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1 FASCICOLO INFORMATIVO RELATIVO ALLA CONVENZIONE CREDITOR PROTECTION INSURANCE STIPULATA TRA AIG VITA SPA E FIDITALIA SPA N CL/08/794 CONTRATTO COLLETTIVO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE, INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE, INABILITA TEMPORANEA TOTALE AL LAVORO ABBINATA ALL EROGAZIONE DI PRESTITI PERSONALI PROXILIA LIGHT Il presente Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa; b) Condizioni di Assicurazione; c) Glossario; d) Proposta di Assicurazione; deve essere consegnato alla Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. Roma, 15/05/2008 Pag. n.1 di 32

2 A) NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. La Nota Informativa si articola in quattro sezioni: A. INFORMAZIONI SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO A INFORMAZIONI SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali AIG Vita S.p.A. - con sede legale e direzione generale in Viale Castro Pretorio n. 124,. La Società è autorizzata all esercizio delle assicurazioni sulla Vita, Infortuni e Malattia con Provvedimenti ISVAP n. 1 del 29/12/1994 G.U. n. 12 del 16/01/1995 e n. 323 del 05/08/1996 G.U. n. 193 del 19/08/ Conflitto di interessi AIG Vita S.p.A. che commercializza il presente contratto, appartiene al Gruppo AIG (American International Group) e dichiara che il presente contratto non presenta situazioni di conflitto di interessi. La Società in ogni caso si impegna ad ottenere per i contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall esistenza di accordi. B INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte La durata del contratto di assicurazione corrisponde alla durata del piano di rimborso del finanziamento, definito in fase di sottoscrizione del contratto, fino ad un massimo di 120 mesi. La prestazione assicurativa consiste nell impegno dell Assicuratore a pagare, al Beneficiario designato in polizza, il capitale residuo del finanziamento in caso di Decesso per qualsiasi causa o di Invalidità Permanente Totale dell Assicurato; le rate di rimborso mensili del finanziamento in caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro dell Assicurato. La totalità del premio viene utilizzata dall Assicuratore per far fronte ai rischi assunti in contratto. Pertanto, nel caso in cui l evento assicurato non si verifichi, i premi rimarranno totalmente acquisiti dall Assicuratore quale corrispettivo del rischio corso. Prestazione in caso di Decesso In caso di Decesso (D) dell'assicurato per qualsiasi causa, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento alla data del D. Il D deve avvenire prima del compimento del 75 anno di età dell Assicurato. Pag. n.2 di 32

3 Carenza: non prevista. Franchigia: non prevista. Prestazione in caso di Invalidità Permanente Totale In caso di Invalidità Permanente Totale (IPT) dell'assicurato, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell IPT. L IPT corrisponde ad un invalidità di almeno il 66% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta, con certificazione medica, prima del compimento del 65 anno di età dell Assicurato, dopo un periodo di almeno 12 mesi dalla data della prima constatazione della malattia o di almeno 6 mesi dalla data dell evento in caso d infortunio. Carenza: non prevista. Franchigia: non prevista. Prestazione in caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro In caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro (ITT) dell Assicurato, con durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) l Assicuratore rimborsa al Beneficiario le rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo la franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. La franchigia si calcola a partire dal 1 giorno di interruzione del lavoro. L eventuale maxirata finale non è coperta da assicurazione. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d inizio dell ITT, esercitare una professione di lavoro autonomo o dipendente ed interromperla totalmente, dietro prescrizione medica, prima del compimento del 65 anno di età. Nessuna nuova rata è dovuta dall Assicuratore allorché: siano state indennizzate 12 mensilità consecutive (o 36 per più periodi di ITT distinti); intervenga un pensionamento o prepensionamento o si raggiunga l età di quiescenza. Se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata come la continuazione della precedente. Pertanto la franchigia non viene applicata di nuovo ma la massima durata d indennizzo di 12 mesi si valuta complessivamente per i 2 periodi come se fossero uno solo. Carenza: non prevista Franchigia: è previsto un periodo di franchigia assoluta di 60 giorni, dal 1 giorno di interruzione del lavoro. 4. Esclusioni Per tutte le garanzie, le conseguenze: di una malattia insorta o di un infortunio verificatosi prima della data di adesione; di un affezione direttamente o indirettamente collegabile al virus HIV o all AIDS; di guerra o insurrezione; di tutti gli atti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato; di qualsiasi incidente aereo (eccetto se l Assicurato si trova come semplice passeggero a bordo di un volo commerciale); di atti di terrorismo, sabotaggi o attentati qualora l'assicurato vi abbia preso parte attiva; di tutti i rischi nucleari; dell uso di stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati di alcolismo acuto o cronico. Solo per D: il suicidio dell Assicurato accaduto durante i primi 2 anni successivi alla data di adesione. Solo per IPT e ITT le conseguenze: di ogni affezione psichica (salvo il caso in cui si sia reso necessario un ricovero ospedaliero di almeno 15 giorni consecutivi); di ogni affezione lombare o dorsale in assenza di una patologia comprovata; della gravidanza, del puerperio e delle patologie correlate. Si raccomanda alla Contraente di leggere attentamente il contenuto della proposta di assicurazione, prima della sua sottoscrizione. 5. Prestazione massima Pag. n.3 di 32

