Corso di formazione CENTRO DI RECUPERO ANIMALI SELVATICI CASCINA STELLA

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1 Corso di formazione CENTRO DI RECUPERO ANIMALI SELVATICI CASCINA STELLA Inquadramento sulla fauna selvatica: aspetti giuridici e comportamentali 14 marzo 2012 Franco Lavezzi 14 marzo 2012

2 Un chiarimento sulle definizioni Fauna è un termine collettivo utilizzato per indicare l'insieme delle specie animali che risiedono in un dato territorio o in un particolare ambiente, oppure appartenenti ad un determinato taxon o viventi in un preciso periodo storico o geologico. Il termine corrispondente usato in botanica per le piante è flora flora

3 in senso scientifico e naturalistico, il concetto di fauna risulta essere molto più complesso e se ne offre una definizione più dettagliata che può essere presa come spunto per ulteriori analisi e riflessioni: "La fauna è costituita dall'insieme di specie e di popolazioni animali, vertebrati ed invertebrati, residenti in un dato territorio, stanziali o di transito abituale, ed inserite nei suoi ecosistemi. Essa, originatasi in seguito ad eventi storici (paleogeografici e paleoclimatici), comprende le specie endemiche e le specie immigrate divenute ormai indigene, come pure le specie introdotte dall'uomo o sfuggite ai suoi allevamenti ed andate incontro ad indigenazione, perché inseritesi autonomamente in ecosistemi appropriati. Non fanno parte della fauna gli animali domestici e di allevamento. (Marcello La Greca)

4 Specie autoctona: stambecco passera d Italia Specie introdotte ed indigenizzate: pernice sarda daino CONTINENTE EUROPEO Specie immigrate: airone guardabuoi

5 PIANURA PADANA SPECIE ENDEMICHE pelobate fosco

6 Specie immigrate surmolotto 1500 circa tortora dal collare orientale 1930 circa faina post-glaciale anni fa

7 Specie introdotte Fagiano: età romana nutria 1950 circa Coniglio selvatico: età romana Gambero della Louisiana: 1970

8 la definizione scientifico-naturalistica di fauna si basa su tre aspetti fondamentali che la caratterizzano: la dinamicità, la storicità e l'interattività. La fauna di un territorio, infatti, non è statica ma dinamica, cioè muta col trascorrere del tempo a causa dei processi di estinzione, evoluzione, speciazione e sostituzione, determinati da fattori naturali e, in tempi storici, sempre più frequentemente, antropici. La fauna attuale può essere così considerata il residuo di faune del passato, ognuna con una sua storia ben precisa e strettamente connessa agli eventi paleogeografici (movimenti tettonici, vulcanismo, evoluzione geomorfologica, pedogenesi, ecc.) e paleoclimatici quali le variazioni del clima (regime delle precipitazioni, glaciazioni, ecc) avvenuti in quel territorio.

9 La fauna selvatica secondo le norme: Le definizioni giuridiche

10 LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI Numerose sono le convenzioni internazionali ratificate dall Italia finalizzate alla tutela (diretta o indiretta) della fauna. - Convenzione di Parigi (1950, ratificata nel 78): protezione degli Uccelli - Convenzione di Ramsar (1971, ratificata nel 76): protezione delle zone umide importanti per gli Uccelli -Convenzione di Washington (1973, ratificata nel 74): regolamentazione del commercio internazionale specie animali e vegetali -Convenzione di Bonn (1979, ratificata nel 83): protezione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica -Convenzione di Berna (1979, ratificata nel 81): protezione della vita selvatica e dell ambiente naturale in Europa -Convenzione di Rio de Janeiro (1992, ratificata nel 76): convenzione sulla Biodiversità

11 La definizione di specie contenuta nelle Convenzioni Internazionali ali è, di fatto, quella scientifica

12 Le Direttive Comunitarie DIR 79/409 CEE (ora 2009/147 CE), conservazione degli uccelli selvatici DIR 92/43, conservazione degli habitat naturali e seminaturali e delle specie di flora e fauna selvatiche APPLICAZIONI NAZIONALI: D.P.R. 357/ 97

13 Il contesto nazionale: la fauna come bene ambientale tutelato dalla Costituzione La potestà di disciplinare l'ambiente nella sua interezza (ndr., fauna compresa) è stata affidata in via esclusiva allo Stato, dall'art. 117, co. 2, lett. s), Cost. che parla di "ambiente" in termini generali e onnicomprensivi. E non è da trascurare che la norma costituzionale pone accanto alla parola "ambiente" la parola "ecosistema". Ne consegue che spetta allo Stato disciplinare l'ambiente come una entità organica. La disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente, inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario (sent.151/86) ed assoluto (sent. 210/87), e deve garantire, (come prescrive il diritto comunitario) un elevato livello di tutela, come tale inderogabile da altre discipline di settore. CORTE COSTITUZIONALE 14 novembre 2007, Sentenza n. 378 del 2007

14 La Legge 157/ 92 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio Legge 11 febbraio 1992 n.157 (legge sulla caccia)

15 Art. 1 Fauna selvatica 1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale. 1-bis. Lo Stato e le regioni si adoperano per mantenere o adeguare la popolazione della fauna selvatica a un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto anche delle esigenze economiche, nonché ad evitare, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale.

16 Art. 2. (Oggetto della tutela) 1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie: a) mammiferi: omissis b) uccelli: omissis c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.

