CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI
|
|
- Gilberta Valentini
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI DIPARTIMENTO POLIZIA PROVINCIALE, POLITICHE PER LA LEGALITA E LA SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE DIREZIONE SANZIONI Sede uffici Via Don Bosco 4/f - fax 081/ tel. 081/ dirsanzioni@cittametropolitana.na.it (Invio corrispondenza Protocollo Generale P.zza Matteotti 1 Napoli 80133) PEC: cittametropolitana.na@pec.it Determinazione n. del Oggetto: Ordinanza ingiunzione ai sensi dell art.18 della Legge 24 novembre 1981, n.689 nei confronti del Sig. Casciello Raffaele. Reg. Sanz. 820/2011 Il Dirigente Visto il verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 58/2011 del elevato dal Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione Forestale di Boscoreale (Na) nei confronti nei confronti di Casciello Raffaele titolare della ditta omonima; Preso atto dell avvenuta notificazione della violazione; Rilevato che la contestazione ha ad oggetto la violazione della norma di cui all art.193 del D.Lgs. 03 aprile 2006, n.152, sanzionata dal successivo art. 258 comma 5 per trasporto di rifiuti con formulario di identificazione rifiuti contenente indicazioni formalmente incomplete. Considerato che, per l illecito contestato, sono stati presentati scritti difensivi, con richiesta di audizione, acquisiti al p.g. dell Ente in data 01/12/11 al n ; Considerato, altresì, che, per l addebito contestato, non è stato effettuato il pagamento della somma dovuta in misura ridotta, previsto dall art. 16 della L. 689/81; Tenuto conto dei criteri per l applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all art. 11 della Legge 24 novembre 1981,n. 689; Vista la Legge 24 novembre 1981,n. 689; Visto il D.Lgs.18 agosto 2000,n. 267; Visti il decreto del Ministero dell Ambiente 1 aprile 1998,n. 145; Vista la Circolare Minambiente - Industria 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98; Visto il D.Lgs.03 aprile 2006,n.152; 1
2 ORDINA al Sig. Casciello Raffaele nato a Bad Wildungen Germania il 16/04/1972, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall art. 258 comma 5 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella misura complessiva di 527,66 (Euro cinquecentoventisette/66) comprensiva delle spese di notifica del presente atto (pari ad 11,00), per i seguenti MOTIVI In data , agenti del Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione Forestale di Boscoreale (Na), <a seguito di un controllo dei formulari di trasporto rifiuti della Ditta Marzano Giuseppe acquisiti presso la Guardia di Finanza di Torre Annunziata (Na), hanno accertato quanto segue: il Fir N. RSAA091455/06 del 01/03/2010 redatto dalla ditta Casciello Raffaele non era compilato in ogni sua parte (mancante nome del conducente) >. In relazione a quanto accertato il Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione Forestale di Boscoreale (Na) riteneva applicabile la sanzione prevista dall art. 258 comma 5 del dlgs 152/2006 in violazione della disposizione di cui all art.193 del medesimo dettato normativo per trasporto di rifiuti con formulario di identificazione contenente indicazioni formalmente incomplete, elevando verbale di contestazione 58/2011 del a carico di Casciello Raffaele titolare della ditta omonima. Negli scritti difensivi, viene,tra l altro rappresentato, quanto segue: -la contestazione viola il diritto di difesa in quanto tra lo svolgimento dei fatti e la notifica del verbale intercorre un lasso di tempo pari a circa 13 mesi, troppi secondo la parte, per avere ricordo dell accaduto. -mancherebbero nel verbale di contestazione riferimenti circa l orario, e il luogo della violazione, precludendo l individuazione dell Ufficio Giudiziario innanzi al quale è possibile contestare l addebito. Infine la parte rileva che dalla lettura della normativa in vigore al momento della violazione :<la mancanza del nome del conducente non è elemento richiesto dalla norma a pena di sanzione e che sul formulario contestato è presente la sottoscrizione del conducente in forma di firma tra l altro pienamente leggibile>. In sede di audizione tenutasi in data 26/10/2012 la parte si riporta agli scritti difensivi evidenziando che il nominativo del conducente era agevolmente ricavabile dalla firma leggibile apposta sul formulario. Siffatte argomentazioni non escludono la sussistenza dell illecito. Tanto dato, si evidenzia preliminarmente che il verbale di accertamento e contestazione, per giurisprudenza consolidata...fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti... (Cass. Civ. Sez. II, 28/04/2006, n. 9919). 2
