Legge di stabilità n. 220 del 13/12/2010

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1 Circolare n. 1/2011 del 20 Gennaio 2011 PROVVEDIMENTI FISCALI 2011 L inizio del nuovo anno comporta l entrata in vigore di numerose novità fiscali contenute in diversi provvedimenti, alcuni di tipo legislativo ed atri di tipo attuativo. Nella presente circolare e nelle successive, forniremo come di consueto una panoramica delle principali novità, precisando che al momento della stesura, non risultano ancora disponibili le circolari Ministeriali esplicative. Legge di stabilità n. 220 del 13/12/2010 Modifica al regime della tassazione indiretta dei leasing immobiliari : art. 1 comma 15 e 16 Per tutti i contratti di locazione finanziaria immobiliare stipulati dopo il 01 gennaio 2011 cambia la tassazione prevista per le imposte ipotecarie e catastali e di registro. La tabella sottostante evidenzia le differenze tra la normativa in essere sino al e le nuove regole in vigore dal Vigente Dal Acquisto della società di leasing Ipocatastali 2% Registro fisso 168 Ipocatastale 4% Registro fisso 168 Canoni di leasing Registro 1% Solo in caso d uso 1% Riscatto del bene Ipocatastali 2% dedotto tassa registro pagata sui canoni. Registro e ipocatastali fisse ( 168 x 3) Registro fisso 168 Per i contratti in essere al 01/01/2011, sarà dovuta entro il , una imposta sostitutiva nella misura del 2 % calcolata sul prezzo sostenuto per l acquisto da parte della società di leasing, (al netto dell imposta di registro assolta sui canoni), dedotto uno sconto finanziario nella misura del 4% per ogni anno mancante al riscatto. Accertamenti parziali ex art. 41 bis DPR 600/72 e art. 54 DPR 633/72 : art. 1 comma 17 Rispetto al passato, dove sostanzialmente gli accertamenti parziali venivano emessi in presenza di imponibili sottratti a tassazione in maniera certa (Es: redditi di partecipazione in società di persone, dividendi, ecc.), assistiamo oggi alla possibilità per l Amministrazione Finanziaria, di ricorrere a

2 tale forma di accertamento in maniera pressoché illimitata. In sostanza, a fronte di qualsiasi azione che comporta il coinvolgimento del contribuente nell attività di controllo, l Amministrazione Finanziaria sarà legittimata all emissione di un accertamento parziale. Nuovo regime sanzionatorio : art. 1 commi 18 e seguenti A distanza di poco più di due anni dall ultimo intervento legislativo in materia di sanzioni amministrative, vengono nuovamente definite l entità delle stesse, applicabili ai casi di omessi, ritardati versamenti diretti, nonché per le varie tipologie di definizione degli accertamenti fiscali. Ravvedimento operoso Omesso versamento diretto (sanzione base 30%) Regolarizzazione entro 30 gg. Regolarizzazione oltre 30 gg. ed entro il termine della dich. Redditi. Sanzioni vigenti 1/12 1/10 Nuove sanzioni dal /10 1/8 Omessa dichiarazione (sanzione base 258 ) Regolarizzazione entro 90 gg. 1/12 1/10 Le nuove sanzioni si applicano alle omissioni compiute a far data dal 01/02/2011. Avvisi di accertamento/adesione ai Pvc/adesione agli inviti Sanzioni vigenti Nuove sanzioni dal Accertamento con adesione 1/4 1/3 Adesione ai processi verbali di constatazione Sanzione irrogata 1/8 1/6 Adesione agli inviti Sanzione irrogata 1/8 1/6 Le nuove sanzioni si applicano agli atti emessi dall Amministrazione Fiscale a partire dal 01/02/2011 (non rileva la data di notifica).

