DETERMINAZIONE n. IL DIRIGENTE

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1 CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, SVILUPPO -VALORIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE DIREZIONE AMBIENTE, SVILUPPO DEL TERRITORIO, SANZIONI CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI DETERMINAZIONE n. del Oggetto: ordinanza ingiunzione ai sensi dell art. 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 nei confronti del Sig. di Filippo Guido, del Sig. di Filippo Michelangelo, in solido con la società Michelangelo Caseificio Artigianale Sorrentino di Guido di Filippo e C. S.N.C. Reg. Sanz. 308/12 IL DIRIGENTE Visto il verbale di accertamento e contestazione n. 15 sor Reg. n. 15/SOR del 28/06/12 elevato dalla Polizia provinciale di Napoli Distretto di Pompei, nei confronti del Sig. di Filippo Guido, nella sua qualità di rappresentante dell impresa Michelangelo Caseificio Artigianale Sorrentino di Guido Di Filippo e C. S.N.C., del Sig. di Filippo Michelangelo, nella sua qualità di socio amministratore dell impresa Michelangelo Caseificio Artigianale Sorrentino di Guido Di Filippo e C. S.N.C., così come da statuto tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, la rappresentanza legale della società ed i poteri di firma spettano ai soci amministratori disgiuntamente, in solido con la società medesima Michelangelo Caseificio Artigianale Sorrentino di Guido Di Filippo e C. S.N.C., con sede legale in Piano di Sorrento (Na) alla Via delle Rose n. 115; Rilevato che, nel verbale, la contestazione ha ad oggetto la violazione dell art.190 del D.Lgs. 152/2006, sanzionato dal successivo art.258 comma 3, per incompleta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti non pericolosi prodotti da parte di impresa con numero di dipendenti inferiore a 15 unità; Considerato che, per l illecito contestato, non sono stati presentati scritti difensivi né richiesta di audizione; Considerato, altresì, che per l addebito contestato non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 L. 689/81; 1

2 Dato atto: - che l istruttoria preordinata all emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; - dell assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi di tutti i firmatari dell atto; Visto l art. 1, comma 16, della L. 56/2014, che prevede il subentro delle Città Metropolitane alle Province omonime nell esercizio delle relative funzioni; Vista la L. 689/1981; Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Visto il D. Lgs. 152/06; Visto il Decreto del Ministro dell Ambiente 1 aprile 1998, n. 148; Visto il decreto del Sindaco metropolitano n. 503 del 03/11/2016 con il quale è stato conferito all Ing. Maria Teresa Anna Celano l incarico di Dirigente della Direzione Ambiente, Sviluppo del Territorio, Sanzioni dell Area Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Sviluppo Valorizzazione e Tutela Ambientale; ORDINA al Sig. di Filippo Guido, nato a Piano di Sorrento (Na) il 29/11/1953, al Sig. di Filippo Michelangelo, nato a Piano di Sorrento (Na) il 15/08/1958, in solido con la Michelangelo Caseificio Artigianale Sorrentino di Guido di Filippo e C. S.N.C., con sede legale in Piano di Sorrento (Na) alla Via delle Rose n. 115, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall art. 258, comma 3, D.Lgs. 152/06, nella misura complessiva di 2.077,00 (duemilasettantasette/00) comprensiva delle spese di notifica del presente atto (pari ad 11,00), per i seguenti MOTIVI A seguito di delega di indagini della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, in data 19/06/12, agenti della Polizia provinciale di Napoli si recavano in via delle Rose in Piano di Sorrento (Na), presso il caseificio Michelangelo Caseificio Artigianale Sorrentino di Guido di Filippo e C. S.N.C. ed accertavano quanto segue : <il caseificio, al momento dell accesso, era in attività, ma il registro di carico e scarico rifiuti risultava fermo all operazione n. 129 del 04/01/10, data in cui veniva annotata un operazione di carico in modo incompleto, cioè senza l indicazione della descrizione del rifiuto né della quantità dello stesso. Inoltre, dall esame dei FIR risulta che la movimentazione dei rifiuti è proseguita anche successivamente alla data dell ultimo aggiornamento 2

