Prot. n 1857/22 Circolare N 10/LUGLIO 2015 LUGLIO 2015 A tutti i colleghi (*)

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1 Prot. n 1857/22 Circolare N 10/LUGLIO 2015 LUGLIO 2015 A tutti i colleghi (*) LE ASSUNZIONI CONGIUNTE IN AGRICOLTURA. Il settore agricolo, in particolar modo per quel che concerne la gestione degli operai a tempo determinato, presenta molteplici peculiarità che da sempre hanno costretto gli operatori del settore a ricercare soluzioni, spesse volte senza esito positivo, al fine di gestire nel migliore tali particolarità. Una delle fattispecie ricorrenti è quella inerente la gestione degli operai a tempo determinato (c.d. OTD) che si trovano a prestare la loro attività, che per sua natura è saltuaria e non sempre programmabile, contemporaneamente, per diversi datori di lavoro che spesse volte sono legati fra loro da vincoli di parentela ovvero condivisione di interessi economici. Proprio su tale problematica è intervenuto il Legislatore e, conseguentemente, per la parte operativa, il Ministero del Lavoro e l'inps, al fine di facilitare la gestione del personale giornaliero consentendone un impiego più confacente alle esigenze del mondo produttivo. Hanno così visto la luce le assunzioni congiunte in agricoltura che, oggi, possiamo finalmente dire essere realmente effettuabili (anche se, ancora, con qualche limite). Il Decreto Legge n 76 del 28 giugno 2013 convertito, con modificazioni, dalle Legge n 99 del 9 agosto Il Governo, con l'art. 9 comma 11 del D.L. n 76/2013, convertito, dall'organo legislativo deputato, con L. 99/2013, ha apportato alcune importanti integrazioni all'articolo 31 del Decreto Legislativo n 276/2003 (id.: Riforma Biagi) prevedendo che: Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1 (id.: gruppi di impresa - ex art cod. civ.) ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende. 1

2 In base a tale previsione normativa, il Legislatore ha inteso consentire l'assunzione congiunta, del medesimo lavoratore, da parte di più soggetti che siano legati fra loro: all'interno di un gruppo di impresa - ex art cod. civ. - quali le società controllate (in virtù di posizioni dominanti sancite in sede assembleare o contrattuale) o collegate; da vincoli di parentela o affinità entro il terzo grado. Pertanto, il neo-istituito comma 3-bis, consente ora l'assunzione congiunta di un dipendente, da parte di due o più soggetti, laddove si ravvisi, fra loro, una forma di controllo, o collegamento societario, oppure un legame di tipo familiare. Il comma 3-ter, invece, amplia la platea dei destinatari ricomprendendo, oltre ai soggetti appena citati, anche le imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole. Nello specifico, il contratto di rete, disciplinato dal Decreto Legge n 5 del 10 febbraio 2009, consente a due o più imprese di esercitare le attività economiche, indicate nel loro oggetto sociale, allo scopo di accrescere la loro capacità innovativa e la competitività sui mercati, mantenendo la loro autonomia ed individualità, avendo (anche) la possibilità di accedere ad incentivi fiscali potendo, eventualmente, costituire un fondo patrimoniale comune. Le imprese del contratto di rete si obbligano, sulla base di un programma comune, a collaborare in forme ed ambiti predeterminati ovvero a scambiarsi informazioni industriali, commerciali e/o tecnologiche. In ultimo, il comma 3-quinquies del novellato art. 31 del D. Lgs. n 276/2003, statuisce che i datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter. Viene pertanto sancita, come d'altronde era inevitabile, una responsabilità solidale in capo ai soggetti che effettuano l'assunzione congiunta, rafforzando sia la tutela per il prestatore (solidarietà per i trattamenti retributivi) che per gli Enti di previdenza (solidarietà per gli adempimenti previdenziali). Il Decreto Ministeriale 27 marzo In ottemperanza alla previsione contenuta nel nuovo comma 3-quater del D. Lgs. n 276/2003, inserito dall'art. 9 comma 11 del D. L. n 76/2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto a definire le modalità con le quali effettuare tali assunzioni congiunte. Nello specifico, il Dicastero di Via Flavia ha (ri)sottolineato che il decreto trova applicazione per le assunzioni congiunte, di lavoratori dipendenti, per lo svolgimento di prestazioni lavorative, presso imprese agricole, appartenenti allo stesso gruppo ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da parentela o affinità entro il terzo grado nonché presso le imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50% di esse sono imprese agricole. Nello specifico, con il D.M. de quo, è stato previsto che le comunicazioni telematiche di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione, dei lavoratori assunti congiuntamente, devono essere effettuate al Centro per l'impiego ove è ubicata la sede di lavoro. Il soggetto tenuto all'obbligo di comunicazione, nel caso di gruppi di impresa, è l'impresa capogruppo. Nel caso di imprese riconducibili allo stesso proprietario le stesse effettuano le comunicazioni per il tramite del proprietario medesimo. Le imprese riconducibili a soggetti legati da 2

