regionali e Proposta di indicazioni operative Roma - 5 febbraio 2013

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1 Pianificazione ifi i Operativa Territoriale i Quadro normativo in materia di tirocini, i i Stato t dell'arte delle normative regionali e Proposta di indicazioni operative Roma - 5 febbraio 2013

2 TIROCINI: IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE 2

3 QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI TIROCINI L. 196/1997 art. 18 Tirocini formativi e di orientamento D.I. 142/1998 FINALITA Realizzare momenti di alternanza tra scuola e lavoro e agevolarelescelteprofessionalimediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro TIPOLOGIA RAPPORTO DESTINATARI/SOGGETTI OSPITANTI I tirocini non costituiscono rapporti di lavoro DURATA DESTINATARI Non superiore a 4 mesi : studenti che frequentano la scuola secondaria; Non superiore a 6 mesi: A) lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle Soggetti che liste di mobilità; B) allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione abbiano già professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post laurea, anche nei assolto l obbligo diciotto mesi successivi al completamento della formazione. scolastico Non superiore a dodici mesi: A) studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi; B) persone svantaggiate. Non superiore a ventiquattro mesi: soggetti portatori di handicap La durata è tuttavia ulteriormente specificata dall art. 11 D.L. 138/2011, in riferimento a quelli che vengono definiti tirocini formativi di orientamento curriculari e non curriculari 3

4 QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI TIROCINI L. 196/1997 art. 18 Tirocini formativi e di orientamento D.I. 142/1998 MODULISTICA DI RIFERIMENTO Convenzione tra i soggetti promotori e i datori di lavoro ospitanti (pubblici o privati) al fine di disciplinare le regole ed i ruoli dei diversi soggetti interessati; Progetto Formativo del tirocinante GARANZIE ASSICURATIVE I soggetti promotori hanno l obbligo di assicurare i tirocinanti: contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per la responsabilità civile presso compagnie assicurative TUTOR Presenza di un tutore come responsabile didatticoorganizzativo delle attività NUMERO DI TIROCINANTI OSPITATI DAI DATORI DI LAVORO IN RELAZIONE ALL ATTIVITA DELL AZIENDA a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante; b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente; c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente. 4

5 QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI TIROCINI L. 196/1997 art. 18 Tirocini formativi e di orientamento D.I. 142/1998 SOGGETTI PROMOTORI (integrata da normativa successiva - Interpello 36/2011) a) agenzie per l'impiego istituite ai sensi degli articoli 24 e 29 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (4), sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'articolo 1 della medesima legge, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi regionali; b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; c) provveditorati agli studi; d) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti i dal vigente ordinamento; e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno g 1997, n. 196 (2); f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della regione. 5

6 QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI TIROCINI ESTIVI D.lgs. 276/2003 Sentenza Corte Costituzionale 50/2005 (ricorso Regioni Marche, Toscana ed Emilia Romagna) ART. 60 TIROCINI ESTIVI DI ORIENTAMENTO ILLEGITTIMITA ART. 60 D.lgs. 276/2003 Promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto a un ciclo di studi c/o l università o un istituto scolastico La disciplina dei tirocini estivi di orientamento attiene alla formazione professionale di competenza esclusiva delle Regioni Normative regionali STATO DELL ARTE DEI TIROCINI ESTIVI Solo alcune regioni hanno adottato una propria disciplina pienamente operativa 6

7 TIROCINI CURRICULARI E NON CURRICULARI L Art. 11 D.L. 138/2011 (L. 148/2011) definisce i livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini NON CURRICULARI Tirocini formativi e di orientamento non curriculari: disciplinati a livello nazionale dall art art. 18 della L. 24 giugno 1997 n. 196, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l occupabilità dei giovani nella transizione scuola-lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro La Circolare del MLPS 24/2011 fornisce chiarimenti sulle varie tipologie di Tirocinio Tirocini formativi e di orientamento curriculari: «inclusi nei piani di studio delle Università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari ovvero altre esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta alternanza» Altre tipologie di tirocini: Tirocini di inserimento / reinserimento al lavoro (rivolti principalmente a lavoratori in mobilità, disoccupati, inoccupati); Tirocini in favore di soggetti svantaggiati; Tirocini rivolti ai disabili; Tirocini per l accesso alle professioni ordinistiche 7

8 I TIROCINI NELLA LEGGE DI RIFORMA DEL MdL (Legge 92/ 2012) Legge 92/ Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita Art. 1 commi 34, 35 e 36 vengono introdotte alcune importanti i novità in materia di tirocini formativi Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di riforma, il Governo e le Regioni concludano in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le P.A di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri: a) revisione della disciplina dei tirocini formativi,, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo; b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività; c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza; d) riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta. La mancata corresponsione dell indennità di cui alla lettera d) del comma 34 comporta a carico del trasgressore l irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell illecito commesso, in misura variabile da un minimo di a un massimo di euro, conformemente alle previsioni pevso di cui alla legge 24 novembre e 1981, n Non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica 8

