REGOLAMENTO PER LA GESTIONE PATRIMONIALE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DELL ATENEO (emanato con decreto rettorale 17 giugno 2002, n.

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1 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE PATRIMONIALE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DELL ATENEO (emanato con decreto rettorale 17 giugno 2002, n. 687) INDICE Articolo 1 (Finalità del regolamento) Articolo 2 (Definizioni) Articolo 3 (Beni) Articolo 4 (Inventario dei beni immobili) Articolo 5 (Consegnatari dei beni immobili) Articolo 6 (Classificazione dei beni mobili) Articolo 7 (Inventario dei beni mobili) Articolo 8 (Consegnatari dei beni mobili) Articolo 9 (Discarico dei beni mobili) Articolo 10 (Beni mobili non inventariabili) Articolo 11 (Ricognizione di beni mobili) Articolo 12 (Il dirigente dell area servizi generali) Articolo 13 (Automezzi) Articolo 14 (Norma finale e transitoria) Allegato A Individuazione delle parti costituenti un bene immobile Allegato B Beni che costituiscono insiemi funzionali compiuti

2 Articolo 1 (Finalità del regolamento) 1. Il presente regolamento detta disposizioni per la gestione patrimoniale dei beni mobili ed immobili, per la loro classificazione inventariale, le registrazioni formali ed il discarico. Articolo 2 (Definizioni) 1. Nel presente regolamento i beni patrimoniali si distinguono in beni immobili e in beni mobili secondo la disposizione dell articolo 812 del Codice Civile 1. a) Per inventario si intende la procedura diretta a classificare, registrandolo, un bene acquistato in proprietà da Iuav., nonché il documento (libro, scheda o documento prodotto con mezzi automatici) dove viene registrato il bene classificato. b) Per consegnatario si intende il responsabile della tenuta degli inventari, della gestione, conservazione e custodia dei beni affidatigli. Ai fini organizzativi possono essere individuati dei subconsegnatari. I consegnatari e i subconsegnatari dei beni mobili sono altresì definiti agenti responsabili. c) Per attività economica si intende ogni attività per la quale sia previsto un corrispettivo diretto della stessa attività, al fine di ottenere una utilità, con rilevanza fiscale. d) Per discarico si intende la procedura diretta a registrare l azzeramento del valore del bene a seguito di cessione a terzi, eliminazione o perdita. Articolo 3 (Beni) 1. I beni, immobili e mobili, di cui l Università ha la proprietà, sono descritti in separati inventari in conformità alle norme contenute nei successivi articoli. 2. Le singole strutture, secondo le rispettive competenze, hanno l obbligo della corretta tenuta degli inventari e del loro aggiornamento permanente. Articolo 4 (Inventario dei beni immobili) 1. L inventario dei beni immobili deve evidenziare per ogni bene: a) la denominazione; b) l ubicazione; c) l uso a cui è destinato; d) il centro di costo che l utilizza; e) il titolo di provenienza; f) le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile; g) le servitù, i pesi e gli oneri da cui è gravato; h) gli eventuali redditi; i) le variazioni dei redditi; j) la data di acquisizione; k) il valore iniziale o di acquisizione (comprensivo di I.V.A.); l) le variazioni di valore; m) la data del discarico. 2. Nell inventario sono iscritti i beni immobili di proprietà dell Università nonché i beni concessi in uso gratuito e perpetuo dallo Stato. Ne sono quindi esclusi i beni di altri enti e dello Stato concessi in uso temporaneo, usufrutto o goduti senza titolo di proprietà, che comunque saranno iscritti in apposito elenco allegato all inventario. 3. Sono inventariabili i beni che vengono installati in modo fisso e duraturo nelle strutture edilizie a seconda delle dotazioni così come individuate nell allegato A. 4. Non sono inventariabili i beni che sostituiscono altri beni già inventariati, salvo nelle parti o nei valori integrativi. 5. I beni immobili si classificano nelle seguenti classi: 1 Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni egli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. Sono mobili tutti gli altri beni.