3 un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, e le imprese legate da un contratto di rete, effettuano le comunicazioni per il tramite di un soggetto appositamente individuato, da uno specifico accordo, o dal contratto di rete stesso, da depositare presso le Associazioni di categoria che ne dovranno garantire la data certa di sottoscrizione. In ultimo, il D.M. 27 marzo 2014 demanda ad un apposito Decreto Direttoriale l'onere di modificare il modello telematico di comunicazione al fine di consentire l'ottemperanza agli obblighi inerenti le assunzioni congiunte in disamina. Il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 novembre Orbene il Ministero del Lavoro, con il D.D. del 28 novembre u.s., ha provveduto ad istituire l'apposito modello UniLav-assunzionicongiunte, reso disponibile attraverso il consueto portale telematico ClicLavoro, per poter rendere realmente operativa la previsione del legislatore ideatore del D. L. n 76/2013. Pertanto, dal 7 gennaio 2015, così come stabilito dal Decreto Direttoriale del 28 novembre 2014, è entrato pienamente in vigore il nuovo modello telematico idoneo alla comunicazione delle assunzioni congiunte e di tutte le vicende ad esse connesse (id.: proroghe, trasformazioni, cessazioni). La nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n 33/ del 4 dicembre Facendo seguito al D.D. del 28/11/2014, il Ministero del Lavoro, con la nota n 33/ del 4 dicembre u.s., ha fornito le modalità operative per la comunicazione delle assunzioni congiunte in agricoltura. Le comunicazioni dei rapporti di lavoro concernenti tali assunzioni (sia che trattasi di instaurazioni che di proroghe o trasformazioni o cessazioni) vengono effettuate secondo le regole generali previste dal Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 ma utilizzando il modello, all'uopo istituito, denominato UniLavCong che consentirà di comunicare i dati di tutti i datori di lavoro coobbligati. Nello specifico, tale nuovo modello, fra l'altro, presenta il campo altri datori di lavoro valorizzabile con i dati dei vari datori, l'indicazione del codice CIDA INPS per ogni singolo datore e l'indicazione del luogo di conservazione del contratto. Il nuovo modello telematico è reperibile nella sezione Adempimenti del portale ClicLavoro raggiungibile, more solito, all'indirizzo web La lettera circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n 37/ del 6 maggio Il Dicastero del Welfare, con l'ulteriore documento di prassi in commento, ha provveduto a puntualizzare alcuni aspetti caratterizzanti la fattispecie delle assunzioni congiunte. In primis, il Ministero ha sottolineato che, a seguito dell'assunzione congiunta, il dipendente instaura un rapporto di lavoro con una pluralità di datori intesi come tali sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale. Tali datori di lavoro rispondono solidarmente delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato. 3