4 la prestazione massima pagabile per ogni Assicurato, qualunque sia il numero dei contratti di cui è titolare, è di ,00 in caso di D o IPT e di euro 1.500,00 al mese in caso di ITT. Eventuali arretrati ed interessi di mora sono esclusi dall ambito della prestazione pagabile. 6. Premi Il premio assicurativo è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare. Il premio unico anticipato è pari allo 0,08% moltiplicato per il capitale iniziale e per il numero di rate mensili del finanziamento. Il premio, una volta calcolato, viene aggiunto all importo del finanziamento richiesto e riscosso dalla Contraente come parte integrante della mensilità di rimborso. Il premio viene versato in via anticipata ed in un unica soluzione dalla Contraente all Assicuratore. Il versamento dei premi complessivi raccolti nel mese di competenza viene effettuato, a mezzo di bonifico bancario, entro i 20 giorni successivi alla chiusura amministrativa del mese stesso. TABELLA ILLUSTRATIVA DEI PREMI Assicurazione Temporanea Caso Morte, Invalidità Permanente Totale e Inabilità Temporanea Totale al lavoro a premio unico medio e capitale decrescente. IMPORTI DI PREMIO UNICO Età: qualsiasi Sesso: M/F Durata (anni) Capitale assicurato ,00 192,00 288,00 384,00 480, ,00 384,00 576,00 768,00 960, ,00 768, , , , , , , , , , , , , ,00 7. Partecipazione agli utili La partecipazione agli utili è determinata in funzione del risultato finale di bilancio (RF) - positivo o negativo - di fine esercizio (01/01-31/12) secondo il seguente schema: Se (RF) > 0 L 85% del risultato finale è di competenza della Contraente a titolo di partecipazione agli utili (tale importo viene corrisposto nei 30 giorni successivi all approvazione da parte della Contraente del bilancio consolidato definitivo dell esercizio) mentre il rimanente 15% è di competenza dell Assicuratore. Se (RF) < 0 L importo complessivo della perdita del risultato finale viene riportato nel bilancio relativo all esercizio successivo. Pag. n.4 di 32

5 C INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 8. Costi Costi applicati ai premi versati: Spese di emissione 0 Caricamento (in % del Premio) 85,00% Costo fisso 0 9. Misure e modalità di eventuali sconti Non previsti. 10. Regime fiscale Al presente contratto, stipulato in Italia con soggetti ivi residenti, si applica la normativa fiscale italiana così come disciplinata dal D.P.R. n 917/86 e successive modifiche. Imposte sui premi Al fine di applicare correttamente l imposta sui premi di assicurazione occorre ripartire il premio nelle due componenti: Premio per le garanzie del Ramo Vita (Decesso): 50% del premio lordo; Premio per la garanzia del Ramo Danni (Inabilità Temporanea Totale al lavoro e Invalidità Permanente Totale): 50% del premio lordo. I premi per le garanzie del Ramo Vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni. I premi per la garanzia del Ramo Danni sono soggetti ad una imposta sulle assicurazioni pari al 2,5% dell ammontare dei premi. Detrazione fiscale dei premi Per le garanzie Decesso e IPT (62,50% del premio lordo) è prevista una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) pari al 19% dei premi versati fino ad un importo massimo di 1.291,14 annue. La detrazione è riconosciuta, nei suddetti limiti, all Assicurato per finanziamenti con durata pari o superiore a 60 mesi. D ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 11. Modalità di perfezionamento del contratto Per i prestiti personali senza differimento di rimborso o con differimento massimo di 90 giorni, le garanzie decorrono dalle ore del giorno di erogazione del prestito personale. Nel caso di prestiti personali con periodo di differimento di rimborso superiore a 90 giorni, le garanzie decorrono dalle ore del 30 giorno antecedente la scadenza della prima rata di rimborso del prestito personale. Le coperture rimangono in vigore per Pag. n.5 di 32

6 tutta la durata del piano di rimborso (definito in fase di sottoscrizione del contratto) a condizione che il premio assicurativo corrispondente risulti pagato. Il Programma Assicurativo cessa in ogni caso: al termine del piano di rimborso del finanziamento; al compimento del 75 anno di età dell Assicurato relativamente alla garanzia D; al compimento del 65 anno di età dell Assicurato relativamente alle garanzie IPT e ITT; al pagamento di una prestazione da parte dell Assicuratore nell ambito delle garanzie D e IPT. Estinzione anticipata: In caso di estinzione anticipata del finanziamento da parte dell Assicurato, il Programma Assicurativo rimane in vigore secondo quanto previsto dall originario piano di rimborso del finanziamento e beneficiario di tutte le garanzie sarà l Assicurato o, in caso di decesso, i suoi eredi. L Assicurato potrà richiedere la cessazione della copertura, mediante comunicazione inviata per iscritto alla Contraente o direttamente all Assicuratore, entro 30 giorni dalla data di estinzione anticipata del finanziamento. In tal caso l Assicuratore restituirà all Assicurato la frazione di premio relativa al rischio non corso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. 12. Diritto di recesso L Assicurato ha diritto di recedere dal Programma Assicurativo entro 30 giorni dalla data di decorrenza del medesimo, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata a Fiditalia S.p.A. - Via G. Silva n. 34, Milano. In tal caso, sarà restituito all Assicurato il premio eventualmente già pagato, al netto delle imposte di legge e della quota di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell Assicurato. 13. Documentazione da consegnare all impresa per la liquidazione delle prestazioni In caso di sinistro, per consentire la liquidazione della prestazione assicurata, deve essere fornita all Assicuratore la documentazione indicata nell articolo Denuncia di sinistro ed obblighi relativi delle Condizioni di Assicurazione. In caso di indennizzo, l Assicuratore si impegna a procedere al regolamento di quanto dovuto al Beneficiario entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione completa, salvo casi particolari. Ai sensi dell art c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 14. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. 15. Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto e ogni documento ad esso allegato, sono redatti in lingua italiana. 16. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: AIG Vita S.p.A. - Ufficio Reclami - Viale Castro Pretorio n Tel Fax Indirizzo reclami@aigvita.com. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall Assicuratore. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 17. Informativa in corso di contratto Pag. n.6 di 32