3 del registro, infatti i FIR serie XRD n /09 del 12/10/10 e serie XRD n /09 del 12/10/10 non sono stati annotati nel registro.si precisa che trattasi di impresa avente meno di 15 dipendenti e che il registro è relativo alla movimentazione di rifiuti non pericolosi>. Pertanto, veniva elevato il verbale n. 15 sor Reg. n. 15/SOR del 28/06/12 nei confronti del Sig. di Filippo Guido, nella sua qualità di rappresentante dell impresa Michelangelo Caseificio Artigianale Sorrentino di Guido Di Filippo e C. S.N.C., del Sig. di Filippo Michelangelo, nella sua qualità di socio amministratore dell impresa Michelangelo Caseificio Artigianale Sorrentino di Guido Di Filippo e C. S.N.C., così come da statuto tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, la rappresentanza legale della società ed i poteri di firma spettano ai soci amministratori disgiuntamente, in solido con la società medesima Michelangelo Caseificio Artigianale Sorrentino di Guido Di Filippo e C. S.N.C., con sede legale in Piano di Sorrento (Na) alla Via delle Rose n. 115, per incompleta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti non pericolosi prodotti da parte di impresa con meno di 15 dipendenti, in violazione dell art.190 del D.Lgs 152/2006, sanzionato dal successivo art.258 comma 3 del medesimo testo normativo. Preliminarmente, va evidenziato che il verbale di accertamento e contestazione, per giurisprudenza consolidata, fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti ( Cass. Civ. Sez. II, 28/04/06, n. 9919). Orbene, l art. 190 del D.Lgs. 152/06, prescrive che le imprese che producono rifiuti non pericolosi di cui all art.184 comma 3 lettere c) d) ( rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) hanno l obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.; Le annotazioni devono essere effettuate a) per i produttori almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo. Il successivo art.258 sanziona chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico.. Il comma 3 dello stesso art.190 enuncia espressamente che i registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti 3

4 e degli intermediari : ciò, evidentemente, al fine di permettere agli organi di controllo di effettuare una verifica immediata sulla regolarità della documentazione richiesta dalla legge e ricostruire il ciclo di vita dei rifiuti. In questo quadro va collocata la norma di cui al comma 5 dello stesso art. 190, ove si precisa che le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento all autorità di controllo che ne faccia richiesta. Orbene, nel caso di specie, dal verbale n. 15 sor Reg. n. 15/SOR del 28/06/12 elevato dalla Polizia provinciale - dotato di fede privilegiata - risulta accertato che: <il caseificio, al momento dell accesso, era in attività, ma il registro di carico e scarico rifiuti risultava fermo all operazione n. 129 del 04/01/10, data in cui veniva annotata un operazione di carico in modo incompleto, cioè senza l indicazione della descrizione del rifiuto né della quantità dello stesso. Inoltre, dall esame dei FIR risulta che la movimentazione dei rifiuti è proseguita anche successivamente alla data dell ultimo aggiornamento del registro, infatti i FIR serie XRD n /09 del 12/10/10 e serie XRD n /09 del 12/10/10 non sono stati annotati nel registro.si precisa che trattasi di impresa avente meno di 15 dipendenti e che il registro è relativo alla movimentazione di rifiuti non pericolosi>. Il procedimento, quindi, è da ricondursi sotto l egida degli artt. 190 e 258, comma 3, del D.Lgs.152/06 riscontrata l infrazione contesta dall organo accertatore con il verbale suddetto, concretantesi nell incompleta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti non pericolosi prodotti da parte di impresa con meno di 15 dipendenti. Con riferimento all applicazione dell art. 258, comma 3, del D.Lgs. 152/06, questo ufficio ritiene congruo irrogare la sanzione in misura pari ad un terzo del massimo edittale previsto (cfr. Cass. Civ. Sez. I n del 21/07/93). Pertanto, INGIUNGE ai medesimi di pagare la somma indicata entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente atto. Il pagamento, che effettuato dall obbligato in solido ha efficacia liberatoria nei confronti degli obbligati in via principale ai sensi dell art codice civile, potrà essere eseguito mediante versamento sul c/c postale n , oppure tramite bonifico su conto corrente postale, con le seguenti modalità: Beneficiario: Città Metropolitana di Napoli IBAN: IT 13 A

5 Causale : Sanzioni amministrative in materia ambientale Reg. Sanz. 308/12 Copia della ricevuta del pagamento effettuato dovrà inoltre essere inviata, via PEC (cittametropolitana.na@pec.it) o tramite fax a: Città Metropolitana di Napoli, fax n. 081/ oppure 081/ Si avvisa che, in caso di mancato pagamento entro il termine citato, si procederà alla esecuzione forzata ai sensi dell art. 27, comma 1, Legge 689/81. Si rammenta inoltre che, ai sensi dell art. 26 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, l interessato, che si trovi in condizioni economiche disagiate, può chiedere all autorità amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria il pagamento rateale della stessa (previa compilazione della modulistica disponibile presso la Direzione in intestazione - Napoli Via Don Bosco 4/F). Contro la presente ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell art.18, comma 7, della Legge 689/1981, può essere proposta opposizione, ai sensi dell art. 22 della medesima Legge e dell art. 6 del D.Lgs. 150/11, davanti al Tribunale Civile del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento. IL FUNZIONARIO Dott. Paolo Di Maio IL DIRIGENTE Ing. Maria Teresa Anna Celano 5

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