AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO BOLLETTINO SETTIMANALE ANNO VIII - N ottobre 1998

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO BOLLETTINO SETTIMANALE ANNO VIII - N ottobre 1998"

Transcript

1 AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO BOLLETTINO SETTIMANALE ANNO VIII - N ottobre 1998 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Dipartimento per l'informazione e l'editoria

2

3 SOMMARIO Pag. INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 5 Provvedimento n ( I276B ) ALITALIA/MERIDIANA 5 Provvedimento n ( I348 ) ALITALIA/MINERVA AIRLINES 9 OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 15 Provvedimento n ( C3198 ) ALLEANZA SALUTE ITALIA/UNIFARMA DISTRIBUZIONE 15 Provvedimento n ( C3205 ) UNICALCESTRUZZI/BETON SARRABUS 22 Provvedimento n ( C3223 ) CONAD DEL TIRRENO/VARI ESERCIZI 26 Provvedimento n ( C3224 ) GRASSO PROJECT/LACCEC 29 PUBBLICITA' INGANNEVOLE 33 Provvedimento n ( PI1938 ) AGENZIA ALESSIO SUNDAS MODEL 33 Provvedimento n ( PI1978 ) HEWLETT PACKARD ITALIANA 36 Provvedimento n ( PI1979 ) UN FUTURO PIU' AZZURRO AGIP 40 Provvedimento n ( PI1984 ) CORRIERE PRIORITARIO POSTE ITALIANE 45 VARIE 49 RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI DIVIETI 49

4

5 Bollettino n del 5 ottobre INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE Provvedimento n ( I276B ) ALITALIA/MERIDIANA L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 15 settembre 1998; SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la nota della società ALITALIA Spa, pervenuta in data 20 maggio 1998, con la quale è stata notificata, ai sensi dell art. 13 della legge n. 287/90, l intesa stipulata con MERIDIANA Spa in merito al trasporto aereo di passeggeri, ed è stata richiesta, in subordine all accertamento del suo carattere non restrittivo, l esenzione in deroga ai sensi dell art. 4 della medesima legge; CONSIDERATO quanto segue: I. Le parti 1. ALITALIA Spa (di seguito ALITALIA ) è una società che svolge l'esercizio di linee aeree per il trasporto di persone e merci, nazionale e internazionale, in base alla convenzione n del 15 aprile 1992 con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione. ALITALIA è il principale vettore aereo nazionale ed è una società quotata in borsa, il cui controllo è detenuto dall'istituto PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE (I.R.I.) Spa. ALITALIA detiene partecipazioni in altre società esercenti attività di trasporto aereo, nonché in società operanti in settori collegati al trasporto aereo, quali, ad esempio, il settore dei servizi telematici, quello delle attività turistiche, quello dei servizi e dei lavori aerei, quello della manutenzione e della revisione aerea e quello della spedizione di merci. 2. MERIDIANA Spa (di seguito MERIDIANA ) è una società che opera nel trasporto aereo di linea di passeggeri su rotte nazionali e internazionali, in particolare sulle rotte che collegano la Sardegna alla Penisola e a destinazioni internazionali. II. Contenuto dell intesa notificata 3. L intesa prevede due tipi di accordi fra le parti: a) un accordo del tipo code sharing (condivisione dei codici delle due compagnie sulla stessa tratta) con libertà di vendere spazio sugli aeromobili, senza ripartizione dei posti offerti, limitatamente a una rotta; b) due accordi del tipo code sharing unitamente alla formula block space, che, oltre alla condivisione dei codici delle compagnie, comprendono una ripartizione dei posti offerti tra i due vettori su altre due rotte. I posti su ciascuno dei voli previsti vengono ripartiti al 50% tra le due società.

6 6 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 4. L accordo sub a) interessa la rotta Pisa-Catania, che viene operata da MERIDIANA (con una frequenza giornaliera) con propri aeromobili. Tale accordo prevede che il vettore non operativo (ossia ALITALIA) non assuma il rischio economico. Gli accordi sub b) interessano le rotte Roma-Malpensa (oggetto di uno specifico contratto) e Catania-Torino, che vengono operate da MERIDIANA (3 frequenze giornaliere sulla Roma-Malpensa e 2 frequenze giornaliere sulla Catania-Torino) con propri aeromobili, e la rotta Bologna-Palermo, che viene operata da ALITALIA (2 frequenze giornaliere) con propri aeromobili. Entrambi i vettori assumono i rischi economici su tutte le rotte incluse in questo accordo. Gli accordi, siglati in data 30 maggio 1997 per le rotte Catania-Torino e Bologna-Palermo, e in data 31 ottobre 1997 per le altre, hanno durata di una stagione IATA (sei mesi), ma sono automaticamente rinnovati per la stagione successiva, salvo l invio di una disdetta di una delle parti entro 60 giorni dalla scadenza. 5. Non sono previsti accordi tariffari o vincoli di esclusiva. Le attività di promozione e pubblicità rimangono di esclusiva pertinenza di ognuna delle parti. III. I mercati interessati 6. L analisi del mercato del prodotto conduce a definire come mercato rilevante quello del trasporto aereo di linea di passeggeri. Nell ambito del trasporto di passeggeri può anche effettuarsi un ulteriore suddivisione tra i viaggiatori business, che danno priorità al tempo totale di viaggio, alla flessibilità della formula di viaggio (cambiamento della prenotazione all ultimo momento, ecc.), alla comodità dei collegamenti rispetto al prezzo, e i viaggiatori turistici, per i quali il prezzo costituisce la variabile fondamentale. 7. Per quanto concerne il mercato geografico, gli accordi di code sharing sono in genere stipulati per alcune specifiche rotte. Un primo mercato può individuarsi nei collegamenti point-to-point - intesi come "coppie" di città o di aeroporti che costituiscono il punto di partenza e di arrivo della rotta - dati dalle singole rotte interessate dagli accordi ovvero dai fasci di rotte che risultano sostituibili dal punto di vista del consumatore 1. Tuttavia, soprattutto nelle intese tra un vettore minore (che serve rotte nazionali o comunque a breve raggio) e uno con una vasta rete di servizi a medio-lungo raggio (soprattutto internazionali), le rotte interessate dagli accordi di code sharing sono parte di collegamenti più lunghi, che integrano la rotta breve con la rete del vettore maggiore (feeding). In tal caso, il grado di concorrenza dovrà valutarsi anche in base a un approccio origindestination, ossia verificando quali alternative si offrono al passeggero per raggiungere una determinata località (in genere, una delle maggiori destinazioni internazionali), rispetto ai voli esercitati dalle compagnie che hanno siglato l accordo Un terzo livello di analisi del mercato rilevante tiene conto dell'esistenza di reti controllate da compagnie aeree, soprattutto se di rilevanti dimensioni, in una determinata area geografica 3. Tipicamente, un area geografica omogenea può essere individuata nel complesso dei voli nazionali in cui, data la normativa restrittiva vigente nei Paesi europei fino a pochi anni fa, le compagnie di bandiera tuttora fruiscono di una posizione di assoluto rilievo rispetto ai nuovi concorrenti. In tale ambito, è necessario valutare se gli accordi di code sharing, sia singolarmente che nel loro complesso, consentono di ridurre la posizione dominante del vettore di bandiera, se la lasciano inalterata o se addirittura la rafforzano aumentando il controllo sull ingresso dei concorrenti minori nelle singole rotte. 9. Le singole rotte interessate dall intesa notificata sono la Pisa-Catania, la Roma-Malpensa, la Catania- Torino e la Bologna-Palermo, ciascuna delle quali forma un mercato distinto. La rotta Roma-Malpensa non può considerarsi attualmente sostituibile con la rotta Roma-Linate, in ragione della diversa distanza dal centro cittadino dei due aeroporti milanesi, della maggiore durata necessaria per il trasporto e del diverso costo per il passeggero 4, 1 Cfr. sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee dell'11 aprile 1989, causa 66/86 Ahmed Saeed Flugreisen. 2 Cfr. decisione della Commissione Europea del 16 gennaio 1996, caso n. IV/35.545, Lufthansa/SAS. 3 Cfr. sentenza del Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee del 18 maggio 1994, causa T-2/94 Air France/Commissione. 4 Cfr. decisione dell Autorità del 25 luglio 1994, proc. A/58, Assoutenti/Alitalia.

7 Bollettino n del 5 ottobre nonché dell incompletezza nell approntamento dei collegamenti viari e ferroviari progettati con l aeroporto di Malpensa. Nessuna di queste rotte collega un aeroporto di minori dimensioni con un aeroporto hub (poiché la rotta Roma-Malpensa collega due aeroporti fulcro ), per cui non pare necessario considerare l impatto dell intesa sulla concorrenza per i collegamenti origin-destination. 10. Per quanto concerne la struttura del mercato sulle singole rotte interessate, non vi sono concorrenti di ALITALIA e MERIDIANA. Sulla rotta Roma-Malpensa, l intesa conduce a integrare i servizi degli unici due vettori finora operanti. 11. Per quanto riguarda invece la rete di rotte a livello nazionale, ALITALIA è l unico operatore a collegare un elevatissimo numero di località nazionali, possedendo una quota pari a circa l 80% del traffico passeggeri sulle rotte nazionali. IV. Valutazione dell intesa 12. Gli accordi stipulati da ALITALIA e MERIDIANA costituiscono un intesa ai sensi dell art. 2, comma 1, della legge n. 287/90. In virtù delle quote di mercato detenute dalle parti sulle rotte interessate, nonché della posizione complessiva di ALITALIA sull insieme dei collegamenti aerei nazionali, l intesa interessa una parte consistente dei mercati rilevanti. Essa sembra configurare restrizioni della concorrenza per le ragioni di seguito indicate. 13. Sulla rotta Roma-Malpensa, l intesa determina un coordinamento del comportamento competitivo relativo alla concorrenza effettiva, in quanto si risolve nel passaggio da una situazione di duopolio a una di monopolio, rinunciando ALITALIA ad operare direttamente propri voli a favore di MERIDIANA. 14. Sulle rotte Bologna-Palermo, Pisa-Catania e Catania-Torino, nelle quali ALITALIA e MERIDIANA operavano in regime di esclusiva, rispettivamente ALITALIA sulla rotta Bologna-Palermo e MERIDIANA sulle rotte Pisa-Catania e Catania-Torino, l intesa determina un coordinamento del comportamento competitivo consistente nella eliminazione della concorrenza potenziale che ciascun operatore avrebbe potuto esercitare nei confronti dell altro. 15. Il coordinamento del comportamento competitivo relativo alla concorrenza effettiva e potenziale esercitabile sulle quattro rotte esaminate potrebbe altresì creare le premesse per una attenuazione delle politiche concorrenziali dei due operatori anche su altre rotte attualmente servite dagli stessi vettori in monopolio. 16. L intesa potrebbe, poi, creare significative barriere all entrata per i concorrenti. Il coordinamento delle politiche commerciali dei due operatori, relativamente in particolare all inclusione dei voli di MERIDIANA nel vasto programma di frequent flyer di ALITALIA, è suscettibile di estendere a MERIDIANA i vantaggi competitivi, di cui ALITALIA gode in virtù della propria posizione di rilievo sul mercato nazionale, nei confronti di terzi concorrenti potenziali. 17. Infine, l intesa tra ALITALIA e MERIDIANA va valutata all interno del contesto economico e giuridico nel quale si inserisce 5. Infatti, essa deve essere considerata alla luce della rete di alleanze che ALITALIA sta creando con la maggior parte dei vettori nazionali concorrenti. Tale strategia appare consentire ad ALITALIA di disciplinare l entrata di nuovi operatori concorrenti sui mercati nazionali. A questo riguardo, occorre considerare che ALITALIA è il vettore dominante sull insieme dei voli nazionali e che qualsiasi nuovo entrante che volesse esercitare una concorrenza effettiva sulle rotte minori si troverebbe svantaggiato per la presenza di un altra compagnia che si è legata ad ALITALIA e fruisce dei relativi vantaggi in termini di rete distributiva e di frequent flyer. 5 Cfr. sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 28 febbraio 1991, causa C-234/89, Delimitis/Henninger.