7 L Assicuratore si impegna a comunicare tempestivamente alla Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto, con indicazione di obbligo di comunicazione agli Assicurati per la parte di loro interesse. Si raccomanda alla Contraente di leggere attentamente il contenuto della proposta di assicurazione, prima della sua sottoscrizione. AIG Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. AIG Vita S.p.A. Il Rappresentante Legale Dott. Robert Gauci Pag. n.7 di 32

8 B) CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE TERMINOLOGIA CONTRATTUALE Assicurato: la persona fisica che abbia aderito al Programma Assicurativo sottoscrivendo l apposita clausola. Assicuratore: AIG Vita S.p.A. -, Viale Castro Pretorio n con la quale la Contraente stipula il contratto collettivo di assicurazione. La Società è autorizzata all esercizio delle assicurazioni sulla Vita, Infortuni e Malattia con Provvedimenti ISVAP n. 1 del 29/12/1994 G.U. n. 12 del 16/01/1995 e n. 323 del 05/08/1996 G.U. n. 193 del 19/08/1996. Beneficiario: Per la garanzia Decesso: la Contraente. In caso di estinzione anticipata del finanziamento, tuttavia, la prestazione sarà corrisposta agli eredi dell Assicurato e calcolata sulla base del piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto di finanziamento. Per le garanzie Invalidità Permanente Totale ed Inabilità Temporanea Totale al lavoro: l Assicurato. Carenza: periodo di tempo durante il quale il Programma Assicurativo non è efficace. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo, l Assicuratore non corrisponde la prestazione assicurata. Contraente: Fiditalia S.p.A Milano, Via G. Silva n che stipula il contratto collettivo di assicurazione con l Assicuratore. Franchigia assoluta: periodo di tempo superato il quale l Assicuratore indennizza il sinistro. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell Assicurato non dipendente da infortunio. Premio: la somma versata all Assicuratore per la copertura assicurativa prestata. Programma Assicurativo: l insieme delle garanzie prestate dall Assicuratore. Sinistro: il verificarsi dell evento dannoso per cui è prestata l assicurazione. ART. 1 BASE DELL ASSICURAZIONE L'assicurazione è assunta dall Assicuratore in base alle comunicazioni della Contraente ed alle dichiarazioni degli Assicurati. ART. 2 GARANZIE Il Programma Assicurativo offerto dall Assicuratore comprende le seguenti garanzie: Decesso (in seguito definita D) per qualsiasi causa; Invalidità Permanente Totale (in seguito definita IPT); Inabilità Temporanea Totale al lavoro (in seguito definita ITT). Le garanzie IPT e ITT sono riservate agli Assicurati che al termine del piano di rimborso del finanziamento non avranno compiuto 65 anni di età. Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, ma le garanzie IPT e ITT devono essere oggetto di accertamento da parte di un medico che eserciti la sua attività in un paese membro dell Unione Europea. ART. 3 PERSONE ASSICURABILI E FORMALITÀ DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO Sono assicurabili tutte le persone fisiche che, al momento dell adesione al Programma Assicurativo, non abbiano compiuto 75 meno X anni di età (dove X rappresenta la durata del finanziamento espressa in anni) con un massimo assoluto di 70 anni di età e possano sottoscrivere la seguente dichiarazione: non ho ancora compiuto 70 anni di età. Attualmente, non sono parzialmente o totalmente inabile al lavoro a causa di malattia o infortunio, né lo sono stato per più di 30 giorni, consecutivi o non, durante gli ultimi 2 anni e, nello stesso periodo, non sono stato sottoposto ad alcun trattamento medico regolare a casa o in ospedale. Non mi sottopongo ad alcuna fisioterapia a causa di infortunio. Nel caso di lavoratore dipendente del settore privato, esercito un attività lavorativa retribuita e non ho ancora ricevuto dal mio datore di lavoro alcuna contestazione disciplinare, intimazione o comunicazione di procedura di mobilità, di cassa integrazione o di licenziamento nei miei confronti. Sono a conoscenza che il premio assicurativo calcolato sugli utilizzi del Multiconto è così determinato: Finanziamento a Termine polizza Pag. n.8 di 32

9 Proxilia Standard 0,14% del capitale erogato moltiplicato per il numero di rate, polizza Proxilia Light 0,08% del capitale erogato moltiplicato per il numero di rate; in entrambe le polizze il premio relativo alla Linea di credito ad uso rotativo è calcolato nella misura dello 0,35% del saldo mensile. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. Anche se non espressamente previsto dalle formalità di ammissione al Programma Assicurativo, è riconosciuta all Assicurato la facoltà di sottoporsi a visita medica per certificare l effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico. ART. 4 DECORRENZA E DURATA DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO Per i prestiti personali senza differimento di rimborso o con differimento massimo di 90 giorni, le garanzie decorrono dalle ore del giorno di erogazione del prestito personale. Nel caso di prestiti personali con periodo di differimento di rimborso superiore a 90 giorni, le garanzie decorrono dalle ore del 30esimo giorno antecedente la scadenza della prima rata di rimborso del prestito personale. Le coperture rimangono in vigore per tutta la durata del piano di rimborso (definito in fase di sottoscrizione del contratto) a condizione che il premio assicurativo corrispondente risulti pagato. Il Programma Assicurativo cessa in ogni caso: al termine del piano di rimborso del finanziamento; al compimento del 75 anno di età dell Assicurato relativamente alla garanzia D; al compimento del 65 anno di età dell Assicurato relativamente alle garanzie IPT e ITT; al pagamento di una prestazione da parte dell Assicuratore nell ambito delle garanzie D e IPT. ART 5 - ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO In caso di estinzione anticipata del finanziamento da parte dell Assicurato, il Programma Assicurativo rimane in vigore secondo quanto previsto dall originario piano di rimborso del finanziamento e beneficiario di tutte le garanzie sarà l Assicurato o, in caso di decesso, i suoi eredi. L Assicurato potrà richiedere la cessazione della copertura, mediante comunicazione inviata per iscritto alla Contraente o direttamente all Assicuratore, entro 30 giorni dalla data di estinzione anticipata del finanziamento. In tal caso l Assicuratore restituirà all Assicurato la frazione di premio relativa al rischio non corso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. ART. 6 RECESSO L Assicurato ha diritto di recedere dal Programma Assicurativo entro 30 giorni dalla data di decorrenza del medesimo, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata a Fiditalia S.p.A Milano, Via G. Silva n. 34. In tal caso, sarà restituito all Assicurato il premio eventualmente già pagato, al netto delle imposte di legge e della quota di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell Assicurato. ART. 7 PRESTAZIONI ASSICURATE In caso di Decesso (D) dell'assicurato per qualsiasi causa, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento alla data del D. Il D deve avvenire prima del compimento del 75 anno di età dell Assicurato. In caso di Invalidità Permanente Totale (IPT) dell'assicurato, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell IPT. L IPT corrisponde ad un invalidità di almeno il 66% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta, con certificazione medica, prima del compimento del 65 anno di età dell Assicurato, dopo un periodo di almeno 12 mesi dalla data della prima constatazione della malattia o di almeno 6 mesi dalla data dell evento in caso d infortunio. In caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro (ITT) dell Assicurato, con durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) l Assicuratore rimborsa al Beneficiario le rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo la franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. La franchigia si calcola a partire dal 1 giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa Pag. n.9 di 32

