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1 1) Prima Già la Legge 46/90 (ora abrogata a favore del DM 37/2008) aveva provveduto a prescrivere la tassativa eliminazione di una consuetudine tipica presente nel settore agricolo: quella del "fai da te" degli impianti elettrici. L indicazione derivante da tale norma era chiara: la cura di detti impianti doveva essere affidata a professionisti del settore, prevedendo che l'installazione, la trasformazione, l ampliamento e la manutenzione degli impianti elettrici dovesse essere eseguita solo ed esclusivamente da soggetti abilitati" (imprese regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese, il cui imprenditore fosse in possesso di determinati requisiti tecnico professionali). Inoltre prescriveva che tutti gli impianti, anche quelli costruiti prima dell anno 1990, fossero opportunamente adeguati alle Norme C.E.I. Per ottemperare a tale Legge, chiunque dovesse installare o effettuare manutenzione ad un impianto elettrico era tenuto a rivolgersi ad una ditta autorizzata, che, terminato il lavoro, era tenuto a rilasciare al committente una "dichiarazione di conformità", ossia un documento in cui la ditta installatrice si assume la responsabilità dell esecuzione corretta del lavoro commissionato (corredato, se del caso, dagli allegati obbligatori stabiliti dalla Legge 46/90). Il rilascio della dichiarazione di conformità era motivato dai seguenti aspetti: il committente, in caso di ispezione da parte dell'organo di Vigilanza, potesse dimostrare di aver commissionato il lavoro ad un soggetto abilitato in caso di lavoro male eseguito occorreva, per eseguire le opportune contestazioni, poter esibire detto documento il Sindaco non poteva rilasciare il certificato di abitabilità o agibilità di un immobile in assenza della dichiarazione di conformità sopra citata la dichiarazione di conformità era richiesta dai Vigili del Fuoco in caso di presentazione di pratica di certificato di prevenzione incendi nelle Aziende con presenza di personale subordinato o ad esso equiparato, ai sensi del D.P.R. 547/55 art. 267 (ora D.Lgs 81/2008), la presenza di impianti elettrici fatiscenti era punita penalmente. Inoltre, disporre della dichiarazione di conformità di cui alla Legge 46/90 era fondamentale per evitare contestazioni in caso di ispezione. Inoltre, il Decreto 447/91, di attuazione della Legge 46/90 sanciva che in determinati casi (superficie superiore ai 200 metri quadrati con utenze alimentate a bassa tensione) l impianto elettrico dovesse essere progettato da un professionista in possesso di determinati requisiti professionali. 2) e dopo A decorrere dal 27/3/2008, la L. 46/90 (ad eccezione di alcuni articoli, tra cui quello riguardante le verifiche ), il regolamento di cui al D.P.R. 447/91 e gli articoli da 107 a 121 del D.P.R. 380/2001, sono stati abrogati e sostituiti dal D.M n 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. Essa introduce alcune novità di rilievo: 1. estende il campo di applicazione a qualsiasi destinazione d'uso degli edifici (sia privati che pubblici) e alle aree di pertinenza (es.: cortili, aree parcheggio, ecc.) 2. classifica diversamente gli impianti: a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l automazione di porte, cancelli e barriere b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere

2 c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie e) impianti per la distribuzione e l utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili g) impianti di protezione antincendio 3. rende più selettivi i requisiti di qualificazione professionale 4. richiede di depositare la Dichiarazione di Conformità presso lo Sportello Unico per l'edilizia del Comune dove è ubicato l'immobile in cui è installato l'impianto (anziché essere inviata alla Camera di Commercio) 5. maggiora le sanzioni in caso di inosservanza. Anche nei casi di compravendita, donazione, permuta, conferimento, ecc., il venditore deve fornire garanzie sulla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza; in tali casi (impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del citato decreto), la dichiarazione di conformità agli impianti è sostituita da una dichiarazione, predisposta da un tecnico abilitato, di rispondenza alla regola dell arte, ovvero alle norme tecniche vigenti all epoca della costruzione, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio. In assenza di tale documento, si rischia l applicazione di una sanzione amministrativa da mille a 10mila euro, oltre al rischio, da parte del venditore, dell obbligo di risarcimento del danno provocato all'acquirente. In pratica: fino al 26 marzo 2008: la dichiarazione di conformità deve essere rilasciata sul modulo preesistente (riferimento: DM 20 febbraio 1992) dal 27 marzo 2008: la dichiarazione di conformità va rilasciata sui nuovi moduli, previsti dagli Allegati I e II del DM 37/2008. N.B.: in data 25 giugno 2008, il Decreto legislativo n. 112 del 25/06/2008 ha soppresso l art. 13 del DM 37/2008, dove venivano richieste la reperibilità della documentazione e delle certificazioni degli impianti esistenti in caso di compravendita degli immobili. Lo scambio di tale documentazione non rappresenta quindi più un obbligo; tuttavia si consiglia, nel caso, di richiederla comunque, a tutela dell incolumità e della sicurezza generale di chi subentra nell immobile. 3) Le verifiche necessarie Gli impianti di messa a terra, le installazioni alimentate in tensione, le stallazioni e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti elettrici installati nelle zone con pericolo d esplosione devono essere sottoposti a controlli periodici di efficienza. La dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore, eventualmente corredata da tutti gli allegati obbligatori, equivale all'omologazione dell'impianto; quest'ultimo potrà quindi essere messo in esercizio. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, il Datore di lavoro è tenuto ad inviare la dichiarazione di conformità allo Sportello Unico per le Attività Produttive, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti. Il Datore di lavoro, nell'esercizio dell'impianto, è tenuto ad effettuare la regolare manutenzione e a far sottoporre lo stesso a verifica periodica che è:

