FASCICOLO INFORMATIVO

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1 FASCICOLO INFORMATIVO RELATIVO ALLA CONVENZIONE CREDITOR PROTECTION INSURANCE AGOS SPA N CL/07/305 CONTRATTO COLLETTIVO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE, INVALIDITA PERMANENTE TOTALE, INABILITA TEMPORANEA TOTALE AL LAVORO, MALATTIA GRAVE E PERDITA INVOLONTARIA DI IMPIEGO ABBINATA ALL EROGAZIONE DI PRESTITI FINALIZZATI ALL ACQUISTO DI AUTO NUOVE ED AUTO USATE Il presente Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa; b) Condizioni di Assicurazione; c) Glossario; d) Proposta di Assicurazione; deve essere consegnato alla Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. Roma, 26/06/2007 Unionvita S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale Viale Castro Pretorio, Roma Capitale Sociale ,00 i.v. P.IVA, C.F. e numero di iscrizione Reg. Imprese di Roma Società con Unico Socio Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con Provvedimenti ISVAP n. 1 del 29/12/94 G.U. n. 12 del 16/1/95 e n. 323 del 5/8/96 G.U. n. 193 del 19/8/96 A Member Company of American International Group 1 di 38

2 A) NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. La Nota Informativa si articola in quattro sezioni: A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO A INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali La denominazione sociale della Compagnia è UNIONVITA ed è costituita nella forma giuridica di Società per Azioni. La Sede Legale e la Direzione Generale sono stabilite in Italia, in: Viale Castro Pretorio, ROMA Tel. 06/ Fax 06/ sede.roma@unionvita.com La Compagnia è stata autorizzata all esercizio delle assicurazioni sulla Vita, Infortuni e Malattia con Provvedimenti ISVAP n 1 del 29/12/1994 G.U. n 12 del 16/01/1995 e n 323 del 05/08/1996 G.U. n 193 del 19/08/1996. Unionvita S.p.A. appartiene al Gruppo AIG American International Group. La Società di revisione è KPMG S.p.A. con sede in Via Ettore Petrolini, ROMA. 2. Conflitto di interessi Unionvita S.p.A. che commercializza il presente contratto, appartiene al Gruppo AIG (American International Group). Non essendoci alcun riconoscimento di utilità derivante da rapporti di affari propri o di società del gruppo, il presente contratto non presenta situazioni di conflitto di interessi. La Società in ogni caso si impegna ad ottenere per i contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall esistenza di accordi. B INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte La durata del contratto di assicurazione corrisponde alla durata del piano di rimborso del finanziamento definito in fase di sottoscrizione del contratto, fino ad un massimo di 120 mesi. La prestazione assicurativa consiste nell impegno dell Assicuratore a pagare, al Beneficiario designato in polizza: il capitale residuo del finanziamento in caso di Decesso, Invalidità Permanente Totale o Malattia Grave dell Assicurato; le rate di rimborso mensili del finanziamento in caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro o Perdita Involontaria di Impiego dell Assicurato. 2 di 38

3 La totalità del premio viene utilizzata dall Assicuratore per far fronte ai rischi demografici previsti nel contratto, pertanto, nel caso in cui l evento assicurato non si verifichi, i premi rimarranno totalmente acquisiti dall Assicuratore quale corrispettivo del rischio corso. PROGRAMMA ASSICURATIVO RELATIVO AL PACCHETTO STEP Prestazione in caso di Decesso In caso di Decesso (D) dell'assicurato, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento alla data del D. Il D deve avvenire prima del compimento del 70 anno di età dell Assicurato. Carenza: non prevista. Franchigia: non prevista. Prestazione in caso di Invalidità Permanente Totale In caso di Invalidità Permanente Totale (IPT) dell'assicurato, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell IPT. L IPT corrisponde ad un invalidità di almeno il 66% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta, con certificazione medica, prima del compimento del 65 anno di età dell Assicurato, dopo un periodo di almeno 12 mesi dalla data della prima constatazione della malattia o di almeno 6 mesi dalla data dell evento in caso d infortunio. Carenza: non prevista. Franchigia: non prevista. Prestazione in caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro SOLO PER I LAVORATORI AUTONOMI, DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO O ATIPICI ASSUNTI CON LE FORME CONTRATTUALI PREVISTE DALLA LEGGE BIAGI In caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro (ITT) dell Assicurato, con durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) l Assicuratore rimborsa al Beneficiario le rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo la franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. La franchigia si calcola a partire dal 1 giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d inizio dell ITT, esercitare una professione di lavoro autonomo, dipendente del settore pubblico o atipica secondo le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi ed interromperla totalmente, dietro prescrizione medica, prima del compimento del 65 anno di età. Nessuna nuova rata è dovuta dall Assicuratore allorché: siano state indennizzate 12 mensilità consecutive (o 18 per più periodi di ITT distinti); intervenga un pensionamento o prepensionamento o si raggiunga l età di quiescenza. Se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata come la continuazione della precedente. Pertanto la franchigia non viene applicata di nuovo ma la massima durata d indennizzo di 12 mesi si valuta complessivamente per i 2 periodi come se fossero uno solo. Per i lavoratori atipici, assunti con le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi, la durata massima della prestazione non potrà in ogni caso superare la durata residua del contratto di lavoro in vigore alla data del sinistro. I lavoratori atipici assunti con le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi sono eligibili alla garanzia ITT, salvo che non abbiano i requisiti per l eligibilità alla garanzia PII (contratto di lavoro nel settore privato a tempo indeterminato sulla base di un orario settimanale di almeno 20 ore, con un anzianità minima comprovata di almeno 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro). Carenza: non prevista Franchigia: è previsto un periodo di franchigia assoluta di 60 giorni, dal 1 giorno di interruzione del lavoro. Prestazione in caso di Malattia Grave SOLO PER CHI NON ESERCITA ALCUNA ATTIVITA LAVORATIVA CHE PRODUCA REDDITO 3 di 38

