STATUTO CONSORZIO PER IL DISTRETTO DELL AUDIOVSIVO E DELL ICT

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "STATUTO CONSORZIO PER IL DISTRETTO DELL AUDIOVSIVO E DELL ICT"

Transcript

1 STATUTO CONSORZIO PER IL DISTRETTO DELL AUDIOVSIVO E DELL ICT ART. 1 - COSTITUZIONE, PARTECIPANTI E DENOMINAZIONE Le aziende promotrici costituiscono un Consorzio con attività esterna, senza fine di lucro, per lo sviluppo sul territorio romano del settore dei media, dell Audiovisivo, delle telecomunicazioni, dell informatica. Il Consorzio è aperto alle grandi, medie e piccole aziende che operano nei settori indicati, nonché agli altri soggetti, secondo le modalità di cui agli artt. 4, 5 e 6 del presente Statuto. Il Consorzio è denominato Consorzio per il Distretto dell Audiovisivo e dell Information and Communication Technology, più brevemente Distretto dell Audiovisivo e dell ICT. ART. 2 DURATA E SEDE Il Consorzio ha la durata di anni venti dalla data dell atto costitutivo e può essere prorogato alla scadenza o anticipatamente sciolto con deliberazione dell Assemblea Straordinaria secondo le modalità di cui all art. 21 del presente Statuto. La sede legale ed amministrativa e dell Ufficio del Consorzio è presso Unindustria Unione degli industriali e delle imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, attualmente in Via Noale n. 206, Roma. L aggiornamento, nel presente ART., dell eventuale diverso indirizzo, nell ambito del Comune di Roma sarà eseguito dal Consiglio Direttivo, senza necessità di delibera assembleare. ART. 3 FINALITÀ Il Consorzio opera nel perseguimento delle seguenti finalità: promuovere il ruolo e la funzione di Roma nei settori dell audiovisivo e ICT, promuovere l insediamento e lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali nell audiovisivo e nell ICT nell area romana, contribuire alla diffusione delle ICT negli altri settori dell economia, agevolare e rafforzare il rapporto tra imprese dell audiovisivo e ICT ed enti pubblici, promuovere il rapporto tra imprese dell audiovisivo e ICT e il mondo della formazione e della ricerca. ART. 4 - REQUISITI E NUMERO DEI CONSORZIATI E DEGLI ENTI PATROCINATORI I Consorziati saranno imprese che esercitano le attività di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), dell ART del codice civile. Altri soggetti possono aderire al Consorzio in qualità di Enti Patrocinatori. Pagina 1 di 11

2 Il numero dei Consorziati è illimitato. Agli Enti Patrocinatori, il cui numero è fissato fino a un massimo di 6, spettano i diritti previsti dallo Statuto. ART. 5- Enti patrocinatori Sono Enti Patrocinatori il Comune di Roma, Unindustria Unione degli industriali e delle imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, la Camera di commercio di Roma e gli altri soggetti pubblici o privati che intendono offrire il loro patrocinio al Consorzio, iscritti su loro richiesta e previa delibera del Consiglio Direttivo in un apposito Albo dei Patrocinatori, tenuto dal Consiglio Direttivo del Consorzio. A ciascun Ente Patrocinatore spetta il diritto di nominare un rappresentante nel Consiglio Direttivo e nell Assemblea, senza diritto di voto. ART. 6 - AMMISSIONE DEI CONSORZIATI E DEGLI ENTI PATROCINATORI Le aziende e i soggetti diversi che intendono essere ammessi come Consorziato o Ente Patrocinatore devono farne domanda scritta al Consiglio Direttivo. I richiedenti, la cui domanda deve essere firmata dal legale rappresentante, devono dichiarare di possedere i requisiti previsti, rispettivamente, ai precedenti articoli 4 e 5. Nella domanda, inoltre, l aspirante Consorziato o Ente Patrocinatore deve dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, nonché di rispettare le deliberazioni adottate dagli organi del Consorzio e di accettare il tutto senza riserve e condizioni. Sulla domanda di ammissione delibera discrezionalmente ed insindacabilmente il Consiglio Direttivo. I nuovi Consorziati sono tenuti a sottoscrivere un contributo di ingresso e un contributo annuale. ART. 7 - OBBLIGHI DEI CONSORZIATI E RESPONSABILITÀ VERSO TERZI Oltre a quanto previsto dall ultimo comma dell ART. precedente, i Consorziati sono altresì obbligati a: - comportarsi con assoluta correttezza negli eventuali rapporti contrattuali posti in essere con il Consorzio; - osservare lo statuto, l eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli organi del Consorzio; - favorire gli interessi del Consorzio. Le norme relative ai Consorziati sono estese agli Enti Patrocinatori in quanto applicabili. Per le obbligazioni assunte a nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul Fondo Consortile. Per le obbligazioni assunte dagli organi del Consorzio per conto di singoli Consorziati (a condizione che sia stato perfezionato specifico mandato a tale scopo) rispondono questi ultimi solidalmente con il Fondo Consortile. Pagina 2 di 11

3 ART. 8 - RECESSO DEI CONSORZIATI E DEGLI ENTI PATROCINATORI Il recesso del Consorziato è ammesso, ma la dichiarazione di recesso deve pervenire al Consorzio, con raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 90 giorni prima della chiusura dell esercizio sociale. Il recesso ha effetto dalla data della chiusura dell esercizio o, se il recesso non è pervenuto entro il termine indicato nel precedente comma, dalla chiusura di quello successivo. Il Consiglio Direttivo dà informazione immediata al recedente di tali evenienze. Qualora il recedente abbia assunto impegni tali da permanere anche posteriormente all avvenuto recesso, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti, salvo diritto di rivalsa del Consorzio nei confronti del consorziato per danni o perdite allo stesso imputabili. L Ente Patrocinatore può recedere dal rapporto con il Consorzio dandone comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 180 giorni prima della chiusura dell esercizio. Il recesso ha effetto dalla data della chiusura dell esercizio o, se pervenuto dopo il predetto termine, dalla chiusura di quello successivo. ART. 9 - TRASFERIMENTO DELL ATTIVITÀ DEL CONSORZIATO In caso di trasferimento dell attività del Consorziato, a qualsiasi titolo esso avvenga, l acquirente subentra al cedente nel contratto di consorzio, fatta salva la clausola di gradimento di cui oltre. La notizia del trasferimento, accompagnata dalla documentazione comprovante il valido ed efficace titolo, dovrà essere data al Consorzio, per iscritto, nel più breve termine. Il Consiglio Direttivo può deliberare, entro 30 giorni dalla notizia dell avvenuto trasferimento, il non gradimento del subentro dell acquirente nel Consorzio. In tal caso, cessa il rapporto di Consorziato. ART ESCLUSIONE DEL CONSORZIATO Il Consiglio Direttivo delibera, con la maggioranza dei presenti, l esclusione dal Consorzio qualora il Consorziato: abbia perduto i requisiti per l ammissione al Consorzio; sia messo in liquidazione, dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali; non abbia provveduto alla sottoscrizione del contributo di ingresso o al pagamento, nell ammontare richiesto dal Consiglio Direttivo, contratto nei confronti del Consorzio; abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi del Consorzio; abbia interessi contrastanti con quelli del Consorzio; non possa più partecipare al conseguimento degli scopi consortili. Pagina 3 di 11

