Guida per i produttori di EPS sul regolamento prodotti da costruzione (CPR)
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- Giada Casini
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1 Guida per i produttori di EPS sul regolamento prodotti da costruzione (CPR) Documento redatto da EUMEPS Versione 4 - Aprile 2013 Questa Guida deve essere considerata come un documento aperto, in quanto sarà aggiornata periodicamente qualora disponibili informazioni supplementari che possano chiarire e approfondire meglio alcuni aspetti. Il presente documento di orientamento è stato elaborato per aiutare i produttori di isolanti termici in EPS con l entrata in vigore del nuovo regolamento sui prodotti da costruzione 305/2011 (denominato CPR) a partire dal 1 luglio A partire da tale data, la direttiva CPD (89/106/CE) sarà infatti sostituita dal CPR. Dal 1 luglio 2013 a seguire, sarà obbligatorio per tutti i fabbricanti di prodotti da costruzione apporre la marcatura CE e fornire una DoP (Dichiarazione di prestazione) per qualsiasi dei loro prodotti che sono coperti dalle specifiche tecniche armonizzate dal CPR. (In questo documento i trasformatori di EPS (convertitori) sono indicati con i termini produttori-fabbricanti) Indice 1. Introduzione 3 2. Perché il CPR? Il CPR (in breve) 3 4. Specifiche Tecniche Armonizzate.3 5. Dichiarazione di Prestazione (DoP).4 6. Marcatura CE Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione.7 8. Marchi volontari supplementari Conseguenze Fornitori di servizi Questioni riguardanti il periodo di transizione 10 Appendice A: Esempi di DoP e marcatura CE..12 Appendice B: Terminologia..16 Appendice C: Valutazione dei compiti di conformità.18
2 1. Introduzione Questa guida è stata redatta per supportare i produttori di EPS in occasione dell introduzione del Regolamento sui Prodotti da Costruzione CPR (Construction Products Regulations 1 ). Per l industria edilizia la Direttiva Prodotti da Costruzione CPD (Construction Products Directive ) è stata introdotta nel La CPD sarà sostituita dal CPR a partire dal 1 luglio Da questa data in poi tutti i fabbricanti di prodotti da costruzione saranno obbligati ad affiggere la marcatura CE su ogni prodotto coperto dalle specifiche tecniche armonizzate del CPR. In questo documento i trasformatori di EPS sono citati come produttori. 2. Perché il CPR? La CPD era considerata una direttiva volontaria da alcuni Stati Membri che non affiggevano la marcatura CE. Il CPR è un regolamento e quindi obbligatorio dal punto di vista legale. Anche il CPR è stato ampliato con la sostenibilità dei Requisiti di Base. Al contempo, il regolamento è stato utilizzato per chiarire incongruenze esistenti nella direttiva. Per i produttori residenti negli Stati Membri che non applicano la direttiva, l implementazione del CPR rappresenterà un enorme cambiamento; per i produttori che già affiggevano la marcatura CE secondo la direttiva, il passaggio dovrebbe essere meno traumatico. Il regolamento ha in parte variato la terminologia rispetto alla direttiva. L Allegato B contiene chiarimenti e spiegazioni in merito. 3. Il CPR (in breve) Lo scopo del Regolamento CPR è di eliminare le barriere tecniche al commercio, per consentire il libero movimento dei prodotti da costruzione fra gli Stati Membri e i paesi dell EFTA. Per raggiungere questo obiettivo, il regolamento fornisce cinque elementi principali: Un sistema di specifiche tecniche armonizzate Dichiarazione di Prestazione (DoP) Marcatura CE dei prodotti Un sistema per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione (AVCP) Una lista di enti notificati Un fabbricante che immette un prodotto da costruzione sul mercato è responsabile di tutte le dichiarazioni. Il CPR armonizza i metodi di valutazione e di prova, i mezzi per la dichiarazione di prestazione del prodotto e il sistema di valutazione di conformità dei prodotti da costruzione, ma NON le normative edilizie nazionali. La scelta dei valori richiesti per l uso previsto deve essere stabilita dai legislatori nazionali. Il CPR introduce il concetto di micro imprese, definite come imprese con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo/bilancio inferiore a 2 milioni. Le implicazioni per le micro imprese non sono contemplate in questo documento. 4. Specifiche tecniche armonizzate All interno del CPR esistono due tipi di specifiche tecniche armonizzate: norme europee armonizzate di prodotto (hen) e Documenti di Valutazione Europea (EADs). Le norme armonizzate (hen) sono stabilite dal CEN/CENELEC; i documenti per la valutazione europea (EAD) sono stabiliti dall Organizzazione Europea per il benestare tecnico (EOTA) come base per rilasciare gli ETA (benestare tecnici europei) per i prodotti non coperti dalle norme armonizzate. La specifica tecnica armonizzata per un prodotto definisce i metodi di valutazione e dichiara tutte le caratteristiche prestazionali richieste dalle norme in ogni Stato Membro che interessano la capacità dei prodotti da costruzione di soddisfare i sette requisiti di base per i lavori di costruzione.