10 garanzia è necessario, alla data d inizio dell ITT, esercitare una professione di lavoro autonomo o dipendente ed interromperla totalmente, dietro prescrizione medica, prima del compimento del 65 anno di età. Nessuna nuova rata è dovuta dall Assicuratore allorché: siano state indennizzate 12 mensilità consecutive (o 36 per più periodi di ITT distinti); intervenga un pensionamento o prepensionamento o si raggiunga l età di quiescenza. Se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata come la continuazione della precedente. Pertanto la franchigia non viene applicata di nuovo ma la massima durata d indennizzo di 12 mesi si valuta complessivamente per i 2 periodi come se fossero uno solo. ART. 8 LIMITAZIONI Franchigia: per la garanzia ITT è previsto un periodo di franchigia assoluta di 60 giorni, che decorre dal 1 giorno di interruzione del lavoro. Prestazione massima: la prestazione massima pagabile per ogni Assicurato, qualunque sia il numero dei contratti di cui è titolare, è pari a: - euro ,00 in caso di D o IPT - euro 1.500,00 al mese in caso di ITT Eventuali arretrati ed interessi di mora sono esclusi dall ambito della prestazione pagabile. Esclusioni - Per tutte le garanzie, le conseguenze: di una malattia insorta o di un infortunio verificatosi prima della data di adesione; di un affezione direttamente o indirettamente collegabile al virus HIV o all AIDS; di guerra o insurrezione; di tutti gli atti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato; di qualsiasi incidente aereo (eccetto se l Assicurato si trova come semplice passeggero a bordo di un volo commerciale); di atti di terrorismo, sabotaggi o attentati qualora l'assicurato vi abbia preso parte attiva; di tutti i rischi nucleari; dell uso di stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati di alcolismo acuto o cronico. - Solo per D: il suicidio dell Assicurato accaduto durante i primi 2 anni successivi alla data di adesione. - Solo per IPT e ITT le conseguenze: di ogni affezione psichica (salvo il caso in cui si sia reso necessario un ricovero ospedaliero di almeno 15 giorni consecutivi); di ogni affezione lombare o dorsale in assenza di una patologia comprovata; della gravidanza, del puerperio e delle patologie correlate. ART. 9 PREMIO ASSICURATIVO Il premio unico è pari allo 0,08% moltiplicato per il capitale iniziale e per il numero di rate del finanziamento. Il premio, una volta calcolato, viene aggiunto all importo del finanziamento richiesto e riscosso dalla Contraente come parte integrante della mensilità di rimborso. ART 10 - RATE MENSILI DOVUTE Le rate mensili dovute sono quelle relative al prestito personale previste dal piano di rimborso stabilito in fase di sottoscrizione del contratto. ART 11 - DENUNCIA DI SINISTRO In caso di sinistro, dietro richiesta telefonica al n saranno forniti all Assicurato (o ai suoi eredi) i seguenti moduli da compilare: 1) modulo di denuncia sinistro; 2) modulo di rapporto medico; 3) modulo per il trattamento dei dati personali comuni e sensibili dell Assicurato (D.Lgs. 196/2003). Si considerano valide solo le denunce inviate in forma scritta utilizzando i moduli prestampati forniti, a condizione che siano complete dei giustificativi richiesti elencati alla fine del modulo di denuncia. L Assicuratore ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione, qualora ciò sia reso indispensabile per la corretta valutazione del sinistro. L Assicuratore si riserva il diritto di far effettuare in ogni momento ed a sue spese accertamenti o perizie mediche per verificare la fondatezza delle informazioni allo stesso comunicate. Ai sensi dell art c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di indennizzo, l Assicuratore si impegna a procedere al regolamento di quanto dovuto al Beneficiario entro 15 giorni dalla ricezione della pratica completa, salvo casi particolari. Pag. n.10 di 32

