Circolare Bolzano, 5 gennaio 2015 Nr. 7/2015. Oggetto: Novità Legge di Stabilità per 2015 IVA e settore edile
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1 A tutti i clienti Circolare Bolzano, 5 gennaio 2015 Nr. 7/2015 Oggetto: Novità Legge di Stabilità per 2015 IVA e settore edile Accanto alle numerose novità contenute nel primo Decreto Semplificazioni (D.Lgs. n. 175/2014), con la fine dell anno 2014, entra in vigore anche una serie di provvedimenti introdotti con la Legge di Stabilità per il Qui di seguito proponiamo una panoramica delle novità della Legge di Stabilità (L. n. 190 del 23 dicembre 2014) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre Per rendere possibile la tempestiva approvazione della legge tutte le norme sono state inserite in un unico articolo composto da 735 commi, questo espediente ha fatto sì che la Legge di Stabilità sia di difficile lettura. In questa sede Vi informiamo sulle novità in tema di IVA ed edilizia visto che queste, a differenza delle novità sulla determinazione del reddito, vanno osservate immediatamente nelle operazioni quotidiane: 1. Novità in tema di IVA Split Payment (co ) 1.1. Gli Enti Pubblici versano l IVA direttamente all Erario Gli Enti Pubblici a cui sono state emesse fatture per cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate con l applicazione dell IVA, a partire dal 1 gennaio 2015 pagheranno al fornitore solamente l importo corrispondente alla base imponibile IVA. Questa è la conseguenza del c.d. Split Payment : la nuova procedura introdotta con il comma 629 della Legge di Stabilità nell articolo 17-ter DPR 633/72. L IVA indi
2 Quali Enti Pubblici? In vigore per le fatture emesse dal Esempio di fatturazione Eccezioni cata in fattura deve essere versata direttamente dall Ente Pubblico all Erario tramite un conto vincolato. I soggetti interessati allo Split Payment sono i seguenti: - Stato; - Organi dello Stato anche se aventi personalità giuridica; - Enti pubblici territoriali (regioni, provincie e comuni) e rispettivi consorzi; - CCIAA (Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura); - Istituti universitari; - ASL ed enti ospedalieri; - Enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico, di assistenza e beneficenza e di previdenza. Nonostante le anticipazioni discordanti delle ultime settimane, la novità entra in vigore immediatamente il 1 gennaio 2015; originariamente la procedura avrebbe dovuto ottenere espressa approvazione da parte della UE. Sostanzialmente si tratta di quei committenti per cui, ai sensi dell art. 6 co. 5 DPR 633/72, fino ad ora l IVA diventava esigibile al momento del pagamento (c.d. esigibilità differita ). Secondo il comma 632 l entrata in vigore della novità si riferisce alle operazioni per cui l IVA è esigibile a partire dal 1 gennaio Il MEF con un comunicato stampa del , anticipando in parte il contenuto del decreto attuativo, precisa che i pagamenti delle fatture emesse fino al non saranno interessate dalla procedura di Split Payment. Al momento del pagamento l IVA indicata nella fattura del fornitore / prestatore di servizio diventa esigibile ma non deve essere più versata da quest ultimo; il debito IVA che risulta dall operazione va a zero chiudendo il credito verso il fornitore Ente pubblico. Si attendono opportuni chiarimenti da parte dell Agenzia delle Entrate in merito alla determinazione delle liquidazioni IVA con riferimento a questa nuova procedura. Per quanto riguarda la fatturazione a partire dal 2015, salvo che i chiarimenti dell Amministrazione non prevedano altre prescrizioni, si consiglia di adottare la seguente formulazione: Imponibile Euro ,00 IVA 22% Euro 2.200,00 Totale Euro ,00 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 Euro ,00 Netto da pagare Euro ,00 Questa procedura non trova applicazione - alle prestazioni soggette a ritenuta a titolo di imposta come i servizi forniti da professionisti e agenti (provvigioni con ritenuta). Questi continuano a ricevere il versamento anche dell IVA da parte dell Ente pubblico
3 Conseguenze sulla liquidità Sanzioni - operazioni in cui l Ente pubblico già assume la qualifica di debitore d imposta come per gli acquisti di beni / prestazioni di servizi soggetti al reverse-charge. In questi casi in fattura non è indicata l IVA. Per addolcire le indubbie conseguenze negative sulla liquidità dei soggetti nei confronti dei quali è applicato lo Split Payment in sede di rimborso IVA verrà data priorità a queste imprese. Le relative disposizioni dovranno essere promulgate con un decreto attuativo entro il 1 Marzo Avvertenza: saranno in prima linea colpite dalla novità le imprese edili, questo avviene in un periodo in cui la situazione finanziaria già tesa viene ulteriormente aggravata. Si consiglia di prendere contatti con le banche per eventuali anticipi su fatture, in quanto l IVA indicata in fattura non verrà pagata dall Ente