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3 1. Come devono essere gestiti i RAEE in regime semplificato I DISTRIBUTORI Iscrizione all Albo gestori ambientali Il modello da utilizzare per l iscrizione all Albo Collegamento con altre iscrizioni Obbligo di informazione dell utenza L obbligo del ritiro uno contro uno Lo schedario Il raggruppamento dei RAEE domestici Il trasporto dei RAEE domestici Il documento di trasporto I RAEE professionali Esenzione Mud e Sistri Le sanzioni Domande frequenti Come devono essere gestiti i RAEE in regime semplificato I TRASPORTATORI (INCARICATI DAI DISTRIBUTORI) Iscrizione all Albo Gestori Ambientali Il modello da utilizzare per l iscrizione all Albo Collegamento con altre iscrizioni Il trasporto dei RAEE domestici e professionali Il documento di trasporto Esenzione Mud e Sistri Le sanzioni Domande frequenti Come devono essere gestiti i RAEE in regime semplificato GLI INSTALLATORI E I GESTORI DI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA Iscrizione all Albo gestori ambientali Il modello da utilizzare per l iscrizione all Albo Collegamento con altre iscrizioni Il raggruppamento dei RAEE domestici Il trasporto dei RAEE domestici Attestazione provenienza domestica dei RAEE Il trasporto dei RAEE ai Centri di raccolta Il documento di trasporto Lo schedario RAEE professionali Esenzione Mud e Sistri Le sanzioni Domande frequenti Definizioni Riferimenti normativi Appendice - Documentazione Iscrizione Albo gestori ambientali Allegato A Iscrizione Albo gestori ambientali Sezione Iscrizione Albo gestori ambientali Sezione Iscrizione Albo gestori ambientali Sezione Iscrizione Albo gestori ambientali Sezione Abbinamento tipologia apparecchiatura dimessa (RAEE) e Codice del rifiuto (CER) Schedario di carico e scarico Documento di trasporto Attestazione della provenienza domestica III

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5 Premessa A chi si rivolge questo Manuale Questo Manuale si rivolge ai distributori e rivenditori di apparecchi ed apparecchiature elettriche ed elettroniche (cd. AEE), agli installatori e ai gestori di centri di assistenza tecnica delle stesse. Tali categorie di soggetti sono investiti di una serie di adempimenti (semplificati) introdotti dal Dm. 8 marzo 2010, n. 65, relativi al ritiro e alla gestione dei rifiuti che possono essere consegnati da parte dell utenza (domestica o professionale, a seconda dei casi). Il decreto 65/2010, infatti, in attuazione della normativa sulla gestione dei rifiuti derivanti dalla apparecchiature elettriche ed elettroniche (cd. RAEE), il Dlgs. 25 luglio 2005, n. 151, ed in coerenza con le prescrizioni della normativa comunitaria in materia, al fine di incentivare la raccolta e il recupero di tali rifiuti, ha introdotto il cd. ritiro uno contro uno : come vedremo, i soggetti indicati, in casi specifici e a determinate condizioni, nel momento in cui vendono, consegnano, installano o riparano tali apparecchi, sono obbligati a ritirare l apparecchio usato (RAEE) di cui il cittadino o l utente professionale intende eventualmente disfarsi. Il RAEE consegnato è a tutti gli effetti un rifiuto. Tuttavia la legge ha previsto semplificazioni a favore di questi soggetti, che solo incidentalmente si trovano a dover gestire questa tipologia di rifiuti, svolgendo abitualmente attività di altro tipo. D altra parte, date le caratteristiche di pericolosità per l ambiente di cui tali rifiuti sovente sono contraddistinti, la legge detta alcune regole (meno onerose rispetto a quelle ordinarie per la gestione dei rifiuti in generale, ma comunque inderogabili) al fine di approntare una tutela significativa all ambiente, per evitare che tali rifiuti siano dispersi in modo incontrollato e per incentivarne al tempo stesso il recupero, nel loro complesso o solo di alcune parti, per raggiungere gli obiettivi imposti dalla legge (Dlgs. 151/2005). Il Manuale contiene Istruzioni operative Ogni Capitolo di questo Manuale è dedicato alle diverse tipologie di soggetti interessati, ed illustra per ciascuna di esse le modalità per gestire i RAEE in regime semplificato ai sensi del Dm. 65/2010. VI Capitolo 1. Distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche Capitolo 2. Trasportatori incaricati dai distributori Capitolo 3. Installatori e centri di assistenza tecnica Ogni Capitolo contiene tutti gli adempimenti che la legge pone a carico dei rispettivi soggetti, in modo che il soggetto interessato può leggere solo il Capitolo di sua pertinenza, senza dover leggere altre informazioni che non lo coinvolgono direttamente. Il Manuale contiene istruzioni operative, di immediata applicabilità, e fornisce i percorsi per approfondire le questione prettamente normative, senza tuttavia affrontarle per esteso. Il Manuale si completa con una serie di utilissime Faq, rappresentative delle domande che più di frequenza coinvolgono gli uffici dell Albo gestori ambientali.

6 Il Manuale si completa con due capitoli di supporto : il Capitolo 4 che contiene le Definizioni dei diversi termini usati, e il Capitolo 5, che riporta l elenco dei principali Riferimenti normativi, utili per approfondire ulteriormente gli argomenti trattati. VII

