Capitolo 7. L adozione e l affidamento. 1. Evoluzione degli istituti
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- Gioacchino Gagliardi
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1 Edizioni Simone - Vol. 5 Istituzioni di Diritto Privato (diritto civile) Capitolo 7 L adozione e l affidamento Sommario 1. Evoluzione degli istituti L adozione dei minori L adozione in casi particolari L adozione internazionale. 5. L adozione di maggiorenni L adozione da parte del single L affidamento temporaneo dei minori. Principali riferimenti normativi: c.c. artt ; L. n. 184/1983; L. n. 476/1998; L. n. 149/ Evoluzione degli istituti Si definisce adozione il rapporto di filiazione giuridica costituito fra soggetti non legati da filiazione di sangue. L adozione è istituto di antica origine che ha avuto una evoluzione storica parallela alle vicende socio-culturali del nucleo familiare. Il legislatore del 1942 ha disciplinato l adozione come mezzo per procurare una discendenza a coloro che ne erano privi. Successivamente la progressiva attenzione per i problemi del minore e soprattutto lo spostamento dell interesse, prima focalizzato sulla tutela quasi esclusivamente patrimoniale, ad una tutela soprattutto del minore come persona, hanno determinato il succedersi di una serie di provvedimenti legislativi in materia: in un primo momento, con la L. 431/1967 è stata da un lato modificata l adozione prevista originariamente dal codice, e dall altro è stata affiancata ad essa un adozione speciale, diretta non a procurare una discendenza, ma a garantire una sistemazione familiare ai minori abbandonati; poi si sono succedute: la L. 151/1975 (riforma del diritto di famiglia), la ratifica da parte dell Italia della Convenzione europea sull adozione, nel 1974, ed altri interventi legislativi di minor rilievo, che hanno determinato difficili problemi di coordinamento, derivanti soprattutto dall esistenza in un unico contesto di una pluralità di figure di matrice eterogenea (adozione ordinaria, adozione speciale, affidamento ed affiliazione). Su questo complesso quadro normativo la L. 184/1983 ha operato una globale riforma. La L. 4 maggio 1983, n. 184 ha riformato l istituto dell adozione. In particolare: ha eliminato la distinzione tra adozione ordinaria ed adozione speciale; ha conservato la disciplina codicistica solo per l adozione dei maggiori di età; ha eliminato dal testo del codice civile la disciplina dell adozione dei minori, che è adesso dettata soltanto nella legge speciale; ha regolato la cd. adozione internazionale, vale a dire quella riguardante i minori stranieri e quella dei minori in casi particolari. Tale forma di adozione è stata successivamente modificata dalla L. 31 dicembre 1998, n. 476; ha eliminato l istituto dell affiliazione, già regolato dal codice civile. Da ultimo, deve citarsi la L. 28 marzo 2001, n. 149 che è intervenuta a modificare non solo la L. 4 maggio 1983, n. 184, ma anche alcuni articoli del codice civile. Tale legge sancisce espressamente con ciò sostituendo lo stesso titolo della L. 184/1983 il diritto del minore ad una famiglia.
2 170 Parte III: Il diritto di famiglia 2. L adozione dei minori Gli artt. 6 e 7 della L. n. 184 così come modificati dalla nuova legge sulle adozioni richiedono la sussistenza di alcuni requisiti soggettivi degli adottanti e del minore da adottare (adottando). Essi sono: a) requisiti soggettivi degli adottanti: devono essere uniti in matrimonio da almeno tre anni e non deve aver avuto luogo, tra gli stessi, una separazione personale, neanche di fatto. Il requisito della stabilità del rapporto può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni; la loro età deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l età dell adottando. Tali limiti possono essere superati se il Tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non evitabile in altro modo per il minore; è inoltre ammessa l adozione quando il limite massimo di età sia superato da uno solo dei coniugi in misura non superiore a dieci anni, quando gli stessi siano genitori di figli anche adottivi dei quali almeno uno in età minore, e, infine, quando l adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già adottato dagli stessi. In precedenza l età dei coniugi non doveva superare di più di quaranta anni l età del minore da adottare; la Corte Costituzionale, però, si era più volte pronunciata sulla questione, ritenendo la norma illegittima nella parte in cui non permetteva al giudice, nell interesse dell adottando, di derogare i limiti imposti dalla legge; devono essere effettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare; b) requisiti soggettivi dell adottando: l adozione è consentita per tutti i minori, non essendo rilevante la loro età. Mentre nel vigore della legge sull adozione speciale questa era consentita per i minori di età inferiore agli anni otto, a seguito della riforma l adozione è consentita per tutti i minori in stato di adottabilità; il minore che abbia compiuto i quattordici anni deve prestare personalmente il proprio consenso all adozione. Il minore che ha compiuto i dodici anni deve essere sentito, mentre se ha un età inferiore deve essere sentito in considerazione della sua capacità di discernimento; il minore deve essere dichiarato in stato di adottabilità. Esso presuppone una situazione di abbandono che si concreta nella mancanza di assistenza morale o materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi; ricorrendone i presupposti, tale situazione di abbandono sussiste anche se il minore si trova presso istituti di assistenza o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare. La mancanza di assistenza non deve essere dovuta a una causa di forza maggiore di carattere transitorio. Lo stato di adottabilità è dichiarato dal Tribunale per i minorenni (del luogo in cui il minore si trova) con sentenza emessa in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante dell istituto di assistenza o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è collocato o la persona cui egli è affidato; devono essere sentiti anche il tutore, se esiste, e il minore che ha compiuto i dodici anni e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. La nuova legge prevede espressamente che il procedimento deve svolgersi fin dall inizio con l assistenza legale del minore e dei genitori o altri parenti tenuti a provvedere all assistenza dello stesso.
