CCNL INDUSTRIA ALIMENTARE

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1 CCNL INDUSTRIA ALIMENTARE PRIME NOTE ILLUSTRATIVE DELL ACCORDO DI RINNOVO DEL BIENNIO ECONOMICO DEL CCNL E DELL ACCORDO 17/9/2005 IN MATERIA DI PART-TIME E APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE Accordo di rinnovo per la parte economi ca del Ccnl industria alimentare L incremento retributivo a regime è di 96 euro lordi. Tale importo è stato ripartito in tre tranches, distribuite su tre esercizi, rispettivamente di 40 euro (dal 1 /9/2005), di 40 euro (dal 1 /3/2006) e di 16 euro (dal 1 /1/2007). I nuovi minimi retributivi e le relative cadenze risultano dalla tabella di cui all allegato 1 (La tabella è altresì reperibile sul sito di Federalimentare, all indirizzo Internet: nella sezione pubblica Comunicazioni ) Per quanto concerne la prima tranche, è opportuno precisare che il relativo incremento, decorrente dal 1 settembre 2005, spetta ai lavoratori in forza alla data di stipula dell accordo (17 settembre 2005). Pertanto nulla è dovuto ai lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto anteriormente a tale data. Ai lavoratori in forza alla data di stipula dell intesa ( ) verrà corrisposto, a copertura del periodo 1 /6/ /8/2005, un importo forfettario, uguale per tutti, a titolo di una tantum, di euro 160 lordi, le cui modalità di erogazione sono state già da noi precisate con le nostre S e S.2215 del 7 ottobre 2005.

2 A) PART-TIME Premessa Accordo in materia di part -time e apprendistato professionalizzante L art. 20 del Ccnl è stato parzialmente modificato ed integrato con decorrenza dalla data di stipula dell accordo ( ) - in attuazione di quanto previsto dall art. 22 bis del Ccnl e tenuto conto della sopravvenienza del Dlgs 276/2003. In sintesi le novità riguardano: Trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale Con riferimento alle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto a tempo parziale (fattispecie già prevista dalla previgente disciplina contrattuale), è stata inserita una clausola in base alla quale le domande medesime saranno prese in considerazione in ordine cronologico di presentazione: se consegnate alla Direzione aziendale entro 72 ore dall avvenuta comunicazione scritta; se presentate da lavoratori adibiti alle stesse mansioni di quelli da assumere a tempo parziale; qualora l azienda sia in grado di reperire altri lavoratori delle stesse mansioni disponibili al tempo pieno. Disciplina delle clausole flessibili ed elastiche All atto della stipula del contratto o successivamente nel corso del suo svolgimento le parti interessate, con specifico patto scritto, potranno prevedere l inserzione, nel contratto a tempo parziale (anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine) di: a) clausole flessibili, relative alla collocazione temporale della prestazione lavorativa, anche determinando il passaggio da un part-time orizzontale a verticale o viceversa, ovvero al sistema misto; b) nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. Il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale dell orario di lavoro (clausola flessibile) ovvero variare in aumento la durata della prestazione lavorativa (clausola elastica): a) comunicando al lavoratore tale modifica con preavviso: di almeno 5 giorni; comunque non inferiore a 2 giorni lavorativi, in presenza di emergenze tecniche e/o produttive b) erogando al lavoratore una maggiorazione pari al: 15% della retribuzione di cui all ultimo comma dell art. 31 del ccnl 1, nel caso di comunicazione con almeno 5 giorni di preavviso, e salva diversa regolamentazione complessivamente di miglior favore a livello aziendale; 1 Minimo tabellare, ex indennità di contingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale superminimo, eventuale aumento individuale