8 8 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 18. Appare, infine, necessario valutare l impatto concorrenziale dell intesa notificata non solo in relazione ai collegamenti point-to-point, ma anche ai collegamenti origin-destination con l estero (nel caso dell intesa in esame, attraverso la tratta Roma-Malpensa), poiché i vettori esteri difficilmente potrebbero trovare un vettore italiano minore con cui integrare il proprio collegamento. Infatti, l ampia politica di alleanze di ALITALIA potrebbe ridurre sensibilmente tutte le possibili fonti di concorrenza sia diretta sui singoli voli nazionali, sia indiretta sulle rotte internazionali collegate con i voli nazionali. 19. In conclusione, si consideri inoltre che l intesa tra ALITALIA e MERIDIANA, salvo che per la rotta Pisa-Catania, non si limita al semplice code sharing, ma include anche una ripartizione della capacità tramite un accordo di block space. L intesa perciò include una ripartizione rigida tra i due vettori della capacità offerta sui singoli voli, facendo venire meno i residui spazi per la concorrenza che caratterizzano gli accordi di code sharing. Come tale ha quindi un oggetto restrittivo della concorrenza. Per quanto riguarda gli effetti sulla concorrenza, essi appaiono essere negativi, considerando l assenza di concorrenti sulle rotte oggetto dell accordo, l impatto sulla concorrenza potenziale e, sulla Malpensa-Roma, anche il significativo effetto sulla concorrenza effettiva. 20. Complessivamente, pertanto, l intesa stipulata tra ALITALIA e MERIDIANA e notificata all Autorità non sembra poter essere considerata non restrittiva della concorrenza ai sensi dell art. 13 della legge n. 287/90 e deve quindi procedersi alla valutazione dell eventuale sussistenza dei requisiti per l esenzione in deroga di cui all art. 4 della legge n. 287/90. RITENUTO che gli accordi tra ALITALIA e MERIDIANA, notificati ai sensi dell art. 13 della legge n. 287/90, possano integrare gli estremi di un intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287/90; DELIBERA a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 287/90, nei confronti di ALITALIA Spa e di MERIDIANA Spa; b) la fissazione del termine di giorni quindici, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali di ALITALIA Spa e di MERIDIANA Spa, o da persona da essi delegata, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Attività Istruttoria C di questa Autorità almeno cinque giorni prima della scadenza del termine sopra indicato; c) che il responsabile del procedimento è il Dottor Andrea Venanzetti; d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Attività Istruttoria C di questa Autorità dai legali rappresentanti di ALITALIA Spa, di MERIDIANA Spa, o da persona da essi delegata; e) che il procedimento deve concludersi entro il 13 gennaio Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Pera IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro * * *

9 Bollettino n del 5 ottobre Provvedimento n ( I348 ) ALITALIA/MINERVA AIRLINES L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 15 settembre 1998; SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la nota della società ALITALIA Spa, pervenuta in data 20 maggio 1998, con la quale è stata notificata, ai sensi dell art. 13 della legge n. 287/90, l intesa stipulata con la MINERVA AIRLINES Spa in merito al trasporto aereo di passeggeri, ed è stata richiesta, in subordine all accertamento del suo carattere non restrittivo, l esenzione in deroga ai sensi dell art. 4 della medesima legge; CONSIDERATO quanto segue: I. Le parti 1. ALITALIA Spa (di seguito ALITALIA ) è una società che svolge l'esercizio di linee aeree per il trasporto di persone e merci, nazionale e internazionale, in base alla convenzione n del 15 aprile 1992 con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione. ALITALIA è il principale vettore aereo nazionale ed è una società quotata in borsa, il cui controllo è detenuto dall'istituto PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE (I.R.I.) Spa. ALITALIA detiene partecipazioni in altre società esercenti attività di trasporto aereo, nonché in società operanti in settori collegati al trasporto aereo, quali, ad esempio, il settore dei servizi telematici, quello delle attività turistiche, quello dei servizi e dei lavori aerei, quello della manutenzione e della revisione aerea e quello della spedizione di merci. 2. MINERVA AIRLINES Spa (di seguito MINERVA ) è una società con sede legale a Catanzaro, che opera nel trasporto aereo di passeggeri sulle rotte nazionali. II. Contenuto dell intesa notificata 3. Il contratto stipulato tra ALITALIA e MINERVA prevede che quest ultima si impegni a esercitare il servizio di trasporto pubblico di linea su alcuni collegamenti per i quali MINERVA dispone degli slot e su altri collegamenti per i quali gli slot verranno messi a disposizione da ALITALIA. I voli oggetto dell intesa verranno commercializzati e pubblicizzati con denominazione AZ, specificando l impiego di equipaggi e di aeromobili MINERVA che dovranno però riprodurre anche i segni distintivi ALITALIA, realizzati in conformità a quanto previsto negli accordi. E prevista la possibilità che alcune tratte siano operate con codice condiviso (code sharing). Il contratto è a tempo indeterminato (con durata minima di tre anni), salvo disdetta con un preavviso di dodici mesi. 4. Le rotte interessate dall accordo sono Trieste-Linate, Trieste-Genova, Trieste-Venezia, Venezia-Bari, Perugia-Linate, Bari-Catania, Bari-Palermo, Bari-Firenze, Malpensa-Alghero, Malpensa-Firenze, Cagliari-Genova, Cagliari-Firenze, Cagliari-Catania, Bologna-Linate, Bologna-Napoli, Bologna-Lamezia, Bologna-Bari e Genova- Napoli.

10 10 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato L accordo prevede 2 voli giornalieri su ciascuna rotta, con l eccezione della Trieste-Linate, per la quale sono previste 3 frequenze giornaliere. III. I mercati interessati 5. L analisi del mercato del prodotto conduce a delimitare il mercato rilevante al trasporto aereo di passeggeri. Nell ambito del trasporto di passeggeri può anche effettuarsi un ulteriore suddivisione tra i viaggiatori business, che danno priorità al tempo totale di viaggio, alla flessibilità della formula di viaggio (cambiamento della prenotazione all ultimo momento, ecc.), alla comodità dei collegamenti rispetto al prezzo, e i viaggiatori turistici, per i quali il prezzo costituisce la variabile fondamentale. 6. Per quanto concerne il mercato geografico, gli accordi di code sharing nonché quelli di franchising sono in genere stipulati per alcune specifiche rotte. Un primo mercato può individuarsi nei collegamenti point-to-point - intesi come "coppie" di città o di aeroporti che costituiscono il punto di partenza e di arrivo della rotta - dati dalle singole rotte interessate dagli accordi ovvero dai fasci di rotte che risultano sostituibili dal punto di vista del consumatore 1. Tuttavia, soprattutto nelle intese tra un vettore minore (che serve rotte nazionali o comunque a breve raggio) e uno con una vasta rete di servizi a medio-lungo raggio (soprattutto internazionali), le rotte interessate dagli accordi tra vettori (code sharing e franchising) sono parte di collegamenti più lunghi, che integrano la rotta breve con la rete del vettore maggiore (feeding). In tal caso, il grado di concorrenza dovrà valutarsi anche in base a un approccio origin-destination, ossia verificando quali alternative si offrono al passeggero per raggiungere una determinata località (in genere, una delle maggiori destinazioni internazionali), rispetto ai voli esercitati dalle compagnie che hanno siglato l accordo Un terzo livello di analisi del mercato rilevante tiene conto dell'esistenza di reti controllate da compagnie aeree, soprattutto se di rilevanti dimensioni in una determinata area geografica 3. Tipicamente, un area geografica omogenea può essere individuata nel complesso dei voli nazionali in cui, data la normativa restrittiva vigente nei Paesi europei fino a pochi anni fa, le compagnie di bandiera tuttora fruiscono di una posizione di assoluto rilievo rispetto ai nuovi concorrenti. In tale ambito, è necessario valutare se gli accordi tra vettori di code sharing e franchising, sia singolarmente che nel loro complesso, consentono di ridurre la posizione dominante del vettore di bandiera, se la lasciano inalterata o se addirittura la rafforzano aumentando il controllo sull ingresso dei concorrenti minori nelle singole rotte. 8. Le rotte interessate dall accordo di franchising sono Trieste-Linate, Trieste-Genova, Trieste-Venezia, Venezia-Bari, Perugia-Linate, Bari-Catania, Bari-Palermo, Bari-Firenze, Malpensa-Alghero, Malpensa-Firenze, Cagliari-Genova, Cagliari-Firenze, Cagliari-Catania, Bologna-Linate, Bologna-Napoli, Bologna-Lamezia, Bologna- Bari, Genova-Napoli, ciascuna delle quali forma un mercato distinto. Le rotte dirette a Linate e Malpensa collegano un aeroporto di minori dimensioni con un aeroporto hub e specificamente quelli di Linate per i voli europei e di Malpensa per i voli intercontinentali. 9. Relativamente alle rotte point-to-point oggetto del presente accordo, dalle informazioni fornite da ALITALIA, risulta che 7 delle 18 rotte interessate sono di nuova attivazione. Delle 11 rotte già attive precedentemente all accordo in oggetto, 8 erano operate in regime di esclusiva da ALITALIA, o da una sua consociata 4, o da MINERVA, e 3 erano operate anche da un altro vettore. Infatti, sulla Cagliari-Genova opera anche AIR DOLOMITI, sulla Cagliari-Firenze opera anche MERIDIANA, e sulla Cagliari-Catania opera anche ALPI EAGLES. Non sono disponibili per il momento le relative quote di mercato. Sia MERIDIANA che ALPI EAGLES hanno stipulato accordi con ALITALIA. 1 Cfr. sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee dell'11 aprile 1989, causa 66/86 Ahmed Saeed Flugreisen. 2 Cfr. decisione della Commissione Europea del 16 gennaio 1996, caso n. IV/35.545, Lufthansa/SAS. 3 Cfr. sentenza del Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee del 18 maggio 1994, causa T-2/94 Air France/Commissione. 4 Prima dell accordo, ALITALIA operava direttamente o attraverso la sua controllata AVIANOVA sulle rotte Bologna-Napoli e Bologna-Linate e, prima dell accordo di wet lease con MINERVA, anche sulle rotte Perugia-Linate, Trieste-Linate, Genova-Napoli.