3 Questi requisiti coprono: 1. Resistenza meccanica e stabilità 2. Sicurezza in caso d incendio 3. Igiene, salute e ambiente 4. Sicurezza e accessibilità nell uso 5. Protezione contro il rumore 6. Risparmio energetico e ritenzione del calore 7. Uso sostenibile delle risorse naturali. Le norme europee di prodotto (hen) possono anche riferirsi a caratteristiche non normate in uno Stato Membro. Per questo motivo tutte le norme armonizzate contenute nel Regolamento CPR comprendono un allegato informativo (Allegato ZA), che elenca i requisiti normati secondo un mandato. In questo modo l Allegato ZA costituisce una checklist per la marcatura CE da cui il fabbricante potrà trarre tutti i requisiti obbligatori per i propri prodotti e le indicazioni su come soddisfare tali requisiti. I documenti per la valutazione europea (EAD) avranno una sezione che svolgerà la stessa funzione dell Allegato ZA di una norma armonizzata. 5. Dichiarazione di Prestazione (DoP) Per poter apporre la marcatura CE per un prodotto, il fabbricante deve redigere una Dichiarazione di prestazione (DoP), che comprende la responsabilità legale per la conformità del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata. La DoP dovrà essere redatta nella lingua o lingue dello Stato Membro in cui il prodotto è stato immesso sul mercato. Questo significa che quando un prodotto è immesso sul mercato in un altro Stato Membro, la Dichiarazione di Prestazione dovrà essere tradotta. La Dichiarazione dovrà essere fornita per ogni prodotto (vedi esempi di DoP) sia in forma cartacea che su supporto elettronico. Comunque quando richiesta dal ricevente, dovrà essere fornita una versione cartacea. La Dichiarazione di Prestazione dovrà basarsi sulle informazioni esistenti (prova di tipo iniziale, prova, certificato); non sarà necessaria alcuna prova o documenti supplementari. Per i nuovi prodotti o prodotti con prestazioni modificate da immettere sul mercato, la Dichiarazione di Prestazione dove basarsi sul corrispondente sistema AVCO attuato, che indica la conformità del prodotto alle specifiche tecniche armonizzate. Il fabbricante dovrà decidere quali dichiarazioni di caratteristiche essenziali dovranno essere contenute nella DoP. Nel caso in cui non fosse dichiarata una prestazione, si dovrà utilizzare la NPD (Nessuna prestazione determinata), con due eccezioni: - dovrà essere dichiarata almeno una caratteristica essenziale (la NPD non è valida per tutte le caratteristiche essenziali) - la Commissione europea può indicare caratteristiche essenziali per cui la NPD non è consentita (secondo la tabella ZA.1 della norma EN 13163:2013, almeno una caratteristica essenziale deve essere dichiarata) Contenuto della DoP I requisiti in merito al contenuto di una DoP sono forniti nell Allegato III del Regolamento CPR e di seguito. L Appendice A della guida in oggetto contiene due esempi di DoP e corrispondenti marcatura CE.
