LA MAGISTRATURA. La funzione giurisdizionale

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "LA MAGISTRATURA. La funzione giurisdizionale"

Transcript

1 La funzione giurisdizionale Il Titolo IV della seconda parte della Costituzione (artt ) è dedicato agli organi che esercitano la funzione giurisdizionale. Tale funzione, la cui denominazione viene dal latino iuris dictio (e significa, letteralmente, dire, o dichiarare il diritto, rendendone possibile l applicazione), è volta a garantire l applicazione del diritto vigente, sanzionandone le violazioni. Il suo esercizio, per il principio di divisione dei poteri, deve essere affidato a un complesso di organi diverso da quelli che esercitano la funzione legislativa e quella esecutiva; poiché, inoltre, la funzione giurisdizionale implica per definizione un rapporto di terzietà (cioè, di estraneità) dell organo giusdicente rispetto agli interessi fatti valere dalle parti contendenti, deve essere garantita con particolare rigore l indipendenza degli organi cui tale funzione è affidata. L art. 101 Cost. stabilisce che la giustizia è amministrata in nome del popolo, da giudici soggetti soltanto alla legge. L affermazione della soggezione esclusiva alla legge va interpretata con riferimento non soltanto alla legge in senso formale, ma al complesso del diritto vigente in un determinato momento storico. Il parallelo riferimento al popolo e alla legge, poi, va inteso nel senso che i giudici non possono essere condizionati da alcun potere, né pubblico né privato, e che essi devono perseguire gli interessi del popolo per come espressi dalla Costituzione e dalle leggi vigenti. Da tale riferimento non si può invece dedurre che i giudici rispondano direttamente al popolo del modo in cui esercitano la funzione. Tale affermazione sarebbe possibile in un sistema nel quale l accesso agli incarichi giudiziari avvenisse in modo elettivo. Nel nostro ordinamento, invece, i giudici sono pubblici funzionari vincitori di un apposito concorso, e non organi elettivi. La magistratura costituisce dunque un ordine autonomo, e indipendente da ogni altro potere, dotato allo scopo di un organo di governo autonomo (il CSM, su cui v. oltre). Ad alcuni degli organi che appartengono all ordine giudiziario la legge affida funzioni, dette di pubblico ministero, o requirenti, che si concretano in una attività di stimolo delle funzioni giurisdizionali, da esercitarsi a tutela e promozione dell interesse generale alla giustizia. Nelle funzioni requirenti rientrano, in generale, tutte quelle funzioni che resterebbero prive di tutela senza l intervento del pubblico ministero. E per questo, ad esempio, che nei procedimenti penali il pubblico ministero (il quale promuove l azione penale) ha l obbligo di ricercare anche gli elementi di prova a favore dell imputato, e che in molti casi il pubblico ministero ha la facoltà di impugnare le decisioni giurisdizionali anche se le parti del giudizio non lo fanno. Poiché anche gli organi requirenti appartengono all ordine giudiziario, comunque, essi godono delle medesime garanzie accordate agli organi giudicanti. La giurisdizione ordinaria. La giurisdizione ordinaria è amministrata da giudici professionali (detti anche giudici togati) e da giudici onorari, che insieme costituiscono l ordine giudiziario. Attualmente la giustizia, nelle materie civile e penale, è amministrata dai seguenti organi: giudice di pace, tribunale corte d appello, corte di cassazione, tribunale per i minorenni, magistrato di sorveglianza e tribunale di sorveglianza (art. 1 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, recante Ordinamento giudiziario).

2 Le giurisdizioni speciali In ossequio al principio di unità della giurisdizione (per il quale la funzione giurisdizionale deve essere esercitata da un unico corpo di funzionari, sottoposti a una disciplina unitaria), la Costituzione (art. 102) vieta l istituzione di giudici straordinari o speciali. Per giudici straordinari si intendono giudici appositamente istituiti ex post, dopo il verificarsi dei fatti sui quali si deve giudicare; per giudici speciali devono intendersi giudici che abbiano una competenza specifica e riservata su determinate materie, così che tali materie risultino sottratte alla giurisdizione ordinaria. Nell ambito della giurisdizione ordinaria, tuttavia, è consentita l istituzione di sezioni specializzate in determinate materie (come le sezioni specializzate agrarie, i tribunali regionali per le acque pubbliche, i tribunali per i minorenni), generalmente caratterizzate dalla costituzione mista di magistrati e cittadini particolarmente qualificati, estranei all ordine giudiziario. Continuano ad esistere, inoltre, i giudici amministrativi, la Corte dei conti e i giudici militari, giudici speciali già esistenti alla data di entrata in vigore della Costituzione (art. 103 Cost.). Alla giurisdizione amministrativa è attribuita la tutela giurisdizionale avverso gli atti della Pubblica amministrazione, nei confronti della quale i cittadini non rivestono una posizione di parità. La sfera di competenza della giurisdizione ordinaria e di quella amministrativa è individuata con riferimento alla posizione soggettiva da far valere in giudizio In questo senso si dice che al giudice amministrativo spetta la tutela degli interessi legittimi, mentre al giudice ordinario spetta la tutela dei diritti soggettivi dei cittadini. Secondo la ricostruzione tradizionale, infatti, di fronte alla pubblica amministrazione, che agisca a tutela di interessi pubblici, il singolo cittadino non ha diritto alla piena tutela delle sue posizioni soggettive, ma soltanto alla tutela del suo interesse a che gli atti amministrativi, lesivi di tali situazioni soggettive, siano adottati legittimamente. Il giudice amministrativo esercita dunque il sindacato di legittimità (e non di merito) sugli atti amministrativi. Il ricorso davanti agli organi di giustizia amministrativa è volto ad ottenere l annullamento giurisdizionale degli atti amministrativi che si assumono viziati per incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere. In particolari materie, riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quest ultimo giudica comunque anche dei diritti soggettivi (tali materie sono state da ultimo ridefinite dalla legge 21 luglio 2000, n. 205). La giurisdizione amministrativa è esercitata da organi distinti rispetto alla magistratura ordinaria: i Tribunali Amministrativi Regionali (istituiti uno per ciascuna Regione, e in alcuni casi articolati in sezioni con sede in città diverse della medesima regione), i quali funzionano da giudici di primo grado, e il Consiglio di Stato, il quale, oltre ad essere organo consultivo del Governo, svolge le funzioni di giudice d appello dei Tribunali Amministrativi regionali. L organo di governo autonomo dei giudici amministrativi è il Consiglio di presidenza della magistratura amministrativa, il quale ha funzioni analoghe a quelle che il Consiglio Superiore della Magistratura (v. oltre) svolge nei confronti dei giudici ordinari. La Corte dei conti è composta di magistrati con specializzazione particolare, detti magistrati contabili. Presso di essa è istituita una Procura generale, con funzioni requirenti. Recentemente, l articolazione territoriale della magistratura contabile è stata riformata, con l istituzione di autonome sezioni giurisdizionali e requirenti su base regionale.

