I CONTRATTI DI SOLIDARIETA DIFENSIVI

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1 marzo2011 I CONTRATTI DI SOLIDARIETA DIFENSIVI A cura di G.Toffanin & G.Marcante Vengono definiti "contratti di solidarietà" gli accordi collettivi aziendali, previsti dagli articoli 1 e 2 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, stipulati con i sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, aventi ad oggetto una diminuzione dell'orario di lavoro finalizzata: ad evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale (contratti di solidarietà interna o difensivi); a favorire nuove assunzioni (contratti di solidarietà esterna o espansivi). Le due fattispecie contrattuali presentano notevoli differenze, sia per le finalità perseguite, che per gli effetti sul piano contributivoprevidenziale. La stipula di un contratto di solidarietà interno comporta per i lavoratori la concessione del trattamento di integrazione salariale per compensare la parte di retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro, per i datori di lavoro una riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali. I contratti di solidarietà esterni, invece, assicurano ai datori di lavoro un particolare beneficio contributivo. Imprese destinatarie Possono fare ricorso al contratto di solidarietà tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, ivi comprese le aziende appaltatrici di servizi di mense e di servizi di pulizia (art. 2, D.M. n /2002). Pertanto in conformità alla disciplina sulla CIGS, la concessione del trattamento di integrazione trova applicazione limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione dell'istanza del trattamento di integrazione salariale, computandosi, a tal fine, anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro. Contenuto del contratto Ai fini del conseguimento del trattamento CIGS, l'esubero di personale, in relazione al quale viene sottoscritto tra le parti il contratto di solidarietà, deve essere quantificato e motivato nel contratto stesso (art. 4, D.M. n /2002). Inoltre il comma 7-bis dell'art. 4 del decreto n /2002 (introdotto dal D.M. 16 settembre 2003) precisa ulteriormente che

2 CGIL Vicenza pag. 2 ai fini della concessione del beneficio dell'integrazione salariale è necessario che: il numero dei lavoratori interessati alla riduzione di orario, non può essere, in via generale, uguale o inferiore al numero dei lavoratori dichiarati in esubero nell'ambito del contratto di solidarietà; il contratto di solidarietà è considerato idoneo a perseguire il suo scopo quando la percentuale di riduzione di orario concordata tra le parti, parametrata su base settimanale, non superi il 60% dell orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà. Tale inammissibilità rileva quando sia coinvolta nel contratto di solidarietà più della metà dell'organico. Principio di congruità Il contratto di solidarietà è ritenuto congruo quando la percentuale di riduzione di orario concordata tra le parti, parametrata su base settimanale, è tale che il numero delle ore non lavorate da tutti i lavoratori coinvolti dal contratto risulta esattamente pari al numero delle ore che sarebbero state lavorate dai lavoratori eccedenti: rispetto a detta parità, la disposizione di cui all art. 4, punto 5, del D.M. n , del 20 agosto 2002 considera il contratto idoneo a perseguire il suo scopo quando la percentuale di riduzione di orario concordata tra le parti è tale che il totale del numero delle ore non lavorate dalla complessiva platea degli interessati al contratto stesso risulti superiore nella misura del 30%, ovvero inferiore nella stessa misura percentuale, al numero delle ore che sarebbero state effettuate dai lavoratori dichiarati in esubero. Esempio Orario di lavoro su base settimanale = 40 ore Lavoratori dichiarati in esubero = n. 20 Lavoratori coinvolti dal contratto di solidarietà = n. 40 In tale caso la riduzione dell orario di lavoro dovrà essere pari al 50%. Infatti: ore 40 x 20 lavoratori = n. 800 ore che sarebbero state lavorate dai lavoratori in esubero; ore 20 x 40 lavoratori = n. 800 ore che sono complessivamente non lavorate dai lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Lo scarto percentuale consente che, affinché