STATUTO. Approvato dalla riunione del Comitato di Coordinamento

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1 STATUTO Approvato dalla riunione del Comitato di Coordinamento del 30 giugno 2014

2 INDICE TITOLO I Costituzione Art. 1 Denominazione e sede Art. 2 Durata Art. 3 Autonomia Art. 4 Finalità ed Attività TITOLO II Soci ed Organismi Sociali Art. 5 Qualità di Socio Art. 6 Organi Sociali TITOLO III Amministrazione e Rappresentanza Art. 7 Assemblea generale dei Gruppi e Sezioni Art. 8 Consiglio Direttivo Art. 9 I Comitati Art. 10 I Delegati Art. 11 L Ufficio di Presidenza Art. 12 I Comitati di Coordinamento TITOLO IV Revisori e Probiviri Art. 13 Il Collegio dei Probiviri Art. 14 Il Comitato dei Revisori TITOLO V Risorse dell Associazione e Bilanci Art. 15 Risorse economiche Art. 16 Esercizio Sociale e Bilanci annuali TITOLO VI Norme Finali e Transitorie Art. 17 Modifiche dello Statuto Art. 18 Rinvio ai regolamenti di attuazione Art. 19 Affiliazioni Art. 20 Scioglimento dell Associazione Art. 21 Norme transitorie

3 TITOLO I - Costituzione Art. 1 - Denominazione e sede I Centri di Attività Sociali Fiat S.p.A. CNH Industrial N.V. (Ce.d.A.S.), di seguito denominati anche l Associazione, sono un organismo associativo con sede in Torino in via Olivero 40. Per Fiat S.p.A. e CNH Industrial N.V., nel presente Statuto si intenderanno Fiat S.p.A. e CNH Industrial N.V. nella loro attuale denominazione, configurazione e compagine Societaria e le stesse anche nelle loro eventuali, future, diverse denominazioni, configurazioni e compagini Societarie. Art. 2 Durata La durata dell Associazione è illimitata, salvo diversa deliberazione del Comitato di Coordinamento. Art. 3 Autonomia L Associazione è un organismo associativo, libero, democratico e apolitico, costituito ai sensi degli articoli 36 e seguenti cc e non ha carattere sindacale e scopo di lucro. Art. 4 Finalità e attività I Ce.d.A.S., hanno lo scopo di promuovere e coordinare iniziative ed attività culturali, ricreative e sportive dilettantistiche per l impiego del tempo libero dei lavoratori dipendenti della Fiat S.p.A., della CNH Industrial N.V., di Aziende dalle stesse controllate, dell area Piemonte e dei loro famigliari. I Ce.d.A.S. sono articolati in Centro Sportivo e Centro Culturale costituiti rispettivamente da Gruppi e Sezioni specialistiche, a cui tutti i Soci hanno diritto di aderire nel rispetto delle norme statutarie. I Ce.d.A.S. non possono esercitare attività commerciale TITOLO II Soci e organismi Sociali Art. 5 Qualità di Socio 5.1. Il numero dei Soci dell Associazione (di seguito denominati i Soci ) è illimitato. 5.2 I Soci sono persone fisiche che entrando a far parte dell Associazione si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi della medesima. L ingresso all Associazione implica una manifestazione di volontà per iscritto ed il pagamento della quota associativa annuale. 5.3 Ai Centri di Attività Sociali possono iscriversi: - tutti i Dipendenti (ed ex dipendenti in pensione con la qualifica di Anziano UGAF) della Fiat S.p.A., della CNH Industrial N.V. e di Aziende dalle stesse controllate ed i loro famigliari; - gli ex dipendenti delle predette Aziende, usciti per pensionamento con almeno 50 anni di età e 15 di anzianità aziendale (al momento dell uscita dall Azienda, detti soci Ordinari. In via eccezionale è ammessa l iscrizione di Soci Aggregati, la decisione sull ammissione di Soci Aggregati, sarà presa di volta in volta, di comune accordo dall Ufficio di Presidenza. In ogni caso il numero dei Soci Aggregati non potrà superare l 8 ( otto ) % del numero dei Soci dipendenti in servizio presso Società del Gruppo. L Ufficio di Presidenza può proporre di conferire la qualifica di Soci Benemeriti a persone distintesi per particolari meriti di collaborazione a favore dei Ce.d.A.S., tale qualifica viene

