STATUTO CONSORZIO PER IL DISTRETTO DELL AUDIOVSIVO E DELL ICT
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- Giada Gigli
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1 STATUTO CONSORZIO PER IL DISTRETTO DELL AUDIOVSIVO E DELL ICT ART. 1 - COSTITUZIONE, PARTECIPANTI E DENOMINAZIONE Le aziende promotrici costituiscono un Consorzio con attività esterna, senza fine di lucro, per lo sviluppo sul territorio romano del settore dei media, dell Audiovisivo, delle telecomunicazioni, dell informatica. Il Consorzio è aperto alle grandi, medie e piccole aziende che operano nei settori indicati, nonché agli altri soggetti, secondo le modalità di cui agli artt. 4, 5 e 6 del presente Statuto. Il Consorzio è denominato Consorzio per il Distretto dell Audiovisivo e dell Information and Communication Technology, più brevemente Distretto dell Audiovisivo e dell ICT. ART. 2 DURATA E SEDE Il Consorzio ha la durata di anni venti dalla data dell atto costitutivo e può essere prorogato alla scadenza o anticipatamente sciolto con deliberazione dell Assemblea Straordinaria secondo le modalità di cui all art. 21 del presente Statuto. La sede legale ed amministrativa e dell Ufficio del Consorzio è presso Unindustria Unione degli industriali e delle imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, attualmente in Via Noale n. 206, Roma. L aggiornamento, nel presente ART., dell eventuale diverso indirizzo, nell ambito del Comune di Roma sarà eseguito dal Consiglio Direttivo, senza necessità di delibera assembleare. ART. 3 FINALITÀ Il Consorzio opera nel perseguimento delle seguenti finalità: promuovere il ruolo e la funzione di Roma nei settori dell audiovisivo e ICT, promuovere l insediamento e lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali nell audiovisivo e nell ICT nell area romana, contribuire alla diffusione delle ICT negli altri settori dell economia, agevolare e rafforzare il rapporto tra imprese dell audiovisivo e ICT ed enti pubblici, promuovere il rapporto tra imprese dell audiovisivo e ICT e il mondo della formazione e della ricerca. ART. 4 - REQUISITI E NUMERO DEI CONSORZIATI E DEGLI ENTI PATROCINATORI I Consorziati saranno imprese che esercitano le attività di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), dell ART del codice civile. Altri soggetti possono aderire al Consorzio in qualità di Enti Patrocinatori. Pagina 1 di 11
2 Il numero dei Consorziati è illimitato. Agli Enti Patrocinatori, il cui numero è fissato fino a un massimo di 6, spettano i diritti previsti dallo Statuto. ART. 5- Enti patrocinatori Sono Enti Patrocinatori il Comune di Roma, Unindustria Unione degli industriali e delle imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, la Camera di commercio di Roma e gli altri soggetti pubblici o privati che intendono offrire il loro patrocinio al Consorzio, iscritti su loro richiesta e previa delibera del Consiglio Direttivo in un apposito Albo dei Patrocinatori, tenuto dal Consiglio Direttivo del Consorzio. A ciascun Ente Patrocinatore spetta il diritto di nominare un rappresentante nel Consiglio Direttivo e nell Assemblea, senza diritto di voto. ART. 6 - AMMISSIONE DEI CONSORZIATI E DEGLI ENTI PATROCINATORI Le aziende e i soggetti diversi che intendono essere ammessi come Consorziato o Ente Patrocinatore devono farne domanda scritta al Consiglio Direttivo. I richiedenti, la cui domanda deve essere firmata dal legale rappresentante, devono dichiarare di possedere i requisiti previsti, rispettivamente, ai precedenti articoli 4 e 5. Nella domanda, inoltre, l aspirante Consorziato o Ente Patrocinatore deve dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, nonché di rispettare le deliberazioni adottate dagli organi del Consorzio e di accettare il tutto senza riserve e condizioni. Sulla domanda di ammissione delibera discrezionalmente ed insindacabilmente il Consiglio Direttivo. I nuovi Consorziati sono tenuti a sottoscrivere un contributo di ingresso e un contributo annuale. ART. 7 - OBBLIGHI DEI CONSORZIATI E RESPONSABILITÀ VERSO TERZI Oltre a quanto previsto dall ultimo comma dell ART. precedente, i Consorziati sono altresì obbligati a: - comportarsi con assoluta correttezza negli eventuali rapporti contrattuali posti in essere con il Consorzio; - osservare lo statuto, l eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli organi del Consorzio; - favorire gli interessi del Consorzio. Le norme relative ai Consorziati sono estese agli Enti Patrocinatori in quanto applicabili. Per le obbligazioni assunte a nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul Fondo Consortile. Per le obbligazioni assunte dagli organi del Consorzio per conto di singoli Consorziati (a condizione che sia stato perfezionato specifico mandato a tale scopo) rispondono questi ultimi solidalmente con il Fondo Consortile. Pagina 2 di 11
