Roma, UNIONE FINANZIARIE ITALIANE VIA GIOVANM SEVERANO ROMA. OGGETTO: Intermediari del credito - quesiti.

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1 Prot DT /12/2012 Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento de I Tesoro Direzione V II Capo della Direzione Roma, UNIONE FINANZIARIE ITALIANE VIA GIOVANM SEVERANO ROMA OGGETTO: Intermediari del credito - quesiti. Si riscontra la nota del 4 ottobre u.s. con la quale codesta Associazione ha sottoposto all'esame di questa Amministrazione una serie di quesiti interpretativi relativamente all'applicazione del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. I4l, e successive modificazioni. La Scrivente ha pertanto provveduto ad esaminare le problematiche sollevate, formulando le proprie valutazioni che esprime di seguito. Partecipazioni societarie nell'ambito delle societd svolgenti I'attivite di agente in attivitd frnanziaria l. Il legale rappresentante, l'amministratore delegato e/o l'amministratore unico di una Societd di capitale svolgente I'attiviti di agente in attivita finatuiaria pud svolgere contemporaneamente analoghi ruoli in altre Societd di capitale svolgenti attivitd di ageruia in attiviti frnanziaria, nelle seguentipotesi: 1.1 le societd hanno un unico mandante; 1.2 le societd hanno mandanti diversi, ciascuna nel limite dei tre mandati per prodotto. 2. Gli amministratori di una societd di persone (Societd in nome collettivo, Societd in accomandita Semplice, ecc.) che svolge attivitd di agente in attivitd finanziaria possono essere contemporaneamente legale rappresentante, amministratore delegato elo amministratore unico: \ i gkt t o d a : f' l: t) E 1t!{.' (} l, l..lr'. : tl [: T7!

2 in societd di capitale svolgenti attivitd di agenzia in attivitd frnanziaria se le societd hanno un unico mandante? in societd che hanno mandanti diversi, ciascuna nel limite dei tre mandati per prodotto? Il legale rappresentante, I'amministratore delegato, I'amministratore unico e/o il direttore generale di una Societd di capitale svolgente attivitd di agenzia in attivitd frnanziaria; pud detenere quote di partecipazione in altra Societd di capitale agente in attivitd finanziaria? Eventualmententro quali limiti? 4. 4.r 4.2 I soci di una Societd di capitale svolgente attiviti di agenzia in attivitd possono: partecipare al capitale di altra societd di attivitd frnanziaria? eventualmententro quali limiti? 5. Il dipendente e/o il collaboratore di una Societd di capitale agente in attivitd finanziaria o di mediazione cr editizia: 5.1 pud partecipare al capitale di altra Societd di capitale agente in attiviti finanziaria o di mediazione cr editizia? eventualmententro quali limiti? Uno dei principi cardine riformatori della disciplina delle reti distributive d il monomandato (art. 128-quater, comma 4, del TUB), secondo il quale d fatto obbligo all'agente in attivitd finanziaria di svolgere la propria attivitd su mandato di un solo intermediario o di piir intermediari appartenenti al medesimo gruppo. L'unicitd del mandato, a tutela del consumatore, d salvaguardata anche con la previsione che consente all'agente di assumere due ulteriori incarichi nel caso in cui l'intermediario conferisca un mandato solo per specifici prodoffi o servizi. Cid deffo, ne consegue, con riferimento al primo quesito, che la fattispecie di cui al punto l.l d assecondabile in quanto garantisce l'unicitd del mandato, mentre per quanto attiene la fattispecie di cui al punto 1.2, sard necessario attendere l'emanazione del regolamento ex art. 17, comma 1, del d.lgs che formulerd indicazioni al riguardo. Per le medesime argomentazioni, anche la fattispecie di cui al punto 2.1, non costituendo violazione della disciplina sul monomandato, d assecondabile. Per la questione di cui al punto 2.2, anche in questo caso, sarir necessario attendere l'emanazione del gid menzionato regolamento. Con riferimento ai quesiti di cui ai punti 3 e 4 si fa presente che non esistono ad oggi norne che vietino la detenzione di quote di partecipazione in altra Societd di capitale svolgente l'esercizio \tgla\o <!a: li J)iilili.'{J l, tt.'lflitt!