4 mantenuta a titolo gratuito senza pagamento della quota associativa. 5.4 L iscrizione all Associazione è subordinata alle seguenti condizioni: 1 che il richiedente sia in possesso dei requisiti previsti all Art. 5.3; 2 che abbia presentato e sottoscritto la domanda nel rispetto delle norme associative e di tesseramento; 3 che corrisponda la quota Sociale annuale stabilita dal Comitato di Coordinamento; tali quote non sono trasmissibili. L iscrizione ha validità annuale e scade il 31 dicembre di ogni anno, ed è rinnovabile tramite il versamento della quota associativa il cui importo è stabilito dal Comitato di Coordinamento. 5.5 Diritti e doveri dei Soci A tutti gli iscritti ai Ce.d.A.S. viene rilasciata una tessera sociale che dà diritto a fruire dei servizi e delle agevolazioni della Sezione del Tempo Libero e di partecipare a tutte le iniziative realizzate dai Gruppi/Sezioni secondo le modalità da questi stabilite. ( manca Sisport ) Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto per la nomina della Cariche Sociali dei rispettivi Consigli Direttivi, i cui Delegati compongono il Comitato di Coordinamento dell Associazione, nel rispetto delle norme e procedure stabilite. I Soci sono tenuti ad osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi dell Associazione. 5.6 La qualità di Socio si perde per: (a) disdetta da presentarsi per iscritto (b) esclusione per comportamento contrastante con gli scopi dell Associazione o per violazione degli obblighi statutari o per gravi motivi morali Art. 6 Organi Sociali 6.1. Organi e cariche Sociali Sono organi Sociali dei Ce.d.A.S. : - L Ufficio di Presidenza - I Consigli Direttivi di Gruppi/Sezioni - Il Comitato del Centro Sportivo - Il Comitato del Centro Culturale - Il Comitato di Coordinamento - Il Collegio dei Probiviri - Il Collegio dei Revisori Sono cariche Sociali del Ce.d.A.S.: - I Presidenti - Il Segretario Generale - I Delegati - I Vice Delegati - I Consiglieri

5 TITOLO III Amministrazione e Rappresentanza Art. 7 Assemblea dei Gruppi e Sezioni L Assemblea di ogni Gruppo/Sezione è composta da tutti i Soci regolarmente iscritti al Gruppo/Sezione, viene indetta dal Delegato ogni qualvolta lo ritenga necessario. Art. 8 Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti, di cui uno con la carica di Delegato, uno di Vice Delegato, mentre i rimanenti membri assumono la carica di Consigliere. I membri del Consiglio per le varie cariche sono eletti dai Soci previa presentazione, nei tempi previsti dal Regolamento elettorale, delle rispettive candidature. I candidati devono essere Soci Dipendenti in servizio o Anziani UGAF in pensione iscritti al Gruppo/Sezione. Non possono essere candidati i dipendenti addetti ai Servizi Funzionali per l Associazione. Tutte le cariche elettive sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute. Le cariche hanno durata triennale, e sono rinnovabili per un massimo di n. 3 mandati consecutivi. I Soci che abbiano tenuto comportamenti non conformi allo Statuto non possono presentare la propria candidatura alle elezioni per le cariche Sociali. Nel caso di dimissioni o di grave impedimento di membri del Consiglio Direttivo a svolgere il mandato si procederà alla loro sostituzione secondo il seguente criterio: - Delegato: subentra il Vice Delegato. -Vice Delegato: subentra un Consigliere proposto dal Delegato entrante ed approvato dal Consiglio Direttivo del Gruppo/Sezione. -Consiglieri: subentrano, secondo graduatoria, i non eletti. Non si possono ricoprire cariche in più di un Gruppo/Sezione. Il Consiglio Direttivo potrà scegliere fra gli iscritti, Soci Collaboratori fino ad un massimo di 7, con funzioni consultive e compiti di collaborazione organizzativa, ma senza diritto di voto. Nel rispetto dei principi di cui sopra sono approvate dal Comitato di Coordinamento specifiche procedure elettorali che costituiscono parte integrante del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo di ciascun Gruppo/Sezione ha il compito di programmare e gestire le rispettive attività Sociali sotto la guida del proprio Delegato nel rispetto degli obiettivi e indirizzi indicati dal relativo Comitato. L attività specifica organizzata da ciascun Gruppo/Sezione e disciplinata da un proprio Regolamento interno non deve essere comunque in contrasto con le norme del presente Statuto. Art. 9 I comitati Il complesso delle attività di ciascun Centro viene gestito da organi autonomi denominati Comitato del Centro Sportivo e Comitato del Centro Culturale. Ciascun Centro si esprime attraverso il suo Presidente. Ciascun Comitato è composto dai Delegati eletti dai Soci dei singoli Gruppi e Sezioni di attività, nonché dagli Esperti designati dalla Fiat Servizi per l Industria S.c.p.A., su indicazione delle Società Fiat S.p.A. e CNH Industrial N.V. e delle Società dalle stesse controllate. Il numero degli Esperti deve essere in ogni caso inferiore di almeno una unità, per ogni Centro, a quello delle Cariche Sociali di provenienza elettiva. Il numero degli Esperti aziendali che possono esercitare il diritto di voto, dovrà essere sempre inferiore di una unità rispetto ai delegati presenti votanti. Il Comitato decide a maggioranza dei presenti, con voto palese, salvo per le deliberazioni riguardanti le persone.