3 Conciliazione giudiziale/definizione della sanzioni Sanzioni vigenti Nuove sanzioni dal Conciliazione giudiziale Applicabile ai ricorsi presentati dopo il 01/02/ % 40% Definizione delle sanzioni Applicabile agli atti emessi dopo il 01/02/2011 1/4 1/3 Nulla cambia per i cosiddetti avvisi bonari, emessi ai sensi degli articoli 36 Bis e 36 Ter del Dpr 600/73, la cui definizione entro 30 giorni comporta l applicazione della sanzione in misura ridotta, rispettivamente ad 1/3 (10%) e 2/3 (20%). Detassazione dei premi di produttività : art. 1 comma 47 Estesa anche al 2011 la possibilità di tassazione al 10% delle somme erogate in relazione ad aumenti di produttività. Il limite rimane fissato ad Euro 6.000,00 lordi, mentre la retribuzione di riferimento del 2010 è elevata ad Euro ,00. Interventi di riqualificazione energetica : art. 1 comma 48 E stato prorogato al il bonus del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica su edifici già esistenti. La novità consiste nel fatto che la detrazione, per le spese sostenute nel 2011 andrà diluita in 10 anni, anziché in 5 come per le spese sostenute negli anni 2009 e Cessione di fabbricati in regime di esenzione iva : art. 1 comma 86 Con decorrenza 01/01/2011 viene aumentato a cinque anni dalla data di ultimazione lavori, il periodo di osservazione entro i quali, gli immobili a destinazione abitativa ceduti dalle imprese che li hanno realizzati o su cui sono stati eseguiti interventi di ristrutturazione scontano l iva. Dal sesto anno, la cessione rientra nel regime di esenzione iva di cui all art. 10 del DPR 633/72, con conseguente rettifica della detrazione.

4 Modello 770 mensile Decreto Legge Mille proroghe n. 225/2010 E stato prorogato al 31/03/2011 l obbligo di comunicazione telematica mensile da parte dei sostituti di imposta, dei dati su retribuzioni e contribuzioni, a partire dagli stipendi di gennaio 2011 (obbligo previsto originariamente dall art. 42, comma 2, D.L. 204/08). Accatastamento case fantasma : E prorogato al 31/03/2011 il termine per regolarizzare gli immobili non iscritti in catasto (obbligo previsto originariamente dal comma 8, articolo 109, D.L. 78/2010).

5 Circolare n. 2 del 20/01/2011 NUOVI ADEMPIMENTI IVA IN MATERIA DI CESSIONE DI CELLULARI E MICROPROCESSORI La legge 27/12/2006 n. 296 (finanziaria 2007) all articolo 1, comma 44, aveva previsto l applicazione del cosiddetto regime dell inversione contabile iva, per le cessioni di telefoni cellulari, relativi componenti ed accessori, nonché personal computer e relativi componenti ed accessori. L entrata in vigore della norma era subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del Consiglio Europeo. Quest ultimo con decisione del 22/11/2010 ha autorizzato l Italia ad adottare il meccanismo del Reverse Charge, secondo cui l IVA è assolta dall acquirente mediante auto fattura. Tuttavia, rispetto al testo contenuto nell art. 17, comma 6 della legge IVA nazionale, il nuovo regime troverà applicazione solo per le seguenti operazioni : - Cessione di telefoni cellulari; - Cessione di dispositivi a circuiti integrati quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale; L Amministrazione Finanziaria, con la Circolare n. 59/E del 23/12/2010 ha fornito le seguenti precisazioni : 1) conferma che il reverse charge trova applicazione solo per le cessioni sopra indicate così come individuate dal Consiglio Europeo; 2) sono escluse le cessioni al dettaglio effettuate nei confronti di consumatori finali, anche se soggetti passivi iva; 3) sono escluse le cessioni effettuate dai soggetti minimi, fermo restando che qualora lo stesso assuma la veste di acquirente, sarà tenuto ad integrare la fattura ricevuta senza addebito di iva, ed a versare la relativa imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione; Decorrenza della norma Il meccanismo dell inversione contabile si applicherà alle cessioni effettuate a partire dal 01 aprile 2011.