3 di agenzia in attivitd frnanziaria, tuttavia, poich6 d in corso di definizione da parte di questa Amministrazione un regolamento specifico, si consiglia di attendere la sua pubblicazione. La riforma del settore ha distinto e separato la figura professionale del mediatore creditizio da quella dell'agente in attivitd finanziafia (cfr. artt. 128-quater, 128-sexies e 128-octies, comma lo del TUB). Il mediatore, a differenza dell'agente, non pud in alcun modo essere legato da vincoli di dipendenza con il soggetto finanziatore e con colui che richiede il finanziamento. pertantoo a differenza dell'agente in attivitd frnanziaria, il mediatore non pud ricevere alcun mandato. Il principio dell'indipendenza, garantito dal quadro normativo, non consente, quindi, la partecipazione reciproca tra societd di agenzia in attivitd frnanziaria e societd di mediazione creditizia. Il principio d'incompatibilita tra le due professioni vale a ricaduta anche nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori. Pertanto in merito ai quesiti di cui al punto 5, si risponde indicando come possibile solo la fattispecie in cui il dipendente/collaboratore una societd di agenzia in attivitd finaruiaria partecipi al capitale di un'altra societd di agenzia, cosi come quella in cui il dipendente/collaboratore una societd di mediazione partecipi al capitale di un,altra societd di mediazione. Anche queste fattispecie sarann oggetto di specifica regolamentazione sempre nel pii volte citato regolamento. Partecipazioni societarie di societd svolgenti l'affiviti di agente in attiviti finanziariain altre societd svolgenti attivitd di mediazione creditizia l. I soci di una Societd di capitale svolgente attivitd diagenzia in attivitd frnanziafiapossono partecipare al capitale di una societd di mediazione creditizia? Eventualmententro quali limiti? Al riguardo, sulla base delle argomentazioni indicate in merito al punto 5 del capoverso precedente, non d consentita la partecipazione reciproca tra Societd di agenzia in attivitd finanziaria e Societ di mediazione creditizia. Partecipazioni societarie nell'ambito delle societd svolgenti attivitd di mediazione creditizia l. Il legale rappresentante, I'amministratore delegato e/o I'amministratore unico di una societdl di mediazione creditizia pud svolgere contemporaneamente analoghi ruoli in altre Societd di mediazione cr editizia? Per le motivazioni richiamate nei paragrafi precedenti, si ritiene che il legale rappresentante, I'amministratore delegato e/o I'amministratore unico di una societd di mediazione creditizia possano svolgere contemporaneamente analoghi ruoli in altre societd di mediazione creditizia. Agente in attivitd finanziaria e collaboratore l. L'agente in attivitd frnanziaria iscritto come persona fisica, pud contemporaneamente essere collaboratore di una Societd di capitale agente in attivitd finanziaia? \ t4kt to da : t; E D jl Rt{' o }.t.ia'; 1..1 E'{tl

4 Al riguardo, si richiamano le motivazioni contenute nel primo capoverso del paragrafo "Partecipazioni societarie nell'ambito delle societi svolgenti I'attivitA di agente in attivitd frnanziaria" in forza delle quali si ritiene che I'agente in attivitd frnanziaria, iscritto come persona fisica, pud contemporaneamente essere collaboratore di una societd di capitale agente in attivitd frnanziafia purchd riceva in qualitd di agente un solo mandato diretto da parte di banche o intermediari e in qualitd di collaboratore al massimo due mandati da parte di una sola societd di agenzia per un numero complessivo di mandati massimo pari a tre. 2. Il collaboratore che, alla data del 31 offobre 2012, abbia usufruito del regime transitorio per essere esentato dalla prova valutativa e che in seguito voglia iscriversi in via autonoma nell'elenco degli agenti in attivitd frnanziaiad esonerato dalla prova d'esame OAM? transitoria), del menzionato decreto legislativo n. 141, stabilisce al comma 2, che i soggetti iscritti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto nell'elenco degli agenti in attivitd frnanziaria o nell'elenco dei mediatori creditizi - che hanno effettivamente svolto I'attivitd, per uno o piir periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente ladata di istanza di iscrizione nell'elenco - sono esonerati dal superamento dell'esame di cui all'articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), e all'articolo 128-septies, comma l, lettera e), del TUB e dalla prova valutativa di cui all'articolo l28-novies del TUB. Tale esenzione d prevista a condizione che siano giudicati idonei sulla base di una valutazione, condotta con criteri uniformi e predeterminati, dell'adeguatezza dell'esperienza professionale maturata. Il legislatore ha voluto agevolare coloro che hanno gid precedentemente svolto I'attiviti in parola, consentendogli di poter usufruire di tale esenzione limitatamente e soltanto nel periodo transitorio. Decorso il periodo transitorio, il collaboratore che si d avvalso dell'esenzione di cui al citato art.26, comma 2, qualora voglia iscriversi nell'elenco degli agenti dovrd comunque sostenere l'esame ai sensi dell'art quater del TUB. Esonero dall'esame di abilitazione professionale per coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione/o di direzione in banche e/o intermediari 1. Coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione e/o di direzione in banche e/o intermediari finanziari (gid iscritti nell'elenco ex art. 106 TUB alla data del 419/2010), mantengono I'esonero dall'esame di abilitazione professionale OAM nel caso in cui decidano di avanzare domanda di iscrizione negli elenchi successivamente alla data del 3l ottobre 2012? Al riguardo, si ha presente che l'art. 26, comma l-bis stabilisce che coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione in banche e intermediari finaruiari che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106, sono esonerati dal superamento dell'esame di cui all'articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), e all'articolo l28-septies, comma 1, lettera e) e dalla prova valutativa di cui all'articolo 128- novies. Si ha presente che tali figure professionali di un soggetto erogante curano l'intero insieme delle procedure e delle valutazioni che sovraintendono la concessione di un finanziamento, ivi compresa la partecipazione alla delibera di affidamento e/o addiriftura alla decisione, nonchd la fissazione dei prezzi e le condizioni contraffuali. Cid richiede un livello di professionalitd assai -\ igktr t; tla : F E D j, Rl{; O }.1. ) i.' tl I: T"lI