3 categorie classe descrizione = 2.01 Fabbricati: edifici = 2.02 Fabbricati: costruzioni leggere (tettoie, baracche, ecc.) = 2.03 Impianti generali (di climatizzazione, aerazione, elettrici, citofonici, termoidraulici ed idrosanitari, meccanici, ecc.) = 2.04 Impianti di allarme, di sicurezza, riprese fotografiche, cinematografiche e televisive = 2.05 Impianti interni speciali di telecomunicazione, segnalazione e trasmissione di dati = 2.14 Ricostruzioni e ripristini Articolo 5 (Consegnatari dei beni immobili) 1. I beni immobili o parti di essi, dopo il formale atto di cessione se acquisiti in proprietà, o uso perpetuo, o in locazione, ovvero dopo il collaudo, se acquisiti a seguito di appalto di costruzione, sono dati in consegna dal dirigente dell asg ( Area dei Servizi Generali) ai responsabili delle strutture dell Università. La consegna ha luogo in base a verbali redatti in contraddittorio tra il dirigente dell asg o un suo delegato ed i consegnatari. Il consegnatario è responsabile, del corretto uso, della corretta conservazione e del mantenimento dei beni affidatigli. Il dirigente ed i responsabili della struttura sono considerati nella loro funzione e pertanto la loro sostituzione comporta l automatico passaggio di consegna dei beni immobili, già consegnati al predecessore. 2. Per i beni in uso da parte dell amministrazione, il consegnatario è il dirigente dell asg. Per i beni in uso da parte dei corsi di laurea, dei dipartimenti, dei centri autonomi, i consegnatari sono i rispettivi responsabili delle strutture. 3. Nell uso del bene il consegnatario segnala gli interventi ritenuti necessari alla conservazione e mantenimento del bene stesso al dirigente dell asg che provvede agli interventi stessi. Il dirigente dell asg controlla e verifica il rispetto delle destinazioni d uso dei locali e il corretto uso degli impianti, e provvede gli interventi necessari rilevati direttamente. 4. Il dirigente dell asg dispone l esecuzione dei lavori in caso di somma urgenza, allorquando ogni indugio determini situazioni di pericolo, al fine della rimozione del pericolo stesso. Articolo 6 (Classificazione dei beni mobili) 1. I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie, in riferimento alle classi di ammortamento: categor classe descrizione ie I 206 Arredi I 207 Mobili e macchine ordinarie d ufficio II 208 Materiali bibliografici = 209 Materiale d interesse storico, artistico e archeologico III Collezioni scientifiche IV 210 Strumenti tecnici ed attrezzature in genere V 211 Automezzi ed altri mezzi di trasporto I 212 Macchine elettromeccaniche ed elaboratori elettronici VII 215 Altri beni mobili = 301 Aziende speciali (capitali di dotazione)