7 1. Come devono essere gestiti i RAEE in regime semplificato I DISTRIBUTORI Di seguito sono indicati sinteticamente i principali adempimenti che ricadono sui distributori di AEE, che saranno di seguito illustrati. Tali adempimenti decorrono dal 18 giugno RIEPILOGO DEGLI ADEMPIMENTI A CARICO DEL DISTRIBUTORE DI RAEE RAEE DOMESTICI Iscrizione all Albo gestori ambientali Obbligo di informazione al consumatore Obbligo di ritiro gratuito cd. uno contro uno, di tipo e funzioni equivalenti Raccolta e trasporto con cadenza mensile o al raggiungimento dei kg, presso il luogo di raggruppamento intermedio o il Centro di raccolta Accreditamento al portale CDC RAEE (non obbligatorio) Schedario (sostituisce il registro di carico/scarico) Documento di trasporto (se effettua il trasporto in proprio) RAEE PROFESSIONALI (solo se i distributori sono incaricati formalmente dal produttore di AEE) Obbligo di ritiro uno contro uno, di tipo e funzioni equivalenti Obbligo di informazione in caso di mancanza di istruzioni da parte del produttore Raccolta e trasporto con cadenza mensile o al raggiungimento dei 3500 Kg, presso il luogo di raggruppamento intermedio o impianti autorizzati e indicati dai produttori o presso il Centro di raccolta (previa convenzione con il Comune) Schedario (sostituisce il registro di carico/scarico) Documento di trasporto (se effettua il trasporto in proprio) 1.1 Iscrizione all Albo gestori ambientali Dal 18 giugno 2010 i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono in qualche modo gestire i RAEE domestici provenienti da utenze domestiche, dismessi e conferiti dall utente all atto dell acquisto di un apparecchiatura nuova (vedremo con quali modalità). 1

8 L adempimento iniziale a carico del distributore consiste nell iscrizione all Albo gestori ambientali, con modalità semplificate rispetto a quelle previste per le altre categorie di soggetti che hanno a che fare con i rifiuti. Tale iscrizione è requisito necessario per poter svolgere le azioni di raccolta e trasporto dei RAEE. Prima di passare alla verifica dettagliata alle modalità di iscrizione e ai relativi adempimenti, si riportano di seguito in maniera schematica i requisiti che il distributore deve verificare di possedere prima di procedere all iscrizione. I requisiti necessari per il distributore ai fini dell iscrizione all Albo gestori ambientali Iscrizione al Registro Imprese (presso la Camera di Commercio dove l impresa ha la sede legale) Carta di circolazione dei mezzi rilasciata dalla Motorizzazione I mezzi devono avere una portata non superiore kg e una massa non superiore ai kg Le disposizioni per l iscrizione all Albo sono contenute nella delibera del Comitato nazionale dell Albo del 19 maggio 2010, n. 1 (scaricabile da che contiene altresì i modelli delle domande d iscrizione. La domanda va presentata alla Sezione regionale o provinciale (per Trento e Bolzano) dell Albo territorialmente competente; è territorialmente competente la Sezione nella quale l impresa del distributore ha la propria sede legale. Le imprese che hanno sede legale in Lombardia possono: spedire la domanda con raccomandata con ricevuta di ritorno (è necessario indicare un recapito telefonico ed un referente per contattare l impresa); presentare la domanda d iscrizione presso gli sportelli della Sezione Regionale Lombardia dell Albo Gestori Ambientali presso la Camera di Commercio di Milano, Via Meravigli 9/A; trasmettere la domanda d iscrizione con procedura telematica (su cliccando la voce pratica telematica sono reperibili tutte le informazioni relative a questo servizio). L iscrizione non è soggetta alla prestazione delle garanzie finanziarie, è valida per 5 anni, ed è soggetta al versamento di un contributo annuale di 50,00 euro. L impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all iscrizione Il modello da utilizzare per l iscrizione all Albo Per chiedere l iscrizione il distributore deve compilare i seguenti modelli, contenuti nella delibera Albo gestori ambientali, n. 1/2010: l Allegato A contenente i dati generali e anagrafici; la Sezione 1 dedicata ai Distributori ; la Sezione 4 riportante l elenco dei RAEE, gli spazi per le firme e le assunzioni di responsabilità.

9 Allegato A (Delibera Albo gestori ambientali n. 1/2010) In questa parte (comune a tutte le categorie ovvero distributori, trasportatori, installatori e centri di assistenza tecnica) i soggetti inseriscono le informazioni necessarie inerenti l impresa: denominazione, codice fiscale/numero registro delle imprese, numero di telefono, numero di fax e indirizzo mail. Barrano la/le casella/e corrispondenti alla categoria alla quale appartengono: distributore, trasportatore in nome dei distributori, installatore e centro di assistenza tecnica (si veda Capitolo 6 Documentazione, par. 6.1). Il modello deve essere firmato dal titolare dell impresa individuale o da tutti i legali rappresentanti della società (denunciati al registro imprese in qualità di: soci, amministratori, soci accomandatari, presidente del consiglio, vicepresidente del consiglio, amministratore delegato, consigliere delegato). Inoltre deve essere applicata una marca da bollo da Euro 14,62 ogni quattro pagine compilate, (le pagine non compilate possono essere considerate non utili ai fini del calcolo del bollo). Al momento della presentazione della richiesta d iscrizione devono essere allegati le attestazioni originali dei seguenti pagamenti: attestazione originale di avvenuto pagamento del diritto annuale di 50,00 euro, tramite versamento su c/c postale intesto alla Sezione dell Albo gestori ambientali competente (per la Lombardia: c/c postale n , intestato a Camera di Commercio di Milano Albo gestori ambientali; causale: diritto annuale iscrizione RAEE indicando l anno al quale ci si riferisce); attestazione originale di avvenuto pagamento diritto di segreteria di 10,00 euro (5,00 per le cooperative sociali) con le stesse modalità descritte sopra e causale diritto di segreteria iscrizione RAEE ; attestazione originale di avvenuto pagamento tassa di concessione governativa di 168,00 euro, tramite versamento su conto corrente postale n. 8003, intestato a Agenzie delle Entrate centro operativo di Pescara; causale: Iscrizione RAEE Albo gestori ambientali. Per la Lombardia si precisa che nel caso di presentazione della domanda agli sportelli non è attualmente disponibile il pagamento del diritto di segreteria tramite bancomat o carta di credito. L Allegato A debitamente compilato, va accompagnato (per quanto riguarda i distributori) dalle Sezioni 1 e 4, compilate, dagli attestati di pagamento sopra descritti e dalla fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del/i legale/i rappresentante/i dell impresa. Solo per i cittadini extracomunitari, fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità del legale rappresentante con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all originale. 3