4 L accertamento del verificarsi di una delle cause di esclusione sarà svolto dal Consiglio Direttivo in una seduta alla quale parteciperà, con facoltà di contraddittorio, il consorziato escludendo; la deliberazione su tale verifica deve essere adottata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei presenti. L esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata al Consorziato che non abbia partecipato alla relativa seduta, entro 15 giorni, dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La decisione di esclusione adottata nel rispetto delle formalità indicate nel presente ART. è inappellabile. ART CONTRIBUTO D INGRESSO Nei casi di recesso e di esclusione prevista nel presente statuto, il contributo d ingresso del consorziato receduto o escluso, non viene in ogni caso restituito. ART TRASFERIMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO Le quote di partecipazione al Consorzio sono intrasferibili a qualsiasi titolo, fermo il disposto del precedente art. 9. ART. 13 FONDO CONSORTILE FONDI DI RISERVA - CONTRIBUTO DI INGRESSO Il fondo consortile è a garanzia dei creditori e dei terzi. Il fondo consortile è di ammontare variabile ed è costituito da contributi di ingresso versati dai Consorziati. Fanno inoltre parte del Fondo Consortile gli eventuali avanzi di gestione che non siano destinati dall assemblea dei Consorziati a specifici fondi di riserva. I fondi di riserva sono indivisibili e non possono essere pertanto distribuiti ai consorziati, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita del Consorzio che all atto del suo scioglimento. Il contributo di ingresso per le imprese è commisurato alla dimensione dell impresa ammessa al Consorzio, laddove per dimensione si fa rimando ai criteri stabiliti dalla Unione Europea per definire le piccole, le medie e le grandi imprese; quello per i consorziati non imprenditori è determinato di volta in volta, con riguardo sia alla natura che all ammontare, dal Consiglio Direttivo. L ammontare del contributo di ingresso del primo anno destinato parzialmente, in deroga a quanto sopra, alla copertura delle spese di funzionamento del consorzio per il primo esercizio è stabilito con unanime determinazione dai consorziati fondatori nell atto costitutivo del Consorzio e successivamente, per i consorziati imprese, dal Consiglio Direttivo di anno in anno al momento della approvazione del progetto di bilancio, se si intende modificarlo. ART CONTRIBUTI ANNUALI Le spese di funzionamento del Consorzio saranno coperte dai consorziati mediante contributi annuali. Pagina 4 di 11

5 L ammontare del contributo annuale è commisurato, con la stessa proporzionalità, alla dimensione del consorziato quale definita all art. 13 e sarà versato come segue: mediante uno o più acconti determinati dal Consiglio Direttivo; con un eventuale conguaglio finale stabilito sulla base della delibera assunta dall Assemblea ai sensi del successivo art. 19, primo comma, lettera d). I nuovi Consorziati, ammessi al Consorzio ai sensi dell art. 6, rispettivamente in date successive al 31/03, al 30/06 ed al 30/09 di ciascun esercizio, verseranno il contributo annuale nella misura rispettivamente pari ai 9/12, ai 6/12 ed ai 3/12 del contributo annuale dovuto. L Assemblea Ordinaria può comunque stabilire di anno in anno, sulla base di specifico budget ed a valere per l intero esercizio, che i nuovi Consorziati siano tenuti, esclusivamente per il primo anno, a versare il solo contributo d ingresso e non anche il contributo annuale, fermo restando, in ogni caso, l obbligo di questi ultimi di contribuire, così come gli altri Consorziati, all eventuale ripianamento del disavanzo dell esercizio. ART ESERCIZIO SOCIALE BILANCIO L esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio osservando le norme del c.c. delle società per azioni. L assemblea cui sottoporre il bilancio è convocata entro due mesi dalla chiusura dell esercizio, in tempo utile affinché entro lo stesso termine il Consiglio Direttivo possa provvederne al deposito presso il Registro delle Imprese ai sensi dell ART bis del codice civile. ART DIVIETO DELLA DISTRIBUZIONE DEGLI AVANZI DI GESTIONE (VEDI ART. 13) E vietata la distribuzione ai Consorziati e agli Enti Patrocinatori degli avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma, anche in caso di scioglimento del Consorzio. ART ORGANI DEL CONSORZIO Sono organi del Consorzio L assemblea; il Presidente e i Vice Presidenti; il Consiglio Direttivo; il Revisore dei Conti. Tutte le cariche consortili, ad eccezione del Revisore, sono a titolo gratuito. ART ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI Pagina 5 di 11

6 Fanno parte dell Assemblea: il Presidente e i Consorziati, entrambi con diritto di voto I rappresentanti degli Enti Patrocinatori, che assumono la carica di Vice-Presidenti, e il Revisore dei Conti, entrambi senza diritto di voto. Nell assemblea ogni Consorziato ha diritto di esprimere un numero di voti proporzionato alla dimensione dell impresa come definita dall art. 13 e precisamente: un voto per la piccola impresa; due voti per la media impresa; tre voti per la grande. Qualora il Consorziato, alla data dell Assemblea, risulti inadempiente al pagamento del contributo di ingresso o del contributo annuale non potrà esercitare il diritto di voto fino ad avvenuto integrale pagamento di quanto dovuto. L assemblea è convocata dal Presidente presso la sede del Consorzio o in ogni altro luogo purché nel territorio della Provincia di Roma quando questi lo ritiene opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei Consorziati, o negli altri casi previsti dal presente Statuto o dalla legge, mediante avviso di convocazione da spedire anche con mezzi elettronici almeno otto giorni prima del giorno fissato per l Assemblea. Nell avviso di convocazione devono essere riportati l ordine del giorno e la data e l ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, il luogo della riunione nonché, se previsti, i luoghi di audio/videoconferenza. L Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma, telefax o posta elettronica da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. In mancanza delle formalità suddette, l Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i Consorziati e il Revisore dei Conti. L assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano; in caso di assenza o impedimento anche di quest ultimo, l Assemblea nomina essa stessa il proprio Presidente. Delle riunioni dell Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell Assemblea e dal Segretario nominato da quest ultimo. L assemblea è ordinaria o straordinaria. E ammessa la riunione dell Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione degli argomenti, di visionare, ricevere e trasmettere documentazione e di votare in tempo Pagina 6 di 11

7 reale. Verificandosi dette condizioni, l Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui sono contestualmente presenti il Presidente ed il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. ART. 19- ASSEMBLEA ORDINARIA L Assemblea ordinaria: a. approva il Bilancio del Consorzio; b. nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo ad eccezione dei rappresentanti degli Enti Patrocinatori; c. impartisce le direttive generali del Consorzio e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; d. determina in sede di approvazione del bilancio di ciascun esercizio l ammontare del contributo annuale definitivo a carico di ciascun consorziato sulla base dei costi sostenuti dal Consorzio nell esercizio stesso; e. nomina il Revisore dei Conti; f. elegge, se ritenuto opportuno, il Presidente Onorario del Consorzio; g. delibera sulle altre materie alla stessa riservate dal presente Statuto. L Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l anno entro il termine indicato nell art. 15, terzo comma, del presente Statuto. Essa è validamente costituita in prima convocazione qualora sia presente o rappresentata la metà più uno dei Consorziati. Se i soci intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l Assemblea Ordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei Consorziati presenti o rappresentati. Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti. ART ASSEMBLEA STRAORDINARIA L Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla proroga e sull eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto. L assemblea straordinaria in prima e seconda convocazione è costituita e delibera con le maggioranze previste dalle norme del codice civile per le società per azioni. ART RAPPRESENTANZA NELL ASSEMBLEA Pagina 7 di 11