9 INCOSTITUZIONALITA dell Art. 11 D.L. 138/2011 (L. 148/2011) Sentenza della Corte Costituzionale n. 287 dell 11 dicembre 2012 La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 287 dell 11 dicembre 2012, pubblicata il 19 dicembre u.s., ha precisato che la riforma dei tirocini, approvata con la manovra di Ferragosto del 2011, è incostituzionale, poiché invade le competenze delle Regioni. In particolare, la Corte ha dichiarato l illegittimità dell art. 11 del decreto legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, per violazione dell art. 117, 4 comma, della Costituzione, poiché invade un territorio di competenza normativa residuale delle Regioni 9

10 SINTESI DEL QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI TIROCINI Art. 11 D.L. 138/2011 (L. 148/2011) Circolare MLPS 24/2011 Interpello 36/2011 L. 92/ 2012 Sentenza n. 287/2012 della Corte Costituzionale Disciplina i livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini Tirocini formativi e di orientamento NON CURRICULARI: durata max. 6 mesi destinatari neo- diplomati o neolaureati entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio Sono promossi unicamente dai soggetti determinati dalle normative regionali Primi chiarimenti relativi all art art. 11 D.L. 138/2011 e definisce a quali tipologie di tirocinio non si applicano i livelli di tutela essenziali Tirocini formativi e di orientamento CURRICULARI Tirocini di cosiddetto INSERIMENTO/REINSERIM ENTO al lavoro Tirocini in favore di SOGGETTI SVANTAGGIATI Tirocini per l accesso alle professioni ordinistiche Chiarimento su soggetti legittimati a promuovere tirocini formativi e di orientamento e altre tipologie di tirocinio I soggetti abilitati all attività di intermediazione possono promuovere tutte le diverse tipologie di tirocini (ad esclusione di quelli curriculari) il Governo e le Regioni dovranno concludere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le P.A di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento Illegittimità dell art. 11 del decreto legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, per violazione dell art. 117, 4 comma, della Costituzione, poiché invade un territorio di competenza normativa residuale delle Regioni 10

11 STATO DELL'ARTE DELLE NORMATIVE REGIONALI IN MATERIA DI TIROCINI 11

12 STATO DI ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI TIROCINI (AGG. AL 31/01/2013) LEGENDA PRECEDENTE DISCIPLINA: completa, operativa e declina la norma regionale su alcuni aspetti NUOVA DISCIPLINA: effettuato recepimento art. 11 D.L. 138/11 e circolare 24/11 e declina la norma regionale su alcuni aspetti PRECEDENTE DISCIPLINA: completa e operativa recepisce D.I. 142/1998 NUOVA DISCIPLINA: effettuato recepimento art. 11 D.L. 138/11 e circolare 24/11 PRECEDENTE DISCIPLINA: incompleta (mancano le delibere di attuazione) NUOVA DISCIPLINA: in corso di recepimento (o in parte) art. 11 L.138/11 e circolare 24/11 PRECEDENTE DISCIPLINA: nessuna normativa NUOVA DISCIPLINA: nessun recepimento DISCIPLINA PRECEDENTE ALL ART 11 DEL DISCIPLINA SUCCESSIVA ALL ART 11 DEL D.L. art. 11 D.L. 138/11 e circolare 24/11 D.L. 138/11 e circolare 24/ /11 e circolare 24/

13 COMMISSIONE EUROPEA: VERSO UN QUADRO DI QUALITÀ UE PER I TIROCINI 13

14 INDICAZIONI ED ORIENTAMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA IN MATERIA DI TIROCINI (1) Nell ambito delle iniziativeiative previste nel pacchetto occupazione del 18 aprile 2012, la Commissione europea ha presentato un documento di lavoro con il quale ha avviato una consultazione in vista della definizione di un Quadro di qualità UE per i tirocini, con l obiettivo di raggiungere il necessario consenso in vista di una specifica raccomandazione del Consiglio da adottare prima della fine del 2012 Al momento, a livello comunitario, non esiste una definizione univoca di Tirocinio. Il documento di lavoro della Commissione i specifica come per la definizione i i del Quadro di qualità UE per i tirocini, questi vengono individuati come: «un'esperienza lavorativa comprendente una componente educativa (nel quadro di un curriculum di studio o no) di durata limitata. Scopo di tali tirocinii i è quello di agevolare la transizione i dei tirocinantii dall'istruzione i al lavoro, fornendo loro l'esperienza pratica, le conoscenze e le competenze idonee a completare la loro istruzione teorica» L iniziativa della Commissione è prevalentemente incentrata sui tirocini che rientrano in programmi di istruzione superiore, nonché sui tirocini (normalmente post laurea) in cui intervengono soltanto il tirocinante e il datore di lavoro. Sono inclusi nell iniziativa i tirocini transnazionali (è escluso l'apprendistato) 14