11 ART. 12 RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a AIG Vita S.p.A. - Ufficio Reclami - Viale Castro Pretorio n Tel Fax Indirizzo reclami@aigvita.com Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall Assicuratore. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. ART. 13 LEGGE APPLICABILE Al contratto si applica la legge italiana. ART. 14 FORO COMPETENTE Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro del Convenuto. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Gentile Cliente, La informiamo che i Suoi dati personali acquisiti direttamente da Lei o tramite terzi 1, anche successivamente nel corso del rapporto con Lei instaurato, saranno utilizzati dalla Nostra società, AIG Vita S.p.A. (titolare del trattamento), al solo fine di fornire i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti 2. A tali scopi Lei potrebbe fornire alla Nostra società eventuali dati sensibili 3 (come, ad esempio, le informazioni riportate in questionari sanitari o certificati medici, cartelle cliniche) indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie all instaurazione del rapporto di assicurazione (c.d. assunzione medica) o all esecuzione delle prestazioni richieste (es.: la liquidazione di un eventuale sinistro). Il conferimento dei Suoi dati risulta pertanto necessario per il perseguimento delle suddette finalità. Senza di essi non saremmo infatti in grado di fornirle correttamente i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da Lei richiesti. I Suoi dati saranno utilizzati, nell ambito delle Nostre strutture, solo dal personale preposto alla gestione del rapporto di assicurazione, anche con l ausilio di strumenti elettronici e con modalità strettamente coerenti con le finalità appena richiamate. Alcuni Suoi dati potranno essere comunicati a: (i) società del Nostro gruppo e a società di Nostra fiducia, che svolgono per Nostro conto attività e servizi strettamente connessi al rapporto di assicurazione e che utilizzeranno i Suoi dati in qualità di autonomi titolari o di responsabili del trattamento 4, nonché (ii) ad enti ed organismi pubblici, associativi e consortili del settore assicurativo per l adempimento di obblighi di legge o di contratto 5. L elenco completo ed aggiornato di tali soggetti è disponibile sul sito internet: Taluni Suoi dati potrebbero inoltre essere comunicati a società del Nostro gruppo situate in Paesi appartenenti all Unione Europea e negli U.S.A 6 qualora ciò risulti strettamente necessario per particolari esigenze connesse alla gestione dei premi e delle liquidazioni dei sinistri. La invitiamo pertanto a rilasciare alla Nostra società, con la sottoscrizione della clausola posta nel contratto di finanziamento, il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, ivi compresi i dati sensibili da Lei eventualmente forniti, ai fini della gestione del Suo rapporto di assicurazione e dello svolgimento delle attività connesse, nei limiti e con le modalità sopra indicate. In ogni momento, Lei potrà consultare i Suoi dati ed eventualmente chiederne l eventuale aggiornamento, rettifica, integrazione od opporsi al loro trattamento (ed esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003), rivolgendosi al Responsabile del Dipartimento Creditor Insurance, in qualità di responsabile del trattamento dei Suoi dati, presso AIG Vita S.p.A., Viale Castro Pretorio 124, Roma, tel. 06/492161, fax 06/ , sede.roma@aigvita.com. Pag. n.11 di 32

12 1 Come, ad esempio, nel caso di polizze collettive o individuali che la qualificano come assicurato o beneficiario stipulate anche tramite agenti, broker o altri intermediari assicurativi, ovvero nel caso in cui, per una corretta e sicura assunzione e gestione dei rischi, sia necessario acquisire informazioni aggiuntive tramite società di informazioni commerciali. 2 Stipulazione ed esecuzione di contratti di assicurazione, raccolta premi, liquidazione sinistri, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio a difesa dei diritti dell assicuratore, adempimento degli specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche. 3 Per dato sensibile s intende qualunque informazione personale idonea a rivelare l origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art. 4, comma 1, lett. d) del d.lgs. 196/2003). 4 In particolare i dati personali potranno essere comunicati e trattati da: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (es. banche, istituti finanziari, SIM); legali, investigatori e periti, consulenti medici, attuari, società di intermediazione creditizia, società di servizio cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione. 5 ANIA, ISVAP, Ministero dell Industria e dell Artigianato, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni. 6 Precisamente alla società di riassicurazione ed alla capogruppo AIG cui la Nostra società è tenuta a trasmettere un rapporto relativo ai sinistri di particolare entità. Pag. n.12 di 32

13 C) GLOSSARIO Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra l Assicuratore e la Contraente. Assicurato: persona fisica sulla cui vita o persona viene stipulato il contratto. Assicuratore: Società autorizzata/e all esercizio dell attività assicurativa con la/e quale/i la Contraente stipula il contratto collettivo di assicurazione. Beneficiario: il soggetto che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l evento assicurato. Carenza (o sospensione del Programma Assicurativo): periodo di tempo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo l Assicuratore non corrisponde la prestazione assicurata. Caricamenti: parte del premio versato dalla Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell Assicuratore. Compagnia: Vedi Assicuratore. Condizioni contrattuali (o di polizza): insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione. Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni in cui l interesse dell Assicuratore può collidere con quello della Contraente. Contraente: persona giuridica che stipula il contratto collettivo di assicurazione con l Assicuratore e che versa all Assicuratore i premi pagati dagli Assicurati. Contratto di assicurazione: contratto con il quale l Assicuratore, a fronte del pagamento del premio si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita dell assicurato. Costi accessori (diritti fissi): oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico della Contraente per l emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi. Decorrenza della garanzia: momento in cui le garanzie divengono operanti ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. Detraibilità fiscale (del premio versato): misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi. Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace. Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dall Assicuratore, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione. Fascicolo informativo: l insieme della documentazione informativa da consegnare alla Contraente, composto da: Nota Informativa, Condizioni di Assicurazione, Glossario e Proposta di Assicurazione. Franchigia assoluta: periodo di tempo superato il quale l Assicuratore indennizza il sinistro. Franchigia relativa: periodo di tempo superato il quale l Assicuratore indennizza il sinistro a partire dalla data dell evento. Garanzia: copertura assicurativa prevista dal contratto in base alla quale l Assicuratore si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario (es. Decesso per qualsiasi causa, invalidità totale e permanente,...). Impresa: Vedi Assicuratore. Inabilità temporanea totale: incapacità totale ad attendere alle proprie occupazioni per un periodo di tempo limitato. Indennizzo: somma dovuta dall Assicuratore al Beneficiario in caso di sinistro. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Invalidità Permanente Totale: definitiva e totale incapacità dell Assicurato ad attendere alle proprie abituali occupazioni. Pag. n.13 di 32