8 Il Consorziato può farsi rappresentare in caso di impedimento da un altro Consorziato con delega scritta da conservarsi da parte del Consorzio. La delega può essere rilasciata anche per più assemblee, non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Nessun Consorziato può rappresentare più di altri cinque Consorziati. ART CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è composto nel seguente modo: (a) da un minimo di tre fino a un massimo di venti membri, nominati, tenuto conto delle varie componenti di cui le Consorziate sono espressione, dalla Assemblea, la metà dei quali in rappresentanza delle piccole e medie imprese; il numero dei membri è determinato, negli anzidetti limiti, dall Assemblea Ordinaria; nonché (b) da ciascuno dei rappresentanti degli Enti Patrocinatori, che non hanno diritto di voto. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione del Consorzio che non siano riservati per legge o per Statuto all Assemblea dei Consorziati. Spetta, tra l altro, al Consiglio Direttivo: a. eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente e fino a tre Vice Presidenti del Consorzio; b. redigere il progetto di bilancio, corredato da una relazione sull andamento della gestione, e curarne la presentazione all Assemblea per l approvazione; c. approvare il budget annuale preventivamente per ciascun esercizio; d. determinare l ammontare ed il termine di pagamento degli acconti sulla quota del contributo annuo a carico di ciascun Consorziato; e. deliberare sull ammissione di nuovi Consorziati o sull esclusione nei casi di cui all ART. 10; f. proporre all Assemblea l eventuale regolamento interno nonché le modifiche allo Statuto e al regolamento stesso; g. nominare il Direttore del Consorzio, assumere eventuali dipendenti, acquisire collaborazioni e consulenze professionali, acquisire eventuale personale in distacco da consorziati o da soggetti diversi; h. deliberare ogni altro atto di amministrazione. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dai Vicepresidenti, ogni qual volta lo ritenga opportuno. E altresì convocato su richiesta di almeno cinque dei suoi membri. La convocazione è fatta mediante lettera (anche elettronica), telegramma o fax contenente l indicazione del giorno, del luogo e dell ora della riunione l elenco delle materie da trattare nonché, se Pagina 8 di 11

9 previsti, i luoghi di audio/videoconferenza, da spedire almeno sette giorni prima della riunione ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima. Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri intervenuti. Delle riunioni del Consiglio è redatto il verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione. E ammessa la riunione del Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione degli argomenti, di visionare, ricevere e trasmettere documentazione e di votare in tempo reale. Verificandosi dette condizioni, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui sono contestualmente presenti il Presidente ed il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Se nel corso dell esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri nominati dall Assemblea, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione. Se un consigliere cessato ricopriva la carica di Presidente o di Vicepresidente, il Consiglio così reintegrato sceglie tra i suoi membri il nuovo Presidente o Vicepresidente, che ricopre la carica fino all Assemblea successiva; anche i consiglieri cooptati cessano dall ufficio in occasione di tale Assemblea. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall Assemblea, quelli rimasti in carica convocano d urgenza l Assemblea stessa perché provveda alla sostituzione dei mancanti, i quali scadranno assieme con quelli in carica all atto delle loro nomine. Se vengono a cessare tutti i consiglieri nominati dall Assemblea, l Assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri è immediatamente convocata anche da un solo Consorziato. Se nel corso dell esercizio viene a mancare un consigliere nominato da un Ente Patrocinatore, quest ultimo provvede senza indugio a sostituirlo. Gli eletti nel Consiglio Direttivo dopo tre assenze consecutive non giustificate sono considerati decaduti, a cura del Presidente. ART. 23 PRESIDENTE VICEPRESIDENTI Il Presidente dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. Il Presidente: - convoca e presiede l assemblea dei consorziati ed il Consiglio Direttivo; - è responsabile per l esecuzione delle deliberazioni prese dagli altri organi del Consorzio; - adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall Assemblea o dal Consiglio Direttivo; Pagina 9 di 11

10 - propone al Consiglio Direttivo la nomina del Direttore e la eventuale assunzione di dipendenti del Consorzio; - vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti del Consorzio; - accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio ed al budget approvato; - conferisce, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, procure per singoli atti o categorie di atti. Il Presidente del Consorzio riferisce periodicamente e, comunque, ogni sei mesi al Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vicepresidente più anziano. I Vicepresidenti, in numero massimo di tre sono eletti dal Consiglio Direttivo per tre esercizi e sono rieleggibili per un solo mandato. ART RAPPRESENTANZA DEL CONSORZIO FIRMA LEGALE Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie o amministrative per ogni grado di giudizio. In caso di impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vicepresidente più anziano. ART IL REVISORE DEI CONTI Il Revisore dei Conti accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto economico alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, l osservanza delle norme di legge per la valutazione del patrimonio consortile; vigila sull adeguatezza dell assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento. Il Revisore dei Conti assiste alle adunanze dell Assemblea e a quelle del Consiglio Direttivo. ART DIRETTORE DEL CONSORZIO La esecuzione delle delibere ed il coordinamento dei progetti del Consorzio possono essere affidate ad un Direttore, i cui compiti e poteri sono determinati dal Consiglio Direttivo che ne dispone la nomina e la revoca. Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell assemblea e, salvo quando non lo reputino opportuno i suoi componenti, a quelle del Consiglio Direttivo. ART LIQUIDAZIONE SCIOGLIMENTO Qualora il Consorzio venga posto in liquidazione, l Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di un liquidatore ed alla determinazione dei relativi poteri. Pagina 10 di 11

11 Il patrimonio consortile rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso ai Consorziati delle quote di partecipazione al fondo consortile in misura non superiore al loro valore nominale verrà devoluto con deliberazione dell Assemblea straordinaria ad organismi aventi scopi consortili o finalità sociali analoghi o strumentali a quelli del Consorzio. ART. 28 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Consorzio ed i consorziati in merito all interpretazione o all esecuzione del presente Statuto, del regolamento interno e delle delibere degli organi consortili (ad eccezione di quelle che riguardano il versamento delle quote consortili) che non possa essere risolta per via amichevole sarà deferita ad un Collegio arbitrale, costituito con sede in Roma, che giudicherà in via rituale e secondo diritto. Il Collegio Arbitrale sarà costituito da tre membri, i primi due nominati da ciascuna delle parti tra cui sia insorta la controversia ed il terzo con funzioni di Presidente nominato d accordo dagli arbitri nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma su istanza della Parte più diligente. Il Presidente del Tribunale di Roma è competente a nominare l arbitro che una delle parti abbia omesso di designare nel termine di seguito previsto. Il termine assegnato alla parte convenuta per la designazione del proprio arbitro, nonché quello assegnato per la designazione del Presidente del Collegio Arbitrale, è di 20 giorni decorrenti rispettivamente dalla data dell invito rivolto a tale effetto dalla parte che ha manifestato l intenzione di adire l arbitrato e dalla data di accettazione degli arbitri designati. Questa procedura non vale per quanto riguarda la richiesta di versamento delle quote consortili, per le quali, se non vi sarà risoluzione amichevole, sarà competente esclusivamente il foro di Roma. ART RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile vigenti in materia di consorzi volontari con attività esterna. Pagina 11 di 11

CONSORZIO PIACENZA ALIMENTARE STATUTO

CONSORZIO PIACENZA ALIMENTARE STATUTO STATUTO TITOLO I Denominazione Sede Durata art.1 (Denominazione Sede) E costituito, ai sensi degli artt. 2602 ss. e 2612 ss. Cod. Civ., un consorzio con attività esterna denominato Consorzio Piacenza Alimentare.