15 INDICAZIONI ED ORIENTAMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA IN MATERIA DI TIROCINI (2) La Commissione ha individuato alcuni elementi che dovrebbero essere contemplati nel Quadro di qualità UE dei tirocini conclusione di un contratto di tirocinio definizione degli obiettivi professionali e di apprendimento e tutoraggio/orientamento adeguato riconoscimento del tirocinio Il contratto di tirocinio dovrebbe costituire la base di tutti i tirocini e indicare gli obiettivi professionali e di apprendimento, la durata e, se del caso, l'ammontare della retribuzione/del compenso * Oltre alla necessità di definire chiaramente gli obiettivi professionali e di apprendimento del tirocinio, occorre che all'interno dell'organizzazione ospitante sia designato un tutor personale per ciascun tirocinante Al termine del tirocinio, dovrebbe essere consegnato al tirocinante un certificato indicante la durata e il contenuto formativo del tirocinio, le mansioni espletate, nonché le conoscenze, abilità e competenze acquisite durata ragionevole adeguatezza della retribuzione e della tutela sociale dei tirocinanti E importante che la durata dei tirocini sia chiaramente fissata ed in generale, una durata di tre-sei mesi, in funzione del tipo di tirocinio, è considerata appropriata Nel corso degli studi di un tirocinante, un tirocinio gratuito può essere accettabile purché al tirocinante sia riconosciuta una copertura di sicurezza sociale. Nel caso dei tirocini post laurea, una retribuzione è in generale raccomandata trasparenza delle informazioni sui diritti e sugli obblighi I diritti e gli obblighi del tirocinante, del datore di lavoro e, se del caso, dell'istituto di istruzione devono essere trasparenti e chiari per tutte le parti * La Commissione non esclude la possibilità di retribuire il tirocinante; in particolare nel caso dei tirocini post lauream afferma che "una retribuzione è in generale raccomandata dato che il tirocinante possiede già un titolo che lo qualifica a svolgere un'attività e non ha più lo status di studente" 15

16 I TIROCINI NEL REGOLAMENTO DI RIFORMA DEGLI ORDINI PROFESSIONALI (DPR n. 137/2012) 16

17 I TIROCINI NEL REGOLAMENTO DI RIFORMA DEGLI ORDINI PROFESSIONALI (1) Il 7 agosto 2012 è stato emanato il DPR, n. 137, relativo al Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali. L art. 6 del DPR è dedicato alla regolamentazione del tirocinio per l accesso alla professione. Le disposizioni previste si applicano ai tirocini iniziati dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto. Di seguito vengono illustrati i contenuti Il tirocinio professionale è obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali e ha una durata massima di diciotto mesi. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie Il tirocinio consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed è finalizzato a conseguire le capacita' necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione Presso il consiglio dell'ordine o del collegio territoriale è tenuto il registro dei praticanti, l'iscrizione liscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti e' necessario aver conseguito la laurea o il diverso titolo di istruzione previsti dalla legge per l'accesso alla professione regolamentata, ferme restando le altre disposizioni previste dall'ordinamento universitario Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo, è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale sulla base di criteri concernenti l'attività professionale del richiedente e l'organizzazione della stessa, stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine o del collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante 17

18 I TIROCINI NEL REGOLAMENTO DI RIFORMA DEGLI ORDINI PROFESSIONALI (2) Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiegoovverodirapportodilavorosubordinatoprivato,purchèle relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale disposizione vigila il locale consiglio dell'ordine o collegio Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale L'interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai fini dell'accesso, di quello previamente svolto. Quando ricorre un giustificato motivo, l'interruzione del tirocinio può avere una durata massima di nove mesi, fermo l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare 18

19 DPR 137/2012: TIROCINI TRA ESPERIENZE ALL ESTERO E CONVENZIONI AD HOC Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione Il tirocinio può essere svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare Convenzioni i per regolare i reciproci i rapporti. Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra i consigli nazionali degli ordini o collegi e il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, i i i all'esito del corso di laurea. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie 19

20 ORDINI PROFESSIONALI, COLLEGI E REGIONI: I TIROCINI TRA PRATICA E FORMAZIONE Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto: a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione, in modo da garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale; b) i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione; c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a duecento ore; d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante nonchè quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, affidate a una commissione composta da professionisti e docenti universitari, in pari numero e presieduta da un docente universitario, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza Le Regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di tirocinio professionale 20

21 ACCORDO STATO/REGIONI E PROVINCE AUTONOME e LINEE GUIDA IN MATERIA DI TIROCINI 21

22 TIROCINI: LE LINEE GUIDA NAZIONALI CONFERENZA PERMANENTE STATO - REGIONI E PROVINCIE AUTONOME Coerentemente a quanto contemplato dalla Legge 92/2012 (Riforma «Fornero» del MdL), il 24 gennaio 2013, sono state definite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le P.A di Trento e di Bolzano delle linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento 22

23 DEFINIZIONE DI TIROCINIO e PRINCIPI COMUNI Misura formativa di politica attiva finalizzata a creare un favorire l arricchimento del contatto diretto tra SOGGETTO SCOPO bagaglio di conoscenze, TIROCINANTE OSPITANTE l acquisizione di competenze professionali e l inserimento o il reinserimento lavorativo DEL TIROCINANTE Periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione i che NON SI CONFIGURA COME UN RAPPORTO O DI LAVORO I PRINCIPI E I CRITERI DELLE LINEE GUIDA SONO APPLICABILI ANCHE PER I CASI IN CUI IL SOGGETTO OSPITANTE SIA UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LE LINEE GUIDA RAPPRESENTANO STANDARD MINIMI DI RIFERIMENTO ANCHE PER QUANTO RIGUARDA GLI INTERVENTI E LE MISURE AVENTI MEDESIMI OBIETTIVI E STRUTTURA DEI TIROCINI, ANCHE SE DIVERSAMENTE DENOMINATE 23