4 In caso di Malattia Grave (MG) diagnosticata all Assicurato, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento alla data della prima diagnosi della MG. Per MG si intende esclusivamente una delle seguenti malattie gravi, o le condizioni che implicano uno dei seguenti interventi chirurgici: cancro (eccetto la leucemia linfocitica cronica, i cancri non invasivi in situ, tutti i cancri della pelle ed i tumori in presenza del virus H.I.V.); ictus (eccetto attacchi ischemici transitori); infarto; insufficienza renale cronica; intervento chirurgico da malattia dell'arteria coronaria (eccetto qualsiasi intervento non chirurgico, come l angioplastica della cavità o interventi attraverso tecniche laser); trapianto dei principali organi (cuore, polmone, fegato, pancreas o midollo osseo). Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della prima diagnosi della MG, non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito e non aver compiuto il 65 anno di età. Carenza: è previsto un periodo di carenza di 90 giorni, dalla data di decorrenza del Programma Assicurativo. Franchigia: non prevista. Prestazione in caso di Perdita Involontaria di Impiego SOLO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO In caso di Perdita Involontaria di Impiego (PII) dell Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n 604/1966 art. 3) che abbia comportato un periodo d inattività lavorativa di almeno 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta), l Assicuratore rimborsa al Beneficiario le rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo la franchigia, che hanno scadenza nel periodo d inattività comprovato. La franchigia si calcola a partire dal 1 giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: non aver compiuto il 65 anno di età; esercitare una professione di lavoro dipendente, presso Aziende o Enti Italiani di diritto privato, sulla base di un orario settimanale di almeno 20 ore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con un anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge. Nessuna nuova rata è dovuta dall Assicuratore allorché: siano state indennizzate 12 mensilità consecutive (o 18 mensilità per più interruzioni di lavoro differenti); intervenga un pensionamento o prepensionamento o si raggiunga l età di quiescenza. Carenza: è previsto un periodo di carenza di 90 giorni, dalla data di decorrenza del Programma Assicurativo. Franchigia: è previsto un periodo di franchigia assoluta di 60 giorni, dal 1 giorno di interruzione del lavoro. PROGRAMMA ASSICURATIVO RELATIVO AL PACCHETTO FLAT Prestazione in caso di Decesso In caso di Decesso (D) dell'assicurato, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento alla data del D. Il D deve avvenire prima del compimento del 70 anno di età dell Assicurato. Carenza: non prevista. Franchigia: non prevista. Prestazione in caso di Invalidità Permanente Totale In caso di Invalidità Permanente Totale (IPT) dell'assicurato, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell IPT. L IPT corrisponde ad un invalidità di almeno il 66% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta, con certificazione medica, prima del compimento del 65 anno di età dell Assicurato, dopo un periodo di almeno 12 mesi dalla data della prima constatazione della malattia o di almeno 6 mesi dalla data dell evento in caso d infortunio. 4 di 38

5 Carenza: non prevista. Franchigia: non prevista. Prestazione in caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro In caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro (ITT) dell Assicurato, con durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) l Assicuratore rimborsa al Beneficiario le rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo la franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. La franchigia si calcola a partire dal 1 giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d inizio dell ITT, esercitare una professione di lavoro autonomo o dipendente ed interromperla totalmente, dietro prescrizione medica, prima del compimento del 65 anno di età. Nessuna nuova rata è dovuta dall Assicuratore allorché: siano state indennizzate 12 mensilità consecutive (o 18 per più periodi di ITT distinti); intervenga un pensionamento o prepensionamento o si raggiunga l età di quiescenza. Se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata come la continuazione della precedente. Pertanto la franchigia non viene applicata di nuovo ma la massima durata d indennizzo di 12 mesi si valuta complessivamente per i 2 periodi come se fossero uno solo. Carenza: non prevista Franchigia: è previsto un periodo di franchigia assoluta di 60 giorni, dal 1 giorno di interruzione del lavoro. Esclusioni: Sono escluse da Programma Assicurativo le conseguenze di: a) dolo dell Assicurato ovvero del Contraente o del Beneficiario; b) partecipazione attiva dell Assicurato: a delitti dolosi; a fatti di guerra, dichiarata o di fatto; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; c) azioni intenzionali dell Assicurato quali: il suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di decorrenza dell assicurazione; il tentato suicidio; la mutilazione volontaria; i sinistri provocati volontariamente dall Assicurato; i sinistri che siano conseguenza dell uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati di alcolismo acuto o cronico; d) infortunio di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non commerciale; e) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; f) infortuni già verificatisi e malattie già in atto alla data d inizio dell assicurazione e loro seguiti e conseguenze; g) stati depressivi ed affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche; h) malattie ed infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche; i) malattie ed infortuni che siano conseguenza diretta della pratica di attività sportive agonistiche; della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere; l) interruzioni di lavoro dovute a gravidanza, puerperio e patologie correlate; m) la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata; n) ogni affezione lombare o dorsale in assenza di una patologia comprovata. o) Limitatamente alla garanzia MG sono in ogni caso escluse: le malattie gravi che siano state diagnosticate o si siano manifestate, o gli interventi chirurgici (rientranti nella tipologia che costituisce MG) che siano stati intrapresi o richiesti prima della data di decorrenza delle garanzie assicurative o durante il periodo di carenza; le malattie gravi od interventi chirurgici (rientranti nella tipologia che costituisce MG) conseguenti a qualsiasi condizione fisica dell Assicurato conosciuta prima della data di decorrenza delle garanzie assicurative. p) Limitatamente alla garanzia PII: i licenziamenti notificati prima della data di adesione o durante il periodo di carenza; i licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali; i licenziamenti tra congiunti, ascendenti o discendenti; le dimissioni e le rotture negoziate del contratto di lavoro; le cessazioni - anticipate o alla loro scadenza - dei contratti di lavoro a tempo determinato, stagionali, 5 di 38

