del danno all immagine del Comune di Palermo non avrebbe potuto essere esperita nei suoi confronti, considerato che egli aveva rivestito la carica di assessore comunale, potendo la Procura agire a tal fine soltanto nei riguardi dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e non anche degli amministratori di nomina politica. In particolare, ad avviso dello S., tale conclusione scaturirebbe dal combinato disposto:
9 9 dell art. 17, comma 30-ter, della L. n. 102/2009, come modificato dalla L. n. 141/2009, in cui è stabilito che: Le Procure della Corte dei Conti esercitano l azione per il risarcimento del danno all immagine della P.A. nei soli casi e nei modi previsti dall art. 7 della L , n.97 ; dell art. 7 della L. n.97/2001, il quale statuisce, a sua volta, che: La sentenza irrevocabile di condanna pronunziata nei confronti dei dipendenti indicati nell art. 3 per i delitti contro la P.A. previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale è comunicata al competente Procuratore Regionale della Corte dei Conti, affinchè promuova l eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale. A tal proposito, il Collegio Giudicante reputa necessario sottolineare che la Corte Costituzionale ha recentemente preso in esame la problematica che era stata prospettata in alcune ordinanze emesse da Sezioni Giurisdizionali della Corte dei Conti, nelle quali erano stati avanzati dubbi sulla legittimità, in relazione al principio di uguaglianza sancito nell art. 3 della Costituzione, della disposizione contenuta nel predetto art. 17, comma 30-ter. Infatti, secondo i Giudici a quibus : il richiamo ivi formulato all art. 7 della L. n.97/2001, in cui vengono espressamente menzionati i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e non anche gli amministratori, poteva essere inteso nel senso che il legislatore con l art. 17, comma 30-ter, avesse voluto escludere la perseguibilità degli amministratori di nomina
10 10 politica per il danno da essi cagionato, mediante comportamenti penalmente sanzionati, all immagine ed al prestigio dell Ente d appartenenza; ciò avrebbe comportato un ingiustificata disparità di trattamento, dal punto di vista soggettivo, tra i dipendenti e gli amministratori pubblici, potendo soltanto gli appartenenti alla prima categoria essere chiamati a rispondere innanzi alla Corte dei Conti del danno da essi inferto all immagine della P.A.. Con la sentenza n.355/2010 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale così prospettate, evidenziando che i Giudici a quibus nelle ordinanze di rimessione non s erano posti il problema di quale fosse il tipo di responsabilità gravante sugli amministratori pubblici in ipotesi di danno arrecato all immagine della P.A. e, quindi, non s erano curati di esplorare la percorribilità di soluzioni interpretative costituzionalmente orientate, idonee a dirimere i dubbi da essi manifestati. Orbene, analizzando (in adesione al monito formulato dalla Corte Costituzionale) la normativa in questione alla luce del principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge senza distinzione di condizioni personali e sociali (sancito dall art. 3 della Costituzione) e tenendo conto dei criteri generali vigenti in materia di responsabilità amministrativa, questa Sezione d Appello reputa che l eccezione sollevata dallo S. sia priva di giuridico fondamento. In primo luogo, si osserva che lo stesso tenore letterale dell art. 17, comma 30-ter, della L. n. 102/2009, come modificato dalla L. n.