24 TIPOLOGIE DI TIROCINI, FINALITA, DESTINATARI E DURATA T I R O C I N I A) TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO FINALITA DESTINATARI DURATA FINALITA agevolare le scelte professionali e l occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi non superiore a 6 mesi percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro N O N B) TIROCINI DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO AL LAVORO DESTINATARI disoccupati (anche in mobilità) e inoccupati lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione, sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali C U R R I C U L A R I DURATA non superiore a 12 mesi C) TIROCINI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE O DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO S O IN disabili di cui all articolo l 1, comma 1 della legge 68/99, persone DESTINATARI FAVORE DI DISABILI DI CUI svantaggiate ai sensi della legge 381/91 nonché immigrati, richiedenti asilo ALL ARTICOLO 1, COMMA 1 e titolari di protezione internazionale DELLA LEGGE 68/99, PERSONE SVANTAGGIATE AI SENSI DELLA LEGGE 381/91 NONCHE IMMIGRATI, RICHIEDENTI ASILO E DURATA non superiore a 12 mesi. Per i soggetti disabili 24 mesi. TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE 24

25 ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE ALLA DURATA LA DURATA MASSIMA PREVISTA PER LE DIVERSE TIPOLOGIE è COMPRENSIVA DELLE EVENTUALI PROROGHE Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità proprie dei tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di DISABILI di cui all articolo 1, comma 1 della legge 68/99, PERSONE SVANTAGGIATE ai sensi della legge 381/91 nonché IMMIGRATI, RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE Le REGIONI e PROVINCE AUTONOME potranno definire MISURE DI AGEVOLAZIONE, nonché prevedere, al solo fine di GARANTIRE L INCLUSIONE, EVENTUALI CIRCOSTANZIATE DEROGHE IN MATERIA DI DURATA E RIPETIBILITÀ Il tirocinante ha diritto ad una SOSPENSIONE DEL TIROCINIO PER MATERNITÀ O MALATTIA LUNGA, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il PERIODO DI SOSPENSIONE NON CONCORRE AL COMPUTO DELLA DURATA COMPLESSIVA DEL TIROCINIO secondo i limiti massimi indicati 25

26 TIPOLOGIE DI TIROCINI CHE NON RIENTRANO TRA LE MATERIE OGGETTO DELLE LINEE GUIDA TIROCINI CURRICULARI promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all interno di un percorso formale di istruzione o di formazione. INCLUSI NEI PIANI DI STUDIO DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SULLA BASE DI NORME REGOLAMENTARI OVVERO ALTRE ESPERIENZE PREVISTE ALL'INTERNO DI UN PERCORSO FORMALE DI ISTRUZIONE O DI FORMAZIONE, LA CUI FINALITÀ NON SIA DIRETTAMENTE QUELLA DI FAVORIRE L'INSERIMENTO LAVORATIVO, BENSÌ QUELLA DI AFFINARE IL PROCESSO DI APPRENDIMENTO E DI FORMAZIONE CON UNA MODALITÀ DI COSIDDETTA ALTERNANZA. PERIODI DI PRATICA PROFESSIONALE, nonché i tirocini previsti per l accesso alle professioni ordinistiche TIROCINI TRANSNAZIONALI, quali ad esempio quelli realizzati nell ambito dei programmi comunitari per l istruzione e per la formazione, quali il Lifelong Learning Programme TIROCINI PER SOGGETTI EXTRACOMUNITARI promossi all'interno delle quote di ingresso TIROCINI ESTIVI Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema DI TIROCINI FORMATIVI ATTIVATI DALLE COOPERATIVE SOCIALI ai sensi dell articolo 2, comma 1, lettera f) del decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 (PURCHÉ ISCRITTI NEGLI SPECIFICI ALBI REGIONALI, OVE ESISTENTI) e della legge 8 novembre 1991, n. 381, per le finalità dell articolo 1, comma 1, lettera b) della medesima legge (LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIVERSE - AGRICOLE, INDUSTRIALI, COMMERCIALI O DI SERVIZI - FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE). 26

27 ENTI PUBBLICI TITOLARI Fatti salvi gli aspetti eventualmente ricadenti nelle materie di potestà legislativa dello Stato LA REGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI TIROCINI È DI COMPETENZA DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 27