nell esempio prospettato venga rispettato il principio di congruità, il totale delle ore complessivamente non lavorate dai lavoratori coinvolti dal contratto di solidarietà possa essere pari a: 1040 ore ( % di 800); 560 ore (800 30% di 800). PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA I lavoratori dipendenti di aziende le quali abbiano sottoscritto contratti di solidarietà interna hanno diritto alla concessione del trattamento di integrazione salariale. L'istanza intesa ad ottenere il trattamento di integrazione salariale va presentata o trasmessa dall azienda alla Divisione V della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e I.O. del Ministero del lavoro. A tal fine è necessario utilizzare il modello CIGS/ SOLID-1, cui va allegato l'originale del contratto di solidarietà, unitamente all'elenco nominativo del personale interessato (ML circc. n. 38/2004; n. 61/2000 e n. 64/2000). Una copia della domanda deve essere recapitata anche alla sede INPS competente per territorio. Il decreto concessivo è emanato entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda (artt. 7, 8 e 11, D.P.R. n. 218/2000). Sulla base del decreto ministeriale di concessione, l'inps darà quindi corso all'integrazione, applicando la normativa vigente in materia di interventi straordinari (in quanto compatibile). DURATA DELL INTEGRAZIONE Nel contratto di solidarietà non può essere prevista in via generale per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, una durata inferiore a dodici mesi e, come previsto dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 726/1984, una durata superiore a ventiquattro mesi. In base all'art. 7, D.L. n. 536/1987 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, successivamente

3 alla scadenza del periodo massimo dei 24 mesi, può prorogare il trattamento, fino ad un massimo di 24 mesi (36 mesi per i lavoratori occupati nel Mezzogiorno). Qualora il contratto di solidarietà raggiunga la durata massima sopra indicata, un nuovo contratto di solidarietà può essere stipulato, per le medesime unità a- ziendali coinvolte dal contratto precedente, decorsi dodici mesi (art. 6, D.M. n /2002). Il limite massimo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale stabilito dall'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (36 mesi nell'arco di un quinquennio), può essere superato nelle singole unità produttive, qualora il ricorso al contratto di solidarietà abbia la finalità di strumento alternativo alla procedura per la dichiarazione di mobilità di cui all'art. 4 della citata legge n. 223 del In tale caso, la deroga al predetto limite massimo deve essere finalizzata al mantenimento in azienda di almeno il 50% delle eccedenze dichiarate nel contratto di solidarietà, nel quale deve essere espressamente confermata la predetta finalità (art. 7, D.M. n /2002). L'IMPORTO CGIL Vicenza Ai lavoratori delle imprese per i quali sia stata stabilita una riduzione dell'orario di lavoro spetta un trattamento di integrazione salariale pari al 60% della retribuzione persa a seguito di detta riduzione (art. 6, D.L. n. 510/1996). Il trattamento di integrazione viene calcolato in percentuale sulla base del trattamento retributivo perso dal lavoratore. Quest'ultimo si determina escludendo gli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi a- ziendali nei 6 mesi antecedenti la stipula del contratto di solidarietà. E importante sottolineare che, mentre la CIGS è pari all 80% della retribuzione persa nei limiti però dei c.d. massimali mensili, l importo dell integrazione salariale per contratto di solidarietà è pari al 60% della retribuzione persa, ma non è soggetto alla disciplina sull importo massimo come determinato dalla legge 13 agosto 1980, n Sull importo corrisposto si applica comunque la riduzione del 5,84% prevista dall art. 26 della legge n. 41 del 26 febbraio ATTENZIONE! IN VIA SPERIMENTALE PER GLI ANNI 2009, 2010 E 2011, L'AMMONTARE DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE PREVISTO PER I CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ DIFENSIVI, STIPULA- TI EX ART. 1 DEL D.L. N. 726/1984, È AUMENTATO NELLA MISU- RA DEL 20% DEL TRATTAMENTO PERSO A SEGUITO DELLA RI- DUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO: PERTANTO, SULLA QUOTA DI RETRIBUZIONE PERSA, L'INDENNITÀ PASSA DAL 60% ALL'80% (ART. 1, COMMA 6, DEL D.L. N. 78/2009; ART. 1, COMMA 33, L. N. 220/2010). Recapiti telefonici: Vicenza: Via Maganza, n Contrà Riale, n Alte/Mont. M Arzignano Camisano V Chiampo Lonigo Noventa V Recoaro T Valdagno Bassano d. Gr Schio Thiene Asiago pag.3. non sai che pesci pigliare??? RIVOLGITI AL PATRONATO INCA CGIL PATRONATO INCA-CGIL Legge 30 marzo 2001, n. 152 Tale aumento non riguarda i contratti di solidarietà nel loro complesso ma soltanto quelli del settore industriale (art. 1, comma 1, della Legge n. 863/1984), restando esclusi quelli disciplinati dall art. 5, commi 5, 7 ed 8, della Legge n. 236/1993. Le modalità attuative di tale previsione devono essere definite da un apposito decreto ministeriale. Contratto di solidarietà - istituti contrattuali e assenze dal lavoro Contratto di solidarietà e ferie, festività, mensilità aggiuntive, indennità sostitutiva del preavviso Relativamente agli istituti contrattuali (ferie, festività, gratifica natalizia, quattordicesima mensilità) che potrebbero essere ridimensionati ed influire, quindi, sul trattamento economico spettante al lavoratore, occorre stabilire, sulla base del contratto di solidarietà stipulato, come ed in che misura siano stati ridotti gli o- neri a carico del datore di lavoro a seguito della riduzione dell'orario di lavoro. Potrà, difatti, ritenersi ammissibile l'intervento della CIG anche in relazione ai suddetti istituti per la parte non più a carico del datore di lavoro.

4 CGIL Vicenza pag. 4 Per quanto riguarda, in particolare, le ferie, come precisato dall'inps con circolare n. 9/1986, è ammessa l'integrazione con riferimento ai soli periodi maturati in costanza del contratto di solidarietà ed usufruiti nell'ambito di validità del decreto concessivo del trattamento stesso. Non sono invece integrabili in quanto non costituiscono un corrispettivo diretto e immediato della prestazione lavorativa, l'indennità sostitutiva delle ferie, il trattamento per le festività soppresse, l'indennità di mancato preavviso. Per quel che concerne il trattamento per le festività infrasettimanali, nel caso in cui sia stata attuata una riduzione dell'orario di lavoro di tipo verticale (attività lavorativa sospesa per settimane o mesi interi), occorre distinguere fra le seguenti i- potesi: se la festività cade nel corso di un periodo lavorato e retribuito ad orario normale, non sussistono i presupposti per l'intervento di integrazione salariale; negli altri casi, la festività cadente in un periodo di sospensione totale dal lavoro è da considerarsi pienamente integrabile (INPS circ. n. 212/1994). Contratto di solidarietà e importi forfettari per rinnovo di C.C.N.L. Per quanto concerne gli importi forfettari da corrispondersi a titolo di arretrato retributivo in occasione dei rinnovi dei c.c.n.l., l'inps con circolare n. 247/1992 ha precisato che il datore di lavoro deve erogare la quota di importo forfettario corrispondente all'orario di lavoro effettivamente prestato; la restante quota dell'importo, non percepita dai lavoratori interessati al contratto di solidarietà, deve essere presa a base per il ricalcolo del trattamento di integrazione salariale relativo al periodo cui si riferisce l'importo forfettario, applicando a detta quota la misura del trattamento di integrazione stesso. Contratto di solidarietà e T.F.R. Come per i periodi di CIGS, anche per i periodi relativi ai contratti di solidarietà viene garantito il t.f.r. nella misura intera e cioè pure per la retribuzione perduta in seguito alla riduzione di orario. Alla scadenza del contratto di solidarietà le a- ziende dovranno comunicare i nominativi dei lavoratori ammessi al trattamento di integrazione salariale ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 726/1984 e, per ciascuno, le quote di retribuzione non più dovute, sulle quali è stato calcolato il trattamento di integrazione salariale. All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, l'impresa chiederà il pagamento, in favore dei lavoratori interessati, delle quote di trattamento di fine rapporto accantonate, sulle quali spetterà la rivalutazione ai sensi dell'art. 1, 4º comma, della legge 