Condizioni di Assicurazione della Polizza Multirischi per la Famiglia Attivi & Protetti Light Sasa Mod. SA1912/C - Ed. 09/2011

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1 Condizioni di Assicurazione della Polizza Multirischi per la Famiglia Attivi & Protetti Light Sasa Mod. SA1912/C - Ed. 09/2011 INDICE Definizioni Pag. 3 Norme che regolano l assicurazione in generale Pag. 5 Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 2) Altre assicurazioni Art. 3) Decorrenza dell assicurazione Art. 4) Modifiche dell assicurazione e forma delle comunicazioni Art. 5) Attività diverse da quella dichiarata Art. 6) Recesso in caso di sinistro Art. 7) Proroga dell assicurazione Art. 8) Oneri fiscali Art. 9) Foro competente Art. 10) Rinvio alle norme di legge Norme che regolano l assicurazione Infortuni Pag. 7 Art. 11) Oggetto dell assicurazione Art. 12) Esclusioni Art. 13) Rischio volo Art. 14) Servizio militare Art. 15) Persone non assicurabili - Cessazione dell assicurazione Art. 16) Limiti di età Art. 17) Denuncia dell infortunio ed obblighi relativi Art. 18) Criteri di indennizzabilità Art. 19) Controversie arbitrato irrituale Art. 20) Caso di morte Art. 21) Caso di invalidità permanente da infortunio Art. 22) Lesioni muscolari da sforzo Art. 23) Infortuni derivanti da colpa grave e tumulti popolari Art. 24) Rischio calamità naturali Art. 25) Danni estetici Art. 26) Perdita anno scolastico Art. 27) Rischio guerra Art. 28) Morte presunta Art. 29) Rinuncia al diritto di rivalsa Art. 30) Anticipo dell indennizzo 1 di 32

2 Condizioni particolari (valide soltanto se richiamate nella Scheda di Polizza) Pag. 13 A) Rimborso spese mediche da infortunio B) Inabilità temporanea C) Invalidità permanente da malattia D) Diaria giornaliera da ricovero e ingessatura E) Adozione delle percentuali di Invalidità Permanente fissate dalla legge sull assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (Tabella INAIL) F) Limitazione dell assicurazione agli infortuni professionali G) Limitazione dell assicurazione agli infortuni extra-professionali H) Estensione ai rischi sportivi pericolosi Norme che regolano l assicurazione Assistenza Definizioni Pag. 21 Art. 31) Principi di operatività Art. 32) Prestazioni di assistenza Art. 33) Esclusioni Art. 34) Delimitazioni della garanzia Art. 35) Obblighi dell Assicurato Art. 36) Come richiedere l assistenza Articoli del Codice Civile di particolare rilevanza per l Assicurato Pag di 32

3 DEFINIZIONI Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui di seguito precisato: Assicurato La persona fisica il cui interesse è protetto dall assicurazione. Assicurazione Il contratto di assicurazione. Attività professionale Qualsiasi attività non inerente alla vita privata (es. attività commerciali, artigianali, industriali, professionali) anche se non esercitate come attività principali. Beneficiario Il soggetto cui è destinata la somma garantita per il caso di Morte dell Assicurato. Contraente Il soggetto che stipula la polizza. Foro competente La sede giudiziaria competente per territorio presso la quale deve essere intentata la causa. Franchigia La parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell Assicurato, espressa in giorni o in punti percentuale di invalidità. Inabilità temporanea La temporanea incapacità fisica, totale o parziale, ad attendere alle proprie attività. Indennizzo La somma dovuta dalla Società, a termine di Polizza, in caso di sinistro. Ingessatura Mezzo di contenzione costituito da fasce, docce o altri presidi confezionati con gesso o materiale similare, stecche e tutori ortopedici immobilizzanti, rimovibili esclusivamente da personale medico o paramedico. Infortunio L evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, il quale produce lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea o una delle altre prestazioni garantite in polizza. Invalidità permanente Perdita definitiva, totale o parziale, della capacità lavorativa generica, quindi indipendentemente dalla professione esercitata Istituto di cura Ospedale, clinica, casa di cura, regolarmente autorizzati al ricovero di malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno. Malattia Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Parti Il Contraente, l Assicurato, il Beneficiario e la Società. 3 di 32

4 Polizza Il documento che prova l assicurazione. Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo dell Assicurazione. Questionario anamnestico Il documento che descrive lo stato di salute dell Assicurato all atto della sottoscrizione della polizza. Deve essere compilato e sottoscritto dall Assicurato o da chi ne esercita la patria potestà. Ricovero La degenza con pernottamento in istituto di cura. Sinistro L evento dannoso per il quale viene prestata l assicurazione. Società Milano Assicurazioni SpA Divisione Sasa. Somma assicurata Somma indicata nella Scheda di Polizza per Indennizzo della prestazione garantita dall Assicurazione. 4 di 32