14 ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Liquidazione: pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell evento assicurato. Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell Assicurato non dipendente da infortunio. Massimale: somma massima garantita dall Assicuratore al Beneficiario. Montante lordo: la somma delle rate mensili da versare, previste dal piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto di finanziamento. Nota Informativa: documento redatto secondo le disposizioni del codice delle assicurazioni e dell ISVAP che l Assicuratore deve consegnare alla Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative all Assicuratore, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza. Perdita Involontaria di Impiego: perdita dell impiego non dipendente dalla volontà dell Assicurato. Periodo di copertura (o di efficacia): periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti. Polizza collettiva: contratto di assicurazione stipulato da un Contraente costituito da una persona giuridica per conto di un gruppo di Assicurati. Premio annuo: importo versato annualmente all Assicuratore secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione. Premio complessivo (o lordo): importo complessivo da versare all Assicuratore quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione. Premio di tariffa: somma di premio puro e dei caricamenti. Premio periodico: premio versato all inizio di ciascun periodo secondo quanto previsto dal contratto. Può essere stabilito in misura costante, e quindi rimanere invariato per tutta la durata del contratto, oppure in misura variabile, per cui la sua entità può cambiare di periodo in periodo. Premio puro: importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata dall Assicuratore con il contratto di assicurazione. E la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulle probabilità di morte o di sopravvivenza dell assicurato, o ipotesi finanziarie come il rendimento che si può garantire in base all andamento dei mercati finanziari. Premio unico: importo da corrispondere in soluzione unica all Assicuratore al momento della conclusione del contratto di assicurazione. Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. Prestazione assicurata: somma che l Assicuratore garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato. Principio di adeguatezza: principio in base al quale l Assicuratore è tenuto ad acquisire dal Contraente in fase pre-contrattuale ogni informazione utile a valutare l adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio. Proposta: documento o modulo sottoscritto dall Assicurato con il quale egli manifesta all Assicuratore la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate. Programma Assicurativo: insieme delle garanzie assicurative offerte dall Assicuratore. Questionario medico: modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell assicurato che l Assicuratore utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione. Recesso (o diritto di ripensamento): diritto dell Assicurato di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti. Ricorrenza annuale: l anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione. Ricovero ospedaliero: degenza che comporti almeno un pernottamento in una struttura ospedaliera. Pag. n.14 di 32

15 Rischio demografico: rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell evento attinente alla vita dell Assicurato che si ricollega l impegno dell Assicuratore di erogare la prestazione assicurata. Riserva di carenza: importo che corrisponde alla parte dei premi raccolta durante il periodo di carenza e relativa ad un rischio futuro. Riserva matematica: importo che deve essere accantonato dall Assicuratore per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone all Assicuratore particolari obblighi relativi a tale riserva ed alle attività finanziarie in cui essa viene investita. Scadenza: data in cui cessano gli effetti del contratto. Sinistro: il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Sovrappremio: maggiorazione di premio richiesta dall Assicuratore nel caso in cui l Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo). Tasso di premio: importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione. Pag. n.15 di 32

16 D) PROPOSTA DI ASSICURAZIONE CONVENZIONE N. CL/08/794 PER L ASSICURAZIONE SULLA VITA DEI TITOLARI DI PRESTITI PERSONALI PROXILIA LIGHT Stipulata da: Fiditalia S.p.A. con sede legale e direzione generale in Milano, Via G. Silva n. 34 AIG Vita S.p.A. con sede legale e direzione generale in Viale Castro Pretorio n. 124, Con SEZIONE I CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE TERMINOLOGIA CONTRATTUALE Assicurato: la persona fisica che abbia aderito al Programma Assicurativo sottoscrivendo l apposita clausola. Assicuratore: AIG Vita S.p.A. -, Viale Castro Pretorio n con la quale la Contraente stipula il contratto collettivo di assicurazione. La Società è autorizzata all esercizio delle assicurazioni sulla Vita, Infortuni e Malattia con Provvedimenti ISVAP n. 1 del 29/12/1994 G.U. n. 12 del 16/01/1995 e n. 323 del 05/08/1996 G.U. n. 193 del 19/08/1996. Beneficiario: Per la garanzia Decesso: la Contraente. In caso di estinzione anticipata del finanziamento, tuttavia, la prestazione sarà corrisposta agli eredi dell Assicurato e calcolata sulla base del piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto di finanziamento. Per le garanzie Invalidità Permanente Totale ed Inabilità Temporanea Totale al lavoro: l Assicurato. Pag. n.16 di 32