3 Organo di governo autonomo è il Consiglio di Presidenza della Corte stessa. La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità su numerosi atti del Governo e di altri organi pubblici, nonché il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche. Quanto alle funzioni giurisdizionali, essa è competente per i giudizi in materia di contabilità pubblica, pensioni e responsabilità degli impiegati e funzionari dello Stato o di altri enti pubblici. Costituiscono infine un ordine distinto dalla magistratura ordinaria anche i giudici militari, competenti a giudicare dei reati militari commessi dagli appartenenti alle forze armate. Organo di governo autonomo della magistratura militare è il Consiglio superiore della magistratura militare. Il principio del giusto processo Il nuovo art. 111 Cost. (il quale riguarda qualunque processo, civile, penale, amministrativo o contabile) enuncia espressamente la regola del giusto processo, secondo la quale ogni processo deve avere una ragionevole durata e deve svolgersi in contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, innanzi un giudice terzo ed imparziale. Il diritto alla ragionevole durata del processo è stato espressamente riconosciuto con la l. 24 marzo 2001, n. 89, che, in caso di violazione di tale diritto, prevede che le parti possano chiedere un equa riparazione pecuniaria nei confronti dello Stato. L obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e il principio del doppio grado di giurisdizione L art. 111, comma 6, Cost., dispone che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati, cioè riportino l indicazione esplicita delle ragioni di fatto e di diritto sulla base delle quali sono stati adottati; lo scopo di tale obbligo è quello di consentire ai cittadini di ricorrere avverso tali provvedimenti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, per farne valere l eventuale erroneità. La nostra costituzione non pone espressamente l obbligo di un doppio grado di giudizio (tanto che, per diverse categorie di provvedimenti giurisdizionali, non è consentito proporre appello); tuttavia tutti i provvedimenti relativi alla libertà personale possono essere impugnati innanzi la Corte di cassazione, indipendentemente dal fatto che siano qualificati come sentenze (art. 11, comma 7, Cost.). Le guarentigie della magistratura: indipendenza e autonomia La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere (art. 104 Cost.). L autonomia attiene alla struttura organizzativa della magistratura, e costituisce pertanto una garanzia apprestata all intero ordine giudiziario, mentre l indipendenza è garanzia che attiene a ciascun singolo magistrato.

4 Se provvedimenti quali i trasferimenti, le promozioni, l assegnazione di funzioni e i provvedimenti disciplinari, i quali incidono tutti sulla progressione in carriera dei magistrati, fossero attribuiti al potere esecutivo, è facile comprendere che i magistrati potrebbero essere sottoposti a pressioni, e l autonomia dell ordine giudiziario potrebbe esserne compromessa. Per questa ragione la Costituzione (art. 105) ha attribuito a un organo di governo autonomo, detto Consiglio Superiore della Magistratura, l amministrazione del personale della magistratura. L indipendenza è garanzia apprestata al giudice durante l esercizio della sua funzione, in diretta relazione col principio costituzionale per il quale il giudice è soggetto soltanto alla legge (art. 101 Cost.). E volta a garantire l indipendenza di ciascun singolo magistrato anche la prescrizione per la quale i magistrati ordinari si distinguono fra loro soltanto per le funzioni esercitate, la quale comporta che la magistratura non è organizzata in base a un criterio gerarchico, in modo che i giudici non abbiano a subire le pressioni dei loro superiori. Come accennato, la Costituzione (art. 107 e 112) riconosce le garanzie dell autonomia e dell indipendenza anche ai magistrati che esercitano la funzione di pubblico ministero. Il principio di obbligatorietà dell azione penale infatti è volto a garantire non solo l eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, ma anche l indipendenza del pubblico ministero nell esercizio della propria funzione. Ogni volta che acquisisca, in qualunque modo, una notizia di reato, ciascun magistrato del pubblico ministero ha dunque l obbligo di svolgere le necessarie indagini e di sottoporne i risultati alla valutazione del giudice, tanto se, ritenuta infondata la notizia di reato, intende richiedere l archiviazione del procedimento, quanto se ritiene che l indagato debba essere sottoposto a giudizio penale. L inamovibilità Ciascun magistrato, sia giudicante che requirente, gode della garanzia dell inamovibilità, che consiste nel fatto che, per evitare che l indipendenza del giudice sia compromessa da pressioni legate alla possibilità di dispensa dal servizio o di trasferimento da una sede all altra, la sospensione, la dispensa e il trasferimento dei magistrati possono essere deliberati dal Consiglio superiore della magistratura soltanto con il loro consenso, o per i motivi e con le garanzie di difesa previsti dall Ordinamento giudiziario. La disciplina di settore è contenuta in apposita circolare adottata dal CSM stesso (circ. 30 novembre 1993, n , e successive modifiche). In ipotesi tassative è tuttavia consentito anche il trasferimento d ufficio. Tale ipotesi è possibile innanzitutto per soddisfare esigenze di organizzazione del servizio, quali la necessità della copertura di determinati posti in organico, o la soppressione dell ufficio di appartenenza del magistrato. Il CSM può inoltre trasferire d autorità un magistrato in caso di incompatibilità ambientale o funzionale (art. 2 r. d. lgs. 31 maggio 1946, n. 511). La relativa deroga al principio di inamovibilità è giustificata in questo caso dall esigenza di assicurare il corretto e sereno esercizio dell attività giurisdizionale, che sarebbe pregiudicato se il magistrato permanesse nel luogo o nelle funzioni ritenute incompatibili. Ai fini del trasferimento in oggetto rileva la situazione oggettiva dell impedimento del magistrato allo svolgimento di un efficiente attività e il pregiudizio del prestigio e del buon andamento dell ufficio giudiziario che ne potrebbe derivare, a prescindere dunque dalla colpa del magistrato. Il trasferimento d ufficio, infine, può essere disposto come misura accessoria nel caso il magistrato riporti una condanna in sede disciplinare con sanzioni più gravi dell ammonimento (art. 21 r.d.lgs.