11 Bollettino n del 5 ottobre Occorre, peraltro, precisare che precedentemente all accordo in oggetto Alitalia e Minerva avevano adottato forme di coordinamento delle operazioni che si sostanziavano in accordi di code sharing (condivisione dei codici), relativamente alle rotte Bari-Catania, Bari-Palermo, Malpensa-Alghero, Cagliari-Genova e Cagliari-Firenze, e in accordi di wet lease (affitto di aeromobili e del relativo equipaggio) relativamente alle rotte Trieste-Linate, Perugia- Linate e Genova-Napoli. 10. Per quanto concerne i flussi di traffico origin-destination, occorre considerare la possibilità per i passeggeri in partenza da un aeroporto minore di servirsi di un hub alternativo. Le possibili alternative sono riassunte nella tabella seguente. Tabella 1 - collegamenti con hub alternativi Rotta Vettore Hub alternativi Vettori Trieste-Linate Alitalia-Minerva Monaco, Vienna Lufthansa/Air Dolomiti, Austrian Airlines Perugia-Linate Alitalia-Minerva nessuno Alghero-Malpensa Alitalia-Minerva nessuno Firenze-Malpensa Alitalia-Minerva Monaco, Francoforte, Lufthansa, Air France, Parigi, Bruxelles, Vienna Bologna-Linate Alitalia-Minerva Monaco, Francoforte, Parigi, Vienna, Amsterdam, Bruxelles, Londra Sabena, Tyrolean Airlines Lufthansa, Air France, Tyrolean Airlines, KLM, Sabena, British Airways Dalle informazioni disponibili, risulta che solo i passeggeri in partenza da Firenze e Bologna possono fruire di hub alternativi di una certa consistenza (Monaco e Vienna, raggiungibili direttamente da Trieste, sono hub di minori dimensioni rispetto a Londra, Parigi, Francoforte, Amsterdam). 11. Per quanto riguarda invece la rete di rotte a livello nazionale, ALITALIA è l unico operatore che collega un elevatissimo numero di località nazionali, possedendo una quota pari a circa l 80% del traffico passeggeri sulle rotte nazionali. IV. Valutazione dell intesa 12. L accordo stipulato da ALITALIA e MINERVA costituisce un intesa ai sensi dell art. 2, comma 1, della legge n. 287/90. In virtù delle quote di mercato detenute dalle parti sulle rotte interessate, nonché della posizione complessiva di ALITALIA sull insieme dei collegamenti aerei nazionali, l intesa interessa una parte consistente dei mercati rilevanti. 13. Per quanto concerne l idoneità dell intesa a produrre effetti restrittivi della concorrenza effettiva e potenziale sulle rotte point-to-point interessate occorre rilevare che rispetto la situazione precedente, benché in alcuni casi l accordo di franchising dia luogo all apertura di nuovi collegamenti, non subisce sostanziali modifiche. Infatti, sulla maggior parte di queste rotte la collaborazione tra ALITALIA e MINERVA ha comportato la mera sostituzione di un vettore con un altro, data la precedente presenza di ALITALIA o la trasformazione del preesistente rapporto di collaborazione tra le parti da code sharing o wet lease a franchising. Su 15 rotte MINERVA opererà in monopolio, utilizzando il marchio di ALITALIA. La conseguenza rilevante dell intesa con riferimento ai collegamenti point-to-point è quindi che MINERVA cessa di essere un concorrente potenziale di ALITALIA. 14. In secondo luogo, il coordinamento del comportamento competitivo tra le parti appare idoneo a produrre effetti sulla concorrenza potenziale relativamente ai collegamenti origin-destination. Solo in due casi, infatti, l intesa in oggetto lascerebbe spazio alla pressione concorrenziale derivante dalla possibilità per i passeggeri di raggiungere comodamente un hub alternativo a Linate o Malpensa per la prosecuzione del volo internazionale a medio o lungo raggio.

12 12 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 15. L intesa potrebbe, in terzo luogo, creare significative barriere all entrata per i concorrenti. Il coordinamento delle politiche commerciali dei due operatori, con particolare riferimento all inclusione dei voli di MINERVA nel vasto programma di frequent flyer di ALITALIA, è suscettibile di estendere a MINERVA i vantaggi competitivi, di cui ALITALIA gode in virtù della propria posizione di rilievo sul mercato nazionale, nei confronti di terzi concorrenti potenziali. 16. Infine, l intesa tra ALITALIA e MINERVA va valutata all interno del contesto economico e giuridico nel quale si inserisce 5. Infatti, essa deve essere considerata alla luce della rete di alleanze che ALITALIA sta creando con la maggior parte dei vettori nazionali concorrenti. Tale strategia appare consentire ad ALITALIA di disciplinare l entrata di nuovi operatori sui mercati nazionali. A questo riguardo, occorre considerare che ALITALIA è il vettore dominante sull insieme dei voli nazionali e che qualsiasi nuovo entrante che volesse esercitare una concorrenza effettiva sulle rotte minori si troverebbe svantaggiato per la presenza di un altra compagnia che si è legata ad ALITALIA e fruisce dei relativi vantaggi in termini di rete distributiva e di frequent flyer. 17. Appare, inoltre, necessario valutare l impatto concorrenziale dell intesa notificata non solo in relazione ai collegamenti point-to-point, ma anche ai collegamenti origin-destination con l estero, poiché i vettori esteri difficilmente potrebbero trovare un vettore italiano minore con cui integrare il proprio collegamento. Infatti, l ampia politica di alleanze di ALITALIA potrebbe ridurre sensibilmente tutte le possibili fonti di concorrenza sia diretta sui singoli voli nazionali, sia indiretta sulle rotte internazionali collegate con i voli nazionali. 18. In ambito comunitario, l applicazione dell art. 85, par. 3, del Trattato al trasporto aereo di passeggeri è disciplinata specificamente dal Regolamento del Consiglio n. 3976/87 del 14 dicembre 1987 che assegna alla Commissione Europea il potere di adottare esenzioni di categoria specifiche per il trasporto aereo (art. 2). Non sembra quindi applicabile all intesa in esame il Regolamento della Commissione n. 4087/88 del 30 novembre 1988 che stabilisce l esenzione di categoria per gli accordi di franchising. L intesa notificata va pertanto esaminata per il suo specifico oggetto ed effetto concorrenziale. 19. Oltre al contesto economico sopra descritto, occorre rilevare che l accordo di franchising tra ALITALIA e MINERVA, pur non prevedendo espressamente vincoli di esclusiva, riguarda l intera attività attuale di MINERVA, la quale perderebbe in gran parte la propria autonomia commerciale. Di conseguenza, MINERVA sembrerebbe cessare del tutto di essere un concorrente di ALITALIA. Si aggiunga che l accordo di franchising di MINERVA ha per controparte un impresa come ALITALIA che, come già descritto, ricopre una posizione di assoluta preminenza nel trasporto aereo nazionale di passeggeri e in quello internazionale in partenza dall Italia. In un contesto simile, appare difficile che MINERVA possa sviluppare un autonoma e consistente attività parallela a quella oggetto dell intesa con ALITALIA e in concorrenza con essa, rendendo di fatto esclusivo il legame con quest ultima. 20. Complessivamente, pertanto, l intesa stipulata tra ALITALIA e MINERVA e notificata all Autorità non sembra poter essere considerata non restrittiva della concorrenza ai sensi dell art. 13 della legge n. 287/90 e deve quindi procedersi alla valutazione dell eventuale sussistenza dei requisiti per l esenzione in deroga di cui all art. 4 della legge n. 287/90. RITENUTO che l accordo tra ALITALIA e MINERVA, notificato ai sensi dell art. 13 della legge n. 287/90, possa integrare gli estremi di un intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287/90; 5 Cfr. sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 28 febbraio 1991, causa C-234/89, Delimitis/Henninger.

13 Bollettino n del 5 ottobre DELIBERA a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 287/90, nei confronti di ALITALIA Spa e di MINERVA AIRLINES Spa; b) la fissazione del termine di giorni quindici, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali di ALITALIA Spa, di MINERVA AIRLINES Spa, o da persona da essi delegata, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Attività Istruttoria C di questa Autorità almeno cinque giorni prima della scadenza del termine sopra indicato; c) che il responsabile del procedimento è il Dottor Andrea Venanzetti; d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Attività Istruttoria C di questa Autorità dai legali rappresentanti di ALITALIA Spa, di MINERVA AIRLINES Spa, o da persona da essi delegata; e) che il procedimento deve concludersi entro il 13 gennaio Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Pera IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro * * *

14 14 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

15 Bollettino n del 5 ottobre OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE Provvedimento n ( C3198 ) ALLEANZA SALUTE ITALIA/UNIFARMA DISTRIBUZIONE L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 15 settembre 1998; SENTITO il Relatore Professor Giovanni Palmerio; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO il Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97; VISTO l atto della Commissione CE, pervenuto in data 10 giugno 1998, consistente nella copia della notifica effettuata, in data 9 giugno 1998, dalle società ALLIANCE UNICHEM PLC e UNIFARMA Spa alla Commissione medesima; VISTA la propria richiesta di rinvio, ai sensi dell art. 9, comma 2, lettera b), del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, inviata alla Commissione in data 26 giugno 1998; VISTA la decisione di rinvio adottata dalla Commissione in data 23 luglio 1998, ai sensi dell art. 9 del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, pervenuta in data 27 luglio 1998; VISTA la lettera di richiesta di informazioni inviata il 13 agosto 1998; VISTE le informazioni inviate dalle parti in data 19 agosto 1998; CONSIDERATO quanto segue: 1. Le parti ALLEANZA SALUTE ITALIA Spa (di seguito anche ALLEANZA SALUTE) è una società attiva, su quasi tutto il territorio nazionale, nella distribuzione all ingrosso nel settore farmaceutico e parafarmaceutico. Il capitale sociale di ALLEANZA SALUTE è detenuto da ALLIANCE UNICHEM PLC (di seguito anche ALLIANCE), società che opera a livello europeo nella distribuzione intermedia di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici. Il fatturato realizzato da ALLIANCE nel 1997 in Europa è stato di circa miliardi di lire, di cui realizzati in Italia tramite la controllata ALLEANZA SALUTE. UNIFARMA DISTRIBUZIONE Spa (di seguito anche UNIFARMA DISTRIBUZIONE) è una società attiva nella distribuzione all ingrosso di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici. UNIFARMA DISTRIBUZIONE opera prevalentemente nell area del Nord-Ovest d Italia, precisamente nelle regioni Piemonte, Liguria e Valle d Aosta e marginalmente nelle provincie di Milano, Pavia e Varese.