3 Capitolo 7: L adozione e l affidamento 171 La segnalazione della situazione di abbandono può essere effettuata da parte di chiunque alla pubblica autorità (che poi farà rapporto al Tribunale per i minorenni). Essa è invece obbligatoria per i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica necessità, nonché per chiunque (non essendo parente entro il quarto grado) abbia accolto un minore stabilmente e per un periodo superiore a sei mesi presso la propria abitazione. I coniugi che intendono adottare un minore devono presentare domanda al Tribunale per i minorenni, il quale deve individuare la coppia maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore. Nella fase istruttoria deve essere data precedenza alle domande dirette all adozione di minori di età superiore ai cinque anni o portatori di handicap. Prima che intervenga il provvedimento definitivo di adozione, è previsto un periodo di affidamento preadottivo del minore alla coppia prescelta della durata di un anno (prorogabile, nell interesse del minore, per un altro anno). Decorso tale periodo di tempo, il Tribunale per i minorenni verifica che sussistano tutte le condizioni previste dalla legge e, senza altra formalità di procedura, provvede sull adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all adozione. L intervento dell adozione produce i seguenti effetti: a) effetto legittimante: il minore adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti e ne assume il cognome; b) effetto risolutivo: cessano i rapporti giuridici tra adottato e famiglia d origine, salvi i divieti matrimoniali, che si giustificano per gli aspetti biologici della nascita che non si possono cancellare (MORO, FINOCCHIARO). La nuova legge in materia di adozione prevede espressamente che l adottato, raggiunta l età di venticinque anni, può accedere alle informazioni che riguardano la sua origine e l identità dei propri genitori biologici. Tale possibilità è prevista anche per l adottato che abbia raggiunto la maggiore età, quando sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L istanza va rivolta al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza. 3. L adozione in casi particolari Quando il minore non è in stato di abbandono l unica possibilità di adozione è l adozione in casi particolari (disciplinata dagli artt della L. n. 184/1983), che riguarda sempre il minore di età e ha lo scopo di assicurargli l inserimento in un ambiente familiare che gli possa garantire l assistenza morale e materiale che la famiglia di origine non è in grado di fornire. Può farsi luogo all adozione in casi particolari qualora non ricorrano i presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità, non essendo possibile accertare lo stato di abbandono del minore, ma l adozione corrisponda al suo interesse. In tal modo, si attribuisce efficacia giuridica a un rapporto di filiazione di fatto già da anni esistente e non si impedisce al minore di continuare ad avere rapporti con i genitori biologici. Caratteristiche peculiari dell adozione in casi particolari sono: i requisiti degli adottanti (ad es., persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da un rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre); la semplificazione della procedura; la necessità del consenso dell adottante e dell adottando che abbia compiuto quattordici anni (se l adottando ha un età inferiore, l adozione deve essere disposta dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante);
4 172 Parte III: Il diritto di famiglia la necessità dell assenso dei genitori e del coniuge dell adottando; tuttavia, il mancato assenso all adozione da parte del genitore non impedisce la pronuncia di adozione qualora il tribunale per i minorenni la ritenga corrispondente all interesse del minore, in virtù del positivo equilibrio affettivo e relazionale raggiunto all interno del nuovo nucleo familiare (Trib. minorenni Milano, ); la revocabilità dell adozione. Parentela e adozione in casi particolari Il nuovo art. 74 c.c., modificato dalla L. 219/2012, prevede che il vincolo di parentela si crei anche con riguardo ai figli adottivi, esclusi i casi di adozione di persone maggiori di età (artt. 291 ss.). Si pone, pertanto, il problema di stabilire se con il nuovo art. 74 c.c. il legislatore si sia riferito anche ai figli adottati nei casi particolari di cui all art. 44 L. 184/1983, per i quali la legge sull adozione esclude espressamente il sorgere del vincolo di parentela: l art. 55 L. 184/1983, infatti, nel disciplinare la condizione giuridica dell adottato ex art. 44, richiama le disposizioni in materia di adozione del maggiorenne e, in particolare, l art. 300 c.c., secondo cui «l adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine» e «l adozione non induce alcun rapporto civile tra l adottante e la famiglia dell adottato, né tra l adottato e i parenti dell adottante». Pertanto, nonostante l art. 74 c.c. escluda il vincolo di parentela soltanto pe gli adottati maggiori di età, la nascita di tale rapporto deve escludersi anche in caso di adozione in casi particolari. 4. L adozione internazionale La L. 