Dettagli

STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE

STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE DELL ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA ACCADEMIA DEL GUSTO DEL MEDITERRANEO Art. 1 Costituzione È costituita un Associazione non riconosciuta denominata: Accademia

Dettagli

STATUTO. Testo con le modifiche approvate dall Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2012

STATUTO. Testo con le modifiche approvate dall Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2012 STATUTO Testo con le modifiche approvate dall Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2012 Comitato Nazionale Italiano del Consiglio Mondiale dell Energia 2 STATUTO DEL COMITATO NAZIONALE ITALIANO DEL CONSIGLIO

Dettagli

UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O

UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O VENEZIA 15/06/2010 Art. 1 Denominazione Sede L Unione Regionale Veneta delle Bonifiche, delle Irrigazioni

Dettagli

La durata dell associazione ZEITBANK BRIXEN - BANCA DEL TEMPO BRESSANONE è illimitata.

La durata dell associazione ZEITBANK BRIXEN - BANCA DEL TEMPO BRESSANONE è illimitata. STATUTO della ZEITBANK BRIXEN BANCA DEL TEMPO BRESSANONE Art. 1: Costituzione e sede Si è costituita, ai sensi dell art. 36 del Codice Civile, l associazione senza fini di lucro, denominata ZEITBANK BRIXEN

Dettagli

TITOLO 1 Denominazione, Sede, Scopo. Art. 1) E costituita l Associazione Diocesana Milanese PROmozione RAdiotelevisiva (in forma abbreviata PRO.RA.

TITOLO 1 Denominazione, Sede, Scopo. Art. 1) E costituita l Associazione Diocesana Milanese PROmozione RAdiotelevisiva (in forma abbreviata PRO.RA. STATUTO della Associazione PROmozione RAdiotelevisiva - Associazione Diocesana Milanese (in forma abbreviata PRO.RA.) SEDE: Via Guglielmo Silva, 36 20145 MILANO TITOLO 1 Denominazione, Sede, Scopo Art.

Dettagli

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede) COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa

Dettagli

STATUTO L Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico.

STATUTO L Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico. STATUTO Articolo 1 Denominazione Ai sensi degli Art. 36 e 37 del Codice Civile si è costituita un associazione senza fini di lucro denominata: Associazione Genitori Istituto Istruzione Superiore Severi

Dettagli

STATUTO. Capo 1. Costituzione- Sede- Durata-Oggetto. 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI

STATUTO. Capo 1. Costituzione- Sede- Durata-Oggetto. 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI STATUTO Capo 1 Costituzione- Sede- Durata-Oggetto 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI 2. L Associazione ha sede in Roma Via Salaria 159 3. La durata dell Associazione

Dettagli

FEDERAZIONE DELLE BANCHE, DELLE ASSICURAZIONI E DELLA FINANZA. Statuto

FEDERAZIONE DELLE BANCHE, DELLE ASSICURAZIONI E DELLA FINANZA. Statuto FEDERAZIONE DELLE BANCHE, DELLE ASSICURAZIONI E DELLA FINANZA Statuto Articolo 1 (Natura, soci e sede) E costituita una Federazione tra l Associazione bancaria italiana (ABI), l Associazione nazionale

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI

STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI Indice Art 1 Costituzione, denominazione, sede. Art 2 Scopi ed attività. Art 3 Risorse economiche. Art 4 I soci. Art 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei

Dettagli

STATUTO. CONSORZIO con attività esterna EDILIZIA DI QUALITA DELLA PIANURA BERGAMASCA TITOLO I (DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA) Articolo 1

STATUTO. CONSORZIO con attività esterna EDILIZIA DI QUALITA DELLA PIANURA BERGAMASCA TITOLO I (DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA) Articolo 1 STATUTO CONSORZIO con attività esterna EDILIZIA DI QUALITA DELLA PIANURA BERGAMASCA TITOLO I (DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA) Articolo 1 (Denominazione - Sede) E costituito ai sensi dell art. 2602 e successivi

Dettagli

Regolamento Gruppo Giovani. Imprenditori Edili

Regolamento Gruppo Giovani. Imprenditori Edili Regolamento Gruppo Giovani Imprenditori Edili Testo approvato dal Consiglio Direttivo del Gruppo il 13 settembre 2001 e dall Assemblea del 7 febbraio 2002 Ratifica del Consiglio Direttivo dell ACEN il

Dettagli

FEDERFARMA LAZIO - STATUTO

FEDERFARMA LAZIO - STATUTO ARTICOLO 1 E costituita, con sede in Roma, Via dei Tizii n. 10, l Associazione denominata: FEDERFARMA LAZIO ARTICOLO 2 1. La FEDERFARMA LAZIO riunisce e rappresenta le Associazioni Sindacali Provinciali

Dettagli

Previmmobili. STATUTO (atto costitutivo)

Previmmobili. STATUTO (atto costitutivo) Previmmobili STATUTO (atto costitutivo) Società Immobiliare a responsabilità limitata codice fiscale e partita I.V.A. 04251290963 Sede Sociale: piazza F. Meda, 4 20121 Milano 1 STATUTO Articolo 1 - Denominazione

Dettagli

STATUTO. Costituzione sede - durata - finalità

STATUTO. Costituzione sede - durata - finalità STATUTO Art. 1 Costituzione sede - durata - finalità È costituita in Cecina (LI) la associazione Sportiva dilettantistica denominata Associazione Sportiva Dilettantistica Scacchistica G. Greco Cecina.

Dettagli

Federazione Italiana Operatori Geriatrici F.I.O.G. STATUTO

Federazione Italiana Operatori Geriatrici F.I.O.G. STATUTO Titolo I Disposizioni generali Federazione Italiana Operatori Geriatrici F.I.O.G. STATUTO Art. 1. - È costituita un'associazione denominata Federazione Italiana Operatori Geriatrici (di seguito F.I.O.G.)

Dettagli

Da quante persone deve essere composto il Consiglio Direttivo? Il Consiglio Direttivo è composto in genere da un numero dispari di membri

Da quante persone deve essere composto il Consiglio Direttivo? Il Consiglio Direttivo è composto in genere da un numero dispari di membri Organi sociali Quali sono gli organi obbligatori in una struttura organizzativa di una associazione? - Il consiglio direttivo - L assemblea dei soci, che è l organo sovrano e deliberativo Quale è la funzione

Dettagli

Statuto dell Ente Bilaterale Agricolo Territoriale FIMAVLA EBAT Viterbo. Art. 1 - Costituzione e denominazione

Statuto dell Ente Bilaterale Agricolo Territoriale FIMAVLA EBAT Viterbo. Art. 1 - Costituzione e denominazione Statuto dell Ente Bilaterale Agricolo Territoriale FIMAVLA EBAT Viterbo Art. 1 - Costituzione e denominazione In applicazione dell art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli

Dettagli

ASUM ASSOCIAZIONE STUDENTI E LAUREATI UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE, DURATA, SCOPO, PATRIMONIO SOCIALE

ASUM ASSOCIAZIONE STUDENTI E LAUREATI UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE, DURATA, SCOPO, PATRIMONIO SOCIALE ASUM ASSOCIAZIONE STUDENTI E LAUREATI UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE, DURATA, SCOPO, PATRIMONIO SOCIALE Art.1 Denominazione E costituita a Roma, con sede legale