3 L art. 193 del D. Lgs. 152/06, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, prevede che: 1. Durante il trasporto. i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario 2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore.. Il formulario di identificazione dei rifiuti deve essere redatto conformemente al modello adottato con il DM 1 aprile 1998 n. 145, < a cui il citato art.193 comma 6 lettera a) rinvia per la definizione di contenuto e modello uniforme del formulario di identificazione rifiuti >nel quale, tra l altro si legge nell allegato C, che : al punto VI, nella quarta sezione il produttore/detentore e il trasportatore devono : A) nella casella (9), apporre la propria firma per l assunzione della responsabilità delle informazioni riportate nel formulario; B) nella casella (10), trascrivere il cognome e nome del conducente, l identificativo del mezzo di trasporto, la data e l ora di partenza L art. 258, comma 4, del D.Lgs. 152/06 punisce chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all art. 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti con sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Il successivo comma 5, recita: se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro Con riferimento al primo di motivo di eccezione, si richiama il contenuto degli artt. 14 ( se non è avvenuta la contestazione immediata gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di novanta giorni dall accertamento ) e 28 della L. 689/81 ( il diritto a riscuotere le somme dovute si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Nella fattispecie de qua emerge che l illecito è stato commesso l , giorno in cui e stato effettato il trasporto oggetto di contestazione. Il Corpo Forestale in data 7 marzo 2011 elevava il succitato verbale n. 58/2011 a carico di Casciello Raffaele titolare della ditta omonima, nel verbale de quo l organo accertatore altresì, precisava: <si da atto che le violazioni di cui al presente verbale non sono state contestate/notificate nell immediatezza dei fatti, in quanto sono state necessarie visure camerali e verifiche di carattere tecnico ex art. 13 Legge 689/81 da valutare in relazione ad atti e/o documenti che sono state completate in data 18/02/ ///>. La notifica del verbale è avvenuta in data , nei limiti di tempo quindi prescritti dall art. 14 della legge 689/
4 Inoltre, secondo giurisprudenza prevalente, la notifica del verbale di contestazione quale atto di costituzione in mora del destinatario è idoneo ad interrompere, ex artt. 28 della L. 689/81 e 2943 c.c., il decorso del termine di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione (Cass. civ. Sez. I, 27 aprile 1999, n. 4201; Cass. civ. Sez. III, 4 aprile 2000, n. 4094; Cass.Civ. Sez. I, 12 agosto 1992, n. 9545). Orbene, atteso che l illecito è stato commessa il , è evidente che non risulti essere decorso, neppure, il termine dettato dall art. 28 della L. 689/81. Si evidenzia, in riferimento al secondo rilievo della parte si precisa che l addebito risulta formulato in maniera chiara e precisa ed è correttamente indicata la condotta materiale che integra la violazione della sanzione con descrizione degli elementi fattuali consentendo al trasgressore di esercitare il prescritto diritto di difesa. Infine in riferimento alla terza censura si riscontra che (come già detto in precedenza) il contenuto obbligatorio del formulario di identificazione dei rifiuti è stabilito dal Ministero dell Ambiente, con decreto n. 145 del 1 aprile 1998, (a cui il citato art.193 comma 6 lettera a rinvia) intitolato Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18 comma 2 lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22. Con il succitato D.M. 145/1998 si adottava il modello uniforme del formulario di identificazione da compilarsi, ex art. 2 comma 2 dello stesso D.M., secondo le modalità indicate nell allegato <C>, che al punto VI prevede espressamente l indicazione alla casella 10 del cognome e nome del conducente. La circostanza rilevata dalla parte che <.sul formulario contestato è presente la sottoscrizione del conducente in forma di firma tra l altro pienamente leggibile > consente la applicazione del più mite regime sanzionatorio dettato dal succitato art. 258 comma 5 in quanto ricorrono le due condizioni previste dalla norma il carattere meramente formale della incompletezza dei dati e la ricostruibilità delle informazioni dovute per legge sulla base di dati contenuti nel medesimo documento di trasporto Infatti, nella fattispecie de qua manca il nome e cognome del conducente, ma siffatta omissione è ricostruibile attraverso la firma leggibile apposta dall autista sul formulario medesimo. Pertanto l omissione contestata concretizza una incompletezza di carattere formale, sanzionabile ex art. 258 comma 5 D. Lgs. 152/06 Alla luce di quanto evidenziato, l addebito contestato dagli agenti accertatori con il verbale n. 58/2011 del deve ritenersi fondato e la sanzione pecuniaria prevista dall art. 258, comma 5, del D.Lgs. 152/06, per la violazione dell art.193 del medesimo dettato normativo va irrogata nella misura della terza parte del massimo edittale alla luce della sentenza della Cass. Civ. n del 21/07/93 Sez. I ; 4
