IL DIRIGENTE DETERMINAZIONE N.

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1 CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, SVILUPPO -VALORIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE DIREZIONE AMBIENTE, SVILUPPO DEL TERRITORIO, SANZIONI CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI DETERMINAZIONE N. del Oggetto: Ordinanza ingiunzione ai sensi dell art. 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 nei confronti del Sig. Aiello Valentino, in solido con il Comune di San Giorgio a Cremano (NA) per violazione dell art. 193 del D.Lgs. 152/2006. Reg. Sanz. 113/2012 IL DIRIGENTE Premesso che: - in data , il Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Napoli, Sezione Ambiente Edilizia < nel corso di un servizio di polizia ambientale in località San Giorgio a Cremano (NA), presso l autorimessa denominata GRESY PARKING sas, sita nel Comune di San Giorgio a Cremano (NA) alla via G. Mazzini n. 83, quale area di parcheggio dei mezzi del consorzio GEMA per la raccolta degli RSU del Comune di San Giorgio a Cremano (NA) accertava <... dal controllo dei formulari inerente la corretta gestione dei rifiuti non pericolosi che il consorzio GEMA quale trasportatore del rifiuto, era in possesso della prima copia del formulario, di cui, così come recita il dlgs 152/06, la prima copia deve rimanere al produttore dal momento dell inizio del trasporto, (Comune di San Giorgio a Cremano) trattasi del formulario n. RFY979821/11 del con CER ; - pertanto, il Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Napoli, Sezione Ambiente - Edilizia, provvedeva ad elevare il verbale di accertamento e di contestazione n. 57/12/SAE del a carico del Sig. Aiello Valentino, dipendente del Comune di San Giorgio a Piazza Matteotti, Napoli telefono ; pec: cittametropolitana.na@pec.it

2 Cremano addetto alla compilazione dei formulari della Consorziata GEMA, in solido con il suddetto Comune di San Giorgio a Cremano, per la mancata conservazione della prima copia del formulario di identificazione, in violazione dell art. 193 del D.Lgs. 152/2006, con applicazione dell art. 258 comma 4 del medesimo testo normativo; - il suddetto verbale n. 57/12/SAE è stato notificato alla parte; - avverso il citato verbale, il Comune di San Giorgio a Cremano, in persona del Sindaco e del Dirigente del Settore Ambiente dello stesso Ente, ha prodotto i propri scritti difensivi, con annessa istanza di audizione (acquisiti al Protocollo Generale della Provincia di Napoli con n X.13 in data ), ivi chiedendo di annullare il verbale n. 57/12/SAE in oggetto rilevando che: l attività di compilazione del formulario dei rifiuti si svolge quasi sempre all esterno degli uffici comunali, ovvero sul territorio comunale, a volte in condizioni disagiate Nel rilevare che le condizioni atmosferiche, con improvvisi acquazzoni e forti precipitazioni verificatesi nei giorni in questione e, pertanto, che il disagio ha reso possibile che gli stessi operatori del Consorzio trattenessero la copia del Comune, occorre precisare che tale dimenticanza, che non poteva comunque recare alcun errore circa la corretta compilazione e la restituzione della copia al Comune, è stata contestata ai sensi dell art. 193 del D.Lgs. 152/06 e sanzionata ai sensi dell art. 258 co. 4 >; l attività a cui fa riferimento il verbale della Polizia Provinciale non è rivolta ai Comuni bensì alla imprese, alle quali la stessa normativa citata nel verbale pone vari oneri ma senza alcun riferimento ai Comuni, i quali sono esclusi dai soggetti sanzionabili : tanto, ai sensi dell art. 193 comma 5 del D.lgs. 152/2006 secondo cui l obbligo del formulario non si applica al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico ed ai sensi dell art. 258 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 secondo cui le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all art. 212 co. 8 che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ovvero indicano nel formulario dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro >; il Comune di San Giorgio a Cremano ha aderito al SISTRI >; la presunta violazione non è sanzionabile in quanto la normativa di riferimento non prevede alcuna sanzione nel caso in cui la copia del Comune risulti, ancorché casualmente, Pagina 2

3 in possesso del trasportatore, nel caso in specie del Consorzio affidatario dei servizi di igiene urbana >. - nel corso dell audizione, tenutasi il , la parte, nel riportarsi integralmente al contenuto delle memorie difensive, precisava che < per quanto riguarda la presenza presso la società di gestione dei servizi della prima copia di due, tre giorni prima del verbale della Polizia Provinciale, alcuna precisazione la vigente normativa prescrive in ordine alla consegna della prima, nonché delle altre copie dei formulari in ordine ai tempi di consegna da tenersi da parte della società affidataria dei servizi al Comune. Pertanto nessuna responsabilità è ascrivibile al Comune di San Giorgio e si chiede l annullamento e/o l archiviazione del procedimento di cui trattasi >; Valutata la documentazione acquisita agli atti del procedimento; Rilevato che: - per l addebito contestato, non è stato effettuato il pagamento della somma dovuta in misura ridotta, previsto dall art. 16 della L. 689/81; Tenuto conto dei criteri per l applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all art. 11 della Legge 24 novembre 1981, n. 689; Visti: - la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale); - il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali); - il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); - il decreto del Ministro dell ambiente 1 aprile 1998, n. 148 (Regolamento recante la definizione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22); - il decreto del Ministro dell ambiente 1 aprile 1998, n. 145 (Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22); - la circolare del Ministero dell ambiente e del Ministero dell industria del commercio e dell artigianato 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98; Pagina 3

