CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI

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1 CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI DIPARTIMENTO POLIZIA PROVINCIALE, POLITICHE PER LA LEGALITA E LA SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE DIREZIONE SANZIONI Sede uffici Via Don Bosco 4/f - fax 081/ tel. 081/ dirsanzioni@cittametropolitana.na.it (Invio corrispondenza Protocollo Generale P.zza Matteotti 1 Napoli 80133) PEC: cittametropolitana.na@pec.it DETERMINAZIONE N. DEL Oggetto: Ordinanza ingiunzione ai sensi dell art.18 della Legge 24 novembre 1981, n.689 nei confronti del Sig. Del Prete Bruno in solido con il Sig. Ariano Gregorio. Reg. Sanz. 904/2011 Il Dirigente Visto il verbale di accertamento e di contestazione n del elevato dalla Sezione Polizia Stradale di Napoli, Distretto di Nola, nei confronti del Sig. Del Prete Bruno, conducente di un veicolo di proprietà del Sig. Ariano Gregorio, titolare della ditta omonima, ed in solido con quest ultimo; Preso atto dell avvenuta notificazione della violazione al trasgressore ed all obbligato in solido; Sentita la parte, in data , ai sensi dell art. 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689; Rilevato che la contestazione ha ad oggetto la violazione della norma di cui all art.193 del D.Lgs. 03 aprile 2006, n.152, sanzionata dal successivo art. 258 comma 4 per trasporto di rifiuti non pericolosi con il prescritto formulario di identificazione recante dati incompleti e inesatti; Considerato che, per l addebito contestato, non è stato effettuato il pagamento della somma dovuta in misura ridotta, previsto dall art. 16 della L. 689/81; Tenuto conto dei criteri per l applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all art. 11 della Legge 24 novembre 1981,n. 689; Vista la Legge 24 novembre 1981,n. 689; Visto il D.Lgs.18 agosto 2000,n. 267; Visti il decreto del Ministero dell Ambiente 1 aprile 1998,n. 145;

2 Visto il D.Lgs.03 aprile 2006,n.152; Vista la Circolare Minambiente-industria 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98; ORDINA al Sig. Del Prete Bruno, nato ad Aversa (CE) il , in solido con il Sig. Ariano Gregorio, nato a Napoli il , di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall art. 258 comma 4 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella misura complessiva di 1611,00 (Euro milleseicentoundici/00) comprensiva delle spese di notifica del presente atto (pari ad 11,00), per i seguenti MOTIVI In data , agenti della Sezione di Polizia Stradale di Napoli, distretto di Nola, nel corso di controlli nel comune di Nola, accertavano che il Sig. Del Prete Bruno, <. circolava alla guida dell autocarro Iveco Magirus di proprietà di Ariano Gregorio trasportando un carico di miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse, costituente e classificati rifiuti non pericolosi codificati dal codice CER R13, munito di formulario rifiuti nr. FIR /2011 emesso in data , indicante dati incompleti e inesatti. Nello specifico sullo stesso riportava alla voce nr. 6 Kg del rifiuto come da pesa allegata allo stesso rilasciata dalla ditta Castaldo S.p.a. con sede in Nocera Sup. (SA) sito stoccaggio Via Lamia in qualità di produttore invece del peso reale pari a Kg pertanto ometteva di riportare nel formulario Kg di ulteriori rifiuti. Pertanto, la Polizia Stradale di Napoli, Distretto di Nola, provvedeva ad elevare il verbale n del a carico del Sig. Del Prete Bruno, conducente di un autocarro di proprietà del Sig. Ariano Gregorio, titolare della ditta omonima, ed in solido con quest ultimo, per la violazione dell art.193 del D.Lgs.152/06 sanzionato dall art. 258 comma 4 del medesimo testo normativo, per trasporto di rifiuti non pericolosi con il prescritto formulario di identificazione recante dati incompleti ed inesatti. A tale atto di accertamento, la Polizia Stradale allegava, tra gli altri documenti, la ricevuta di pesa effettuata presso il produttore, la Castaldo S.p.a., dalla quale risultava che i rifiuti trasportati dal Sig. Del Prete all atto della partenza - pesavano Kg Avverso il citato verbale, il Sig. Ariano Gregorio ha prodotto i propri scritti difensivi, con annessa richiesta di audizione (acquisiti al Protocollo Generale della Provincia di Napoli con n X.13 in data ), ivi rappresentando che le violazioni contestate e le 2