10 Sezione 1 - Distributore di AEE (Delibera Albo gestori ambientali n. 1/2010) In questa sezione (si veda facsimile riportato nel Capitolo 6 Documentazione, par. 6.2) il legale rappresentante dell impresa che effettua la distribuzione dei RAEE deve indicare (si veda facsimile nel Capitolo 6 Documentazione) nome cognome, codice fiscale e carica ricoperta all interno dell impresa, nonché i dati dell impresa (nome, sede legale, indirizzo); egli dovrà inoltre segnare: l attività per la quale si iscrive: raggruppamento e/o il trasporto di RAEE (trasporto solo se lo effettua in conto proprio: se incarica un azienda terza del trasporto dei RAEE ritirati, egli non deve indicare nulla, e sarà l impresa di trasporto a doversi iscrivere utilizzando, oltre all Allegato A, le Sezioni 2 e 4); la tipologia di RAEE: domestici e/o professionali; in questo secondo caso deve indicare il produttore che lo ha formalmente incaricato (ma l incarico non va allegato alla comunicazione, basta l indicazione del nome del produttore). Nel caso di raggruppamento (che può anche non esserci) deve dichiarare: 1. che il luogo dove i RAEE sono raggruppati risponde ai requisiti di cui all articolo 1, comma 2, lettera c), Dm. 8 marzo 2010 n. 65; 2. la/le sede/i di raggruppamento presso il/i punto/i vendita (indicando se ivi si raggruppano RAEE domestici e/o professionali, via/piazza, Cap, Comune in cui si trova il/i punto/i vendita); 3. la/le sede/i raggruppamento se diverso dal punto vendita; in questo ultimo caso, oltre all indicazione se si tratta di RAEE domestici e/o professionali, va indicata anche la denominazione del proprietario dell area, il codice fiscale di questo ultimo e il titolo giuridico di utilizzo dell area stessa. Nel caso il numero dei punti vendita (luoghi di raggruppamento), dei luoghi di raggruppamento (diversi dai punti vendita), dei distributori o dei veicoli utilizzati per il trasporto sia superiore agli spazi predisposti nel modello di iscrizione è possibile: prolungare l elenco informaticamente o manualmente; duplicare e compilare le pagine del modello originale allegandole alla domanda di iscrizione; allegare un elenco completo delle informazioni richieste nel modello di iscrizione. L elenco deve essere firmato in ogni pagina da un legale rappresentante. Nel caso del trasporto in conto proprio il soggetto deve dichiarare: 1. il numero e la targa dei veicoli; 2. che i veicoli sono tecnicamente idonei al trasporto dei rifiuti indicati e rispettano le condizioni di cui all articolo 2, comma 1, lettera d) del Dm. 65/2010. Si precisa che il trasporto dei RAEE da parte del distributore è consentito solo con veicoli in uso proprio. Si ricorda che gli automezzi ai sensi dell art. 2, comma 1, lettera d) del Dm., devono avere una portata non superiore ai Kg e massa complessiva non superiore ai Kg. L art. 83 del Codice della Strada prevede che i veicoli aventi massa complessiva non superiore a 6 tonnellate sono esenti dalla licenza al trasporto conto proprio. Pertanto il distributore che decide di trasportare i RAEE dovrà utilizzare automezzi con carte di circolazione ad uso proprio. 4

11 Qualora invece il distributore decide di avvalersi di un trasportatore terzo, lo stesso dovrà di norma essere munito di autorizzazione al trasporto di rifiuti conto terzi. Sezione 4 (Delibera Albo gestori ambientali n. 1/2010) In questa sezione (si veda facsimile nel Capitolo 6 Documentazione, par. 6.5) il soggetto dovrà indicare le tipologie di RAEE che intende raggruppare. L elenco contiene 10 categorie di prodotti, ciascuna delle quali contiene alcune sottocategorie che devono essere spuntate a cura del soggetto. Tale elenco corrisponde a quello dell Allegato IB del Dlgs. 151/2005 (si veda sopra, definizione di AEE). La seconda parte della Sezione 4 riporta l elenco dei CER (Codici dell Elenco europeo dei Rifiuti). Vanno indicati i codici CER nei quali possono rientrare le apparecchiature ritirate dal distributore (e nella prima parte della sezione 4 segnate). L attribuzione del CER è fondamentale importanza perché dovrà esserci corrispondenza tra i codici CER indicati nella Sezione 4 e quelli dichiarati all atto di ritiro da parte del distributore sullo schedario (si veda oltre). Il soggetto infine deve indicare i CER per i quali ci si iscrive, scegliendo tra: RAEE domestici CER * (tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio) CER * (apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi) CER * (apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci , , contenenti componenti pericolosi) CER (apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci , e ) RAEE professionali CER * (apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce ) CER * (apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC) CER * (apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere) CER * (apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci e ) CER (apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da a ) Si ricorda che relativamente ai rifiuti pericolosi (contrassegnati con un asterisco) si distinguono due tipologie di rifiuto: rifiuti pericolosi per origine e identificati come tali direttamente nell elenco del Catalogo Europeo (in questo caso è la normativa a stabilire se il rifiuto in questione è pericoloso oppure no e lo identifica con un CER sulla base del ciclo produttivo di provenienza); rifiuti con voce a specchio che possono essere pericolosi o non pericolosi a seconda dei valori di concentrazione di sostanze pericolose eventualmente presenti rispetto ai relativi valori limite indicati nella direttiva di riferimento. 5