11 11 141/2009 (in cui è stabilito che: Le Procure della Corte dei Conti esercitano l azione per il risarcimento del danno all immagine della P.A. nei soli casi e nei modi previsti dall art. 7 della L , n.97 ), induce a ritenere che il legislatore abbia inteso delimitare esclusivamente l ambito oggettivo dell azione di responsabilità amministrativa esperibile dal P.M. contabile in relazione a tale specifica materia. In particolare, per effetto dell espresso riferimento ai casi previsti dall art. 7 della L. n.97/2001, deve dedursi che l azione per il risarcimento del danno all immagine della P.A. possa attualmente essere esercitata soltanto quando sia stata emessa una sentenza irrevocabile di condanna per uno o più delitti contro la P.A. menzionati nel capo I del titolo II del libro II del codice penale, rimanendo, quindi, escluse altre tipologie di reato (tale delimitazione è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla sentenza n.355/2010 della Corte Costituzionale). Nessuna specifica limitazione emerge, invece, dall art. 17, comma 30-ter, per quanto riguarda la platea dei soggetti nei confronti dei quali possa essere legittimamente esperita l azione di responsabilità per i danni inferti all immagine della P.A. mediante i predetti reati. D altro canto, alla luce del principio costituzionale di uguaglianza, sarebbe priva di qualsiasi razionale giustificazione un interpretazione dell art. 17, comma 30-ter, la quale conducesse ad affermare che, a fronte della commissione di uno dei gravi delitti contro la P.A. previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale, l amministratore
12 12 di un Ente Pubblico (ad esso legato da un rapporto di servizio, comportante la necessità d adempiere ad obblighi aventi caratteri tipici sostanzialmente analoghi a quelli gravanti sul dipendente pubblico ) non possa essere chiamato (a differenza di quest ultimo) a risarcire il danno illecitamente cagionato all immagine ed al prestigio dell Amministrazione d appartenenza, soltanto perché si tratterebbe di un soggetto di nomina politica. Inoltre, come espressamente sancito in materia di responsabilità amministrativa dall art. 93 del D.L.vo , n.267, recante il Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali (e, prima ancora, dall art. 58 della L. n.142/1990, recepita in Sicilia con la L.R. n.48/1991): Per gli amministratori e per il personale degli Enti Locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato. Ciò conferma ad abundantiam la tesi secondo cui, in materia di responsabilità amministrativa per il risarcimento del danno erariale (ivi compreso quello arrecato all immagine ed al prestigio della P.A.), non possa ipotizzarsi alcuna differenziazione di regime giuridico fra la categoria degli amministratori e quella dei dipendenti pubblici, entrambe sottoposte alla giurisdizione della Corte dei Conti. Conclusivamente, deve affermarsi (in conformità a quanto evidenziato dal Giudice di primo grado nella sentenza n.2189/2011) che la Procura Regionale di questa Corte ha legittimamente convenuto in giudizio di responsabilità amministrativa l ex assessore comunale S. G., al fine di ottenerne la condanna al risarcimento del
13 13 danno inferto all immagine del Comune di Palermo. * * * * * Restano da esaminare le contestazioni di merito formulate dallo S. e dal C. avverso la sentenza n.2189/2011. In sintesi, le parti appellanti hanno sostenuto che: il P.M. non avrebbe fornito adeguata prova del danno all immagine asseritamente subito dal Comune di Palermo; in ogni caso, i criteri utilizzati dal Giudice di primo grado per la quantificazione dell onere risarcitorio posto a loro carico sarebbero incongrui, considerato che il parametro di riferimento essenziale sarebbe consistito nell ammontare della tangente da essi percepita. Le predette censure risultano prive di giuridico fondamento. A tal proposito, il Collegio Giudicante osserva che la tematica della risarcibilità del danno inferto all immagine della Pubblica Amministrazione è stata oggetto di un complesso dibattito giurisprudenziale, che è sfociato (anche a seguito di utili indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione) nella sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 10/2003/Q.M.. Dopo aver evidenziato che: anche la P.A., nelle sue varie articolazioni, ha un interesse costituzionalmente tutelato all integrità della propria immagine (ossia della propria giuridica identità e, quindi, della reputazione, del prestigio, della credibilità istituzionale di fronte agli utenti ed all intera collettività); la lesione di tali diritti (mediante un comportamento penalmente