4 - l art. 262 d.lgs. 152/2006, che attribuisce alla Provincia nel cui territorio sia stata commessa la violazione la competenza ad irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria; - l art. 1 comma 16 legge 7 aprile 2014, n. 56, che prevede il subentro delle Città Metropolitane alle Province omonime; - la deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 164 del avente ad oggetto Ridefinizione dell organigramma della Città Metropolitana di Napoli ; - il decreto del Sindaco Metropolitano n. 503 del con cui è stato conferito all ing. Maria Teresa Anna Celano l incarico di dirigente della Direzione Ambiente, Sviluppo del Territorio, Sanzioni dell Area Pianificazione Territoriale Urbanistica, Sviluppo Valorizzazione e Tutela Ambientale; Dato atto: - che l istruttoria preordinata all emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; - dell assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi di tutti i firmatari dell atto; ORDINA al Sig. Valentino Aiello, nato a Napoli il , in solido con il Comune di San Giorgio a Cremano, Piazza Vittorio Emanuele II n San Giorgio a Cremano, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall art. 258 comma 5 del D.Lgs.152/06, nella misura complessiva di Euro 271,00 (Euro duecentosettantuno/00) comprensiva delle spese di notifica del presente atto (pari ad 11,00), per i seguenti MOTIVI Preliminarmente, va evidenziato che il verbale di accertamento e contestazione, per giurisprudenza consolidata, fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti (Cass. Civ. Sez. II, 28/04/2006, n. 9919). Orbene - con riferimento alle argomentazioni sostenute dalla parte nelle memorie difensive ed in corso di audizione - è necessario rappresentare quanto segue: Pagina 4

5 - l art. 193 del D.Lgs. 152/2006 prescrive che 1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione 2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni. - l art. 258 del D.Lgs. 152/2006 detta che 4. Chiunque indichi nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con una precisa sanzione amministrativa pecuniaria 5. si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a euro. nei casi di mancata conservazione del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati Dunque, nell evidenziare preliminarmente l irrilevanza ai fini giustificativi dell illecito commesso delle eccepite disagiate condizioni atmosferiche che avrebbero indotto < gli stessi operatori del Consorzio a trattenere la copia del Comune >, si richiama il suenunciato art. 193 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 ove è chiaramente prescritto che Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore ed inoltre che Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni : è palese che il dettato legislativo ponga, a carico del produttore/detentore, l obbligo di trattenere presso di sé la prima copia del formulario di identificazione che, come le altre tre copie, deve essere conservata per cinque anni. Il Comune di San Giorgio a Cremano, produttore del rifiuto di cui al formulario n. RFY /11 oggetto di contestazione - contravvenendo alle prescrizioni di cui all art. 193 del D.Lgs. 152/ aveva omesso di conservare la prima copia di sua pertinenza del suddetto documento di trasporto che, così come da verbale in oggetto, < era in possesso del consorzio GEMA quale trasportatore del rifiuto >. L art. 258 comma 5 del medesimo D.Lgs. 152/2006 detta la sanzione per la fattispecie di mancata conservazione del formulario di identificazione. L indicazione, nel verbale n. 57/12/SAE di cui trattasi, dell art. 258 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, in luogo dell art. 258 comma 5 del medesimo testo normativo quale norma sanzionatoria - non rileva poiché è sufficiente la descrizione della condotta materiale che ha integrato la violazione, addebitata Pagina 5