3 ART. 8 - RECESSO DEI CONSORZIATI E DEGLI ENTI PATROCINATORI Il recesso del Consorziato è ammesso, ma la dichiarazione di recesso deve pervenire al Consorzio, con raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 90 giorni prima della chiusura dell esercizio sociale. Il recesso ha effetto dalla data della chiusura dell esercizio o, se il recesso non è pervenuto entro il termine indicato nel precedente comma, dalla chiusura di quello successivo. Il Consiglio Direttivo dà informazione immediata al recedente di tali evenienze. Qualora il recedente abbia assunto impegni tali da permanere anche posteriormente all avvenuto recesso, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti, salvo diritto di rivalsa del Consorzio nei confronti del consorziato per danni o perdite allo stesso imputabili. L Ente Patrocinatore può recedere dal rapporto con il Consorzio dandone comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 180 giorni prima della chiusura dell esercizio. Il recesso ha effetto dalla data della chiusura dell esercizio o, se pervenuto dopo il predetto termine, dalla chiusura di quello successivo. ART. 9 - TRASFERIMENTO DELL ATTIVITÀ DEL CONSORZIATO In caso di trasferimento dell attività del Consorziato, a qualsiasi titolo esso avvenga, l acquirente subentra al cedente nel contratto di consorzio, fatta salva la clausola di gradimento di cui oltre. La notizia del trasferimento, accompagnata dalla documentazione comprovante il valido ed efficace titolo, dovrà essere data al Consorzio, per iscritto, nel più breve termine. Il Consiglio Direttivo può deliberare, entro 30 giorni dalla notizia dell avvenuto trasferimento, il non gradimento del subentro dell acquirente nel Consorzio. In tal caso, cessa il rapporto di Consorziato. ART ESCLUSIONE DEL CONSORZIATO Il Consiglio Direttivo delibera, con la maggioranza dei presenti, l esclusione dal Consorzio qualora il Consorziato: abbia perduto i requisiti per l ammissione al Consorzio; sia messo in liquidazione, dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali; non abbia provveduto alla sottoscrizione del contributo di ingresso o al pagamento, nell ammontare richiesto dal Consiglio Direttivo, contratto nei confronti del Consorzio; abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi del Consorzio; abbia interessi contrastanti con quelli del Consorzio; non possa più partecipare al conseguimento degli scopi consortili. Pagina 3 di 11
4 L accertamento del verificarsi di una delle cause di esclusione sarà svolto dal Consiglio Direttivo in una seduta alla quale parteciperà, con facoltà di contraddittorio, il consorziato escludendo; la deliberazione su tale verifica deve essere adottata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei presenti. L esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata al Consorziato che non abbia partecipato alla relativa seduta, entro 15 giorni, dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La decisione di esclusione adottata nel rispetto delle formalità indicate nel presente ART. è inappellabile. ART CONTRIBUTO D INGRESSO Nei casi di recesso e di esclusione prevista nel presente statuto, il contributo d ingresso del consorziato receduto o escluso, non viene in ogni caso restituito. ART TRASFERIMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO Le quote di partecipazione al Consorzio sono intrasferibili a qualsiasi titolo, fermo il disposto del precedente art. 9. ART. 13 FONDO CONSORTILE FONDI DI RISERVA - CONTRIBUTO DI INGRESSO Il fondo consortile è a garanzia dei creditori e dei terzi. Il fondo consortile è di ammontare variabile ed è costituito da contributi di ingresso versati dai Consorziati. Fanno inoltre parte del Fondo Consortile gli eventuali avanzi di gestione che non siano destinati dall assemblea dei Consorziati a specifici fondi di riserva. I fondi di riserva sono indivisibili e non possono essere pertanto distribuiti ai consorziati, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita del Consorzio che all atto del suo scioglimento. Il contributo di ingresso per le imprese è commisurato alla dimensione dell impresa ammessa al Consorzio, laddove per dimensione si fa rimando ai criteri stabiliti dalla Unione Europea per definire le piccole, le medie e le grandi imprese; quello per i consorziati non imprenditori è determinato di volta in volta, con riguardo sia alla natura che all ammontare, dal Consiglio Direttivo. L ammontare del contributo di ingresso del primo anno destinato parzialmente, in deroga a quanto sopra, alla copertura delle spese di funzionamento del consorzio per il primo esercizio è stabilito con unanime determinazione dai consorziati fondatori nell atto costitutivo del Consorzio e successivamente, per i consorziati imprese, dal Consiglio Direttivo di anno in anno al momento della approvazione del progetto di bilancio, se si intende modificarlo. ART CONTRIBUTI ANNUALI Le spese di funzionamento del Consorzio saranno coperte dai consorziati mediante contributi annuali. Pagina 4 di 11
