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1 CAPITOLO NONO CONTRATTI DI ASSICURAZIONE Sommario: 1. L impresa di assicurazione Il contratto di assicurazione L assicurazione contro i danni L assicurazione sulla vita La riassicurazione L assicurazione obbligatoria della responsabilità civile. 1. L IMPRESA DI ASSICURAZIONE L impresa di assicurazione è un impresa commerciale (art. 2195, n. 4, c.c.) la cui attività consiste nell assunzione, contro un corrispettivo o «premio», di un determinato rischio legato al verificarsi di un evento dannoso o «sinistro». Con l approvazione del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, è stato varato il Codice delle assicurazioni private, entrato in vigore a partire dal 1 gennaio 2006 (tranne che per le materie per le quali sono previste le disposizioni di attuazione, che dovranno essere emanate entro 24 mesi da tale termine). Il provvedimento citato costituisce testo unico di riordino di tutta la disciplina del settore assicurativo, accorpando e rivisitando, con molte novità, le oltre norme che hanno regolato in passato la materia. In particolare l art. 354 del D.Lgs. 209/2005 elenca le norme espressamente abrogate, specificando, però, che i contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del Codice stesso restano regolati dalle norme anteriori. L assicuratore deve essere un imprenditore d assicurazione espressamente autorizzato. Le imprese assicurative che possono esercitare la loro attività in Italia sono: imprese assicurative nazionali, aventi cioè sede legale in Italia; imprese assicurative comunitarie, cioè con sede legale in un Paese membro dell Unione Europea o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo; imprese assicurative extracomunitarie, cioè con sede legale in uno Stato non appartenente all Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo. L art. 354 del D.Lgs. n. 209/2005 sancisce l abrogazione del D.Lgs. n. 174/1995 e del D.Lgs. n. 175/1995, disciplinanti le condizioni di accesso all attività assicurativa, le condizioni di esercizio e i requisiti che le imprese dovevano possedere per esercitare l attività di cui si discorre. Attualmente ai sensi degli artt. 13 e ss. del D.Lgs. n. 209/2005, l ISVAP autorizza all esercizio dell attività assicurativa le imprese che posseggano i requisiti previsti dall art. 14 del decreto citato.

2 Tra questi, ad esempio, è richiesto che: Capitolo Nono: Contratti di assicurazione sia adottata la forma di società per azioni, di società cooperativa o di società di mutua assicurazione le cui quote di partecipazione siano rappresentate da azioni, nonché nella forma di società europea; il capitale, o il fondo di garanzia, interamente versato sia di ammontare non inferiore al minimo determinato da regolamento dell ISVAP, in misura compresa fra cinque milioni di euro ed un milione e cinquecentomila euro, e sia costituito esclusivamente da conferimenti in denaro; i titolari di partecipazioni rilevanti e i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti con regolamento del Ministro delle attività produttive. 2. IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE L assicurazione è il contratto con il quale una parte (assicuratore), verso pagamento di una somma, detta premio, si obbliga a rivalere l assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (assicurazione contro i danni) ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (assicurazione sulla vita) (art c.c.). L assicuratore, in sostanza, assume un rischio di altri, ossia dell assicurato: pertanto si verifica uno spostamento del rischio da un soggetto ad un altro. I due rami di assicurazione, però, restano pur sempre differenziati in quanto: quello contro i danni è caratterizzato dalla natura strettamente indennitaria, ispirata cioè al rigido principio per cui le somme pagate dall assicuratore non debbono in alcun modo superare il danno cagionato dal sinistro; quello sulla vita non ha, invece, carattere indennitario, bensì previdenziale e di capitalizzazione. Assicurazioni obbligatorie e sociali In determinate situazioni, la legge prevede l obbligo legale a contrarre l assicurazione; si hanno così: da un lato, le assicurazioni obbligatorie (es.: sugli infortuni sul lavoro o contro la responsabilità civile conseguente a sinistri automobilistici); dall altro lato, le assicurazioni automatiche o sociali (es.: contro le malattie, l invalidità e la vecchiaia). Soggetti del contratto di assicurazione assicurazione: 71 Sono soggetti del contratto di l assicuratore, cioè colui che si obbliga al pagamento se e quando l evento incerto dedotto in contratto si verificherà;