14 14 sanzionato, come recentemente statuito dall art. 17, comma 30-ter, della L. n. 102/2009, modificato dalla L. n. 141/2009) da parte di un soggetto legato all Ente Pubblico da un rapporto di servizio è idonea a cagionare, di per sé (cosiddetto danno-evento ), un nocumento economicamente valutabile; la giurisprudenza di questa Corte ha individuato i criteri per la valutazione delle varie fattispecie lesive ed ha delineato i parametri utilizzabili dal Giudice per la concreta quantificazione del danno risarcibile. Relativamente al primo aspetto, è stato affermato (per quanto interessa in questa sede) che la concussione posta in essere da un pubblico ufficiale costituisce indiscutibilmente un comportamento particolarmente grave e riprovevole e che tale illecito modus operandi risulta sovente percepito dall opinione pubblica come riferibile, oltre che al suo autore materiale, alla stessa Amministrazione in cui egli presta servizio, la quale viene inevitabilmente a perdere prestigio e credibilità sia al suo interno sia di fronte alla collettività amministrata, nella quale tende a diffondersi un clima di sfiducia verso i pubblici poteri e le loro attività. Orbene, essendo stato definitivamente accertato in sede di giudizio penale che l assessore S. G. ed il capo ripartizione C. E. (entrambi in servizio presso l Assessorato alle Attività Sociali del Comune di Palermo) hanno preteso ed ottenuto, nell esercizio delle loro funzioni, il pagamento di una tangente in denaro per complessivi da parte di una società cooperativa, che aveva stipulato con
15 15 l Amministrazione una convenzione avente per oggetto la prestazione di servizi assistenziali in favore di ragazzi in stato di disagio sociale, non può esservi alcun dubbio sul fatto che il predetto Ente Locale abbia subito un notevole detrimento del proprio prestigio, della propria reputazione e della propria credibilità istituzionale. Per quanto concerne la quantificazione in termini economici del danno all immagine, il Collegio Giudicante osserva che l ormai consolidata giurisprudenza non reputa necessario che venga fornita un analitica prova delle spese sostenute, di volta in volta, dall Amministrazione interessata per il ripristino del bene giuridico ingiustamente leso (v., ex plurimis, le seguenti sentenze: Sezione d Appello Sicilia nn. 61/2005, 89/2006, 10/2010; Sezione Sicilia nn. 2745/2008 e 1744/2009; Sez. Umbria n.498/2002). E stato, infatti, sottolineato che la lesione inferta all immagine ed al prestigio della P.A. comporta inevitabilmente: la vanificazione di una quota (più o meno ampia, a seconda della gravità del fatto illecito) delle risorse finanziarie, umane e strumentali che l Ente Pubblico normalmente impiega (in ottemperanza a precisi obblighi scaturenti dalla normativa vigente) ai fini del progressivo miglioramento dei proprii standards operativi e della conseguente diffusione, all interno ed all esterno, di un immagine istituzionale caratterizzata dalla tutela della legalità nonchè dal perseguimento dell efficienza e dell efficacia dell azione amministrativa; la conseguenziale necessità di reperire ed utilizzare nuove risorse al
16 16 fine di eliminare o perlomeno attenuare gli effetti distorsivi prodottisi in termini di minore credibilità della P.A. di fronte alla collettività e, quindi, di detrimento delle sue potenzialità operative nel tessuto sociale. Conclusivamente, la giurisprudenza ha affermato che (non essendo possibile determinare con precisione l entità di tale tipologia di danno nonchè delle risorse finanziarie occorrenti per porvi rimedio) spetta al Giudice quantificare in via equitativa (ai sensi dell art del c.c.), tenendo conto di alcuni parametri di tipo oggettivo, soggettivo e sociale, l onere risarcitorio da porre a carico del soggetto responsabile dell ingiusta lesione. Orbene, per quanto riguarda la fattispecie in esame, il Collegio Giudicante rileva che il Giudice di primo grado, nel quantificare l onere risarcitorio posto a carico dello S. e del C., ha preso in considerazione: la gravità dei comportamenti illeciti da essi tenuti (concorso in concussione aggravata) e l entità dello scostamento rispetto ai canoni deontologici ai quali avrebbero dovuto ispirarsi; il notevole ammontare ( ) della tangente da essi complessivamente percepita (di cui riscossi dallo S. e incassati dal C.); gli importanti ruoli istituzionali da essi rivestiti nell ambito del Comune di Palermo (rispettivamente, in qualità di assessore alle Attività Sociali e di capo ripartizione presso il medesimo assessorato); l ampiezza della diffusione nell ambiente sociale e nell opinione
17 17 pubblica (per effetto del clamor fori, comprovato da articoli di stampa allegati al fascicolo depositato dalla Procura Regionale) dell immagine negativa dell Amministrazione comunale e l entità del discredito da questa subito per effetto dei comportamenti illeciti tenuti dallo S. e dal C.. Pertanto, non risultano meritevoli di alcuna censura le statuizioni contenute nella sentenza n.2189/2011, con cui il Giudice di primo grado ha condannato, in solido tra loro, S. G. e C. E. a pagare al Comune di Palermo la complessiva somma di ,55 (da maggiorarsi degli interessi legali e delle spese processuali), a titolo di risarcimento del danno ingiustamente inferto all immagine ed al prestigio del predetto Ente (salva la ripartizione interna dell onere risarcitorio nelle misure di ,41 a carico dello S. e di ,14 a carico del C.). PER QUESTI MOTIVI la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, rigetta gli appelli (riuniti ai sensi dell art. 335 del c.p.c.) proposti da S. G. e da C. E. e, quindi, conferma integralmente la sentenza di condanna n.2189/2011, emessa nei loro confronti dalla Sezione Giurisdizionale di primo grado in data In virtù del principio della soccombenza legale, lo S. ed il C. vengono condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore dello Stato delle spese inerenti il presente grado di giudizio, che vengono quantificate in 1.048,49 (millequarantotto/49).