28 SOGGETTI PROMOTORI Le REGIONI e PROVINCE AUTONOME INDIVIDUANO SOGGETTI, PUBBLICI E PRIVATI, ACCREDITATI O AUTORIZZATI, che possono promuovere il tirocinio nel proprio territorio e ne danno pubblicità e visibilità nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazionei i i I tirocini possono essere promossi, da parte di SOGGETTI, ANCHE TRA LORO ASSOCIATI, individuati dalle Linee Guida nazionali, ferma restando la COMPETENZA DI REGIONI e PROVINCE AUTONOME ad INTEGRARE e MODIFICARE L'ELENCO: servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i.. MLPS, nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali e regionali, PROMUOVE PROGRAMMI/SPERIMENTAZIONI che prevedono l attivazione di tirocini ANCHE AVVALENDOSI DELL APPORTO DEI PROPRI ENTI IN HOUSE 28

29 SOGGETTI OSPITANTI ENTI PUBBLICI O PRIVATI PRESSO I QUALI VIENE REALIZZATO IL TIROCINIO NON POSSONO REALIZZARE PIÙ DI UN TIROCINIO CON IL MEDESIMO TIROCINANTE, fatta salva la possibilità di prorogare il tirocinio entro i limiti di durata indicati NON POSSONO ULTIZZARE I TIROCINANTI PER ATTIVITÀ CHE NON SIANO COERENTI CON GLI OBIETTIVI FORMATIVI DEL TIROCINIO stesso POSSONO REALIZZARE PIÙ TIROCINI PER IL MEDESIMO PROFILO PROFESSIONALE, fatti salvi i limiti numerici indicati nelle linee guida DEVONO ESSERE IN REGOLA CON LA NORMATIVA sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche, NON AVERE EFFETTUATO LICENZIAMENTI, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, NEI 12 MESI PRECEDENTI L ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO, ovveronon AVERE PROCEDURE DI CIG STRAORDINARIA O IN DEROGA IN CORSO PER ATTIVITÀ EQUIVALENTI A QUELLE DEL TIROCINIO, NELLA MEDESIMA UNITÀ OPERATIVA 29

30 MODALITA DI ATTIVAZIONE CONVENZIONE STIPULATA TRA I SOGGETTI PROMOTORI E I SOGGETTI OSPITANTI PUBBLICI E PRIVATI, può riguardare più tirocini anche di diverse tipologie Alla convenzione DEVE ESSERE ALLEGATO UN PROGETTO FORMATIVO PER CIASCUN TIROCINANTE, predisposto sulla base di MODELLI DEFINITI DALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME, da sottoscrivere da parte dei tre soggetti coinvolti nell esperienza esperienza di tirocinio (tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore) SEZIONI PROGETTO FORMATIVO: ANAGRAFICA: dati identificativi del tirocinante, dell azienda o amministrazione pubblica, del soggetto promotore, del tutor individuato dal soggetto ospitante e del referente nominato del soggetto promotore ELEMENTI DESCRITTIVI DEL TIROCINIO: tipologia di tirocinio, settore di attività economica dell azienda (codici di classificazione ATECO) o dell amministrazione pubblica, area professionale di riferimento dell attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), sede prevalente di svolgimento, estremi identificativi delle assicurazioni, durata e periodo di svolgimento del tirocinio, sede prevalente di svolgimento, entità dell importo corrisposto quale indennità al tirocinante SPECIFICHE DEL PROGETTO FORMATIVO: a) indicazione, ove possibile, della figura professionale di riferimento nel Repertorio nazionale di cui alla legge n. 92/2012, art. 4, comma 67, ed eventuale livello EQF. Nelle more della definizione del Repertorio nazionale si fa riferimento i ai Repertori regionali, ovedefiniti iti dalla Regione; b) attività ità da affidare al tirocinantei t durante il tirocinio; c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio; d) competenze da acquisire con riferimento alla figura professionale di riferimento DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI COINVOLTE NEL PROGETTO DI TIROCINIO: tirocinante, tutor del soggetto ospitante e referente del soggetto promotore 30

31 GARANZIE ASSICURATIVE E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE Il SOGGETTO PROMOTORE garantisce il tirocinante: contro infortuni sul lavoro presso l INAIL per la RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I TERZI con idonea compagnia assicuratrice LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME POSSONO ASSUMERE A PROPRIO CARICO GLI ONERI per le copertura assicurative NelcasoincuiilSOGGETTO PROMOTORE SIA UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, nelle relative convenzioni si DEFINIRANNO LE MODALITÀ attraverso le quali IL SOGGETTO OSPITANTE POTRÀ EVENTUALMENTE ASSUMERE A SUO CARICO L'ONERE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE La copertura assicurativa deve comprendere anche EVENTUALI ATTIVITÀ SVOLTE DAL TIROCINANTE AL DI FUORI DELL AZIENDA O AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, rientranti nel progetto formativo. I tirocini, pur non costituendo rapporti di lavoro, SONO SOGGETTI ALLA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA da parte del soggetto ospitante prevista dall articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma IL TAVOLO TECNICO DEL SIL, istituito in sede di Conferenza Unificata l 11 luglio 2002, DEFINIRÀ LE MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA CONVENZIONE E DEL PROGETTO FORMATIVO CONGIUNTAMENTE ALLE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE. 31