3 20% della retribuzione di cui all ultimo comma dell art. 31 del ccnl, nel caso di comunicazione comunque non inferiore a 2 giorni di preavviso. Quanto sopra (con particolare riferimento a preavviso e maggiorazioni) non si applica nei casi di riassetto complessivo dell orario di lavoro che interessino l intera azienda ovvero unità organizzative autonome della stessa [ad es. modifica dell orario di lavoro per tutti i lavoratori di un Sito produttivo/reparto in conseguenza di ragioni obiettive: ad es. introduzione di una soluzione tecnologica sperimentale di forte contenuto innovativo, che richieda il ricorso ad un organizzazione del lavoro più rispondente alle necessità del mercato (lavoro compresso, a ciclo continuo, ecc.); passaggio da orario continuato a due riprese (cd spezzato ) e viceversa, ecc.] In tal caso comunque è opportuno che l azienda acquisisca la disponibilità del lavoratore. Con chiarimento a verbale è stato anche previsto che la variazione della collocazione temporale della prestazione e la sua variazione in aumento non danno diritto ad alcuna compensazione quando siano richieste dal lavoratore interessato per sue necessità o scelta. Si osserva che tale previsione è stata inserita già in altri Contratti Collettivi Nazionali di categoria (v. ad es. Ccnl Plastica e Gomma tra Unionchimica-Confapi e Filcem-Cgil, Femca-Cisl e Uilcem-Uil) Con riguardo alla disciplina delle clausole elastiche (variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa), ed in particolare al rinvio alla contrattazione collettiva (anche aziendale) operato dall art. 46, comma 1, lett. j) Dlgs 276/03, per la definizione dei limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa, l accordo nulla dispone e, pertanto, è opportuno che l azienda provveda in tal senso, o attraverso un accordo, o nel momento in cui procede alla formalizzazione del patto scritto con il lavoratore per la regolamentazione di tali clausole (ad es. un modo di fissare il tetto, in analogia con quanto già attuato da Contratti collettivi, potrebbe essere quello di prevedere una percentuale massima di variazione in aumento 20%, 30%, ecc - rispetto alla prestazione concordata su base annua). Per completezza di informazio ni, si rileva che la sanzione prevista (comma 2-bis introdotto nell articolo 8 del Dlgs 61/2000 dall art. 46, comma 1, lettera s) del Dlgs 276/2003) nel caso di svolgimento di lavoro flessibile o elastico in violazione delle previsioni legali nonché, ove esistenti, di quelle contrattuali, consiste esclusivamente in uno specifico diritto del lavoratore alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno (non comportando la nullità del contratto). Lavoro supplementare La clausola contrattuale sul consenso del lavoratore all effettuazione di lavoro supplementare è stata confermata, con l aggiunta, nel comma relativo alle maggiorazioni per le prestazioni eccedenti l orario normale concordato, di un tetto massimo di lavoro supplementare per i lavoratori part-time di tipo verticale o misto (la cui prestazione sia inferiore all orario normale settimanale) pari all 80% dell orario stabilito per tali lavoratori. A tale ultimo riguardo, si precisa che l eventuale superamento del limite di cui sopra (80% dell orario ridotto concordato) non incide sul regime delle maggiorazioni; comporta una violazione contrattuale alla quale comunque le Parti non hanno fatto conseguire alcuna sanzione (considerando, tra l altro, che per il supplementare occorre il consenso del lavoratore). I problemi che potrebbero essere sollevati saranno esclusivamente di tipo sindacale (rapporti con Rsu).

4 Consolidamento A seguito dell abrogazione dell art. 3, comma 6 del Dlgs 61/2000, disposta dall art. 46, comma 1, lett i) Dlgs 276/03, è stata eliminata la clausola contrattuale che riconosceva al lavoratore - qualora il limite massimo delle prestazioni supplementari fosse interamente utilizzato con riferimento all anno di servizio - il consolidamento nel proprio orario di lavoro di una quota fino al 50% delle ore supplementari prestate nell anno di riferimento. L azienda riconoscerà il cd. consolidamento solo a quei lavoratori che, alla data di stipula dell accordo ( ), avessero già maturato tale diritto. Diritto di denuncia o di ripensamento A seguito della soppressione, ad opera del Dlgs n. 276/2003, del diritto di denuncia o di ripensamento (previsto dal Dlgs 61/2000 con riguardo alle clausole flessibili), è stato eliminato il relativo richiamo normativo all art. 3, commi 10, 11, e 12 del Dlgs n. 61/2000, contenuto nell art. 20, comma 6, del Ccnl