4 DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - DoP Contenuto Numero di riferimento per identificare la DoP, in cui anno/mese/giorno è la data di rilascio della DoP (che può essere rivista) 1.Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4 del CPR: 3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: 4.Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: 5. Se applicabile, nome e indirizzo del rappresentante autorizzato il cui mandato copre i compiti specificati all'articolo 12, paragrafo 2: 6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V del CPR: 7. In caso di dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata (nome e numero di identificazione dell Organismo notificato, se rilevante) 8. In caso di dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea Nome - nome e numero di identificazione dell Organismo di Valutazione Tecnica, se rilevante Rilascio - numero di riferimento della valutazione tecnica europea in base a - numero di riferimento del documento per la valutazione europea Effettuata secondo il sistema - descrizione dei compiti di parte terza di cui all'allegato V del CPR e rilascio - certificato di costanza della prestazione, certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica, relazioni di prova/calcolo a seconda dei casi 9. Prestazione dichiarata Caratteristica essenziale Prestazione** Specifica tecnica armonizzata 10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante identificato al punto 4 Firmato a nome e per conto del fabbricante da nome e funzione... Luogo e data del rilascio... Firma... Osservazioni* Il TC 88 ha deciso di includere l anno di rilascio nel numero di riferimento Si tratta del codice per identificare senza alcun dubbio il prodottotipo Si tratta del numero per identificare il prodotto. Può essere lo stesso codice del Codice di identificazione unico del prodotto-tipo (descritto al punto 1) L uso o gli usi previsti sono riportati nella norma armonizzata hen. Nel caso in cui non contenga questa informazione, potrà essere ottenuta dalla Tabella ZA.1 contenuta nell Allegato ZA (della norma hen) Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante. L indirizzo dovrà indicare un unico luogo in cui il fabbricante potrà essere contattato. il rappresentante autorizzato esegue il compito specificato nel Mandato; non applicabile se il fabbricante è incaricato di svolgere tali compiti Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP) utilizzato/i. Nel caso in cui si utilizzi più di un sistema, specificare quale di essi coprano ogni sistema. Solo per prodotti coperti da una norma armonizzata hen. Solo per prodotti coperti da una EAD (documenti per la valutazione tecnica) lista completa delle caratteristiche essenziali, la loro prestazione e la relativa norma hen come determinate nella tabella 1 dell allegato ZA della hen Ogni DoP (l originale) deve essere firmata dalla persona incaricata che è stata nominata dal fabbricante con il compito di redigere la DoP. Dovranno essere indicati il nome e la funzione, così come il luogo e la data di rilascio
5 * Ogni prodotto fabbricato con gli stessi materiali che utilizzano gli stessi processi di produzione e soddisfano le stesse caratteristiche essenziali, appartiene allo stesso prodotto-tipo e utilizzerà lo stesso codice identificativo. La differenza fra i prodotti-tipo di prodotti in EPS, spesso può consistere nella dichiarazione di differenti caratteristiche essenziali. **Per le caratteristiche essenziali in cui, ad esempio, la dichiarazione sia diversa per diversi spessori, è necessaria una tabella anziché un unico valore da inserire al punto 9 della tabella. Laddove nelle specifiche tecniche siano stati stabiliti un valore minimo o massimo, non è necessario ripetere tali valori nella DoP. Le classi di prestazione possono essere dichiarate all interno della DoP, con riferimento alle classi che appaiono nella specifica tecnica. Tuttavia spesso è necessaria una conoscenza approfondita della specifica tecnica. Ammesso che il fabbricante abbia soddisfatto i requisiti di almeno una caratteristica contenuta nella DoP, non è richiesta la determinazione e/o dichiarazione di valori relativi alle caratteristiche per cui non esistono regolamenti nel settore di mercato prescelto (es. Stato Membro/uso previsto). In questi casi si deve provvedere a una dichiarazione di nessuna prestazione determinata (NPD) come stabilito nella norma hen. Questo significa che nei diversi Stati Membri possono esserci diverse DoP. Ad es: Per l isolamento di pareti in intercapedine: se lo Stato Membro 1 possiede requisiti sulla stabilità dimensionale in condizioni specifiche di temperatura e umidità e lo Stato Membro 2 no, la DoP nello Stato Membro 1 deve contenere una dichiarazione in riferimento al requisito di stabilità dimensionale, ma non la DoP per lo Stato Membro 2. Se applicabile, la dichiarazione di prestazione dovrebbe essere accompagnata da informazioni relative alle sostanze pericolose contenute nel prodotto da costruzione al fine di migliorare la possibilità di realizzare costruzioni sostenibili. In tutte le norme armonizzate esistenti (e quindi anche nella norma di prodotto armonizzata UNI EN 13163:2009 attualmente vigente) non sussiste ancora alcuna indicazione su come fornire tale informazione. Per i prodotti fabbricati in un unico esemplare, la DoP non è sempre necessaria. Tali prodotti non sono inclusi in questa Guida.