16 16 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato UNIFARMA DISTRIBUZIONE risulta controllata dalla società holding di diritto italiano UNIFARMA Spa (di seguito anche UNIFARMA). L intero capitale sociale di UNIFARMA è detenuto da circa farmacie attive nel territorio italiano. Nel 1997 UNIFARMA ha realizzato un fatturato di circa 687 miliardi di lire a livello europeo, di cui oltre 670 nel territorio italiano. Il fatturato di UNIFARMA DISTRIBUZIONE nel 1997 è stato di circa 646 miliardi di lire in Europa, di cui oltre 634 realizzati nel territorio italiano. 2. Descrizione dell operazione L operazione comunicata dalle parti consiste nell acquisizione da parte della società ALLEANZA SALUTE del 36% del capitale sociale della società UNIFARMA DISTRIBUZIONE, al momento controllata in via esclusiva da UNIFARMA. Nonostante la partecipazione acquisita rappresenti solo il 36% del capitale sociale, ALLEANZA SALUTE verrà a detenere il controllo congiunto di UNIFARMA DISTRIBUZIONE per il tramite di diritti di veto esercitabili sulle decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, incluse talune decisioni strategiche sulla condotta degli affari dell impresa, come la delega di poteri al Comitato Esecutivo, le acquisizioni di nuove attività commerciali, l apertura, il finanziamento e la chiusura di attività. L operazione in esame determina quindi l acquisizione del controllo congiunto di UNIFARMA DISTRIBUZIONE da parte di ALLEANZA SALUTE. 3. Qualificazione dell operazione L operazione in esame, in quanto comporta l acquisizione del controllo congiunto di un impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell art. 3 del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, e rientra nell ambito di applicazione di detto Regolamento, in quanto soddisfa le condizioni previste dall art. 1 del medesimo. Sulla base della predetta decisione di rinvio della concentrazione all Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, adottata in data 23 luglio 1998 dalla Commissione CE ai sensi dell art. 9 del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, a tale operazione risulta applicabile la legge n. 287/90 relativamente agli effetti della stessa sul mercato nazionale. 4. Valutazione della concentrazione Il mercato del prodotto Le parti interessate all operazione in oggetto sono attive nella distribuzione all ingrosso di specialità medicinali (sia prodotti etici che medicinali di automedicazione) e di prodotti parafarmaceutici (quali prodotti cosmetici, dietetici, galenici, igienici, veterinari, ecc.). Seguendo la definizione adottata dalla Commissione e dalla Autorità in diverse decisioni 1, il mercato del prodotto rilevante è individuato nella distribuzione intermedia (o all ingrosso) di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici realizzata da grandi operatori intermedi (full-line wholesalers) in grado, diversamente dai distributori di minori dimensioni, di rifornire le farmacie in tempi estremamente rapidi e con una gamma completa di prodotti. La rapidità nelle consegne, le capacità logistiche e l ampiezza della gamma di prodotti disponibili sono i principali elementi che contraddistinguono e rendono difficilmente sostituibile l attività di distribuzione all ingrosso, denominata full-line, rispetto alla distribuzione effettuata da piccoli operatori intermedi (short-line) e dalle imprese farmaceutiche attraverso il canale corto produttore-farmacia (soprattutto per i prodotti farmaceutici). La distribuzione all ingrosso di prodotti farmaceutici in Italia è disciplinata dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n Si intende per distribuzione all ingrosso qualsiasi attività consistente nel procurarsi, detenere, fornire o esportare medicinali, esclusa la fornitura di medicinali al pubblico effettuata dalle farmacie (art. 1 Si veda in proposito la decisione adottata dall Autorità in data 27 marzo 1997, caso C2718 COMIFAR/COMMERCIALE FARMACEUTICA e le decisioni adottate dalla Commissione CE in data 3 aprile 1995, caso GEHE AG/AAH plc., in data 20 marzo 1996, caso PHOENIX/COMIFAR e in data 22 dicembre 1992, caso UNICHEM/ALLIANCE SANTÈ.

17 Bollettino n del 5 ottobre ). Il distributore deve possedere un autorizzazione della Regione o Provincia Autonoma in cui opera (art. 2). Il rilascio dell autorizzazione è subordinato all esistenza di locali e attrezzature idonei a garantire la conservazione e la distribuzione dei farmaci e alla presenza di un responsabile laureato in farmacia o in materie analoghe (art. 3). Inoltre, l art. 7 stabilisce che il distributore è tenuto a detenere almeno: a) i prodotti di cui alla tabella 2 della Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana; b) il 90% delle specialità medicinali in commercio; c) almeno un medicinale preconfezionato prodotto industrialmente per ciascuna delle formulazioni comprese nel formulario nazionale della Farmacopea che risultino in commercio. La fornitura dei medicinali nell ambito territoriale di competenza deve avvenire con la massima sollecitudine e, comunque, entro le 12 ore lavorative successive alla richiesta. Inoltre, la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha definito per i farmaci rimborsabili (collocati nelle classi a e b) i margini di competenza dei grossisti e dei farmacisti, rispettivamente nella misura del 6,65% e del 26,7% sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell IVA. Nel 1996 risultavano presenti, in Italia, oltre 215 imprese distributrici nella fase intermedia, per un totale di 312 magazzini. Nell ambito di tali distributori, i grossisti di maggiori dimensioni hanno mediamente oltre 400 addetti e un raggio di attività regionale o sovraregionale, mentre gli altri grossisti operano in aree più limitate, normalmente comprendente più provincie ma mai superiore al territorio di una regione e con un numero molto inferiore di addetti e di magazzini. Il mercato geografico L esistenza di normative diverse tra i vari paesi della UE, per quanto concerne, ad esempio, le licenze, l obbligo di assortimento, i tempi di consegna e i margini sui prodotti rimborsabili, induce a ritenere, in primo luogo, che il mercato geografico abbia un estensione non superiore a quella del territorio nazionale. Inoltre, dal momento che tali distributori intermedi devono rifornire le farmacie in tempi estremamente rapidi, la rete distributiva dei grossisti è normalmente organizzata, all interno di ciascun paese, a livello regionale. Infatti, i grossisti dispongono solitamente di uno o più magazzini ubicati in modo da assicurare le consegne alle farmacie comprese all interno di una regione o al massimo di più regioni limitrofe. Tale peculiarità del sistema distributivo intermedio dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici ha portato la Commissione e l Autorità in diverse decisioni a restringere il mercato geografico rilevante a livello infranazionale 2. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, soprattutto l urgenza con cui i grossisti devono soddisfare la domanda (le forniture alle farmacie), si ritiene che il mercato geografico rilevante, relativamente alla distribuzione all ingrosso di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, sia da individuare a livello regionale. Peraltro, anche considerando il lato della offerta, la presenza non omogenea dei distributori intermedi tra le varie regioni induce a ritenere che il mercato geografico rilevante sia circoscritto a livello regionale. Si evidenzia comunque che è possibile una parziale sovrapposizione tra regioni, nel senso che talune farmacie si riforniscono anche da grossisti localizzati in regioni limitrofe. Entrambe le parti risultano presenti nell area del Nord Ovest d Italia, ovvero nelle regioni Piemonte, Valle d Aosta, Liguria e Lombardia (limitatamente alle provincie di Milano, Varese e Pavia ove UNIFARMA DISTRIBUZIONE è solo marginalmente attiva). Effetti dell operazione La valutazione della concentrazione deve essere effettuata considerando sia i possibili effetti orizzontali (dovuti all incremento della quota detenuta dalle parti nel mercato della distribuzione all ingrosso di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici), che gli effetti verticali (connessi al fatto che il capitale sociale di UNIFARMA DISTRIBUZIONE è detenuto da farmacie localizzate nel Nord-Ovest). Relativamente ai possibili effetti orizzontali (sia nei confronti dei grossisti-concorrenti che delle farmacieclienti), che potrebbero conseguire dalla concentrazione ALLEANZA SALUTE/UNIFARMA DISTRIBUZIONE, è necessario tenere in considerazione che tale operazione comporta sovrapposizioni di quote di mercato unicamente nell area individuata nel Nord-Ovest e precisamente nelle regioni Piemonte, Valle d Aosta, Liguria e Lombardia (limitatamente alle provincie di Milano, Pavia e Varese). In tale ambito geografico, le vendite complessive di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici realizzate dai distributori intermedi presenti sono state, nel 1997, di oltre miliardi di lire. La tabella sottostante riporta le quote di mercato detenute dalle parti e dai principali concorrenti nel Nord-Ovest nel 1997: 2 Cfr. decisioni riportate in nota 1.