12 In tal caso è necessario prelevare un campione e procedere ad un analisi chimica per stabilire la pericolosità eventuale in funzione della concentrazione di sostanze pericolose che vengano rilevate. Si riporta in Appendice Documentazione (par. 6.5) una tabella orientativa di corrispondenza tra le tipologie di RAEE e i codici CER (fonte it.it). Va ricordato che l assenza della firma rende irricevibile la domanda; se invece la Sezione regionale riscontra l assenza di altre componenti, o rileva indicazioni incongrue, inesatta o dubbie, chiede integrazioni e chiarimenti. La compilazione va completata con le dichiarazioni contenute nell ultima parte della Sezione 4, e le firme. Il provvedimento (di accettazione o di rigetto) viene rilasciato dalla Sezione regionale (o provinciale) dell Albo Gestori Ambientali entro 30 giorni dalla presentazione della comunicazione. In sede di prima applicazione (presumibilmente fino al 31 dicembre 2010) è previsto un regime transitorio tale per cui l attività può essere iniziata dal momento della presentazione della comunicazione alla Sezione (in particolare, il momento coincide con la data della ricevuta emessa dalla Sezione al ricevimento della comunicazione). La comunicazione costituisce titolo d iscrizione valido e operante fino al momento in cui la Sezione non adotta il provvedimento di accettazione o rigetto motivato. Nel caso di accettazione, la Sezione emette provvedimento formale d iscrizione, con efficacia dal momento della presentazione della comunicazione da parte dell azienda. In caso di rigetto (motivato), alla azienda è impedita la prosecuzione delle attività. 1.3 Collegamento con altre iscrizioni L iscrizione per il ritiro e il trasporto dei RAEE da parte dei distributori è un iscrizione nuova che non può venire assorbita da altre iscrizioni eventualmente già in possesso dell azienda. Quindi, ad esempio, un distributore in possesso dell iscrizione all art. 212 comma 8 Dlgs. 152/2006 (trasporto in conto proprio ) dovrà comunque procedere all iscrizione in modalità semplificata, se intende effettuare il trasporto dei RAEE domestici/professionali. 1.4 Obbligo di informazione dell utenza L obbligo di informazione sulla corretta gestione dei RAEE e la raccolta separata degli stessi compete al produttore delle AEE. Ma nel caso in cui per qualche motivo tali informazioni non siano contenute insieme al foglio di istruzioni per l uso dell apparecchiatura, il distributore ha l obbligo di esporre pubblicazioni e materiale informativo presso il proprio punto vendita, concernenti: l obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di effettuare per detti rifiuti, una raccolta separata; i sistemi di raccolta dei RAEE, nonché la possibilità di riconsegnare al distributore l apparecchiatura all atto dell acquisto di una nuova; 6

13 gli effetti potenziali sull ambiente e sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose nelle AEE o ad un uso improprio delle stesse o di loro parti; il significato del simbolo cassonetto barrato (vedi sotto) con il quale devono essere marcate le AEE; le sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo di detti rifiuti. Compete invece solo al distributore l obbligo di informare i consumatori della gratuità del ritiro del RAEE al momento della fornitura di una AEE nuova, con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili. L obbligo di informazione compete anche i distributori che effettuano televendite o vendite elettroniche. Il marchio del cassonetto barrato Le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005, devono riportare, a cura e sotto la responsabilità del produttore, in modo chiaro, visibile ed indelebile, una indicazione che consente di identificare lo stesso produttore, nonché il simbolo, riportato all allegato 4 del Dlgs. 151/2005 che indica l obbligo di raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, consistente in un contenitore di spazzatura su ruote barrato come indicato di seguito. In mancanza di tale marcatura, o nel caso di marcatura non conforme, il produttore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato (art. 16, c. 6, Dlgs. 151/2005). 1.5 L obbligo del ritiro uno contro uno Dal 18 giugno 2010 i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono obbligati a ritirare gratuitamente i RAEE domestici dei quali l utente intende disfarsi, se portati direttamente presso il punto vendita del distributore, o se da questo ultimo ritirati al domicilio dell utente, nel momento in cui viene portata un apparecchiatura nuova. Il ritiro del RAEE dato dal produttore dello stesso al momento della fornitura di una AEE nuova è gratuito. Nel caso di una fornitura presso il domicilio dell utente, non è chiarito dalla normativa cosa riguardi la gratuità del ritiro del RAEE dismesso, cioè se debba riguardare solo il ritiro, o anche il trasporto dello stesso (verso il punto vendita o altro luogo di raggruppamento del rivenditore, o presso il centro di raccolta; si veda oltre). In attesa di chiarimenti da parte del legislatore, è preferibile ritenere che tale gratuità riguardi sia il ritiro che il trasporto del RAEE. Il ritiro deve essere uno contro uno : il RAEE ritirato deve essere di tipo equivalente e deve aver svolto le medesime funzioni dell apparecchiatura nuova che viene fornita: si ritiene quindi che il criterio di equivalenza non riguardi la tecnologia applicata (che nel tempo può essere sensibilmente mutata), ma la tipologia di appartenenza: quindi televisioni (a prescindere dalle tecnologie, per esempio tubo catodico o Led...), lavatrici ecc. 7

14 Al distributore che ritira (e gestisce, come vedremo oltre) i RAEE domestici, sono dedicate semplificazioni amministrative, in modo che egli non debba sobbarcarsi gli onerosi adempimenti previsti per la gestione dei rifiuti (tra i quali i RAEE, come già detto, rientrano a pieno titolo). Per i RAEE provenienti da utenze domestiche, il ritiro gratuito da parte dei distributori è obbligatorio e può essere rifiutato solo nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato al ritiro stesso o nel caso in cui risulta evidente che l apparecchiatura usata non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. In queste ipotesi lo smaltimento è a carico del detentore che deve conferire, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di questi rifiuti. Al di fuori di questa ipotesi, il mancato ritiro o il ritiro a titolo oneroso da parte del distributore è punito con sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell articolo 16 del Dlgs. 151/2005, che va da euro 150 ad euro 400 per ciascuna apparecchiatura. 1.6 Lo schedario All atto del ritiro del RAEE il distributore deve compilare uno schedario numerato progressivamente e conforme al modello di cui all Allegato I al Dm. 65/2010 (scaricabile da e riportato nel Capitolo 6 Documentazione, par. 6.6). Lo schedario è un documento più semplice rispetto al registro di carico e scarico che deve essere compilato al momento della presa in carico dei rifiuti, secondo quanto previsto dalla normativa prevista per la gestione dei rifiuti in generale. Lo schedario deve essere conforme al modello dell Allegato I al Dm. 65/2010, quindi può anche essere modificato, copiato, riprodotto su carta semplice ecc.; basta che contenga le informazioni riportate nell Allegato citato. Lo schedario non deve essere vidimato. In particolare, nello schedario devono essere riportati: dati del distributore ubicazione del punto vendita (risultante dall iscrizione all Albo) eventuale altro luogo di raggruppamento (idem) tipologia dei RAEE gestiti (domestici/professionali, tipologie del RAEE ritirato secondo Allegato IB Dlgs. 151/2005, CER) estremi del cittadino che conferisce nel caso di trasferimento al luogo di raggruppamento diverso dal punto vendita: data e ora di trasporto, estremi del documento di trasporto (si veda oltre). estremi del documento di trasporto. Lo schedario deve essere conservato per tre anni dalla data dell ultima registrazione insieme ai documenti di trasporto (si veda oltre), presso il punto vendita del distributore. 8