6 6. Marcatura CE La marcatura CE dovrà essere affissa sui prodotti per cui il fabbricante ha redatto una DoP. Indica che il prodotto è in conformità con la sua Dichiarazione di Prestazione (DoP) come realizzata dal fabbricante. Affiggendo la marcatura CE il fabbricante dichiara di assumersi la responsabilità per la conformità del prodotto con la prestazione dichiarata. La marcatura CE consente al prodotto di essere legalmente immesso sul mercato in qualsiasi Stato Membro. Comunque questo non significa necessariamente che il prodotto sarà adeguato per tutti gli usi finali in tutti gli Stati Membri. Se la prestazione di una o più caratteristiche dichiarate non soddisfa i requisiti delle Normative Edilizie locali, il prodotto non è idoneo all applicazione prevista in quell area (Stato Membro). Contenuto della marcatura CE Di seguito sono elencati i requisiti del contenuto di una marcatura CE. L Appendice A contiene due esempi di marcatura CE, relativi alle corrispondenti DoP. La marcatura di conformità CE, consiste nel simbolo CE definito nella Direttiva 93/68/CEE. Codice identificativo dell organismo di certificazione (solo per i prodotti ricadenti nel sistema 1) Nome o marchio di identificazione e indirizzo della sede legale del fabbricante (produttore) Ultime due cifre dell anno in cui è stata apposta la marcatura (ITT) Numero del certificato (solo per i prodotti ricadenti nel sistema1) No. della versione datata della Norma Europea Descrizione del prodotto Informazioni sulle caratteristiche normate (se del caso) Reazione al fuoco Euroclasse Resistenza termica dichiarata 2 Conduttività termica dichiarata Spessore nominale 3 Codice di designazione (secondo la clausola 6 della norma armonizzata hen per le caratteristiche rilevanti secondo la Tabella ZA.1) 2 e 3 Per caratteristiche in cui, ad esempio, la dichiarazione sia diversa per spessori diversi, è necessaria una tabella anziché un singolo valore
7 7. Valutazione e verifica della costanza di prestazione Il sistema di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione (AVCP) definisce il grado di coinvolgimento di terzi nella valutazione di conformità del prodotto secondo le relative specifiche tecniche. A questo scopo, il CPR descrive cinque elementi principali: Controllo della produzione in fabbrica (FPC) sulla base di un controllo interno permanente e documentato della produzione in una fabbrica, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica Determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto Prove di controllo di campioni prelevati prima dell'immissione del prodotto sul mercato A seconda del sistema di AVCP utilizzato si devono usare uno o più di questi elementi. I cinque sistemi di AVCP e il livello di coinvolgimento degli enti notificati in ognuno sono espressi come segue: Sistema 1+ Sistema 1 Sistema 2+ Sistema 3 Sistema 4 Certificazione di prodotto che comprende il rilascio di un certificato di costanza della prestazione del prodotto con determinazione del prodotto-tipo, sorveglianza e prove di controllo da parte di un organismo notificato di certificazione del prodotto Certificazione di prodotto che comprende il rilascio di un certificato di costanza della prestazione del prodotto con determinazione del prodotto-tipo e sorveglianza da parte di un organismo notificato di certificazione del prodotto Certificazione di controllo della produzione in fabbrica con sorveglianza da parte di un organismo notificato di certificazione del controllo della produzione Determinazione del prodotto-tipo da parte di un laboratorio di prova notificato Solo compiti del fabbricante I compiti spettanti al fabbricante e ad ogni organismo notificato in base al sistema (AVCP) sono riepilogati nell Appendice C. Per tutti i sistemi il fabbricante dovrà posseder un sistema FPC interamente documentato. I relativi documenti dovranno essere conservati per dieci anni. I criteri sono compresi nelle specifiche tecniche armonizzate, con riferimento alla EN (attualmente sottoposta a revisione). Le procedure per la valutazione di conformità per un prodotto sono stabilite nella relativa specifica tecnica. Nel caso di norme armonizzate hen, compaio usualmente nell Allegato ZA.2, nel caso di valutazioni tecniche ETA in una sezione della relativa EAD/ETA. Un panorama della Dichiarazione di Prestazione del fabbricante e il certificato di costanza della prestazione (se pertinente), saranno contenuti nell Allegato ZA.3 della norma armonizzata o in una sezione della relativa EAD.
8 8. Marchi volontari supplementari L unico marchio legale richiesto per dimostrare che un prodotto è stato legalmente immesso sul mercato secondo il Regolamento CPR è la marcatura CE. Il considerando 33 del CPR afferma: " Altre marcature possono tuttavia essere utilizzate, a condizione che contribuiscano a migliorare la protezione degli utilizzatori di prodotti da costruzione e non siano contemplate dalla normativa esistente di armonizzazione dell'unione ". I fabbricanti possono utilizzare marchi volontari nel caso in cui diano maggiore valore alla marcatura CE e non creino confusione. Ad esempio: per fornire informazioni riguardanti la parte volontaria (non-armonizzata) di una hen. per includere un coinvolgimento supplementare di terzi oltre a quello richiesto dal sistema prescritto di AVCP, come durabilità, installazione ecc. che si trova al di fuori dello scopo della specifica tecnica armonizzata. per contestualizzare le caratteristiche di prova in un ambito d uso, ad es. in relazione alla conformità con la Normativa Edilizia.