32 MODALITA DI ATTUAZIONE (1) COMPITI DEL SOGGETTO PROMOTORE Presidio della QUALITÀ DELL ESPERIENZA DI TIROCINIO: favorire l ATTIVAZIONE dell esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di AVVIO nella GESTIONE delle PROCEDURE AMMINISTRATIVE e nella PREDISPOSIZIONE del PROGETTO FORMATIVO individuare un REFERENTE O TUTOR quale responsabile organizzativo del tirocinio promuovere il buon andamento dell esperienza di tirocinio attraverso un AZIONE DI MONITORAGGIO rilasciare, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l ATTESTAZIONE DEI RISULTATI, specificando le competenze eventualmente acquisite contribuire al MONITORAGGIO TERRITORIALE DELL ANDAMENTO DEI TIROCINI. A tal fine il soggetto promotore redige con CADENZA ANNUALE UN RAPPORTO SINTETICO DI ANALISI DEI TIROCINI REALIZZATI, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/re-inserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato alla Regione e Provincia autonoma e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali COMPITI DEL SOGGETTO OSPITANTE stipulare la CONVENZIONE con il soggetto promotore e definire il PROGETTO FORMATIVO, in collaborazione con il soggetto promotore designare un TUTOR con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato TRA I PROPRI LAVORATORI in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto PREVISTO DAL PROGETTO valutare l esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell attestazione dell attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite COMPITI DEL TIROCINANTE Attenersi a quanto previsto nel PROGETTO FORMATIVO svolgendo le attività concordate con il tutor 32

33 MODALITA DI ATTUAZIONE (2) NUMERO DI TIROCINI ATTIVABILI CONTEMPORANEAMENTE IN PROPORZIONE ALLE DIMENSIONI DEL SOGGETTO OSPITANTE Definito attraverso le DISCIPLINE REGIONALI e delle PROVINCE AUTONOME. Nelle more della definizione: unità operative con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20: non più di 2 tirocinanti contemporaneamente le unità operative con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all unità superiore Sono ESCLUSI DAI LIMITI NUMERICI i tirocini in favore dei DISABILI di cui all articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99, PERSONE SVANTAGGIATE ai sensi della legge n. 381/91 nonché RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE SOGGETTI OSPITANTI MULTILOCALIZZATI (COMPRESE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI) Il tirocinio è regolato dalla NORMATIVA della REGIONE odellaprovincia AUTONOMA NEL CUI TERRITORIO IL TIROCINIO È REALIZZATO Le Regioni e Province Autonome possono STIPULARE APPOSITI ACCORDI per definire disposizioni volte a tener conto delle esigenze delle imprese multi localizzate, anche in deroga a quanto sopra previsto Nel caso di TIROCINI CHE PREVEDONO ATTIVITÀ FORMATIVE IN PIÙ REGIONI, lanormativa di riferimento è quella della Regione SEDE DI ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO 33

34 TUTORSHIP INDIVIDUATO DAL SOGGETTO PROMOTORE, SVOLGE I SEGUENTI COMPITI: collabora alla stesura del PROGETTO FORMATIVO del tirocinio; i i TUTOR SOGGETTO PROMOTORE COORDINA l ORGANIZZAZIONE e PROGRAMMA il percorso di tirocinio; MONITORA l andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto e con l obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante; ACQUISISCE DAL TIROCINANTE ELEMENTI in merito all esperienza svolta ed agli esiti della stessa, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione; concorre, sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione dell ATTESTAZIONE FINALE NOMINATO DAL SOGGETTO OSPITANTE: può accompagnare fino ad un MASSIMO di 3 TIROCINANTI CONTEMPORANEAMENTE TUTOR SOGGETTO OSPITANTE èresponsabiledell ATTUAZIONE DEL PIANO FORMATIVO edell INSERIMENTO E AFFIANCAMENTO del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto formativo deve possedere ESPERIENZE E COMPETENZE PROFESSIONALI ADEGUATE per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio favorisce l inserimentoi t del tirocinantei t promuove l acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante aggiorna la DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL TIROCINIO (registri, etc.) per l intera durata del tirocinio accompagna e supervisiona il percorso formativo del tirocinante Definiscono le CONDIZIONI ORGANIZZATIVE E DIDATTICHE favorevoli all apprendimento RACCORDO TRA I DUE TUTOR Garantiscono il MONITORAGGIO DELLO STATO DI AVANZAMENTO del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di VERIFICA IN ITINERE E A CONCLUSIONE dell intero processo Garantiscono il PROCESSO DI ATTESTAZIONE A DELL ATTIVITÀ SVOLTA e delle COMPETENZE EVENTUALMENTE ACQUISITE dal tirocinante 34

35 ATTESTAZIONE DELL ATTIVITA SVOLTA E DELLE COMPETENZE ACQUISITE COMPETENZE EVENTUALMENTE ACQUISITE SOGGETTO PROMOTORE rilascia Anche sulla base della valutazione del SOGGETTO OSPITANTE ATTESTAZIONE DEI RISULTATI specificando Con riferimento, ove possibile, ad una QUALIFICAZIONE INSERITA NEL REPERTORIO NAZIONALE di cui alla legge n. 92 del 2012, art. 4, comma 67, o, NELLE MORE della sua istituzione, con riferimento al REPERTORIO DEFINITO DALLA REGIONE E PROVINCIA AUTONOMA L ESPERIENZA DI TIROCINIO dovrà essere registrata MODALITÀ DI REGISTRAZIONE definite dalla Regione e Provincia Autonoma LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO Il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% DELLA DURATA PREVISTA DAL PROGETTO FORMATIVO 35