6 temporanei o ad interim ; il raggiungimento dell età di quiescenza o dell età necessaria per l erogazione della pensione di anzianità o di vecchiaia, ovvero in caso di applicazione del regime di prepensionamento; ogni forma di cessazione del contratto di lavoro che possa dar luogo al pagamento dei sussidi di disoccupazione senza ricerca attiva di occupazione; le disoccupazioni parziali; le situazioni di disoccupazione che diano luogo all indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria. Prestazione massima La prestazione massima pagabile ad Assicurato, qualunque sia il numero dei contratti di cui è titolare, è di ,00 in caso di Decesso, IPT o MG e di 1.000,00 al mese in caso di ITT o PII. Eventuali arretrati ed interessi di mora sono esclusi dall ambito della prestazione pagabile. Si raccomanda alla Contraente di leggere attentamente il contenuto della proposta di assicurazione, prima della sua sottoscrizione. 4. Premi Il premio assicurativo è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare. Relativamente al pacchetto Step : Finanziamento con durata compresa tra 1 e 59 mesi: il premio unico è pari al 3,95% del capitale iniziale del finanziamento richiesto; Finanziamento con durata compresa tra 60 e 84 mesi: il premio unico è pari al 4,50% del capitale iniziale del finanziamento richiesto; Finanziamento con durata compresa tra 85 e 120 mesi: il premio unico è pari al 4,95% del capitale iniziale del finanziamento richiesto. Relativamente al pacchetto Flat : il premio unico è pari al 3,95% del capitale iniziale del finanziamento richiesto indipendentemente dalla sua durata, in ogni caso compresa tra 1 e 120 mesi. Il premio, una volta calcolato, viene aggiunto all importo del finanziamento richiesto e riscosso dalla Contraente come parte integrante della mensilità di rimborso. Il premio viene versato in via anticipata ed in un unica soluzione dalla Contraente all Assicuratore. Il versamento dei premi complessivi raccolti nel mese di competenza viene effettuato, a mezzo di bonifico bancario, entro i 20 giorni successivi alla chiusura amministrativa del mese stesso. TABELLA ILLUSTRATIVA DEI PREMI Assicurazione Temporanea Caso Morte, Invalidità Permanente Totale, Inabilità Temporanea Totale al lavoro, Malattia Grave e Perdita Involontaria di Impiego a premio unico medio e capitale decrescente. IMPORTI DI PREMIO UNICO Età: qualsiasi Sesso: M/F - PACCHETTO STEP Durata (anni) Capitale assicurato ,00 197,50 197,50 225,00 247, ,00 395,00 395,00 450,00 495, ,00 592,50 592,50 675,00 742, ,00 987,50 987, , , , , , , ,50 6 di 38

7 IMPORTI DI PREMIO UNICO Età: qualsiasi Sesso: M/F - PACCHETTO FLAT Durata (anni) Capitale assicurato ,00 197,50 197,50 197,50 197, ,00 395,00 395,00 395,00 395, ,00 592,50 592,50 592,50 592, ,00 987,50 987,50 987,50 987, , , , , ,50 5. Partecipazione agli utili Non prevista. C INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 6. Costi Costi applicati ai premi versati: PACCHETTO STEP Spese di emissione 0 Caricamento (in % del Premio) 60% Costo fisso 0 PACCHETTO FLAT Spese di emissione 0 Caricamento (in % del Premio) 73% Costo fisso 0 7. Misure e modalità di eventuali sconti Non previsti. 8. Regime fiscale Al presente contratto, stipulato in Italia con soggetti ivi residenti, si applica la normativa fiscale italiana così come disciplinata dal D.P.R. n 917/86 e successive modifiche. Imposte sui premi Al fine di applicare correttamente l imposta sui premi di assicurazione occorre ripartire il premio nelle due componenti Vita e Danni: 7 di 38