Dettagli

HR CLUB CONFINDUSTRIA CUNEO - AIDP STATUTO. Art. I Denominazione - Scopi dell'associazione

HR CLUB CONFINDUSTRIA CUNEO - AIDP STATUTO. Art. I Denominazione - Scopi dell'associazione HR CLUB CONFINDUSTRIA CUNEO - AIDP STATUTO Art. I Denominazione - Scopi dell'associazione 1) Costituzione, denominazione e sede E' costituita in Cuneo una libera Associazione privata apolitica denominata

Dettagli

COMUNE DI MARCON Provincia di Venezia REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

COMUNE DI MARCON Provincia di Venezia REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE COMUNE DI MARCON Provincia di Venezia REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 30.07.2012 1 Indice art. 1 Istituzione

Dettagli

REGOLAMENTO CONFERENZA DEI COMUNI DELL AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO CONFERENZA DEI COMUNI DELL AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA All. 1 alla Deliberazione della Conferenza dei Comuni n. 1 del 20.06.2011 CONFERENZA DEI COMUNI DELL AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA DEI

Dettagli

Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea

Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea Approvato con deliberazione del Consiglio regionale n 290 del 17 marzo 2003. Pubblicato nel BUR del 16 aprile 2003 Art 1 (Natura e sede) 1.

Dettagli

Regolamento Gruppo Strutture Portanti e Prefabbricati per l Edilizia

Regolamento Gruppo Strutture Portanti e Prefabbricati per l Edilizia Regolamento Gruppo Strutture Portanti e Prefabbricati per l Edilizia Articolo 1 - Costituzione E costituito, nell ambito di Assolegno - Associazione di settore di Federlegno-Arredo - con sede presso la

Dettagli

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE. della COM&TEC ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA COMUNICAZIONE TECNICA

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE. della COM&TEC ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA COMUNICAZIONE TECNICA ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE della COM&TEC ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA COMUNICAZIONE TECNICA Pescara, il 5.12.2003 ARTICOLO 1: COSTITUZIONE Il data 5 dicembre 2003 tra i sottoscritti si costituisce

Dettagli

ART. 2 SEDE L associazione ha sede in Torino, presso il Comune di Torino, Palazzo Civico P.zza Palazzo di Città, 1.

ART. 2 SEDE L associazione ha sede in Torino, presso il Comune di Torino, Palazzo Civico P.zza Palazzo di Città, 1. ALLEGATO "B" AL N. 60314 DI FASCICOLO ASSOCIAZIONE TORINO INTERNAZIONALE STATUTO ART. 1 DENOMINAZIONE È costituita l Associazione denominata Torino Internazionale per la promozione della realizzazione

Dettagli

Art. 3 ORGANI Sono organi del Centro: l Assemblea il Consiglio Direttivo il Presidente il Direttore il Revisore dei conti.

Art. 3 ORGANI Sono organi del Centro: l Assemblea il Consiglio Direttivo il Presidente il Direttore il Revisore dei conti. STATUTO Atto costitutivo 12/3/1965 n. 196454/2731 rep. Dr. Giudice. Modificato in sede d Assemblee Straordinarie dei Soci Del 19/11/1980, del 9/4/1981, del 26/6/1991, del 24/6/1992 E del 28/6/1994. Art.

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI All. sub A alla delibera di C.C. n. 06 del 17.02.2004 COMUNE DI MARENO DI PIAVE PROVINCIA DI TREVISO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI Art. 1 - Oggetto del regolamento 1. Il presente

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 1 DEL REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE N. 1 DEL REGIONE CAMPANIA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 3-01-1985 REGIONE CAMPANIA Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 39 del 9 agosto 1974 - Istituzione dell' Ente regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dell' artigianato

Dettagli

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. L Albero Segreto

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. L Albero Segreto STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE L Albero Segreto Allegato A all Atto Costitutivo Articolo 1 È costituita l Associazione Culturale L ALBERO SEGRETO. L Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale,

Dettagli

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE LAUREATI DEL POLITECNICO DI BARI. Politecnico di Bari

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE LAUREATI DEL POLITECNICO DI BARI. Politecnico di Bari REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE LAUREATI DEL POLITECNICO DI BARI Politecnico di Bari Decreto di emanazione D.R. n. 91 del 13/02/2003 D.R. n. 91 IL RETTORE VISTA la legge del 09 maggio 1989, n. 168; VISTO VISTA

Dettagli

Conferenza dei Comuni dell Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Sondrio REGOLAMENTO

Conferenza dei Comuni dell Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Sondrio REGOLAMENTO Conferenza dei Comuni dell Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Sondrio REGOLAMENTO 1 INDICE Art.1 Oggetto, funzioni e sede...3 Art.2 Attribuzioni...3 Art.3 Funzionamento della Conferenza...3

Dettagli

Statuto del Sindacato Nazionale Consulenti in Proprietà Industriale (SICPI)

Statuto del Sindacato Nazionale Consulenti in Proprietà Industriale (SICPI) Statuto del Sindacato Nazionale Consulenti in Proprietà Industriale (SICPI) Art. 1 - Costituzione e Sede 1. E' costituito, ai sensi degli artt. 36 e segg. c.c., il SINDACATO NAZIONALE DEI CONSULENTI IN

Dettagli

Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti

Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti Articolo 1 Costituzione, Denominazione, Sede e Durata In attuazione della delibera

Dettagli

STATUTO DI SOCIETA' CONSORTILE (PER AZIONI) Art. 1. Costituzione. Art. 2. Sede. L Assemblea dei soci nei modi di legge potrà istituire

STATUTO DI SOCIETA' CONSORTILE (PER AZIONI) Art. 1. Costituzione. Art. 2. Sede. L Assemblea dei soci nei modi di legge potrà istituire STATUTO DI SOCIETA' CONSORTILE (PER AZIONI) Art. 1 Costituzione E' costituita ai sensi dell art. 2615-ter c.c. una Società Consortile per azioni, denominata... Art. 2 Sede La Società ha sede legale in...

Dettagli

STATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede) STATUTO Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale

Dettagli

STATUTO Associazione Protezione Civile Volontari Minerva

STATUTO Associazione Protezione Civile Volontari Minerva articolo 1 Costituzione, denominazione, sede e durata 1. È costituita una associazione di volontariato denominata Associazione Protezione Civile Volontari Minerva, con sede sociale a Minerbio (BO) in via

Dettagli

SEMBLEE DEI SOCI NELLE S.P.A.