29 maggio 1982, n Contratto di solidarietà e prestazione di malattia In caso di malattia, ai lavoratori in solidarietà con riduzione orizzontale dell orario di lavoro ed a quelli che, pur praticando una riduzione verticale dell orario percepiscono la retribuzione in misura costante, viene corrisposta, oltre al trattamento straordinario di integrazione salariale, anche la prestazione economica di malattia riferita alla effettiva retribuzione percepita dai lavoratori sulla base del contratto di lavoro che prevede l orario ridotto (INPS circ. n. 38/1987). Come precisato dall'inps con circolare n. 212/1994, in caso di riduzione dell'orario di lavoro di tipo verticale (alternanza tra periodi di sospensione totale dal lavoro e periodi di lavoro pieno) che comporti una retribuzione variabile, spetta la sola indennità di malattia, se gli eventi di malattia, o parte di essi, si verificano nel corso di un periodo di piena occupazione; qualora invece gli eventi medesimi cadono in un periodo di sospensione totale dal lavoro, spetta soltanto il trattamento di integrazione salariale. Contratto di solidarietà e congedo di maternità Qualora il congedo di maternità sia già in atto al momento della stipula del contratto di solidarietà, la lavoratrice continua a fruire del trattamento e- conomico relativo calcolato sulla retribuzione intera. NOTIZIE... INFORMAZIONI. APPUNTAMENTI

5 CGIL Vicenza pag. 5 Se, invece, la lavoratrice entra in maternità durante la vigenza del contratto di solidarietà che prevede la riduzione di orario di tipo orizzontale o verticale con retribuzione costante, la relativa indennità si calcola sulla retribuzione spettante per tale minore orario, mentre viene corrisposto contemporaneamente il trattamento di integrazione salariale in relazione alle ore per le quali, contrattualmente, non è prevista una prestazione di attività. Nell ipotesi di riduzione dell orario di tipo verticale con retribuzione variabile, alla lavoratrice in astensione obbligatoria va invece corrisposta la sola indennità di maternità sia per i periodi nei quali è programmata una sua prestazione di attività sia per quelli per i quali è prevista la totale sospensione dal lavoro. Contratto di solidarietà e congedo di parentale Qualora il congedo parentale sia già in atto al momento della stipula del contratto di solidarietà, la lavoratrice continua a fruire del trattamento economico relativo calcolato sulla retribuzione intera. Se, invece, la lavoratrice entra in maternità durante la vigenza del contratto di solidarietà che prevede la riduzione di orario di tipo orizzontale o verticale con retribuzione costante, la relativa indennità si calcola sulla retribuzione spettante per tale minore orario, mentre viene corrisposto contemporaneamente il trattamento di integrazione salariale in relazione alle ore per le quali, contrattualmente, non è prevista una prestazione di attività. Nei casi in cui la riduzione dell'orario di tipo verticale con retribuzione variabile, l'indennità per a- stensione facoltativa spetta solo per i periodi di prevista attività, mentre, per i periodi in cui è programmata la sospensione, è corrisposto il trattamento di integrazione salariale (INPS circ. n. 212/1994). Contratto di solidarietà e assegno per il nucleo familiare L'INPS, con circolare n. 9/1986, ha puntualizzato che l'azienda che corrisponde il trattamento di NOTIZIE... INFORMAZIONI. APPUNTAMENTI integrazione salariale è tenuta ad erogare gli assegni familiari sia per le giornate di lavoro effettivamente prestate che per quelle di integrazione. Contratto di solidarietà e riflessi sulla pensione Accredito dei contributi figurativi In applicazione dell'art. 1, comma 4, D.L. n. 726/1984, per i periodi per i quali è corrisposta l'integrazione in esame devono essere accreditati ai fini pensionistici contributi figurativi commisurati al trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. A tal fine i datori di lavoro dovranno provvedere alla compilazione dei modelli IGi 1/bis, apponendo, nella parte anteriore dei modelli stessi, la annotazione "Contratto di solidarietà" e tenendo altresì presenti, per la compilazione della parte retrostante, le precisazioni che seguono: 1. la retribuzione presa a base per il