18 18 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Tab.1: Quote di mercato nella distribuzione all ingrosso di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici nel Nord-Ovest d Italia imprese attive nella distribuzione intermedia quote di mercato (1997) Alleanza Salute 10% - 15% Unifarma Distribuzione 25% - 30% Unione Novarese 3 20% - 25% Riccobono 5% - 10% Altri:Giovine Farm., Remedia, Comifar Distrib., La Varesina 30% - 35% Distrib., Legefar, Eupharma Fonte: rielaborazioni su dati forniti dalle parti Ne consegue che attraverso l operazione di concentrazione le parti verranno a detenere circa il [omissis] 4 del mercato della distribuzione all ingrosso di farmaci e di prodotti parafarmaceutici nel Nord-Ovest d Italia. Considerando la posizione delle parti nelle singole regioni ricomprese nella definizione di Nord-Ovest (esclusa la Lombardia, essendo del tutto marginale la presenza di UNIFARMA DISTRIBUZIONE e di ALLEANZA SALUTE 5 ), si hanno le seguenti quote di mercato: Tab.2: Quote di mercato delle parti per singola regione negli anni regioni Alleanza Unifarma Salute Distribuzione Alleanza Unifarma Salute Distribuzione Alleanza Unifarma Salute Distribuzione Liguria 30-35% 35-40% 30-35% 30-35% 30-35% 30-35% Valle d Aosta 1-5% 45-50% < 1% 45-50% < 1% 40-45% Piemonte 5-10% 40-45% 5-10% 40-45% 5-10% 35-40% Fonte: dati forniti dalle parti I dati relativi alle singole regioni evidenziano che in Liguria entrambe le parti detengono una quota compresa tra il [omissis] che, a seguito dell operazione in esame, consentirà alle stesse di detenere oltre il [omissis] del mercato della distribuzione all ingrosso di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici a livello regionale. Nelle regioni Valle d Aosta e Piemonte le parti verranno a detenere circa il [omissis] del mercato. Tuttavia, attraverso l operazione in esame, ALLEANZA SALUTE in tali regioni incrementa solo marginalmente la posizione già significativa detenuta da UNIFARMA DISTRIBUZIONE (presente negli anni con una quota superiore al [omissis]). Nelle regioni sopra indicate sono attivi diversi concorrenti quali Riccobono, Unione Novarese e altri operatori di minori dimensioni (quali Legefar, Remedia e Giovine), dotati di uno o più magazzini localizzati sul territorio regionale. Le quote a livello regionale sopra riportate sono sostanzialmente analoghe a quelle che si rilevano distintamente nella distribuzione intermedia di prodotti farmaceutici e di prodotti parafarmaceutici. Sebbene l operazione di concentrazione in esame consenta alle parti di raggiungere quote di mercato rilevanti, segnatamente in Liguria, non sono prevedibili effetti restrittivi della concorrenza, attraverso il rafforzamento dei rapporti con le farmacie-clienti, a danno dei distributori intermedi concorrenti nel mercato rilevante. In particolare, l operazione non determinerà un effetto di chiusura del canale farmacie a danno dei distributori intermedi concorrenti di ALLEANZA SALUTE-UNIFARMA DISTRIBUZIONE, per i seguenti motivi: 3 Il 25% dei farmacisti azionisti di Unifarma Distribuzione detiene anche il 25% del capitale sociale di Unione Novarese. Si tratta di una quota che non garantisce alcun controllo a tali azionisti simultaneamente presenti nei due distributori intermedi, Unifarma Distribuzione e Unione Novarese. 4 Nella presente versione alcuni dati saranno d ora in avanti omessi conformemente alle disposizioni dell art. 12 del D.P.R. 30 aprile 1998, n Infatti, fatta eccezione per la provincia di Milano ove ALLEANZA SALUTE detiene circa il [omissis] della distribuzione intermedia di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, mentre è del tutto marginale la posizione di UNIFARMA DISTRIBUZIONE, nelle provincie di Pavia e Varese entrambe le parti non detengono più del [omissis] del mercato.

19 Bollettino n del 5 ottobre ) le farmacie si riforniscono da più distributori intermedi (mediamente 3/4 grossisti) e non esistono condizioni contrattuali particolari nei rapporti di fornitura tra il farmacista cliente e i distributori intermedi. Infatti, obiettivo delle farmacie è quello di assicurarsi rifornimenti frequenti e tempestivi nell arco della stessa giornata e quindi di mantenere rapporti di fornitura con più distributori in grado di assicurare nel minor tempo possibile il farmaco o il prodotto parafarmaceutico necessario. Tali esigenze portano a escludere che con la concentrazione in esame i grossisti concorrenti delle parti possano subire una consistente riduzione della propria clientela; 2) la possibilità di adottare politiche commerciali (prezzi o sconti) indipendenti dalla concorrenza e tali da avvantaggiare le parti e da escludere gli altri grossisti dal mercato è limitata dal fatto che per i prodotti farmaceutici soggetti a rimborso il prezzo è regolamentato dalla Commissione unica del farmaco (CUF) e gli sconti ai grossisti e farmacisti sono determinati dalla legge. Relativamente agli altri prodotti farmaceutici il prezzo è libero, ma unico su tutto il territorio nazionale e determinato dalle case farmaceutiche. Ne consegue che il margine di sconto che il grossista può concedere ai farmacisti è comunque una variabile concorrenziale vincolata dalle politiche adottate dalle imprese che determinano il prezzo di vendita al grossista e quello di vendita al pubblico. Questa motivazione e la dimensione non trascurabile degli altri grossisti induce a ritenere che è estremamente limitato il rischio che la posizione di mercato raggiunta dalle parti consenta loro di praticare alla clientela condizioni contrattuali (in particolare, sconti elevati sui farmaci non rimborsati e sui prodotti parafarmaceutici) tali da escludere dal mercato i distributori intermedi concorrenti. Inoltre, le vendite di prodotti parafarmaceutici (l ambito di attività in cui i grossisti possono effettivamente adottare politiche concorrenziali) non costituiscono l attività principale delle parti. Infatti, tali vendite rappresentano il [omissis] del fatturato (sia complessivo realizzato nel Nord-Ovest che di quello relativo alle regioni Piemonte, Liguria e Valle d Aosta) realizzato da ALLEANZA SALUTE negli anni e circa il [omissis] di quello realizzato da UNIFARMA DISTRIBUZIONE, sempre nello stesso arco temporale e nel medesimo ambito geografico; 3) sia per i prodotti farmaceutici che parafarmaceutici i distributori intermedi concorrenti (in particolare, Unione Novarese, Riccobono, Legefar e Remedia) sono tutti operatori full-line di dimensioni non trascurabili, con una rete distributiva capillare e con una gamma di prodotti sufficientemente vasta da poter reagire alle politiche commerciali adottate dalle parti e da impedire a queste ultime di sfruttare a danno dei concorrenti l eventuale effetto di gamma derivante dalla concentrazione in esame; 4) il mercato della distribuzione intermedia di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici non risulta caratterizzato da rilevanti barriere all entrata. Infatti, sono inesistenti le barriere di natura tecnologica e le barriere di tipo amministrativo sono limitate alla necessità di richiedere l autorizzazione regionale o provinciale per poter svolgere l attività di distributore intermedio. Quanto agli ostacoli di natura economica, si rileva che il costo iniziale per la costituzione di un deposito, in grado di realizzare un fatturato significativo (compreso tra i miliardi di lire), è stimato in circa 2 miliardi di lire. Si tratta quindi di un investimento che non sembra possa rappresentare una barriera all entrata, soprattutto da parte di imprese già attive nella distribuzione intermedia in Italia o in altri paesi europei. Sulla base delle considerazioni svolte è possibile affermare che, data l assenza di barriere tali da ostacolare l entrata nel mercato di altri operatori, il mercato rilevante sopra definito è caratterizzato dall esistenza di concorrenza potenziale, soprattutto da parte di distributori attivi in altre regioni italiane o in altri paesi europei. Infatti, in regioni italiane diverse da quelle interessate dalla presente operazione sono attive società controllate da gruppi di notevoli dimensioni a livello europeo (in particolare, società del gruppo Phoenix), in grado quindi, ove le condizioni lo rendessero conveniente, di entrare nel mercato della distribuzione intermedia anche nelle regioni del Nord-Ovest (precisamente, Liguria, Piemonte e Valle d Aosta). Tale considerazione, che non incide sulla definizione di mercato geografico (delimitato a livello regionale soprattutto per le esigenze di tempestività di fornitura dal lato della domanda), consente di ritenere possibile l ingresso di altri operatori, ostacolando comportamenti indipendenti eventualmente adottati dalle parti; 5) la possibilità di adottare politiche indipendenti dai concorrenti e dai clienti è inoltre ostacolata da un fenomeno in continua crescita in Italia, ovvero la costituzione di gruppi di acquisto o cooperative di farmacisti (le più importanti delle quali sono Unifarma di Fossano, Cotifa di Bergamo, Unifarm di Trento, Farcopa di Pavia, Unione Farmacisti del Friuli e Codifarma di Bologna). Relativamente agli effetti orizzontali derivanti dalla concentrazione ALLEANZA SALUTE-UNIFARMA DISTRIBUZIONE nei confronti delle farmacie-clienti, è possibile escludere che le parti possano adottare comportamenti indipendenti rispetto agli altri operatori presenti nei mercati rilevanti, sfruttando la posizione sul mercato a danno della clientela. Tale valutazione si fonda sulle seguenti considerazioni attinenti alle caratteristiche dei mercati di prodotto e dei rapporti contrattuali tra farmacie e distributori:

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Provvedimento n. 6400 ( C3198 ) ALLEANZA SALUTE ITALIA/UNIFARMA DISTRIBUZIONE L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 15 settembre 1998; SENTITO il Relatore Professor

Dettagli

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Provvedimento n. 6398 ( I348 ) ALITALIA/MINERVA AIRLINES L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 15 settembre 1998; SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo; VISTA

Dettagli

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Provvedimento n. 6529 ( C3255 ) ALLEANZA SALUTE ITALIA/GALENITALIA L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 5 novembre 1998; SENTITO il Relatore Professor Marco D'Alberti;

Dettagli

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Provvedimento n. 8535 ( C4088 ) ALLEANZA SALUTE ITALIA/ANTICA FARMACEUTICA MODENESE L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 20 luglio 2000; SENTITO il Relatore Professor

Dettagli

C PETROLIFERA ADRIATICA/RAMO DI AZIENDA DI ESSO ITALIANA Provvedimento n

C PETROLIFERA ADRIATICA/RAMO DI AZIENDA DI ESSO ITALIANA Provvedimento n C12078 - PETROLIFERA ADRIATICA/RAMO DI AZIENDA DI ESSO ITALIANA Provvedimento n. 26332 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA dell 11 gennaio 2017; SENTITO il Relatore Dottoressa

Dettagli

C LILLO/LOMBARDINI DISCOUNT Provvedimento n

C LILLO/LOMBARDINI DISCOUNT Provvedimento n C11920 - LILLO/LOMBARDINI DISCOUNT Provvedimento n. 24532 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 23 settembre 2013; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA

Dettagli

I678 - DISTRIBUZIONE DI FARMACI SENZA OBBLIGO DI RICETTA ALLE PARAFARMACIE Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

I678 - DISTRIBUZIONE DI FARMACI SENZA OBBLIGO DI RICETTA ALLE PARAFARMACIE Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO I678 - DISTRIBUZIONE DI FARMACI SENZA OBBLIGO DI RICETTA ALLE PARAFARMACIE Provvedimento n. 15938 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 27 settembre 2006; SENTITO il