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale fatta a L Aja il ) ha modificato profondamente le norme della L. 184/1983 in materia di adozione di minori stranieri, istituendo una Commissione per le adozioni internazionali, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ed attribuendo importanti competenze ad enti non aventi scopo di lucro iscritti in un apposito albo. L attività di questi ultimi è autorizzata dalla Commissione per le adozioni internazionali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Le persone residenti in Italia che intendono adottare un minore straniero residente all estero devono presentare dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedere che lo stesso dichiari la loro idoneità all adozione. Il Tribunale, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti di cui all art. 6 della L. 184/1983, trasmette copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi socio-assistenziali degli enti locali; questi ultimi eseguono una serie di accertamenti sulla cui base il Tribunale pronuncia un decreto che attesta l idoneità o la inidoneità alla adozione. A questo punto gli aspiranti all adozione che hanno ottenuto il decreto di idoneità devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad un ente autorizzato il quale svolgerà le pratiche di adozione presso le competenti autorità del paese estero. L adozione può essere disposta dalla competente autorità del paese estero. In questo caso la Commissione per le adozioni internazionali, valutate le conclusioni dell ente incaricato, dichiara che l adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l ingresso e la residenza permanente in Italia. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. Se l adozione deve perfezionarsi in Italia, il Tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell autorità straniera come affidamento preadottivo; decorso il periodo di affidamento, il Tribunale, sussistendone i presupposti, pronuncia l adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile.
5 Capitolo 7: L adozione e l affidamento 173 La Commissione per le adozioni internazionali ha presentato a Catania il 16 novembre 2001 un progetto per consentire che le procedure di adozione di minori stranieri siano improntate alla trasparenza, rendendo il più possibile adeguato l intervento degli enti autorizzati. Delle schede riassuntive dell attività dovranno accompagnare i responsabili nella richiesta dell autorizzazione, nell accettazione dell incarico conferito dalla coppia adottante, nell attività istruttoria da parte del tribunale dei minori, nella scelta dei consulenti e nell individuazione dei referenti. Giurisprudenza Occorre evidenziare che il decreto di idoneità all adozione pronunciato dal tribunale per i minorenni ai sensi dell art. 30 L. 184/1983 non può essere emesso sulla base di riferimenti all etnia dei minori adottandi, né può contenere indicazioni relative a tale etnia, le quali contrastano, oltre che con l interesse del minore, che rappresenta il criterio guida cui deve uniformarsi il percorso decisionale, anche con il divieto di discriminazione, sancito da una serie di disposizioni costituzionali, internazionali ed interne. Pur prendendo atto che il rifiuto degli adottanti all accoglienza di un minore appartenente a una determinata etnia si manifesta, per lo più, attraverso l individuazione del Paese di provenienza, correlata alla scelta dell ente autorizzato a curare la procedura di adozione, se tale scelta si traduce in un espressa opzione davanti agli organi pubblici, tale condotta deve essere valutata dal giudice nel quadro dell idoneità all adozione, evidentemente compromessa da una disponibilità condizionata al possesso, da parte del minore, di determinate caratteristiche genetiche (Cass. S.U /2010). 5. L adozione di maggiorenni A) Nozione e condizioni L adozione di maggiorenni è diretta sostanzialmente a tutelare aspettative successorie ed è permessa alle persone che abbiano compiuti i 35 anni e che superino di almeno 18 anni l età di coloro che intendono adottare (art. 291). L art. 291 cit. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, dapprima con sent , n. 557 «nella parte in cui non consente l adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni o consenzienti»; infine con sent , n. 245 «nella parte in cui non prevede che l adozione di maggiorenni non possa essere pronunciata, in presenza di figli naturali, riconosciuti dall adottante, minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti». Per essa valgono le seguenti regole: i figli non possono essere adottati dai loro genitori; è ammessa l adozione di più persone, anche con atti successivi. Perché possa aversi l adozione occorre: il consenso dell adottante e dell adottando; l assenso dei genitori dell adottando e l assenso del coniuge dell adottante e dell adottando, se coniugati e non legalmente separati (art. 297). B) Procedimento e conseguenze Il Tribunale, prima di provvedere sulla domanda di adozione, deve assumere le opportune informazioni; sulla domanda di adozione, poi, deve compiere una duplice indagine: di legittimità, sulla sussistenza di tutte le condizioni volute dalla legge; di merito, sulla convenienza dell adozione per l adottando.