SEMBLEE DEI SOCI NELLE S.P.A. SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI PARTICOLARITÀ IN TEMA DI AS- SEMBLEE DEI SOCI NELLE S.P.A. SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE MO- DIFICHE ASSEMBLEE DEI SOCI NELLA S.P.A. Artt. 2363-2369 Codice Civile - D. Lgs. 17.01.2003,

Dettagli

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani STATUTO del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani ART. 1 E costituito il Coordinamento Nazionale degli Enti locali per la Pace e i Diritti Umani (di seguito denominato

Dettagli

CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2

CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2 CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Articolo 1 Costituzione, denominazione e sede. E costituita in Schio con sede in Via Cavour n. 3 l Associazione denominata CENTRO DI CULTURA

Dettagli

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO COMITATO RACCOLTA FONDI PER LA SCUOLA. Atto costitutivo del Comitato

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO COMITATO RACCOLTA FONDI PER LA SCUOLA. Atto costitutivo del Comitato ATTO COSTITUTIVO E STATUTO COMITATO RACCOLTA FONDI PER LA SCUOLA Atto costitutivo del Comitato Oggi in Via. i signori: Si sono riuniti per costituire, ai sensi degli artt. 39 e ss del codice civile un

Dettagli

CONSORZIO TORREFATTORI DELLE TRE VENEZIE

CONSORZIO TORREFATTORI DELLE TRE VENEZIE CONSORZIO TORREFATTORI DELLE TRE VENEZIE S T A T U T O S O C I A L E MESTRE 17 APRILE 1989 1 CONSORZIO TORREFATTORI DELLE TRE VENEZIE STATUTO SOCIALE Art. 1 DENOMINAZIONE E DURATA Per iniziativa del Gruppo

Dettagli

Statuto. STATUTO (Assemblea del 22/11/2005)

Statuto. STATUTO (Assemblea del 22/11/2005) Statuto STATUTO (Assemblea del 22/11/2005) Art. 1 - Costituzione e denominazione E costituita un Associazione denominata Cassa Mutualistica Interaziendale di seguito denominata più brevemente Cassa. L

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO Allegato alla deliberazione C.C. n. 24 del 2/4/2012 Il Presidente Il Segretario F.to Frigerio Ft.to Urbano Unità Organizzativa Servizi Sociali REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO 1 INDICE Articolo

Dettagli

Atto costitutivo Statuto di Consorzio obbligatorio

Atto costitutivo Statuto di Consorzio obbligatorio ALLEGATO 1 Atto costitutivo Statuto di Consorzio obbligatorio ARTICOLO 1 Oggetto e denominazione 1. Con il presente atto è costituito ai sensi e per gli effetti di cui all art. 7, comma 3 bis dell ordinanza

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA»

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA» STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA» Art. 1: Costituzione - E costituita l associazione di promozione sociale denominata «Accademia Musicæsena», con sede legale a Cesena in Via Ex

Dettagli

CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA APPROVATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 6 NOVEMBRE 1975 E 15 DICEMBRE 1983

CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA APPROVATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 6 NOVEMBRE 1975 E 15 DICEMBRE 1983 A'SSOCIAZION E PENSIONATI CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA APPROVATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 6 NOVEMBRE 1975 E 15 DICEMBRE 1983 ASSOCIAZIONE PENSIONATI CASSA DI RISPARMIO

Dettagli

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI MAESTRI DI SCI

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI MAESTRI DI SCI REGOLAMENTO DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI MAESTRI DI SCI Approvato dal Consiglio Direttivo del 10 maggio 2011 Art. 1 Disposizioni generali 1. Il Collegio Nazionale dei Maestri di Sci è istituito a norma dell

Dettagli

ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE LOGISTICA OPERATIVA

ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE LOGISTICA OPERATIVA ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE LOGISTICA OPERATIVA Art. 1 Costituzione, denominazione e sede E costituita in Fossano l associazione denominata Associazione di Protezione Civile Logistica Operativa senza

Dettagli

ASSOCIAZIONE EX STUDENTI (UCSEI) DEL CENTRO GIOVANNI XXIII. Indice Degli Articoli Statutari

ASSOCIAZIONE EX STUDENTI (UCSEI) DEL CENTRO GIOVANNI XXIII. Indice Degli Articoli Statutari ASSOCIAZIONE EX STUDENTI (UCSEI) DEL CENTRO GIOVANNI XXIII Indice Degli Articoli Statutari Art.1 - Denominazione Art.2 - Fini dell Associazione Art.3 - Soci effettivi ed Aggregati Art.4 - Ammissione dei

Dettagli

REGOLAMENTO DEL COMITATO NOMINE DI POSTE ITALIANE S.p.A.

REGOLAMENTO DEL COMITATO NOMINE DI POSTE ITALIANE S.p.A. REGOLAMENTO DEL COMITATO NOMINE DI POSTEE ITALIANE S.p.A. Documento approvato dal Consiglio di Amministrazionee di Poste Italiane S.p.A. nella riunione del 22 settembre 2015 2 ART. 1 Composizione 1.1 Il

Dettagli

LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PUGLIESI A PISA

LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PUGLIESI A PISA LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PUGLIESI A PISA LA NATURA DELL ASSOCIAZIONE Art.1 E costituita l Associazione Pugliesi a Pisa con sede in Pisa, in Via Archimede Bellatalla, traversa A. n. 62. Art. 2 Possono

Dettagli

Allegato lettera A all Atto Costitutivo. dell ASSOCIAZIONE DEL GARBO per la tutela e ripristino zone tartufigene di ASCIANO STATUTO

Allegato lettera A all Atto Costitutivo. dell ASSOCIAZIONE DEL GARBO per la tutela e ripristino zone tartufigene di ASCIANO STATUTO Allegato lettera A all Atto Costitutivo dell ASSOCIAZIONE DEL GARBO per la tutela e ripristino zone tartufigene di ASCIANO STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE E costituita nel rispetto del Codice Civile

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA SEZIONE IMPRESE TECNICHE AUDIOVISIVE

REGOLAMENTO DELLA SEZIONE IMPRESE TECNICHE AUDIOVISIVE ANICA REGOLAMENTO DELLA SEZIONE IMPRESE TECNICHE AUDIOVISIVE Art. 1 - Scopo Il presente regolamento (il Regolamento), adottato ai sensi dell art. 10 dello Statuto ANICA (nel prosieguo lo Statuto ), disciplina

Dettagli

ADEGUAMENTO STATUTO DI ASSOCIAZIONE. rappresentanti membri su nove degli Associati di diritto dell'associazione

ADEGUAMENTO STATUTO DI ASSOCIAZIONE. rappresentanti membri su nove degli Associati di diritto dell'associazione Professione Ingegnere Associazione tra Ingegneri» sede in Modena, piazzale Boschetti n. 8, c.f. e p.iva 02483360364. ADEGUAMENTO STATUTO DI ASSOCIAZIONE A Modena Piazzale Boschetti 8 il giorno 2000 fra

Dettagli

Federazione Toscana dei Volontari per i Beni

Federazione Toscana dei Volontari per i Beni Statuto della Esente da imposta di bollo e registro ai sensi dell'art. 8, comma 1 della legge 266/91 Federazione Toscana dei Volontari per i Beni Culturali SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE ART.

Dettagli

Art. 1 E costituita la: ASSOCIAZIONE BATTITORI REGIONE LOMBARDIA

Art. 1 E costituita la: ASSOCIAZIONE BATTITORI REGIONE LOMBARDIA STATUTO Art. 1 E costituita la: ASSOCIAZIONE BATTITORI REGIONE LOMBARDIA Art. 2 Essa ha sede legale in Milano, Via Marina n. 10. Il Consiglio Direttivo potrà fissare una o più sedi operative alle quali

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ALUMNI COLLEGIO DI MILANO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ALUMNI COLLEGIO DI MILANO STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ALUMNI COLLEGIO DI MILANO ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE 1.1 È costituita in Milano, ai sensi dell art. 18 della Costituzione e dell art. 36 e seguenti del Codice Civile, una associazione

Dettagli

L associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

L associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare: STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE POLITICAMENTE Art. 1 E costituita l Associazione culturale PoliticaMente, associazione di fatto, apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata

Dettagli

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO ALLEGATO A ALLA DELIBERA CONSILIARE N. 15 DEL 08/05/2012 COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO ( PROVINCIA DI BRINDISI ) REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA PER LE POLITICHE GIOVANILI 1 INDICE

Dettagli

STATUTO DEL CONSORZIO CINECA ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE DEL CONSORZIO

STATUTO DEL CONSORZIO CINECA ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE DEL CONSORZIO STATUTO DEL CONSORZIO CINECA ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE DEL CONSORZIO 1. Il Consorzio Interuniversitario CINECA, di seguito denominato Consorzio, è stato costituito per iniziativa del Ministero della Pubblica

Dettagli

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATOB alla Dgr n. 3117 del 21 ottobre 2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATOB alla Dgr n. 3117 del 21 ottobre 2008 pag. 2/7 ART.