17 Carenza: periodo di tempo durante il quale il Programma Assicurativo non è efficace. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo, l Assicuratore non corrisponde la prestazione assicurata. Contraente: Fiditalia S.p.A Milano, Via G. Silva n che stipula il contratto collettivo di assicurazione con l Assicuratore. Franchigia assoluta: periodo di tempo superato il quale l Assicuratore indennizza il sinistro. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell Assicurato non dipendente da infortunio. Premio: la somma versata all Assicuratore per la copertura assicurativa prestata. Programma Assicurativo: l insieme delle garanzie prestate dall Assicuratore. Sinistro: il verificarsi dell evento dannoso per cui è prestata l assicurazione. ART. 1 BASE DELL ASSICURAZIONE L'assicurazione è assunta dall Assicuratore in base alle comunicazioni della Contraente ed alle dichiarazioni degli Assicurati. ART. 2 GARANZIE Il Programma Assicurativo offerto dall Assicuratore comprende le seguenti garanzie: Decesso (in seguito definita D) per qualsiasi causa; Invalidità Permanente Totale (in seguito definita IPT); Inabilità Temporanea Totale al lavoro (in seguito definita ITT). Le garanzie IPT e ITT sono riservate agli Assicurati che al termine del piano di rimborso del finanziamento non avranno compiuto 65 anni di età. Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, ma le garanzie IPT e ITT devono essere oggetto di accertamento da parte di un medico che eserciti la sua attività in un paese membro dell Unione Europea. ART. 3 PERSONE ASSICURABILI E FORMALITÀ DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO Sono assicurabili tutte le persone fisiche che, al momento dell adesione al Programma Assicurativo, non abbiano compiuto 75 meno X anni di età (dove X rappresenta la durata del finanziamento espressa in anni) con un massimo assoluto di 70 anni di età e possano sottoscrivere la seguente dichiarazione: non ho ancora compiuto 70 anni di età. Attualmente, non sono parzialmente o totalmente inabile al lavoro a causa di malattia o infortunio, né lo sono stato per più di 30 giorni, consecutivi o non, durante gli ultimi 2 anni e, nello stesso periodo, non sono stato sottoposto ad alcun trattamento medico regolare a casa o in ospedale. Non mi sottopongo ad alcuna fisioterapia a causa di infortunio. Nel caso di lavoratore dipendente del settore privato, esercito un attività lavorativa retribuita e non ho ancora ricevuto dal mio datore di lavoro alcuna contestazione disciplinare, intimazione o comunicazione di procedura di mobilità, di cassa integrazione o di licenziamento nei miei confronti. Sono a conoscenza che il premio assicurativo calcolato sugli utilizzi del Multiconto è così determinato: 0,08% del capitale erogato moltiplicato per il numero di rate. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. Anche se non espressamente previsto dalle formalità di ammissione al Programma Assicurativo, è riconosciuta all Assicurato la facoltà di sottoporsi a visita medica per certificare l effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico. ART. 4 DECORRENZA E DURATA DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO Per i prestiti personali senza differimento di rimborso o con differimento massimo di 90 giorni, le garanzie decorrono dalle ore del giorno di erogazione del prestito personale. Nel caso di prestiti personali con periodo di differimento di rimborso superiore a 90 giorni, le garanzie decorrono dalle ore del 30esimo giorno antecedente la scadenza della prima rata di rimborso del prestito personale. Le coperture rimangono in Pag. n.17 di 32

18 vigore per tutta la durata del piano di rimborso (definito in fase di sottoscrizione del contratto) a condizione che il premio assicurativo corrispondente risulti pagato. Il Programma Assicurativo cessa in ogni caso: al termine del piano di rimborso del finanziamento; al compimento del 75 anno di età dell Assicurato relativamente alla garanzia D; al compimento del 65 anno di età dell Assicurato relativamente alle garanzie IPT e ITT; al pagamento di una prestazione da parte dell Assicuratore nell ambito delle garanzie D e IPT. ART 5 - ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO In caso di estinzione anticipata del finanziamento da parte dell Assicurato, il Programma Assicurativo rimane in vigore secondo quanto previsto dall originario piano di rimborso del finanziamento e beneficiario di tutte le garanzie sarà l Assicurato o, in caso di decesso, i suoi eredi. L Assicurato potrà richiedere la cessazione della copertura, mediante comunicazione inviata per iscritto alla Contraente o direttamente all Assicuratore, entro 30 giorni dalla data di estinzione anticipata del finanziamento. In tal caso l Assicuratore restituirà all Assicurato la frazione di premio relativa al rischio non corso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. ART. 6 RECESSO L Assicurato ha diritto di recedere dal Programma Assicurativo entro 30 giorni dalla data di decorrenza del medesimo, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata a Fiditalia S.p.A Milano, Via G. Silva n. 34. In tal caso, sarà restituito all Assicurato il premio eventualmente già pagato, al netto delle imposte di legge e della quota di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell Assicurato. ART. 7 PRESTAZIONI ASSICURATE In caso di Decesso (D) dell'assicurato per qualsiasi causa, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento alla data del D. Il D deve avvenire prima del compimento del 75 anno di età dell Assicurato. In caso di Invalidità Permanente Totale (IPT) dell'assicurato, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell IPT. L IPT corrisponde ad un invalidità di almeno il 66% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta, con certificazione medica, prima del compimento del 65 anno di età dell Assicurato, dopo un periodo di almeno 12 mesi dalla data della prima constatazione della malattia o di almeno 6 mesi dalla data dell evento in caso d infortunio. In caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro (ITT) dell Assicurato, con durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) l Assicuratore rimborsa al Beneficiario le rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo la franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. La franchigia si calcola a partire dal 1 giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d inizio dell ITT, esercitare una professione di lavoro autonomo o dipendente ed interromperla totalmente, dietro prescrizione medica, prima del compimento del 65 anno di età. Nessuna nuova rata è dovuta dall Assicuratore allorché: siano state indennizzate 12 mensilità consecutive (o 36 per più periodi di ITT distinti); intervenga un pensionamento o prepensionamento o si raggiunga l età di quiescenza. Se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata come la continuazione della precedente. Pertanto la franchigia non viene applicata di nuovo ma la massima durata d indennizzo di 12 mesi si valuta complessivamente per i 2 periodi come se fossero uno solo. ART. 8 LIMITAZIONI Franchigia: per la garanzia ITT è previsto un periodo di franchigia assoluta di 60 giorni, che decorre dal 1 giorno di interruzione del lavoro. Prestazione massima: la prestazione massima pagabile per ogni Assicurato, qualunque sia il numero dei contratti di cui è titolare, è pari a: - euro ,00 in caso di D o IPT - euro 1.500,00 al mese in caso di ITT Pag. n.18 di 32