4 = 302 Consorzi (capitali di dotazione) = 303 Partecipazioni azionarie = 304 Partecipazioni in altre società VI 305 Titoli pubblici e privati = 102 Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità = 103 Diritti di brevetto industriale ed utilizzazione opere d ingegno = 104 Concessioni, licenze, marchi e diritti di concessione (software) = 105 Oneri pluriennali = 106 Altri casi di immobilizzazioni immateriali 2. I beni singoli e le collezioni di interesse storico, archeologico e artistico, devono essere descritti anche in separati inventari con le indicazioni atte ad identificarli. 3. Ai sensi del regolamento generale del C.N.R. sono soggetti ad inventariazione nei registri dell Ateneo anche i beni acquistati con fondi per contributi e contratti di ricerca posti a disposizione dal C.N.R. dal Detti beni diventano di proprietà dell Ateneo stesso, fatti salvi quei beni per i quali il C.N.R. non detti diversa disposizione. Articolo 7 (Inventario dei beni mobili) 1. L inventario dei beni mobili è unico, con numerazione progressiva, ferma restando la responsabilità del consegnatario dei beni stessi, salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 5 per i libri e il materiale bibliografico. 2. L inventario dei beni mobili deve contenere, di norma, le seguenti indicazioni: a) la struttura che lo detiene; b) il numero di inventario progressivo; c) il nome del fornitore, n. fattura, data; d) il nome del produttore; e) il codice di identificazione e/o matricola; f) la classe di cui al precedente art. C.4.1); g) la denominazione e la descrizione; h) la destinazione (luogo e struttura); i) il consegnatario; j) la data di acquisizione; k) il valore di acquisizione; l) le variazioni di valore; m) gli estremi del documento di discarico. 3.I mobili e le attrezzature sono valutati per il prezzo di acquisto, comprensivo di I.V.A. al netto dello sconto o gravati di costi accessori, ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per causa diversa dall acquisto. Per i beni desinati all attività economica, (denominati beni commerciali) l iscrizione in inventario dovrà essere effettuata distinguendo l importo netto dall I.V.A. ed indicandone il campo commerciale. 4. I valori mobiliari sono valutati al prezzo di acquisto o, in mancanza, al valore di borsa del giorno precedente a quello dell inventariazione. Essi sono descritti con indicazione della natura dei titoli, del loro numero di identificazione, della scadenza, del valore nominale e della rendita annuale. 5. I libri ed il materiale bibliografico sono inventariati in una sezione speciale dell inventario con autonoma numerazione. I libri singoli e le collezioni dei libri sono inventariati al loro prezzo di copertina, anche se pervenuti gratuitamente, o al valore di stima se non è segnato alcun prezzo. Le riviste e le pubblicazioni periodiche sono iscritte annualmente sotto un solo numero all inizio della raccolta. 6. Per le pubblicazioni stampate a cura dell Università o dei Centri si provvederà all iscrizione in inventario di almeno cinque copie per il valore singolo di produzione. 7. Sono soggetti ad inventario i prototipi realizzati con l impiego di lavoro tecnico-scientifico apportato da personale dell Università con eventuale impiego di materiali acquisiti e di prestazioni di terzi. Il valore di inventario iniziale deve essere determinato pari al valore

5 delle spese sostenute ed al valore delle prestazioni del personale dell Ateneo, stimato in base al tempo dedicato e dovrà essere oggetto di apposito provvedimento dirigenziale. 8. Gli inventari sono redatti in duplice esemplare di cui uno è conservato presso l Amministrazione universitaria e l altro presso gli agenti responsabili dei beni ricevuti in consegna. 9. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario. Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell esercizio finanziario, il Consegnatario dei beni rende noto il conto della propria gestione all asf. Articolo 8 (Consegnatari dei beni mobili) 1. I consegnatari e i subconsegnatari di seguito individuati vengono definiti agenti responsabili. 2. I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di consumo, sono presi in consegna dagli agenti responsabili di seguito indicati: a) dai direttori dei Centri autonomi e dei Dipartimenti per quelli di rispettiva; competenza b) dal dirigente asg. per tutti gli altri beni. 3. In caso di sostituzione del consegnatario, esso può richiedere la ricognizione dei beni in contraddittorio, ove possibile, con l agente cessante che sottoscrivono, alla presenza di un funzionario delegato allo scopo, il relativo verbale. Mancando la ricognizione, il subentrante assume la responsabilità del precedente consegnatario 4. I consegnatari, in relazione alla complessità ed articolazione della propria struttura, affideranno i beni ad altri dipendenti dell Università, responsabili dei vari centri di costo, che agiranno come subconsegnatari. Sarà cura dei consegnatario redigere l elenco dei propri sub consegnatari. 5. I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico firmati dall agente responsabile. 6. I consegnatari e i subconsegnatari sono responsabili dei beni loro affidati per compiti d istituto, sia per quanto riguarda la custodia sia per quanto riguarda la conservazione e il corretto uso. Essi hanno l obbligo di adottare - con ogni diligenza - tutte le misure idonee alla conservazione del bene e di segnalare tempestivamente ogni perdita o deterioramento. 7. La responsabilità del consegnatario del bene decorre dal momento nel quale questi ne venga fisicamente in possesso. 8. Qualora il bene inventariato,pur non essendo deteriorato, non risponda più allo scopo per il quale fu acquistato e pertanto risulti opportuno formarne oggetto di trasferimento, l Agente responsabile provvederà a darne comunicazione, citando gli estremi della richiesta stessa ed allegando un elenco del materiale da trasferire, al Servizio Patrimonio che provvederà all immediata comunicazione della richiesta agli altri Centri di Costo dell Ateneo. 9. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui sopra, il Centro interessato ad ottenere il bene dovrà farne richiesta al Servizio Patrimonio. Il trasferimento del bene avviene gratuitamente. 10. Il bene viene affidato dal consegnatario-cedente al consegntario-subentrante, previa accettazione consensuale scritta, e mediante semplice registrazione di ricollocazione. 11. Al trasferimento dei beni mobili dai centri cedenti si provvede mediante: a) Ritiro dei beni da parte del Centro di Costo interessato all assegnazione del bene; b) Ritiro dei beni da parte del Servizio Patrimonio per eventuali recuperi qualora i beni non risultino oggetto di richiesta d assegnazione da parte degli altri Centri, ed in attesa di successiva ricollocazione; c) Alienazione dei beni che conservino un valore di mercato ma risultino inadeguati per la funzione a cui erano destinati; d) Qualora l alienazione abbia sortito esito negativo, la cessione dei medesimi beni in proprietà a enti o associazioni non aventi scopi di lucro. e) Consegna ad una discarica autorizzata se il bene non è ne alienabile ne cedibile in quanto, pur avendo eseguito le necessarie indagini, non sono stati individuati soggetti interessati all acquisizione del bene oppure per fuori uso, obsolescenza o non rispondenza alla norme di sicurezza previste dello stesso. 12. Le modalità di alienazione e di cessione verranno definite di volta in volta da decreto dirigenziale. Per quanto indicato nelle lettere c, d, e, si applicano le procedure di cui al successivo articolo 9.