8 PACCHETTO STEP : Premio per le garanzie del Ramo Vita (Decesso, Invalidità Permanente Totale e Malattia Grave): Durata in mesi Detraibilità in % del premio lordo 34,94% 38,67% 44,65% Premio per la garanzia del Ramo Danni (Inabilità Temporanea Totale al lavoro e Perdita Involontaria di Impiego): Durata in mesi Detraibilità in % del premio lordo 65,06 % 61,33% 55,35% PACCHETTO FLAT : Premio per le garanzie del Ramo Vita (Decesso, Invalidità Permanente Totale e Malattia Grave): 56,20% del premio lordo; Premio per la garanzia del Ramo Danni (Inabilità Temporanea Totale al lavoro e Perdita Involontaria di Impiego): 43,80% del premio lordo. I premi per le garanzie del Ramo Vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni. I premi per le garanzie del Ramo Danni sono soggetti ad una imposta sulle assicurazioni pari al 2,5% dell ammontare dei premi. Detrazione fiscale dei premi Per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente Totale è prevista una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) pari al 19% dei premi versati fino ad un importo massimo di 1.291,14 annue. Relativamente al pacchetto Step, la percentuale detraibile è pari al 37,56% per durate comprese tra 60 e 84 mesi e al 43,43% per durate comprese tra 85 e 120 mesi. La detrazione è riconosciuta, nei suddetti limiti, all Assicurato. D ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 9. Modalità di perfezionamento del contratto Il contratto di assicurazione è concluso nel momento in cui l Assicurato sottoscrive la dichiarazione di adesione al Programma Assicurativo. Il Programma Assicurativo decorre dalle ore del giorno dell erogazione del finanziamento o, nel caso in cui sia previsto un periodo di differimento di rimborso di più di 60 giorni, 60 giorni prima della scadenza della prima rata di rimborso e rimane in vigore per tutta la durata del piano di rimborso del finanziamento, a condizione che il premio assicurativo corrispondente risulti pagato. Il Programma Assicurativo cessa in ogni caso: al termine del piano di rimborso del finanziamento; al compimento del 70 anno di età dell Assicurato relativamente alla garanzia D; al compimento del 65 anno di età dell Assicurato relativamente alle garanzie IPT, ITT, MG, e PII; al pagamento di una prestazione da parte dell Assicuratore nell ambito delle garanzie D, IPT e MG. Estinzione anticipata: in caso di estinzione anticipata del finanziamento il Programma Assicurativo rimane in vigore secondo il piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto. 8 di 38

9 10. Diritto di recesso L Assicurato ha diritto di recedere dal Programma Assicurativo entro 30 giorni dalla data di decorrenza del medesimo, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata alla Contraente. In tal caso, sarà restituito all Assicurato il premio eventualmente già pagato, al netto delle imposte di legge e della quota di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell Assicurato. 11. Documentazione da consegnare all impresa per la liquidazione delle prestazioni In caso di sinistro, per consentire la liquidazione della prestazione assicurata, deve essere fornita all Assicuratore la documentazione indicata nell art. 8 delle Condizioni di Assicurazione Denuncia di sinistro ed obblighi relativi. In caso di indennizzo, l Assicuratore si impegna a procedere al regolamento di quanto dovuto alla Contraente entro 15 giorni dalla ricezione della pratica completa, salvo casi particolari. Ai sensi dell art c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, fatte salve specifiche disposizioni di legge. 12. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. 13. Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto e ogni documento ad esso allegato, sono redatti in lingua italiana. 14. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all Assicuratore: UNIONVITA S.p.A - Servizio Clienti Viale Castro Pretorio, ROMA Fax 06/ sede.roma@unionvita.com Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a: ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, Roma - Tel. 06/ corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 15. Informativa in corso di contratto L Assicuratore si impegna a comunicare tempestivamente alla Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto, con indicazione di obbligo di comunicazione agli Assicurati per la parte di loro interesse. UNIONVITA S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il Rappresentante Legale Dott. Piero Massimo Andreoni 9 di 38

10 B) CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE TERMINOLOGIA CONTRATTUALE Assicurato: il richiedente del finanziamento che abbia aderito al Programma Assicurativo sottoscrivendo l apposita clausola. Assicuratore: Unionvita S.p.A Roma, Viale Castro Pretorio n con la quale la Contraente stipula il contratto collettivo di assicurazione. La Società è autorizzata all esercizio delle assicurazioni sulla Vita, Infortuni e Malattia con Provvedimenti ISVAP n. 1 del 29/12/1994 G.U. n. 12 del 16/01/1995 e n. 323 del 05/08/1996 G.U. n. 193 del 19/08/1996. Beneficiario: la Contraente che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica il sinistro. In caso di estinzione anticipata del finanziamento la prestazione verrà erogata direttamente all Assicurato (o ai suoi eredi). Carenza: periodo di tempo durante il quale il Programma Assicurativo non è efficace. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo, l Assicuratore non corrisponde la prestazione assicurata. Contraente: Agos S.p.A Milano, Via Bernina n. 7 - che stipula il contratto collettivo di assicurazione con l Assicuratore per conto degli Assicurati. Franchigia assoluta: periodo di tempo superato il quale l Assicuratore indennizza il sinistro. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell Assicurato non dipendente da infortunio. Premio: la somma versata all Assicuratore per la copertura assicurativa prestata. Programma Assicurativo: l insieme delle garanzie prestate dall Assicuratore. Sinistro: il verificarsi dell evento dannoso per cui è prestata l assicurazione. ART. 1 BASE DELL ASSICURAZIONE L'assicurazione è assunta dall Assicuratore in base alle comunicazioni della Contraente ed alle dichiarazioni degli Assicurati. ART. 2 GARANZIE Il Programma Assicurativo offerto dall Assicuratore prevede due diversi pacchetti di garanzie a scelta dell Assicurato: A. Pacchetto Step : Decesso (D) a seguito di infortunio o malattia; Invalidità Permanente Totale (IPT) a seguito di infortunio o malattia; Malattia grave (MG) solo per chi non esercita alcuna attività lavorativa che produca reddito; Inabilità Temporanea Totale al lavoro (ITT) a seguito di infortunio o malattia, solo per i lavoratori autonomi o dipendenti del settore pubblico e per i lavoratori atipici non eligibili alla garanzia PII; Perdita Involontaria d Impiego (PII) solo per i lavoratori dipendenti del settore privato. B. Pacchetto Flat : Decesso (D) a seguito di infortunio o malattia; Invalidità Permanente Totale (IPT) a seguito di infortunio o malattia; Inabilità Temporanea Totale al lavoro (ITT) a seguito di infortunio o malattia. Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, ma il rischio delle garanzie IPT, MG e ITT deve essere necessariamente oggetto di un accertamento da parte di un medico che eserciti la sua attività in un paese membro dell Unione Europea. Il rischio della garanzia PII deve essere riscontrato all interno dei confini dello Stato Italiano ed il contratto di lavoro deve essere regolamentato dalla Legge Italiana. ART. 3 PERSONE ASSICURABILI E FORMALITA DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO Sono assicurabili tutte le persone fisiche che, al momento dell adesione al Programma Assicurativo, non abbiano compiuto 70 meno X anni di età (dove X rappresenta la durata del finanziamento espressa in anni) con un massimo assoluto di 65 anni di età non compiuti e possano sottoscrivere la seguente dichiarazione: "Avendo presa visione e ricevuto copia delle condizioni di assicurazione allegate, aderisco 10 di 38