5 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE AVVERTENZA: ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione della polizza, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. ART. 2 ALTRE ASSICURAZIONI L Assicurato deve comunicare alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistro, l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell art del codice civile. Qualora le Somme Assicurate con altre polizze stipulate dallo stesso Assicurato superino complessivamente il 50% di quelle garantite con la presente Assicurazione, la Società, entro 30 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dall assicurazione con preavviso di almeno 60 giorni. In questo caso, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa la parte di Premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. ART. 3 DECORRENZA DELL ASSICURAZIONE L Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell art del codice civile. I Premi devono essere pagati all agenzia alla quale è assegnata la Polizza, oppure alla Società. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall Art. 47 del Regolamento ISVAP n 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l intermediario. ART. 4 MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE E FORMA DELLE COMUNICAZIONI Le eventuali modifiche dell Assicurazione devono essere provate per iscritto, mediante documenti sottoscritti dalle Parti. Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere effettuate a mezzo telegramma, telex, fax o lettera raccomandata. ART. 5 ATTIVITÀ DIVERSE DA QUELLA DICHIARATA Fermo il disposto dell art. 1, se nel corso del contratto si verifica un cambiamento delle attività professionali o delle altre attività dichiarate senza che il Contraente o l Assicurato ne abbia dato comunicazione alla Società, in caso di Infortunio che avvenga nello svolgimento delle diverse attività: 5 di 32

6 l Indennizzo sarà corrisposto integralmente se le diverse attività non aggravano il rischio; l Indennizzo sarà corrisposto in misura ridotta, ai sensi dell art del codice civile, in base alle percentuali indicate nella tabella sotto indicata, se all attività in questione corrisponde un rischio maggiore. Per la valutazione del grado di rischio delle varie attività professionali si deve far riferimento alla classificazione delle attività medesime riportate nell ELENCO ATTIVITÀ PROFES- SIONALI riportato nello specifico allegato che forma parte integrante del presente contratto. In caso di attività non specificate in detto elenco, saranno utilizzati criteri di equivalenza o analogia ad un attività elencata. Attività professionale dichiarata nella polizza nella Scheda di Polizza Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Attività Classe professionale Classe al momento Classe del sinistro Classe ART. 6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni Sinistro, denunciato a termini di Polizza, e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell Indennizzo, le Parti possono recedere dall Assicurazione con preavviso di 30 giorni. Il presente disposto non è applicabile in caso di Sinistro inerente la fattispecie di cui alla Condizione Particolare C - Invalidità Permanente da Malattia. In caso di recesso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. ART. 7 PROROGA DELL ASSICURAZIONE In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell Assicurazione, quest ultima è prorogata per un anno. ART. 8 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all Assicurazione sono a carico del Contraente. ART. 9 FORO COMPETENTE Foro competente è quello di residenza o domicilio del Contraente e/o dell Assicurato. ART. 10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 6 di 32

7 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INFORTUNI ART. 11 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE L Assicurazione vale, per il mondo intero, per gli Infortuni che l Assicurato subisca nello svolgimento: delle attività professionali principali e secondarie dichiarate nella Scheda di Polizza; di ogni altra attività che l Assicurato svolga senza carattere di professionalità. Sono considerati Infortuni anche: a) l asfissia non di origine morbosa; b) gli avvelenamenti acuti da ingestione accidentale o da assorbimento accidentale di sostanze; c) l annegamento; d) l assideramento o il congelamento; e) i colpi di sole o di calore; f) le infezioni conseguenti a morsi di animali e punture di insetti; Sono altresì indennizzabili gli Infortuni: g) subiti in stato di malore o incoscienza; h) derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; i) derivanti da uso di aeromobili, in qualità di passeggero, salvo quanto disposto al successivo art. 13; j) sofferti in stato di ubriachezza, purchè l Assicurato non si trovi alla guida di mezzi di locomozione. ART. 12 ESCLUSIONI Sono esclusi dall Assicurazione gli Infortuni: a) causati dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l Assicurato è privo dell abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; b) derivanti dalla pratica di sport aerei in genere e dalle partecipazioni a gare o corse motoristiche e/o motonautiche ed alle relative prove ed allenamenti; c) derivanti dalla pratica delle seguenti discipline sportive anche se svolte a carattere ricreativo: paracadutismo, pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, rafting, speleologia, salti dal trampolino con sci o idrosci, tuffi controllati da corde elastiche (bungee jumping), sci acrobatico e/o estremo, alpinismo con scalata di rocce o ghiaccio di grado superiore al terzo della scala U.I.A.A. (Unione Internazionale Associazioni Alpinistiche), freeclimbing, discesa con skeleton bob o slittino da gara, rugby, football americano, hockey, immersioni con autorespiratore; d) derivanti dalla partecipazione ad allenamenti, corse, gare e relative prove quando l Assicurato svolga tale attività a livello professionistico o a carattere internazionale o, comunque, in modo tale da essere prevalente per impegno 7 di 32

