Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica DISEGNO DI LEGGE

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1 REPUBBLICA ITALIANA Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica DISEGNO DI LEGGE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERI CONSORZI COMUNALI E CITTA' METROPOLITANE ////////////////// TESTO MODIFICATO ED INTEGRATO IL 9 FEBBRAIO 2015

2 TITOLO I ORDINAMENTO DEGLI ENTI DI AREA VASTA E DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE SICILIANA CAPO I AUTONOMIA DEGLI ENTI DI AREA VASTA ART. 1 AUTONOMIA DEI LIBERI CONSORZI COMUNALI E DELLE CITTÀ METROPOLITANE 1. I liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane, previsti dalla L.R. 27 marzo 2013, n. 7, sono Enti di area vasta ed hanno autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell ambito dei propri statuti, dei regolamenti e delle leggi statali di coordinamento della finanza pubblica. In applicazione dell art. 1, comma 1, della stessa L.R. n. 7/2013, i loro organi di governo sono eletti con il sistema indiretto di secondo grado. 2. I liberi Consorzi comunali e le Città Metropolitane sono titolari di funzioni proprie, di funzioni speciali e di funzioni ulteriori conferite con legge regionale. ART. 2 POTESTÀ STATUTARIA E REGOLAMENTARE DEI LIBERI CONSORZI COMUNALI 1. Ciascun libero Consorzio comunale, nell ambito dei principi fissati dalla presente legge, adotta il proprio statuto. 2. Lo statuto consortile: a) stabilisce le norme fondamentali dell organizzazione dell Ente; b) specifica le attribuzioni degli organi, il rispetto della parità di genere e le forme di garanzia e di partecipazione delle opposizioni; c) disciplina i rapporti tra i Comuni e le unioni di Comuni compresi nel territorio consortile, in ordine alle modalità di organizzazione, di esercizio e di coordinamento delle funzioni, nel rispetto di quanto previsto dall articolo 1, quinto comma, della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, e del successivo decreto assessoriale di relativa attuazione, nonché nel rispetto del principio di sussidiarietà e dei criteri di efficacia, efficienza, economicità, adeguatezza e riduzione della spesa; d) disciplina l utilizzo delle strutture immobiliari del libero Consorzio comunale a favore dei comuni che ne fanno parte e viceversa, per l esercizio di specifiche funzioni, senza nuove o maggiori oneri per la finanza pubblica; e) specifica i modi di esercizio della rappresentanza legale dell Ente, anche in giudizio; f) disciplina gli istituti di partecipazione dei cittadini, ivi compreso il referendum abrogativo, consultivo e propositivo, l iniziativa popolare di deliberazioni e l istruttoria pubblica di provvedimenti di interesse 2

3 generale, le forme di democrazia partecipativa, con modalità che assicurino il rispetto della partecipazione dei cittadini residenti e delle comunità locali nelle decisioni di loro specifico interesse; g) determina le modalità di partecipazione alla vita pubblica degli stranieri residenti nel territorio del libero Consorzio; h) stabilisce lo stemma e il gonfalone del libero Consorzio comunale; i) individua, in linea con quanto stabilito dalle disposizioni regionali, sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell ente secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell azione amministrativa. 3. Lo statuto è approvato e modificato dalla Assemblea del libero Consorzio comunale, che delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti, che rappresentino almeno il settantacinque per cento della popolazione del territorio consortile, come risultante dall ultimo censimento ufficiale. 3. Fino alla data di approvazione dello statuto del libero Consorzio comunale, da adottarsi entro il termine massimo di un anno dall entrata in vigore della presente legge, si applica lo statuto dell ex provincia regionale 4. Nel rispetto dei principi fissati dallo Statuto della regione siciliana e dalla legislazione regionale, i liberi Consorzi comunali adottano regolamenti nelle materie di propria competenza. ART. 3 POTESTÀ STATUTARIA E REGOLAMENTARE DELLE CITTÀ METROPOLITANE 1. Le Città metropolitane, nell ambito dei principi fissati dalla presente legge, adottano i propri statuti, i quali: a) stabiliscono le norme fondamentali dell organizzazione dell Ente; b) specificano le attribuzioni degli organi, il rispetto della parità di genere e le forme di garanzia e di partecipazione delle opposizioni; c) disciplinano i rapporti tra i Comuni e le unioni di Comuni, facenti parte della Città metropolitana, in ordine alle modalità di organizzazione, di esercizio e di coordinamento delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione unitaria, eventualmente differenziate per aree territoriali, nel rispetto di quanto previsto dall articolo 1, quinto comma, della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, e del successivo decreto assessoriale di relativa attuazione,nonché nel rispetto del principio di sussidiarietà e dei criteri di efficacia, efficienza, economicità, adeguatezza e riduzione della spesa; d) disciplinano l utilizzo delle strutture immobiliari delle Città metropolitane a favore dei comuni che ne fanno parte e viceversa, per l esercizio di specifiche funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 3