5 n. 511/46). In questo caso il presupposto del trasferimento è l accertamento della colpa del magistrato. Il Consiglio superiore della magistratura (CSM) Attribuzioni e posizione costituzionale. Il CSM, come accennato, è l organo di governo autonomo della magistratura ordinaria, al quale spetta compiere le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati (art. 105 Cost.). Esso è competente inoltre in materia di organizzazione degli uffici giudiziari. Si parla al proposito di competenza in materia tabellare, in quanto il CSM approva ogni due anni le tabelle di composizione degli uffici giudiziari di ogni distretto, dettando inoltre i criteri predeterminati da seguire per l assegnazione degli affari ai singoli giudici. La Corte costituzionale ha affermato che si tratta di un organo che, per quanto espleti funzioni oggettivamente amministrative, non fa parte della pubblica amministrazione, in quanto rimane estraneo al complesso organizzativo che fa capo direttamente o al Governo dello Stato o a quello delle Regioni. Il CSM è, secondo la Corte costituzionale, organo di sicuro rilievo costituzionale, con funzioni di amministrazione della giurisdizione, con posizione di vertice nella struttura burocratica preposta all amministrazione della giurisdizione. Rapporti con il Ministro della Giustizia. Al Ministro della Giustizia sono attribuiti l organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Egli deve esercitare queste attribuzioni in modo da non incidere sulle funzioni di autogoverno e di garanzia affidate al CSM (art. 110 Cost.). Il Ministro della Giustizia ha inoltre la facoltà di promuovere l esercizio dell azione disciplinare ; la formula significa che egli non può esercitare direttamente l azione disciplinare stessa nei confronti dei magistrati, ma soltanto farne richiesta al Procuratore generale presso la Corte di cassazione (membro di diritto, come si vedrà, del CSM),il quale agirà eventualmente in qualità di pubblico ministero presso la Sezione disciplinare del CSM. La delicata questione della concreta composizione delle reciproche implicazioni fra le competenze del Ministro della Giustizia e quelle del CSM è stata affidata dalla Corte costituzionale (sent. n. 379 del 1992) a una opportuna applicazione del principio di leale collaborazione, che implica che ciascun soggetto istituzionale si impegni ad esercitare le proprie attribuzioni in modo da non comprimere quelle affidate all altro. Composizione del CSM. L art. 104 Cost., dopo aver stabilito quali sono i membri di diritto del CSM (il Presidente della Repubblica, che lo presiede; il Primo Presidente della Corte di cassazione; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione), si limita a disporre che gli altri componenti siano eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari fra gli appartenenti alle varie categorie e per un terzo dal Parlamento in seduta comune, fra professori universitari ordinari in materie giuridiche e avvocati con oltre quindici anni di esercizio della professione, mentre il numero dei componenti elettivi e le modalità della loro elezione risultano dalla legislazione ordinaria. Dopo la riforma della l. 24 marzo 1958, n. 195, introdotta dalla l. 28 marzo 2002, n. 44, il CSM è attualmente composto da ventisette membri, di cui 24 elettivi e tre di diritto. Otto dei componenti elettivi sono di nomina parlamentare (i c.dd. membri laici ), mentre sedici sono eletti dai magistrati (i c.dd. membri togati ). Gli otto membri laici sono eletti dal Parlamento in seduta comune con votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quinti dei componenti l assemblea. Dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.

6 L art. 104 Cost. fissa direttamente la durata in carica dei membri elettivi del Consiglio (quattro anni, con divieto di immediata rielezione). Il medesimo articolo stabilisce che il Consiglio elegge, tra i suoi componenti designati dal Parlamento, un Vice Presidente, che presiede il Comitato di Presidenza, promuove l attività e l attuazione delle delibere del Consiglio, gestisce i fondi di bilancio, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento ed esercita le funzioni che il Presidente gli delega.

COSTITUZIONE VIGENTE COSTITUZIONE COME RISULTANTE

COSTITUZIONE VIGENTE COSTITUZIONE COME RISULTANTE Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire

Dettagli

Testo con le modifiche del disegno di legge costituzionale proposto dal Governo. Testo attuale TITOLO IV LA MAGISTRATURA TITOLO IV LA GIUSTIZIA

Testo con le modifiche del disegno di legge costituzionale proposto dal Governo. Testo attuale TITOLO IV LA MAGISTRATURA TITOLO IV LA GIUSTIZIA Testo attuale Testo con le modifiche del disegno di legge costituzionale proposto dal Governo TITOLO IV LA MAGISTRATURA Sezione I Ordinamento giurisdizionale TITOLO IV LA GIUSTIZIA Sezione I Gli organi

Dettagli

LE GARANZIE GIURISDIZIONALI

LE GARANZIE GIURISDIZIONALI LE GARANZIE GIURISDIZIONALI La funzione giurisdizionale La giurisdizione ordinaria e le giurisdizioni speciali Autonomia e indipendenza della magistratura Il consiglio superiore della magistratura Il giusto

Dettagli

PARTE I Diritti e Doveri dei Cittadini. TITOLO I Rapporti Civili

PARTE I Diritti e Doveri dei Cittadini. TITOLO I Rapporti Civili Alcuni Articoli della Costituzione della Repubblica Italiana Norme costituzionali sulla giurisdizione in genere e sulla responsabilità civile dei funzionari dello stato Testo coordinato dall avv. Nicola

Dettagli

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO. Il sistema della giustizia in Italia

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO. Il sistema della giustizia in Italia ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO Il sistema della giustizia in Italia Prof. Giovanni Coinu 070.675.3010 - gcoinu@unica.it MAGISTRATURE ORDINARIA E SPECIALI Ordinaria Speciali Civile Giudice di Pace Tribunale

Dettagli

Capitolo XIII IL POTERE GIUDIZIARIO

Capitolo XIII IL POTERE GIUDIZIARIO Capitolo XIII IL POTERE GIUDIZIARIO 1 1. IL DIBATTITO IN ASSEMBLEA COSTITUENTE Doppio binario di giurisdizione (giust. ordinaria e amm.va + giust. costituz.) Sistema giudiziario articolato (giudici ordinari,

Dettagli

Gli organi costituzionali. La Magistratura (Cost )

Gli organi costituzionali. La Magistratura (Cost ) Gli organi costituzionali La Magistratura (Cost. 101-113) FUNZIONE GIURISDIZIONALE Dire il giusto = applicare le leggi ai casi concreti La terzietà del giudice Nelle contese che possono nascere fra le

Dettagli

La riforma costituzionale della giustizia. Roma, 10 marzo 2011

La riforma costituzionale della giustizia. Roma, 10 marzo 2011 La riforma costituzionale della giustizia Roma, 10 marzo 2011 Art. 1 Modifica art.87 della Costituzione Nell articolo 87 della Costituzione, al comma decimo, dopo la parola: «magistratura» sono aggiunte