pubblico e, solo successivamente, si manifesterà il maggior credito IVA (oppure un minor debito IVA). La norma prevede per l Ente pubblico sanzioni amministrative del 30% in caso di omesso o ritardato versamento dell imposta all Erario Estensione del regime di reverse-charge Reverse charge su prestazioni di servizi (co ) a) Estensione del regime di reverse-charge in edilizia A partire dal 1 gennaio 2015 il regime di reverse-charge in edilizia (art. 17 co. 6 DPR 633/72), ovvero lo spostamento della qualifica di debitore d imposta IVA sul committente, viene esteso ai seguenti servizi di: - pulizia; - demolizione; - installazione di impianti e - completamento relativi ad edifici Rispetto al tradizionale regime di reverse-charge in edilizia, secondo la relazione illustrativa della legge di stabilità in commento, le prestazioni di servizi sopra citati non dovrebbero sottostare alle attuali limitazioni soggettive; da ciò discenderebbe che per questo tipo di prestazioni lo spostamento della qualifica di debitore di imposta sul committente avverrebbe anche quando - le controparti contrattuali non sono imprese edili (attività del gruppo F elenco Atecofin) e - non sussiste un contratto di subappalto. In base alla relazione illustrativa, questi quattro nuovi gruppi di servizio dovranno essere fatturati sia nei confronti di committenti imprese edili che non, senza l applicazione dell IVA. La nuova norma dovrebbe trovare maggior impatto con riferimento ai servizi di pulizia, che quindi, da quest anno, saranno fatturati alle imprese sempre senza l applicazione dell IVA ai sensi dell art. 17 co. 6 DPR 633/
4 Consiglio: ci si augura che l Amministrazione Finanziaria intervenga tempestivamente con opportuni chiarimenti in merito all esatto ambito di applicazione del regime di reverse-charge alle attività soggette all esenzione. In caso di dubbi si consiglia, se possibile, di attendere i chiarimenti prima di procedere all emissione della fattura. Trattandosi di prestazioni di servizi, la novità interessa le fatture emesse dal 1 gennaio Forniture di energia elettrica a rivenditori senza IVA dal b) Reverse charge nel settore energetico Completamente nuova è l introduzione del regime reverse-charge nel settore energetico con decorrenza dal 1 gennaio In concreto a partire da quest anno: - le forniture di energia elettrica e gas a rivenditori verranno fatturate con lo spostamento della qualifica di debitore d imposta IVA sul committente ai sensi dell art. 17 co 6 DPR 633/72; - lo stesso regime si applica al commercio di certificati per emissione di CO2 per cui l esigibilità dell IVA relativa alla cessione non è più in capo alla parte venditrice ma passa all acquirente. In seguito a questa novità dal 1 gennaio 2015 l energia da impianti fotovoltaici e centrali idroelettriche verrà fatturata generalmente senza IVA. In particolare, trattandosi di contratti di fornitura continuativa per cui il momento di effettuazione dell operazione ai fini IVA è il pagamento oppure l emissione della fattura se precedente, la novità riguarda le fatture emesse a partire da quest anno indipendentemente dalla data di fornitura dell energia o del gas. Per completezza si fa presente che il GSE con un avviso del 19 dicembre 2014 sulla propria homepage ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di rivenditore di energia elettrica ai sensi dell art. 7-bis DPR 633/72 e che, a partire dal 1 gennaio 2015, le forniture di energia elettrica nei propri confronti dovranno essere fatturate senza l applicazione dell IVA in regime di reverse charge. Reverse charge nella grande distribuzione c) Reverse charge per cessioni di beni alla grande distribuzione Lo spostamento della qualifica di debitore d imposta IVA ai sensi dell art. 17 co. 6 DPR 633/72 è stato esteso anche alle cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari. Per l entrata in vigore di questa norma si attende il rilascio di un apposita autorizzazione UE. Avremo cura di tener- Vi informati sull evoluzione di questa situazione. Reversecharge per i bancali di d) Reverse charge per la cessione di bancali di legno (pallet) L attuale regime di reverse charge per i rottami (art. 74 co. 7 DPR 633/72) viene esteso alla vendita dei bancali di legno recuperati a cicli di utilizzo successivi al primo. Con decorrenza 1 gennaio 2015 la fatturazione di questo tipo di cessione - 4 -