6 174 Parte III: Il diritto di famiglia A seguito della sentenza di adozione, l adottato di regola assume il cognome dell adottante e lo antepone al proprio (art. 299): il mantenimento dei due cognomi discende dal fatto che, attesa la permanenza dei rapporti con la famiglia di origine, nell adottato coesiste un doppio status (STELLA RICHTER, SGROI). In conseguenza dell adozione di maggiorenni, comunque, non sorge alcun rapporto civile tra la famiglia dell adottato e l adottante, né tra l adottato ed i parenti dell adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge (art. 300). L adozione non attribuisce alcun diritto di successione all adottante. L adottato, invece, acquista nei confronti dell adottante i normali diritti successori spettanti ai figli legittimi. 6. L adozione da parte del single L adozione da parte del single è ammessa: nei casi particolari di cui all art. 44 L. 184/1983, ovvero: a) nel caso in cui si sia uniti al minore «da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre» (art. 44, comma 1, lett. a); b) nel caso in cui il minore sia affetto da handicap e sia orfano di padre e di madre (art. 44, comma 1, lett. c); c) nel caso in cui «vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo» (art. 44, comma 1, lett. d). Si tratta di situazioni in cui vi è un forte legame con l adottante o una reale difficoltà o impossibilità a trovare una coppia disponibile ad adottare; se nel corso dell affidamento preadottivo interviene la separazione tra i coniugi affidatari, nel qual caso l adozione può essere disposta nei confronti di uno solo, nell esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge ne faccia richiesta (art. 25 L. 184/1983). Al di fuori di tali ipotesi opera il principio fondamentale, scaturente dall art. 6 della citata legge, secondo cui l adozione è permessa solo alla coppia di coniugi (uniti in matrimonio da almeno tre anni), e non ai singoli componenti di questa. Giurisprudenza Lo stesso principio opera in sede di adozione internazionale, ammissibile negli stessi casi in cui è consentita l adozione nazionale legittimante e quella in casi particolari; pertanto, se il single può procedere all adozione internazionale nei casi particolari di cui al citato art. 44, ciò non può fondare il riconoscimento di una generalizzata ammissibilità di tale adozione da parte di persona singola; fermo restando che il legislatore nazionale potrebbe ampliare le ipotesi di adottabilità di minore da parte di una singola persona, ove tale soluzione sia giudicata più conveniente all interesse del minore, salva la previsione di un criterio di preferenza per l adozione da parte della coppia di coniugi determinata dall esigenza di assicurare al minore stesso la presenza di entrambe le figure genitoriali e di inserirlo in una famiglia che dia sufficienti garanzie di stabilità (Cass , n. 6078). 7. L affidamento temporaneo dei minori Il codice, in passato, dedicava un intero titolo (l XI del primo libro) all affiliazione ed all affidamento: la materia è stata successivamente riformata dalla L. 184/1983 che ha soppresso l affiliazione ed ha disciplinato organicamente l affidamento temporaneo del minore. Anche le norme in materia sono state riformate dalla L. 28 marzo 2001, n. 149.