6 Articolo 9 (Discarico dei beni mobili) 1. Si procede al discarico inventariale dei beni mobili al verificarsi delle seguenti condizioni: a) furto, previa regolare denuncia all autorità giudiziaria; b) danneggiamento grave che escluda il recupero del bene; c) obsolescenza del bene; d) non rispondenza alle vigenti normative, con particolare riferimento alla sicurezza ed alla salute (D.L.626/94); e) inidoneità all uso di destinazione anche nel caso in cui la riparazione del bene ancorchè possibile- non risulti economicamente conveniente rispetto al valore residuale del bene 2 ; f) permuta; g) errore di inventario o ogni altro giustificato evento non espressamente previsto. 2. L autorizzazione al discarico è di competenza del direttore amministrativo che vi provvede con proprio decreto. 3. Per procedere al discarico l Agente responsabile deve inoltrare motivata richiesta, corredata da relazione tecnica, nei casi previsti ai comma 1 lettere b), c),d) ed e), al direttore amministrativo allegando l elenco dei beni da dismettere con analisi bene per bene e relativo riferimento alle categorie di conti della contabilità economica, dei valori storici di carico e dei fondi di ammortamento. 4. Il discarico s intenderà autorizzato solo al momento della emissione del decreto di cui al precedente comma 2. Gli eventuali realizzi su valori di beni ceduti origineranno un autonoma registrazione di ricavi. 5. Tutti gli atti di scarico inventariale devono essere inviati al Servizio Patrimonio. Articolo 10 (Beni mobili non inventariabili) 1. Non sono iscritti negli inventari i beni di consumo, di modico valore e i materiali di ricambio. 2. In particolare non sono inventariabili: a) i beni di consumo, quali ad esempio il materiale di cancelleria, la componentistica, i ricambi, i carburanti e lubrificanti, le materie prime e simili necessari per le attività dei laboratori e delle officine ecc., e, in genere tutto il materiale a perdere che debba essere consumato per l utilizzazione; b) i beni facilmente deteriorabili o logorabili o particolarmente fragili, quali per esempio, materiali vetrosi, ceramici, lampadine; c) i beni il cui importo di acquisto non ecceda Euro 103,00 (I.V.A. esclusa), ad eccezione dei libri e delle parti accessorie di altri oggetti inventariati; d) le diapositive, le videocassette, i nastri, i dischi e simili ed in genere il materiale divulgativo; e) i software, in licenza d uso, per importo d acquisto inferiore a Euro 2582,00 per licenza; f) i beni connessi alla sostituzione parziale o alla manutenzione di beni già in uso, per mantenerne la funzionalità; 2 Legge n. 127 del 17 Maggio 1997 art.17 commi 20 e Ai fini di quanto previsto dall'articolo 81, quarto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dagli articoli 29, 33, 35 e 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dagli articoli 19 e seguenti del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, in materia di redazione e aggiornamento degli inventari, il valore dei beni e delle apparecchiature di natura informatica, anche destinati al funzionamento di sistemi informativi complessi, s'intende ammortizzato nel termine massimo di cinque anni dall'acquisto. Trascorso tale termine, il valore d'inventario s'intende azzerato, anche se i beni stessi risultino ancora suscettibili di utilizzazione. 21. I beni e le apparecchiature di cui al comma 20, qualora siano divenuti inadeguati per la funzione a cui erano destinati, sono alienati, ove possibile, a cura del Provveditorato generale dello Stato, secondo il procedimento previsto dall'articolo 35 del regio decreto 23 maggio 1924, n In caso di esito negativo del procedimento di alienazione, i beni e le apparecchiature stessi sono assegnati in proprietà, a titolo gratuito, a istituzioni scolastiche o ad associazioni o altri soggetti non aventi fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta, ovvero sono distrutti, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale.