Dettagli

Il sistema giudiziario

Il sistema giudiziario A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, 20 1. La giurisdizione e il costituzionalismo liberaldemocratico 2. La funzione giurisdizionale 3. L organizzazione giudiziaria. La giurisdizione

Dettagli

INDICE. 1 Introduzione. 7 Capitolo 1 Giudici e giurisdizione

INDICE. 1 Introduzione. 7 Capitolo 1 Giudici e giurisdizione INDICE 1 Introduzione 7 Capitolo 1 Giudici e giurisdizione 7 1. La funzione giurisdizionale 9 2. Chi esercita la funzione giurisdizionale 9 2.1 Giudici ordinari e speciali 11 2.2 Temperamenti al divieto

Dettagli

PRIMA LEZIONE. La Costituzione La (Le - art.103) Magistratura/e e la legge di ordinamento giudiziario.

PRIMA LEZIONE. La Costituzione La (Le - art.103) Magistratura/e e la legge di ordinamento giudiziario. PRIMA LEZIONE Trama dell Ordinamento Giudiziario: si sviluppa tra diritto costituzionale, diritto amministrativo (provvedimenti del CSM e dei Dirigenti), diritto processuale civile e penale (le competenze),

Dettagli

INDICE I. INTRODUZIONE

INDICE I. INTRODUZIONE INDICE I. INTRODUZIONE 1. Ordinamento giudiziario e diritto giudiziario............... 1 2. L ordinamento giudiziario tra diritto costituzionale e processuale... 2 3. Riparto delle norme in materia di

Dettagli

Corte Costituzionale. Organo costituzionale con il compito di vigilare sul rispetto della Costituzione da parte di tutti gli organi dello Stato

Corte Costituzionale. Organo costituzionale con il compito di vigilare sul rispetto della Costituzione da parte di tutti gli organi dello Stato Corte Costituzionale Organo costituzionale con il compito di vigilare sul rispetto della Costituzione da parte di tutti gli organi dello Stato Disciplina costituzionale La disciplina della Corte costituzionale

Dettagli

7 lezione IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

7 lezione IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UN ALTRO DEGLI ORGANI PREVISTI DALLA COSTITUZIONE è IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA È ELETTO DAL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE, E DA 58 DELEGATI DELLE REGIONI (TRE PER OGNUNA,

Dettagli

INDICE GENERALE. Parte I L ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

INDICE GENERALE. Parte I L ORDINAMENTO GIUDIZIARIO INDICE GENERALE PRESENTAZIONE di Nicola Graziano...XI PREFAZIONE di Stanislao De Matteis... XIII Parte I L ORDINAMENTO GIUDIZIARIO Capitolo I LA GIURISDIZIONE ITALIANA di Nicola Graziano e Antonella Valeria

Dettagli

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. Norma di attuazione in materia di funzioni di controllo della Corte dei conti in Sardegna.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. Norma di attuazione in materia di funzioni di controllo della Corte dei conti in Sardegna. ** REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Norma di attuazione in materia di funzioni di controllo della Corte dei conti in Sardegna. Capo I Controllo della Corte dei Conti... 2 Articolo 1. Costituzione della

Dettagli

IL SISTEMA DISCIPLINARE DEI GIUDICI DI PACE NELL'ORDINAMENTO ATTUALE

IL SISTEMA DISCIPLINARE DEI GIUDICI DI PACE NELL'ORDINAMENTO ATTUALE IL SISTEMA DISCIPLINARE DEI GIUDICI DI PACE NELL'ORDINAMENTO ATTUALE Art. 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace (in vigore fino all esercizio della delega di cui all art.

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, in particolare l articolo 1, commi 610 e 613;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, in particolare l articolo 1, commi 610 e 613; SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA DISCIPLINA DELLA SEZIONE AUTONOMA DEI CONSIGLI GIUDIZIARI PER I MAGISTRATI ONORARI E DISPOSIZIONI PER LA CONFERMA NELL INCARICO DEI GIUDICI DI PACE, DEI GIUDICI

Dettagli

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Art. 59. È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque

Dettagli

Autore: Angelo Lucarella In: Diritto processuale penale

Autore: Angelo Lucarella In: Diritto processuale penale Processo penale e Giusto Processo: Giudici di Pace senza le stesse garanzie dei Magistrati ordinari se una parte in causa è avvocato? Dubbi d incostituzionalità e violazione Cedu Autore: Angelo Lucarella

Dettagli

Istituzioni di diritto pubblico per Economia e Finanza 2017/2018

Istituzioni di diritto pubblico per Economia e Finanza 2017/2018 Istituzioni di diritto pubblico per Economia e Finanza 2017/2018 II. Organi dello Stato Italiano e loro funzioni. Generalità. b) Organi di indirizzo politico e organi di garanzia. Gli organi di Garanzia.

Dettagli

2 GIUGNO 1946 REFERENDUM POPOLARE SUFFRAGIO UNIVERSALE FORMA REPUBBLICANA COSTITUZIONE REPUBBLICA ITALIANA 1 GENNAIO 1948 ASSEMBLEA COSTITUENTE

2 GIUGNO 1946 REFERENDUM POPOLARE SUFFRAGIO UNIVERSALE FORMA REPUBBLICANA COSTITUZIONE REPUBBLICA ITALIANA 1 GENNAIO 1948 ASSEMBLEA COSTITUENTE 1 2 GIUGNO 1946 REFERENDUM POPOLARE SUFFRAGIO UNIVERSALE FORMA REPUBBLICANA COSTITUZIONE REPUBBLICA ITALIANA 1 GENNAIO 1948 ASSEMBLEA COSTITUENTE 2 POPOLO COSTITUZIONE POPOLO REPUBBLICA DEMOCRAZIA 3 ART.