5 Ingiunge All interessato di pagare la somma indicata entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente atto. Il pagamento dovrà essere eseguito mediante versamento sul c/c postale n , oppure tramite bonifico su conto corrente postale, con le seguenti modalità: Beneficiario: Città Metropolitana di Napoli Direzione Sanzioni IBAN: IT 13 A Causale : Sanzioni amministrative in materia ambientale Reg. Sanz. 820/2011 Copia della ricevuta del pagamento effettuato dovrà inoltre essere inviata via PEC cittametropolitana.na@pec.it o tramite fax, a : Città Metropolitana di Napoli Direzione Sanzioni, fax n.081/ oppure 081/ Si avvisa che, in caso di mancato pagamento entro il termine citato, si procederà alla esecuzione forzata ai sensi dell art. 27, comma 1, Legge 689/81. Si rammenta inoltre che, ai sensi dell art. 26 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, l interessato, che si trovi in condizioni economiche disagiate, può chiedere all autorità amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria il pagamento rateale della stessa (previa compilazione della modulistica disponibile presso la Città Metropolitana di Napoli - Direzione Sanzioni del Dipartimento Polizia Provinciale, Politiche per la Legalità e la Sicurezza, Protezione Civile - Napoli Via Don Bosco 4/F). Contro la presente ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell art.18, comma 7, della Legge 689/1981, può essere proposta opposizione, ai sensi dell art. 22 della medesima Legge e dell art. 6 del D.Lgs. 150/11, davanti al Tribunale Civile del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento. L istruttore amministrativo Dott. Galderisi Antonio Il Funzionario Dott. Russo Graziella Il Dirigente Dott. Giancarlo Gambardella 5
DETERMINAZIONE N. DEL IL DIRIGENTE
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, SVILUPPO -VALORIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE DIREZIONE AMBIENTE, SVILUPPO DEL TERRITORIO, SANZIONI
DettagliDETERMINAZIONE n. IL DIRIGENTE
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, SVILUPPO -VALORIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE DIREZIONE AMBIENTE, SVILUPPO DEL TERRITORIO, SANZIONI CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
DettagliDETERMINAZIONE N. DEL IL DIRIGENTE
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI DIPARTIMENTO POLIZIA PROVINCIALE, POLITICHE PER LA LEGALITÀ E LA SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE DIREZIONE SANZIONI DETERMINAZIONE N. DEL OGGETTO:
DettagliDeterminazione n. Il Dirigente
CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI DIPARTIMENTO POLIZIA PROVINCIALE, POLITICHE PER LA LEGALITA E LA SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE DIREZIONE SANZIONI Sede uffici Via Don Bosco 4/f - fax 081/7949933 - tel. 081/7949572
DettagliCITTA METROPOLITANA DI NAPOLI
CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI DIPARTIMENTO POLIZIA PROVINCIALE, POLITICHE PER LA LEGALITA E LA SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE DIREZIONE SANZIONI Sede uffici Via Don Bosco 4/f - fax 081/7949933 - tel. 081/7949572
DettagliCOMUNE DI TORRIGLIA PROVINCIA DI GENOVA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE
COMUNE DI TORRIGLIA PROVINCIA DI GENOVA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE Approvato con deliberazione di C.C. n. del 14 Maggio 2011
DettagliCITTA METROPOLITANA DI NAPOLI. DETERMINAZIONE n. IL DIRIGENTE
CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI DIPARTIMENTO POLIZIA PROVINCIALE, POLITICHE PER LA LEGALITA E LA SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE DIREZIONE SANZIONI Sede uffici Via Don Bosco 4f fax 081/7949933 tel. 081/7949572
DettagliREGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE. Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE Art. 3 - AUTORITA COMPETENTE Art. 4 - SOGGETTI ACCERTATORI
DettagliACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI
ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI La norma che norma le procedure per l accertamento delle violazioni amministrative, le modalità di contestazione dell illecito nonché le successive fasi del procedimento è
DettagliDETERMINAZIONE N. DEL IL DIRIGENTE
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI DIPARTIMENTO POLIZIA PROVINCIALE, POLITICHE PER LA LEGALITÀ E LA SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE DIREZIONE SANZIONI DETERMINAZIONE N. DEL OGGETTO:
DettagliCOMUNE DI SESSAME REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI
COMUNE DI SESSAME REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI (Approvato con D.C.C. n 21 in data 27/09/2010) INDICE Articolo
DettagliCOMUNE DI NERVIANO. Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali.