8 temporale a qualsiasi altra occupazione; e) derivanti dall uso di allucinogeni, dall uso non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci, le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da Infortuni; f) causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato; g) subiti in occasione di guerra e/o insurrezioni, salvo che l Assicurato o i suoi aventi diritto provino che l evento non ebbe alcun rapporto con essi; h) subiti in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), salvo che l Assicurato o i suoi aventi diritto provino che l evento non ebbe alcun rapporto con essi. Sono altresì esclusi dall Assicurazione: i) le ernie di qualsiasi tipo, fatto salvo quanto stabilito dall art. 22; j) gli infarti e le rotture sottocutanee dei tendini. ART. 13 RISCHIO VOLO Ad integrazione dell art. 12, sono altresì esclusi gli Infortuni occorsi: durante la guida di mezzi di locomozione aerea, compresi quelli definiti dalla legge, apparecchi per il volo da diporto o sportivo, ovvero ultraleggeri, deltaplani, parapendio e simili; durante l uso di mezzi di locomozione aerea diversi da aerei ed elicotteri; durante l uso di velivoli ed elicotteri non in qualità di semplice passeggero trasportato. ART. 14 SERVIZIO MILITARE L Assicurazione resta valida quando l Assicurato presta servizio a favore delle Forze Armate Italiane durante i richiami per esercitazioni da svolgersi all interno dei confini dell Unione Europea. L Assicurazione viene sospesa qualora l Assicurato debba rispondere: all arruolamento volontario; al richiamo per mobilitazione oppure per la partecipazione ad operazioni ed interventi militari fuori dai confini dell Unione Europea. L Assicurazione rimane sospesa altresì qualora l Assicurato faccia uso e/o guidi mezzi aerei militari o faccia uso del paracadute. ART. 15 PERSONE NON ASSICURABILI - CESSAZIONE DELL ASSICURAZIONE Premesso che la Società non avrebbe acconsentito a sottoscrivere l Assicurazione se fosse stata a conoscenza che l Assicurato era affetto da alcolismo, insulino dipendenza, tossicodipendenza, sieropositività HIV, AIDS, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi, il manifestarsi in corso di contratto di tali malattie comporterà la cessazione dell Assicurazione alla prima scadenza annuale successiva alla data di diagnosi. ART. 16 LIMITI DI ETÀ Con riferimento a quanto previsto dall Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio, non sono assicurabili le persone che al momento della decorrenza dell Assicurazione abbiano compiuto l ottantesimo anno di età, se nella Scheda di polizza 8 di 32

9 la relativa età non è indicata correttamente. Il raggiungimento del suddetto limite di età durante la validità dell Assicurazione non comporta invece la cessazione della stessa. ART. 17 DENUNCIA DELL INFORTUNIO ED OBBLIGHI RELATIVI In caso di Sinistro, l Assicurato od i suoi aventi diritto devono dare avviso scritto entro sei giorni dal momento in cui ne abbiano avuto la possibilità od il Contraente da quando ne abbia avuto conoscenza all agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. La denuncia dell Infortunio deve contenere l indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell evento e deve essere corredata da certificato medico; avvenuto l Infortunio, l Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. L Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari. L inadempimento di uno o più obblighi di cui al presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo. ART. 18 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ La Società corrisponde l Indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell Infortunio. Se al momento dell Infortunio l Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all art. 21 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. ART. 19 CONTROVERSIE ARBITRATO IRRITUALE Le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell inabilità temporanea, nonché sull applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall art. 18 sono demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l opportunità, l accertamento definitivo dell invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull Indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. 9 di 32

10 ART. 20 CASO DI MORTE L Indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica anche successivamente alla scadenza dell Assicurazione entro due anni dal giorno dell infortunio. Tale Indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell Assicurato in parti uguali. L Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l Invalidità Permanente da Infortunio; tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità Permanente da Infortunio, ma entro due anni dal giorno dell Infortunio ed in conseguenza di questo, l Assicurato muore: gli eredi dell Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso; i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l Indennizzo per morte se superiore e quello già pagato per l Invalidità Permanente da Infortunio. ART. 21 CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO L Indennizzo per Invalidità Permanente da Infortunio è dovuto se l invalidità stessa si verifica anche successivamente alla scadenza dell Assicurazione entro due anni dal giorno dell Infortunio. L Indennizzo per Invalidità Permanente da Infortunio è calcolato sulla Somma Assicurata per Invalidità Permanente totale, in proporzione al grado di Invalidità che va accertato facendo riferimento alla tabella sotto riportata. Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. Se la lesione comporta una menomazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nel caso in cui l Infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell arto stesso. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati sopra, il grado di invalidità è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell Assicurato. Arto/Organo % di Invalidità Permanente in caso di perdita totale o anatomica o funzionale Un arto superiore 70% Una mano o avambraccio 60% Un pollice 18% Un indice 14% Un medio 8% Un anulare 8% Un mignolo 12% Una falange del pollice 9% 10 di 32