11 all assicurazione vita e infortuni Coperto prevista a copertura del presente finanziamento. A tal fine dichiaro: non ho ancora compiuto 65 anni di età ed al termine del piano di rimborso del finanziamento non avrò ancora compiuto 70 anni di età; sono in buono stato di salute; non sono affetto da malattie o lesioni gravi che necessitino di un trattamento medico regolare; non sono mai stato assente dal lavoro, negli ultimi 12 mesi, per più di 30 giorni a causa di malattia o infortuni. Inoltre, se lavoratore dipendente del settore privato, dichiaro di percepire retribuzione e di non avere ricevuto dal mio datore di lavoro alcuna contestazione disciplinare, intimazione o comunicazione nella quale vengo individuato come soggetto a una procedura di mobilità, di cassa integrazione o di licenziamento. Sono a conoscenza della possibilità di essere sottoposto, a mie spese, a visita medica per certificare lo stato di salute. Si prega di verificare con attenzione l esattezza di quanto sopra riferito prima dell adesione, in quanto dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso e/o la cessazione della copertura. Non sono assicurabili eventuali coobbligati / garanti del contratto di finanziamento. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. Anche se non espressamente previsto dalle formalità di ammissione al Programma Assicurativo, è riconosciuta all Assicurato la possibilità di essere sottoposto a visita medica per certificare l effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico. ART. 4 DECORRENZA E DURATA DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO Il Programma Assicurativo decorre dalle ore del giorno dell erogazione del finanziamento o, nel caso in cui sia previsto un periodo di differimento di rimborso di più di 60 giorni, 60 giorni prima della scadenza della prima rata di rimborso e rimane in vigore per tutta la durata del piano di rimborso del finanziamento, a condizione che il premio assicurativo corrispondente risulti pagato. Il Programma Assicurativo cessa in ogni caso: al termine del piano di rimborso del finanziamento; al compimento del 70 anno di età dell Assicurato relativamente alla garanzia D; al compimento del 65 anno di età dell Assicurato relativamente alle garanzie IPT, ITT, MG, e PII; al pagamento di una prestazione da parte dell Assicuratore nell ambito delle garanzie D, IPT e MG. Estinzione anticipata del finanziamento: in caso di estinzione anticipata del finanziamento da parte dell Assicurato il Programma Assicurativo rimane in vigore secondo il piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto. Recesso: l Assicurato ha diritto di recedere dal Programma Assicurativo entro 30 giorni dalla data di decorrenza del medesimo, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata alla Contraente. In tal caso, sarà restituito all Assicurato il premio eventualmente già pagato, al netto delle imposte di legge e della quota di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell Assicurato. ART. 5 PRESTAZIONI ASSICURATE A. IL PACCHETTO STEP COMPRENDE LE SEGUENTI GARANZIE: In caso di Decesso (D) dell'assicurato, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento alla data del D. Il D deve avvenire prima del compimento del 70 anno di età dell Assicurato. In caso di Invalidità Permanente Totale (IPT) dell'assicurato, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell IPT. L IPT corrisponde ad un invalidità di almeno il 66% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta, con certificazione medica, prima del compimento del 65 anno di età dell Assicurato, dopo un periodo di almeno 12 mesi dalla data della prima constatazione della malattia o di almeno 6 mesi dalla data dell evento in caso d infortunio. 11 di 38

12 SOLO PER I LAVORATORI AUTONOMI, DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO O ATIPICI ASSUNTI CON LE FORME CONTRATTUALI PREVISTE DALLA LEGGE BIAGI In caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro (ITT) dell Assicurato, con durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) l Assicuratore rimborsa al Beneficiario le rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo la franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. La franchigia si calcola a partire dal 1 giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d inizio dell ITT, esercitare una professione di lavoro autonomo, dipendente del settore pubblico o atipica secondo le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi ed interromperla totalmente, dietro prescrizione medica, prima del compimento del 65 anno di età. Nessuna nuova rata è dovuta dall Assicuratore allorché: siano state indennizzate 12 mensilità consecutive (o 18 per più periodi di ITT distinti); intervenga un pensionamento o prepensionamento o si raggiunga l età di quiescenza. Se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata come la continuazione della precedente. Pertanto la franchigia non viene applicata di nuovo ma la massima durata d indennizzo di 12 mesi si valuta complessivamente per i 2 periodi come se fossero uno solo. Per i lavoratori atipici, assunti con le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi, la durata massima della prestazione non potrà in ogni caso superare la durata residua del contratto di lavoro in vigore alla data del sinistro. I lavoratori atipici assunti con le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi sono eligibili alla garanzia ITT, salvo che non abbiano i requisiti per l eligibilità alla garanzia PII (contratto di lavoro nel settore privato a tempo indeterminato sulla base di un orario settimanale di almeno 20 ore, con un anzianità minima comprovata di almeno 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro). SOLO PER CHI NON ESERCITA ALCUNA ATTIVITA LAVORATIVA CHE PRODUCA REDDITO In caso di Malattia Grave (MG) diagnosticata all Assicurato, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento alla data della prima diagnosi della MG. Per MG si intende esclusivamente una delle seguenti malattie gravi, o le condizioni che implicano uno dei seguenti interventi chirurgici: cancro (eccetto la leucemia linfocitica cronica, i cancri non invasivi in situ, tutti i cancri della pelle ed i tumori in presenza del virus H.I.V.); ictus (eccetto attacchi ischemici transitori); infarto; insufficienza renale cronica; intervento chirurgico da malattia dell'arteria coronaria (eccetto qualsiasi intervento non chirurgico, come l angioplastica della cavità o interventi attraverso tecniche laser); trapianto dei principali organi (cuore, polmone, fegato, pancreas o midollo osseo). Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della prima diagnosi della MG, non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito e non aver compiuto il 65 anno di età. SOLO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO In caso di Perdita Involontaria di Impiego (PII) dell Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n 604/1966 art. 3) che abbia comportato un periodo d inattività lavorativa di almeno 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta), l Assicuratore rimborsa al Beneficiario le rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo la franchigia, che hanno scadenza nel periodo d inattività comprovato. La franchigia si calcola a partire dal 1 giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: non aver compiuto il 65 anno di età; esercitare una professione di lavoro dipendente, presso Aziende o Enti Italiani di diritto privato, sulla base di un orario settimanale di almeno 20 ore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con un anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge. Nessuna nuova rata è dovuta dall Assicuratore allorché: siano state indennizzate 12 mensilità 12 di 38