36 INDENNITA DI PARTECIPAZIONE Non inferiore a 300 lordi al mese Regioni e Province Autonome possono modificare tale importo nelle proprie normative LAVORATORI SOSPESI E COMUNQUE PERCETTORI DI FORME DI SOSTEGNO AL REDDITO non viene corrisposta l indennità di tirocinio, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali PUBBLICA AMMINISTRAZIONE non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica fatte salve successive norme di finanziamento le convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante RISORSE CONTENUTE NEI LIMITI DELLA SPESA DESTINATA AI TIROCINI NEL CORSO DELL ANNO PRECEDENTE ALL ENTRATA IN VIGORE ALLA LEGGE STESSA e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, REGIONI e PROVINCE AUTONOME possono prevedere MISURE AGEVOLATIVE atte a sostenere i tirocini, nonché FORME DI FORFETIZZAZIONE Dal punto di vista FISCALE l indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale REDDITO ASSIMILATO A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE Né la PARTECIPAZIONE, né l INDENNITA comportano la perdita dello stato di disoccupazione, IL TIROCINIO NON E UN RAPPORTO DI LAVORO DISABILI di cui all articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99, PERSONE SVANTAGGIATE ai sensi della legge n. 381/91 Nonché RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE Regioni e Province Autonome potranno definire MISURE DI AGEVOLAZIONE O SOSTEGNO, al solo fine di garantire l inclusione, EVENTUALI CIRCOSTANZIATE DEROGHE IN MATERIA DI CORRESPONSIONE E DI AMMONTARE DELL INDENNITÀ 36

37 MONITORAGGIO verifica dei REQUISITI DI ACCESSO dei tirocinanti AMMINISTRAZIONI TITOLARI promuovono monitoraggio anche attraverso le COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE Monitoraggio in ITINERE del percorso VERIFICHE EX POST degli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio promuove monitoraggio e valutazione NEL QUADRO DELL ATTIVITÀ di monitoraggio di valutazione della RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO O previste dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, articolo 1, comma 2 MLPS ISFOL ITALIA LAVORO predispone ANNUALMENTE REPORT NAZIONALE di analisi e monitoraggio dell attuazione dei tirocini sulla base dei DATI DISPONIBILI A LIVELLO CENTRALE e di quelli FORNITI ANNUALMENTE dalle REGIONI e PROVINCE AUTONOME 37

38 VIGILANZA, CONTROLLO ISPETTIVO E DISCIPLINA SANZIONATORIA Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza e controllo, le REGIONI e PROVINCE AUTONOME si impegnano ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini prevenendo le forme di abuso. Nello specifico verranno approntate opportune misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento. MLPS nel corso delle verifiche se il tirocinio NON È CONFORME alla nuova disciplina e alla relativa regolamentazione regionale di riferimento Dall entrata in vigore delle regolamentazioni regionali, ai sensi della legge n. 92/2012, e delle Linee Guida La mancata corresponsione dell indennità comporterà una SANZIONE AMMINISTRATIVA importo proporzionato alla gravità dell'illecito commesso MIN MAX RIQUALIFICA IL RAPPORTO COME DI NATURA SUBORDINATA con relativa APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE applicabili in tale ipotesi (come ad esempio in materia di Libro Unico del Lavoro, prospetto di paga e dichiarazione di assunzione), dispone RECUPERO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E DEI PREMI ASSICURATIVI Sono anche applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge 689/1981 Le regioni provvederanno, nell'ambito dei propri atti, ad INSERIRE APPOSITE NORME RIGUARDO I CASI DI INADEMPIENZA DA PARTE DEI SOGGETTI PROMOTORI, nel rispetto delle norme nazionali in materia. 38

39 TIROCINI: PROPOSTE OPERATIVE PER L AT ALLE REGIONI 39

40 PROPOSTA DI INDICAZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI TIROCINI (1) SOGGETTO CHE DEFINISCE PRIMI ELEMENTI SU CUI LA REGIONE O LA DETTAGLIO MODALITA PROVINCIA AUTONOMA PUO DECIDERE DI NORMARE TIPOLOGIE DI TIROCINI Recepisce tutte le tipologie indicate nelle Linee Guida Sceglie quali tipologie recepire tra quelle indicate nelle Linee Guida RECEPIMENTO DELLE LINEE GUIDA NELLE NORMATIVE REGIONALI REGIONI E PROVINCE AUTONOME DURATA MINIMA DEL TIROCINIO Definisce una durata minima di svolgimento del tirocinio (le linee guida non la prevedono) Definisce misure di agevolazione e deroghe in materia di durata e ripetibilità per garantire l inclusione sociale Regioni in cui E PRESENTE una normativa specifica in materia Regioni in cui NON E PRESENTE una normativa specifica in materia ENTRO SEI MESI DALLA DATA DELL ACCORDO RECEPISCONO LE LINEE GUIDA approvate con ACCORDO STATO/REGIONI SOGGETTI PROMOTORI Recepisce per intero l elenco dei soggetti promotori indicati nelle Linee Guida Esclude uno o più soggetti indicati nelle Linee Guida (es. solo gli accreditati, solo gli autorizzati, entrambi, etc) Amplia l elenco di soggetti indicati nelle Linee Guida ADEGUANO LA NORMATIVA REGIONALE ALLE INDICAZIONI DELLE LINEE GUIDA DEFINISCONO UNA NORMATIVA SPECIFICA SOGGETTI OSPITANTI Specifica le caratteristiche soggettive e oggettive 40

