CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI IL DIRIGENTE
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1 CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI DIPARTIMENTO POLIZIA PROVINCIALE, POLITICHE PER LA LEGALITA E LA SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE DIREZIONE SANZIONI Sede uffici Via Don Bosco 4f fax 081/ tel. 081/ Invio corrispondenza P.zza Matteotti, 1 Napoli DETERMINAZIONE N. DEL Oggetto: ordinanza ingiunzione ai sensi dell art. 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 nei confronti del Sig Quirino Pescatore in solido con la Saturno S.r.l. in liquidazione (già Pescatore S.r.l. ). Liquidatore Sig. Francesco Barbieri, Via Brigata Avellino n. 172, Avellino. Curatore fallimentare Sig. Pasquale Pelosi, Corso Vittorio Emanuele n. 116, Avellino. Reg. Sanz. 302/2010 IL DIRIGENTE Visto il verbale di accertamento e contestazione n. 10/2010 Reg. n. 14/SOR del , elevato dal Corpo di Polizia Provinciale, Distretto Sorrentino, della Provincia di Napoli nei confronti del Sig. Pescatore Quirino, in solido con la Pescatore S.r.l. ; Rilevato che, nel suddetto verbale, la contestazione ha ad oggetto la compilazione non corretta del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti, in violazione dell art. 190 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, con applicazione dell art. 258 comma 2 del medesimo testo normativo; Preso atto dell avvenuta notifica del suddetto verbale in data ; Sentita la parte, in data , ai sensi dell art. 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689; Considerato che, per l addebito contestato, non è stato effettuato il pagamento della somma dovuta in misura ridotta, previsto dall art. 16 della L. 689/81; Valutata la documentazione acquisita agli atti del procedimento;
2 Tenuto conto dei criteri per l applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all art. 11 della Legge 24 novembre 1981, n. 689; Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689; Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152; Visto il D.M. 1 aprile 1998 n. 148; ORDINA al Sig. Pescatore Quirino, nato ad Avellino il in solido con la Saturno S.r.l. in liquidazione (già Pescatore S.r.l. ), con sede legale in Mercogliano (AV) alla Via A. De Curtis n. 59, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall art. 258 comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella misura complessiva di ,00 (Euro quindicimilacinquecentoundici/00) comprensiva delle spese di notifica del presente atto (pari ad 11,00), per i seguenti MOTIVI Nel verbale di accertamento e contestazione n. 10/2010 Reg. n. 14/SOR del il Corpo di Polizia Provinciale, Distretto Sorrentino, della Provincia di Napoli - facendo seguito a controlli effettuati, in data , sulla documentazione della Pescatore S.r.l. - constatava che il registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi e non, non era compilato correttamente specificando che alla pag. 06 dell anzidetto registro, l operazione di scarico contrassegnata dall annotazione n. 18/09 del (relativo F.I.R di scarico n /2008 cod. C.E.R (Materiale contenente amianto) si evinceva la mancata annotazione del peso in KG del rifiuto pericoloso prodotto dalla Ditta Pescatore e derivante da una operazione di bonifica di amianto operata nel Comune di Castellammare di Stabia (NA), in data >. Tale illecito veniva contestato al Sig. Quirino Pescatore (trasgressore), delegato con Procura Speciale n. reg del alla compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti prodotti dalla Pescatore S.r.l. ed in solido con quest ultima. Unitamente a tale atto n. 10/2010 Reg. n. 14/SOR, la Polizia Provinciale trasmetteva, tra l altro: copia del registro di carico e scarico, oggetto di contestazione; formulario di identificazione XRIF /2008 del ; procura speciale Reg. n del