9 9. Conseguenze Tempsitica Il CPR entrerà in vigore il 1 luglio Prima di tale data, il fabbricante deve fornire una Dichiarazione di Conformità e la marcatura CE secondo la direttiva CPD, per i prodotti immessi sul mercato prima del 1 luglio Prima del 1 luglio 2013 i produttori possono volontariamente fornire la DoP e la marcatura CE in conformità al nuovo Regolamento CPR. Tuttavia, per i prodotti nuovi o con prestazioni modificato per poter essere immessi sul mercato dopo tale data, i produttori sono obbligati a fornire una dichiarazione di prestazione e marcatura CE sulla base di un adeguato sistema AVCP in conformità con il CPR. Oltre a ciò può fornire informazioni sul contenuto di sostanze pericolose (non ancora regolamentate nelle norme armonizzate), istruzioni e informazioni sulla sicurezza. Le norme armonizzate saranno aggiornate secondo il nuovo Regolamento CPR prima possibile. Fabbricanti I fabbricanti devono essere a conoscenza delle specifiche tecniche armonizzate e delle relative modifiche. Con l introduzione del CPR per tutti i prodotti immessi sul mercato dovranno essere rilasciate una DoP e una marcatura CE. La DoP dovrà essere redatta nella lingua dello Stato Membro in cui il prodotto è immesso sul mercato. Questo significa che un fabbricante dovrà essere a conoscenza dei relativi requisiti di prodotto stabiliti in quello Stato Membro. Altre importanti azioni per il fabbricante comprendono: conservazione della documentazione tecnica per un periodo di 10 anni a decorrere dall'immissione del prodotto da costruzione sul mercato conservazione dei documenti dell FPC per un periodo di 10 anni a decorrere dall'immissione del prodotto da costruzione sul mercato conservazione di un registro di tutti i reclami su una non-conformità o eventuale ritiro del prodotto, e costante aggiornamento dei distributori su qualsiasi ritiro di prodotto adesione a specifici requisiti di marcatura vedi CPR Articoli 11.4 & 11.5 istruzioni e informazioni di sicurezza nella lingua dello Stato Membro in cui viene venduto il prodotto. adozione di misure correttive immediate nel caso in cui si ritenga che un prodotto non è conforme alla DoP garanzia che un prodotto mantenga la propria conformità alla DoP anche dopo la conservazione e la distribuzione fornire tutte le informazioni relative a un prodotto nel caso in cui sia stata fatta specifica richiesta da parte di una autorità nazionale competente. Organismi pubblici Gli articoli 8.4 e 8.5 del CPR stabiliscono l obbligo per gli Stati Membri di garantire che l uso dei prodotti da costruzione recanti la marcatura CE non sia ostacolato da norme imposte da organismi pubblici o privati che agiscono come imprese pubbliche. Quelli che agiscono come organismi pubblici grazie a una posizione di monopolio o a un pubblico mandato, non dovrebbero specificare la prestazione di prodotti se non in conformità ai requisiti di base coperti dalla sezione armonizzata dell hen o ETA secondo le quali è stata apposta la marcatura CE. Gli obblighi previsti dal CPR per i committenti pubblici hanno anche implicazioni per un associazione industriale o altro ente che rediga una specifica standard nell ambito industriale che si prevede o si auspica sia utilizzata da committenti pubblici. Gli autori di tali documenti dovranno comunque tener conto di altre legislazioni che possano interessare i committenti pubblici.