6 al trasgressore (Cass. Civ. Sez. II, 23 gennaio 2007, n. 1412; Cass. Civ. Sez. I, 29 marzo 2006 n. 7123; Cass. Civ. Sez. I, 18 luglio 1997 n. 6621). Con riferimento a quanto espresso nelle memorie difensive - secondo cui dalla lettura degli artt. 193 e 258 del D.Lgs. 152/2006, così come modificati dal D.Lgs. 205/2010, emergerebbe che l attività a cui fa riferimento il verbale della Polizia Provinciale non è rivolta ai Comuni i quali sono esclusi dai soggetti sanzionabili bensì alle imprese > - si rappresenta che, sia riguardo agli obblighi di cui all art.193 del Dlgs 152/2006 che alle sanzioni di cui al successivo art. 258, trova applicazione la disciplina antecedente alla normativa del D.Lgs. 205/2010: ovvero, all illecito accertato si applica il vecchio dettato degli artt. 193 e 258 del D.Lgs. 152/2006, così come richiamati dagli agenti accertatori, poiché il sistema del SISTRI, ad oggi, non trova ancora applicazione. Cosicché, alla fattispecie de qua, si applica il vecchio dettato dell art. 193 del D.Lgs. 152/2006 surrichiamato, che impone l obbligo del formulario di identificazione, durante il trasporto di rifiuti, a carico di enti o imprese Riguardo all eccepita esclusione dell obbligo del formulario di cui all art. 193 co. 4 del D.Lgs. 152/2006, relativamente al trasporto di rifiuti urbani eseguito dal soggetto gestore del servizio pubblico, si rinvia al contenuto della Circolare Minambiente Industria 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 il cui punto 1) lett. n) specifica che l esenzione dall obbligo del formulario riguarda il trasporto dei rifiuti urbani effettuato dal gestore del servizio pubblico nel territorio del comune o dei comuni per i quali il servizio medesimo è gestito. L esonero dall obbligo del formulario di identificazione si ritiene tuttavia applicabile anche nel caso in cui il trasporto dei rifiuti urbani venga effettuato al di fuori del territorio del comune o dei comuni per i quali è effettuato il predetto servizio qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni: 1)i rifiuti siano conferiti ad impianti di recupero o di smaltimento indicati nell atto di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (ed a tal fine si ritiene che il concessionario del servizio di raccolta di rifiuti urbani e/o di frazioni differenziate di rifiuti urbani debba dotare ogni veicolo adibito al trasporto di una copia dell atto di affidamento della gestione dal quale risulti, appunto, l impianto cui sono destinati i rifiuti); 2) il conferimento di tali rifiuti ai predetti impianti sia effettuato direttamente dallo stesso mezzo che ha effettuato la raccolta Della sussistenza di tali condizioni la parte interessata non ha fornito prova nel corso del procedimento pur incombendo su di essa il relativo onere, trattandosi di deroga all ordinario regime dell obbligo di accompagnamento con formulario di identificazione. Pagina 6

7 Si deve pertanto ritenere, diversamente da quanto sostenuto in sede difensiva, che il trasporto oggetto del presente procedimento soggiacesse all obbligo di accompagnamento con formulario di identificazione. E evidente, dunque, la fondatezza dell illecito amministrativo contestato dalla Polizia Provinciale della Provincia di Napoli, Sezione Ambiente Edilizia, nei confronti del Sig. Aiello Valentino, in solido con il Comune di San Giorgio a Cremano, atteso che, all atto dell accertamento così come emerge dal verbale n. 57/12/SAE del la prima copia del formulario di identificazione in oggetto, non era stata conservata presso il produttore (Comune di San Giorgio a Cremano), ma era in possesso del trasportatore, consorzio GEMA. Il procedimento in oggetto è sicuramente da ricondursi sotto l egida degli artt. 193 e 258 comma 5 del D.Lgs. 152/2006, atteso che l infrazione contestata dagli agenti accertatori con il verbale n. 57/12/SAE del si concreti nella omessa conservazione della prima copia del formulario di identificazione da parte del produttore. Alla luce di quanto esposto, si ritiene congruo irrogare la sanzione prevista dall art. 258 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 in misura pari al minimo edittale previsto per complessivi Euro 271,00 (duecentosettantuno/00), comprensivi di 11,00 per spese di notifica. Pertanto, INGIUNGE ai medesimi di pagare la somma indicata entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente atto. Il pagamento che, effettuato dall obbligato in solido ha efficacia liberatoria nei confronti degli obbligati in via principale ai sensi dell art codice civile, potrà essere eseguito mediante versamento sul c/c postale n , oppure tramite bonifico con le seguenti modalità: Beneficiario: Città Metropolitana di Napoli Direzione Ambiente, Sviluppo del Territorio, Sanzioni IBAN: IT 13 A Causale : Sanzioni amministrative in materia ambientale Reg. Sanz. 113/2012 Pagina 7

8 Copia dell attestato del versamento effettuato dovrà inoltre essere inviata, via , al seguente indirizzo: indicando come destinataria del pagamento la Direzione Ambiente, Sviluppo del Territorio, Sanzioni. Si avvisa che, in caso di mancato pagamento entro il termine citato, si procederà alla esecuzione forzata ai sensi dell art. 27, comma 1, Legge 689/81. Si rammenta, inoltre, che l interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può chiedere, con apposito modello, all autorità amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria il pagamento rateale della stessa ai sensi dell art. 26 della legge 24 novembre 1981, n Contro la presente ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell art.18, comma 7, della l. 689/1981, può essere proposta opposizione, ai sensi e con le modalità previste dall art. 22 della medesima legge e dagli artt. 6 e segg. del d. lgs. 150/11, davanti al Tribunale Civile del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento. Il Funzionario Dott.ssa Graziella Russo Il Dirigente Ing. Maria Teresa Anna Celano Pagina 8

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