11 Una falange di altro dito della mano 1/3 del dito Un piede 40% Entrambi i piedi 100% Un alluce 5% Un altro dito del piede 1% Una falange dell alluce 2,5% Un arto inferiore al di sopra del ginocchio 60% Un arto inferiore all altezza o al di 50% sotto del ginocchio Un occhio 25% Entrambi gli occhi 100% Un rene 15% Sordità completa di un orecchio 10% Sordità completa di entrambi gli orecchi 40% Perdita totale della voce 30% Esiti di frattura scomposta di una costola 1% Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: Una vertebra cervicale 12% Una vertebra dorsale 5% 12 dorsale 10% Una vertebra lombare 10% Sulla base di quanto indicato dalla tabella di cui sopra, resta convenuto che l indennità verrà corrisposta in base ai seguenti criteri: a) sulla Somma Assicurata fino ad (centocinquantamila) non si darà luogo ad indennizzo quando l Invalidità Permanente sia di grado pari o inferiore al 3% della totale; se invece essa risulterà superiore al 3% della totale, l indennità verrà corrisposta solo per la parte eccedente tale percentuale; b) sull eccedenza di (centocinquantamila) e fino ad (duecentocinquantamila) non si darà luogo ad indennizzo quando l Invalidità Permanente sia di grado pari o inferiore al 5% della totale; se invece essa risulterà superiore al 5% della totale, l indennità verrà corrisposta solo per la parte eccedente tale percentuale; c) sull eccedenza di (duecentocinquantamila) e fino al massimo della Somma Assicurata, non si darà luogo ad Indennizzo quando l Invalidità Permanente sia di grado pari od inferiore al 10% della totale; se invece essa risulterà superiore al 10% della totale, l indennità verrà corrisposta solo per la parte eccedente tale percentuale. Nel caso in cui il grado di Invalidità Permanente fosse pari o superiore al 15% della totale la società liquiderà l indennizzo dovuto senza applicazione della Franchigia descritta al punto a). ART. 22 LESIONI MUSCOLARI DA SFORZO A parziale deroga dell art. 12 lettera i), l Assicurazione è estesa alle lesioni muscolari da 11 di 32

12 sforzo, comprese le ernie addominali determinate da sforzo con l intesa che: qualora l ernia risulti operabile, le indennità di cui alla Condizione Particolare B) Inabilità Temporanea ed alla Condizione Particolare D) Diaria Giornaliera di ricovero o ingessatura se assicurate saranno prestate con un massimo di trenta giorni; quando l ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposta solamente un indennità non superiore al 10% della Somma Assicurata per il caso di Invalidità Permanente da Infortunio totale; qualora insorga contestazione circa la natura e/o l operabilità dell ernia, la decisione è rimessa al Collegio Medico di cui all art. 19. Qualora all atto della stipula dell Assicurazione l Assicurato risulti affetto da detta infermità la presente garanzia rimane inoperante. ART. 23 INFORTUNI DERIVANTI DA COLPA GRAVE E TUMULTI POPOLARI Si considerano in garanzia gli infortuni derivanti da colpa grave dell Assicurato, nonché quelli derivanti da tumulti popolari a condizione che l Assicurato non vi abbia preso parte attiva. ART. 24 RISCHIO CALAMITÀ NATURALI A parziale deroga di quanto indicato all art.1912 del Codice Civile le garanzie Morte ed Invalidità Permanente si intendono estese anche in caso di infortunio derivante da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni ed inondazioni. L Indennizzo è determinato sul 40% della Somma Assicurata. ART. 25 DANNI ESTETICI Per l Assicurato che non abbia superato il cinquantesimo anno di età, in caso di Infortunio rientrante nella garanzia prestata che abbia per conseguenza sfregi o deturpazioni al viso di carattere estetico non altrimenti indennizzabili, in quanto non determinanti un Invalidità Permanente o una Inabilità Temporanea, la Società rimborsa fino ad un importo massimo di (tremila) le spese documentate sostenute dall Assicurato entro due anni dalla data del Sinistro, per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica. ART. 26 PERDITA ANNO SCOLASTICO In favore degli studenti assicurati che frequentano scuole di istruzione primaria e secondaria, in caso di Infortunio rientrante nella garanzia prestata che, a causa dell entità delle lesioni, dovesse comportare l impossibilità alla frequenza delle lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, determini la perdita dell anno scolastico, la Società liquida una indennità pari ad un importo di (tremila). ART. 27 RISCHIO GUERRA A parziale deroga dell art. 12 lettera g), la garanzia si estende agli Infortuni derivanti da stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, per il periodo massimo di quattordici giorni dall inizio delle ostilità, se ed in quanto l Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova in un paese estero sino ad allora in pace. Sono comunque esclusi dalla presente estensione di garanzia gli infortuni occorsi nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. 12 di 32

13 ART. 28 MORTE PRESUNTA Qualora, a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza, il corpo dell Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari indicati nel contratto il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli artt. 60 e 62 del codice civile. Qualora, dopo il pagamento dell indennità, l Assicurato risultasse in vita, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta l Assicurato potrà far valere i propri diritti per l Invalidità Permanente da Infortunio eventualmente subita. ART. 29 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA La Società rinuncia, a favore dell Assicurato o dei Suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all art del codice civile verso il responsabile dell Infortunio, lasciando così integri i diritti dell Assicurato e dei suoi aventi causa contro i responsabili dell Infortunio. ART. 30 ANTICIPO DELL INDENNIZZO L Assicurato ha diritto di ottenere, su esplicita richiesta, il pagamento di un acconto pari al 50% del presumibile ammontare dell Indennizzo per Invalidità Permanente da conguagliarsi in sede di definitiva liquidazione del Sinistro, a condizione che: non esistano dubbi sull indennizzabilità dell Infortunio; sia prevedibile, a giudizio della Società, un grado di Invalidità Permanente superiore al 20%. Quanto sopra senza che l acconto costituisca impegno definitivo della Società sul grado percentuale di Invalidità Permanente da liquidarsi. L obbligo della Società sorgerà, comunque, non prima che siano decorsi 120 giorni dalla data di accadimento dell Infortunio. CONDIZIONI PARTICOLARI Valide soltanto se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza A) RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO La Società, in caso di Infortunio rientrante nella garanzia prestata, anche se non determinante la morte o un Invalidità Permanente da Infortunio, rimborsa all Assicurato, fino al massimo della Somma Assicurata per sinistro e per anno assicurativo, le spese sostenute per: onorari dei medici e dei chirurghi, degli assistenti e degli anestesisti; diritti di sala operatoria, materiali di intervento, accertamenti diagnostici (radioscopie, radiografie, esami di laboratorio); rette di degenza in ospedale o clinica a seguito di ricovero prescritto dal medico curante; spese di trasporto all ospedale o clinica su ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso; spese fisioterapeutiche in genere; accertamenti diagnostici e visite mediche specialistiche; cure odontoiatriche e protesi dentarie. La richiesta di rimborso, corredata dalle ricevute originali, deve essere presentata alla Società entro un mese dal termine della cura medica. La garanzia viene prestata con l applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 100 per ogni infortunio. 13 di 32