5 legno dovrà riportare l indicazione Inversione contabile ai sensi dell art. 74 co. 7 DPR 633/72; il momento impositivo ai fini IVA è la consegna del bene. Avvertenza: l introduzione del regime di reverse-charge per le operazioni sopra descritte comporta, nel periodo di transizione, un incremento del credito IVA per le imprese fornitrici coinvolte, le quali continueranno ad acquistare beni e servizi con l applicazione dell IVA e venderanno i propri beni e servizi senza poter addebitare e incassare l IVA. Conseguentemente i soggetti interessati da queste nuove diposizioni godranno di una via preferenziale per quanto riguarda la liquidazione dei rimborsi IVA, sempre che il relativo decreto attuativo venga emanato entro il 1 marzo Modifica delle aliquote IVA Aliquota IVA E-book (co. 667) Per i libri elettronici è stata prevista l aliquota ridotta del 4%. Questa novità ha rilevanza anche in relazione al requisito della territorialità IVA per le operazioni B2C di commercio elettronico diretto che, in deroga alla regola generale, è quella del paese del destinatario. Dunque, a partire dal 1 gennaio 2015, si applicherà l IVA italiana alla cessione nei confronti di una persona fisica italiana che scarica un e-book per esempio dalla homepage di un venditore tedesco e non più l IVA tedesca come accadeva in passato. Aliquota IVA pellets (co. 711, 712) Con decorrenza 1 gennaio 2015 la cessione di trucioli di legno pressato (pellets per riscaldamento) è soggetta all aliquota del 22% invece dell aliquota ridotta del 10% finora applicata. I pellets sono stati esclusi dalla lista dei prodotti del legno agevolati (riga 98 tabella A-III DPR 633/72). Indirettamente questa novità rappresenta conferma del fatto che fino al l applicazione dell aliquota del 10% era corretta; in passato sul punto c erano state interpretazioni divergenti Novità per la dichiarazione IVA dal 2016 Novità in tema di dichiarazione IVA (co. 641) Per l anno di imposta 2014 la comunicazione IVA deve essere trasmessa entro il 2 marzo 2015, mentre la dichiarazione IVA può essere inviata in forma singola entro il 2 marzo 2015 oppure insieme alla dichiarazione dei redditi (modello UNICO) entro il 30 settembre A partire dal 2016 la più volte criticata comunicazione IVA viene abolita, non sarà quindi più possibile inviare la dichiarazione IVA con la dichiarazione dei redditi ma dovrà essere inviata in forma singola già entro il 29 febbraio
6 1.5 Possibile aumento delle aliquote IVA in futuro Possibile aumento delle aliquote IVA (co ) La legge di stabilità contiene al proprio interno alcune clausole di salvaguardia: se alcune novità soggette all approvazione dell UE non saranno convalidate è previsto che l aliquota ridotta attualmente pari al 10% sarà innalzata al 13% fino al 2017 mentre l aliquota ordinaria del 22% passerebbe al 25,5% fino al Questi aumenti decadranno se saranno trovate misure alternative di pari portata. 2. Novità in tema di immobili e settore edile 2.1. Proroga per il 2015 delle agevolazioni fiscali del 50% e 65% Detrazione per efficientamento energetico (co. 47) Come annunciato da tempo la detrazione d imposta del 65% per gli interventi di efficientamento energetico e adeguamento antisismico è stata prorogata fino al 31 dicembre Senza questo intervento normativo la detrazione fiscale per gli interventi di efficientamento energetico e adeguamento antisismico sarebbe stata ridotta al 50% a partire dal 1 gennaio A partire dal 1 gennaio 2016 questa agevolazione presumibilmente decadrà e sarà sostituita dalla detrazione generale del 36% prevista per i lavori di ristrutturazione. Detrazione per ristrutturazioni edilizie (co. 47) Anche la detrazione del 50% per i lavori di ristrutturazione edilizia rimarrà invariata fino al 31 dicembre Senza questo intervento normativo anche la detrazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione sarebbe stata ridotta al 40% a partire dal 1 gennaio 2015 per una spesa massima di Euro A partire dal 1 gennaio 2016 la spesa massima sarà presumibilmente ridotta ad Euro e contemporaneamente la percentuale di detrazione sarà portata al 36%. La detrazione fiscale, sulla base delle attuali disposizioni, spetta anche per l acquisto di immobili ristrutturati (fino al 31 dicembre 2015 il 50% sul 25% del prezzo di acquisto dell immobile fino ad Euro , successivamente il 36% sul 25% del prezzo di acquisto dell immobile fino ad Euro ). L acquisto dell immobile deve avvenire entro 18 mesi dall ultimazione dei lavori di ristrutturazione e non più entro 6 mesi come previsto per il passato. Detrazione mobili Anche la detrazione d imposta del 50% fino ad Euro per l acquisto di mobili ed elettrodomestici è stata prorogata senza modifiche fino al 31 dicembre In questo contesto viene definitivamente chiarito che la detrazione spetta indipendentemente dall ammontare della spese sostenuta per la ristrutturazione dell immobile a cui i mobili e gli elettrodomestici sono destinati
7 Ritenute all 8% 2.2. Aumento delle ritenute dal La ritenuta sui pagamenti per gli interventi di efficientamento energetico e le ristrutturazioni edilizie finora pari al 4% è stata raddoppiata all 8% per i pagamenti a partire dal 1 gennaio La liquidità delle imprese edili è sicuramente penalizzata da questo provvedimento. Per ulteriori chiarimenti restiamo a Vostra disposizione. Cordiali Saluti, Dr. Josef Vieider - 7 -
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