19 Eventuali arretrati ed interessi di mora sono esclusi dall ambito della prestazione pagabile. Esclusioni - Per tutte le garanzie, le conseguenze: di una malattia insorta o di un infortunio verificatosi prima della data di adesione; di un affezione direttamente o indirettamente collegabile al virus HIV o all AIDS; di guerra o insurrezione; di tutti gli atti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato; di qualsiasi incidente aereo (eccetto se l Assicurato si trova come semplice passeggero a bordo di un volo commerciale); di atti di terrorismo, sabotaggi o attentati qualora l'assicurato vi abbia preso parte attiva; di tutti i rischi nucleari; dell uso di stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati di alcolismo acuto o cronico. - Solo per D: il suicidio dell Assicurato accaduto durante i primi 2 anni successivi alla data di adesione. - Solo per IPT e ITT le conseguenze: di ogni affezione psichica (salvo il caso in cui si sia reso necessario un ricovero ospedaliero di almeno 15 giorni consecutivi); di ogni affezione lombare o dorsale in assenza di una patologia comprovata; della gravidanza, del puerperio e delle patologie correlate. ART. 9 PREMIO ASSICURATIVO Il premio unico è pari allo 0,08% moltiplicato per il capitale iniziale e per il numero di rate del finanziamento. Il premio, una volta calcolato, viene aggiunto all importo del finanziamento richiesto e riscosso dalla Contraente come parte integrante della mensilità di rimborso. ART 10 - RATE MENSILI DOVUTE Le rate mensili dovute sono quelle relative al prestito personale previste dal piano di rimborso stabilito in fase di sottoscrizione del contratto. ART 11 - DENUNCIA DI SINISTRO In caso di sinistro, dietro richiesta telefonica al n saranno forniti all Assicurato (o ai suoi eredi) i seguenti moduli da compilare: 1) modulo di denuncia sinistro; 2) modulo di rapporto medico; 3) modulo per il trattamento dei dati personali comuni e sensibili dell Assicurato (D.Lgs. 196/2003). Si considerano valide solo le denunce inviate in forma scritta utilizzando i moduli prestampati forniti, a condizione che siano complete dei giustificativi richiesti elencati alla fine del modulo di denuncia. L Assicuratore ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione, qualora ciò sia reso indispensabile per la corretta valutazione del sinistro. L Assicuratore si riserva il diritto di far effettuare in ogni momento ed a sue spese accertamenti o perizie mediche per verificare la fondatezza delle informazioni allo stesso comunicate. Ai sensi dell art c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di indennizzo, l Assicuratore si impegna a procedere al regolamento di quanto dovuto al Beneficiario entro 15 giorni dalla ricezione della pratica completa, salvo casi particolari. ART. 12 RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a AIG Vita S.p.A. - Ufficio Reclami - Viale Castro Pretorio n Tel Fax Indirizzo reclami@aigvita.com Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall Assicuratore. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. ART. 13 LEGGE APPLICABILE Al contratto si applica la legge italiana. ART. 14 FORO COMPETENTE Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro del Convenuto. Pag. n.19 di 32

20 SEZIONE II DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO COLLETTIVO DI ASSICURAZIONE ART. 1 CARATTERISTICHE DEI FINANZIAMENTI I finanziamenti devono presentare le seguenti caratteristiche: a) Tipologia: prestiti personali; b) Durata minima/massima: 48 mesi / 120 mesi. La Contraente si impegna ad informare l Assicuratore nel caso in cui le caratteristiche dei finanziamenti dovessero variare. In questo caso l Assicuratore si riserva la facoltà di modificare i tassi di premio. Di tali modifiche verrà data immediata comunicazione alla Contraente. ART. 2 PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI ASSICURAZIONE Il contratto collettivo di assicurazione si intende perfezionato nel momento in cui l'assicuratore riceve la proposta di assicurazione, contenuta nel presente fascicolo informativo, regolarmente datata e sottoscritta dalla Contraente. ART. 3 OBBLIGHI E MODALITÀ DI CONSEGNA DA PARTE DELLA CONTRAENTE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AGLI ASSICURATI La Contraente si impegna a consegnare all Assicurato copia delle Condizioni di Assicurazione (con caratteri di stampa non inferiori ad 11). Il Fascicolo Informativo è depositato presso la Contraente. La Contraente si impegna, altresì, a vigilare sul rispetto dell obbligo di informativa e di consegna delle Condizioni di Assicurazione all Assicurato, da parte della propria rete commerciale. ART. 4 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI In relazione al trattamento di dati personali, eventualmente anche sensibili, riguardanti gli Aderenti o Assicurati, loro familiari, parenti o comunque Beneficiari della polizza collettiva di cui alla presente Convenzione, la Contraente si impegna a: a) raccogliere e trattare tali dati soltanto per le finalità e con le modalità strettamente necessarie all esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, conformandosi pienamente alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito la Normativa sulla privacy ); b) curare, per conto dell Assicuratore e con specifico riferimento al trattamento dei predetti dati personali, l adempimento di ogni obbligo richiesto dalla Normativa sulla privacy in relazione alle attività oggetto del contratto ed, in particolare, degli obblighi di informativa alle persone cui si riferiscono i dati ed, ove previsto, dell acquisizione del loro consenso, secondo le prassi e la modulistica indicate dalla presente Convenzione o comunque dall Assicuratore; c) non divulgare o cedere a terzi i dati personali di cui sia venuto in possesso o a conoscenza nell ambito delle Attività, comunicando tali dati nei limiti stabiliti nella presente Convenzione o preventivamente autorizzati dall Assicuratore ed adottando ogni misura idonea ad assicurare la riservatezza e la sicurezza degli stessi dati. La Contraente dichiara inoltre di essere informata che i propri dati saranno necessariamente oggetto di trattamento da parte di strutture e personale preposti dall Assicuratore, anche mediante strumenti Pag. n.20 di 32

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