Dettagli

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO ORDINAMENTO GIUDIZIARIO r.d. 30.1.1941, n. 12 Giudici di 1 grado Conciliatore monocratico comune appello > pretore Pretore monocratico mandamento appello > tribunale Tribunale collegiale circondario appello

Dettagli

CORSO Diritto Europeo delle biotecnologie Organi Giurisdizionali

CORSO Diritto Europeo delle biotecnologie Organi Giurisdizionali CORSO Diritto Europeo delle biotecnologie Organi Giurisdizionali * LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: IL SISTEMA DUALISTICO diritti soggettivi giudice ordinario disapplicazione dell atto illegittimo Interessi

Dettagli

L AVVOCATURA NELL ORDINAMENTO GIUDIZIARIO. Milano, 9 febbraio 2017 Celestina Tinelli

L AVVOCATURA NELL ORDINAMENTO GIUDIZIARIO. Milano, 9 febbraio 2017 Celestina Tinelli L AVVOCATURA NELL ORDINAMENTO GIUDIZIARIO Milano, 9 febbraio 2017 Celestina Tinelli AVVOCATI nel CSM e nella CASSAZIONE per MERITI INSIGNI In forza dell'art. 104 della Costituzione gli avvocati possono

Dettagli

L uniformità dei controlli ed il dialogo tra il Sistema delle Agenzie e la Rete delle Procure generali in materia ambientale

L uniformità dei controlli ed il dialogo tra il Sistema delle Agenzie e la Rete delle Procure generali in materia ambientale L uniformità dei controlli ed il dialogo tra il Sistema delle Agenzie e la Rete delle Procure generali in materia ambientale Pescara, 12 Dicembre 2017 Pasquale Fimiani Sostituto Procuratore generale Corte

Dettagli

art. 25, cost. 1. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

art. 25, cost. 1. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. art. 24, cost. 1. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. 2. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. art. 25, cost. 1. Nessuno

Dettagli

LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE I modelli di giustizia costituzionale La giustizia costituzionale nell ordinamento italiano La Corte costituzionale Il giudizio di legittimità costituzionale delle leggi I conflitti

Dettagli

LA MAGISTRATURA IN ITALIA: UN PROFILO STORICO E COMPARATO,

LA MAGISTRATURA IN ITALIA: UN PROFILO STORICO E COMPARATO, Abbreviazioni 11 Presentazione 13 PARTE PRIMA j LA MAGISTRATURA IN ITALIA: UN PROFILO STORICO E COMPARATO, di Carlo Guarnierì I. La magistratura nello Stato moderno 21 1. I caratteri generali del rendere

Dettagli

Agenzia nazionale per l attrazione degli investimenti e lo sviluppo d impresa SpA. Profilo del Paese

Agenzia nazionale per l attrazione degli investimenti e lo sviluppo d impresa SpA. Profilo del Paese Agenzia nazionale per l attrazione degli investimenti e lo sviluppo d impresa SpA Invitalia, l Agenzia nazionale per l attrazione degli investimenti e lo sviluppo d impresa, agisce su mandato del Governo

Dettagli

Regolamento dell Organismo di Vigilanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

Regolamento dell Organismo di Vigilanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 Regolamento dell Organismo di Vigilanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di AUTOGRILL S.p.A. con delibera del

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 2222 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore COSSIGA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 2003 Disposizioni sulla missione umanitaria nazionale in Iraq

Dettagli

divisione politica REGNO D'ITALIA REPUBBLICA ITALIANA

divisione politica REGNO D'ITALIA REPUBBLICA ITALIANA LO STATO ITALIANO 568 1861 1946 2016 divisione politica REGNO D'ITALIA REPUBBLICA ITALIANA ALCUNE DATE DA RICORDARE 568: l'arrivo dei Longobardi in Italia dà avvio alla divisione politica della Penisola.

Dettagli

La Corte d Appello di Cagliari Funzioni e organizzazione. Dottoressa Roberta Coni Dirigente Amministrativo Corte Appello di Cagliari

La Corte d Appello di Cagliari Funzioni e organizzazione. Dottoressa Roberta Coni Dirigente Amministrativo Corte Appello di Cagliari La Corte d Appello di Cagliari Funzioni e organizzazione Dottoressa Roberta Coni Dirigente Amministrativo Corte Appello di Cagliari La Corte d Appello di Cagliari è un Ufficio Giudiziario Ha sede nel Palazzo

Dettagli

Legge federale sul Consiglio della magistratura

Legge federale sul Consiglio della magistratura Legge federale sul Consiglio della magistratura (LCM) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 169 capoverso 1 e 191a della Costituzione federale 1 ; visto il

Dettagli

DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA. Il quadro istituzionale (3)

DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA. Il quadro istituzionale (3) Dipartimento di Giurisprudenza DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA Il quadro istituzionale (3) LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL UNIONE EUROPEA (CGUE) Si tratta di un istituzione unitaria che comprende al suo interno:

Dettagli

diritto pubblico 5 Diritto Pubblico 1) La forma di governo parlamentare in Italia prevede che:

diritto pubblico 5 Diritto Pubblico 1) La forma di governo parlamentare in Italia prevede che: diritto pubblico 5 Diritto Pubblico 1) La forma di governo parlamentare in Italia prevede che: A) Il Parlamento goda della fiducia del corpo elettorale B) Il Presidente della Repubblica goda della fiducia

Dettagli

VI CONGRESSO NAZIONALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE ALGHERO MAGGIO 2012 HOTEL CARLOS V

VI CONGRESSO NAZIONALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE ALGHERO MAGGIO 2012 HOTEL CARLOS V La magistratura onoraria Scheda elaborata da Maria Graziella Serra Direttivo Nazionale ANF Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. (Fabrizio De André) Magistratura onoraria Qualifica

Dettagli

Art. 83 Art. 83 Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

Art. 83 Art. 83 Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. per farvi fronte. per farvi fronte. Art. 82 Art. 82 Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo

Dettagli

Giustizia amministrativa in generale e profili organizzativi

Giustizia amministrativa in generale e profili organizzativi Giustizia amministrativa in generale e profili organizzativi Definizioni preliminari POTERE GIURISDIZIONALE: potere di risolvere in via definitiva e autonoma una controversia di natura civile, penale e

Dettagli

GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

GIUSTIZIA COSTITUZIONALE GIUSTIZIA COSTITUZIONALE GIUSTIZIA COSTITUZIONALE Forma di garanzia giurisdizionale della rigidità della Costituzione, cioè della sua supremazia nei confronti degli atti dei soggetti pubblici È giurisdizionale

Dettagli

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO. Il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO. Il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO Il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale REQUISITI SOGGETTIVI PdR Cittadino Italiano 50 anni di età Godimento diritti civili e politici Mandato: 7 anni Incompatibilità

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Premessa... pag. V Premessa alla dodicesima edizione...» XI I IL DIRITTO, I SOGGETTI, GLI ATTI. NOZIONI DI BASE

INDICE SOMMARIO. Premessa... pag. V Premessa alla dodicesima edizione...» XI I IL DIRITTO, I SOGGETTI, GLI ATTI. NOZIONI DI BASE INDICE SOMMARIO Premessa... pag. V Premessa alla dodicesima edizione...» XI I IL DIRITTO, I SOGGETTI, GLI ATTI. NOZIONI DI BASE Capitolo 1 IL DIRITTO 1. Le regole prescrittive... pag. 1 2. Regole e sanzioni...»