COMUNE DI NERVIANO Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali. INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art.
DettagliRegolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze
Comune di Bagnolo Mella Provincia di Brescia Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
DettagliTOVO SAN GIACOMO Provincia di Savona
COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO Provincia di Savona REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE Approvato con D.C.C. n. 17 del 30.09.2003-1 - Articolo
DettagliCOMUNE DI VAIE Provincia di Torino
COMUNE DI VAIE Provincia di Torino REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI. Delib. C.C. n. 50 del 30.11.2004 REGOLAMENTO SULLA
DettagliComune di Avigliana. Provincia di Torino
Comune di Avigliana Provincia di Torino Regolamento sulla disciplina delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali. Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ CARAVEL S.R.L. PER L OMESSA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DOVUTA ALL AUTORITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 567/14/CONS (CONTESTAZIONE N. 43/15/SBC) L AUTORITÀ
DettagliDELIBERA N. 118/13/CSP
DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA 6 C SRL (AUTORIZZATA ALLA DIFFUSIONE DEL PROGRAMMA TELEVISIVO SATELLITARE SUPERFLUO ) - VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 10, COMMA 2, DELLA DELIBERA N. 127/00/CONS
DettagliREGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI
COMUNE DI BIENTINA Provincia di Pisa PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI Sommario Art. 1 Ambito di applicazione Art. 2 Pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie
DettagliIl verbale di accertamento va distinto anche dal verbale di contestazione Sono entrambe atti scritti ma che si differenziano sotto il profilo
Dunque i dati acquisiti nel corso dell attività accertativa devono essere riversati nel Il verbale di accertamento va distinto anche dal verbale di contestazione Sono entrambe atti scritti ma che si differenziano
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE
1 REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE ARTICOLO 1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento, adottato
DettagliCITTA METROPOLITANA DI NAPOLI IL DIRIGENTE
CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI DIPARTIMENTO POLIZIA PROVINCIALE, POLITICHE PER LA LEGALITA E LA SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE DIREZIONE SANZIONI Sede uffici Via Don Bosco 4f fax 081/7949933 tel. 081/7949572
DettagliDETERMINAZIONE N. DEL IL DIRIGENTE
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI DIPARTIMENTO POLIZIA PROVINCIALE, POLITICHE PER LA LEGALITÀ E LA SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE DIREZIONE SANZIONI DETERMINAZIONE N. DEL OGGETTO:
DettagliApprovato con DCC n.39 del 25/7/2003
REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI E DI ORDINANZE DEL SINDACO E DEI DIRIGENTI Approvato con DCC n.39 del 25/7/2003 Art.
DettagliCOMUNE DI CALATABIANO PROV. DI CATANIA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI
COMUNE DI CALATABIANO PROV. DI CATANIA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI INDICE ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO ART. 2 - APPLICAZIONE
DettagliRegolamento comunale per l applicazione delle sanzioni amministrative
Regolamento comunale per l applicazione delle sanzioni amministrative 1 INDICE Art. 1 - Oggetto del regolamento Art. 2 - Definizioni Art. 3 - Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie Art.