13 consecutive (o 18 mensilità per più interruzioni di lavoro differenti); intervenga un pensionamento o prepensionamento o si raggiunga l età di quiescenza. B. IL PACCHETTO FLAT COMPRENDE LE SEGUENTI GARANZIE: In caso di Decesso (D) dell'assicurato, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento alla data del D. Il D deve avvenire prima del compimento del 70 anno di età dell Assicurato. In caso di Invalidità Permanente Totale (IPT) dell'assicurato, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell IPT. L IPT corrisponde ad un invalidità di almeno il 66% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta, con certificazione medica, prima del compimento del 65 anno di età dell Assicurato, dopo un periodo di almeno 12 mesi dalla data della prima constatazione della malattia o di almeno 6 mesi dalla data dell evento in caso d infortunio. In caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro (ITT) dell Assicurato, con durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) l Assicuratore rimborsa al Beneficiario le rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo la franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. La franchigia si calcola a partire dal 1 giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d inizio dell ITT, esercitare una professione di lavoro autonomo o dipendente ed interromperla totalmente, dietro prescrizione medica, prima del compimento del 65 anno di età. Nessuna nuova rata è dovuta dall Assicuratore allorché: siano state indennizzate 12 mensilità consecutive (o 18 per più periodi di ITT distinti); intervenga un pensionamento o prepensionamento o si raggiunga l età di quiescenza. Se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata come la continuazione della precedente. Pertanto la franchigia non viene applicata di nuovo ma la massima durata d indennizzo di 12 mesi si valuta complessivamente per i 2 periodi come se fossero uno solo. ART. 6 LIMITAZIONI Carenza: non sono garantite le malattie gravi (garanzia MG) diagnosticate e/o i licenziamenti (garanzia PII) notificati durante i primi 90 giorni dalla data di decorrenza del Programma Assicurativo. Prestazione massima: la prestazione massima pagabile ad Assicurato, qualunque sia il numero dei contratti di cui è titolare, è di ,00 in caso di Decesso, IPT o MG e di 1.000,00 al mese in caso di ITT o PII. Eventuali arretrati ed interessi di mora sono esclusi dall ambito della prestazione pagabile. Esclusioni: Per tutte le garanzie, sono escluse le conseguenze di: a) dolo dell Assicurato ovvero del Contraente o del Beneficiario; b) partecipazione attiva dell Assicurato: a delitti dolosi; a fatti di guerra, dichiarata o di fatto; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; c) azioni intenzionali dell Assicurato quali: il suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di decorrenza dell assicurazione; il tentato suicidio; la mutilazione volontaria; i sinistri provocati volontariamente dall Assicurato; i sinistri che siano conseguenza dell uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati di alcolismo acuto o cronico; d) infortunio di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non commerciale; e) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; f) infortuni già verificatisi e malattie già in atto alla data d inizio dell assicurazione e loro seguiti e conseguenze; g) stati depressivi ed affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche; h) malattie ed infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche; i) malattie ed infortuni che siano conseguenza diretta della pratica di attività sportive agonistiche; della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere; l) interruzioni di lavoro dovute a gravidanza, puerperio e patologie correlate; 13 di 38