6 Circolare n. 3 del 20/01/2011 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA DI IMPORTO NON INFERIORE A EURO Con il provvedimento del 22/12/2010, l Amministrazione Finanziaria ha attuato le disposizioni contenute nell art. 21 del D.L. 78/2010 (vedi Circolare Studio n. 4 del 08/09/2010), relative all obbligo di comunicare in via telematica l elenco delle operazioni attive e passive poste in essere da soggetti iva di importo pari o superiore ad Euro 3.000, al netto dell imposta. In particolare il Provvedimento di attuazione prevede quanto segue: Soggetti obbligati Tutti i soggetti passivi iva che effettuano operazioni rilevanti ai fini iva. Oggetto della comunicazione - cessione/acquisti di beni - prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo pari o superiore a Euro 3.000, al netto dell imposta. Per le operazioni rilevanti ai fini iva per le quali non è obbligatoria l emissione della fattura, il suddetto limite è elevato ad Euro al lordo dell imposta. Per i contratti continuativi (somministrazione, di fornitura, appalto ecc,) da cui derivano corrispettivi periodici, l operazione è da comunicare qualora i corrispettivi dovuti in un anno solare siano complessivamente pari o superiori ad Euro Operazioni escluse dal monitoraggio - Importazioni; - Esportazioni dirette (Art. 8, 1 comma lettera A del DPR 633/72) e indirette (Art. 8, 1 comma lettera B del DPR 633/72, con consegna in Italia, al cliente non residente); - Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute intercorse con soggetti aventi sede in Paesi Black List; - operazioni già comunicate all Anagrafe Tributaria, ai sensi dell art. 7 DPR 605/73 (es: comunicazione degli enti finanziari, assicurazioni, fornitura di gas, energia elettrica, telefono ecc.) Elementi da inserire nella comunicazione - anno di riferimento; - partita iva, o in mancanza codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente; - per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale, nome cognome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale, oppure ragione sociale, domicilio fiscale; - corrispettivi dovuti, imposta applicata, o la causa di non imponibilità, esenzione;

7 Termini di invio della comunicazione Il termine di presentazione è il 30 aprile dell anno successivo a quello di riferimento MODALITA APPLICATIVE PER L ANNO 2010 E SINO AL 30 APRILE 2011 Al fine di agevolare gli operatori economici, tenuti a questo nuovo adempimento, è prevista una graduale applicazione delle disposizioni come di seguito evidenziato : Anno 2010 Per le operazioni effettuate nel 2010, la comunicazione è limitata unicamente alle operazioni soggette all obbligo di fatturazione, e la soglia non di Euro 3.000, bensì è elevata ad Euro (sono escluse le cessioni al dettaglio). L invio, solo per l anno 2010 andrà effettuato entro il 31 ottobre Anno Dal 01/01/2011 al 30/04/2011 andranno segnalate le operazioni soggette all obbligo di fatturazione di importo pari o superiore ad Euro 3.000; - Dal 01/05/2011 andranno segnalate anche le operazioni per le quali non è obbligatoria l emissione della fattura, se di importo pari o superiore ad Euro Si ritiene utile precisare che contrariamente ai soppressi elenchi clienti/fornitori, per i quali veniva indicato il totale delle operazioni effettuate nell anno per ogni soggetto, le operazioni andranno singolarmente indicate fornendo le date delle operazioni e la data di registrazione delle stesse.

8 Circolare n. 4 del 20/01/2011 NUOVA TERRITORIALITA DEI SERVIZI DI CUI ALL ART. 7 QUINQUIES DPR 633/72 Con decorrenza 01 gennaio 2011 viene riscritto l articolo 7 quinquies del DPR 633/72 relativamente al tassazione delle prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti. Le suddette prestazioni, se rese a committenti non soggetti passivi, saranno soggette ad IVA, se le medesime attività sono svolte in Italia. Diversamente, se rese a soggetti passivi, saranno imponibile nel Paese del committente. Trattamento diverso invece per le prestazioni di servizio per l accesso e accessorie, che sono soggette ad IVA in Italia, se le manifestazioni si svolgono in Italia, a prescindere dallo status del committente, sia esso soggetto passivo o meno. Con le nuove regole si estende l elenco dei servizi soggetti a reverse charge per i quali presentare il Modello Intrastat servizi, e si riducono i casi di ricorso alla procedura di rimborso ex art. 38 bis -1 per l IVA assolta in altri Stati Comunitari (Es: iva per fiere). La tabella che segue illustra le modifiche intervenute : Servizio prestato Cliente non soggetto passivo Anno 2010 Anno 2011 Cliente soggetto Cliente non passivo Soggetto passivo Cliente soggetto passivo Servizi culturali, artistici, ecc, e relativi servizi accessori Paese del Committente Servizi prestati dall organizzatore di tali attività Art. 7 Ter Servizi per l accesso e relative prestazioni accessorie connesse con l accesso