3 sanzioni irrogate risultano assolutamente ingiuste ed illegittime, oltre che totalmente infondate nel merito, e devono essere annullate e comunque revocate > per i seguenti motivi: - nell ambito della quantità dei rifiuti in partenza, il legislatore, considerando il fatto che le aziende spesso non hanno la possibilità di pesare i rifiuti, oppure possono incontrare difficoltà od ostacoli tecnici di varia natura (come ad esempio l errata indicazione del peso della strumentazione di peso), ha inserito la possibilità del trasportatore di indicare un peso orientativo della quantità di rifiuti trasportata in Kg. o in litri, e di barrare anche l altra voce peso da verificare a destino, la quale, sostanzialmente funge da liberatoria nell eventualità di divergenza tra il peso dichiarato e quello reale Nel caso che ci occupa, l agente accertatore ha contestato la differenza di peso tra i rifiuti trasportati e quelli indicati sul formulario di accompagnamento, senza accorgersi che era barrata anche la innanzi indicata voce peso da verificarsi a destino, in quanto, quest ultima, dalla copia del formulario, in possesso dell autotrasportatore al momento dell accertamento, non era facilmente rinvenibile, in quanto coperta dal timbro e dalla firma del produttore dei rifiuti, Ditta Castaldo S.p.a. La casella barrata indicante la voce peso da verificare a destino, è invece facilmente individuabile dall originale in ns. possesso ovvero l agente accertatore non si è accorto che nel formulario allegato ai rifiuti trasportati, al n. 6) del medesimo, era barrata la voce peso da verificare a destino, che poneva il trasportatore indenne dall essere punito in caso di discrepanza tra la quantità di rifiuto indicato nel formulario e l effettiva quantità trasportata >; - Per quanto riguarda la ricevuta di pesa allegata al formulario ed indicata dall accertatore nel verbale impugnato, la stessa è assolutamente oggetto di un evidente errore di strumentazione che possono capitare al momento della partenza del rifiuto per il trasporto, soprattutto nel caso di errore dell autista nel posizionamento sulla pesa dell autocarro. Tale errore di pesatura, rappresenta proprio uno dei tipici ostacoli di varia natura che per ovviare ai quali il legislatore ha introdotto all interno del punto 6) del formulario, la voce di peso da verificare a destino. Ed infatti, al momento dell arrivo dei rifiuti presso il destinatario previsto nel formulario, e cioè la società Italambiente S.r.l., con sede in Acerra quest ultima ha immediatamente 3

4 provveduto a verificarne il peso, ed ad appuntarlo nell apposito spazio del formulario di accompagnamento, riservato al destinatario dei rifiuti trasportati Ne deriva che nel caso sia impossibile determinare esattamente sin dall inizio il peso dei rifiuti trasportati, il produttore dovrà comunque indicarne anche in via approssimativa la quantità al momento della partenza, barrando in aggiunta la voce peso da verificarsi a destino, al fine di conoscere l effettivo quantitativo di rifiuti trasportato >. A tali memorie difensive, la parte allegava: - copia del summenzionato formulario n. FIR /11 del , oggetto di accertamento, dal quale emerge chiaramente che il carico di rifiuti trasportati dal Sig. Del Prete, conducente di un veicolo di proprietà del Sig. Ariano Gregorio, pesava alla partenza Kg , mentre, presso la Italambiente S.r.l., destinataria del rifiuto, pesava Kg ; - copia della ricevuta di pesa, dei rifiuti trasportati, effettuata presso la società destinataria, Italambiente S.r.l. Nel corso dell audizione, tenutasi in data , il legale del Sig. Ariano Gregorio si riportava integralmente al contenuto degli scritti difensivi. Tanto dato, si evidenzia preliminarmente che il verbale di accertamento e contestazione, per giurisprudenza consolidata...fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti... (Cass. Civ. Sez. II, 28/04/2006, n. 9919). Orbene - con riferimento alle argomentazioni sostenute dalla parte nelle memorie difensive - è necessario rappresentare quanto segue: - l art. 193 del D.Lgs. 152/2006 prescrive che 1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare, tra gli altri dati: b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; 2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore ; - l art. 258 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 detta che Chiunque indichi nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con una precisa sanzione amministrativa pecuniaria 4