6 I Comitati del Centro Culturale e del Centro Sportivo hanno i seguenti compiti e poteri: -elaborare programmi di insieme e coordinare le singole attività in relazione alle disponibilità dell Associazione. -esaminare, approvare e coordinare i programmi delle manifestazioni presentati dai Delegati. -stabilire le modalità di funzionamento ed i criteri di utilizzazione dei servizi connessi a ciascun Centro e le relative quote di partecipazione. Art.10 I Delegati I compiti dei Delegati sono i seguenti: - assumere la rappresentanza, nei limiti dei poteri delegati dall Ufficio di Presidenza, per l attività specifica da loro coordinata. - presentare all Ufficio di Presidenza i programmi di attività e le relative previsioni di spesa. - stabilire le procedure e curare la realizzazione dei programmi stessi. - rispondere al competente Comitato circa l attività svolta dal proprio settore, - sovraintendere e coordinare le attività del rispettivo Consiglio Direttivo e dei Soci Collaboratori. - convocare e presiedere l Assemblea dei Soci del proprio Gruppo/Sezione. - presentare preventivamente all Ufficio di Presidenza i Regolamenti interni e le eventuali varianti del loro Gruppo/Sezione. Art.11 L Ufficio di Presidenza Le attività del Cedas sono dirette da un Ufficio di presidenza composto dai Presidenti e dal Segretario Generale. Successivamente alla elezioni dei Presidenti, l Ufficio di Presidenza investirà uno dei due Presidenti della carica di Rappresentante Legale. Il Rappresentante Legale rappresenta l Associazione nei confronti di terzi, ha facoltà di compiere operazioni sui conti bancari dell Associazione e di delegare persone di sua fiducia al medesimo compito. Il Presidente di ciascun Centro è eletto dal rispettivo Comitato a maggioranza dei componenti e viene scelto fra i membri di origine elettiva: delegati, vice delegati e consiglieri, ha durata triennale ed è eleggibile per un massimo di 3 mandati consecutivi. La carica di Presidente è incompatibile con altre cariche elettive. In caso di dimissioni o di impedimento grave del Presidente, si procederà a nuove elezioni nell ambito del rispettivo Comitato. Il Segretario Generale viene nominato tra gli Esperti dagli Esperti. L Ufficio di Presidenza è il massimo organo di rappresentanza del Ce.d.A.S. e ha i seguenti poteri: - Sovraintendere tramite il Segretario Generale allo svolgimento delle attività amministrative e gestionali dei Centri di Attività Sociali, dei quali deve presentare annualmente il Rendimento Economico e Finanziario al Comitato di Coordinamento; - Indire le riunioni dei Comitati dei due Centri e/o del Comitato di Coordinamento e promuovere l attuazione delle deliberazioni degli stessi; - Attuare, per delega del Comitato di Coordinamento, le disposizioni e normative dei due Centri nel rispetto del vigente Statuto; - Esaminare e approvare i programmi annuali e previsioni di spesa presentate dai Delegati; - Proporre al Comitato di Coordinamento l accorpamento di Gruppi in caso di scarso numero di iscritti, di poca partecipazione degli stessi e di poca attività svolta; - Partecipare ai lavori dei vari Consigli Direttivi di Sezione/Gruppo; - Nominare un Commissario straordinario in caso di decadenza del Consiglio Direttivo di Sezione o Gruppo in attesa del rinnovo delle cariche; - Assumere decisioni con carattere di urgenza da sottoporre alla ratifica del Comitato di Coordinamento; - Sottoporre, tramite il Segretario Generale, al Consiglio dei Probiviri eventuali questioni interpretative riguardanti le norme statutarie e i regolamenti dell Associazione, informando il Comitato di Coordinamento; - Deliberare su istanze e controversie riguardanti i Soci, previo parere dei Probiviri; - Approvare l iscrizione di nuovi Soci aggregati; - Provvedere alla revoca della qualifica di un Socio, qualora richiesto da una decisione dei Probiviri e sentito il Comitato di Coordinamento