17 2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole. 3. omissis

18 Ruolo e funzioni dei CRAS nella L. 157/ 92 Art. 4 Cattura temporanea e inanellamento 1. omissis. 2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico omissis L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, omissis. 3 omissis. 4. omissis. 5. E' fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto. 6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.

19 Altre norme statali che possono interessare la gestione dei CRAS L. 7 febbraio 1992, n. 150 proibisce il commercio e la detenzione di "esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica ". Il Prefetto autorizza con provvedimento motivato e previa verifica dell'idoneità delle strutture di detenzione a garantire il benessere degli animali, la salute e l'incolumità pubblica. L'elenco delle specie animali pericolose per la salute e l'incolumità pubblica è stabilito dal D.M

20 Art. 12 D.P.R. 357 dell Introduzioni e reintroduzioni Divieto di effettuare immissioni se non autorizzate dal Ministero per l Ambiente l

21 La disciplina dell introduzione, della reintroduzione e del ripopolamento di specie animali rientra nella esclusiva competenza statale di cui all art. art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, trattandosi di regole di tutela dell ambiente e dell ecosistema ecosistema e non solo di discipline d uso della risorsa ambientale-faunistica faunistica. Lo Stato nell esercizio esercizio di tale sua competenza esclusiva, nell apprestare cioè una «tutela piena ed adeguata», capace di assicurare la conservazione dell ambiente per la presente e per le future generazioni, può porre limiti invalicabili di tutela (cfr cfr. sentenza n. 378 del 2007). A tali limiti le Regioni devono adeguarsi nel dettare le normative d uso dei beni ambientali, o comunque nell esercizio esercizio di altre proprie competenze, rimanendo libere, però, se lo ritengono opportuno, di determinare, nell esercizio esercizio della loro potestà legislativa, limiti di tutela dell ambiente anche più elevati di quelli statali. CORTE COSTITUZIONALE - 6 febbraio 2009, Sentenza n. 30

22 LA DISCIPLINA REGIONALE L.r. 16 agosto 1993, n. 26, art. 6 Comma 5. La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentito l Istituto nazionale per la fauna selvatica, disciplina il soccorso, la detenzione temporanea e la successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà e individua, dandone adeguata pubblicità, i centri di recupero abilitati a ricevere tale fauna, possibilmente situati in ciascun ambito provinciale e gestiti da enti scientifici o da associazioni protezionistiche riconosciute con finalità scientifiche

23 D.G.R. 27 luglio 1994: R.R. 5/55655/ 94, disciplina dei Centri di recupero e soccorso per la fauna selvatica

24 Trovando supporto nelle disposizioni derivanti dalla L. 157/ 92 e nelle relative applicazioni regionali, i CRAS possono occuparsi solo di soggetti appartenenti alla fauna Selvatica omeoterma (Mammiferi ed Uccelli selvatici) contemplata da queste discipline.

25 Sono pertanto esclusi animali domestici specie appartenenti ai gruppi dei Rettili, degli Anfibi, dei Pesci e gli Invertebrati restano inoltre esclusi dalla tutela della legge sulla protezione della fauna selvatica omeoterma, e pertanto non conferibili al CRAS le talpe, i ratti, i topi e le arvicole.

26 Sono inoltre esclusi animali di specie selvatiche, anche esotiche, nati in cattività, come definiti dalla L. 150/92 (assimilabili agli animali domestici) animali di qualunque specie provenienti da importazione

27 IL CRAS DI CASTELLEONE E COLLOCATO IN STRUTTURE DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI CREMONA Attività didattiche Recupero fauna selvatica IL CRAS DI CASTELLEONE OPERA A SEGUITO DI UNA CONVENZIONE CON LE PROVINCE INTERESSATE

28 Operante ancor prima dell entrata entrata in vigore del R.R. 5/55655/ 94 Il CRAS di Castelleone è stato tra i primi ad ottenere il riconoscimento da parte della Regione Lombardia

29 FINALITA DEL CRAS: ETICA

30 FINALITA DEL CRAS: CONSERVAZIONE

31 FINALITA DEL CRAS: EDUCAZIONE

32 Cause di ricovero: IMPULSO AL SOCCORSO VERSO GLI ANIMALI IN DIFFICOLTA

33 bracconaggio Cause di ricovero : ATTIVITA UMANE DOLOSE O COLPOSE Avvelenamenti accidentali Investimenti da traffico

34 Cause di ricovero: CAUSE NATURALI patologie, predazione, avversità climatiche, traumi, ecc.

35 LA MIGRAZIONE Un evento di grande pressione selettiva

36 Cause di ricovero: GIOVANI ESEMPLARI DI SPECIE CHE NIDIFICANO AL SUOLO corriere piccolo falco di palude

37 O CHE SNIDANO PRECOCEMENTE

38 gufo comune FAUNA RICOVERATA GLI UCCELLI smeriglio I Rapaci notturni e diurni

39 nitticora Categorie faunistiche più frequentemente ricoverate: garzaia Gli Ardeidi

40 Colombi e tortore Altre categorie di uccelli ricoverate anatre gabbiani rondoni

41 Fauna ricoverata: I Mammiferi tasso lepre

42 piccione cornacchia PROBLEMATICHE: LE SPECIE SOTTOPOSTE A CONTROLLO volpe

43 PROBLEMATICHE: anatra mandarina LA FAUNA ESOTICA nutria minilepre

44 PROBLEMATICHE: Il rispetto della disciplina inerente gli animali pericolosi pericolosi

45 PROBLEMATICHE: Il conferimento di specie non contemplate

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