CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI

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1 CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI DIPARTIMENTO POLIZIA PROVINCIALE, POLITICHE PER LA LEGALITA E LA SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE DIREZIONE SANZIONI Sede uffici Via Don Bosco 4/f - fax 081/ tel. 081/ dirsanzioni@cittametropolitana.na.it (Invio corrispondenza Protocollo Generale P.zza Matteotti 1 Napoli 80133) PEC: cittametropolitana.na@pec.it Determinazione n. del Oggetto: Ordinanza ingiunzione ai sensi dell art.18 della Legge 24 novembre 1981, n.689 nei confronti del Sig. Casciello Raffaele. Reg. Sanz. 820/2011 Il Dirigente Visto il verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 58/2011 del elevato dal Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione Forestale di Boscoreale (Na) nei confronti nei confronti di Casciello Raffaele titolare della ditta omonima; Preso atto dell avvenuta notificazione della violazione; Rilevato che la contestazione ha ad oggetto la violazione della norma di cui all art.193 del D.Lgs. 03 aprile 2006, n.152, sanzionata dal successivo art. 258 comma 5 per trasporto di rifiuti con formulario di identificazione rifiuti contenente indicazioni formalmente incomplete. Considerato che, per l illecito contestato, sono stati presentati scritti difensivi, con richiesta di audizione, acquisiti al p.g. dell Ente in data 01/12/11 al n ; Considerato, altresì, che, per l addebito contestato, non è stato effettuato il pagamento della somma dovuta in misura ridotta, previsto dall art. 16 della L. 689/81; Tenuto conto dei criteri per l applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all art. 11 della Legge 24 novembre 1981,n. 689; Vista la Legge 24 novembre 1981,n. 689; Visto il D.Lgs.18 agosto 2000,n. 267; Visti il decreto del Ministero dell Ambiente 1 aprile 1998,n. 145; Vista la Circolare Minambiente - Industria 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98; Visto il D.Lgs.03 aprile 2006,n.152; 1

2 ORDINA al Sig. Casciello Raffaele nato a Bad Wildungen Germania il 16/04/1972, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall art. 258 comma 5 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella misura complessiva di 527,66 (Euro cinquecentoventisette/66) comprensiva delle spese di notifica del presente atto (pari ad 11,00), per i seguenti MOTIVI In data , agenti del Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione Forestale di Boscoreale (Na), <a seguito di un controllo dei formulari di trasporto rifiuti della Ditta Marzano Giuseppe acquisiti presso la Guardia di Finanza di Torre Annunziata (Na), hanno accertato quanto segue: il Fir N. RSAA091455/06 del 01/03/2010 redatto dalla ditta Casciello Raffaele non era compilato in ogni sua parte (mancante nome del conducente) >. In relazione a quanto accertato il Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione Forestale di Boscoreale (Na) riteneva applicabile la sanzione prevista dall art. 258 comma 5 del dlgs 152/2006 in violazione della disposizione di cui all art.193 del medesimo dettato normativo per trasporto di rifiuti con formulario di identificazione contenente indicazioni formalmente incomplete, elevando verbale di contestazione 58/2011 del a carico di Casciello Raffaele titolare della ditta omonima. Negli scritti difensivi, viene,tra l altro rappresentato, quanto segue: -la contestazione viola il diritto di difesa in quanto tra lo svolgimento dei fatti e la notifica del verbale intercorre un lasso di tempo pari a circa 13 mesi, troppi secondo la parte, per avere ricordo dell accaduto. -mancherebbero nel verbale di contestazione riferimenti circa l orario, e il luogo della violazione, precludendo l individuazione dell Ufficio Giudiziario innanzi al quale è possibile contestare l addebito. Infine la parte rileva che dalla lettura della normativa in vigore al momento della violazione :<la mancanza del nome del conducente non è elemento richiesto dalla norma a pena di sanzione e che sul formulario contestato è presente la sottoscrizione del conducente in forma di firma tra l altro pienamente leggibile>. In sede di audizione tenutasi in data 26/10/2012 la parte si riporta agli scritti difensivi evidenziando che il nominativo del conducente era agevolmente ricavabile dalla firma leggibile apposta sul formulario. Siffatte argomentazioni non escludono la sussistenza dell illecito. Tanto dato, si evidenzia preliminarmente che il verbale di accertamento e contestazione, per giurisprudenza consolidata...fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti... (Cass. Civ. Sez. II, 28/04/2006, n. 9919). 2

3 L art. 193 del D. Lgs. 152/06, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, prevede che: 1. Durante il trasporto. i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario 2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore.. Il formulario di identificazione dei rifiuti deve essere redatto conformemente al modello adottato con il DM 1 aprile 1998 n. 145, < a cui il citato art.193 comma 6 lettera a) rinvia per la definizione di contenuto e modello uniforme del formulario di identificazione rifiuti >nel quale, tra l altro si legge nell allegato C, che : al punto VI, nella quarta sezione il produttore/detentore e il trasportatore devono : A) nella casella (9), apporre la propria firma per l assunzione della responsabilità delle informazioni riportate nel formulario; B) nella casella (10), trascrivere il cognome e nome del conducente, l identificativo del mezzo di trasporto, la data e l ora di partenza L art. 258, comma 4, del D.Lgs. 152/06 punisce chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all art. 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti con sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Il successivo comma 5, recita: se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro Con riferimento al primo di motivo di eccezione, si richiama il contenuto degli artt. 14 ( se non è avvenuta la contestazione immediata gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di novanta giorni dall accertamento ) e 28 della L. 689/81 ( il diritto a riscuotere le somme dovute si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Nella fattispecie de qua emerge che l illecito è stato commesso l , giorno in cui e stato effettato il trasporto oggetto di contestazione. Il Corpo Forestale in data 7 marzo 2011 elevava il succitato verbale n. 58/2011 a carico di Casciello Raffaele titolare della ditta omonima, nel verbale de quo l organo accertatore altresì, precisava: <si da atto che le violazioni di cui al presente verbale non sono state contestate/notificate nell immediatezza dei fatti, in quanto sono state necessarie visure camerali e verifiche di carattere tecnico ex art. 13 Legge 689/81 da valutare in relazione ad atti e/o documenti che sono state completate in data 18/02/ ///>. La notifica del verbale è avvenuta in data , nei limiti di tempo quindi prescritti dall art. 14 della legge 689/