10 Progettisti / Contraenti Ammesso che esista conformità alle Normative locali in materia edilizia, progettisti, prescrittori e utenti sono liberi di stabilire i propri requisiti sulla prestazione dei propri lavori e quindi dei prodotti da costruzione. Le informazioni contenute nella DoP dovrebbero consentire loro di fare paragoni fra prodotti poiché i metodi di valutazione, le prove e la dichiarazione dei risultati saranno gli stessi. 10. Fornitori di servizi Organismi Notificati Gli organismi notificati sono gli organismi di certificazione del prodotto, gli organismi di certificazione del controllo della produzione e i laboratori di prova, ritenuti competenti per svolgere i compiti di valutazione della conformità. Tali organismi sono prima approvati dai rispettivi Stati Membri e poi notificati alla Commissione Europea e ad altri Stati Membri. E possibile reperire la lista completa sul sito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations). Tali organismi vengono denominati in vari modi tra cui organismi approvati, organismo designati o organismi certificati. In questa Guida saranno chiamati organismi notificati. Una volta che una specifica tecnica armonizzata è disponibile per il prodotto, il fabbricante potrà scegliere qualsiasi organismo notificato all interno della UE per il sistema AVCP richiesto. Non dovrà necessariamente utilizzare un organismo che opera nello stesso paese del luogo di produzione o in cui il prodotto dovrà essere utilizzato. Per quanto riguarda la funzione degli organismi notificati coinvolti nell AVCP per i prodotti da costruzione, dobbiamo fare una distinzione tra: laboratorio di prova: un laboratorio notificato che effettua la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (sulla base del campionamento svolto dal fabbricante), a calcoli di tipo, a valori tabulati o a una documentazione descrittiva del prodotto organismo di certificazione del controllo della produzione in fabbrica: un organismo notificato avente la competenza e la responsabilità necessarie ad effettuare una certificazione del controllo della produzione in fabbrica conformemente a determinate regole procedurali e gestionali organismo di certificazione del prodotto: un organismo notificato avente la competenza e la responsabilità necessarie ad effettuare una certificazione del prodotto conformemente a determinate regole procedurali e gestionali. Per i prodotti in EPS normalmente si applica il sistema AVCP 3. Organismi di Valutazione Tecnica (TAB) Si tratta di organizzazioni designate dai rispettivi Stati Membri come organismi competenti per produrre EAD, valutare i prodotti e, su queste basi, rilasciare ETA. Gli Stati membri che hanno designato un TAB comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione Europea la sua denominazione, il suo indirizzo e le aree di prodotto per le quali è designato. Il processo di rilascio di un ETA in primo luogo è un processo separato dalle successive procedure per la AVCP. Quindi, una volta rilasciato il benestare tecnico europeo ETA per un prodotto, il fabbricante deve scegliere un organismo notificato competente per attuare le procedure del sistema AVCP adeguato. Gli organismi di valutazione tecnica svolgono valutazioni e rilasciano Benestare Tecnici Europei nelle aree di prodotto (elencate nel CPR Allegato IV) per i quali sono stati designati.
11 11. Questioni riguardanti il periodo di transizione Norme Armonizzate I prodotti da costruzioni che sono stati immessi sul mercato ed hanno una marcatura CE in conformità alla direttiva CPD prima del 1 luglio 2013 dovranno conformarsi al CPR. Il fabbricante potrà redigere una DoP sulla base di un Certificato di Conformità o di una Dichiarazione di Conformità rilasciati (secondo la CPD) prima del 1 luglio Linee Guida Europee per il Benestare Tecnico (ETAG) I fabbricanti potranno utilizzare le Approvazioni Tecniche Europee rilasciate secondo la direttiva CPD prima del 1 luglio 2013 come Benestare Tecnici Europei per tutto il periodo di validità (solitamente cinque anni dalla data di rilascio) di tali approvazioni. I fabbricanti che si impegneranno nel processo per ottenere un Approvazione Tecnica Europea prima del 1 luglio 2013 dovrebbero discutere le questioni specifiche relative al periodo di transizione riguardanti il proprio caso con il proprio Organismo di Approvazione/Organismo di Valutazione Tecnica.