14 B) INABILITÀ TEMPORANEA Se l infortunio ha per conseguenza una inabilità dell Assicurato ad attendere alle sue occupazioni, la Società corrisponde l indennità giornaliera convenuta: - integralmente per tutto il tempo in cui l Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle occupazioni dichiarate; - al 50% per ogni giorno in cui l Assicurato ha potuto attendere solo in parte alle occupazioni dichiarate. L indennità per Inabilità Temporanea, che viene corrisposta per il periodo della necessaria cura medica, sarà corrisposta previa applicazione delle seguenti Franchigie: - 7 giorni in caso di Somma Assicurata pari o inferiore a 50 ; - 10 giorni in caso di Somma Assicurata superiore a 50. Indipendentemente dalla Somma Assicurata le Franchigie di cui sopra si intendono ridotte a 5 (cinque) giorni nel caso in cui le prime cure mediche conseguenti all Infortunio fossero prestate e certificate da un Pronto Soccorso dipendente da un presidio ospedaliero. Detta indennità viene corrisposta per un periodo massimo di 180 giorni a partire da quello dell Infortunio, fatto salvo quanto stabilito dall art. 22. La garanzia di cui alla presente Condizione Particolare vale per gli Infortuni subiti negli stati appartenenti alla UE (Unione Europea); tuttavia, per gli infortuni occorsi al di fuori di detto limite territoriale, l Aassicurazione vale per i giorni di ricovero ospedaliero regolarmente documentati. Tale limitazione cessa dalle ore 24 del giorno di rientro in uno dei sopracitati stati da parte dell Assicurato. C) INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA La Società garantisce il pagamento di un indennizzo in caso di malattia che colpisca l Assicurato ed abbia per conseguenza una Invalidità Permanente accertata di grado superiore al 25%. L indennizzo verrà calcolato con i criteri e le percentuali indicate nella Tabella di cui all allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n e successive modifiche. La Società liquiderà l indennizzo calcolato sulla Somma Assicurata in base alla seguente tabella: Accertata Da liquidare Accertata Da liquidare Accertata Da liquidare di 32

15 Il diritto all indennizzo non è trasferibile agli eredi; tuttavia, nel caso in cui l Assicurato dovesse morire dopo che l indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto al medesimo offerta in maniera determinata, la Società liquiderà agli eredi dell Assicurato l importo liquidato od offerto. Sono escluse dalla presente garanzia assicurazione le Invalidità Permanenti: a) preesistenti alla data di effetto della presente Assicurazione; b) derivanti da malattie che siano l espressione o la conseguenza di situazioni patologiche insorte anteriormente all Assicurazione; c) derivanti da malattie mentali e da nevrosi; d) derivanti da intossicazioni conseguenti ad abuso di alcoolici, ad uso di allucinogeni nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci e sostanze stupefacenti; e) derivanti da guerra o insurrezioni; f) derivanti da trasmutazione del nucleo dell atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; g) derivanti da reati dolosi commessi dall Assicurato o atti contro la sua persona da lui volontaria mente compiuti o consentiti. La presente garanzia decorre dalle ore del 90 giorno successivo a quello in cui ha effetto l Assicurazione. Qualora il presente contratto sia stato stipulato in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altro contratto riguardante gli stessi Assicurati e identiche garanzie, l anzidetto termine di 90 giorni opera: dal giorno di effetto del contratto sostituito per le persone e le Somme Assicurate da quest ultimo previsti; dal giorno di effetto del presente contratto limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni da esso previste. In deroga all art. 17, l Assicurato o chi per esso, in caso di Sinistro, deve: 1. presentare denuncia scritta alla Società della malattia che, secondo parere medico, sembri comportare Invalidità Permanente, correlandola con dettagliato rapporto medico sulla natura, decorso e conseguenze della malattia stessa; 2. inviare alla Società attestazioni mediche in ordine allo stato della malattia, copie delle cartelle cliniche ed ogni altro certificato o documento che possa contribuire alla valutazione dei postumi invalidanti; 3. presentare, trascorsi 180 giorni dalla denuncia della malattia e comunque non oltre 240 giorni dalla data della stessa, specifica certificazione medica attestante il grado di Invalidità Permanente direttamente ed esclusivamente residuato dalla malattia denunciata. Per l ipotesi in cui i postumi della malattia, decorso il suddetto termine, non fossero stabilizzati, l Assicurato o chi per esso dovrà produrre una relazione medico-legale attestante, quanto meno in via prognostica, il presumibile grado di Invalidità Permanente che residuerà all Assicurato stesso. L Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione a tal fine, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Qualora l Assicurazione giunga alla scadenza prima che la malattia sia denunciata, per la 15 di 32