Dettagli

I678 - DISTRIBUZIONE DI FARMACI SENZA OBBLIGO DI RICETTA ALLE PARAFARMACIE Provvedimento n

I678 - DISTRIBUZIONE DI FARMACI SENZA OBBLIGO DI RICETTA ALLE PARAFARMACIE Provvedimento n I678 - DISTRIBUZIONE DI FARMACI SENZA OBBLIGO DI RICETTA ALLE PARAFARMACIE Provvedimento n. 15938 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 27 settembre 2006; SENTITO il

Dettagli

C CARREFOUR/53 PUNTI VENDITA BILLA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

C CARREFOUR/53 PUNTI VENDITA BILLA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO C11959 - CARREFOUR/53 PUNTI VENDITA BILLA Provvedimento n. 25113 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 2 ottobre 2014; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

Dettagli

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA CONTINUITA TERRITORIALE AEREA DA E PER LA SARDEGNA TRA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA CONTINUITA TERRITORIALE AEREA DA E PER LA SARDEGNA TRA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA CONTINUITA TERRITORIALE AEREA DA E PER LA SARDEGNA TRA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE ENTE NAZIONALE PER L AVIAZIONE

Dettagli

Provvedimento n. 11121 ( I511 ) CATTOLICA DI ASSICURAZIONE/BANCA POPOLARE DI BARI L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Provvedimento n. 11121 ( I511 ) CATTOLICA DI ASSICURAZIONE/BANCA POPOLARE DI BARI L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Provvedimento n. 11121 ( I511 ) CATTOLICA DI ASSICURAZIONE/BANCA POPOLARE DI BARI L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 agosto 2002; SENTITO il Relatore Professor

Dettagli

Italia-Cagliari: Servizi promozionali 2017/S Bando di gara. Servizi

Italia-Cagliari: Servizi promozionali 2017/S Bando di gara. Servizi 1 / 17 Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379308-2017:text:it:html Italia-Cagliari: Servizi promozionali 2017/S 185-379308 Bando di gara Servizi Direttiva 2014/24/UE Sezione

Dettagli

DIREZIONE GENERALE PER GLI AEROPORTI ED IL TRASPORTO AEREO GLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO NEI COLLEGAMENTI AEREI

DIREZIONE GENERALE PER GLI AEROPORTI ED IL TRASPORTO AEREO GLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO NEI COLLEGAMENTI AEREI DIREZIONE GENERALE PER GLI AEROPORTI ED IL TRASPORTO AEREO DIV 3 - TRASPORTO AEREO E POLITICA TARIFFARIA GLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO NEI COLLEGAMENTI AEREI DGATA/DIV3 1 GLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO

Dettagli

C BANCA POPOLARE DI MILANO/RAMI D AZIENDA DI UNICREDIT Provvedimento n

C BANCA POPOLARE DI MILANO/RAMI D AZIENDA DI UNICREDIT Provvedimento n C9498 - BANCA POPOLARE DI MILANO/RAMI D AZIENDA DI UNICREDIT Provvedimento n. 18786 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 21 agosto 2008; SENTITO il Relatore Giorgio

Dettagli

Trasporto aereo. di Andrea Giuricin

Trasporto aereo. di Andrea Giuricin 8 Trasporto aereo di Andrea Giuricin 2007 66 % { 2008 70 % L evoluzione normativa Il trasporto aereo europeo nel 2007 ha compiuto il decimo anno di liberalizzazione dei voli intracomunitari e nazionali.

Dettagli

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Provvedimento n. 8458 ( A306 ) VERALDI/ALITALIA L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 6 luglio 2000; SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo; VISTA la legge 10

Dettagli

Conferenza Stampa. Roma, 12 Dicembre 2008

Conferenza Stampa. Roma, 12 Dicembre 2008 Conferenza Stampa Roma, 12 Dicembre 2008 Un piano per uno sviluppo sostenibile Forte orientamento alla struttura del mercato Creazione di un leader forte sul mercato domestico Network completo, efficiente

Dettagli

USMAF Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera

USMAF Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera USMAF Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera Il ruolo degli USMAF nei controlli su prodotti di interesse sanitario in importazione da Paesi terzi Convegno Tatuaggi e Trucco permanente 2 Edizione

Dettagli

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 23 febbraio 2011; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 23 febbraio 2011; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 23 febbraio 2011; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la legge 28 dicembre

Dettagli

INDICE. Premessa alla seconda edizione... Premessa alla prima edizione... Parte Prima IL DIRITTO DEI TRASPORTI E LE FONTI

INDICE. Premessa alla seconda edizione... Premessa alla prima edizione... Parte Prima IL DIRITTO DEI TRASPORTI E LE FONTI INDICE Premessa alla seconda edizione... Premessa alla prima edizione.... V VII Parte Prima IL DIRITTO DEI TRASPORTI E LE FONTI Capitolo I IL DIRITTO DEI TRASPORTI 1. Le origini storiche della frammentazione

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. VISTO l articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. VISTO l articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 12 giugno 2008; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l articolo 81 del Trattato

Dettagli

Mobility Conference 8 febbraio 2010. Roberto Zucchetti CERTeT Università Bocconi roberto.zucchetti@unibocconi.it

Mobility Conference 8 febbraio 2010. Roberto Zucchetti CERTeT Università Bocconi roberto.zucchetti@unibocconi.it Mobility Conference 8 febbraio 2010 Il ruolo degli aeroporti lombardi Indicatori di accessibilità aerea 1999-2009 Roberto Zucchetti CERTeT Università Bocconi roberto.zucchetti@unibocconi.it Sommario 1)

Dettagli

Direzione Sviluppo Aeroporti

Direzione Sviluppo Aeroporti Direzione Sviluppo Aeroporti Dati di traffico 21 Sommario degli argomenti contenuti nel volume Pagina Terminologia usata nel testo 5 Traffico aeroportuale Graduatorie movimenti, passeggeri e cargo 9 Traffico

Dettagli

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 1649 D I S E G N O D I L E G G E d i n i z i a t i v a d e i s e n a t o r i F O L L I E R I, A N D R E O L L I, C O V I E L L

Dettagli

COMUNICATO STAMPA SVILUPPI FUTURI

COMUNICATO STAMPA SVILUPPI FUTURI COMUNICATO STAMPA RONCHI DEI LEGIONARI Il 2007 si è chiuso a Ronchi dei Legionari con una crescita del traffico passeggeri del 10,5%, a quota 735.405 unità commerciali. Tale crescita fa seguito ad un analogo

Dettagli

DATI DI TRAFFICO 2015

DATI DI TRAFFICO 2015 DATI DI TRAFFICO 215 A cura di Patrizia Sapia con la collaborazione di Mara Di Agostino Sommario degli argomenti contenuti nel volume Pagina Terminologia usata nel testo 5 Traffico aeroportuale Graduatorie

Dettagli

DELIBERA N. 254/14/CONS

DELIBERA N. 254/14/CONS DELIBERA N. VERIFICA AI SENSI DELL ARTICOLO 43 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 IN MERITO ALL OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE CONCERNENTE L ACQUISIZIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ ELEMEDIA S.P.A.

Dettagli

C CREDITO EMILIANO/RAMO D AZIENDA DI UNICREDIT Provvedimento n

C CREDITO EMILIANO/RAMO D AZIENDA DI UNICREDIT Provvedimento n C9567 - CREDITO EMILIANO/RAMO D AZIENDA DI UNICREDIT Provvedimento n. 18892 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 17 settembre 2008; SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca;

Dettagli

A cura di Patrizia Sapia

A cura di Patrizia Sapia A cura di Patrizia Sapia Sommario degli argomenti contenuti nel volume Pagina Terminologia usata nel testo 5 Traffico aeroportuale Graduatorie movimenti, passeggeri e cargo 9 Traffico commerciale complessivo

Dettagli

Provvedimento n ( C4782 ) YAMAHA MOTOR EUROPE/MOTORI MINARELLI L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Provvedimento n ( C4782 ) YAMAHA MOTOR EUROPE/MOTORI MINARELLI L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Provvedimento n. 10034 ( C4782 ) YAMAHA MOTOR EUROPE/MOTORI MINARELLI L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 18 ottobre 2001; SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo;

Dettagli

CONCORRENZA TRA TRENO E AEREO

CONCORRENZA TRA TRENO E AEREO A cura di TRA consulting CONCORRENZA TRA TRENO E AEREO La costruzione della rete ad alta velocità ferroviaria ha avuto notevole successo nei vari Paesi in cui è stata introdotta, producendo come effetto

Dettagli

ICCSAI Fact Book 2009

ICCSAI Fact Book 2009 presso la: ICCSAI Fact Book 2009 Sviluppo del sistema aeroportuale e nuova regolazione tariffaria Prof. Stefano Paleari Direttore Scientifico ICCSAI Roma, 11 Giugno 2009 AGENDA TRAFFICO PASSEGGERI E MERCI

Dettagli

C9812B - MONITORAGGIO POST-CONCENTRAZIONE - COMPAGNIA AEREA ITALIANA/ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE -AIRONE Provvedimento n. 23008

C9812B - MONITORAGGIO POST-CONCENTRAZIONE - COMPAGNIA AEREA ITALIANA/ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE -AIRONE Provvedimento n. 23008 C9812B - MONITORAGGIO POST-CONCENTRAZIONE - COMPAGNIA AEREA ITALIANA/ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE -AIRONE Provvedimento n. 23008 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del

Dettagli

Provvedimento n. 3666 ( A102 ) ASSOCIAZIONE CONSUMATORI UTENTI/ALITALIA L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Provvedimento n. 3666 ( A102 ) ASSOCIAZIONE CONSUMATORI UTENTI/ALITALIA L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Provvedimento n. 3666 ( A102 ) ASSOCIAZIONE CONSUMATORI UTENTI/ALITALIA L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 29 febbraio 1996; SENTITO il Relatore Dottor Giacinto

Dettagli

CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA / CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA - CARIVE SPA

CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA / CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA - CARIVE SPA Provvedimento n. 6 del 6 luglio 1994 CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA / CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA - CARIVE SPA LA BANCA D ITALIA VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287; VISTO il Regolamento

Dettagli

AZIENDE VENETE CHE ESPORTANO:

AZIENDE VENETE CHE ESPORTANO: PAOLA GAZZOLA, UNIVERSITA CA FOSCARI VENEZIA SIMONE NOVELLO, UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN AZIENDE VENETE CHE ESPORTANO: PRINCIPALI RISULTATI DELLA RICERCA CONDOTTA NEL 2008 La ricerca condotta nel 2008 sulle

Dettagli

DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA. Le concentrazioni tra imprese

DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA. Le concentrazioni tra imprese Dipartimento di Giurisprudenza DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA Le concentrazioni tra imprese La rilevanza delle concentrazioni per la disciplina antitrust. Le concentrazioni di regola comportano l accrescimento