7 Art.12 Il Comitato di Coordinamento Il Comitato di Coordinamento, costituito dai Comitati dei due Centri in riunione congiunta e dal Segretario Generale, è il massimo organo istituzionale dei Centri di Attività Sociali, è investito dei più ampi poteri, senza eccezione di sorta, sulla materia istituzionale e normativa inerente la vita ordinaria e straordinaria dell ente e detiene tutte le facoltà per l attuazione ed il conseguimento degli scopi statutari dell Associazione. Si riunisce almeno due volte l anno su convocazione formale dell Ufficio di Presidenza. Il Comitato può riunirsi in via straordinaria ogni volta ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei delegati Il Comitato è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi membri più uno e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Su iniziativa dell Ufficio di Presidenza, il Comitato di Coordinamento potrà cooptare in qualità di Fiduciario Benemerito Ce.d.A.S., senza diritto di voto, con compiti propositivi ed eventuali incarichi speciali conferibili dall ufficio di Presidenza, Soci che, avendo a lungo dedicato con particolari meriti il loro impegno alla vita dell Associazione, possono ancora offrire preziosi contributi di volontariato. Il Comitato di Coordinamento ha i seguenti compiti: - promuovere ed approvare l eventuale istituzione di nuove attività specifiche, nonché decidere la trasformazione o cessazione di quelle esistenti. - esaminare ed approvare le norme elettorali e le eventuali varianti nel rispetto dello Statuto dei Centri di Attività Sociali. - indire le elezioni alla scadenza del mandato. - stabilire le modalità di iscrizione annuale e le relative quote Sociali. - esaminare ed approvare i criteri di ripartizione tra le varie attività organizzate delle risorse disponibili, definendone i relativi indirizzi di utilizzazione. - deliberare eventuali variazioni del presente Statuto a maggioranza di almeno due terzi dei componenti. - approvare il rendiconto economico e finanziario presentato dal Segretario Generale. - ratificare le deliberazioni dell Uffico di Presidenza e dei Comitati dei due Centri su materie di interesse generale del Ce.d.A.S.. - deliberare lo scioglimento del Consiglio Direttivo di Sezioni/Gruppi per gravi o ripetute violazioni dello Statuto, delle disposizioni e dei regolamenti Associativi, protratta inattività, carenza o impossibilità di funzionamento dell organo. - eleggere il Collegio dei Probiviri. - eleggere il Collegio dei Revisori. TITOLO IV Revisori e Probiviri Art.13 Il Collegio dei Probiviri Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti chiamati ad integrare il Collegio in caso di impedimento dei membri effettivi. Essi sono eletti dal Comitato di Coordinamento e scelti fra i Soci che non rivestano cariche Sociali, di provata rettitudine, alta competenza e di ineccepibile moralità e sono rieleggibili. Fra i membri effettivi il Comitato di Coordinamento elegge il Presidente del Collegio. La carica di Proboviro ha durata triennale. Il Collegio ha i seguenti compiti: - dirimere ogni conflitto di competenza fra i diversi organi del Ce.d.A.S.. - fungere da organo di superamento e composizione delle controversie assumendo provvedimenti nei confronti di Soci e Cariche Sociali ad esso deferiti. In tutti i casi le richieste di aderire al Collegio dei Probiviri devono essere inoltrate tramite il Segretario Generale. Relativamente alle controversie sulla elezione degli organi Sociali, il Collegio dei Probiviri esamina i ricorsi inoltrati dall Ufficio di Presidenza. I membri del Comitato di Coordinamento possono essere deferiti al Collegio dei Probiviri a seguito di