14 m) la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata; n) ogni affezione lombare o dorsale in assenza di una patologia comprovata. o) Limitatamente alla garanzia MG sono in ogni caso escluse: le malattie gravi che siano state diagnosticate o si siano manifestate, o gli interventi chirurgici (rientranti nella tipologia che costituisce MG) che siano stati intrapresi o richiesti prima della data di decorrenza delle garanzie assicurative o durante il periodo di carenza; le malattie gravi od interventi chirurgici (rientranti nella tipologia che costituisce MG) conseguenti a qualsiasi condizione fisica dell Assicurato conosciuta prima della data di decorrenza delle garanzie assicurative. p) Limitatamente alla garanzia PII: i licenziamenti notificati prima della data di adesione o durante il periodo di carenza; i licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali; i licenziamenti tra congiunti, ascendenti o discendenti; le dimissioni e le rotture negoziate del contratto di lavoro; le cessazioni - anticipate o alla loro scadenza - dei contratti di lavoro a tempo determinato, stagionali, temporanei o ad interim ; il raggiungimento dell età di quiescenza o dell età necessaria per l erogazione della pensione di anzianità o di vecchiaia, ovvero in caso di applicazione del regime di prepensionamento; ogni forma di cessazione del contratto di lavoro che possa dar luogo al pagamento dei sussidi di disoccupazione senza ricerca attiva di occupazione; le disoccupazioni parziali; le situazioni di disoccupazione che diano luogo all indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria. ART. 7 PREMIO ASSICURATIVO B. Pacchetto Step : Finanziamento con durata compresa tra 1 e 59 mesi: il premio unico è pari al 3,95% del capitale iniziale del finanziamento richiesto; Finanziamento con durata compresa tra 60 e 84 mesi: il premio unico è pari al 4,50% del capitale iniziale del finanziamento richiesto; Finanziamento con durata compresa tra 85 e 120 mesi: il premio unico è pari al 4,95% del capitale iniziale del finanziamento richiesto. C. Pacchetto Flat : il premio unico è pari al 3,95% del capitale iniziale del finanziamento richiesto indipendentemente dalla sua durata, in ogni caso compresa tra 1 e 120 mesi. Il premio, una volta calcolato, viene aggiunto all importo del finanziamento e riscosso dalla Contraente come parte integrante della mensilità di rimborso. ART. 8 DENUNCIA DI SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI In caso di sinistro, dietro richiesta telefonica alla Contraente ( ) saranno forniti all Assicurato (o ai suoi eredi) i seguenti moduli da compilare: 1) modulo di denuncia sinistro; 2) modulo di rapporto medico; 3) modulo per il trattamento dei dati personali comuni e sensibili dell Assicurato (D.Lgs. 196/2003). Si considerano valide solo le denunce inviate in forma scritta utilizzando i moduli prestampati forniti, a condizione che siano complete dei giustificativi richiesti elencati alla fine del modulo di denuncia. L Assicuratore ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione, qualora ciò sia reso indispensabile per la corretta valutazione del sinistro. L Assicuratore si riserva il diritto di far effettuare in ogni momento ed a sue spese accertamenti o perizie mediche per verificare la fondatezza delle informazioni allo stesso comunicate. S intendono prescritte tutte le denunce inviate trascorsi 365 giorni dall evento. In caso di indennizzo, l Assicuratore si impegna a procedere al regolamento di quanto dovuto al Beneficiario entro 15 giorni dalla ricezione della pratica completa, salvo casi particolari. ART. 9 RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio Clienti di Unionvita S.p.A. - Viale Castro Pretorio, Roma, oppure via fax al numero 06/ o all indirizzo sede.roma@unionvita.com. 14 di 38

15 Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall Assicuratore. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. ART. 10 LEGGE APPLICABILE Al contratto si applica la legge italiana. ART. 11 FORO COMPETENTE Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro del Convenuto. 15 di 38

16 C) GLOSSARIO Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società e la Contraente. Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con la Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Assicuratore: Società autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con la quale la Contraente stipula il contratto di assicurazione. Beneficiario: persona fisica o giuridica designata nel contratto dalla Contraente, che può coincidere o no con la Contraente stessa e con l Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l evento assicurato. Carenza (o sospensione del Programma Assicurativo): periodo di tempo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo la Società non corrisponde la prestazione assicurata. Caricamenti: parte del premio versato dalla Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società. Compagnia: Vedi Assicuratore. Condizioni contrattuali (o di polizza): insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione. Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni in cui l interesse della Società può collidere con quello della Contraente. Contraente: persona giuridica che stipula il contratto collettivo di assicurazione con la Compagnia e che versa alla Compagnia i premi pagati dagli Assicurati. Contratto di assicurazione: contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita dell assicurato. Costi accessori (diritti fissi): oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico della Contraente per l emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi. Decorrenza della garanzia: momento in cui le garanzie divengono operanti ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. Detraibilità fiscale (del premio versato): misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi. Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace. Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione. Fascicolo informativo: l insieme della documentazione informativa da consegnare alla Contraente, composto da: Nota Informativa, Condizioni di Assicurazione, Glossario e Proposta di Assicurazione. Franchigia assoluta: periodo di tempo superato il quale la Società indennizza il sinistro. Franchigia relativa: periodo di tempo superato il quale la Società indennizza il sinistro a partire dalla data dell evento. Garanzia: copertura assicurativa prevista dal contratto in base alla quale la Società si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario (es. decesso, invalidità totale e permanente,...). Impresa: Vedi Assicuratore. Inabilità temporanea totale: incapacità totale ad attendere alle proprie occupazioni per un periodo di tempo limitato. Indennizzo: somma dovuta dalla Società al beneficiario in caso di sinistro. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. 16 di 38