18 18 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 6 marzo L ESTENSORE f.to (Valter Del Rosario) IL PRESIDENTE f.to (Salvatore Cilia) sentenza depositata in segreteria nei modi di legge Palermo, 27/03/2012 Il direttore della segreteria f.to (Nicola Daidone)
Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia dott. Luciana Savagnone dott.
DettagliSEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE SEZIONE DI APPELLO PER LA SICILIA SENTENZA RESPONSABILITA' 06/09/2017. Repubblica Italiana
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE SEZIONE DI APPELLO PER LA SICILIA SENTENZA 108 2017 RESPONSABILITA' 06/09/2017 Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei Conti Sezione
DettagliRepubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. GIOVANNI COPPOLA Presidente dott. VINCENZO LO
DettagliS E N T E N Z A N.191/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana
DettagliRepubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei conti. sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei conti sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana composta dai magistrati: dott Salvatore Cilia dott. Salvatore G.Cultrera dott.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dal Sigg.ri Magistrati dott. Giuseppe David dott. Davide Morgante dott.ssa Piera
DettagliS E N T E N Z A N. 179/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana
DettagliCassazione penale, sez. III, 09/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep.15/12/2011), n
Cassazione penale, sez. III, 09/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep.15/12/2011), n. 46636 Fatto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 07/12/010, confermava la sentenza
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA SENTENZA 2832/2009
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. VALTER DEL ROSARIO Presidente f.f. e relatore dott. GUIDO
DettagliS E N T E N Z A 118/A/2012. nei giudizi in materia di responsabilità amministrativa iscritti ai nn. 3986
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa Luciana SAVAGNONE - Presidente - dott. Giuseppe
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente
DettagliSECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO
Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015 n. 10; Materia: indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE
DettagliRepubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. SALVATORE CILIA Presidente dott.ssa LUCIANA
DettagliSEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE SICILIA SENTENZA RESPONSABILITA' 14/07/2017
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE SICILIA SENTENZA 446 2017 RESPONSABILITA' 14/07/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE
DettagliSEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE SICILIA SENTENZA RESPONSABILITA' 14/07/2017 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE SICILIA SENTENZA 446 2017 RESPONSABILITA' 14/07/2017 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA composta
DettagliRepubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia dott. Luciana Savagnone dott.
DettagliRepubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia dott. Luciana Savagnone dott.
DettagliRepubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. SALVATORE CILIA Presidente dott. SALVATORE CULTRERA
DettagliDeliberazione n.1/2007/s.r. /Cons.
Deliberazione n.1/2007/s.r. /Cons. Repubblica Italiana La Corte dei Conti Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva Visto l art.23 del R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n.455; Visto il decreto
DettagliDeliberazione n. 50/2016/PAR SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L EMILIA-ROMAGNA. composta dai magistrati:
Deliberazione n. 50/2016/PAR SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L EMILIA-ROMAGNA composta dai magistrati: dott. Massimo Romano dott. Italo Scotti dott. Riccardo Patumi dott. Federico Lorenzini presidente
DettagliCORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97
CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97 LA CORTE COSTITUZIONALE ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 200, 322-ter del codice penale
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 21152 Anno 2017 Presidente: ARMANO ULIANA Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 12/09/2017 ORDINANZA sul ricorso 18589-2016 proposto da: MARRAS ANDREA GIOVANNI, elettivamente
Dettaglidi ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.