9 Circolare n. 5 del 20/01/2011 AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE L art. 27 del D.L. 78/2010 aveva previsto per tutti i soggetti che intendessero svolgere operazioni intra-ue, l obbligo di indicarlo in sede di richiesta attribuzione partita iva, rinviando ad un successivo Provvedimento, la definizione dei criteri da seguire per l inclusione degli operatori economici, nell archivio dei soggetti autorizzati ad operare in ambito comunitario. Con il Provvedimento n del 29/12/2010, l Amministrazione Finanziaria ha fornito le indicazioni operative, per essere inclusi nell elenco dei soggetti autorizzati (VIES). Per tutti gli operatori già in attività sono previste regole diverse in base alla data di apertura della partita IVA. In linea di massima, fatto salvo alcune eccezioni, tutti i soggetti sono tenuti a presentare entro il 29/01/2011, ad un Ufficio dell Agenzia delle Entrate, apposita istanza al fine di manifestare la volontà di porre in essere operazioni INTRA UE. Gli operatori economici che non presenteranno tale richiesta entro la suddetta data, a decorrere dal 28 febbraio 2011, saranno di fatto esclusi dall elenco VIES, con conseguente impossibilità di porre in essere operazioni con Paesi Comunitari. Per meglio individuare la concrete fattispecie in cui ogni soggetto può trovarsi si fornisce la seguente tabella riepilogativa : Casi Partita iva richiesta prima del 31/5/2010 Partita iva richiesta dal 31/5/2010 al 28/2/2011 Soggetti obbligati a presentare l istanza per non essere esclusi dall archivio VIES Assenza di elenchi INTRA presentati nel 2009 e nel 2010 oppure dichiarazione iva relativa al 2009 omessa Mancanza di manifestazione di volontà e assenza di modelli INTRA relativi al II semestre 2010 Soggetti che sono inclusi nell archivio VIES senza obbligo di presentazione dell istanza Elenchi INTRA presentati nel 2009 e nel 2010 e contestuale presentazione della dichiarazione iva relativa al 2009 Manifestazione di volontà gia presentata, oppure presentazione di almeno un Modello INTRA relativo al II semestre 2010

10 FAC SIMILE DI ISTANZA PER L INCLUSIONE NELL ARCHIVIO VIES Spett.le Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale. di Milano Il sottoscritto., nato a, il.., residente a., C.F., nella sua qualità di legale rappresentante/titolare della.., con sede in., via., C.F. ed iscrizione R.I. di., n., P.IVA n., DICHIARA ai sensi del Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate n. 2010/ del 29/12/2010, di voler porre in essere operazioni intracomunitarie di cui al titolo II, capo II, del D.L. n. 331/93. Luogo e data Firma

11 Circolare n. 6/2011 del 20/01/2011 COMPENSAZIONE CREDITI DI IMPOSTA LIMITAZIONI Il D.L. 78/2010 del 31 maggio 2010 (vedi circolare Studio 4/2010) ha disposto con decorrenza 01/01/2011 una ulteriore limitazione all utilizzo in compensazione in F24 di crediti erariali. In presenza di debiti erariali risultanti da iscrizioni a ruolo di importo superiore ad Euro 1.500, per i quali è scaduto il termine di pagamento, sarà vietato l utilizzo in compensazione dei crediti aventi stessa natura. L inosservanza del divieto è punita con la sanzione del 50% dell importo dei debiti iscritti a ruolo, fino a concorrenza dell ammontare indebitamente compensato. La sanzione non è applicabile fino al momento in cui sull iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può comunque superare il 50% di quanto indebitamente compensato. E bene precisare che la limitazione riguarda esclusivamente crediti e debiti erariali, quali Ires, Irpef ed Iva, mentre al momento, in attesa di precisazioni Ministeriali, non è chiaro se il divieto riguardi anche l Irap, che riveste natura di tributo regionale, ancorché rientri nell esclusiva competenza dello Stato in materia di tributi erariali. Sono espressamente esclusi dalla norma tutti i tributi locali, le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada e i contributi previdenziali. L ulteriore stretta sulle compensazioni è controbilanciata dalla possibilità prevista dal D.L. 78/2010 di poter effettuare il pagamento dei tributi erariali iscritti a ruolo, mediante modello F24, e quindi utilizzando eventuali crediti erariali in compensazione. Tuttavia, l efficacia di tale disposizione è subordinata all emanazione di un apposito decreto di attuazione, che ad oggi non è stato ancora pubblicato. L Agenzia delle Entrate, pertanto con il comunicato stampa del 14 gennaio 2011, riconoscendo le obiettive condizioni di incertezza, ha disposto che, le compensazione, in presenza di ruoli scaduti superiori a euro, non sono sanzionabili fino all emanazione del Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze, a condizione che l operazione di compensazione non vada ad intaccare i crediti necessari per pagare i ruoli esistenti.

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