15 1.7 Il raggruppamento dei RAEE domestici Il raggruppamento dei RAEE non è obbligatorio, potendosi configurare almeno in linea teorica l ipotesi del distributore che, per diverse cause (mancanza di locali, inidoneità degli stessi ecc.) seppur obbligato a ritirare il RAEE del consumatore, provveda direttamente al suo trasporto al Centro di raccolta comunale. In tali ipotesi, il distributore non deve seguire le norme descritte di seguito per il raggruppamento dei RAEE (nemmeno quelle relative alla compilazione dello schedario), ma solo quelle relative al loro trasporto. I RAEE raggruppabili sono solo quelli di cui al Dlgs. 151/2005, Allegato IB (si veda Capitolo 4, Glossario). Dove raggruppare Dopo il ritiro i RAEE domestici devono essere raggruppati negli appositi spazi dedicati dal distributore, presso il punto vendita o presso altri luoghi che risultano dalla comunicazione (o provvedimento d iscrizione) all Albo gestori ambientali. Il luogo di raggruppamento diverso dal punto vendita (che può essere anche più di uno, ovviamente) può consistere in un magazzino, un deposito, locali di proprietà di un privato o locali di un centro logistico gestito anche da terzi: le informazioni circa indirizzo, proprietà e titolo giuridico sono state indicate dal distributore nella comunicazione per l iscrizione all Albo si veda sopra). Il luogo di raggruppamento deve essere idoneo, non accessibile da parte di estranei e pavimentato. I RAEE devono essere protetti da pioggia e vento, con mezzi di copertura anche mobili; devono insomma essere prese tutte le precauzioni necessarie per mantenere i RAEE integri, evitare il deterioramento ed impedire la fuoriuscita di sostanze pericolose (si ricordi che il distributore può rifiutarsi di ritirare il RAEE nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato al ritiro stesso o nel caso in cui risulta evidente che l apparecchiatura usata non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE). A tal fine, i RAEE pericolosi o contenenti sostanze pericolose devono essere tenuti distinti da quelli non pericolosi; vale anche il divieto generale di miscelazione tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi (di cui all art. 187, c.1 Dlgs. 152/2006). I RAEE non devono essere in altro modo raggruppati, e in particolare non è previsto l obbligo di raccolta nei 5 raggruppamenti. 9 Per quanto tempo I RAEE raggruppati devono essere trasportati al Centro di raccolta almeno mensilmente e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunge la quantità complessiva di kg. Si sottolinea che tale valore va inteso complessivamente e non come riferito a singoli raggruppamenti. Il criterio è concorrente e non alternativo: ciò significa che il trasporto dei RAEE raggruppati deve avvenire una volta al mese (anche se non si sono raggiunti i 3.500

16 kg.) oppure al raggiungimento dei kg. (anche se non è passato ancora un mese). 1.8 Il trasporto dei RAEE domestici I RAEE raggruppati secondo le modalità descritte in precedenza possono essere trasportati direttamente dal distributore con i propri mezzi (quelli e solo quelli indicati nella comunicazione, o nel provvedimento d iscrizione, dell Albo) o da trasportatori terzi incaricati dai distributori stessi. Per permettere un flusso ordinato delle operazioni di raccolta e trasporto è consigliabile l utilizzo delle modalità offerte dal sistema attraverso il portale web del Centro di Coordinamento Raee ( descritte nell Accordo di programma sottoscritto il 24 giugno 2010 dal Centro di Coordinamento RAEE (CdC RAEE), l'anci e altre organizzazioni di categoria. L organizzazione del trasporto attraverso il portale Per poter conferire i RAEE al Centro di raccolta comunale, i distributori dovranno per prima cosa iscriversi al portale web del Centro di coordinamento RAEE ( Tale iscrizione tuttavia non è obbligatoria, anche se fortemente consigliata per permettere un ordinato flusso delle operazioni di raccolta a trasporto. L Accordo citato definisce le modalità operative per il conferimento ai Centri di raccolta comunali dei RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) ritirati dai negozianti e provenienti eslusivamente dai nuclei domestici. Saranno presto diffusi documenti informativi da parte del CdC RAEE. I distributori si iscrivono (una sola volta) al portale indicando: la loro modalità di conferimento al CdR come piccoli o grandi conferitori (vedi sotto); le informazioni di base che identificano il punto vendita ed i luoghi di raggruppamento; l elenco degli eventuali trasportatori, iscritti alla sezione specifica dell Albo gestori ambientali di cui al Dm. 8 marzo 2010 n. 65, che sono incaricati per loro conto del ritiro dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e del conferimento degli stessi rifiuti ai CdR. Attraverso il portale del CdC sarà possibile la visualizzazione della comunicazione a tal fine effettuata dai distributori o trasportatori da essi incaricati alla competente Sezione dell Albo gestori. Ai fini dell accreditamento presso il portale CDC RAEE i distributori si distinguono in due fasce in base al quantitativo conferito al singolo CdR in un unico conferimento giornaliero: Piccolo conferitore : conferimento giornaliero fino a 200 kg, o comunque non oltre quattro pezzi se di peso superiore a 200 kg complessivi; Grande conferitore : tutti i casi che non rientrano in fascia a). 10