Pubblicato il 15/11/2016 N. 01412/2016 REG.PROV.COLL. N. 00976/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione
DettagliDeliberazione n. 118/2015/PAR SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L EMILIA-ROMAGNA. composta dai Magistrati:
Deliberazione n. 118/2015/PAR SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L EMILIA-ROMAGNA composta dai Magistrati: dott. Antonio De Salvo dott. Marco Pieroni dott. Massimo Romano dott. Italo Scotti dott.ssa Benedetta
DettagliREPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE DI TRENTO. composta dai Magistrati:
Deliberazione n. 31/2017/PAR REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE DI TRENTO composta dai Magistrati: Diodoro VALENTE Gianfranco POSTAL Massimo
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 01645/2011 REG.PROV.COLL. N. 01496/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Tribunale di Verona Sentenza 11.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio SENTENZA
SENT.N.757/2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti magistrati Mario Ristuccia Andrea Lupi Presidente Consigliere
DettagliSvolgimento del processo
Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 28 gennaio 2003, l Amministrazione Provinciale di C. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Rossano, giudice del lavoro, pronunciata
DettagliN /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00684/2015 REG.PROV.COLL. N. 00866/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato
DettagliSent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA
1 Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO - GIUDICI - Ivan De Musso Enrico Torri Luigi Impeciati Presidente Consigliere
DettagliRepubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei conti. Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei conti Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia - Presidente. dott. Salvatore
DettagliRepubblica Italiana. Corte dei Conti. Sezione regionale di controllo per il Molise. nell adunanza del 14 ottobre 2008 *********** ***********
DELIBERAZIONE n.34/par/2008 Repubblica Italiana la Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Molise nell adunanza del 14 ottobre 2008 *********** composta dai magistrati: dott. Mario Casaccia
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale Regionale dell Umbria S E N T E N Z A
Sentenza N.72/2016 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale Regionale dell Umbria composta dai seguenti Magistrati: Dott. Angelo Canale Dott.ssa Acheropita
Dettagli- Alessandro CRISCUOLO Presidente. - Paolo GROSSI Giudice. - Giorgio LATTANZI. - Marta CARTABIA
ORDINANZA N. 70 ANNO 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Alessandro CRISCUOLO Presidente - Paolo GROSSI Giudice - Giorgio LATTANZI - Aldo
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale
N. 771/12 Reg.Sent. N. 882 Reg.Ric. ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 00235/2012 REG.PROV.COLL. N. 01866/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha
DettagliConsiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato Sezione VI Decisione 10 ottobre 2006, n. 6017 N. 6017/06 Reg.Dec. N. 11892 Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
DettagliORDINANZA N. 208 ANNO 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Paolo GROSSI Presidente -
ORDINANZA N. 208 ANNO 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Paolo GROSSI Presidente - Giuseppe FRIGO Giudice - Alessandro CRISCUOLO - Giorgio
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
N. 01423/2016REG.PROV.COLL. N. 05688/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliGli organi costituzionali. La Magistratura (Cost )
Gli organi costituzionali La Magistratura (Cost. 101-113) FUNZIONE GIURISDIZIONALE Dire il giusto = applicare le leggi ai casi concreti La terzietà del giudice Nelle contese che possono nascere fra le
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SICILIANA SENTENZA N. 741/2016. nel giudizio di responsabilità, iscritto al n del registro di
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE Originale della sentenza 32,00 Originale sentenza esecutiva 32,00 Copie sentenze per notifica 64,00
DettagliLa legge sul processo lungo
La legge sul processo lungo Gli articoli del codice di procedura penale e della L. 354/1975 nel testo attualmente vigente e con le modifiche previste dal disegno di legge 2567 (Modifiche agli articoli
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha. SENTENZA, in forma semplificata,
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha pronunciato la seguente Sent. n. 1272 Anno 2004 R.g. n. 1706 Anno 2003 SENTENZA, in forma
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Giovanni Coppola dott. Vincenzo Lo Presti dott.
DettagliDECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE
DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE (da n. 208/2007 a n. 217/2007) CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza n. 208/2007 (G.U.,1ª s.s., n. 25 del 27 giugno 2007) ministero avverso le sentenze di proscioglimento
DettagliORDINANZA N. 134 ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Ugo DE SIERVO Presidente -
ORDINANZA N. 134 ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Ugo DE SIERVO Presidente - Paolo MADDALENA Giudice - Alfio FINOCCHIARO " - Alfonso
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 3 Num. 12895 Anno 2014 Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA Relatore: SESTINI DANILO Data pubblicazione: 09/06/2014 SENTENZA sul ricorso 23438-2008 proposto da: CONSIGLIO GIUSEPPE CNSGPP44R19F299H,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO n. 3456 /2006 Reg.dec. n. 7501/2005 Reg.Ric. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA
Pubblicato il 23/05/2017 N. 00728/2017 REG.PROV.COLL. N. 00130/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione
DettagliCorte di Cassazione II Sezione Civile - n del 3 agosto 2016
Giurisprudenza Corte di Cassazione II Sezione Civile - n. 16258 del 3 agosto 2016 Sosta su suolo pubblico sosta protratta oltre l orario consentito ticket scaduto art. 7 comma 15 cds - inadempimento contrattuale
DettagliSENTENZA N DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA N. 1414 DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 7 N. 01285/2014 REG.PROV.COLL. N. 00713/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. FABIO MAIONE
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 5 24/01/2013 8.20 N. 00086/2013REG.PROV.COLL. N. 02095/2008 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Dettagli(Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127)
Giudizi pensionistici Corte dei Conti: notificazione ai sensi del 144 c.p.c. (Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127) In tema di inammissibilità del ricorso per mancata notifica
DettagliAssicurazione contro gli infortuni domestici. Azione diretta contro istituto assicuratore: inammissibilità (A
L'attore, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito presso l'abitazione di una conoscente assicurata contro gli infortuni domestici, ha convenuto in giudizio la compagnia di assicurazione che
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5605/06 Reg.Dec. N. 12147 Reg.Ric. ANNO 2001 DECISIONE sul ricorso
DettagliTesto con le modifiche del disegno di legge costituzionale proposto dal Governo. Testo attuale TITOLO IV LA MAGISTRATURA TITOLO IV LA GIUSTIZIA
Testo attuale Testo con le modifiche del disegno di legge costituzionale proposto dal Governo TITOLO IV LA MAGISTRATURA Sezione I Ordinamento giurisdizionale TITOLO IV LA GIUSTIZIA Sezione I Gli organi
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 00982/2016 REG.PROV.COLL. N. 01472/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliSEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE MARCHE SENTENZA/ORDINANZA PENSIONI 26/04/2016
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE MARCHE SENTENZA/ORDINANZA 17 2016 PENSIONI 26/04/2016 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LE MARCHE nella
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00901/2014 REG.PROV.COLL. N. 00975/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00467/2014 REG.PROV.COLL. N. 00786/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA 184/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA 184/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA composta dai seguenti magistrati : Luciano Coccoli Rossella Scerbo Quirino Lorelli
Dettaglicontro per l'annullamento
N. 00582/2013 REG.PROV.COLL. N. 00308/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.5810/04 Reg.Dec. N. 7567 Reg.Ric. ANNO 2000 DECISIONE sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, D E C I S I O N E
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 1006/07 Reg.Dec. N. 251 Reg.Ric. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunziato la seguente
DettagliLegge 27 marzo 2001, n. 97
Legge 27 marzo 2001, n. 97 Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche 1 Legge 27
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA
N. 02501/2014 REG.PROV.COLL. N. 02190/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato
DettagliParere n. 3/Par./2005
Corte dei Conti Parere n. 3/Par./2005 SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell adunanza del 16 marzo 2005, composta dai Magistrati: Dott. Ivo
DettagliPenale Sent. Sez. 3 Num Anno 2011 Presidente: FERRUA GIULIANA Relatore: GENTILE MARIO Data Udienza: 05/05/2011 SENTENZA
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24166 Anno 2011 Presidente: FERRUA GIULIANA Relatore: GENTILE MARIO Data Udienza: 05/05/2011 Sul ricorso proposto da Cascino Salvatore, nato il 25/03/1972 SENTENZA \if Avverso
DettagliDeliberazione n. 25/2010/PAR REPUBBLICA ITALIANA. Corte dei conti. Sezione regionale del controllo. per l Emilia - Romagna. composta dai Magistrati
Deliberazione n. 25/2010/PAR REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione regionale del controllo per l Emilia - Romagna composta dai Magistrati dr. Mario Donno dr.ssa Rosa Fruguglietti Lomastro dr.
DettagliDeliberazione n. 76/2009/PAR
Deliberazione n. 76/2009/PAR Repubblica italiana Corte dei Conti La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai magistrati: dott. Mario Scano dott. ssa M. Paola Marcia dott. ssa Valeria
DettagliReversibilità guerra: domanda decade trascorsi 5 anni dal verificarsi dell inabilità (Corte dei Conti appello, Sentenza 28 maggio 2004 n.