Dettagli

L'ORDINAMENTO REPUBBLICANO

L'ORDINAMENTO REPUBBLICANO L'ORDINAMENTO REPUBBLICANO - 2009 INDICE CRONOLOGICO DEI TESTI-BASE 1848 STATUTO fondamentale del Regno. I.2.a. 1861 LEGGE 17 MARZO 1861, N. 4671. - Colla quale viene conferito a Sua Maestà e ai suoi successori

Dettagli

Il sistema costituzionale italiano. Prof. Cecilia Bellè

Il sistema costituzionale italiano. Prof. Cecilia Bellè Il sistema costituzionale italiano Prof. Cecilia Bellè FORMA DI STATO (come modalità di esercizio del potere nei confronti dei cittadini) L Italia è una democrazia. (art. 1 Cost.) il potere appartiene

Dettagli

UNITÀ DIDATTICA 10 L AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

UNITÀ DIDATTICA 10 L AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA UNITÀ DIDATTICA 10 L AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 10.1 La Magistratura Nell ordinamento italiano la Magistratura è un potere dello Stato autonomo e indipendente dagli altri. Dalla Costituzione deriva

Dettagli

Disposizioni transitorie

Disposizioni transitorie Disposizioni transitorie ART. 53. (Disposizioni transitorie). 1. Le disposizioni di cui agli articoli 65, 69, 76, 84, 98-bis, 114, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 126, terzo comma, 127, 127-bis, 131 e 133

Dettagli

La Corte costituzionale (artt della Costituzione)

La Corte costituzionale (artt della Costituzione) La Corte costituzionale (artt. 134 135 136 137 della Costituzione) La Corte costituzionale è al di fuori dei tre poteri dello Stato (legislativo, esecutivo, giudiziario). Corte costituzionale = funzione

Dettagli

I. PRELEGGI. R. D , n. 262: Disposizioni sulla legge in generale

I. PRELEGGI. R. D , n. 262: Disposizioni sulla legge in generale I. PRELEGGI R. D. 16.03.1942, n. 262: Disposizioni sulla legge in generale Le Preleggi ovvero denominate anche Disposizioni sulla legge in generale al codice civile (emanato con R.D. 16/3/1942, n. 262

Dettagli

AUTORELAZIONE DI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA 1

AUTORELAZIONE DI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA 1 AUTORELAZIONE DI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA 1 1. Dati generali del magistrato. Cognome e nome: ; Luogo e data di nascita:, ; Decreto di nomina a magistrato ordinario (già uditore giudiziario):

Dettagli

Articolo 1. Articolo 2.

Articolo 1. Articolo 2. Ddl Camera 2517 Delega al Governo per l istituzione delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori nonché per la disciplina dei procedimenti in materia di separazione dei coniugi e di divorzio

Dettagli

CODICE DI PROCEDURA PENALE

CODICE DI PROCEDURA PENALE Valerio de GIOIA CODICE DI PROCEDURA PENALE e leggi speciali Annotato con la giurisprudenza VI edizione SOMMARIO Premessa V COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 1 DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI

Dettagli

1 - INCOMPATIBILITA E DECADENZA

1 - INCOMPATIBILITA E DECADENZA Si trasmettono in allegato le proposte di modifica dello Statuto ANM che verranno discusse in occasione dell Assemblea Generale prevista il 1 ottobre p.v. in Roma. Il testo è consultabile dal sito www.associazionemagistrati.it

Dettagli

INDICE GENERALE PARTE PRIMA LE NOZIONI FONDAMENTALI DEL DIRITTO COSTITUZIONALE

INDICE GENERALE PARTE PRIMA LE NOZIONI FONDAMENTALI DEL DIRITTO COSTITUZIONALE INDICE GENERALE PARTE PRIMA LE NOZIONI FONDAMENTALI DEL DIRITTO COSTITUZIONALE LE NOZIONI FONDAMENTALI... 3 Premessa: cosa studiamo?... 3 1. La pluralità degli ordinamenti giuridici e le norme... 4 2.

Dettagli

SEZIONE I La Corte costituzionale Art. 134 Art. 134 (non modificato)

SEZIONE I La Corte costituzionale Art. 134 Art. 134 (non modificato) COSTITUZIONE VIGENTE COSTITUZIONE COME RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO DI LEGGE COSTITUZIONALE APPROVATO IN SECONDA VOTAZIONE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO Repubblica, su iniziative

Dettagli

Educazione Civica e Diritto dell Unione Europea

Educazione Civica e Diritto dell Unione Europea ed. civica e dir. UE ed. civica e diritto dell UE Educazione Civica e Diritto dell Unione Europea 1) Da quanti deputati è composto il parlamento italiano? A) Circa 150 B) Circa 250 C) Circa 500 D) Oltre

Dettagli

Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 NORME INTEGRATIVE DELLA COSTITUZIONE CONCERNENTI LA CORTE COSTITUZIONALE

Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 NORME INTEGRATIVE DELLA COSTITUZIONE CONCERNENTI LA CORTE COSTITUZIONALE Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 NORME INTEGRATIVE DELLA COSTITUZIONE CONCERNENTI LA CORTE COSTITUZIONALE (Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1953, n. 62) ---------------------------------------------------------------

Dettagli

Art. 83 Art. 83 Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

Art. 83 Art. 83 Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. Titolo II IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Titolo II IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Art. 83 Art. 83 eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. eletto dall Assemblea della Repubblica, presieduta

Dettagli

INDICE CAPITOLO I CENNI STORICI

INDICE CAPITOLO I CENNI STORICI INDICE Avvertenza... Premessa dell Autore alla prima edizione... pag. V VII CAPITOLO I CENNI STORICI 1. Introduzione... 1 2. Il periodo dell instabilità (dal 1789 al 1870... 1 3. Il periodo della stabilità

Dettagli

PARTE PRIMA IL DIRITTO: NOZIONE E PRINCIPI GENERALI

PARTE PRIMA IL DIRITTO: NOZIONE E PRINCIPI GENERALI INDICE-SOMMARIO PARTE PRIMA IL DIRITTO: NOZIONE E PRINCIPI GENERALI Capitolo 1.1. IL DIRITTO 1.1.1. Diritto e società... 3 1.1.2. La norma giuridica... 4 1.1.3. L ordinamento giuridico... 6 1.1.4. Diritto