16 presentazione della relativa denuncia è accordato il termine di un anno, sempreché la malattia si sia manifestata durante il periodo di validità dell Assicurazione. La presente assicurazione non vale per le persone di età superiore ai 65 anni e cessa alla successiva scadenza annuale per quelle che raggiungono tale limite di età, nonché quelle con difetti fisici e mutilazioni rilevanti, come pure quelle già portatrici di invalidità permanenti da malattia e fermo quanto disposto dall art.15. D) DIARIA GIORNALIERA DA RICOVERO E INGESSATURA a) Diaria da ricovero In caso di ricovero in Istituto di Cura (pubblico o privato) conseguente ad Infortunio rientrante nella garanzia prestata con la presente polizza, anche se non determinante la morte o un Invalidità Permanente, la Società corrisponde all Assicurato un importo, per ciascun giorno di degenza con pernottamento, pari alla Somma Assicurata nella Scheda di Polizza e per una durata non superiore a 300 giorni per anno assicurativo, fatto salvo quanto stabilito dall art. 22. b) Diaria da ingessatura Qualora l Assicurato, in conseguenza di un Infortunio rientrante nella garanzia, anche se non determinante un invalidità permanente, sia portatore a domicilio: di apparecchio gessato, di qualsiasi altro mezzo di contenimento immobilizzante, comunque esterno e applicato da personale medico, la Società riconosce l indennità giornaliera assicurata nella Scheda di Polizza fino alla rimozione dell apparecchio gessato o del mezzo di contenimento immobilizzante col massimo di 60 giorni per infortunio. E) ADOZIONE DELLE PERCENTUALI DI INVALIDITA PERMANENTE FISSATE DALLA LEGGE SULL ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (Tabella INAIL) A parziale deroga dell art. 21 l Invalidità Permanente viene stabilita in base alle percentuali indicate nella tabella sotto riportata Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente per Industria del Testo Unico delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli Infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, con rinuncia da parte della Società all applicazione della Franchigia prevista dalla legge medesima, ma con applicazione, per la determinazione dell indennizzo, della Franchigia indicata all art. 21. In caso di comprovato mancinismo le percentuali di Invalidità previste per l arto superiore destro e la mano destra varranno per l arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. TABELLA INAIL TABELLA DI LEGGE PER I CASI DI INVALIDITA PERMANENTE Allegato n. 1 al D.P.R. 30 giugno 1965 n Descrizione Percentuali Destro Sinistro Sordità completa di un orecchio 15% Sordità completa bilaterale 60% Perdita totale della facoltà visiva di un occhio 35% 16 di 32

17 Altre menomazioni della facoltà visiva (si veda la relativa tabella) Descrizione Percentuali Destro Sinistro Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza 40% possibilità di protesi Stenosi nasale assoluta unilaterale 8% Stenosi nasale assoluta bilaterale 18% Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: a) con possibilità di applicazione di protesi efficace 11% b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace 30% Perdita di un rene con integrità del rene superstite 25% Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica 15% Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione 5% dei movimenti del braccio Anchilosi completa dell articolazione scapolo - omerale con arto 50% 40% in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola Anchilosi completa dell articolazione scapolo-omerale con arto 40% 30% in posizione favorevole con normale mobilità della scapola Perdita del braccio: a) per disarticolazione scapolo omerale 85% 75% b) per amputazione al terzo superiore 80% 70% Perdita del braccio al terzo medio o totale dell avambraccio 75% 65% Perdita del braccio al terzo medio o perdita della mano 70% 60% Perdita di tutte le dita della mano 65% 55% Perdita del pollice e del primo metacarpo 35% 30% Perdita totale del pollice 28% 23% Perdita totale dell indice 15% 13% Perdita totale del medio 12% Perdita totale dell anulare 8% Perdita totale del mignolo 12% Perdita della falange ungueale del pollice 15% 12% Perdita della falange ungueale dell indice 7% 6% Perdita della falange ungueale del medio 5% Perdita della falange ungueale dell anulare 3% Perdita della falange ungueale del mignolo 5% Perdita delle ultime due falangi dell indice 11% 9% Perdita delle ultime due falangi del medio 8% Perdita delle ultime due falangi dell anulare 6% Perdita delle ultime due falangi del mignolo 8% 17 di 32