calcolo dell'integrazione salariale corrisponde, nella fattispecie, alla retribuzione persa in dipendenza della riduzione di orario (calcolata al netto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi a- ziendali nei sei mesi antecedenti la stipula del contratto di solidarietà) ed è pari, pertanto, al prodotto del numero complessivo di ore perse nel periodo di riferimento per la retribuzione oraria integrabile, senza la riduzione del 5,84%; 2. in corrispondenza della voce "quote di gratificazioni annuali o periodiche..." devono essere indicate le somme relative agli istituti contrattuali quali ferie, festività, gratificazioni annuali o periodiche, per la parte che eventualmente non sia più a carico del datore di lavoro in dipendenza della stipulazione del contratto di cui all'art. 1 della legge. Al termine dell'anno solare, ovvero al termine della vigenza del contratto di solidarietà che scada nel corso dell'anno, i suddetti modelli IGi 1/bis dovranno essere presentati alle sedi INPS in allegato ai modelli 0.3 e 0.3 CIG. Verificandosi l'ipotesi della concomitanza con altri interventi della CIG i datori di lavoro, per i periodi di intervento non dipendenti dal contratto di solidarietà, in aggiunta al mod. IGi 1/bis relativo al con-

6 CGIL Vicenza pag. 6 ATTENZIONE!!! THIENE - NUOVA SEDE CGIL DA FEBBRAIO 2011 CI SIAMO TRASFERITI IN VIA VALSUGANA, NR. 54! In tale ipotesi, per le ore non lavorate a seguito del contratto di solidarietà la misura dell'integrazione spettante al lavoratore è pari al 50% del trattamento retributivo perso, mentre per le riduzioni del nuovo orario di lavoro risultante dal contratto stesso, conseguenti alle circostanze che hanno determinato l'intervento ordinario della CIG, tale misura è pari all'80% della relativa retribuzione. tratto medesimo, dovranno provvedere all'invio di un ulteriore modello IGi 1/bis con le consuete modalità, tenendo presente, ovviamente, che la retribuzione presa a base per il calcolo dell'integrazione salariale suddetta è quella determinata dall'applicazione del contratto di solidarietà. Copertura assicurativa I contributi figurativi sono utili per il diritto e per la misura di tutte le pensioni compresa la pensione di anzianità. Periodo massimo accreditabile In via generale la legge non pone alcun limite all estensione temporale dei periodi figurativi accreditabili. Tuttavia per i lavoratori (dipendenti ed autonomi) che hanno iniziato a versare contribuzione obbligatoria a partire dal 1 gennaio 1993 ed entro il 31 dicembre 1995 (e che, quindi, non possono far valere periodi di contribuzione precedenti il 1 gennaio 1993), i contributi figurativi: ai fini del diritto alla pensione di anzianità, non possono coprire più di 5 anni complessivi (260 settimane); possono essere utilizzati senza limitazione ai fini del diritto e della misura di qualsiasi altro tipo di pensione. Compatibilità con altre forme di intervento della CIG CIG ordinaria Con la circolare n. 9/1986 l'inps ha puntualizzato che l'uso del contratto di solidarietà non è incompatibile con il ricorso alla CIG ordinaria, sia per gli stessi lavoratori interessati al contratto di solidarietà che per le altre unità produttive per le quali tale contratto non abbia efficacia. Ove, pertanto, durante i periodi di utilizzo dei contratti di solidarietà si verifichi il ricorso alla CIG ordinaria in base alle circostanze che legittimano l'intervento in questione, il limite massimo delle ore integrabili ai sensi della CIG ordinaria sarà determinato ovviamente sulla base del nuovo orario concordato nel contratto di solidarietà. CIG straordinaria L'art. 13, comma 2, L. n. 223/1991 stabilisce che nelle unità produttive interessate da contratti di solidarietà e da programmi di CIG straordinaria, le condizioni in presenza delle quali è consentito il cumulo dei due distinti benefici sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n non sai che pesci pigliare??? RIVOLGITI AL PATRONATO INCA CGIL PATRONATO INCA-CGIL Legge 30 marzo 2001, n. 152 Recapiti telefonici: Vicenza: Via Maganza, n Contrà Riale, n Alte/Mont. M Arzignano Camisano V Chiampo Lonigo Noventa V Recoaro T Valdagno Bassano d. Gr Schio Thiene Asiago

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