3 72 Parte Prima: I principali contratti commerciali l assicurato, cioè colui che si impegna a versare il «premio» e che, nelle assicurazioni contro i danni, è il titolare dell interesse esposto al rischio mentre, nell assicurazione sulla vita, è la persona dalla cui morte o spravvivenza deriva l obbligo dell assicuratore di pagare la somma assicurata; il beneficiario, ossia la persona, eventualmente diversa dall assicurato, alla quale deve essere pagata la indennità al verificarsi del sinistro. Il rischio Causa del contratto di assicurazione è il trasferimento di un rischio dalla sfera degli assicurati all assicuratore (contratto aleatorio). Il rischio, inteso come possibilità che un determinato evento dannoso si verifichi nel futuro, costituisce un elemento essenziale del contratto: la sua inesistenza è causa di nullità dello stesso (art c.c.), la sua cessazione è causa di scioglimento (art c.c.), la sua inesatta conoscenza da parte dell assicuratore costituisce causa di annullamento (art c.c.) o di risoluzione o di rettifica (art c.c.). Una diminuzione o un aggravamento del rischio non possono non avere influenza sul destino del rapporto, e il legislatore ne disciplina gli effetti, prevedendo una modificazione della misura del premio e conferendo all assicuratore la facoltà di recedere dal contratto (artt c.c.). Il premio Il premio altro elemento essenziale del contratto è l oggetto della prestazione e costituisce il corrispettivo dovuto all assicuratore; consiste in una somma di danaro, che si determina in funzione di due elementi: il premio netto, che corrisponde all equivalente matematico del rischio; il caricamento, costituito dalle spese e dall utile dell assicuratore. Il premio, di regola, è pagato anticipatamente: in unica soluzione o in rate periodiche. Se non viene pagato alle scadenze convenute, la legge prevede un periodo di tolleranza (15 giorni per l assicurazione danni, 20 giorni per l assicurazione vita) entro il quale l assicuratore, se l evento si verifica, è tenuto egualmente al pagamento della somma stabilita in contratto. La polizza Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto; esso è, di regola, un contratto per adesione, concluso mediante la sottoscrizione dei moduli predisposti dall assicuratore. Il documento in cui il contratto è consacrato si chiama polizza: essa può essere nominativa ovvero all ordine o al portatore: in tal caso essa costituisce un «titolo improprio» ed il suo trasferimento comporta la cessione del

4 Capitolo Nono: Contratti di assicurazione credito che vi è contenuto nei confronti dell assicuratore (art. 1889, 1º comma, c.c.). Dichiarazioni inesatte o reticenti L assicuratore deve essere posto in condizione di apprezzare il rischio, per decidere circa l opportunità di concludere il contratto o l ammontare del premio da chiedere. Spesso però egli non può procurarsi le notizie necessarie per tale apprezzamento e deve rimettersi alla lealtà dell altro contraente; per questo il legislatore gli ha accordato una particolare protezione: annullabilità del contratto, se le dichiarazioni inesatte o reticenti dipendono da dolo o colpa grave; facoltà di recesso dal contratto, negli altri casi, da esercitarsi nei tre mesi dall avvenuta conoscenza; se prima di tale data si verifica il sinistro, l assicuratore potrà ridurre proporzionalmente il premio convenuto. 3. L ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI Alle assicurazioni contro i danni si applica il c.d. principio indennitario, per effetto del quale l indennizzo dovuto dall assicuratore non può mai superare l entità del danno sofferto dall assicurato. L assicurazione è regolata dal legislatore come mezzo di conservazione del patrimonio, e non può, quindi, diventare fonte di arricchimento o di speculazione. Pertanto: il danno risarcibile è soltanto il danno emergente; la eventuale assicurazione del «profitto sperato» è ammessa, ma deve formare oggetto di una espressa pattuizione (art c.c.); l assicurazione non deve stipularsi per una somma eccedente il valore reale della cosa assicurata; il valore delle cose perite o danneggiate va determinato con riferimento al momento del sinistro; soltanto per i prodotti del suolo il danno si determina con riferimento al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o della ordinaria raccolta. Sinistro e risarcimento Entro tre giorni dal sinistro (o dalla conoscenza di esso) l assicurato deve darne avviso all assicuratore; egli, inoltre, deve fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese comunque fatte a tale scopo sono poste a carico dell assicuratore anche se superano la somma assicurata ed anche se lo scopo non si raggiunge. 73