4 e) specificano i modi di esercizio della rappresentanza legale dell Ente, anche in giudizio; f) stabiliscono lo stemma e il gonfalone della Città metropolitana; g) disciplinano gli istituti di partecipazione dei cittadini, ivi compreso il referendum abrogativo, consultivo e propositivo, l iniziativa popolare di deliberazioni e l istruttoria pubblica di provvedimenti di interesse generale, le forme di democrazia partecipativa, con modalità che assicurino il rispetto della partecipazione dei cittadini ovvero residenti e delle comunità locali nelle decisioni di loro specifico interesse; h) determinano le modalità di partecipazione alla vita pubblica degli stranieri residenti nel territorio della Città metropolitana; i) individuano, in linea con quanto stabilito dalle disposizioni regionali, sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell Ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell azione amministrativa. 2. Lo statuto è approvato e modificato dalla Conferenza metropolitana, che delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti, che rappresentino almeno il settantacinque per cento della popolazione del territorio metropolitano, come risultante dall ultimo censimento ufficiale. 3. Fino alla data di approvazione dello statuto della Città metropolitana, da adottarsi entro il termine massimo di un anno dall entrata in vigore della presente legge, si applica lo statuto dell ex provincia regionale 4. Nel rispetto dei principi fissati dallo Statuto della Regione siciliana e dalla legislazione regionale, le Città metropolitane adottano regolamenti nelle materie di propria competenza. CAPO II ORGANI DEGLI ENTI DI AREA VASTA SEZIONE I LIBERI CONSORZI COMUNALI ART. 4 ORGANI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE 1. Sono organi del libero Consorzio comunale: a) il Presidente del libero Consorzio comunale; b) l Assemblea del libero Consorzio comunale; c) la Giunta del libero Consorzio comunale. ART. 5 PRESIDENTE DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE 1. Il Presidente del libero Consorzio comunale: 4

5 a) è il legale rappresentante dell ente di area vasta; b) convoca e presiede la Giunta del libero Consorzio comunale; c) convoca e presiede l Assemblea del libero Consorzio comunale; d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all esecuzione degli atti; e) esercita le ulteriori funzioni attribuite dallo statuto. 2. Ai sensi dell art. 5, comma 4, della L.R. n. 8/2014, il Presidente nomina tra i componenti della Giunta del libero Consorzio comunale un Vice Presidente, che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento, nonché in caso di sospensione, per qualsiasi causa, dalle funzioni di Presidente del libero Consorzio. Qualora anche il Vice Presidente sia assente o impedito, assume le funzioni di Presidente del libero Consorzio il componente della Giunta più anziano di età. 3. Il Presidente può assegnare deleghe ai componenti della Giunta del libero Consorzio comunale, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto. Le deleghe possono essere revocate con provvedimento motivato. 4. Il Presidente compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificamente attribuiti ad altri organi del libero Consorzio comunale, al Segretario Generale ed ai Dirigenti dello stesso. Nomina il responsabile degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna. I rapporti di collaborazione esterna e di consulenza non possono superare le due unità e non possono prevedere un compenso superiore al 50% di quello spettante ai dirigenti appena assunti. 5. Il Presidente, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta all Assemblea del libero Consorzio comunale una relazione relativa al lavoro svolto nell anno solare precedente. ART. 6 ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE 1. L elezione del Presidente del libero Consorzio comunale è indetta con decreto del Presidente uscente, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. 2. La data dell elezione, da svolgersi di norma in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno, è preventivamente fissata con delibera della Giunta del libero Consorzio comunale. 3. Il decreto è notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale nella cui Circoscrizione ricade la sede del libero Consorzio comunale, al Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai Segretari comunali dei comuni interessati alle elezioni ed è pubblicato, anche on-line, agli Albi pretori del libero Consorzio e degli stessi comuni che ne fanno parte il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione. 5