Dettagli

http://www.quirinale.it/ Ruolo del Presidente Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato rappresenta l unità nazionale (art. 87 cost) e deve porsi al di sopra delle posizioni politiche; è garante

Dettagli

LA RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE

LA RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE LA RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE APPROVATA DEFINITIVAMENTE IL 12 APRILE 2016 WWW.RIFORMECOSTITUZIONALI.GOV.IT ELEMENTI ESSENZIALI DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO

Dettagli

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Strutture, persone, risorse e attività preposte stabilmente dalla legge alla gestione e alla cura degli interessi generali Evoluzione storica: Stato assoluto Ordinamenti di civil

Dettagli

LEGGE COSTITUZIONALE 11 marzo 1953, n. 1

LEGGE COSTITUZIONALE 11 marzo 1953, n. 1 LEGGE COSTITUZIONALE 11 marzo 1953, n. 1 Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1953, n. 62) Art. 1 La Corte costituzionale esercita le sue

Dettagli

Documento scaricato dal sito mininterno.net - il portale per la preparazione ai concorsi pubblici - esercitati GRATIS on-line!

Documento scaricato dal sito mininterno.net - il portale per la preparazione ai concorsi pubblici - esercitati GRATIS on-line! 3256 "----------- (1) elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per ----------- (2), ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza

Dettagli

Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace (scheda)

Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace (scheda) Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace (scheda) CONTENUTO DELLA PROPOSTA NORMATIVA La proposta normativa, in forma di disegno di legge-delega al Governo,

Dettagli

INDICE CAPITOLO I PROFILO STORICO DEL DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO

INDICE CAPITOLO I PROFILO STORICO DEL DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO Premessa... V CAPITOLO I PROFILO STORICO DEL DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO 1. Le origini dello Stato italiano: le vicende territoriali... 1 2. Il sistema costituzionale del Regno d Italia... 3 3. Il

Dettagli

SOMMARIO. Presentazione alla prima edizione... Introduzione... Capitolo I GIUDICE DI PACE E MAGISTRATURA ONORARIA. PROCEDIMENTO DI NOMINA

SOMMARIO. Presentazione alla prima edizione... Introduzione... Capitolo I GIUDICE DI PACE E MAGISTRATURA ONORARIA. PROCEDIMENTO DI NOMINA Presentazione alla prima edizione... Introduzione... pag. V VII Capitolo I GIUDICE DI PACE E MAGISTRATURA ONORARIA. PROCEDIMENTO DI NOMINA 1.1. Il giudice di pace come magistrato onorario nel quadro dei

Dettagli

QUIZ DIRITTO AMMINISTRATIVO

QUIZ DIRITTO AMMINISTRATIVO QUIZ DIRITTO AMMINISTRATIVO QUIZ SU LEZIONE 3 1. Le città metropolitane A) sono enti autonomi costituzionalmente riconosciuti dall art. 114 Cost B) non sono costituzionalmente riconosciuti C) prenderanno

Dettagli

LE AUTONOMIE TERRITORIALI

LE AUTONOMIE TERRITORIALI LE AUTONOMIE TERRITORIALI Titolo V della Costituzione = sistema delle autonomie territoriali (Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni). Regioni a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario.

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA REGOLAMENTO 20 novembre 2015, n. 1 Regolamento ai sensi dell art. 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sui corsi per l iscrizione all Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Delega al Governo per la riforma della magistratura onoraria

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Delega al Governo per la riforma della magistratura onoraria Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2359 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori BERSELLI e MUGNAI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 2010 Delega al Governo per la riforma della magistratura

Dettagli

Le funzioni del Senato

Le funzioni del Senato Capitolo 2 Le funzioni del Senato 1 Introduzione Come evidenziato nel capitolo precedente, la caratteristica fondamentale del bicameralismo perfetto sta nel fatto che Camera e Senato hanno le stesse funzioni

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2802

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2802 Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2802 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori D ALIA e SERRA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA 30 GIUGNO 2011 Disposizioni in materia di incompatibilità dei magistrati

Dettagli

AUDIZIONE AL C.S.M. Roma, 11 settembre 2017

AUDIZIONE AL C.S.M. Roma, 11 settembre 2017 www.seiluglio.it AUDIZIONE AL C.S.M. Roma, 11 settembre 2017 MAGISTRATURA ONORARIA E INCOMPATIBILITÀ PARENTALE Con decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in attuazione della legge delega di riforma

Dettagli

INDICE CAPITOLO I PROFILO STORICO DEL DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO

INDICE CAPITOLO I PROFILO STORICO DEL DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO Premessa......................................... V CAPITOLO I PROFILO STORICO DEL DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO 1. Le origini dello Stato italiano: le vicende territoriali............. 1 2. Il sistema

Dettagli

riforma della Giustizia Federale Sportiva schemi riassuntivi

riforma della Giustizia Federale Sportiva schemi riassuntivi Segreteria Federale Roma, 17 febbraio 2015 Circolare n. 32/2015 A tutte le Società affiliate Organi Centrali e Territoriali Ufficiali di Gara LORO INDIRIZZI OGGETTO: riforma della Giustizia Federale Sportiva

Dettagli

CAMERA ARBITRALE DI LUCCA

CAMERA ARBITRALE DI LUCCA CAMERA ARBITRALE DI LUCCA STATUTO Articolo 1 (Istituzione e sede) Presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca, in corte Campana, 10, è istituita ai sensi dell art. 2, comma

Dettagli

LA RESPONSABILITA DEGLI ORGANI CORSO DI FORMAZIONE 18/19 GIUGNO 2016

LA RESPONSABILITA DEGLI ORGANI CORSO DI FORMAZIONE 18/19 GIUGNO 2016 LA RESPONSABILITA DEGLI ORGANI CORSO DI FORMAZIONE 18/19 GIUGNO 2016 AVIS E Italiana Un associazione Senza fini di lucro Di volontariato Onlus di diritto Che promuove il dono del sangue Con proprie regole

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 50. Istituzione della corte d appello e della procura generale della Repubblica in Bolzano

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 50. Istituzione della corte d appello e della procura generale della Repubblica in Bolzano Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 50 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori ZELLER e BERGER COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013 Istituzione della corte d appello e della procura generale

Dettagli

LA RIFORMA DEI POTERI DI CUI AGLI ARTT. 32 DPR N. 600/1973 E 51 DEL D.P.R. N. 633/1972. I POTERI DEGLI UFFICI E LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