DettagliSINTESI DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
SINTESI DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO 1) Accertamento; 2) Contestazione (immediata o differita: la notifica); 3) Pagamento in misura ridotta; 4) Rapporto del funzionario o agente che ha eseguito
DettagliIrregolarità relative all applicazione della sanzione della perdita dei punti
Irregolarità relative all applicazione della sanzione della perdita dei punti Applicazione della sanzione della perdita dei punti per violazione commessa in momento precedente all entrata in vigore dell
DettagliCittà di Cinisello Balsamo
Città di Cinisello Balsamo Regolamento per la determinazione e applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali Approvato con Delibera
DettagliCOMUNE DI TULA Provincia di SASSARI
COMUNE DI TULA Provincia di SASSARI REGOLAMENTO Comunale per l applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni a norme dei regolamenti comunali ed alle ordinanze ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
DettagliDELIBERA N. 321/13/CONS
DELIBERA N. 321/13/CONS ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETA EDIZIONI PANORAMA DELLA SANITA - SOCIETA COOPERATIVA PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 11 E 13, COMMA 1, DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS
DettagliDELIBERA N. 115/13/CSP
DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA EDITORIALE TELETUTTO BRESCIASETTE SRL (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE TELETUTTO ) PER LA VIOLAZIONE DELL
DettagliLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Delibera n. 19337 Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del Sig. Albino Dal Poz ai sensi degli articoli 187-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 LA COMMISSIONE
DettagliCITTA METROPOLITANA DI NAPOLI
CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI AREA SERVIZI FINANZIARI Direzione Tributi e Sanzioni Sede uffici Via Don Bosco 4f fax 081/7949575; 081/7949933 tel. 081/7949572 Invio corrispondenza P.zza Matteotti, 1 Napoli
DettagliRegolamento APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE/DETERMINE.
Regolamento APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE/DETERMINE. Approvato con delibera di C.C. n. 26 del 28-04-2005 ART. 1 Oggetto del
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Comune di Cerveteri (Provincia di Roma) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 16 novembre
DettagliL esperienza della Camera di commercio di Torino nell attività sanzionatoria
L esperienza della Camera di commercio di Torino nell attività sanzionatoria Carla Russo Ruolo della CCIAA Funzioni di regolazione del mercato Le Camere di commercio svolgono funzioni di regolazione del
DettagliDELIBERA N. 134/13/CSP
DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA BRAVO PRODUZIONI TELEVISIVE S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE TELEREPORTER ) PER LA VIOLAZIONE DELLA
DettagliIl Presidente dell Autorità di Informazione Finanziaria
REGOLAMENTO N.3 IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI STABILITI DALLA LEGGE N. CXXVII DEL 30 DICEMBRE 2010 CONCERNENTE LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. 288/16/CONS ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA DITTA INDIVIDUALE [OMISSIS] PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 6 DEL D. LGS. N. 261/1999 E DELL ART. 8 DEL REGOLAMENTO
DettagliCOMUNE DI SEMINARA Provincia di Reggio Calabria
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI INDICE Art. 1 - Oggetto del Regolamento... 1 Art. 2 - Definizioni... 2 Art. 3 - Applicazione
DettagliApprovato con deliberazione consiliare n. 47/
Regolamento per le sanzioni amministrative pecuniarie connesse alla violazione di regolamenti comunali e di ordinanze sindacali e dei Responsabili di Servizio con contenuto precettivo. Approvato con deliberazione
DettagliSANZIONI REGISTRO IMPRESE
SANZIONI REGISTRO IMPRESE Quando si applicano: Le sanzioni del Registro delle Imprese vengono applicate in caso di: domanda di iscrizione o di deposito nel Registro delle Imprese oltre il termine previsto
DettagliDentro la Notizia. 15 Maggio 2012
Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 1 29/2012 MAGGIO/4/2012 (*) 15 Maggio 2012 LA CIRCOLARE N. 2/2012 DEL
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE CONTRO I DANNI DERIVANTI DAL FUMO NORME DI RIFERIMENTO
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE CONTRO I DANNI DERIVANTI DAL FUMO NORME DI RIFERIMENTO Legge 11 novembre 1975, n. 584 (G.U. 5 dicembre 1975, n. 322, recante: Divieto di fumare in determinati
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE NORME SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE.
REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE NORME SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE. ART.1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento ha per
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELEVALLASSINA SRL (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE TELEVALLASSINA ) PER LA VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 37, COMMA 4, DEL DECRETO
DettagliL ATTIVITA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI
L ATTIVITA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI L etichettatura dei prodotti tessili Asti, 1 dicembre 2014 Silvia Zabaldano Responsabile Affari legali e GRU Ruolo della Camera di Commercio Le Camere di commercio
DettagliREGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TERAMO
REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TERAMO Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI Il presente regolamento disciplina
DettagliCOMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO Provincia di FIRENZE
REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE. (APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 17/C.C. DEL 26 APRILE 2004) Art.
DettagliREGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ALLE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI
COMUNE DI GALLIATE REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ALLE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI Approvato con Deliberazione Consiliare n 4 del 05/02/2004
DettagliREGOLAMENTO PER LE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE (Del. C.P. 86/98, 26/99)
REGOLAMENTO PER LE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE (Del. C.P. 86/98, 26/99) ART. 1 CONTENUTO Le modalità applicative e procedurali per la gestione delle sanzioni amministrative
DettagliDELIBERA N. 99/13/CSP
DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA CANALE ITALIA 2 SRL (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE CANALE ITALIA 2 ) PER LA VIOLAZIONE DELL
DettagliCITTÁ DI LIGNANO SABBIADORO
CITTÁ DI LIGNANO SABBIADORO Provincia di Udine REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAI REGOLAMENTI E DALLE ORDINANZE COMUNALI APPROVATO
DettagliSANZIONI REGISTRO IMPRESE. Riferimenti normativi
SANZIONI AMMINISTRATIVE SANZIONI REGISTRO IMPRESE Riferimenti normativi Legge n. 689 del 24/11/1981 Fino al 15/04/2002: - D.P.R. 581/1995; - Artt. 2194, 2626, 2634, 2635 e 2636 del codice civile Dal 16/04/2002:
DettagliPROVINCIA DI UDINE R E G O L A M E N T O
PROVINCIA DI UDINE R E G O L A M E N T O PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE n 23 del 20 agosto 2007. Approvato con delibera del Consiglio
DettagliArt. 1 Oggetto del Regolamento
REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE (approvato dal CC n. 46/31.10.03). Art. 1 Oggetto del Regolamento
DettagliRegolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai Regolamenti ed alle Ordinanze comunali
COMUNE DI CIS PROVINCIA DI TRENTO Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative dovute per violazioni ai Regolamenti ed alle Ordinanze comunali Approvato con deliberazione del Consiglio
DettagliCass. 20222/2011- Violazioni plurime: inapplicabilità dell'art. 8 L.689/81 e dell'istituto della continuazione
La norma di cui all art. 8 della legge n. 689 del 1981 non è legittimamente invocabile con riferimento alla ipotesi di concorso materiale, di concorso, cioè, tra violazioni commesse con più azioni od omissioni,
DettagliREGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE NORME RELATIVE AL DIVIETO DI FUMO
Istituto Professionale Industria e Artigianato Giovanni Giorgi - Verona REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE NORME RELATIVE AL DIVIETO DI FUMO Art. 1 - Premessa Art. 32 della Costituzione "La Repubblica
DettagliCOMUNE DI SANT ILARIO D ENZA (Provincia di Reggio Emilia)
COMUNE DI SANT ILARIO D ENZA (Provincia di Reggio Emilia) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 65 del 27 novembre 2003 In vigore
DettagliCOMUNE DI LATERZA. prov. di TARANTO Cap tel fax codice fiscale partita iva
REGOLAMENTO SULL APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI E SULLA INDIVIDUAZIONE DEL FUNZIONARIO ABITITATO A RICEVERE IL RAPPORTO E AD EMETTERE
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA FREEDOM LOGISTIC [OMISSIS] PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 15 D.LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261 E S.M.I. (PROC. SANZ.
DettagliL'Antiriciclaggio: Le sanzioni Pagina 1 di 7. a cura di. Data Ufficio E-learning. Gruppo Data Ufficio Spa
L'Antiriciclaggio: Le sanzioni Pagina 1 di 7 M.5 L'ANTIRICICLAGGIO: Le sanzioni a cura di Data Ufficio E-learning Gruppo Data Ufficio Spa L'Antiriciclaggio: Le sanzioni Pagina 2 di 7 INDICE DOCUMENTO 1.