6 4. In prima applicazione della presente legge, il decreto di indizione delle elezioni di cui al comma 1 è emanato dal Presidente della Regione Siciliana. 5. Il Presidente del libero Consorzio comunale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali, in carica, dei comuni appartenenti al territorio del libero Consorzio. Non sono elettori i sindaci ed i consiglieri comunali che abbiano riportato una condanna anche non definitiva nei casi di cui all art. 7, comma 1, del Decreto Leg.vo n. 235/ Sono candidabili a Presidente del libero Consorzio comunale i sindaci in carica dei comuni appartenenti al territorio del libero Consorzio comunale. Non è candidabile il sindaco che abbia riportato una condanna, anche non definitiva, nei casi di cui all art. 7, comma 1, del Decreto Leg.vo n. 235/ Al fine di esprimere un voto ponderato, ogni elettore vota tante schede quante sono quelle previste per la fascia demografica del comune di appartenenza indicata nell'allegato A. 8. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei voti. 9. Se nessuno dei candidati raggiunge la maggioranza di cui al comma precedente, si procede, nella domenica successiva a quella in cui si è svolta la prima votazione, con un turno di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. 10. Nel turno di ballottaggio è eletto Presidente del libero Consorzio comunale il candidato che ottiene il maggior numero dei voti. A parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età. ART. 7 CESSAZIONE DALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE 1.Nel caso in cui il Presidente del libero Consorzio comunale sia stato rimosso, si sia dimesso, sia cessato per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco del comune di appartenenza o di Presidente del libero Consorzio comunale, ovvero nel caso di rimozione dello stesso Presidente per approvazione di mozione di sfiducia ai sensi dell art. 5, commi 7, 8 e 9 della L.R. 24 marzo 2014, n. 8, si procede, entro 60 giorni dalla cessazione, all elezione del nuovo Presidente del libero Consorzio comunale. 2. Fino all elezione del nuovo Presidente del libero Consorzio comunale, le relative funzioni sono esercitate da un Commissario, nominato dall Assessore regionale delle autonomie locali, ai sensi dell art. 5, commi 5 e 9, della L.R. 24 marzo 2014, n. 8. ART. 8 6

7 ASSEMBLEA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE 1. L Assemblea del libero Consorzio comunale, composta dai sindaci dei comuni compresi nel territorio del libero Consorzio, è l organo di indirizzo politico e di controllo dell Ente di area vasta. 2. L Assemblea del libero Consorzio comunale elegge i componenti della Giunta del libero Consorzio comunale con le modalità di cui all art L Assemblea del libero Consorzio comunale approva, a maggioranza assoluta dei propri membri: a) lo statuto proposto dalla Giunta del libero Consorzio comunale ai sensi dell art. 9; b) il regolamento per il proprio funzionamento; c) la mozione di sfiducia del Presidente del libero Consorzio comunale, presentata nei termini e nei modi di cui all art. 5, commi 7 ed 8, della L.R. 24 marzo 2014, n L Assemblea del libero Consorzio comunale approva altresì regolamenti, piani e programmi ed esercita ogni ulteriore funzione attribuita dallo statuto. ART. 9 GIUNTA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE 1. La Giunta del libero Consorzio comunale è organo esecutivo dell Ente di area vasta ed esercita le funzioni attribuite dallo statuto. 2. La Giunta del libero Consorzio comunale è composta da: a) quattro componenti, per i liberi Consorzi comunali con popolazione residente fino a abitanti; b) sei componenti, per i liberi Consorzi comunali con popolazione residente superiore a ed inferiore a abitanti; c) otto componenti, per i liberi Consorzi con popolazione residente pari o superiore a abitanti. 3. La Giunta del libero Consorzio comunale è eletta dall Assemblea del libero Consorzio comunale. Ai fini dell elezione dei componenti della Giunta, il Presidente del libero Consorzio comunale propone all Assemblea un elenco di candidati, scelto tra i sindaci ed i consiglieri comunali in carica, dei comuni appartenenti al territorio del libero Consorzio, in numero doppio rispetto a quello previsto dal comma 2. Nell ambito del suddetto elenco dei candidati, nel quale nessuno dei due sessi può superare la percentuale del sessanta per cento, l Assemblea elegge i membri della Giunta. Nel caso in cui gli ultimi due candidati collocati in posizione utile per l elezione a membro della Giunta abbiano ottenuto un numero uguale di voti, risulta eletto il candidato più giovane. 7