5 Il contenuto obbligatorio del formulario di identificazione dei rifiuti è stabilito dal Ministero dell Ambiente, con decreto n. 145 del 1 aprile 1998, intitolato Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18 comma 2 lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,n.22. Con il succitato D.M. 145/1998 si adottava il modello uniforme del formulario di identificazione da compilarsi, ex art. 2 comma 2 dello stesso D.M., secondo le modalità indicate nell allegato <C>. L allegato C del D.M.145/1998 prevede: al punto V, che nella terza sezione del formulario dovranno essere riportati: C) alla casella (6) la quantità di rifiuti trasportati espressa in Kg. o in litri; al punto VI, che nella quarta sezione del formulario il produttore/detentore e il trasportatore devono: A) nella casella (9), apporre la propria firma per l assunzione della responsabilità delle informazioni riportate nel formulario ; al punto VII, che nella quinta sezione del formulario il destinatario dei rifiuti dovrà indicare se il carico di rifiuti è stato accettato o respinto e, nel primo caso, la quantità di rifiuti ricevuta. Nella Circolare Minambiente - Industria 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 ( Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal d.m. 1 aprile 1998, n. 145 e dal d.m. 1 aprile 1998, n. 148 ), relativamente alle modalità di tenuta e di compilazione del formulario, si legge: al punto p) che le quantità vanno indicate in kg. oppure in litri ; al punto t) che, alla voce «quantità», casella 6, terza sezione deve sempre essere indicata la quantità di rifiuti trasportati inoltre dovrà essere contrassegnata la casella «(.)» relativa alla voce «Peso da verificarsi a destino» nel caso in cui per la natura del rifiuto o per l indisponibilità di un sistema di pesatura si possano, rispettivamente, verificare variazioni di peso durante il trasporto o una non precisa corrispondenza tra la quantità di rifiuti in partenza e quella a destinazione. Dunque, le norme richiamate precisano, prioritariamente, con chiarezza espositiva, che il peso in partenza deve sempre essere indicato, mentre la casella del peso da verificare a destino deve essere barrata - nelle sole due ipotesi previste (variazioni di peso dovute alla natura del rifiuto e indisponibilità di un sistema di pesatura) ed in aggiunta ( inoltre ) all'indicazione del peso di partenza - unicamente per giustificare eventuali scostamenti tra peso in partenza (che, evidentemente, va indicato) e peso accertato a destino. 5