5 B) APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE Premessa L art. 21, lett. A, del Ccnl è stato sostituito con decorrenza dalla data di stipula dell accordo ( ) - in attuazione di quanto previsto dall art. 22 bis del Ccnl e tenuto conto della sopravvenienza del Dlgs 276/2003. Operatività della norma contrattuale La disciplina dell apprendistato professionalizzante di cui all accordo 17 settembre 2005 consente l immediata utilizzabilità nel settore alimentare di tale istituto, in quanto applicativa delle recenti modifiche normative di cui alla legge n. 80 del 2005 [di conversione del decreto-legge n. 35 del 2005 (cd. decreto Competitività), che introduce il comma 5-bis, all articolo 49 del decreto legislativo n. 276/2003], che rimettono la regolamentazione dell apprendistato professionalizzante, per la determinazione dei profili formativi (oltre a quelli retributivi e gestionali già previsti dalla precedente formulazione del citato art. 49), alla contrattazione collettiva nazionale, in attesa delle specifiche regolamentazioni regionali. L accordo, infatti, regolamenta in modo completo i profili riguardanti il rapporto di lavoro (durata, inquadramento, trattamento economico, trattamento di malattia, ecc.), e, per quanto specificamente concerne i profili formativi, opera un rinvio - in coerenza con le recenti indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con circolare n. 30 del (diramata a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, sentenza n. 50 del 10 gennaio 2005 in merito alla ripartizione di competenze nella regolamentazione dei profili formativi del contratto di apprendistato) - all accordo sulla formazione esterna per gli apprendisti che le Associazioni imprenditoriali stipulanti e le Organizzazioni sindacali hanno sottoscritto in data (vedi riferimento allegato), previo parere dell Isfol, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 196/1997 (v. all.). A tale ultimo riguardo, occorre precisare che le Parti hanno concordato di fare riferimento in via transitoria all accordo , nella consapevolezza che la definizione dei profili formativi compete in via prioritaria alle Regioni, d intesa con le parti sociali. Tale riferimento, pertanto, resta valido fin tanto che le Regioni non definiranno, anche in via sperimentale, i profili formativi. Resta, pertanto, fermo quanto già attuato a livello locale in attuazione dei protocolli regionali. Una questione interpretativa ancora aperta - e sulla quale il Ministero del Welfare non si è ancora pronunciato riguarda il caso in cui, a livello regionale, siano stati disciplinati i profili formativi, ma tra essi non figurino profili di interesse per il settore alimentare. Al riguardo, è ragionevole ritenere che l azienda possa continuare ad applicare l accordo di settore del 2000, con i profili ad esso allegati. Nell Accordo, infine, le Parti si sono impegnate ad individuare entro il eventuali ulteriori profili di settore.

6 Requisiti di età Il contratto di apprendistato professionalizzante 2 può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni (l assunzione potrà essere effettuata fino al giorno antecedente al compimento del trentesimo anno di età, ovvero fino a 29 anni e 364 giorni, cfr. Circolare Minlavoro n. 30/2005). Il contratto potrà altresì essere stipulato con soggetti che abbiano compiuto i 17 anni d'età e siano in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. Come affermato dal Ministero del Welfare con circolare n. 40 del 2004, l art. 85, comma 1 del DLgs 276/2003 ha abrogato l obbligo di richiesta di autorizzazione alla Direzione provinciale del lavoro (cd. nulla osta, previsto dalla previgente normativa sull apprendistato) Periodo di prova Per quanto concerne il periodo di prova, la clausola dell Accordo rinvia alla disciplina ex art. 17 del Ccnl. Il rinvio deve intendersi fatto con specifico riferimento alla durata del periodo di prova di cui al primo comma dell art. 17. Peraltro, l art. 85 del DLgs 276/2003 dispone esplicitamente solo l abrogazione dell art. 2, co. 2, art. 3 e art. 11, lett. l) della Legge n. 25/1955, e non anche della norma concernente il periodo di prova (art. 9: Può essere convenuto fra le parti un periodo di prova. Esso sarà regolato ai sensi dell art del Codice civile e non potrà eccedere la durata di due mesi ). Pertanto sembra consigliabile utilizzare il predetto rinvio all art. 17 del Ccnl osservando il limite della durata massima di due mesi previsto dalla citata normativa di legge. Qualificazione professionale, durata, trattamento economico ed aspetti previdenziali Il Contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i lavoratori (ivi inclusi i VV.PP di cui all art. 1 del Protocollo Aggiuntivo) destinati a svolgere le mansioni proprie del 5, 4, 3, 3A, 2 e 1 livello di inquadramento. La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi è così determinata: Livelli Durata complessiva Primo Periodo Secondo periodo Terzo Periodo Mesi Mesi Mesi Mesi A Si rammenta che il contratto di apprendistato professionalizzante si caratterizza per i seguenti elementi essenziali: la forma deve essere scritta ad substantiam; nel contratto deve essere indicata la prestazione lavorativa che il lavoratore è chiamato ad assolvere; la qualifica (o una maggiore qualificazione) professionale può essere conseguita al termine del rapporto di lavoro; il piano formativo individuale (a tale riguardo ci riserviamo di inviare quanto prima un fac-simile), che consiste in un documento distinto dal contratto di lavoro, ma imprescindibile in quanto andrà allegato al medesimo contratto pena la nullità dello stesso