3 Avverso il citato verbale, il Sig. Quirino Pescatore, nella qualità di delegato alla compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti prodotti dalla Pescatore S.r.l. e la stessa Pescatore S.r.l., nella persona del legale rappresentante p.t. dott. Francesco Barbieri, hanno prodotto i propri scritti difensivi, con annessa richiesta di audizione (acquisiti al Protocollo Generale della Provincia di Napoli, rispettivamente, con n X.13 e con n X.13 in data ), ivi rappresentando che che nel formulario n /2008 era esattamente indicata la quantità dei rifiuti in chilogrammi : da ciò conseguirebbe che, pur ammettendosi la omessa indicazione della quantità nel registro di carico e scarico, non potrebbe negarsi che il formulario di identificazione dei rifiuti trasportati consentirebbe di ricostruire le informazioni dovute e, in particolare, quelle relative alla annotazione del trasporto nel registro di carico e scarico, pag. 6 relative al ripetuto formulario per tale motivo, nella fattispecie in esame andrebbe applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1550 euro ai sensi del comma 5 dell art. 258 del d.lgs. n. 152/2006 >. A tali scritti la parte allegava copia del summenzionato formulario n /2008 e della pag. 06 del registro di carico e scarico, oggetto di contestazione. Nel corso dell audizione, tenutasi in data , il Sig. Pescatore Quirino - nel riportarsi al contenuto degli scritti difensivi - chiedeva l applicazione della sanzione amministrativa ex art. 258 comma 5 avendo allegato documentazione idonea alla ricostruzione delle informazioni dovute, come si evincerebbe dal formulario XRIF /2008 inerente l operazione di scarico del 14/05/2009>. Le argomentazioni difensive, sostenute nelle memorie difensive oltre che in corso di audizione, non valgono ad escludere la sussistenza dell illecito per le motivazioni di seguito riportate. In primo luogo, è necessario rappresentare che il verbale di accertamento e contestazione, per giurisprudenza consolidata,...fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti... (Cass. Civ. Sez. II, 28/04/2006, n. 9919). Orbene, l art. 190 del D.Lgs. 152/2006 prescrive che i soggetti produttori di rifiuti pericolosi e di rifiuti non pericolosi di cui all art. 184 comma 3 lett. c) d) e g) hanno l obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti 3
4 Il successivo articolo 258 comma 2 sanziona chiunque... tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico.... Nell allegato C, parte C-1, al D.M. 1 aprile 1998 n. 148 ( Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ), punto III, si legge chiaramente che, nei fogli del registro: - a) nella prima colonna deve essere contrassegnata l operazione (carico o scarico) alla quale si riferisce la registrazione con l indicazione del numero progressivo e della data della registrazione stessa. In caso di scarico devono, inoltre, essere indicati il numero del formulario, la data di effettuazione del trasporto e il riferimento alla registrazione di carico dei rifiuti cui il trasporto si riferisce ; b) nella seconda colonna devono essere riportate le caratteristiche del rifiuto. c) nella terza colonna devono essere trascritti i dati relativi alla quantità di rifiuti prodotti all interno dell unità locale o presi in carico (in Kg o in litri e in metri cubi) Pertanto, i soggetti produttori di rifiuti devono eseguire le registrazioni di carico e scarico indicando i dati specificamente previsti dal dettato legislativo, tra cui il quantitativo prodotto. Dunque, dalla lettura del verbale de quo - avente efficacia probatoria privilegiata ed altresì dalle copie del registro di carico e scarico oggetto di contestazione (così come trasmesse dalla Polizia Provinciale in allegato al proprio verbale n. 10/2010 Reg. n. 14/SOR), risulta effettivamente la mancata indicazione - nell operazione di scarico n. 18/09 del alla pagina n del peso dei rifiuti annotati. Tutto ciò in dispregio delle disposizioni normative sopracitate che dettano prescrizioni e modalità ben precise in materia di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti. In merito a quanto asserito dalla parte, negli scritti difensivi ed in sede di audizione, circa la sostenuta ricostruibilità della movimentazione dei rifiuti, è palese che non sussistono le condizioni per l applicazione, all illecito de quo, della norma di cui all art. 258 comma 5 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, considerato che la stessa presuppone la formale incompletezza o inesattezza dei dati contenuti nei registri, mentre, nel caso in esame, le annotazioni oggetto di contestazione sono state totalmente omesse e non, come vorrebbe tale norma, riportate in modo formalmente incompleto o inesatto. A tal proposito, si rimanda a quanto espressamente chiarito dalla giurisprudenza civile della Cassazione (sentenza n ) secondo cui l obbligo di annotazione del registro di 4