LA RIFORMA DEI POTERI DI CUI AGLI ARTT. 32 DPR N. 600/1973 E 51 DEL D.P.R. N. 633/1972. I POTERI DEGLI UFFICI E LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE Seminario di formazione LE INDAGINI FINANZIARIE Milano, 1 luglio 2008 LA RIFORMA DEI POTERI DI CUI AGLI ARTT. 32 DPR N. 600/1973 E 51 DEL D.P.R. N. 633/1972. I POTERI DEGLI UFFICI E LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Dettagli

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Strutture, persone, risorse e attività preposte stabilmente dalla legge alla gestione e alla cura degli interessi generali Evoluzione storica: Stato assoluto Ordinamenti di civil

Dettagli

LA STRUTTURA ISTITUZIONALE DELL UE

LA STRUTTURA ISTITUZIONALE DELL UE LA STRUTTURA ISTITUZIONALE DELL UE Istituzioni e organi Assenza di separazione rigida dei poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario) Quadro istituzionale unitario dell UE (art. 13 TEU, prima art. 3 TEU)

Dettagli

L ordine giudiziario è composto da:

L ordine giudiziario è composto da: L ordine giudiziario è composto da: magistrati di professione (giudici e p.m.) magistrati non di professione (giudici di pace, giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari; giudici onorari aggregati;

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COLLETTI, FERRARESI, AGOSTINELLI, BONAFEDE, BUSINAROLO, SARTI, TURCO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COLLETTI, FERRARESI, AGOSTINELLI, BONAFEDE, BUSINAROLO, SARTI, TURCO Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2658 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI COLLETTI, FERRARESI, AGOSTINELLI, BONAFEDE, BUSINAROLO, SARTI, TURCO Soppressione dei tribunali

Dettagli

Università degli Studi Roma Tre Facoltà di Scienze Politiche

Università degli Studi Roma Tre Facoltà di Scienze Politiche Università degli Studi Roma Tre Facoltà di Scienze Politiche lo stato della Giustizia nei nuovi Paesi della Comunità Europea Roma, 14 marzo 2008 IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA IN BULGARIA Avv. Vesselina

Dettagli

LEGGE 5 GIUGNO 1989, N Artt. 1-4 (...) (2) Art. 5

LEGGE 5 GIUGNO 1989, N Artt. 1-4 (...) (2) Art. 5 LEGGE 5 GIUGNO 1989, N. 219 Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione (1) CAPO I Norme in materia di reati ministeriali Artt. 1-4 (...) (2) CAPO

Dettagli

INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (D.Lgs. 39/13)

INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (D.Lgs. 39/13) INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (D.Lgs. 39/13) PREMESSA Sulla gazzetta uffuciale del 19 aprile 2013 è stato pubblicato il d.lgs. 39/13 (Disposizioni

Dettagli

Parte I. Lo Stato moderno. COMP_CompendioDirittoCostituzionale_2014_1.indb :52:55

Parte I. Lo Stato moderno. COMP_CompendioDirittoCostituzionale_2014_1.indb :52:55 Parte I Lo Stato moderno COMP_CompendioDirittoCostituzionale_2014_1.indb 19 19-05-2014 15:52:55 COMP_CompendioDirittoCostituzionale_2014_1.indb 20 19-05-2014 15:52:55 1 Forme di Stato e forme di governo

Dettagli

Gli organi dello Stato

Gli organi dello Stato Gli organi dello Stato Il Parlamento italiano Le immunità parlamentari L organizzazione delle Camere L iter legislativo Il ruolo del Presidente della Repubblica La responsabilità del Presidente della Repubblica

Dettagli

Italia 2015: un nuovo presidente al Quirinale

Italia 2015: un nuovo presidente al Quirinale Italia 2015: un nuovo presidente al Quirinale Il 14 gennaio 2015 si è dimesso Giorgio Napolitano 11 presidente (dal 1948) Il solo a essere stato eletto 2 volte In Italia ciascun mandato dura 7 anni, lui

Dettagli

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITA PER L ENERGIA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITA PER L ENERGIA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITA PER L ENERGIA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA L Autorità per l energia e il gas (di seguito: l Autorità) e la Guardia di Finanza:

Dettagli

DECRETO PRESIDENZIALE 30 DICEMBRE 2008 N.34/N

DECRETO PRESIDENZIALE 30 DICEMBRE 2008 N.34/N Disciplina concernente il Collegio giudicante e il Collegio di appello competenti a decidere sui ricorsi presentati dal personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica DECRETO PRESIDENZIALE

Dettagli

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 12 maggio 2010, ha approvato la seguente circolare: RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 12 maggio 2010, ha approvato la seguente circolare: RELAZIONE ILLUSTRATIVA Nuova circolare sull obbligo di residenza dei magistrati nella sede del proprio ufficio. (Circolare n. P- 12091/2010 del 19 maggio 2010 Delibera del 12 maggio 2010) Il Consiglio superiore della magistratura,

Dettagli

LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI NEL CODICE ANTIMAFIA

LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI NEL CODICE ANTIMAFIA INDICE SOMMARIO PARTE PRIMA LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI NEL CODICE ANTIMAFIA (d.lgs. 159/11) CAPITOLO 1 LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI NEL- L ORDINAMENTO COSTITUZIONALE 1 L origine storica e

Dettagli

che nel presente processo la Pubblica Accusa era sostenuta in giudizio dal VPO Dr. Guido Piazzano

che nel presente processo la Pubblica Accusa era sostenuta in giudizio dal VPO Dr. Guido Piazzano La difesa dell imputato, rilevato: che nel presente processo la Pubblica Accusa era sostenuta in giudizio dal VPO Dr. Guido Piazzano alle udienze del, come risulta dai relativi verbali che, come risulta

Dettagli

La Costituzione della Repubblica Italiana Le norme che riguardano l elezione del Presidente della Repubblica. Art. 59.

La Costituzione della Repubblica Italiana Le norme che riguardano l elezione del Presidente della Repubblica. Art. 59. La Costituzione della Repubblica Italiana Le norme che riguardano l elezione del Presidente della Repubblica (estratto) Art. 59. È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della

Dettagli

REGOLAMENTO DEL GRUPPO MISTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA

REGOLAMENTO DEL GRUPPO MISTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA REGOLAMENTO DEL GRUPPO MISTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 1 XVII LEGISLATURA SOMMARIO 1. Costituzione del Gruppo Parlamentare 2. Organi del Gruppo 3. Assemblea di Gruppo 4. Convocazioni dell Assemblea,

Dettagli

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO (adottato ai sensi dell articolo 16, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, Disposizioni per l attuazione del

Dettagli