17 Una volta completata la fase della registrazione, i distributori dovranno accedere al portale web del CdC per l individuazione dei CdR che possono ricevere i loro RAEE. Il CdC indicherà mappatura e caratteristiche dei CdR aperti ai Piccoli e (nel caso il Comune abbia indicato anche tale possibilità) ai Grandi conferitori: il CdC indicherà primariamente il CdR presso cui ha sede il distributore o (eventualmente) quello di altri Comuni in virtù di specifiche convenzioni stipulate tra CdR e Comuni conferenti. Il Grande conferitore che debba conferire, occasionalmente, la quantità di cui al punto a) potrà farlo senza prenotazione utilizzando i CdR prescelti. Salvo diverse intese a livello territoriale, il Grande conferitore dovrà successivamente prenotare il conferimento presso il CdR al quale intenderà conferire. Nel caso in cui il CdR in questione non possa erogare il servizio richiesto, il distributore potrà conferire, sempre previa prenotazione, ad uno dei CdR alternativi prescelti. Nel caso di scelta di un Centro di raccolta sito al di fuori del Comune di riferimento del punto vendita o del luogo di raggruppamento del distributore, che si sia registrato come Grande conferitore, per accedere a detto CdR il distributore dovrà generare tramite il portale del CdC, sottoscrivere e inoltrare una proposta di Convenzione tra lui stesso e il Sottoscrittore (Comune/gestore del Centro di raccolta), che quest ultimo firmerà nei successivi 30 giorni (dal momento della firma potrà iniziare il conferimento). Il trasporto dei RAEE al Centro di raccolta Come detto in precedenza, i RAEE raggruppati secondo le modalità descritte in precedenza, possono essere trasportati direttamente dal distributore con i propri mezzi (quelli e solo quelli indicati nella comunicazione, o nel provvedimento d iscrizione, dell Albo) o da trasportatori terzi incaricati dai distributori stessi (e comunicati al CdC nel momento dell iscrizione al portale). A differenza delle altre categorie di iscrizioni all Albo relative al trasporto, il trasporto dei RAEE in modalità semplificata deve essere gestito rispettando le seguenti condizioni: automezzi con portata non superiore ai kg e massa complessiva non superiore a kg.; massimo limite quantitativo trasportabile di kg; documento di trasporto. Inoltre il trasporto è consentito al distributore (e naturalmente per il distributore da esso incaricato, come vedremo nel Capitolo 2) solo per le seguenti tratte: il tragitto dal domicilio del consumatore/utente professionale presso il quale viene effettuato il ritiro al Centro di raccolta (per i RAEE professionali presso impianti autorizzati indicati dai produttori); il tragitto dal domicilio del consumatore/utente professionale presso il quale viene effettuato il ritiro al luogo ove è effettuato il raggruppamento (se esistente) del distributore; il tragitto dal punto di vendita al luogo ove è effettuato il raggruppamento medesimo (se esistente); il tragitto dal luogo ove è effettuato il raggruppamento al Centro di raccolta (per i RAEE professionali presso impianti indicati dai produttori). 11

18 I distributori devono adottare tutte le misure necessarie per assicurare che i RAEE giungano al Centro di raccolta nello stato in cui sono stati conferiti, senza aver subito processi di disassemblaggio o di sottrazione di componenti, che si configurerebbero come attività di gestione dei rifiuti non autorizzate (con applicazione delle relative sanzioni: art. 256 Dlgs. 152/2006). I soggetti che ricevono i RAEE nei Cdr possono non accettare RAEE privi di componenti essenziali, o contaminati. Tutti i rifiuti diversi dai RAEE conferiti dalla distribuzione verranno respinti dai CdR, così come i RAEE contenenti o contaminati irreversibilmente; ugualmente, i RAEE privi di componenti essenziali o seriamente danneggiati potranno essere respinti dai CdR ai sensi dell art.6, comma 2, del D.lgs 151/2005. E, prevista inoltre l opzione del ritiro da parte dei Sistemi collettivi direttamente presso i luoghi di raggruppamento organizzati dai distributori secondo le modalità indicate nel Dm 8 marzo 2010, n. 65. Tali modalità sono descritte nell Accordo di programma del 7 luglio 2010, sottoscritto da Anci, CdC RAEE e categorie della distribuzione. Anche in questo caso è prevista la preliminare iscrizione al portale Il documento di trasporto Il trasporto dei RAEE è accompagnato dal documento di trasporto di cui all Allegato II del Dm. 65/2010 (si veda facsimile riportato nel Capitolo 6 Documentazione, par. 6.7). Il documento di trasporto deve essere conforme, quindi può anche essere modificato, copiato ecc.; basta che contenga le informazioni riportate nell Allegato citato (del quale si riporta di seguito il facsimile). In particolare, nel documento di trasporto devono essere riportati: numero e data (numerazione progressiva) numero schedario tipologia dei RAEE gestiti (domestici/professionali, tipologie del RAEE ritirato secondo Allegato IB Dlgs. 151/2005) dati del distributore (codice fiscale, estremi comunicazione all Albo, comune, indirizzo, ubicazione esercizio e luogo di raggruppamento se esistente) dati del trasportatore (targa automezzi, CF, estremi comunicazione all Albo) nel caso di ritiro a domicilio, va indicato il nominativo e indirizzo del cliente destinatario (indicando il nominativo del responsabile centro di raccolta/impianto autorizzato e relativi estremi autorizzativi) eventuali annotazioni caratteristiche del rifiuto (tipologia di AEE ritirata come definita dall allegato IB Dlgs. 151/2005, CER e il n di pezzi ritirati per tipologia) firme (trasportatore, distributore, destinatario e in caso di ritiro a domicilio deve firmare anche l utente) Per le utenze professionali il tragitto dal domicilio del cliente all impianto autorizzato, s identifica con quello dal domicilio dell utente non domestico, presso il quale viene ritirato il RAEE all impianto autorizzato indicato dal produttore di RAEE professionali o al luogo ove è effettuato il raggruppamento. 12