DettagliCOMUNE DI NIBIONNO PROVINCIA DI LECCO REGOLAMENTO COMUNALE PER L ATTUAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE
COMUNE DI NIBIONNO PROVINCIA DI LECCO REGOLAMENTO COMUNALE PER L ATTUAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE INDICE Articolo 1 Articolo 2 - Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5
DettagliComune di Colorina. Provincia di Sondrio
Comune di Colorina Provincia di Sondrio REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI. Pagina 1 di 8 TITOLO
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
DELIBERAZIONE 14 OTTOBRE 2016 566/2016/S/RHT IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE
DettagliCircolare N.102 del 5 Luglio 2012
Circolare N.102 del 5 Luglio 2012 Autotrasportatori indigenti: concessa la rateizzazione delle sanzioni amministrative del codice della strada Autotrasportatori indigenti: concessa la rateazione delle
DettagliREGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL ISTITUTO COMPRENSIVO ALVISE PISANI DI STRA - VE
1 REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL ISTITUTO COMPRENSIVO ALVISE PISANI DI STRA - VE Art. 1 Principi L I.C. Alvise Pisani di Stra, con il presente Regolamento s impegna a far rispettare il
DettagliI REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 70 PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO
I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 70 PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO Approvato con D.G.P. 14.03.2005 n. 116 reg. REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA
DettagliCITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI AREA AVVOCATURA
Prot. n. del Progressivo determinazioni n. Responsabile del Procedimento DETERMINAZIONE N. DEL Oggetto: Equitalia Sud S.p.a., cartella di pagamento n. 071 2015 00098786 87 notificata il 29/05/2015. Pagamento
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ITALIA MEDIA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE AIR TV (LCN
DettagliLe funzioni sanzionatorie della Camera di commercio di Torino
Le funzioni sanzionatorie della Camera di commercio di Torino Carla Russo Normativa di riferimento Legge 689/81 D.P.R. 571/82 D. lgs. 109/92 Legge Regione Piemonte 24/2009 Legge Regione Piemonte 9/2011
DettagliREGOLAMENTO PER L ADESIONE
REGOLAMENTO PER L ADESIONE ALL ACCERTAMENTO APPROVATO CON ATTO DI C.C. N.157 DEL 16.12.1998 CRC PROT.99/000187 DEL 11.01.99 MODIFICATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 25/02/2002 Pag. 2/9 INDICE
DettagliPER L APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PIEMONTE AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI BATTISTA DI TORINO C.so Bramante 88 10126 Torino Cod. Fiscale 05438190018 REGOLAMENTO AZIENDALE PER L APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
DettagliUfficio provinciale di Modena. Fabbricati rurali e D.L. 201/2011. Pasquale Carafa. Modena, 14 novembre 2012
Ufficio provinciale di Modena Fabbricati rurali e D.L. 201/2011 Modena, 14 novembre 2012 Pasquale Carafa Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Modena Tema della presentazione La struttura della
DettagliPROCEDURE PER L EROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CASO DI INADEMPIENZA ALL OBBLIGO VACCINALE
REGIONE PIEMONTE PROCEDURE PER L EROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CASO DI INADEMPIENZA ALL OBBLIGO VACCINALE - 1 a convocazione con lettera ordinaria; - 2 a convocazione con lettera ordinaria,
DettagliMinistero dell Economia e delle Finanze Roma, 13 aprile 2006 Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Ministero dell Economia e delle Finanze Roma, 13 aprile 2006 Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato DIREZIONE GENERALE Direzione per i giochi CIRCOLARE N. 2006/12680/GIOCHI/ADI Agli Uffici regionali
DettagliProt. n 1237/22 Circolare N 11/GIUGNO 2016 GIUGNO 2016 A tutti i colleghi (*)
Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Con il gradito contributo del Centro Studi di Diritto del Lavoro, Legislazione Sociale e Diritto Tributario RAFFAELLO RUSSO SPENA del CPO di Napoli Prot. n 1237/22
DettagliPROCEDURA OPERATIVA L APPLICAZIONE DELLE NORME RELATIVE AL DIVIETO DI FUMO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA PROCEDURA OPERATIVA L APPLICAZIONE DELLE NORME RELATIVE AL DIVIETO DI FUMO A cura di: Servizio Prevenzione e Protezione Data: 14/09/2015 rev. 1 Pagina 2 di 7 1. Oggetto
DettagliISTRUZIONI GENERALI PER LE CONTRAVVENZIONI AL DIVIETO DI FUMO
ISTRUZIONI GENERALI PER LE CONTRAVVENZIONI AL DIVIETO DI FUMO Gli enti non statali (come le ASL, che dipendono dalle Regioni) richiedono il pagamento della sanzione e le relative spese di notifica secondo
DettagliCamera di Commercio di Chieti GUIDA ALL APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE E DEL REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO
Camera di Commercio di Chieti GUIDA ALL APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE E DEL REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO Chieti - Edizione novembre 2009 1 Indice 1. Disposizioni generali
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE
Settore Amministrativo Servizio Affari Generali REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI E ALLE ORDINANZE DEL SINDACO E DEI RESPONSABILI
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE
COMUNE DI SACROFANO PROVINCIA DI ROMA REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE (approvato con deliberazione
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone
Prot. n. 2010/130264 Approvazione delle Avvertenze relative al nuovo modello di cartella di pagamento, ai sensi dell art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 IL DIRETTORE
DettagliREGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DI NORMATIVA SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A DISPOSIZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE SINDACALI
CITTÀ di SAVONA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DI NORMATIVA SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A DISPOSIZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE SINDACALI Adottato dal Consiglio Comunale con
DettagliL esperienza della Camera di commercio di Torino nell attivit
L esperienza della Camera di commercio di Torino nell attivit Carla Russo Normativa di riferimento Legge 689/81 D.P.R. 571/82 D. lgs. 109/92 Legge Regione Piemonte 24/2009 Legge Regione Piemonte 9/2011
DettagliRISOLUZIONE N. 366/E. Sia l istanza che il relativo atto di concessione sono soggetti all imposta di bollo nella misura di euro 14,62.
RISOLUZIONE N. 366/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 ottobre 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Imposta di bollo su atti e documenti relativi
DettagliIngiunzione fiscale. Processo
Ingiunzione fiscale. Processo Comune di Torino Torino, 28 novembre 2016 Relatore: Avv. Luciano Marcon 29/11/2016 1 Normativa L'ingiunzione fiscale è un ordine di pagamento emesso da un Ente Locale. Si
DettagliERRONEA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO I RICORSI AL COMITATO REG.LE PER I RAPPORTI DI LAVORO
ERRONEA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO I RICORSI AL COMITATO REG.LE PER I RAPPORTI DI LAVORO Avverso i provvedimenti degli ispettori del, gli interessati hanno facoltà di ricorrere, nei modi e nei
DettagliLe funzioni sanzionatorie della Camera di commercio di Torino
Le funzioni sanzionatorie della Camera di commercio di Torino Carla Russo Normativa di riferimento Legge 689/81 D.P.R. 571/82 D. lgs. 109/92 Legge Regione Piemonte 24/2009 Legge Regione Piemonte 9/2011
Dettagli1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Regolamento sul divieto di fumo (emanato con DD n. 412 del 26 luglio 2016 pubblicato in pari data all Albo Ufficiale on-line, entrata in vigore 10 agosto 2016) Art. 1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Il
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N.96/14/CSP ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELERAMA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE TELERAMA
DettagliCITTÀ DI MOGLIANO VENETO PROVINCIA DI TREVISO
COPIA Reg. pubbl. N. lì CITTÀ DI MOGLIANO VENETO PROVINCIA DI TREVISO DETERMINAZIONE N. 706 DEL 17-10-2013 - CORPO DI POLIZIA LOCALE - OGGETTO: Servizio di sviluppo e stampa e fornitura materiale fotografico.
DettagliLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Delibera n. 19339 (*) Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del Sig. Fabio Bianchin ai sensi degli articoli 187-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (*) La Corte
DettagliDECORATO AL VALOR MILITARE VIA GENERALE GIARDINO, 1 (provincia di Vicenza) REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
DECORATO AL VALOR MILITARE VIA GENERALE GIARDINO, 1 (provincia di Vicenza) REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 15
DettagliREGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI
REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30.05.08 ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
DettagliDELIBERA N. 135/12/CONS
DELIBERA N. 135/12/CONS ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 70 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 AGOSTO 2003, N. 259 E 3, COMMI 1 E
DettagliREGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NELLE SEDI LUOGO DI LAVORO DEI DIPENDENTI COMUNALI
REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NELLE SEDI LUOGO DI LAVORO DEI DIPENDENTI COMUNALI Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 453 del 19/11/2012 1 INDICE Articolo 1 Oggetto Articolo
DettagliDecurtazione punti patente
Decurtazione punti patente E la procedura che prevede, a seguito di determinate violazioni al Codice della Strada, la decurtazione di punti dalla patente di guida di chi ha commesso la violazione (art.126bis
Dettagli