41 PROPOSTA DI INDICAZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI TIROCINI (2) SOGGETTO CHE DEFINISCE PRIMI ELEMENTI SU CUI LA REGIONE O LA PROVINCIA DETTAGLIO MODALITA AUTONOMA PUO DECIDERE DI NORMARE PROGETTO FORMATIVO Predispone il Format Definisce il repertorio regionale delle figure professionali (nelle Regioni dove non è presente) RECEPIMENTO DELLE LINEE GUIDA NELLE NORMATIVE REGIONALI MODALITA DI ATTUAZIONE Definisce il n. di tirocini attivabile contemporaneamente in proporzione alle dimensioni i i del soggetto ospitante Regioni in cui E PRESENTE una normativa specifica in materia Regioni in cui NON E PRESENTE una normativa specifica in materia REGIONI E PROVINCE AUTONOME ENTRO SEI MESI DALLA DATA DELL ACCORDO RECEPISCONO LE LINEE GUIDA approvate con ACCORDO STATO/REGIONI TUTORSHIP Prevede formazione ad hoc obbligatoria per la figura Finanzia tale formazione Definisce n. di tirocinanti assegnati ad un tutor Stabilisce l importo dell indennità di partecipazione ADEGUANO LA NORMATIVA REGIONALE ALLE INDICAZIONI DELLE LINEE GUIDA DEFINISCONO UNA NORMATIVA SPECIFICA INDENNITA di PARTECIPAZIONE Definisce indicazioni specifiche per soggetti svantaggiati (es. non prevedere indennità) 41

42 PROPOSTA DI INDICAZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI TIROCINI (3) SOGGETTO CHE DEFINISCE PRIMI ELEMENTI SU CUI LA REGIONE O LA PROVINCIA AUTONOMA PUO DECIDERE DI NORMARE DETTAGLIO MODALITA ATTESTAZIONE DELL ATTIVITA SVOLTA E DELLE COMPETENZE ACQUISITE Definisce le modalità di registrazione dell esperienza del tirocinio sul Libretto Formativo SPERIMENTAZIONE certificazione competenze per tirocinio RECEPIMENTO DELLE LINEE GUIDA NELLE NORMATIVE REGIONALI MISURE DI VIGILANZA Definisce opportune misure atte a favorire il conseguimento delle finalità del tirocinio Regioni in cui E PRESENTE una normativa specifica in materia Regioni in cui NON E PRESENTE una normativa specifica in materia REGIONI E PROVINCE AUTONOME ENTRO SEI MESI DALLA DATA DELL ACCORDO RECEPISCONO LE LINEE GUIDA approvate con ACCORDO STATO/REGIONI DISCIPLINA SANZIONATORIA ULTERIORI ELEMENTI NON OGGETTO DELLE LINEE GUIDA SU CUI LA REGIONE O LA PROVINCIA AUTONOMA PUO DECIDERE DI NORMARE Definisce apposite norme riguardo i casi di inadempienza da parte dei soggetti promotori DETTAGLIO ADEGUANO LA NORMATIVA REGIONALE ALLE INDICAZIONI DELLE LINEE GUIDA DEFINISCONO UNA NORMATIVA SPECIFICA TIROCINI ESTIVI (non presenti nelle Linee Guida, la disciplina dei tirocini estivi di orientamento attiene alla formazione professionale di competenza esclusiva delle Regioni) Definisce le caratteristiche per attivare questa tipologia (DURATA, DESTINATARI, ) 42

43 ULTERIORI IPOTESI DI MODALITA OPERATIVE IN MATERIA DI DISPOSITIVI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO Prevedere interventi di armonizzazione e interconnessione funzionali ad una più efficiente attuazione dei dispositivi Apprendistato, certificazione competenze e tirocini REGIONI E PROVINCE AUTONOME RAZIONALIZZAZIONE DELL ATTIVITA NORMATIVA Prevedere meccanismi premiali per i soggetti ospitanti che al termine del tirocinio procedano all assunzione con contratti di apprendistato Interventi funzionali e coerenti con quanto previsto dalla programmazione comunitaria (ad esempio il rispetto dei criteri della condizionalità ex-ante, Integrazione tra fondi Concentrazione degli interventi, Etc) Opportuna trattazione tt dei dispositivi iti i normati all interno di eventuali Piani target e piani per il lavoro 43

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