18 Anchilosi totale dell articolazione del gomito con angolazione tra a) in semipronazione 30% 25% b) in pronazione 35% 30% c) in supinazione 45% 40% d) quando l anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione 25% 20% Anchilosi totale dell articolazione del gomito in flessione massima 55% 50% o quasi Anchilosi totale dell articolazione del gomito in estensione completa o quasi a) in semipronazione 40% 35% b) in pronazione 45% 40% c) in supinazione 55% 50% d) quando l anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione 35% 30% Anchilosi completa dell articolazione radio corpica in estensione 18% 15% rettilinea Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: a) in semipronazione 22% 18% b) in pronazione 25% 22% c) in supinazione 35% 30% Anchilosi completa coxo femorale con arto in estensione e in 45% posizione favorevole Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo femorale o 80% amputazionealta, che non renda possibile l applicazione di un apparecchio di protesi Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto 70% Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, 65% quando non sia possibile l applicazione di un apparecchio arti- colato Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l applicazione 55% di un apparecchio articolato Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede 50% Perdita dell avampiede alla linea tarso metatarso 30% Perdita dell alluce e corrispondente metatarso 16% Perdita totale del solo alluce 7% Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si dà luogo ad alcuna 3% indennità; ma, ove concorra perdita di più dita, ogni altro dito perduto è valutato il 3%. Anchilosi completa rettilinea del ginocchio 35% Anchilosi tibio tarsica ad angolo retto 20% Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri 11% e non oltrepassi i cinque centimetri N.B.: in caso di constatato mancinismo le percentuali stabilite per l arto superiore destro si intendono applicate all arto sinistro e quelle del sinistro al destro. 18 di 32

19 TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE MENOMAZIONI DELL ACUTEZZA VISIVA Visus perduto Visus residuo Indennizzo dell occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore) % Indennizzo dell occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore) % 1/10 9/ /10 8/ /10 7/ /10 6/ /10 5/ /10 4/ /10 3/ /10 2/ /10 1/ / Note: 1) In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio. 2) La valutazione è riferita all acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale. 3) Nei casi in cui la valutazione è riferita all acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di invalidità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell entità del vizio di rifrazione. 4) La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo. 5) In caso di afachia monolaterale: con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/ % con visus corretto di 7/ % con visus corretto di 6/ % con visus corretto di 5/ % con visus corretto di 4/ % con visus corretto di 3/ % con visus corretto di 2/ % 6) In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell acutezza visiva, aggiungendo il 15%, per la correzione e per la mancanza del potere accomodativo. 19 di 32

20 F) LIMITAZIONE DELL ASSICURAZIONE AGLI INFORTUNI PROFESSIONALI A parziale deroga dell art. 11, l Assicurazione vale esclusivamente per le attività professionali che l Assicurato ha dichiarato nella Scheda di Polizza, così come definito dal D. Lgs. n. 38/2000. L Assicurazione vale anche per gli Infortuni che l Assicurato subisca in itinere, durante il tragitto più breve percorso per recarsi dalla sua abitazione alla sede abituale di lavoro e viceversa, entro il limite temporale strettamente necessario per compiere tale tragitto e comunque, non oltre 60 minuti prima dell inizio dell orario di servizio e non oltre 60 minuti dal termine dello stesso. Nelle giornate di missione regolarmente autorizzate dall azienda, la garanzia decorre dal momento in cui l Assicurato esce di casa fino a quando vi fa ritorno, per gli infortuni subiti lungo il percorso prestabilito, con eventuali deviazioni rese necessarie da comprovate cause di forza maggiore. Sono esclusi gli infortuni derivanti dalla guida e uso di motocicli e ciclomotori. G) LIMITAZIONE DELL ASSICURAZIONE AGLI INFORTUNI EXTRA - PROFESSIO- NALI A parziale deroga dell art. 11, l Assicurazione vale esclusivamente per le attività che l Assicurato svolga senza carattere di professionalità. H) ESTENSIONE AI RISCHI SPORTIVI PERICOLOSI A parziale deroga dell art. 12, lettera c), l Assicurazione è estesa all esercizio delle discipline sportive, se svolte a carattere ricreativo, dell immersione con autorespiratore e dell alpinismo, con esclusione dell alpinismo con scalata di rocce o ghiaccio di grado superiore al quinto della scala U.I.A.A. (Unione Internazionale Associazioni Alpinistiche). L Assicurazione è prestata per i soli casi di morte o Invalidità Permanente e con una Franchigia assoluta del 10% per il caso di Invalidità Permanente. 20 di 32

21 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE ASSISTENZA DEFINIZIONI (specifiche della garanzia Assistenza) Ad integrazione delle Definizioni di pag. 3, ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui di seguito precisato: Abitazione La residenza anagrafica dell Assicurato. Assicurato La persona fisica, residente in Italia, il cui interesse è protetto dall Assicurazione. Codice personale di riconoscimento Il codice alfanumerico che la Società comunica al momento del perfezionamento del contratto, che il Contact Center può richiedere all Assicurato per erogare le Prestazioni di Assistenza quando l Assicurato stesso non sia stato in grado di fornire con precisione le altre indicazioni richieste. Contact Center Parte della Struttura Organizzativa deputata a: ricevere le richieste di assistenza; organizzare l erogazione delle Prestazioni; erogare direttamente alcune Prestazioni. Contraente Persona fisica o giuridica, anche diversa dall Assicurato, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il Premio. Destinazione La località meta del viaggio di lavoro comprovata da idonea documentazione. Équipe Medica Gruppo di medici reperibili tramite il Contact Center, 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno. Estero Gli stati europei e quelli che si affacciano sul bacino del Mar Mediterraneo, con esclusione dei Paesi ove sussistano situazioni di guerra dichiarata o no. Familiare Il coniuge o convivente; i discendenti, ascendenti ed affini entro il secondo grado per l Assicurato purché conviventi. Infortunio Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili. 21 di 32