12 Appendice A: Esempi di DoP e marcatura CE Esempio 1: DoP e marcatura CE per pannelli in EPS per copertura-tetto DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N CPR anno/mese/giorno 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Pannelli in EPS per copertura 2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento Pannelli in EPS per copertura che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4 del CPR: 3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, Isolamento termico di edifici conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: 4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: 5. Se opportuno, nome e indirizzo del legale rappresentante, il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: 6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V del CPR: 7. in caso di dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: EPS Co Ltd PO Box 100 B-1050 Bruxelles Non applicabile Sistema AVCP 3 il laboratorio di prova notificato No ha eseguito la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo 8. Prestazione dichiarata Caratteristiche essenziale Prestazione Specifica tecnica armonizzata Reazione al fuoco Reazione al fuoco del prodotto così come E EN posto sul mercato Reazione al fuoco del prodotto in condizioni standardizzate di assemblaggio che simulano Assemblaggio normalizzato EN le applicazioni finali (end-use applications) No. 2: B Resistenza termica Resistenza termica Vedere tabella EN Conduttività termica 0,032 W/mK Tolleranza di spessore T2 Resistenza a compressione Resistenza a compressione 100 KPa Durabilità di reazione al Caratteristiche di durabilità PASS fuoco rispetto a calore, esposizione ad agenti atmosferici, invecchiamento/ degradazione Durabilità di resistenza termica verso invecchiamento /degradazione Caratteristiche di durabilità PASS Durabilità della resistenza a compressione rispetto a calore, esposizione ad agenti atmosferici, invecchiamento degradazione Spessore nominale (mm) 80 2,5 90 2, , ,7 Scorrimento viscoso a compressione (compressive creep) Resistenza termica R D (m 2 K/W) NPD
13 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. Firmato a nome e per conto del fabbricante Nome e funzione... Luogo e data del rilascio... Firma... EPS Co Ltd, PO Box 100, B-1050 Bruxelles 13 EN 13163:2012 Pannelli in EPS per copertura RtF E λ D - 0,032 W/m K EPS - EN T1 S1 - P3 - DS(70;90)3 - CS(10)100 BS150 dn RD (mm) ( m²k/w) 80 2,5 90 2, , ,7
14 Esempio 2: DoP e marcatura CE per isolamento in EPS per pareti in intercapedine DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N CPR anno/mese/giorno 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: EPS per intercapedine 2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento EPS per intercapedine che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4 del CPR: 3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, Isolamento termico di edifici conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: 4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: 5. Se opportuno, nome e indirizzo del legale rappresentante, il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: 6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V del CPR: 7. in caso di dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: EPS Co Ltd PO Box 100 B-1050 Bruxelles Non applicabile Sistema AVCP 3 il laboratorio di prova notificato No ha eseguito la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo 8. Prestazione dichiarata Caratteristiche essenziale Prestazione Specifica tecnica armonizzata Reazione al fuoco Reazione al fuoco del prodotto così come E EN posto sul mercato Reazione al fuoco del prodotto in condizioni standardizzate di assemblaggio che simulano Assemblaggio normalizzato EN le applicazioni finali (end-use applications) No. 3: B Permeabilità all acqua Assorbimento d acqua PASS Resistenza termica Resistenza termica Vedere tabella EN Conduttività termica 0,034 W/mK Spessore nominale spessore nominale Vedere tabella Durabilità di reazione al Caratteristiche di durabilità PASS fuoco rispetto a calore, esposizione ad agenti atmosferici, invecchiamento/ degradazione Durabilità di resistenza termica verso invecchiamento /degradazione Caratteristiche di durabilità PASS Durabilità della resistenza a compressione rispetto a calore, esposizione ad agenti atmosferici, invecchiamento degradazione Spessore nominale (mm) Scorrimento viscoso a compressione (compressive creep) Resistenza termica R D (m 2 K/W) 80 2,3 90 2, , ,5 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. NPD
15 Firmato a nome e per conto del fabbricante Nome e funzione... Luogo e data del rilascio... Firma... EPS Co Ltd, PO Box 100, B-1050 Bruxelles 13 EN 13163:2012 EPS per intercapedine RtF E λ D - 0,034 W/m K EPS - EN T1 S1 - P3 - DS(70;90)3 dn RD (mm) ( m²k/w) 80 2,3 90 2, , ,5
16 Appendice B: Terminologia Termini equivalenti CPD Requisito Essenziale (ER) Attestazione di conformità (AoC) Valutazione di conformità (EoC) Dichiarazione di conformità (DoC) Prova iniziale di tipo (ITT) Controllo della produzione in fabbrica (FPC) Caratteristiche CPR Requisito di Base (BR) Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione (AVCP) Verifica della Costanza di Prestazione (VCP) Dichiarazione di prestazione (DoP) Determinazione del prodotto tipo (PTD) Controllo della produzione in Fabbrica (FPC) Caratteristiche essenziali Abbreviazioni AVCP CEN CENELEC CPD CPR DoP EAD EC EEA EOTA ETA FPC ETAG hen NANDO NPD TAB Valutazione e verifica della costanza della prestazione Comitato europeo di normazione Comitato europeo di normazione elettrotecnica Direttiva sui prodotti da costruzione Regolamento sui prodotti da costruzione Dichiarazione di prestazione Documento per la valutazione europea Commissione europea Spazio economico europeo Organizzazione europea per il benestare tecnico Benestare tecnico europeo Controllo della produzione in fabbrica Linee guida per l'approvazione tecnica europea Norma europea armonizzata Sistema Informativo delle Organizzazioni notificate e designate in base al nuovo approccio Nessuna prestazione determinata Organismo di valutazione tecnica