Dettagli

AS254 - RIPARTIZIONE DEL TRAFFICO AEREO SUL SISTEMA AEROPORTUALE DI MILANO

AS254 - RIPARTIZIONE DEL TRAFFICO AEREO SUL SISTEMA AEROPORTUALE DI MILANO AS5 - RIPARTIZIONE DEL TRAFFICO AEREO SUL SISTEMA AEROPORTUALE DI MILANO Roma, 6 febbraio 003 Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti On.le Pietro Lunardi Ente Nazionale per l aviazione civile Con

Dettagli

LA BANCA D ITALIA. VISTO il Regolamento del Consiglio dell'unione Europea n. 4064;

LA BANCA D ITALIA. VISTO il Regolamento del Consiglio dell'unione Europea n. 4064; Provvedimento n. 32/A del 28 maggio 1997 INA-BNL/BANCO DI NAPOLI LA BANCA D ITALIA LA BANCA D'ITALIA VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO il Regolamento del Consiglio dell'unione Europea n. 4064;

Dettagli

Il sistema elettrico. La produzione: di energia termoelettrica netta per tipo di combustibile

Il sistema elettrico. La produzione: di energia termoelettrica netta per tipo di combustibile Il sistema elettrico La produzione: di energia termoelettrica netta per tipo di combustibile Il sistema elettrico La produzione: Fonti Rinnovabili Il sistema elettrico La produzione: La produzione anno

Dettagli

Deliberazione 8 settembre ARG/gas 119/11

Deliberazione 8 settembre ARG/gas 119/11 Deliberazione 8 settembre 2011 - ARG/gas 119/11 Ottemperanza alle decisioni del Consiglio di Stato del 10 maggio 2007 n. 2242/07 e n. 2243/07 e del TAR Lombardia del 23 aprile 2009 n. 3517/09 e n. 3518/09

Dettagli

Il mercato del trasporto aereo in Italia Quali prospettive?

Il mercato del trasporto aereo in Italia Quali prospettive? giovedì, 5 luglio 2012 LUISS Guido Carli Aula Magna Mario Arcelli Intervento di Laura Pierallini La Convenzione di Chicago Il sistema del trasporto aereo mondiale è retto dalla Convenzione di Chicago del

Dettagli

LA BANCA D ITALIA. SENTITI in data 6 aprile 2000 i rappresentanti delle due banche;

LA BANCA D ITALIA. SENTITI in data 6 aprile 2000 i rappresentanti delle due banche; Provvedimento n. 34 del 16 agosto 2000 Banca Popolare di Bergamo Credito Varesino/ Banca della Bergamasca Credito Cooperativo LA BANCA D ITALIA VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO il d.p.r. 30

Dettagli

Servizio Rapporti Internazionali e Studi Sezione Studi e Statistica. Indagine sui prezzi R.C.A. al 1 aprile 2012

Servizio Rapporti Internazionali e Studi Sezione Studi e Statistica. Indagine sui prezzi R.C.A. al 1 aprile 2012 Servizio Rapporti Internazionali e Studi Sezione Studi e Statistica Indagine sui R.C.A. al 1 aprile 2012 Roma, 10 agosto 2012 Indagine sui R.C.A. al 1 aprile 2012. L ISVAP esegue un monitoraggio trimestrale

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Elenco delle principali abbreviazioni... CAPITOLO PRIMO NOZIONI INTRODUTTIVE (Gianluca Ronchetti)

INDICE SOMMARIO. Elenco delle principali abbreviazioni... CAPITOLO PRIMO NOZIONI INTRODUTTIVE (Gianluca Ronchetti) Elenco delle principali abbreviazioni... pag. XV CAPITOLO PRIMO NOZIONI INTRODUTTIVE Guida bibliografica... 3 1. Inquadramento... 5 2. La distribuzione commerciale integrata... 8 3. Il patto di esclusiva...

Dettagli

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Provvedimento n. 9173 ( I448 ) ASSICURAZIONI GENERALI/CARDINE BANCA L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 1 febbraio 2001; SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata;

Dettagli

TERMINOLOGIA USATA NEL TESTO

TERMINOLOGIA USATA NEL TESTO TERMINOLOGIA USATA NEL TESTO Nella presente pubblicazione si sono utilizzati i termini sotto riportati nel significato di seguito specificato (nelle definizioni non si è perseguito il rigore giuridico

Dettagli

DELIBERA N. 118/13/CSP

DELIBERA N. 118/13/CSP DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA 6 C SRL (AUTORIZZATA ALLA DIFFUSIONE DEL PROGRAMMA TELEVISIVO SATELLITARE SUPERFLUO ) - VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 10, COMMA 2, DELLA DELIBERA N. 127/00/CONS

Dettagli

Strategia Italiana per la Banda Ultralarga Piano degli Investimenti mediante Intervento Diretto nelle Aree a Fallimento di Mercato

Strategia Italiana per la Banda Ultralarga Piano degli Investimenti mediante Intervento Diretto nelle Aree a Fallimento di Mercato Strategia Italiana per la Banda Ultralarga Piano degli Investimenti mediante Intervento Diretto nelle Aree a Fallimento di Mercato Ministero dello Sviluppo Economico Piano di Intervento nelle regioni:

Dettagli

Provvedimento n. 13 del 19 gennaio CREDITO FONDIARIO DELLE VENEZIE/MEDIOCREDITO DELLE VENEZIE-FEDERALCASSE BANCA LA BANCA D ITALIA

Provvedimento n. 13 del 19 gennaio CREDITO FONDIARIO DELLE VENEZIE/MEDIOCREDITO DELLE VENEZIE-FEDERALCASSE BANCA LA BANCA D ITALIA Provvedimento n. 13 del 19 gennaio 1995 - CREDITO FONDIARIO DELLE VENEZIE/MEDIOCREDITO DELLE VENEZIE-FEDERALCASSE BANCA LA BANCA D ITALIA VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO il Regolamento del

Dettagli

SCHEMA DI IMPOSIZIONE DI OSP

SCHEMA DI IMPOSIZIONE DI OSP CONFERENZA DI SERVIZI RAS / ENAC / MINISTERO TRASPORTI SCHEMA DI IMPOSIZIONE DI OSP Bozza 21.12.2016 Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte: Alghero Roma Fiumicino e viceversa Alghero Milano

Dettagli

Provvedimento n ( C3820 ) CINEMATOGRAFICA/COLONNA ATELIER-FLORA B L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Provvedimento n ( C3820 ) CINEMATOGRAFICA/COLONNA ATELIER-FLORA B L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Provvedimento n. 8133 ( C3820 ) TOSCO CINEMATOGRAFICA/COLONNA ATELIER-FLORA B L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 16 marzo 2000; SENTITO il Relatore Professor Michele

Dettagli

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; DETERMINAZIONE PROT. N. 11822 REP N. 644 DEL 11.10.2013 Oggetto: Procedura di gara d appalto per gli oneri di servizio pubblico ai sensi dell art. 16 par. 9 e 10 e art. 17 del Regolamento (CE) 1008/2008.

Dettagli

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Provvedimento n. 9825 ( I475 ) BANCA DI ROMA/TORO ASSICURAZIONI L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 31 luglio 2001; SENTITO il Relatore Professor Marco D Alberti;

Dettagli

Comunicazione relativa agli accordi con effetto limitato sul mercato (Comunicazione PMI)

Comunicazione relativa agli accordi con effetto limitato sul mercato (Comunicazione PMI) Comunicazione relativa agli accordi con effetto limitato sul mercato (Comunicazione PMI) Decisione della Commissione della concorrenza del 19 dicembre 2005 Considerando I) che la Commissione della concorrenza

Dettagli

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Provvedimento n. 9146 ( C4204 ) PARMALAT/GALA ITALIA L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 25 gennaio 2001; SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo; VISTA la legge

Dettagli

Relazione sul codice del consumo

Relazione sul codice del consumo OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE Roma, 30 marzo 2006 Relazione sul codice del consumo A cura di: Costantino Pugliese (C.R. Basilicata) Con l approvazione del codice del consumo, a norma dell art.

Dettagli

258,22 AUTORIZZAZIONE ART. 66 commercio all ingrosso medicinali veterinari Ditta AUTORIZZAZIONE ART. 70 vendita diretta medicinali veterinari

258,22 AUTORIZZAZIONE ART. 66 commercio all ingrosso medicinali veterinari Ditta AUTORIZZAZIONE ART. 70 vendita diretta medicinali veterinari ALLEGATO A Procedure regionali per l autorizzazione delle strutture di distribuzione dei medicinali veterinari ai sensi del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche. Questo documento

Dettagli

Il processo di industrializzazione in Italia e l intervento pubblico

Il processo di industrializzazione in Italia e l intervento pubblico Il processo di industrializzazione in Italia e l intervento pubblico La legislazione antimonopolista Gli strumenti di politica economica: protezioni, sussidi, diritti esclusivi, salvataggi, svalutazioni

Dettagli

DELIBERAZIONE N. 52/117 DEL

DELIBERAZIONE N. 52/117 DEL Oggetto: Legge regionale 13 aprile 2010, n. 10 Misure per lo sviluppo del trasporto aereo. Programmi di attività triennio 2011-2013. 2013. L Assessore dei Trasporti ricorda che la legge regionale 13 aprile

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ H3G S.P.A. PER L OMESSA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DOVUTA ALL AUTORITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 567/14/CONS (CONTESTAZIONE N. 9/15/SBC) L AUTORITÀ

Dettagli

INDIRIZZI REGIONALI CONCERNENTI IL RIORDINO DEL SISTEMA DI DIFFUSIONE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N.170/2001.