Dettagli

STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005

STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005 ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL PARTITO POPOLARE EUROPEO A.I.P.P.E. STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005 Sede Nazionale Viale Bardanzellu, 95 00155 Roma Tel. 06/4071388 fax 06/4065941 E-mail:

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA

STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA ART. 1 Denominazione e sede 1. E costituita, nel rispetto dell art. 36 e segg. del Codice Civile l associazione denominata: Associazione Istruttori

Dettagli

È costituita senza limiti di durata con sede in Roma la Società Italiana dei Trapianti d Organo (SITO).

È costituita senza limiti di durata con sede in Roma la Società Italiana dei Trapianti d Organo (SITO). Statuto della SOCIETÀ ITALIANA DEI TRAPIANTI D ORGANO (Fondata a Roma il 12 luglio 1966) Art.1 Definizione È costituita senza limiti di durata con sede in Roma la Società Italiana dei Trapianti d Organo

Dettagli

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MITOCON - INSIEME PER LO STUDIO E LA CURA DELLE MALATTIE MITOCONDRIALI - ONLUS STATUTO

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MITOCON - INSIEME PER LO STUDIO E LA CURA DELLE MALATTIE MITOCONDRIALI - ONLUS STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MITOCON - INSIEME PER LO STUDIO E LA CURA DELLE MALATTIE MITOCONDRIALI - ONLUS STATUTO ARTICOLO 1 COSTITUZIONE È costituita a norma della legge 11 Agosto 1991 n 266 e della

Dettagli

Bergamo, 18 luglio 2017

Bergamo, 18 luglio 2017 Bergamo, 18 luglio 2017 UBI Banca provvede a diffondere al pubblico le Informazioni Essenziali aggiornate del Patto dei Mille, come trasmesse in data odierna a UBI Banca medesima. Tali Informazioni sono

Dettagli

2. La durata del Fondo è prevista fino al 2050, salvo proroga deliberata dall Assemblea dei delegati.

2. La durata del Fondo è prevista fino al 2050, salvo proroga deliberata dall Assemblea dei delegati. Allegato D all atto N 18610 di racc. STATUTO SOCIALE Articolo 1 Costituzione Denominazione Durata Sede 1. E costituito come associazione non riconosciuta ai sensi dell articolo 36 del codice civile il

Dettagli

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO. Commissione Raggruppamento Donne Ingegneri

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO. Commissione Raggruppamento Donne Ingegneri ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO Commissione Raggruppamento Donne Ingegneri REGOLAMENTO COMMISSIONE RAGGRUPPAMENTO DONNE INGEGNERI TITOLO PRIMO COSTITUZIONE E SCOPI Art. 1 Costituzione

Dettagli

Regolamento della Consulta dell Handicap della Provincia di Lecce

Regolamento della Consulta dell Handicap della Provincia di Lecce Regolamento della Consulta dell Handicap della Provincia di Lecce Art.1 Istituzione della Consulta 1) Nell ambito della Consulta per la tutela sociale e promozione umana di cui art. 9 del Regolamento degli

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL LAVORO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL LAVORO REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL LAVORO Art. 1 - Competenze La Consulta Comunale del Lavoro è un organo con funzioni propositive e consultive nei confronti della Amministrazione Comunale in materia di politiche

Dettagli

Statuto della Fondazione Forum Permanente ANIA Consumatori

Statuto della Fondazione Forum Permanente ANIA Consumatori Statuto della Fondazione Forum Permanente ANIA Consumatori Art. 1 Costituzione La Fondazione Forum Permanente ANIA - Consumatori, di seguito Forum, è costituita su iniziativa dell ANIA Associazione Nazionale

Dettagli

Art. 3 - Oggetto. Art. 3 - Oggetto. Art. 4 - Durata. Art. 4 - Durata. Art. 5 - Capitale sociale. Art. 5 - Capitale sociale

Art. 3 - Oggetto. Art. 3 - Oggetto. Art. 4 - Durata. Art. 4 - Durata. Art. 5 - Capitale sociale. Art. 5 - Capitale sociale Testo aggiornato Art. 3 - Oggetto 1. La società ha per oggetto la produzione del servizio di interesse generale costituito dal trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti solidi sia urbani che

Dettagli

BOZZA DI STATUTO DI UN CIRCOLO

BOZZA DI STATUTO DI UN CIRCOLO BOZZA DI STATUTO DI UN CIRCOLO COSTITUZIONE Art. 1: è costituito in... il circolo di cultura cinematografica denominato.... aderente all Associazione Nazionale Circoli Cinematografici Italiani ANCCI. Il

Dettagli

STATUTO DEL COMITATO DI QUARTIERE MILANO SANTA GIULIA

STATUTO DEL COMITATO DI QUARTIERE MILANO SANTA GIULIA STATUTO DEL COMITATO DI QUARTIERE MILANO SANTA GIULIA (con modifiche deliberate nell assemblea straordinaria del 4 ottobre 2010) Art. 1 Costituzione e scopo 1.1 È costituito il Comitato del Quartiere Milano

Dettagli

CONSORZIO PER LO STUDIO DEI METABOLITI SECONDARI NATURALI (Co.S.Me.Se.) Statuto Articolo 1 Oggetto e Sede E costituito ai sensi dell articolo 91 del D.P.R. 382/80 un Consorzio Interuniversitario tra le

Dettagli

Attività e responsabilità degli amministratori nella Governance d impresa

Attività e responsabilità degli amministratori nella Governance d impresa Attività e responsabilità degli amministratori nella Governance d impresa Avv. Edoardo Courir Partner, Bird & Bird Sommario Modelli di corporate governance Ordinario Dualistico Monistico Compiti degli

Dettagli

ALLEGATO "C" STATUTO DEL CONSORZIO. InItalia Il Consorzio per l Informatica Italiana. Titolo I. Denominazione - Sede - Scopo - Durata

ALLEGATO C STATUTO DEL CONSORZIO. InItalia Il Consorzio per l Informatica Italiana. Titolo I. Denominazione - Sede - Scopo - Durata ALLEGATO "C" AL MIO ATTO 780 RACC. STATUTO DEL CONSORZIO InItalia Il Consorzio per l Informatica Italiana Titolo I Denominazione - Sede - Scopo - Durata Art. 1 E' costituito, a norma degli artt. 2602 e

Dettagli

STATUTO DEL FONDO FON.AR.COM.