3 - biennale per gli impianti di terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche installati in cantieri, locali ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio - quinquennale in tutti gli altri casi. Nel caso di impianti ubicati in luoghi con pericolo d esplosione (art. 5 del D.P.R. 462/01), la messa in esercizio degli può avvenire solo dopo la verifica di conformità effettuata dall'installatore dell'impianto e contestuale rilascio al Datore di lavoro della relativa dichiarazione di conformità. La dichiarazione deve essere inviata, entro 30 giorni, allo Sportello Unico per le Attività Produttive. In questo caso, però, l'omologazione è effettuata dall'asl o dall'arpa mediante una prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti denunciati. Durante l'esercizio degli impianti il Datore di lavoro è tenuto ad effettuare la regolare manutenzione ed è tenuto altresì a far sottoporre gli stessi a verifica periodica ogni due anni. La cessazione d esercizio, l esecuzione di modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti sono soggetti a: - comunicazione tempestiva agli uffici competenti per territorio - effettuazione di una verifica straordinaria (la cui effettuazione non modifica in alcun modo le scadenze delle verifiche periodiche, che continuano ad essere "conteggiate" a partire dalla data di messa in esercizio dell'impianto). Per l'effettuazione delle verifiche periodiche (artt. 4 e 6 del D.P.R. 462/01), il Datore di lavoro può rivolgersi all'asl (o, a seconda delle regioni, all'arpa), o in alternativa a Organismi individuati dal Ministero delle Attività Produttive sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI. Ricapitolando: tutti gli impianti elettrici devono essere adeguati alle norme di sicurezza vigenti all epoca della realizzazione, tenuto conto del fatto che: o gli impianti realizzati prima del 1990 si considerano adeguati se dotati quantomeno di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale (salvavita) o per gli impianti realizzati dopo il marzo 1990, tutti i lavori di nuova installazione o di adeguamento degli impianti elettrici devono essere stati eseguiti da un soggetto abilitato il quale, al termine del lavoro, dovrebbe avere rilasciato la relativa dichiarazione di conformità, eventualmente corredata de allegati tecnici obbligatori o il proprietario dell impianto è comunque tenuto alla custodia della documentazione di legge. la vigilanza sull applicazione delle norme compete alle AUSL ed agli Uffici Tecnici Comunali, e sono previste sanzioni amministrative per gli inadempienti; in caso di incidenti o incendi dovuti a inidoneità (o carenza di manutenzione) degli impianti elettrici, possono scattare sanzioni più gravi (anche penali). Attività collegate Dimensionamento, installazione, utilizzo, gestione e manutenzione della rete elettrica aziendale. Tutte le attività che richiedono l utilizzo di un impianto elettrico.

4 RISCHI L energia elettrica rappresenta anche un pericolo per gli uomini, per gli animali e per beni di vario tipo. In particolare: contatti diretti o indiretti con elementi in tensione (elettrocuzione) possono causare gravi lesioni a persone o animali (ustioni, tetanizzazione dei muscoli, fibrillazione ventricolare, difficoltà respiratorie) la gravità delle conseguenze dipende da diversi fattori: intensità di corrente, durata del contatto, natura della corrente, frequenza, massa corporea, stato di salute impianti elettrici non idonei possono essere fonte di incendio o scoppio (ad es.: a seguito di corto-circuiti). INDICAZIONI TECNICHE Indicazioni di carattere generale I componenti elettrici ed i relativi impianti di alimentazione (vedi: D.Lgs 81/2008, art. 81 e più in generale il Capo III Impianti e apparecchiature elettriche ) devono essere progettati, costruiti e realizzati a regola d'arte:si considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le norme di buona tecnica contenute nell'allegato IX, che riconducono alle specifiche tecniche emanate dai seguenti organismi nazionali e internazionali: UNI (Ente Nazionale di Unificazione) CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) CEN (Comitato Europeo di normalizzazione) CENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione Elettrotecnica) IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica) ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione). Gli stessi impianti devono essere mantenuti a regola d'arte, disponendo di idonee procedure di uso e manutenzione, possibilmente di uno scadenziario; meglio se di un vero e proprio Piano. Inoltre, le norme CEI EN50110 e del 2005 impongono una specifica qualificazione al personale addetto all esercizio ed ai lavori sugli impianti elettrici. Indicazioni di carattere specifico Messa a terra Protezione da scariche atmosferiche - Procedure la messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente la dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ispesl ed all'azienda U.S.L. o all'a.r.p.a. territorialmente competenti l'ispesl effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a