17 Invalidità Permanente Totale: definitiva e totale incapacità dell Assicurato ad attendere alle proprie abituali occupazioni. ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Liquidazione: pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell evento assicurato. Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell assicurato non dipendente da infortunio. Massimale: somma massima garantita dalla Società al Beneficiario. Montante lordo: la somma delle rate mensili da versare, previste dal piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto di finanziamento. Nota Informativa: documento redatto secondo le disposizioni dell ISVAP che la Società deve consegnare alla Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza. Perdita Involontaria di Impiego: perdita dell impiego non dipendente dalla volontà dell assicurato. Periodo di copertura (o di efficacia): periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti. Polizza collettiva: contratto di assicurazione sulla vita stipulato da un Contraente costituito da una persona giuridica per conto di un gruppo di Assicurati. Premio annuo: importo versato annualmente alla Società secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione. Premio complessivo (o lordo): importo complessivo da versare alla Società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione. Premio di tariffa: somma di premio puro e dei caricamenti. Premio periodico: premio versato all inizio di ciascun periodo secondo quanto previsto dal contratto. Può essere stabilito in misura costante, e quindi rimanere invariato per tutta la durata del contratto, oppure in misura variabile, per cui la sua entità può cambiare di periodo in periodo. Premio puro: importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata dalla Società con il contratto di assicurazione. E la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulle probabilità di morte o di sopravvivenza dell assicurato, o ipotesi finanziarie come il rendimento che si può garantire in base all andamento dei mercati finanziari. Premio unico: importo da corrispondere in soluzione unica alla Società al momento della conclusione del contratto di assicurazione. Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno. Prestazione assicurata: somma che la Società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato. Principio di adeguatezza: principio in base al quale la Società è tenuta ad acquisire dalla Contraente in fase pre-contrattuale ogni informazione utile a valutare l adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio. Proposta: documento o modulo sottoscritto dall Assicurato con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate. Programma Assicurativo: insieme delle garanzie assicurative offerte dalla Società. Questionario medico: modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell assicurato che la Società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione. Recesso (o diritto di ripensamento): diritto dell Assicurato di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti. Ricorrenza annuale: l anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione. Ricovero ospedaliero: degenza che comporti almeno un pernottamento in una struttura ospedaliera. Rischio demografico: rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell evento attinente alla vita dell Assicurato che si ricollega l impegno della Società di erogare la prestazione assicurata. 17 di 38

18 Riserva di carenza: importo che corrisponde alla parte dei premi raccolta durante il periodo di carenza e relativa ad un rischio futuro. Riserva matematica: importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Società particolari obblighi relativi a tale riserva ed alle attività finanziarie in cui essa viene investita. Scadenza: data in cui cessano gli effetti del contratto. Sinistro: il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Società di Assicurazione: Vedi Assicuratore. Sovrappremio: maggiorazione di premio richiesta dalla Società nel caso in cui l assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo). Tasso di premio: importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione. 18 di 38

19 D) PROPOSTA DI ASSICURAZIONE CONVENZIONE N CL/07/305 PER L ASSICURAZIONE DI PRESTITI FINALIZZATI ALL ACQUISTO AUTO NUOVE ED AUTO USATE stipulata tra: AGOS S.p.A. con sede in Milano Via Bernina, 7 di seguito definita Contraente e UNIONVITA S.p.A. con sede in Roma Viale Castro Pretorio, 124 di seguito definita Assicuratore ambedue congiuntamente le Parti 19 di 38

20 SEZIONE I CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE TERMINOLOGIA CONTRATTUALE Assicurato: il richiedente del finanziamento che abbia aderito al Programma Assicurativo sottoscrivendo l apposita clausola. Assicuratore: Unionvita S.p.A Roma, Viale Castro Pretorio n con la quale la Contraente stipula il contratto collettivo di assicurazione. La Società è autorizzata all esercizio delle assicurazioni sulla Vita, Infortuni e Malattia con Provvedimenti ISVAP n. 1 del 29/12/1994 G.U. n. 12 del 16/01/1995 e n. 323 del 05/08/1996 G.U. n. 193 del 19/08/1996. Beneficiario: la Contraente che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica il sinistro. In caso di estinzione anticipata del finanziamento la prestazione verrà erogata direttamente all Assicurato (o ai suoi eredi). Carenza: periodo di tempo durante il quale il Programma Assicurativo non è efficace. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo, l Assicuratore non corrisponde la prestazione assicurata. Contraente: Agos S.p.A Milano, Via Bernina n. 7 - che stipula il contratto collettivo di assicurazione con l Assicuratore per conto degli Assicurati. Franchigia assoluta: periodo di tempo superato il quale l Assicuratore indennizza il sinistro. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell Assicurato non dipendente da infortunio. Premio: la somma versata all Assicuratore per la copertura assicurativa prestata. Programma Assicurativo: l insieme delle garanzie prestate dall Assicuratore. Sinistro: il verificarsi dell evento dannoso per cui è prestata l assicurazione. ART. 1 BASE DELL ASSICURAZIONE L'assicurazione è assunta dall Assicuratore in base alle comunicazioni della Contraente ed alle dichiarazioni degli Assicurati. ART. 2 GARANZIE Il Programma Assicurativo offerto dall Assicuratore prevede due diversi pacchetti di garanzie a scelta dell Assicurato: C. Pacchetto Step : Decesso (D) a seguito di infortunio o malattia; Invalidità Permanente Totale (IPT) a seguito di infortunio o malattia; Malattia grave (MG) solo per chi non esercita alcuna attività lavorativa che produca reddito; Inabilità Temporanea Totale al lavoro (ITT) a seguito di infortunio o malattia, solo per i lavoratori autonomi o dipendenti del settore pubblico e per i lavoratori atipici non eligibili alla garanzia PII; Perdita Involontaria d Impiego (PII) solo per i lavoratori dipendenti del settore privato. D. Pacchetto Flat : Decesso (D) a seguito di infortunio o malattia; Invalidità Permanente Totale (IPT) a seguito di infortunio o malattia; Inabilità Temporanea Totale al lavoro (ITT) a seguito di infortunio o malattia. Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, ma il rischio delle garanzie IPT, MG e ITT deve essere necessariamente oggetto di un accertamento da parte di un medico che eserciti la sua attività in un paese membro dell Unione Europea. Il rischio della garanzia PII deve essere riscontrato all interno dei confini dello Stato Italiano ed il contratto di lavoro deve essere regolamentato dalla Legge Italiana. 20 di 38

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