7 g) il materiale librario di poco valore e soggetto a revisioni quali ad esempio i manuali, le pubblicazioni settimanali, ecc.; h) le scorte di magazzino 3. Per i beni che costituiscono insiemi funzionali compiuti così come individuati nell Allegato B si procederà ad una inventariazione per lotti. Il servizio patrimonio registrerà il valore complessivo del lotto e ad esso attribuirà un unico numero inventariale, mentre sarà cura dei responsabili incaricati alla relativa gestione di tenere un apposita contabilità a quantità e specie; l aggiornamento dei valori verrà effettuato dal servizio patrimonio a seguito segnalazione da parte dei responsabili incaricati. Sarà cura del dirigente dell asg redigere l elenco dei responsabili incaricati della gestione contabile di detti beni. 4. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano: a) nel caso di usuali scorte di modesto valore e quantità, atte a garantire la continuità del funzionamento dei servizi, che non incidono significativamente sul patrimonio dell Ente; b) per i materiali immediatamente necessari all attività dei laboratori ed officine, quali minuterie metalliche, bulloneria, componentistica di base, vernici, solventi, colle materie prime e simili destinati ad essere distrutti od utilizzati nell assemblaggio o nelle sperimentazioni. I preposti ai laboratori ed alle officine sono responsabili del corretto uso del materiale e ne rispondono personalmente. c) I consegnatari sono responsabili anche dei beni non inventariati. Articolo 11 (Ricognizione di beni mobili) 1. Si provvede alla ricognizione dei beni mobili ed al rinnovo dei relativi inventari a rotazione annuale per Centro di costo nei tempi e sulla base dei criteri stabiliti dal direttore amministrativo. 2. La ricognizione dei beni mobili conferiti ai Centri, è effettuata a cura dei rispettivi responsabili amministrativi avvalendosi del personale della struttura. Di tale ricognizione dovrà essere dato atto in apposito verbale, redatto in duplice copia di cui una dovrà essere trasmessa al Servizio Patrimonio entro trenta giorni dal termine della ricognizione. Articolo 12 (Il dirigente dell area servizi generali) 1. E consegnatario dei beni mobili dell Amministrazione e degli automezzi dell Amministrazione. 2. Il dirigente dell asg effettua la ricognizione dei beni mobili dell Amministrazione e collabora con i direttori dei Centri per l effettuazione della loro ricognizione inventariale. 3. Il dirigente dell asg provvede alla corretta tenuta dell inventario generale dell Ateneo, al carico dei beni nei registri d inventario di competenza, al loro scarico a seguito di provvedimenti dirigenziali, procede a periodiche verifiche dell inventario dei Centri in contraddittorio con i singoli consegnatari, segnalando al Direttore Amministrativo ogni irregolarità riscontrata. Articolo 13 (Automezzi) 1. Consegnatari degli automezzi sono: per l Amministrazione: il direttore dell asg; per i Centri e Dipartimenti i rispettivi direttori. 2. I consegnatari controllano l uso degli automezzi accertando che la loro utilizzazione sia conforme ai servizi di istituto; 3. Il rifornimento dei carburanti ed i percorsi effettuati vengano registrati su appositi moduli. 4. Il rifornimento del carburante può avvenire anche dietro versamento di buoni benzina prepagati, o con compilazione di una carta carburante - prepagata o no - carta di credito. 5. L uso e la guida degli automezzi sono consentiti a tutto il personale dell Università abilitato alla guida, che sia stato preventivamente a ciò autorizzato dal consegnatario. 6. Il personale autorizzato all uso dell autovettura, dovrà osservare tutte le norme in vigore per quanto attiene all uso della stessa, alla registrazione dei percorsi e dei chilometri effettuati e delle località raggiunte nell apposito registro fornito dall Amministrazione, nonché dovrà provvedere alla conservazione di ogni documento di spesa relativo all autovettura. Il predetto personale è direttamente responsabile dell uso dell automezzo ricevuto in consegna rispetto al suo utilizzo.