5 terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all'azienda U.S.L. o A.R.P.A. le verifiche iniziali, a campione, sono stabilite annualmente dall'ispesl, d'intesa con le singole regioni sulla base dei seguenti criteri: a) localizzazione dell'impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed ambientali del luogo in cui è situato l'impianto b) tipo di impianto soggetto a verifica c) dimensione dell'impianto allo scopo di accertarne lo stato di efficienza le verifiche iniziali sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica (ogni cinque anni). Per quelli installati in cantieri e negli ambienti a maggior rischio di incendio, la periodicità è biennale per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'azienda U.S.L. o all'a.r.p.a. o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI C.E.I. il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza le verifiche periodiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro per le officine e cabine elettriche, le verifiche periodiche devono essere eseguite almeno ogni cinque anni, tranne nei casi di impianti di messa a terra artificiali per i quali rimane fermo l'intervallo di due anni le strutture metalliche esterne ed i grandi recipienti metallici devono essere collegati elettricamente a terra come protezione contro le scariche atmosferiche. schema di messa a terra delle strutture metalliche (fonte: AUSL Pavia Regione Lombardia) Impianti elettrici in genere l'impianto elettrico deve essere collaudato, verificato e certificato ai sensi della normativa vigente (D.M. 22/01/2008 n. 37; D.P.R. 462/01) i lavori di adeguamento devono essere stati condotti da personale autorizzato la cabina elettrica deve essere dotata di segnalazioni, chiusa a chiave; all interno deve essere posto uno schema elettrico della stessa le prese devono essere a norma i conduttori devono essere protetti dagli urti i cavi devono essere ben fissati alle pareti

6 la sezione dei conduttori deve essere idonea per fare fronte alla richiesta di massima potenza espressa dagli utilizzatori (macchine/attrezzature elettriche) collocati in quella linea tenuto conto delle utenze presenti, l'impianto deve risultare sufficientemente sezionato (suddiviso in sottoimpianti ognuno dei quali dotato di proprio quadro/interruttore elettrico) deve essere presente un numero idoneo di interruttori magnetotermici correttamente dimensionati deve essere presente un numero idoneo di interruttori differenziali ad alta sensibilità (salvavita) l'impianto deve essere adeguatamente protetto tenendo conto dell'attività condotta nei locali e delle relative caratteristiche,(ipxx adeguato contro intrusione di polveri, corpi estranei, liquidi, vapori infiammabili, ecc. In cantine, stalle, porcilaie, serre, dovrebbero essere non inferiore a IP55. In fienili, essiccatoi, depositi cereali, va condotta un'analisi specifica) deve essere impedito il contatto accidentale con parti in tensione delle apparecchiature elettriche deve essere impedito il contatto accidentale con parti in tensione dei quadri elettrici (devono essere chiusi a chiave) deve esistere l'impianto di messa a terra delle strutture metalliche e delle apparecchiature elettriche se esiste l'impianto di messa a terra, deve essere dotato di un numero idoneo di dispersori deve essere periodicamente verificata l'efficienza dell'impianto di messa a terra nei locali umidi, meglio utilizzare apparecchiature a bassa tensione deve essere stata verificata l eventuale esigenza di un impianto a protezione dalle scariche atmosferiche l'impianto protezione scariche atmosferiche deve essere collaudato, verificato e certificato se esiste, l'impianto di protezione per scariche atmosferiche deve essere verificato periodicamente secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza la documentazione (certificati di conformità originari, di controllo/verifica) deve essere conservata in azienda. quadri elettrici e di comando (fonte: AUSL Pavia Regione Lombardia)