4 Inoltre, secondo giurisprudenza prevalente, la notifica del verbale di contestazione quale atto di costituzione in mora del destinatario è idoneo ad interrompere, ex artt. 28 della L. 689/81 e 2943 c.c., il decorso del termine di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione (Cass. civ. Sez. I, 27 aprile 1999, n. 4201; Cass. civ. Sez. III, 4 aprile 2000, n. 4094; Cass.Civ. Sez. I, 12 agosto 1992, n. 9545). Orbene, atteso che l illecito è stato commessa il , è evidente che non risulti essere decorso, neppure, il termine dettato dall art. 28 della L. 689/81. Si evidenzia, in riferimento al secondo rilievo della parte si precisa che l addebito risulta formulato in maniera chiara e precisa ed è correttamente indicata la condotta materiale che integra la violazione della sanzione con descrizione degli elementi fattuali consentendo al trasgressore di esercitare il prescritto diritto di difesa. Infine in riferimento alla terza censura si riscontra che (come già detto in precedenza) il contenuto obbligatorio del formulario di identificazione dei rifiuti è stabilito dal Ministero dell Ambiente, con decreto n. 145 del 1 aprile 1998, (a cui il citato art.193 comma 6 lettera a rinvia) intitolato Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18 comma 2 lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22. Con il succitato D.M. 145/1998 si adottava il modello uniforme del formulario di identificazione da compilarsi, ex art. 2 comma 2 dello stesso D.M., secondo le modalità indicate nell allegato <C>, che al punto VI prevede espressamente l indicazione alla casella 10 del cognome e nome del conducente. La circostanza rilevata dalla parte che <.sul formulario contestato è presente la sottoscrizione del conducente in forma di firma tra l altro pienamente leggibile > consente la applicazione del più mite regime sanzionatorio dettato dal succitato art. 258 comma 5 in quanto ricorrono le due condizioni previste dalla norma il carattere meramente formale della incompletezza dei dati e la ricostruibilità delle informazioni dovute per legge sulla base di dati contenuti nel medesimo documento di trasporto Infatti, nella fattispecie de qua manca il nome e cognome del conducente, ma siffatta omissione è ricostruibile attraverso la firma leggibile apposta dall autista sul formulario medesimo. Pertanto l omissione contestata concretizza una incompletezza di carattere formale, sanzionabile ex art. 258 comma 5 D. Lgs. 152/06 Alla luce di quanto evidenziato, l addebito contestato dagli agenti accertatori con il verbale n. 58/2011 del deve ritenersi fondato e la sanzione pecuniaria prevista dall art. 258, comma 5, del D.Lgs. 152/06, per la violazione dell art.193 del medesimo dettato normativo va irrogata nella misura della terza parte del massimo edittale alla luce della sentenza della Cass. Civ. n del 21/07/93 Sez. I ; 4

5 Ingiunge All interessato di pagare la somma indicata entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente atto. Il pagamento dovrà essere eseguito mediante versamento sul c/c postale n , oppure tramite bonifico su conto corrente postale, con le seguenti modalità: Beneficiario: Città Metropolitana di Napoli Direzione Sanzioni IBAN: IT 13 A Causale : Sanzioni amministrative in materia ambientale Reg. Sanz. 820/2011 Copia della ricevuta del pagamento effettuato dovrà inoltre essere inviata via PEC cittametropolitana.na@pec.it o tramite fax, a : Città Metropolitana di Napoli Direzione Sanzioni, fax n.081/ oppure 081/ Si avvisa che, in caso di mancato pagamento entro il termine citato, si procederà alla esecuzione forzata ai sensi dell art. 27, comma 1, Legge 689/81. Si rammenta inoltre che, ai sensi dell art. 26 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, l interessato, che si trovi in condizioni economiche disagiate, può chiedere all autorità amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria il pagamento rateale della stessa (previa compilazione della modulistica disponibile presso la Città Metropolitana di Napoli - Direzione Sanzioni del Dipartimento Polizia Provinciale, Politiche per la Legalità e la Sicurezza, Protezione Civile - Napoli Via Don Bosco 4/F). Contro la presente ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell art.18, comma 7, della Legge 689/1981, può essere proposta opposizione, ai sensi dell art. 22 della medesima Legge e dell art. 6 del D.Lgs. 150/11, davanti al Tribunale Civile del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento. L istruttore amministrativo Dott. Galderisi Antonio Il Funzionario Dott. Russo Graziella Il Dirigente Dott. Giancarlo Gambardella 5

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