5 elevato e assorbente cui non pud darsi valenza solo nel periodo transitorio. Rimane fermo, owiamente, l'obbligo anche per tali figure professionali di sottoporsi al previsto periodico aggiornamento. La formulazione della disposizione d tale che l'esonero dall'esame previsto a favore degli esponenti societari di banche ed intermediari finanziari si applica anche alle istanze di iscrizione presentate dopo il termine del 31 ottobre 2012,termine individuato ai sensi dell'art. 26, comma 1. Contenuto dell'attivitd di mediazione creditizia L'art l28-sexies, al comma 1, definisce il mediatore creditizio "il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attivitd di consulenza,banche o intermediarifrnaruiari previsti al Titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma". Il comma 2 prevede che il mediatore creditizio possa svolgere esclusivamente I'attivitd indicata al comma 1, nonch6 le attivitd connssse e strumentali, mentre il comma 3 precisa che il mediatore svolge la propria attivitd senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere I'indipendenza. Cid rammentato e al fine di delimitare il perimetro di attivitd del mediatore rispetto all'attiviti dell'agente in attivitd frnanziaria, si chiede di precisare se le sotto illustrate modalitd operative siano o meno compatibili con i commi I,2 e 3 dell'art. l28-sexies: raccolta della firma del cliente sul contratto di finanziamento, ivi compresa la controfirma del mediatore "per autenticazione"; messa a disposizione al mediatore dei programmi di "scoring" da parte di banche e/o intermediari che contengano anche indicazioni sul "gradimento" del potenziale cliente da parte del soggetto erogante; rilascio da parte del soggetto erogatore di procure speciali notarili a favore di esponenti e/o dipendenti e/o collaboratori del mediatore a firmare i contratti di finanziamento. Alla luce del quadro normativo sopra esplicitato, si ritiene che il mediatore creditizio: t.l t possa raccogliere solo la firma del cliente sulla richiesta del finanziamento e non anche la firma del cliente medesimo sul contratto; possa svolgere un pre-scoring selettivo ma non una valutazione del merito creditizio che d di esclusiva competenza dell' intermediario ; non possa ricevere in suo favore, dal soggetto erogatore, procure speciali notarili; tale divieto sussiste per tutte le diverse figure rientranti, a vario titolo, nell'ambito della compagine sociale ovvero per le figure professionali delle quali la stessa societd di mediazione si avvale. Sigktto da : FlI)itili,'a) t't.!t; tfettl

6 Abilitazione da parte di esponenti aziendali di societd di capitale svolgente attivita di agente in attivitd frnanziaria ad avere contatti con il pubblico 1. Il legale rappresentante, I'amministratore delegato, I'amministratore unico e/o il direttore generale di una Societd di capitale svolgente attivita di agente in attivitd finanziafiaovvero di una Societd di mediazione creditizia d abilitato ad avere contatti con la potenziale clientela per conto della Societd senza necessitdi essere segnalato come collaboratore? Al riguardo, si ha presente che per l'iscrizione delle persone giuridiche nell,elenco degli agenti in attivitd frnanziaria e per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi, coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione (legale rappresentante, amministratore delegato, amministratore unico e/o direttore generale) sono tenuti, tra I'altro, al superamento dell'esame che accerti I'adeguata conoscenza delle materie giuridiche, economiche, frnanziarie tecniche richiesta ai sensi dell'art. 14 del d.lgs Cid posto, si ritiene che tali soggetti, avendo superato il menzionato esame, possano svolgere anche I'attivitd di collaboratore ma, in tal caso, devono, comunquessere segnalati all'organismo. Svolgimento dell'attivitd di consulenza daparte di societd svolgenti l'attivitd di mediazione creditizia l. Si chiede di conoscere se il mediatore creditizio, alla luce del quadro normativo vigente e dell'esclusivitdell'oggetto sociale, possa o meno svolgere attivitd di mera consulenza nei riguardi della clientela non finalizzando tale opera di mediazione all'ottenimento di un finanziamento. L'Amministrazione si riserva di fornire le proprie considerazioni in affesa di necessari ulteriori approfondimenti in quanto la questione rileva anche ai fini delle disposizionin materia di rilevazione del tasso - soglia ai sensi dell'art. 2 della legge 108/1996. (Giuseppe Maresca) F i ntnto.litita b ente drl C,/r*ltu li igks t o da : I: E D E Rt{: O LI.ia;! le TTJ

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