5 L ammontare del contributo annuale è commisurato, con la stessa proporzionalità, alla dimensione del consorziato quale definita all art. 13 e sarà versato come segue: mediante uno o più acconti determinati dal Consiglio Direttivo; con un eventuale conguaglio finale stabilito sulla base della delibera assunta dall Assemblea ai sensi del successivo art. 19, primo comma, lettera d). I nuovi Consorziati, ammessi al Consorzio ai sensi dell art. 6, rispettivamente in date successive al 31/03, al 30/06 ed al 30/09 di ciascun esercizio, verseranno il contributo annuale nella misura rispettivamente pari ai 9/12, ai 6/12 ed ai 3/12 del contributo annuale dovuto. L Assemblea Ordinaria può comunque stabilire di anno in anno, sulla base di specifico budget ed a valere per l intero esercizio, che i nuovi Consorziati siano tenuti, esclusivamente per il primo anno, a versare il solo contributo d ingresso e non anche il contributo annuale, fermo restando, in ogni caso, l obbligo di questi ultimi di contribuire, così come gli altri Consorziati, all eventuale ripianamento del disavanzo dell esercizio. ART ESERCIZIO SOCIALE BILANCIO L esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio osservando le norme del c.c. delle società per azioni. L assemblea cui sottoporre il bilancio è convocata entro due mesi dalla chiusura dell esercizio, in tempo utile affinché entro lo stesso termine il Consiglio Direttivo possa provvederne al deposito presso il Registro delle Imprese ai sensi dell ART bis del codice civile. ART DIVIETO DELLA DISTRIBUZIONE DEGLI AVANZI DI GESTIONE (VEDI ART. 13) E vietata la distribuzione ai Consorziati e agli Enti Patrocinatori degli avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma, anche in caso di scioglimento del Consorzio. ART ORGANI DEL CONSORZIO Sono organi del Consorzio L assemblea; il Presidente e i Vice Presidenti; il Consiglio Direttivo; il Revisore dei Conti. Tutte le cariche consortili, ad eccezione del Revisore, sono a titolo gratuito. ART ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI Pagina 5 di 11
6 Fanno parte dell Assemblea: il Presidente e i Consorziati, entrambi con diritto di voto I rappresentanti degli Enti Patrocinatori, che assumono la carica di Vice-Presidenti, e il Revisore dei Conti, entrambi senza diritto di voto. Nell assemblea ogni Consorziato ha diritto di esprimere un numero di voti proporzionato alla dimensione dell impresa come definita dall art. 13 e precisamente: un voto per la piccola impresa; due voti per la media impresa; tre voti per la grande. Qualora il Consorziato, alla data dell Assemblea, risulti inadempiente al pagamento del contributo di ingresso o del contributo annuale non potrà esercitare il diritto di voto fino ad avvenuto integrale pagamento di quanto dovuto. L assemblea è convocata dal Presidente presso la sede del Consorzio o in ogni altro luogo purché nel territorio della Provincia di Roma quando questi lo ritiene opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei Consorziati, o negli altri casi previsti dal presente Statuto o dalla legge, mediante avviso di convocazione da spedire anche con mezzi elettronici almeno otto giorni prima del giorno fissato per l Assemblea. Nell avviso di convocazione devono essere riportati l ordine del giorno e la data e l ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, il luogo della riunione nonché, se previsti, i luoghi di audio/videoconferenza. L Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma, telefax o posta elettronica da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. In mancanza delle formalità suddette, l Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i Consorziati e il Revisore dei Conti. L assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano; in caso di assenza o impedimento anche di quest ultimo, l Assemblea nomina essa stessa il proprio Presidente. Delle riunioni dell Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell Assemblea e dal Segretario nominato da quest ultimo. L assemblea è ordinaria o straordinaria. E ammessa la riunione dell Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione degli argomenti, di visionare, ricevere e trasmettere documentazione e di votare in tempo Pagina 6 di 11