8 votazione del Comitato di Coordinamento stesso. Le decisioni del Collegio sono inappellabili. Il Collegio, senza diritto di voto, partecipa alle riunioni del Comitato di Coordinamento. Art.14 Il Collegio dei Revisori Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti idonei ed è eletto dal Comitato di Coordinamento. Esso ha il compito di verificare la documentazione contabile dell Associazione. Il Collegio, senza diritto di voto, partecipa alle riunioni del Comitato di Coordinamento. I membri supplenti sono chiamati ad integrare il Collegio in caso di impedimento dei membri effettivi. I componenti del Collegio durano in carica 3 esercizi sociali e sono rieleggibili. Qualora non fosse possibile provvedere tempestivamente al loro rinnovo, essi continueranno a svolgere le relative funzioni per un periodo massimo di sei mesi dopo la relativa scadenza, oltre detto termine le rispettive funzioni saranno svolte in accordo con il Collegio Revisori e Probiviri che rimarrà in ogni caso in carico sino all avvenuto insediamento dei nuovi organi dell Associazione. Il Collegio, oltre alle facoltà attribuitegli dal presente Statuto, ha: a) la facoltà di indirizzare messaggi al Comitato di Coordinamento e all Ufficio di Presidenza. b) il compito di fornire pareri al Comitato di Coordinamento in merito all eventuale scioglimento dell Associazione. c) i poteri di verifica della contabilità e dell amministrazione dell Associazione e di controllo sui bilanci predisposti prima della presentazione al Comitato di Coordinamento. TITOLO V Risorse dell Associazione e Bilanci Art.15 Risorse economiche L Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da: a) quote associative annuali b) eventuali liberalità da terzi privati o pubblici I Soci sono tenuti a corrispondere la quota associativa annuale, la perdita della qualifica di Socio e l eventuale disdetta da parte dello stesso, non dà diritto al rimborso della quota associativa. Le uscite sono rappresentate dalle spese per il buon funzionamento dell Associazione e per il conseguimento delle sue finalità. Art.16 Esercizio Sociale e Bilanci annuali L esercizio finanziario dell Associazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, le bozze del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, sono presentate all Ufficio di Presidenza per l approvazione. I bilanci approvati, corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori, sono sottoposti al Comitato di Coordinamento per l approvazione definitiva. Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché i fondi e le riserve, non possono essere neanche indirettamente, distribuiti durante la vita dell Associazione e sono obbligatoriamente impiegati, come ogni altra risorsa dell Associazione, per la realizzazione di attività istituzionali o comunque per attività a queste direttamente connesse, a meno che destinazione o distribuzione non siano imposte da norme di legge. I bilanci vengono sottoscritti dal Presidente Rappresentate Legale

9 TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE Art.17 Modifiche dello Statuto Il presente Statuto può essere modificato dal Comitato di Coordinamento su proposta dello stesso o dell Ufficio di Presidenza. Eventuali richieste di modifica devono essere indirizzate all Ufficio di Presidenza e accompagnate dal testo delle proposte da sottoporre all approvazione. Art.18 Rinvio ai Regolamenti d attuazione Le norme del presente Statuto possono essere soggetto di opportuni regolamenti redatti a cura dell Ufficio di Presidenza e sottoposti all approvazione del Comitato di Coordinamento. Art.19 Affiliazioni In considerazione delle disposizioni legislative in materia di associazionismo e promozione sportiva e tempo libero. I Centri di Attività Sociali possono affiliarsi a enti nazionali di promozione sportiva e sociale senza fini di lucro esistenti nel sistema industriale/produttivo italiano che condividono ideali, finalità e Statuto nel quale i Ce.d.A.S. si riconoscono. Art.20 Scioglimentodell Associazione In caso di impossibilità di funzionamento dell Associazione, l Ufficio di Presidenza, in accordo con il Comitato di Coordinamento, informa i Soci, proponendo lo scioglimento dell Associazione. Lo scioglimento dell Associazione deve essere sottoposto al voto del Comitato di Coordinamento ed ottenere un voto favorevole pari almeno al 70% dei votanti. Il Collegio dei Revisori e dei Probiviri, in accordo con l Ufficio di Presidenza e con il Comitato di Coordinamento, fissa le modalità di voto e assume la gestione di tutte le operazioni di liquidazione dell Associazione, il cui patrimonio verrà devoluto ad altre associazioni o Enti che perseguano finalità analoghe il più possibili affini a quelle del Ce.d.A.S., salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art.21 Norme transitorie Il presente Statuto trova immediata applicazione a far data dalla avvenuta approvazione da parte del Comitato di Coordinamento, salvo la durata del mandato delle cariche elettive.

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