Reversibilità guerra: domanda decade trascorsi 5 anni dal verificarsi dell inabilità (Corte dei Conti appello, Sentenza 28 maggio 2004 n. 372) In tema di pensione di reversibile di guerra, è noto che il
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 3409 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori COLETTI e CAVALLARO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 2005 Modifiche al codice di procedura penale per l
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
N. 00350/2016 REG.PROV.COLL. N. 02308/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00377/2015 REG.PROV.COLL. N. 00175/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)
N. 01135/2015 REG.PROV.COLL. N. 00067/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
DettagliSvolgimento del processo
Cassazione Civile Sentenza n. 27560/14 Omissis Svolgimento del processo 1. - E' impugnata la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (CEEPS) n. 45 del 12 novembre
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2. Dott. FELICE MANNA - Presidente - Dott. LORENZO ORILIA - Consigliere -
93 48 / 1 7 U LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FELICE MANNA - Presidente - Oggetto CONDOMINIO Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00543/2010 REG.DEC. N. 10618/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente DECISIONE Sul ricorso
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 01003/2016 REG.PROV.COLL. N. 00592/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A 98/2015. In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
R E P U B B L I C A I T A L I A N A 98/2015 In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA composta dai seguenti Magistrati: Mario CONDEMI, Anna BOMBINO,
DettagliSent. n. 390/2013 REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale Regionale per il Lazio S E N T E N Z A
Sent. n. 390/2013 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale Regionale per il Lazio composta dai seguenti Magistrati : Dott. Ivan DE MUSSO Dott. Andrea LUPI
DettagliTRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
DettagliINQUADRAMENTO DEL PROBLEMA.
1 AVVISO ALL INDAGATO DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI NEL PROCEDIMENTO PENALE DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE - SOLUZIONE NEGATIVA DELLA CORTE COSTITUZIONALE.
DettagliTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Tribunale di Verona Sentenza 17.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale
DettagliCITTÀ di AVIGLIANA Provincia di TORINO
Estratto DETERMINAZIONE N. 60 del 07/03/2013 Proposta n. 60 Oggetto: DD.II. CIETTO STEFANO E TOTARO ROBERTO. OPPOSIZIONE E NOMINA DEL LEGALE DELL AC NELLA PERSONA DELL AVV. ANTONIO CICCIA E IMPEGNO DI
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00688/2015 REG.PROV.COLL. N. 00735/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
SENT. 224/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI nella persona del Consigliere Pina M. A. LA
DettagliCostituirsi in giudizio, nel predetto giudizio per resistere alle pretese del ricorrente, ai sensi dell art. 82 del vigente C.P.C.
Comune di Palma di Montechiaro Comando Polizia Municipale Determinazione del Sindaco N. 02 del Registro Data 08 gennaio 2013 OGGETTO: Costituzione in giudizio a seguito di ricorso avanti al Giudice di
DettagliCorte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI
Corte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; Materia: cumulo indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE
DettagliSul giudizio di appello iscritto al n del registro di segreteria proposto dal sig. Francesco
REPUBBLICA ITALIANA 379/2014/A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO Composta dai seguenti magistrati: dr. Piera Maggi Presidente dr. Maria Fratocchi
DettagliN. 01921/2013REG.PROV.COLL. N. 05297/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliVerbale di deliberazione della Giunta Comunale
C O M U N E D I A L A (Provincia di Trento) N. 135 Registro delibere Verbale di deliberazione della Giunta Comunale OGGETTO: Affido incarico all avv. Anna Maria Tripodi, del foro di Roma, per tutti gli
DettagliFiscal News N Omessa IVA. Soglia di punibilità allineata all infedele dichiarazione. La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 110 11.04.2014 Omessa IVA. allineata all infedele dichiarazione Il mancato versamento commesso fino al 17 settembre 2011 è punibile solo se l
DettagliSOMMARIO. Parte I Profili generali
SOMMARIO Presentazione... V Parte I Profili generali di Sergio Aprile e Luca Iero Capitolo 1 - La Corte dei conti giudice delle pensioni: origine ed evoluzione 1. L istituzione della Corte dei conti...
DettagliSentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.
N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 00105/2013 REG.PROV.COLL. N. 00296/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato
Dettagli