8 4. Non sono candidabili a componenti della Giunta il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado del Presidente del libero Consorzio comunale. 5. La cessazione dalla carica ricoperta presso il comune di appartenenza, per qualsiasi motivo, comporta la decadenza dalla carica di componente della Giunta del libero Consorzio comunale. 6. Nel caso di cui al comma precedente il Presidente del libero Consorzio comunale, entro trenta giorni, indice l elezione di un nuovo componente della Giunta, con le modalità di cui al superiore comma 3; fino a tale nomina le relative funzioni sono esercitate dallo stesso Presidente. 7. La Giunta del libero Consorzio comunale propone all Assemblea lo statuto del libero Consorzio comunale per la sua approvazione. 8. Fino alla data di approvazione dello statuto del libero Consorzio comunale si applica lo statuto dell ex provincia regionale. SEZIONE II CITTÀ METROPOLITANE ART. 10 ORGANI DELLA CITTÀ METROPOLITANA 1. Sono organi della Città metropolitana: a) il Sindaco metropolitano; b) la Conferenza metropolitana; c) la Giunta metropolitana. 1. Il Sindaco metropolitano: ART. 11 SINDACO METROPOLITANO a) rappresenta l Ente di area vasta; b) convoca e presiede la Giunta metropolitana e la Conferenza metropolitana; c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all esecuzione degli atti; d) esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. 2. Analogamente a quanto prescritto dall art. 5, comma 4, della L..R. n. 8/2014, il Sindaco metropolitano nomina tra i componenti della Giunta metropolitana un Vice Sindaco, che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento, nonché in caso di sospensione, per qualsiasi causa, dalle funzioni di Sindaco della Città metropolitana. Qualora 8

9 anche il Vice Sindaco sia assente o impedito, assume le funzioni di Sindaco della Città metropolitana il componente della Giunta più anziano di età. 3. Il Sindaco metropolitano può assegnare deleghe ai componenti della Giunta metropolitana, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto. Le deleghe possono essere revocate con provvedimento motivato. 4. Il Sindaco metropolitano compiere tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti ad altri organi della Città metropolitana, al Segretario generale della Città metropolitana ed ai Dirigenti della stessa Città. Nomina il responsabile degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna. I rapporti di collaborazione esterna e di consulenza non possono superare le due unità e non possono prevedere un compenso superiore al 50% di quello spettante ai dirigenti appena assunti. 5. Il Sindaco metropolitano, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta alla Conferenza metropolitana una relazione relativa al lavoro svolto nell anno solare precedente. ART. 12 ELEZIONE DEL SINDACO METROPOLITANO 1. L elezione del Sindaco metropolitano è indetta con decreto del Sindaco metropolitano uscente, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. 2. La data dell elezione, da svolgersi di norma in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno, è fissata preventivamente con delibera della Giunta metropolitana. 3. Il decreto è notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale nella cui Circoscrizione ricade la sede della Città metropolitana, al Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai Segretari comunali dei comuni della Città metropolitana ed è pubblicato, anche on-line, agli Albi pretori della Città metropolitana e degli stessi comuni che fanno parte il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione. 4. In prima applicazione della presente legge, il decreto di indizione delle elezioni di cui al comma 1 è emanato dal Presidente della Regione Siciliana. 5. Il Sindaco metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni appartenenti al territorio metropolitano. Non sono elettori i sindaci ed i consiglieri comunali che abbiano riportato una condanna, anche non definitiva, nei casi di cui all art. 7, comma 1, del Decreto Leg.vo n. 235/ Sono candidabili a Sindaco metropolitano i sindaci in carica dei comuni appartenenti al territorio della Città metropolitana. Non è candidabile il sindaco che abbia riportato una condanna, anche non 9