7 Capitolo 7: L adozione e l affidamento 175 Può farsi luogo all affidamento quando il minore nonostante gli interventi di sostegno e di aiuto alle famiglie previsti dalla legge sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo. In sostanza la legge consente l affidamento ogni volta che non si possa attuare il diritto del minore ad un esistenza serena (FINOCCHIARO M.). Possono essere oggetto di affidamento tutti i minori, anche non cittadini, che si trovino nel territorio dello Stato (a prescindere dalla circostanza se siano legittimi, naturali, riconosciuti, non riconosciuti o non riconoscibili). La situazione che legittima l affidamento deve essere temporanea e non duratura (in tale caso si può avere eventualmente adozione). Possono divenire affidatari di minori, nell ordine: un altra famiglia, possibilmente con figli minori; una persona singola (un non coniugato, un vedovo ed anche una persona separata); una comunità di tipo familiare (per FINOCCHIARO M. anche conviventi more uxorio). In caso di necessità è previsto il ricovero in un istituto pubblico o privato di assistenza. La nuova legge dispone che il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in una comunità di tipo familiare. L affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso dei genitori o del genitore che esercita la potestà o del tutore; deve essere sentito il minore che ha compiuto dodici anni ed anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il provvedimento è reso esecutivo dal giudice tutelare con decreto. In mancanza del consenso dei genitori o del tutore, provvede il Tribunale per i minorenni e si applicano gli artt. 330 ss. c.c. Il provvedimento di affidamento deve indicare le motivazioni per le quali è stato disposto, il periodo di presumibile durata dello stesso, nonché i tempi e i modi dell esercizio dei poteri riconosciuti agli affidatari. Deve anche essere indicato il servizio sociale locale al quale è affidata la responsabilità del programma di assistenza e il dovere di vigilanza. L affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua istruzione ed educazione; durante l affidamento devono essere agevolati, anche grazie all intervento del servizio sociale, i rapporti con la famiglia di provenienza del minore ed il suo rientro nella stessa. L affidamento cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, una volta che sia venuta meno la situazione di temporanea difficoltà che lo ha determinato.
8 176 Parte III: Il diritto di famiglia SOGGETTI DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITÀ ADOZIONE DI MINORI Uniti in matrimonio da almeno 3 anni e non separati, nemmeno di fatto (è considerato rilevante un periodo di convivenza di tre anni, stabile e continuativo, intervenuto prima del matrimonio). Devono avere almeno 18 anni in più dell età dell adottato ma non superare di oltre 45 anni la stessa. Coniugi Devono essere idonei ad educare, istruire e mantenere il minore. Il minore deve essere dichiarato in «stato di adottabilità» dal Tribunale dei minorenni. Il minore da adottare: Minore se ha più di 14 anni: deve prestare consenso; se ha più di 12, ma meno di 14 anni: deve essere sentito; se ha meno di 12 anni: deve essere sentito in relazione alla sua capacità di discernimento. Segnalazione da parte di chiunque alla pubblica autorità (o su accertamenti d ufficio del giudice) della situazione di abbandono del minore. Rapporto di ogni pubblica autorità che riceve la segnalazione dal Tribunale. Accertamenti disposti dal Tribunale. Procedimento Eventuali provvedimenti provvisori di affidamento preadottivo. Dichiarazione del Tribunale: di non luogo a procedere, per mancanza di presupposti, o dichiarazione di adottabilità. È ammessa impugnativa. Sospensione dell esercizio della responsabilità genitoriale (se in vita) finché dura lo stato di adottabilità. La sospensione è preordinata all assunzione futura della nuova responsabilità genitoriale da parte degli adottanti. Effetti Nomina del tutore. Cessazione Intervenuta adozione. dello stato di Ope legis: per raggiungimento della maggiore età dell adottando. adottabilità Revoca della dichiarazione di adottabilità al venir meno dei presupposti. Segue
9 Capitolo 7: L adozione e l affidamento 177 AFFIDAMENTO PREADOTTIVO EFFETTI DELL ADOZIONE ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI Nozione: è l affidamento, per un anno, disposto al fine di verificare se esiste compatibilità tra adottante ed adottando e l idoneità della nuova situazione familiare data al minore. Trascorso un anno, il Tribunale per i minorenni provvede con sentenza sulla domanda di adozione decidendo di «dare corso all adozione» o di «non far luogo» ad essa. Disciplina L affidamento è prorogabile per un anno. La sentenza è impugnabile entro 30 giorni davanti alla sezione per i minorenni della Corte d Appello (e poi in Cassazione per violazione di legge). Il minore adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. Se l adozione è disposta nei confronti della moglie separata l adottato assume il cognome della famiglia. Con l adozione cessano i rapporti dell adottato verso la famiglia di origine, salvi i divieti matrimoniali. è Nozione: un ipotesi residuale rispetto all adozione legittimante. Riguarda sempre i minori di età ed ha lo scopo di assicurare al minore l inserimento in un ambiente familiare che gli possa garantire l assistenza morale e materiale che la famiglia di origine non è in grado di fornire. Da persone unite al minore (orfano di ambo i genitori) da un vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori. Casi Dal coniuge, quando il minore sia figlio, anche adottivo, dell altro coniuge. Quando il minore (orfano di ambo i genitori) è affetto da handicap. Quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
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