5 carico e scarico violato nella fattispecie de qua non è adempiuto quando il destinatario di esso abbia conservato i formulari di trasporto, in modo che da questi sia consentito ricostruire tutte le informazioni relative ai movimenti da annotare : ovvero, tale obbligo di tenuta del registro di carico e scarico non può essere adempiuto per relationem, attraverso l utilizzazione di altra documentazione, ma esige rigore formale come sarebbe dimostrato dalla sua necessaria esecuzione nei tempi prefissati dall art. 190 del D.Lgs. 152/2006. Invero, il suddetto obbligo ha la precipua funzione di consentire un controllo sulla natura e sulla quantità dei rifiuti prodotti, in modo da adottare le opportune cautele per la raccolta e lo smaltimento degli stessi. E evidente, dunque, la fondatezza dell illecito amministrativo contestato dal Corpo di Polizia Provinciale, Distretto Sorrentino, della Provincia di Napoli a carico del suddetto soggetto che aveva disatteso al suo obbligo di effettuare, sull apposito registro, una annotazione prescritta dal dettato normativo. Dunque, il procedimento in oggetto è sicuramente da ricondursi sotto l egida degli artt. 190 e 258 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, riscontrata l infrazione contestata dagli agenti accertatori con il verbale n. 10/2010 Reg. n. 14/SOR, concretantesi nella tenuta non corretta del registro di carico e scarico dei rifiuti prodotti. Alla luce dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative stabiliti dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 7/2000, si ritiene che alla fattispecie in esame debba applicarsi la sanzione pari al minimo edittale previsto dalla norma, per complessivi ,00 (euro quindicimilacinquecentoundici/00 comprensivi di 11,00 per spese di notifica). Pertanto INGIUNGE ai medesimi di pagare la somma indicata entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente atto. Il pagamento che, effettuato dall obbligato in solido ha efficacia liberatoria nei confronti degli obbligati in via principale ai sensi dell art codice civile, dovrà essere eseguito mediante versamento sul c/c postale n , oppure tramite bonifico su conto corrente postale, con le seguenti modalità: Beneficiario: Città Metropolitana di Napoli (già Provincia di Napoli) Direzione Sanzioni IBAN: IT 13 A
6 Causale : Sanzioni amministrative in materia ambientale Reg. Sanz. 302/2010 Copia della ricevuta del pagamento effettuato dovrà inoltre essere inviata, via fax, a: Città Metropolitana di Napoli Direzione Sanzioni, fax n. 081/ oppure 081/ Si avvisa che, in caso di mancato pagamento entro il termine citato, si procederà alla esecuzione forzata ai sensi dell art. 27, comma 1, Legge 689/81. Si rammenta inoltre che, ai sensi dell art. 26 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, l interessato, che si trovi in condizioni economiche disagiate, può chiedere all autorità amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria il pagamento rateale della stessa (previa compilazione della modulistica disponibile presso la Città Metropolitana di Napoli - Direzione Sanzioni del Dipartimento Polizia Provinciale, Politiche per la Legalità e la Sicurezza, Protezione Civile - Napoli Via Don Bosco 4/F). Contro la presente ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell art.18, comma 7, della Legge 689/1981, può essere proposta opposizione, ai sensi dell art. 22 della medesima Legge e dell art. 6 del D.Lgs. 150/11, davanti al Tribunale Civile del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento. Il Funzionario Dott.ssa Graziella Russo Il Dirigente Dott. Giancarlo Gambardella 6
DETERMINAZIONE N. DEL IL DIRIGENTE
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