17 Glossario Termine Fabbricante Distributore Importatore Mandatario Valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP) Simbolo CE CEN EOTA Requisiti di Base (BR) Significato Qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia progettare o fabbricare tale prodotto e lo commercializzi con il suo nome o con il suo marchio. Qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che metta un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato. Qualsiasi persona fisica o giuridica, stabilita nell'unione, che immetta sul mercato dell'unione un prodotto da costruzione proveniente da un paese terzo. Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti Il metodo per attestare la conformità dei prodotti da costruzione alle specifiche tecniche armonizzate che comprende il grado di coinvolgimento di un organismo di certificazione/laboratorio indipendente. Il logo affisso dal fabbricante sui propri prodotti quando si ha la certezza che tutti i requisiti siano soddisfatti. Comité Européen de Normalisation (comitato europeo di normazione). Il CEN si prepone di eliminare le barriere tecniche al commercio per l industria e i consumatori europei. Fornisce una piattaforma per lo sviluppo delle Norme Europee (EN) e altri documenti di consenso. Il CEN lavora in modo decentralizzato. I suoi membri gli Enti Nazionali di Normazione dei paesi europei operano attraverso i gruppi tecnici che redigono le norme; il Centro Gestionale del CEN (CMC) con sede a Bruxelles gestisce e coordina questo sistema. Questa organizzazione comprende gli Organismi di Valutazione Tecnica nominati per rilasciare i Benestare Tecnici Europei (ETA) da parte degli stati membri europei che abbiano firmato l Accordo sullo Spazio Economico Europeo. Un prodotto da costruzione con un ETA, che soddisfa i requisiti AVCP, può portare la marcatura CE e può essere immesso sul mercato in uno dei paesi dell EEA. L EOTA si è costituito ente giuridico ai sensi della legge belga. Il ruolo dell EOTA è principalmente quello di monitorare e far procedere la bozza dei Documenti per la Valutazione Europea (EAD) e coordinare tutte le attività relative al rilascio di ETA. L EOTA opera in stretta cooperazione con la Commissione Europea, l EFTA, il CEN, le associazioni europee per il commercio e le organizzazioni industriali, anch esse presenti come osservatori ai vari livelli dell EOTA. I criteri generali e specifici a cui devono conformarsi i lavori di costruzione laddove stabiliti dalle normative di uno Stato Membro.
18 NANDO Norme europee armonizzate Specifiche tecniche armonizzate Organismo Notificato Sistema Informativo delle Organizzazioni notificate e designate in base al nuovo approccio. Il sito di NANDO elenca tutte le specifiche tecniche armonizzate, gli Organismi Notificati e i loro compiti designati, i TAB e le loro aree di prodotto designate. Le norme europee armonizzate (hen) sono le specifiche tecniche armonizzate adottare dal CEN su mandati forniti dalla Commissione Europea. Le norme tecniche armonizzate sono identificate dalla presenza di un Allegato ZA. Le norme europee armonizzate (hen) e i documenti per la valutazione europea (EAD) per i prodotti da costruzione sviluppate dal CEN o dall EOTA. Organismo di certificazione, ispezione o prova designato dall Autorità di Notifica di uno stato membro dell EEA per eseguire la Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione dei prodotti. Il CPR contiene i requisiti minimi per la notifica degli organismi. Gli Stati Membri possono aggiungere requisiti per gli organismi che notificano. Requisiti supplementari possono includere accreditamento, partecipazione ai GNB, restrizioni sui subappalti ecc. (si possono trovare informazioni supplementari nei documenti di guida e raccomandazione dei GNB).
19 Appendice C: Compiti per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione Tipo di sistema Responsabilità Tipo di organismo notificato Compiti Sistema 1+ Fabbricante Controllo della produzione in fabbrica; altre prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità del piano di prova prescritto Organismo notificato Organismo di certificazione del prodotto Determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto; ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica; sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica; prove di controllo di campioni prelevati prima dell'immissione del prodotto sul mercato Sistema 1 Fabbricante Controllo della produzione in fabbrica; altre prove su campioni prelevati in fabbrica dal fabbricante in conformità del piano di prova prescritto Organismo notificato Organismo di certificazione del prodotto Determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto; ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica; sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica Sistema 2+ Fabbricante Determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto; controllo della produzione in fabbrica; altre prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità del piano di prova prescritto Organismo notificato Organismo di certificazione del controllo della produzione Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica; sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica Sistema 3 Fabbricante Controllo della produzione in fabbrica Organismo notificato Laboratorio di prova Determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto Sistema 4 Fabbricante Nessun coinvolgimento di organismi indipendenti Determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo, a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto; controllo della produzione in fabbrica
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