7 INDICAZIONI COMPORTAMENTALI fare verificare gli impianti elettrici da un tecnico abilitato rendere idoneo l impianto elettrico alle caratteristiche ambientali (polvere, umidità, condizioni d'uso, ecc.) ristrutturare ed effettuare la manutenzione degli impianti pericolosi o inidonei soltanto tramite tecnici qualificati richiedere la "dichiarazione di conformità dell impianto alla regola dell arte" ai sensi delle norme vigenti (D.M. 3 marzo 2008) nei casi di,nuovo impianto, di trasformazione, di ampliamento, di manutenzione straordinaria. non mettere in servizio gli impianti elettrici di messa a terra ed i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche prima della "verifica" dell installatore verificare periodicamente gli interruttori magnetotermici e i salvavita fare attenzione ai surriscaldamenti degli impianti non sovraccaricare gli impianti (es.: evitare di utilizzare prese multiple inidonee a reggere carichi elettrici eccessivi) fare attenzione a segnali ed anomalie quali fumo, scintille, ecc. non smontare protezioni agli impianti elettrici (ad esempio pannelli protettivi) spegnere sempre le macchine e gli impianti al termine del lavoro custodire con cura in Azienda gli schemi e la documentazione degli impianti elettrici evitare di intralciare i passaggi con cavi elettrici, riducendo al minimo e studiano idonea collocazione degli eventuali collegamenti volanti non utilizzare componenti elettrici deteriorati. D.P.I. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI Guanti di protezione obbligatoria Calzatura di sicurezza obbligatoria Protezione obbligatoria degli occhi

8 RIFERIMENTI NORMATIVI D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 D.M. del 22/01/ 2008 n. 37 Legge 46/90 D.P.R. n. 447 del 1991 D.P.R. n. 392 del 1994 D.P.R. n. 380 del 2001 Il D.P.R. n. 462 del 2001 Dir. Par. Eur. Con. CE del 22/06/1998 n. 98/37/CE D.M. del 10/03/1998 D.P.R. n. 459 del 1996 D.M. Sanità del 08/05/1996 D.M. Interno del 08/06/1993 D.M. Sanità del 14/02/1991 D.M. del 24/11/1984 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Articoli dall 80 all 86. Regolamento concernente l attuazione dell articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all interno degli edifici. Norme per la sicurezza degli impianti. (ABROGATO) Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1190 n. 46, in materia di sicurezza degli impianti. (ABROGATO) Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (ABROGATO IN PARTE) Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine. Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro. Regolamento per l attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine. Determinazione delle tariffe spettanti all'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati. Norme di sicurezza antincendi per gli impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione. Determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanità all'istituto superiore di sanità all'istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati. Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8.

9 C. Sanità del 19/07/1984 n. 55 Nota Lavoro del 22/02/1975 n. 200 Nota Lavoro del 27/12/1974 n Legge 186/1968 Nota Lavoro del 14/06/1966 n C. Interno del 02/02/1966 n. 9 D.P.R. del 30/06/1965 n C. Lavoro del 15/07/1963 n. 21 C. Lavoro del 27/05/1963 n. 15 C. Interno del 07/02/1961 n. 15 C. Lavoro del 05/07/1960 n. 551 D.P.R. del 09/04/1959 n. 128 C. Interno del 20/09/1956 n. 74 C. Interno del 20/04/1949 n. 53 D.Lgs del 31/08/1945 n. 600 D.M. Interno del 31/07/1934 D.M. Comunicazioni del 22/07/1930 Misure di protezione sull'impiego dei presidi sanitari (fitofarmaci per l'agricoltura) comunque applicati. Attività di prevenzione. Prevenzione infortuni sul lavoro - D.P.R. 27 aprile 1955, n Impianti di messa a terra in alberghi. Prevenzione infortuni sul lavoro - D.P.R. 27 aprile 1955, n Impianti di messa a terra in alberghi. Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici. Collegamenti elettrici a terra - Quesito. Applicazione legge n. 460 del 7 maggio Attribuzione della competenza ai Prefetti in materia di depositi di oli minerali. Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Prevenzione infortuni. Verifiche e controlli. Quesiti. Quesiti: artt. 271, 314, 326, e 335 del D.P.R. n. 547/55. Disposizioni per l'applicazione delle norme di cui agli artt. 36 e 37 del D.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955 e del successivo D.P.R. n. 689 del 26 maggio Prevenzione infortuni. Verifiche e controlli. Quesiti. Norme di polizia delle miniere e delle cave. D.P.R. 28 giugno 1955, n Decentramento competenze al rilascio di concessioni per depositi di oli minerali e gas di petrolio liquefatti - Norme di sicurezza. Sostanze che presentano pericolo di scoppio e incendio - Norme di sicurezza per le pellicole cinematografiche con supporto di celluloide. Norme per la costruzione, l'installazione, la manutenzione e l'esercizio degli ascensori e dei montacarichi installati a scopi ed usi privati. Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi. Approvazione delle norme per le prove e le verifiche dei recipienti di capacità maggiore di 80 litri (grandi serbatoi), montati su carri ferroviari (carri serbatoio) per trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti. C. del 16/04/1993 n. 227/F Modifica dei criteri di determinazione delle quantità

10 massime introducibili annualmente nei depositi di g.p.l.

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