STATUTO DEL FONDO FON.AR.COM. STATUTO DEL FONDO FON.AR.COM. Articolo 1 - Denominazione Soci A seguito dell accordo interconfederale del 6-12-2005, previsto dall art. 118, Legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni

Dettagli

ASSOCIAZIONE DEI SOCI DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SESTO SAN GIOVANNI STATUTO

ASSOCIAZIONE DEI SOCI DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SESTO SAN GIOVANNI STATUTO ASSOCIAZIONE DEI SOCI DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SESTO SAN GIOVANNI STATUTO approvato dall Assemblea degli Associati il 4 luglio 2013 TITOLO I (Denominazione, scopi, sede) Art. 1 Art. 2 È costituita

Dettagli

Statuto Carbosulcis S.p.a. Articolo 1 Denominazione. Articolo 2 Sede

Statuto Carbosulcis S.p.a. Articolo 1 Denominazione. Articolo 2 Sede Allegato alla Delib.G.R. n. 40/18 del 11.10.2012 Statuto Carbosulcis S.p.a La società è denominata CARBOSULCIS S.P.A. Articolo 1 Denominazione Articolo 2 Sede La società ha sede in Gonnesa, all indirizzo

Dettagli

L'Associazione "D.I.D. - Associazione donne italiane diplomatiche e dirigenti è un associazione senza fini di lucro, indipendente ed autonoma.

L'Associazione D.I.D. - Associazione donne italiane diplomatiche e dirigenti è un associazione senza fini di lucro, indipendente ed autonoma. STATUTO DID (Associazione donne italiane diplomatiche) Art.1 È costituita tra le donne italiane diplomatiche e dirigenti del Ministero Affari Esteri l'associazione "D.I.D. - Associazione donne italiane

Dettagli

REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA

REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA COMUNE DI ASCIANO - PROVINCIA DI SIENA REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA (Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del

Dettagli

SCHEMA di Statuto di SOCIETA CONSORTILE AGRICOLA

SCHEMA di Statuto di SOCIETA CONSORTILE AGRICOLA SCHEMA di Statuto di SOCIETA CONSORTILE AGRICOLA ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE 1. E costituita, ai sensi dell art. 2615 ter ed art. 2472 del Codice Civile, una società agricola a scopo consortile

Dettagli

Burc n. 80 del 23 Novembre 2015 REGIONE CALABRIA. (Legge Regionale n. 14 dell 11 agosto 2014)

Burc n. 80 del 23 Novembre 2015 REGIONE CALABRIA. (Legge Regionale n. 14 dell 11 agosto 2014) Regione Calabria DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO Allegato B REGIONE CALABRIA (Legge Regionale n. 14 dell 11 agosto 2014) ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI DA

Dettagli

ATTO COSTITUTIVO DEL CENTRO

ATTO COSTITUTIVO DEL CENTRO ATTO COSTITUTIVO DEL CENTRO Tra i sottoscritti: ALESSANDRA BURELLI- nata [ ] docente di Didattica delle Lingue Moderne FABIANA DI BRAZZÀ, nata [ ] - docente di Letteratura italiana FABIANA FUSCO nata [

Dettagli

Regolamento del Comitato per le Nomine

Regolamento del Comitato per le Nomine Regolamento del Comitato per le Nomine 1. Oggetto 1.1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento e le competenze del Comitato per le Nomine (il Comitato ) istituito in seno al Consiglio di Amministrazione

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ANIMrkhS-ONLUS

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ANIMrkhS-ONLUS STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ANIMrkhS-ONLUS Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita l Associazione denominata ANIMrkhS - ONLUS, Associazione Nazionale Italiana Sindrome Mayer Rokitansky

Dettagli

STATUTO DI ASSOCIAZIONE STUDENTESCA Disposizioni generali Art. 1 E costituita a norma dell art. 36 del codice civile, un associazione studentesca

STATUTO DI ASSOCIAZIONE STUDENTESCA Disposizioni generali Art. 1 E costituita a norma dell art. 36 del codice civile, un associazione studentesca STATUTO DI ASSOCIAZIONE STUDENTESCA Disposizioni generali Art. 1 E costituita a norma dell art. 36 del codice civile, un associazione studentesca denominata A.B.E.R.. L associazione rappresenta un attività

Dettagli

art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus.

art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus. STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELL AFRICA ONLUS art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus. 2. L Associazione ha sede in provincia di

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. ARCHITETTI ARCO ALPINO" (in sigla "AAA")

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. ARCHITETTI ARCO ALPINO (in sigla AAA) STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ARCHITETTI ARCO ALPINO" (in sigla "AAA") Denominazione Sede Scopo Durata ART. 1. DENOMINAZIONE È costituita l Associazione "ARCHITETTI ARCO ALPINO" (in sigla "AAA"). ART. 2. SEDE

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DEL MONDO PRODUTTIVO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DEL MONDO PRODUTTIVO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DEL MONDO PRODUTTIVO Articolo 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina l attività della Consulta delle

Dettagli

REGOLAMENTO sulla GOVERNANCE

REGOLAMENTO sulla GOVERNANCE REGOLAMENTO sulla GOVERNANCE REGOLAMENTO sulla GOVERNANCE Art. 1 Gli organi sociali della Cooperativa sono quelli previsti dalla legge e dallo Statuto. Tali organi sono: a) l Assemblea dei Soci b) il Consiglio

Dettagli

STATUTO AISTP (ottobre 1999) Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

STATUTO AISTP (ottobre 1999) Art. 1 Costituzione, denominazione e sede STATUTO AISTP (ottobre 1999) Art. 1 Costituzione, denominazione e sede 1. E costituita in Ivrea l Associazione di volontariato denominata Associazione Italiana per lo Sviluppo e il Trasferimento della

Dettagli

REGOLAMENTO DEL GRUPPO MISTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA

REGOLAMENTO DEL GRUPPO MISTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA REGOLAMENTO DEL GRUPPO MISTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 1 XVII LEGISLATURA SOMMARIO 1. Costituzione del Gruppo Parlamentare 2. Organi del Gruppo 3. Assemblea di Gruppo 4. Convocazioni dell Assemblea,

Dettagli

ALLEGATO A STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE (ONLUS) (ART. 36 E SEG. CODICE CIVILE)

ALLEGATO A STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE (ONLUS) (ART. 36 E SEG. CODICE CIVILE) ALLEGATO A STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE (ONLUS) (ART. 36 E SEG. CODICE CIVILE) ART. 1 FINALITA - E costituita con durata illimitata una Associazione non lucrativa di utilità

Dettagli

GESTIONE ASSOCIATA AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE ED AGRICOLE, SEVIZIO ANTINCENDIO, SERVIZIO SCULABUS.

GESTIONE ASSOCIATA AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE ED AGRICOLE, SEVIZIO ANTINCENDIO, SERVIZIO SCULABUS. 1) GESTIONE ASSOCIATA AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE ED AGRICOLE, SEVIZIO ANTINCENDIO, SERVIZIO SCULABUS. Comuni di Pagliara, Furci Siculo, Mandanici e Roccalumera

Dettagli

dell Associazione ex Consiglieri regionali del Molise

dell Associazione ex Consiglieri regionali del Molise Consiglio Regionale del Molise STATUTO dell Associazione ex Consiglieri regionali del Molise Integrazioni ed emendamenti Assemblea dei Soci in data 5 dicembre 2009 ARTICOLO 1 1 DENOMINAZIONE E SEDE E costituita

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO

ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO Gruppo Provinciale STATUTO PROVINCIALE Art. 1 Organizzazione e scopi Sul territorio dello Stato Italiano, l'associazione Italiana Allenatori Calcio si organizza

Dettagli