4 I soggetti tenuti ad inviare il nuovo modello UniLavCong sono: per i gruppi di impresa: la capogruppo; per le imprese riconducibili allo stesso proprietario: il proprietario medesimo; per le imprese legate da parentela, affinità o da un contratto di rete: il soggetto individuato dal contratto di rete stesso oppure da uno specifico accordo depositato presso le Associazioni di categoria che ne devono garantire la data certa di sottoscrizione. In ultimo, il Ministero del Lavoro, con il documento di prassi in commento, rinvia al D.M. 27 marzo 2014 per la corretta gestione del L.U.L., dell elaborazione dei prospetti di paga, per l invio dei flussi telematici Uniemens (ove necessario). La Circolare INPS n 131 del 2 luglio L Inps, nel riaffermare, con la circolare n 131/2015, i concetti già ampiamente illustrati, a più riprese, dal Ministero, si è soffermato specificamente sulla figura del Referente Unico. Tale referente deve essere individuato nel soggetto obbligato ad effettuare la comunicazione telematica UniLavCong ai sensi del D.M. 27 marzo 2014 e, pertanto, deve essere identificato: nell'impresa capogruppo per i gruppi di imprese; nel proprietario per il caso di imprese appartenenti allo stesso soggetto; nel soggetto individuato dallo specifico accordo o dal contratto di rete depositati presso le Associazioni di categoria nell'ipotesi di imprese legate da parentela, affinità entro il terzo grado o da un contratto di rete. Il referente unico è il perno sul quale l'inps incentra la gestione delle assunzioni congiunte. Sarà infatti tale soggetto a presentare la D.A. (Denunzia Aziendale) riferita a tutti i co-datori. A tal fine è previsto un nuovo campo Tipologia Co-Datori a seconda che si tratti di: gruppo di imprese; imprese dello stesso proprietario; imprese legate tra loro da vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado; imprese legate da un contratto di rete. Di particolare importanza anche l'indicazione della data dell'accordo da valorizzare nell'ipotesi in cui i co-datori siano legati da parentela o affinità o legati da un contratto di rete, sottoposto a deposito presso l'associazione di categoria, della quale dovranno essere forniti i riferimenti nell'apposito campo successivo. Il Referente Unico, anche se potrebbe non essere un'azienda agricola, deve necessariamente essere già presente negli archivi INPS, anche se in altra gestione previdenziale. Validata la Denuncia Aziendale, verrà rilasciato un numero CIDA tramite il quale il referente unico potrà adempiere agli obblighi di denuncia trimestrale DMAG con esclusivo riferimento ai lavoratori assunti congiuntamente dal gruppo d'impresa da lui rappresentate. Allo steso modo dovrà essere compilato e trasmesso il flusso telematico DMAG con indicazione analitica, per singolo datore, delle giornate lavorate e dei codici CIDA delle singole aziende, compreso quello dell'azienda che eventualmente abbia acquisito (anche) lo status di referente unico. 4

5 Considerate le difficoltà operative, sicuramente riscontrabili nella prima fase, l'inps precisa che le modalità sopra indicate saranno pienamente operative a partire dalla denuncia DMAG relativa al IV trimestre 2015 (da presentarsi entro la fine del gennaio 2016). Nelle more, le aziende che avessero già effettuato assunzioni congiunte, a partire dalla data di reale operatività della previsione normativa (id.: 7 gennaio 2015), continueranno ad indicare separatamente, ognuno sulla propria DMAG, i lavoratori assunti congiuntamente e le giornate lavorate presso ogni singolo datore di lavoro. Ad maiora!! Ordine Provinciale Consulenti del Lavoro di Napoli il Presidente F.to Dott. Edmondo Duraccio A.N.C.L. U.P. NAPOLI il Presidente F.to Rag. Maurizio Buonocore A.N.C.L. U.P. di Napoli Centro Studi O. Baroncelli il Coordinatore F.to Dott. Vincenzo Balzano A.N.C.L. U. P. di Napoli Centro Studi O. Baroncelli Divisione LAVORO NICOLA NOCERA il Responsabile F.to Dott. Francesco Capaccio (*) DOCUMENTO INTERNO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ISCRITTI ALL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI NAPOLI. E FATTO DIVIETO, PERTANTO, DI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE. DIRITTI RISERVATI AGLI AUTORI ED/FC/PA 5

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