7 Il rapporto di apprendistato si estingue 3 in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze sopra indicate. L inquadramento e il relativo trattamento economico è il seguente: nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale; nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale nel terzo ed ultimo periodo: inquadramento al livello di destinazione finale Gli apprendisti con destinazione finale al 5 livello saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall inizio del secondo periodo di apprendistato. Si precisa che per quanto concerne il trattamento economico ci si riferisce alla retribuzione mensile di cui all ultimo comma dell art. 31 del Ccnl, con esclusione degli aumenti periodici di anzianità (salvo quanto previsto dal periodo successivo). Per gli apprendisti confermati a tempo indeterminato, l anzianità utile, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, viene considerata per un periodo equivalente ad un terzo dell intera durata del periodo di apprendistato presso la medesima azienda. E stata, quindi, eliminata la Nota a verbale per l industria della macellazione e lavorazione delle specie avicole, concernente il computo dei periodi di apprendistato (non inferiori a tre mesi consecutivi) presso altre aziende ai fini della durata dell apprendistato stesso. I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro o presso la medesima azienda si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività e mansioni. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato non si computano nell'organico dell'azienda ai fini del calcolo dei limiti numerici previsti da leggi e dal Ccnl per l applicazione di particolari normative ed istituti (ad esempio costituzione RSU, ecc.). Per gli aspetti previdenziali e assistenziali resta ferma la disciplina prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni 4. 3 Più specificamente, è data sempre facoltà al datore di lavoro di poter recedere dal rapporto al termine di periodo di apprendistato, ancorché l apprendista non abbia conseguito la qualificazione. Al riguardo occorre ricordare che, se alla scadenza del termine del contratto di apprendistato professionalizzante non interverrà alcuna disdetta in ossequio alla disciplina dell art c.c., l apprendista si riterrà mantenuto in servizio. 4 In sintesi: Previdenza e assistenza Assicurazioni obbligatorie. Agli apprendisti si applicano, per tutta la durata dell apprendistato, le seguenti forme di previdenza e assistenza sociale (art. 21, L. 25/55): a) assicurazione infortuni e malattie professionali; b) assicurazione contro le malattie (*), limitatamente a: - assistenza sanitaria generica, domiciliare e ambulatoriale; - assistenza specialistica ambulatoriale; - assistenza farmaceutica - assistenza ospedaliera;

8 Trattamento di malattia e infortunio Ferie La disciplina è rimasta la stessa della precedente normativa contrattuale. In caso di infortunio sul lavoro l azienda integrerà il trattamento Inail fino al 100 per cento della retribuzione normale nel primo giorno e fino alla cessazione dell indennità di invalidità temporanea nei limiti del periodo di durata dell apprendistato. In caso di malattia viene mantenuto il rapporto e corrisposto il 50 per cento della retribuzione normale per un massimo di 6 mesi per ogni anno e nei limiti del periodo di durata dell apprendistato. Le ferie di cui all art. 35 matureranno pro quota con riferimento al servizio effettivamente prestato presso la stessa azienda. Formazione Ai fini del conseguimento della qualificazione è destinato un monte di 120 ore medie annue retribuite, ridotto a 80 ore ove l apprendista sia in possesso di titolo di studio correlato al profilo professionale da conseguire o di attestato di qualifica idoneo rispetto all attività da svolgere [v. capitolo 4, punto 4.3 del cd. Avviso comune sulle linee guida in tema di attuazione dei contratti di apprendistato - condiviso in tutti i suoi contenuti dalle Parti sociali, ma non ancora sottoscritto (v. news/circolare di Confindustria n del ]. - assistenza ostetrica; c) assicurazione contro invalidità e vecchiaia; d) assicurazione contro la tubercolosi (**) - prestazioni concernenti la cura - indennità giornaliera di degenza - indennità post-sanatoriale e) tutela fisica ed economica della lavoratrice madre (*) Contributo SSN - A decorrere dall non è più dovuta la contribuzione per il SSN in quanto è stata soppressa dall introduzione dell IRAP (art. 36 DLgs 446/97) (**) Assicurazione contro la TBC - A decorrere dall per le imprese industriali e dall per i restanti settori, la contribuzione per TBC non è più dovuta (art. 3, L. 448/98) Contribuzione Incentivazioni. Il contratto di apprendistato comporta l applicazione di particolari benefici contributivi di seguito riassunti. Per i lavoratori con qualifica di apprendista il datore di lavoro deve versare un contributo fisso settimanale che comprende FPLD, TBC (soppresso dall per le imprese industriali e per quelle che versano il contributo CUAF non inferiore all industria e dall per i restanti settori), ANF, malattia, maternità e infortuni. I valori per il 2005 sono i seguenti Contribuzione a carico datore di lavoro Imprese non artigiane: con quota INAIL 2,94/sett. senza quota INAIL 2,85/sett. Imprese artigiane: 0,02/sett. (solo quota maternità) Contribuzione a carico apprendista La contribuzione a carico dell apprendista è quella a carico della generalità dei lavoratori dipendenti (esclusa ex GESCAL) meno 3 punti percentuali, vale a dire 5,54% Detti benefici sono mantenuti per un anno dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