7 reale. Verificandosi dette condizioni, l Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui sono contestualmente presenti il Presidente ed il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. ART. 19- ASSEMBLEA ORDINARIA L Assemblea ordinaria: a. approva il Bilancio del Consorzio; b. nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo ad eccezione dei rappresentanti degli Enti Patrocinatori; c. impartisce le direttive generali del Consorzio e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; d. determina in sede di approvazione del bilancio di ciascun esercizio l ammontare del contributo annuale definitivo a carico di ciascun consorziato sulla base dei costi sostenuti dal Consorzio nell esercizio stesso; e. nomina il Revisore dei Conti; f. elegge, se ritenuto opportuno, il Presidente Onorario del Consorzio; g. delibera sulle altre materie alla stessa riservate dal presente Statuto. L Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l anno entro il termine indicato nell art. 15, terzo comma, del presente Statuto. Essa è validamente costituita in prima convocazione qualora sia presente o rappresentata la metà più uno dei Consorziati. Se i soci intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l Assemblea Ordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei Consorziati presenti o rappresentati. Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti. ART ASSEMBLEA STRAORDINARIA L Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla proroga e sull eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto. L assemblea straordinaria in prima e seconda convocazione è costituita e delibera con le maggioranze previste dalle norme del codice civile per le società per azioni. ART RAPPRESENTANZA NELL ASSEMBLEA Pagina 7 di 11
8 Il Consorziato può farsi rappresentare in caso di impedimento da un altro Consorziato con delega scritta da conservarsi da parte del Consorzio. La delega può essere rilasciata anche per più assemblee, non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Nessun Consorziato può rappresentare più di altri cinque Consorziati. ART CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è composto nel seguente modo: (a) da un minimo di tre fino a un massimo di venti membri, nominati, tenuto conto delle varie componenti di cui le Consorziate sono espressione, dalla Assemblea, la metà dei quali in rappresentanza delle piccole e medie imprese; il numero dei membri è determinato, negli anzidetti limiti, dall Assemblea Ordinaria; nonché (b) da ciascuno dei rappresentanti degli Enti Patrocinatori, che non hanno diritto di voto. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione del Consorzio che non siano riservati per legge o per Statuto all Assemblea dei Consorziati. Spetta, tra l altro, al Consiglio Direttivo: a. eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente e fino a tre Vice Presidenti del Consorzio; b. redigere il progetto di bilancio, corredato da una relazione sull andamento della gestione, e curarne la presentazione all Assemblea per l approvazione; c. approvare il budget annuale preventivamente per ciascun esercizio; d. determinare l ammontare ed il termine di pagamento degli acconti sulla quota del contributo annuo a carico di ciascun Consorziato; e. deliberare sull ammissione di nuovi Consorziati o sull esclusione nei casi di cui all ART. 10; f. proporre all Assemblea l eventuale regolamento interno nonché le modifiche allo Statuto e al regolamento stesso; g. nominare il Direttore del Consorzio, assumere eventuali dipendenti, acquisire collaborazioni e consulenze professionali, acquisire eventuale personale in distacco da consorziati o da soggetti diversi; h. deliberare ogni altro atto di amministrazione. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dai Vicepresidenti, ogni qual volta lo ritenga opportuno. E altresì convocato su richiesta di almeno cinque dei suoi membri. La convocazione è fatta mediante lettera (anche elettronica), telegramma o fax contenente l indicazione del giorno, del luogo e dell ora della riunione l elenco delle materie da trattare nonché, se Pagina 8 di 11
9 previsti, i luoghi di audio/videoconferenza, da spedire almeno sette giorni prima della riunione ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima. Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri intervenuti. Delle riunioni del Consiglio è redatto il verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione. E ammessa la riunione del Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione degli argomenti, di visionare, ricevere e trasmettere documentazione e di votare in tempo reale. Verificandosi dette condizioni, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui sono contestualmente presenti il Presidente ed il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Se nel corso dell esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri nominati dall Assemblea, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione. Se un consigliere cessato ricopriva la carica di Presidente o di Vicepresidente, il Consiglio così reintegrato sceglie tra i suoi membri il nuovo Presidente o Vicepresidente, che ricopre la carica fino all Assemblea successiva; anche i consiglieri cooptati cessano dall ufficio in occasione di tale Assemblea. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall Assemblea, quelli rimasti in carica convocano d urgenza l Assemblea stessa perché provveda alla sostituzione dei mancanti, i quali scadranno assieme con quelli in carica all atto delle loro nomine. Se vengono a cessare tutti i consiglieri nominati dall Assemblea, l Assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri è immediatamente convocata anche da un solo Consorziato. Se nel corso dell esercizio viene a mancare un consigliere nominato da un Ente Patrocinatore, quest ultimo provvede senza indugio a sostituirlo. Gli eletti nel Consiglio Direttivo dopo tre assenze consecutive non giustificate sono considerati decaduti, a cura del Presidente. ART. 23 PRESIDENTE VICEPRESIDENTI Il Presidente dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. Il Presidente: - convoca e presiede l assemblea dei consorziati ed il Consiglio Direttivo; - è responsabile per l esecuzione delle deliberazioni prese dagli altri organi del Consorzio; - adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall Assemblea o dal Consiglio Direttivo; Pagina 9 di 11
10 - propone al Consiglio Direttivo la nomina del Direttore e la eventuale assunzione di dipendenti del Consorzio; - vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti del Consorzio; - accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio ed al budget approvato; - conferisce, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, procure per singoli atti o categorie di atti. Il Presidente del Consorzio riferisce periodicamente e, comunque, ogni sei mesi al Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vicepresidente più anziano. I Vicepresidenti, in numero massimo di tre sono eletti dal Consiglio Direttivo per tre esercizi e sono rieleggibili per un solo mandato. ART RAPPRESENTANZA DEL CONSORZIO FIRMA LEGALE Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie o amministrative per ogni grado di giudizio. In caso di impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vicepresidente più anziano. ART IL REVISORE DEI CONTI Il Revisore dei Conti accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto economico alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, l osservanza delle norme di legge per la valutazione del patrimonio consortile; vigila sull adeguatezza dell assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento. Il Revisore dei Conti assiste alle adunanze dell Assemblea e a quelle del Consiglio Direttivo. ART DIRETTORE DEL CONSORZIO La esecuzione delle delibere ed il coordinamento dei progetti del Consorzio possono essere affidate ad un Direttore, i cui compiti e poteri sono determinati dal Consiglio Direttivo che ne dispone la nomina e la revoca. Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell assemblea e, salvo quando non lo reputino opportuno i suoi componenti, a quelle del Consiglio Direttivo. ART LIQUIDAZIONE SCIOGLIMENTO Qualora il Consorzio venga posto in liquidazione, l Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di un liquidatore ed alla determinazione dei relativi poteri. Pagina 10 di 11
11 Il patrimonio consortile rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso ai Consorziati delle quote di partecipazione al fondo consortile in misura non superiore al loro valore nominale verrà devoluto con deliberazione dell Assemblea straordinaria ad organismi aventi scopi consortili o finalità sociali analoghi o strumentali a quelli del Consorzio. ART. 28 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Consorzio ed i consorziati in merito all interpretazione o all esecuzione del presente Statuto, del regolamento interno e delle delibere degli organi consortili (ad eccezione di quelle che riguardano il versamento delle quote consortili) che non possa essere risolta per via amichevole sarà deferita ad un Collegio arbitrale, costituito con sede in Roma, che giudicherà in via rituale e secondo diritto. Il Collegio Arbitrale sarà costituito da tre membri, i primi due nominati da ciascuna delle parti tra cui sia insorta la controversia ed il terzo con funzioni di Presidente nominato d accordo dagli arbitri nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma su istanza della Parte più diligente. Il Presidente del Tribunale di Roma è competente a nominare l arbitro che una delle parti abbia omesso di designare nel termine di seguito previsto. Il termine assegnato alla parte convenuta per la designazione del proprio arbitro, nonché quello assegnato per la designazione del Presidente del Collegio Arbitrale, è di 20 giorni decorrenti rispettivamente dalla data dell invito rivolto a tale effetto dalla parte che ha manifestato l intenzione di adire l arbitrato e dalla data di accettazione degli arbitri designati. Questa procedura non vale per quanto riguarda la richiesta di versamento delle quote consortili, per le quali, se non vi sarà risoluzione amichevole, sarà competente esclusivamente il foro di Roma. ART RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile vigenti in materia di consorzi volontari con attività esterna. Pagina 11 di 11
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