22 Luogo dell Assistenza Località ove si trova l Assicurato, presso la quale la Società è chiamata ad erogare le Prestazioni previste. Prestazione di Assistenza (o Prestazione) L aiuto che la Società mette a disposizione dell Assicurato quando, in conseguenza di un Infortunio, questi viene a trovarsi in una situazione di difficoltà che richiede un intervento immediato. L aiuto consiste in un fare (aiuto in natura o in denaro), mai in un dare (indennizzo). Prestazione Sanitaria L espletamento, da parte di personale in possesso di specifici titoli e regolarmente autorizzato conformemente alle vigenti normative, di attività rivolte alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione di condizioni patologiche. Società Milano Assicurazioni S.p.A.- divisione Sasa. Struttura Organizzativa Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, destinato alla gestione dei sinistri del ramo assistenza. Struttura Sanitaria L istituto di cura o la clinica di ricovero dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e/o per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all erogazione di assistenza ospedaliera. ART PRINCIPI DI OPERTIVITÀ La Società eroga le Prestazioni di Assistenza se un Infortunio verificatosi successivamente all inizio della decorrenza della copertura, pone l Assicurato in una situazione di difficoltà che, anche a giudizio del Contact Center della Struttura Organizzativa, richiede un aiuto immediato. La Struttura Organizzativa valuta la sussistenza della situazione di difficoltà che richiede un aiuto immediato tenendo conto del contesto in cui essa si verifica e delle caratteristiche soggettive delle persone in difficoltà. La Struttura Organizzativa individua le Prestazioni da erogare e ne stabilisce le modalità di esecuzione, in base alle informazioni fornite al Contact Center dall Assicurato, il quale ha anche l obbligo di comunicare tutti gli elementi atti ad attestare l effettivo verificarsi dell evento (ad esempio, egli deve consentire ad incaricati della Struttura Organizzativa di consultare la sua cartella clinica). Le Prestazioni di Assistenza assicurativa possono essere erogate per mezzo di soggetti convenzionati con la Struttura Organizzativa e a condizione che la loro esecuzione: - non pregiudichi la sicurezza di persone e di beni; - implichi l utilizzo delle risorse (conoscenza, strumenti ed attrezzature) che 22 di 32

23 fanno parte della normale dotazione in uso alle categorie professionali a cui appartengono i professionisti da essa incaricati; - rispetti le procedure che i soggetti da essa incaricati applicano abitualmente in presenza di situazioni analoghe a quella conseguente all evento da cui è scaturita la necessità di aiuto immediato; - rispetti i limiti conseguenti a provvedimenti assunti dalle pubbliche autorità; - rispetti le norme di qualunque rango, gli usi e le consuetudini in vigore al momento della richiesta di assistenza. La mancanza di uno dei presupposti sopra citati può rendere impossibile l erogazione della Prestazione. In tal caso, resta comunque fermo il diritto dell Assicurato ad ottenere l erogazione delle altre Prestazioni previste dalla Polizza che la Struttura Organizzativa ritiene necessarie per affrontare la situazione di difficoltà. La Società sostiene i costi relativi alle sole Prestazioni indispensabili per far fronte alla necessità di aiuto immediato, fino al momento in cui tale necessità permane, entro i limiti e i massimali indicati nei testi di ciascuna Prestazione. La Struttura Organizzativa comunica i preventivi di spesa all Assicurato mediante fax o posta elettronica. I preventivi sono definiti in base alle tariffe praticate alla Struttura Organizzativa dai soggetti di cui essa si avvale per l erogazione materiale delle Prestazioni. I costi eccedenti i limiti di spesa che la Società si impegna a tenere a proprio carico gravano sull Assicurato che deve pagarli direttamente al soggetto che eroga materialmente la Prestazione od alla Società, nel caso che li abbia per suo conto anticipati. Se l Assicurato non accetta di corrispondere l eccedenza, la Società eroga la Prestazione solo nei limiti di quanto reso possibile dal massimale previsto dalle condizioni particolari di assicurazione. Se l erogazione parziale non è possibile, la Società rimborsa all Assicurato la spesa da lui sostenuta per procurarsi autonomamente la Prestazione precedentemente richiesta al Contact Center. Il rimborso viene effettuato entro i limiti e nel rispetto di quanto previsto dalle Condizioni Particolari di Assicurazione e purché l Assicurato produca i documenti originali che dimostrano che ha effettivamente sostenuto la spesa. Resta comunque fermo il diritto dell Assicurato ad ottenere l erogazione delle altre Prestazioni previste dalle Condizioni Generali che la Struttura Organizzativa ritiene necessarie per affrontare la situazione di difficoltà. Se l Assicurato, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle Prestazioni di Assistenza, la Società non eroga alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto. ART PRESTAZIONI DI ASSISTENZA L erogazione delle Prestazioni di Assistenza nel seguito descritte è subordinata alla preventiva valutazione della situazione clinica da parte dell Équipe Medica, il cui parere è vincolante per il Contact Center e per l Assicurato. Per decidere, l Équipe Medica può avvalersi del parere dei medici curanti in loco. 23 di 32

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