19 Il documento deve essere redatto, datato e firmato dal trasportatore che agisce per conto del distributore, in tre esemplari, di cui: una copia (controfirmata dall addetto del centro di raccolta al quale i RAEE sono portati) rimane al distributore; una copia rimane al centro di raccolta; anche la terza copia, controfirmata dall addetto del centro di raccolta, rimane al distributore I RAEE professionali Per quanto riguarda i RAEE professionali ovvero i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche diverse dai RAEE domestici (si veda Capitolo 5 Definizioni), valgono regole parzialmente diverse da quelle descritte sopra per i RAEE domestici, poiché fondamentalmente diverso è il criterio di responsabilità sulle quali si fondano: infatti, responsabili della gestione dei RAEE professionali, in tutte la fasi, restano sempre i produttori delle stesse, anche per quanto riguarda la fase del ritiro uno contro uno, e del trasporto ai Centri di raccolta. Alcune operazioni, come vedremo, possono essere delegate ai distributori, con incarico formale del produttore delle AEE. Il ritiro dei RAEE professionali Il distributore ma solo se formalmente incaricato dal produttore della AEE, deve ritirare i RAEE professionali in ragione di uno contro uno, nel caso di acquisto di una nuova apparecchiatura in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ed adibito alle stesse funzioni. A differenza che per i RAEE di provenienza domestica, per i RAEE professionali viene stabilito un criterio per l equivalenza (tra il RAEE professionale conferito e l AEE nuova che viene fornita): le apparecchiature professionali non sono considerate equivalenti qualora il peso dell apparecchiatura consegnata sia superiore al doppio di quella acquistata; in questo caso i costi della raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE professionali restano in capo al detentore del rifiuto. Il raggruppamento e il trasporto dei RAEE professionali I RAEE professionali possono essere raggruppati a cura del distributore dopo il loro ritiro con le medesime modalità e accortezze stabilite per i RAEE domestici (vedi sopra), con la sola differenza seguente: il distributore deve aver ricevuto incarico formale dal produttore delle AEE (il nome del produttore deve risultare nell iscrizione all Albo). Anche per il trasporto dei RAEE professionali effettuato dai distributori (o da terzi incaricati) valgono le stesse condizioni e semplificazioni previste dalla legge per i RAEE professionali, con la sola differenza seguente: il raggruppamento è finalizzato al trasporto dei RAEE al Centro di trattamento indicato dal produttore o dal Sistema collettivo di riferimento. I RAEE professionali di norma non vanno al Centro di raccolta comunale, che ricevono ai sensi della normativa solo RAEE domestici, a meno che il Centro di raccolta sia autorizzato a ricevere anche i Cer relativi ai RAEE professionali, 13

20 e che abbia stipulato apposita convenzione con i produttori delle AEE relative (gli oneri in questo caso sono a carico dei produttori) Esenzione Mud e Sistri I soggetti che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei RAEE in modalità semplificata (secondo le prescrizioni dettate dal Dm. 65/2010 e descritte nel presente Manuale) sono esclusi dall obbligo di presentazione della comunicazione annuale Mud (sostituita dal 2011 dal Sistri Sistema per la tracciabilità dei rifiuti). Allo stato attuale della normativa, tali soggetti sono altresì esonerati dagli obblighi inerenti il Sistri. Va tuttavia segnalato che l art. 188-ter, comma 5, del recente Dlgs. 3 dicembre 2010, n. 205, di modifica della Parte quarta relativa ai rifiuti del Dlgs. 152/2006, prevede l emanazione di decreti per l estensione degli obblighi relativi al Sistri ai soggetti di cui al decreto previsto dall'articolo 6, comma 1-bis, del Dlgs. 151/2005, ovvero i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui si parla nel presente Capitolo Le sanzioni Il decreto 65/2010 inoltre prevede che i soggetti che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei RAEE siano assoggettati, in caso di mancato rispetto delle disposizioni del decreto, alle sanzioni relative alle attività di raccolta e trasporto di cui all articolo 256 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, come di recente modificato dal Dlgs. 3 dicembre 2010, n. 205, di recepimento della direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti, e alle sanzioni relative alla violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari di cui all articolo 258 del medesimo decreto. Di seguito si riporta il quadro delle sanzioni applicabili, con l avvertenza che le stesse laddove si riferiscono a formulari vanno lette (ai fini della normativa in oggetto) come riferite ai documenti di trasporto previsti dal Dm. 65/2010, mentre i riferimenti ai registri vanno in questa sede rivolti agli schedari. DESCRIZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA ILLECITO PREVISTA Mancato ritiro o ritiro a Sanzione amministrativa da 150 a titolo oneroso 400 a pezzo dell apparecchiatura dimessa dai nuclei domestici (art. 16, comma 1 Dlgs. n. 151/2005) Attività di raccolta e Rifiuti non pericolosi trasporto dei RAEE la pena dell'arresto da tre mesi a un senza preventiva anno o con l'ammenda da a autorizzazione (art , commi 1 e 4, Rifiuti pericolosi Dlgs. 152/2006) la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da a AUTORITA COMPETENTE La Provincia è l autorità competente a ricevere gli scritti difensivi (ex art.17 Legge 689/1981) e a emettere l ordinanza ingiunzione archiviazione. Alla stessa sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative irrogate. 14