9 Le modalità e l articolazione della formazione possono essere definite aziendalmente, con la precisazione che una quota del monte ore dovrà essere destinata all apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro; una quota sarà riservata alla conoscenza dei diritti e dei doveri nel rapporto di lavoro; una quota concernerà l organizzazione aziendale e del ciclo produttivo ai fini del completo inserimento dell apprendista nell ambiente di lavoro. Le ulteriori ore di formazione specificamente rivolte al conseguimento della qualificazione, potranno essere sviluppate attraverso la modulazione degli specifici contenuti in correlazione all'attività da svolgere e al livello di inquadramento contrattuale di destinazione e realizzate attraverso modalità di formazione in alternanza, on the job, in affiancamento e moduli di formazione teorica. Le ore di formazione relative all antinfortunistica e all organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all inizio del rapporto di lavoro. Le ulteriori ore di formazione specificamente rivolte al conseguimento della qualificazione, potranno essere realizzate attraverso modalità di formazione in alternanza, on the job, in affiancamento e moduli di formazione teorica. La formazione interna, anche con modalità e-learning, è prevista per le materie collegate alla realtà aziendale/professionale, mentre le altre materie potranno essere oggetto di formazione interna o esterna all azienda, sempre facendo ricorso anche a modalità e-learning, qualora l azienda disponga di capacità formativa interna. Sono indicatori della capacità formativa interna la presenza di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi ed alle dimensioni aziendali (tali indicatori si intendono concorrenti e non alternativi). L apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all azienda. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l attività formativa svolta. Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall impresa [come indicato al punto 2.4 del cd. Avviso comune sulle linee guida in tema di attuazione dei contratti di apprendistato] la formazione, le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle di cui al Decreto del Ministero del lavoro del 28 febbraio Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione di cui sopra saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere. L obbligo formativo identifica un elemento essenziale e imprescindibile del contratto di apprendistato. Il Legislatore, infatti, stabilisce che, nel caso in cui il datore di lavoro sia inadempiente nell assolvimento di tale obbligo (al riguardo, non penalizzano il datore di lavoro omissioni e/o ritardi delle altre strutture eventualmente coinvolte nel processo formativo Cfr. Circolare Confindustria n del ) e da tale condotta derivi un impedimento per il raggiungimento della qualifica da parte dell apprendista, il datore di lavoro medesimo è tenuto a versare all Inps, a titolo 5 In sintesi: ciascun tutore non può affiancare più di 5 apprendisti contemporaneamente; può essere designato come tutore solamente un lavoratore qualificato che sia in possesso dei requisiti espressamente indicati dal decreto (inquadramento contrattuale almeno pari a quello finale dell apprendista; anzianità di servizio minima di 3 anni e svolgimento di un attività lavorativa coerente con quella dell apprendista).

10 sanzionatorio, la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita esclude l applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione. * * * Ai contratti di apprendistato instaurati ai sensi della disciplina vigente prima dell entrata in vigore del DLgs 276/2003 continua ad applicarsi la normativa originaria fino alla loro naturale scadenza Allegato: Accordo in materia di formazione esterna per gli apprendisti

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