6 A tale conclusione, si perviene anche attraverso il termine <verificare> usato dall allegato regolamentare con riferimento all indicazione della quantità a destinazione : l impiego del suddetto verbo starebbe a significare che in tale momento è solo possibile procedere ad un riscontro del peso, segno evidente che esso deve essere già stato indicato (così Cass. Civ. Sez. II n ). Dunque, con riferimento alle argomentazioni di parte sostenute negli scritti difensivi, si rappresenta, preliminarmente, che, dalla copia del Formulario di identificazione rifiuti n. FIR /2011 del , oggetto di accertamento, in possesso di questo ufficio, non risulta contrassegnata la casella relativa alla voce «Peso da verificarsi a destino»; tuttavia, preme rilevare che, qualora anche tale casella fosse stata effettivamente barrata, la circostanza dell < errore di pesatura > - eccepita dal Sig. Ariano Gregorio per giustificare la discrasia di quantità, espressa in Kg., tra il carico di rifiuti all atto della partenza e lo stesso carico al momento dell arrivo presso il destinatario - non è riconducibile ad alcuna delle due ipotesi prescritte dalla Circolare 4 agosto 1998 surrichiamata (variazioni di peso dovute alla natura del rifiuto e indisponibilità di un sistema di pesatura ) relativamente alle quali, contrassegnando la casella del «Peso da verificarsi a destino», si possa, per l appunto, giustificare la difformità di peso tra la quantità dei rifiuti in partenza e quella a destinazione. Pertanto, è palese che la discrasia di quantità espressa in Kg., nel formulario oggetto di contestazione, non potrebbe giovarsi, in ogni caso, dell annotazione del peso da verificarsi a destino, costituente una sorta di liberatoria riservata alle sole due ipotesi contemplate al suindicato punto t) di cui alla Circolare Minambiente-industria 4 agosto Orbene, dal verbale n del , dalla ricevuta della pesa effettuata presso il produttore, Castaldo s.p.a., dalla ricevuta di pesa effettuata presso il destinatario, Italambiente S.r.l., ed altresì dal formulario n /11 del , oggetto di accertamento, emerge chiaramente che all atto della partenza i rifiuti non pericolosi trasportati pesavano Kg , mentre gli stessi, a destino, pesavano Kg : ovvero, nel documento di trasporto de quo, non risultavano annotati, così come da verbale n del , kg Pertanto, alla luce del dettato normativo, è indiscutibile che, nella fattispecie de qua, emerga una difformità di peso tra il carico di rifiuti in partenza e quello a destinazione che configura una palese incompletezza ed inesattezza di dati contenuti nel formulario di identificazione. Alla luce di quanto evidenziato, il procedimento in oggetto è sicuramente da ricondursi sotto l egida degli artt. 193 e 258 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, riscontrata l infrazione contestata dagli agenti 6

7 accertatori con il verbale n del , concretantesi in un trasporto di rifiuti non pericolosi con il prescritto formulario di identificazione recante dati incompleti e inesatti. Alla luce dei criteri di quantificazione delle sanzioni stabiliti dalla deliberazione di G.P. n. 7/2000, si ritiene congruo irrogare la sanzione prevista dall art. 258 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 in misura pari al minimo edittale. Pertanto, Ingiunge ai medesimi di pagare la somma indicata entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente atto. Il pagamento che, effettuato dall obbligato in solido ha efficacia liberatoria nei confronti degli obbligati in via principale ai sensi dell art codice civile, dovrà essere eseguito mediante versamento sul c/c postale n , oppure tramite bonifico su conto corrente postale, con le seguenti modalità: Beneficiario: Città Metropolitana di Napoli Direzione Sanzioni IBAN: IT 13 A Causale : Sanzioni amministrative in materia ambientale Reg. Sanz. 904/2011 Copia della ricevuta del pagamento effettuato dovrà inoltre essere inviata via PEC cittametropolitana.na@pec.it o tramite fax, a : Città Metropolitana di Napoli Direzione Sanzioni, fax n. 081/ oppure 081/ Si avvisa che, in caso di mancato pagamento entro il termine citato, si procederà alla esecuzione forzata ai sensi dell art. 27, comma 1, Legge 689/81. Si rammenta inoltre che, ai sensi dell art. 26 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, l interessato, che si trovi in condizioni economiche disagiate, può chiedere all autorità amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria il pagamento rateale della stessa (previa compilazione della modulistica disponibile presso la Città Metropolitana di Napoli - Direzione Sanzioni del Dipartimento Polizia Provinciale, Politiche per la Legalità e la Sicurezza, Protezione Civile - Napoli Via Don Bosco 4/F). 7

8 Contro la presente ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell art.18, comma 7, della Legge 689/1981, può essere proposta opposizione, ai sensi dell art. 22 della medesima Legge e dell art. 6 del D.Lgs. 150/11, davanti al Tribunale Civile del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento. Il Funzionario Dott.ssa Graziella Russo Il Dirigente Dott. Giancarlo Gambardella 8

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