21 Trasporto di rifiuti senza formulario (leggi: documento di trasporto) di identificazione o con dati incompleti o inesatti (art. 258, comma 4, Dlgs. 152/2006) Formulario (leggi: documento di trasporto) di identificazione dei rifiuti incompleto ma contenente gli elementi indispensabili per ricostruire le informazioni dovute per legge (art. 258, comma 5, Dlgs. 152/2006) Omessa o incompleta tenuta del registro di carico scarico (leggi: schedario) (art. 258, comma 1 e 3 Dlgs. 152/2006) Registro di carico scarico (leggi: schedario) incompleto ma contenente gli elementi indispensabili per ricostruire le informazioni dovute per legge (art. 258, comma 5, Dlgs. 152/2006) Miscelazione dei rifiuti pericolosi tra di loro o con rifiuti non pericolosi (art. 256, comma 5, Dlgs. 152/2006) Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600,00 a 9.300,00 Pena della reclusione fino a 2 anni (art. 483 C.p) per chi falsifica il certificato di analisi eventualmente allegato. Sanzione amministrativa pecuniaria da 260,00 a 1.550,00 Rifiuti pericolosi sanzione amministrativa pecuniaria da a Nel caso di imprese con un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure massime e minime di cui al comma 2 sono ridotte per i rifiuti non pericolosi da a e per i rifiuti pericolosi da a Sanzione amministrativa pecuniaria da 260,00 a 1.550,00 Pena dell arresto da 6 mesi a 2 anni e con l ammenda da a Inoltre, qualora sia economicamente e tecnicamente possibile, il soggetto che viola il divieto di miscelazione deve procedere a proprie spese alla separazione degli stessi, al fine di soddisfare le condizioni di cui all art. 178, c. 2. L impossibilità tecnica od economica di procedere alla separazione fa salva l applicazione delle sanzioni sopra riportate. La Provincia è l autorità competente a ricevere gli scritti difensivi (ex art. 17 Legge 689/1981) e a emettere l ordinanza ingiunzione archiviazione. Alla stessa sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative irrogate La Provincia è l autorità competente a ricevere gli scritti difensivi (ex art. 17 Legge 689/1981) e a emettere l ordinanza ingiunzione archiviazione. Alla stessa sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative irrogate La Provincia è l autorità competente a ricevere gli scritti difensivi (ex art.17 Legge 689/1981) e a emettere l ordinanza ingiunzione archiviazione. Alla stessa sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative irrogate La Provincia è l autorità competente a ricevere gli scritti difensivi (ex art.17 Legge 689/1981) e a emettere l ordinanza ingiunzione archiviazione. Alla stessa sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative irrogate 15

22 1.13 Domande frequenti Di seguito vengono riportati alcuni dei quesiti posti frequentemente all Albo gestori ambientali Sezione Regionale Lombardia. D. L iscrizione in procedura semplificata ai sensi del Dm. del deve essere presentata congiuntamente, sullo stesso modulo, sia per il distributore che trasportatore, oppure ogni impresa può iscriversi indipendentemente compilando la sola Sezione di propria competenza? R. Qualora le imprese (distributore e trasportatore) siano differenti soggetti giuridici, la domanda di iscrizione (Allegato A, Sez. 1, Sez. 4) in procedura semplificata deve essere presentata sia dal distributore che dal trasportatore. In caso il distributore e trasportatore siano un unico soggetto giuridico, dovrà essere presentata una sola domanda d iscrizione compilando l allegato A, la Sez 1 e la Sez 4. D. Se un distributore con diversi punti vendita ha molteplici luoghi di raggruppamento, nella sezione 1 è possibile allegare una lista aggiuntiva? R. Il modello di iscrizione (Sezione 1) può essere integrato manualmente o informaticamente riportando i dati richiesti per ogni punto/i vendita, luogo/i di raggruppamento. Si precisa inoltre che gli stessi dati possono essere riportati nel file in formato excel per Luoghi Ragguppamento Veicoli, reperibile sul sito Tale file compilato dovrà essere inviato a support@albogestoririfiuti.it D. Il distributore che effettua il trasporto può utilizzare solo mezzi di proprietà? R. Ai sensi della Legge 298/1974 e s.m.i e del Dl. 285/1992 e s.m.i i mezzi per il trasporto dei rifiuti devono essere di proprietà/ in leasing/in usufrutto o in patto di riservato dominio. L art. 84 del Nuovo Codice della strada prevede inoltre la possibilità del mezzo in locazione senza conducente. D. Il distributore che fa il trasporto in proprio può trasportare con il proprio veicolo (quindi trasporto passeggeri)? R. Sì, purché il mezzo sia intestato all impresa e rientri in una delle casistiche di cui sopra (leasing, usufrutto ecc). 16

23 2. Come devono essere gestiti i RAEE in regime semplificato I TRASPORTATORI (INCARICATI DAI DISTRIBUTORI) Il Dm. 65/2010 prevede la possibilità per i soli distributori di AEE di avvalersi, ai fini del trasporto dei RAEE domestici e/o professionali, di soggetti terzi incaricati che agiscono in qualità di trasportatori. Si riporta nella tabella seguente una sintesi degli obblighi dei trasportatori RAEE incaricati dai distributori di AEE. Tali adempimenti decorrono dal 18 giugno RIEPILOGO DEGLI ADEMPIMENTI A CARICO DEL TRASPORTATORE DI RAEE RAEE DOMESTICI Iscrizione all Albo gestori ambientali Automezzi con portata non superiore a kg e massa complessiva non superiore a kg Raccolta e trasporto (con cadenza mensile o al raggiungimento dei 3500 kg) presso il luogo di raggruppamento intermedio o centri di raccolta) Documento di trasporto in tre esemplari, conservati per tre anni RAEE PROFESSIONALI Iscrizione all Albo gestori ambientali Automezzi con portata non superiore a kg e massa complessiva non superiore a kg Raccolta e trasporto (con cadenza mensile o al raggiungimento dei 3500Kg) presso il luogo di raggruppamento del distributore o impianti autorizzati e indicati dai produttori) Documento di trasporto in tre esemplari, conservati per tre anni 2.1 Iscrizione all Albo gestori ambientali Dal 18 Giugno 2010 i trasportatori che intendono trasportare i RAEE per conto dei distributori di AEE hanno l obbligo di iscriversi all Albo Gestori Ambientali con modalità semplificate rispetto a quelle previste per le altre categorie di soggetti che hanno a che fare con i rifiuti. Tale iscrizione è requisito necessario per poter svolgere l attività di trasporto di RAEE domestici e /o professionali. Prima di passare alla verifica dettagliata delle modalità di iscrizione e ai relativi adempimenti, si riportano di seguito in maniera schematica i requisiti che il trasportatore deve verificare di possedere prima di procedere all iscrizione. 17

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