INDIRIZZI REGIONALI CONCERNENTI IL RIORDINO DEL SISTEMA DI DIFFUSIONE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N.170/2001. Allegato "A" alla DGR n.910/2003 INDIRIZZI REGIONALI CONCERNENTI IL RIORDINO DEL SISTEMA DI DIFFUSIONE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N.170/2001. Art.1 Finalità 1. I

Dettagli

Delibera n. 122/2017

Delibera n. 122/2017 Delibera n. 122/2017 Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 68/2017 nei confronti di Alto Adige Bus S.r.l. Archiviazione delle contestazioni concernenti la violazione degli articoli 25, paragrafo

Dettagli

Il Ministro dell Industria, del Commercio e dell Artigianato

Il Ministro dell Industria, del Commercio e dell Artigianato Il Ministro dell Industria, del Commercio e dell Artigianato Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante Azioni positive per l'imprenditoria femminile ; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica

Dettagli

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Provvedimento n. 8939 ( I436 ) HEINEKEN CANALE HORECA L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 30 novembre 2000; SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo; VISTA

Dettagli

NUCLEI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI RIPARTIZIONE RISORSE QUOTE ANNI 2007 E 2008

NUCLEI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI RIPARTIZIONE RISORSE QUOTE ANNI 2007 E 2008 NUCLEI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI RIPARTIZIONE RISORSE QUOTE ANNI 2007 E 2008 (ART. 1, COMMA 7, LEGGE N. 144/1999 E ART. 145, COMMA 10, LEGGE N. 388/2000) I L C I P E VISTA la

Dettagli

SISTEMI AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO

SISTEMI AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO ORDINE PUBBLICO SISTEMI AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO Roma, 26 gennaio 2017 Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale della Polizia Criminale

Dettagli

Università degli studi di Roma Tor Vergata. Facoltà di Economia Corso di laurea in Economia aziendale

Università degli studi di Roma Tor Vergata. Facoltà di Economia Corso di laurea in Economia aziendale Università degli studi di Roma Tor Vergata Facoltà di Economia Corso di laurea in Economia aziendale Tesi in Economia del settore dei Trasporti La competizione nel settore del trasporto aereo di passeggeri:

Dettagli

PROTOCOLLO D INTESA TRA IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L INNOVAZIONE CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L ITALIA PER

PROTOCOLLO D INTESA TRA IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L INNOVAZIONE CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L ITALIA PER PROTOCOLLO D INTESA TRA IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L INNOVAZIONE E CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L ITALIA PER L ISTITUZIONE DI UN TAVOLO DI LAVORO PER LO SVILUPPO DI MISURE STRATEGICHE A

Dettagli

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ DELIBERAZIONE 20 aprile 2010. COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA ModiÞ che al Regolamento recante l individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari

Dettagli

DECRETO N. 8 DEL 11 Novembre 2015

DECRETO N. 8 DEL 11 Novembre 2015 DECRETO N. 8 DEL 11 Novembre 2015 Oggetto: Definizione dei servizi di trasporto pubblico marittimo in continuità territoriale fra la Sardegna e le isole minori di San Pietro e de La Maddalena e del quadro

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 16 ottobre 2008; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l'articolo 23-bis del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

Dettagli

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI D.M. 30 luglio 2003. Riconoscimento dei Panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli vergini di oliva di cui all art. 4 del Regolamento

Dettagli

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Provvedimento n. 6086 ( I324 ) ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO/REALE MUTUA DI ASSICURAZIONE L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA dell 11 giugno 1998; SENTITO il

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 7 DEL REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA. Disciplina del settore fieristico.

LEGGE REGIONALE N. 7 DEL REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA. Disciplina del settore fieristico. LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 21-03-2003 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Disciplina del settore fieristico. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA N. 13 del 26 marzo 2003 IL CONSIGLIO

Dettagli

T ra f f ico a erop ortu a l e Tav. GRA 1 Graduatoria degli scali italiani 27 in base al numero totale di movimenti aerei commerciali AEROPORTO Totale movimenti (numero) 26/27 Nazionale Internazionale

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. 273/17/CONS VERIFICA AI SENSI DELL ART. 43, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 IN MERITO ALLA CONCENTRAZIONE REALIZZATA ATTRAVERSO

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. 498/14/CONS AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ RADIO BBS S.R.L., TITOLARE DELL EMITTENTE RADIOFONICA LOCALE DENOMINATA RADIO

Dettagli

DELIBERA N. 115/13/CSP

DELIBERA N. 115/13/CSP DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA EDITORIALE TELETUTTO BRESCIASETTE SRL (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE TELETUTTO ) PER LA VIOLAZIONE DELL

Dettagli

CONFERENZA STATO REGIONI SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 2002

CONFERENZA STATO REGIONI SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 2002 CONFERENZA STATO REGIONI SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 2002 Repertorio Atti n. 1386 del 14 febbraio 2002 OGGETTO: Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulle modalità

Dettagli

STUDIO DI SETTORE SM34U

STUDIO DI SETTORE SM34U STUDIO DI SETTORE SM34U ATTIVITÀ 51.42.4 - COMMERCIO ALL INGROSSO DI CALZATURE E ACCESSORI ATTIVITÀ 51.47.8 - COMMERCIO ALL INGROSSO DI PELLETTERIE, MAROCCHINERIE E ARTICOLI DA VIAGGIO Aprile 2002 STUDIO

Dettagli

Provvedimento n. 4389 ( A156 ) ALBACOM-SERVIZIO EXECUTIVE L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Provvedimento n. 4389 ( A156 ) ALBACOM-SERVIZIO EXECUTIVE L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Provvedimento n. 4389 ( A156 ) ALBACOM-SERVIZIO EXECUTIVE L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 31 ottobre 1996; SENTITO il Relatore Professor Fabio Gobbo; VISTA la

Dettagli

STUDIO DI SETTORE UM19U ATTIVITÀ COMMERCIO ALL'INGROSSO DI TESSUTI ATTIVITÀ COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ARTICOLI

STUDIO DI SETTORE UM19U ATTIVITÀ COMMERCIO ALL'INGROSSO DI TESSUTI ATTIVITÀ COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ARTICOLI STUDIO DI SETTORE UM19U ATTIVITÀ 46.41.10 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI TESSUTI ATTIVITÀ 46.41.20 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ARTICOLI DI MERCERIA, FILATI E PASSAMANERIA ATTIVITÀ 46.41.90 COMMERCIO ALL'INGROSSO

Dettagli

Allegato A Punto 4: Organizzazione delle procedure concorsuali

Allegato A Punto 4: Organizzazione delle procedure concorsuali Definizione di procedure concorsuali per l aggiudicazione del servizio di salvaguardia per aree territoriali ai sensi dell articolo 1, comma 4, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07. Punto 1: Oggetto

Dettagli

RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE

RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE REPUBBLICA DI AN MARINO egreteria di tato per la anità e la icurezza ociale, la Previdenza, la Famiglia e gli Affari ociali, Il egretario an Marino, 2 agosto 2010/1709 d.f.r. RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE

Dettagli

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2019 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2016 relativa all'approvazione, a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,

Dettagli

Oggetto: Istanza di Interpello - Art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Oggetto: Istanza di Interpello - Art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. RISOLUZIONE N.119/E Direzione Centrale Roma, 12 agosto 2005 Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di Interpello - Art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Con istanza d interpello,

Dettagli

Il concetto di titolare effettivo tra diritto dei trust, diritto commerciale e IV direttiva antiriciclaggio

Il concetto di titolare effettivo tra diritto dei trust, diritto commerciale e IV direttiva antiriciclaggio Il concetto di titolare effettivo tra diritto dei trust, diritto commerciale e IV direttiva antiriciclaggio Bologna, 24 Maggio 2017 Marco Montefameglio Dottore Commercialista in Bologna Dlgs n. 231/2007

Dettagli

le Regioni, nell ambito delle proprie competenze, disciplinano i servizi per l Emergenza sanitaria previsti dal DPR 27 marzo 1992;

le Regioni, nell ambito delle proprie competenze, disciplinano i servizi per l Emergenza sanitaria previsti dal DPR 27 marzo 1992; REGIONE PIEMONTE BU2 12/01/2017 Deliberazione della Giunta Regionale 5 dicembre 2016, n. 33-4324 Approvazione schema di Protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle d'aosta

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 18 novembre 2015; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. NELLA SUA ADUNANZA del 18 novembre 2015; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 18 novembre 2015; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l articolo 101

Dettagli

DI MONZA L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DI MONZA L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Provvedimento n. 5533 ( C2941 ) PARMALAT/CENTRALE DEL LATTE DI MONZA L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 dicembre 1997; SENTITO il Relatore Professor Marco D Alberti;

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. 126/16/CONS AUTORIZZAZIONE ALL AVVIO DI UNA PROCEDURA DI GARA SUL MERCATO ELETTRONICO MEDIANTE RICHIESTA D OFFERTA (RDO) PER L ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI HOSTING DEL SITO WEB DELL AUTORITÀ

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO SULL ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2017, N

SCHEMA DI REGOLAMENTO SULL ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2017, N Allegato A alla delibera n. 203/17/CONS del 18 maggio 2017 SCHEMA DI REGOLAMENTO SULL ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2017, N. 35 IN MATERIA DI GESTIONE COLLETTIVA DEI

Dettagli

STUDIO DI SETTORE TM21B ATTIVITÀ ATTIVITÀ COMMERCIO ALL INGROSSO DI ALTRE COMMERCIO ALL INGROSSO DI BEVANDE ALCOLICHE BEVANDE

STUDIO DI SETTORE TM21B ATTIVITÀ ATTIVITÀ COMMERCIO ALL INGROSSO DI ALTRE COMMERCIO ALL INGROSSO DI BEVANDE ALCOLICHE BEVANDE STUDIO DI SETTORE TM21B ATTIVITÀ 51.34.1 COMMERCIO ALL INGROSSO DI BEVANDE ALCOLICHE ATTIVITÀ 51.34.2 COMMERCIO ALL INGROSSO DI ALTRE BEVANDE Maggio 2005 PREMESSA L evoluzione dello Studio di Settore SM21B

Dettagli

Comune di Campegine Provincia di Reggio nell Emilia

Comune di Campegine Provincia di Reggio nell Emilia UFFICIO ATTIVITA PRODUTTIVE CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL COMMERCIO PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA (Art. 8 comma 3 del D. Lgs.vo 114/98 e art. 3 comma 6 della LR. 14/99 Approvati con

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Disposizioni per l attuazione del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 203/2012 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007

Dettagli

1. Rotte interessate. 2. Requisiti richiesti

1. Rotte interessate. 2. Requisiti richiesti A LLEGATO TECNICO Imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotte Reggio Calabria- Venezia Tessera e viceversa, Reggio Calabria- Torino Caselle e viceversa, Reggio Calabria- Milano Malpensa e viceversa,

Dettagli

Relazione illustrativa. al piano di rimodulazione estiva degli Uffici Postali ANNO 2016

Relazione illustrativa. al piano di rimodulazione estiva degli Uffici Postali ANNO 2016 Relazione illustrativa al piano di rimodulazione estiva degli Uffici Postali ANNO 2016 Roma, 29 aprile 2016 1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PIANO DI RIMODULAZIONE ESTIVA DEGLI UFFICI POSTALI ANNO 2016 I criteri

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Disposizioni per l attuazione del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 203/2012 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007

Dettagli

MODELLO DI PORTER 12/05/2014

MODELLO DI PORTER 12/05/2014 MODELLO DI PORTER Michael Porter, uno dei più grandi studiosi di marketing e consulenti di direzione, è noto per i suoi studi sull analisi competitiva, pubblicati in tutto il mondo e (anche se ormai datati

Dettagli