5 74 Parte Prima: I principali contratti commerciali In caso di inadempimento degli obblighi di avviso e di salvataggio: se tale inadempimento è doloso, l assicurato perde il diritto all indennità; se è colposo, l assicuratore ha diritto di ridurre l indennità in ragione del pregiudizio sofferto. In conseguenza del carattere strettamente indennitario dell assicurazione contro i danni, quando l assicuratore ha pagato l indennità viene surrogato, fino alla concorrenza dell ammontare di essa, nei diritti dell assicurato verso i terzi responsabili. Inoltre, l assicurato, che abbia conseguito dall assicuratore il risarcimento, non può ottenerlo una seconda volta dal terzo responsabile. 4. L ASSICURAZIONE SULLA VITA L assicurazione sulla vita assolve funzioni di previdenza e non ha carattere indennitario. Con il contratto di assicurazione l assicurato, attraverso il pagamento di un premio, mira a procurarsi una somma o una rendita in relazione ad un evento della vita umana. Allorché l evento previsto si verifica, l assicuratore deve pagare la somma pattuita contrattualmente e l avente diritto non deve fornire alcuna prova di aver subìto un danno. Forme di assicurazione sulla vita distinguersi in: Le assicurazioni sulla vita possono assicurazioni per il caso di morte, in cui l assicuratore si obbliga a pagare una somma alla morte dell assicurato, oppure ad un epoca prestabilita, cessando però il pagamento del premio con la morte dell assicurato; assicurazione per il caso di vita, in cui l assicuratore si obbliga a pagare un capitale o una rendita ad un epoca fissa nel caso che l assicurato sia ancora in vita; assicurazione mista, in cui l assicuratore pagherà il capitale alla morte dell assicurato, o ad epoca fissa, se a tale data l assicurato sia ancora in vita. Si noti che l assicurazione può anche essere contratta sulla vita di un terzo (coniuge, socio etc.). Per evitare, però, che una tale forma di assicurazione costituisca un incentivo all omicidio (per lucrare l indennità), è obbligatorio il consenso della persona sulla cui vita l assicurazione è stipulata (art c.c.).

6 Capitolo Nono: Contratti di assicurazione Assicurazione sulla vita a favore di un terzo È valida e frequente l assicurazione sulla vita a favore di un terzo: le parti stabiliscono che, alla morte dell assicurato, l indennità sia attribuita ad un terzo, designato dalla persona che contrae l assicurazione (beneficiario). La designazione del beneficiario non ha effetto qualora questi attenti alla vita dell assicurato (art c.c.). Obblighi delle parti L obbligazione principale dell assicurato consiste nel pagamento del premio. In caso di mancato pagamento, dopo un termine di tolleranza, l assicurazione cessa di produrre i suoi effetti ed il rischio non è più coperto. Comunque le polizze prevedono, quando il pagamento del premio è avvenuto per un certo tempo regolarmente, che l assicurato possa: riscattare la polizza, cioè sospendere il pagamento del premio ed ottenere dall assicuratore il pagamento immediato di una somma commisurata ai premi versati; ridurre la polizza, cioè limitare il valore assicurato in relazione ai premi già pagati. Cosa si intende per assicurazione infortuni? Una forma particolare di assicurazione sulla persona è la c.d. assicurazione infortuni, destinata a coprire i danni derivanti alla persona da incendi, infortuni etc. Questa assicurazione garantisce il pagamento di somme determinate al verificarsi di un infortunio che cagioni una invalidità permanente, una inabilità temporanea o la morte. Infortunio è l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, tale da produrre all assicurato lesioni personali. L assicurazione per gli infortuni da lavoro rientra tra le assicurazioni sociali ed è assunta dallo Stato a mezzo di un apposito ente pubblico. L assicurazione privata contro gli infortuni, oltre che coesistere con quella sociale, è destinata normalmente a coprire tutti gli infortuni diversi da quelli coperti dalla assicurazione sociale, ovvero è destinata a coloro, come i liberi professionisti, che non beneficiano di assicurazione sociale. 5. LA RIASSICURAZIONE Con questo contratto l impresa assicuratrice (riassicurato), mediante pagamento di un premio, copre presso altra impresa (riassicuratore) il rischio assunto nei confronti dei suoi assicurati, con la conseguenza che, al verificarsi dell evento assicurato per questi ultimi, l assicuratore riassicurato corrisponderà loro la somma pattuita, ma avrà diritto di ottenerne il rimborso dall impresa riassicuratrice, nei limiti della somma riassicurata. 75

7 76 Parte Prima: I principali contratti commerciali 6. L ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABI- LITÀ CIVILE L assicurazione di responsabilità civile è contratta «al fine di tener indenne l assicurato di quanto è tenuto a pagare ad un terzo in conseguenza di un fatto dannoso accaduto, durante il tempo dell assicurazione, nello svolgimento dell attività prevista dal contratto». Il legislatore italiano, allo scopo di garantire la tutela per i danni cagionati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ha sancito (con la L , n. 990) l obbligatorietà dell assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei suddetti mezzi. L assicurazione obbligatoria per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e natanti è attualmente disciplinata dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 che ha abrogato la L. 990/1969. Disciplina Ai sensi del Codice delle assicurazioni (artt. 122 e 123), sono obbligati all assicurazione per la responsabilità civile: i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi filoveicoli e rimorchi, i ciclomotori e le macchine agricole; i natanti adibiti a diporto destinati a navigare in acque ad uso pubblico o equiparate, se muniti di motore, indipendentemente dalla stazza: per questi è obbligatoria l assicurazione per i danni alla persona; i natanti adibiti ad uso privato diverso dal diporto o ad uso pubblico, di stazza lorda inferiore alle 25 tonnellate muniti di motore inamovibile superiore a 3 cavalli fiscali; i motori amovibili, di qualsiasi potenza e indipendentemente dall unità cui vengono applicati (risulterà assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore). Il risarcimento del danno e l azione diretta verso l assicuratore La legislazione speciale attribuisce al danneggiato un opportunità in più rispetto al diritto comune: egli, invero, può pretendere di essere risarcito oltre che da ciascuno dei soggetti responsabili a norma dell art c.c. anche dall assicuratore. È l art. 144 del D.Lgs , n. 209 che prevede l azione diretta del danneggiato nei confronti dell assicuratore, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l assicurazione (anche se superiori ai massimali obbligatori).