8 7. Il personale che nell utilizzare gli autoveicoli incorra in un sinistro è obbligato a richiedere l intervento della Forza Pubblica per l accertamento delle responsabilità. Del sinistro dovrà essere immediatamente avvertita l Amministrazione od il Centro di appartenenza. Chiunque nell utilizzo degli autoveicoli, incorra in una infrazione del Codice della Strada che comporti una spesa pecuniaria, sarà ritenuto responsabile e dovrà farsi carico degli oneri conseguenti. 8. In nessun caso è consentito l impiego degli autoveicoli per ragioni personali. E fatto divieto di concedere per qualsiasi motivo ad Enti o privati l uso degli autoveicoli di proprietà dell Amministrazione Universitaria. 9. Possono essere stipulate assicurazioni integrative a copertura dei rischi non previsti dalle assicurazioni obbligatorie. 10. I consegnatari sono responsabili della gestione degli automezzi ed hanno l obbligo di controllare che ogni operazione sia condotta con criteri di economicità ed efficienza, che i consumi dichiarati siano coerenti con l uso e che le manutenzioni siano correttamente eseguite. Articolo 14 (Norma finale e transitoria) 1. Le strutture dell ateneo individuate nel presente regolamento potranno essere oggetto di modifica, con un atto dirigenziale, senza comportare alcuna modifica regolamentare.

9 Allegato A Individuazione delle parti costituenti un bene immobile Descrizione Elementi murari di qualunque materiale siano essi parti strutturali che semplici partizioni, ad esclusione delle pareti attrezzate; Classi di ammortamento Impianto elettrico compreso di tutti i frutti necessari al suo funzionamento ed eventuali apparecchi utilizzatori standard infissi a muro quali lampade a parete o a soffitto; Impianto di riscaldamento compresi caldaie e corpi radianti Impianto idrico sanitario (quando previsto) comprensivo di sanitari e rubinetteria Impianto di rilevazione incendi 2.03 Impianto di trasmissione dati 2.05 Impianto di condizionamento (quando previsto e se fissato alla struttura muraria) Serramenti comprensivi dei sistemi oscuranti e di protezione dai raggi solari Eventuali corrimani o corsie, di qualsiasi natura se infissi nella muratura Pedane costruite per il locale in esame e ad esso fissato solidamente 2.03 Manutenzione ordinaria Manutenzione ordinaria Manutenzione ordinaria

10 Allegato B Beni che costituiscono insiemi funzionali compiuti: Tipologia Responsabile 1) Sedie e tavoli Aule asg - Assistenza alla Didattica 2) Estintori asg - S. Prevenzione e Protezione 3) Apparecchi telefonici portatili e non; radiotelefoni; segreterie telefoniche; asg - Servizio Utenze Telefoniche 4) Urne e cabine elettorali asg Assistenza alla Didattica

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