8 Capitolo Nono: Contratti di assicurazione L assicuratore non può opporre al danneggiato, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l eventuale contributo dell assicurato al risarcimento del danno. Nel giudizio promosso contro l assicuratore, deve essere chiamato anche il responsabile del danno (è questo un caso di litisconsorzio necessario). L azione diretta si prescrive in due anni (art. 144, D.Lgs. 209/2005; art c.c.). L indennizzo diretto L indennizzo diretto, disciplinato dall art. 149 del D.Lgs. 209/2005, rappresenta sicuramente la norma di maggiore portata innovativa. La norma citata prevede, infatti, che in caso di sinistro tra due veicoli (è quindi escluso il ricorso alla procedura nel caso di pluralità di veicoli coinvolti), entrambi identificati ed assicurati, ove siano derivati danni ai veicoli ovvero ai conducenti, i danneggiati debbano rivolgere la loro richiesta non già all assicuratore del veicolo antagonista, come di norma accadeva nel sistema anteriore, ma alla propria impresa di assicurazione. Quanto alla tipologia dei danni, la norma si estende, senza limiti quantitativi, ai danni al veicolo ed ai danni alle cose di proprietà dell assicurato o del conducente (se trasportate a bordo), ed ai danni alla persona del conducente non responsabile, ma nei limiti di cui all art. 139 (cd. lesioni di lieve entità). Il Fondo di garanzia Nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da un veicolo o natante non identificato ovvero non assicurato oppure assicurato con società la quale, al momento del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta amministrativa, tenuto al risarcimento dei danni è un apposito «Fondo di garanzia per le vittime della strada». A tali ipotesi, già previste dalla normativa precedente, il Codice delle assicurazioni ne ha aggiunta una ulteriore. Infatti, in caso di danni provocati dalla circolazione di un veicolo prohibente domino, ove il proprietario abbia denunziato il fatto all autorità di pubblica sicurezza, viene meno la copertura assicurativa, realizzandosi di fatto una situazione in tutto simile a quella che è prevista per l ipotesi di veicolo sprovvisto di copertura assicurativa. Pertanto, se sotto la vigenza dell abrogato art. 1 della legge n. 990/1969 l assicurazione copriva i soggetti danneggiati, sebbene il veicolo circolasse contro la volontà del proprietario, la scelta fatta dal legislatore del 2005 è quella di escludere l operatività del contratto, assicurando però il ristoro delle vittime tramite l intervento del Fondo di garanzia. Il legislatore ha individuato i soggetti beneficiari dell intervento del Fondo, oltre che nei terzi non trasportati o trasportati contro la loro volontà, 77

9 78 Parte Prima: I principali contratti commerciali anche nei soggetti trasportati volontariamente, ma senza la consapevolezza della illegalità della circolazione. Il Fondo costituisce un patrimonio autonomo; esso è alimentato da un contributo a carico delle imprese che esercitano l assicurazione della responsabilità autoveicoli, in una misura che viene stabilita dall autorità amministrativa. Glossario Contratto aleatorio: è quel contratto nel quale le parti non hanno certezze sui reciproci sacrifici; si ha quando l esistenza o l entità della prestazione dipende da un evento causale che può volgere il vantaggio del contratto verso una parte o piuttosto verso l altra. Liquidazione coatta amministrativa: speciale procedura concorsuale, a carattere liquidatorio, prevista dalla legge fallimentare per particolari categorie di imprese, il cui dissesto economico ha notevoli ripercussioni sociali, o perché lo Stato vi è direttamente impegnato, o per gli interessi che esse coinvolgono. Litisconsorzio necessario: il litisconsorzio è una situazione che si verifica nel processo civile quando sono presenti più attori o più convenuti. In particolare il litisconsorzio necessario (art. 102 c.p.c.) implica che in determinati casi il processo deve necessariamente svolgersi fra più parti, perché altrimenti la sentenza sarebbe inefficace per tutte (per es. la domanda di scioglimento di una comunione presuppone la presenza in causa di tutti i comproprietari). Ne deriva che queste devono agire o essere convenute nello stesso processo. Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l integrazione del contraddittorio entro un termine perentorio (art. 102 c.p.c.). All integrazione si procede a cura della parte interessata.

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