10 definitiva, nei casi di cui all art. 7, comma 1, del Decreto Leg.vo n. 235/ Al fine di esprimere un voto ponderato, ogni elettore vota tante schede quante sono quelle previste per la fascia demografica del comune di appartenenza indicata nell'allegato A. 8. Il Sindaco metropolitano è eletto a maggioranza assoluta dei voti. 9. Se nessuno dei candidati raggiunge la maggioranza di cui al comma precedente, si procede, nella domenica successiva a quella in cui si è svolta la prima votazione, con un turno di ballottaggio tra due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. 10. Nel turno di ballottaggio è eletto Sindaco metropolitano il candidato che ottiene il maggior numero dei voti. A parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età. ART. 13 CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO METROPOLITANO 1. Nel caso in cui il Sindaco metropolitano sia stato rimosso, si sia dimesso, sia cessato per qualsiasi causa dalla carica di sindaco del comune di appartenenza o di Sindaco metropolitano, si procede, entro sessanta giorni dalla cessazione, all elezione del nuovo Sindaco metropolitano. Fino all elezione del nuovo Sindaco metropolitano le relative funzioni sono esercitate dal Vice Sindaco metropolitano. 2. Nel caso di rimozione del Sindaco metropolitano per approvazione della mozione di sfiducia, analogamente a quanto prescritto dall art. 5, commi 7, 8 e 9 della L.R. n. 8/2014 per il Presidente del libero Consorzio comunale, si procede entro sessanta giorni all elezione del nuovo Sindaco metropolitano. Fino all elezione del nuovo Sindaco metropolitano le relative funzioni sono esercitate dal Vice Sindaco metropolitano. 3. Nei casi di cui ai commi precedenti la Giunta metropolitana compie esclusivamente atti di ordinaria amministrazione. ART. 14 CONFERENZA METROPOLITANA 1. La Conferenza metropolitana, composta dai sindaci dei Comuni compresi nel territorio della Città metropolitana, è organo di indirizzo politico e di controllo dell Ente di area vasta. 2. La Conferenza metropolitana elegge i componenti della Giunta metropolitana con le modalità di cui all art La Conferenza metropolitana, a maggioranza assoluta dei propri membri, approva: a) lo statuto proposto dalla Giunta metropolitana ai sensi dell art. 15; 10

11 b) il regolamento per il proprio funzionamento; c) la mozione di sfiducia del Sindaco metropolitano, laddove presentata negli stessi termini e con le stesse modalità previste per l Assemblea del libero Consorzio comunale dall art. 5, commi 7 ed 8, della L.R. 24 marzo 2014, n La Conferenza metropolitana approva altresì regolamenti, piani e programmi ed esercita ogni ulteriore funzione attribuita dallo statuto. ART. 15 GIUNTA METROPOLITANA 1. La Giunta metropolitana è l organo esecutivo della Città metropolitana ed esercita le funzioni conferite dallo statuto. 2. La Giunta metropolitana è composta da: a) otto componenti nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore ad un milione di abitanti; b) sei componenti nelle Città metropolitane con popolazione residente inferiore ad un milione e superiore a abitanti; c) quattro componenti nelle Città metropolitane con popolazione residente pari o inferiore a abitanti. 3. La Giunta metropolitana è eletta dalla Conferenza metropolitana. Ai fini dell elezione dei componenti della Giunta, il Sindaco metropolitano propone alla Conferenza metropolitana un elenco dei candidati, scelti tra i sindaci o i consiglieri comunali in carica, dei comuni appartenenti al territorio metropolitano, in numero doppio rispetto a quello previsto dal comma 2. Nell ambito del suddetto elenco dei candidati, nel quale nessuno dei due sessi può superare la percentuale del sessanta per cento, la Conferenza metropolitana elegge i membri della Giunta metropolitana. Nel caso in cui gli ultimi due candidati collocati in posizione utile per l elezione a membro della Giunta metropolitana abbiano ottenuto un numero uguale di voti, risulta eletto il candidato più giovane. 4. Non sono candidabili a componenti della Giunta metropolitana il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado del Sindaco della Città metropolitana. 5. La cessazione dalla carica ricoperta presso il comune di appartenenza, per qualsiasi motivo, comporta la decadenza dalla carica di componente della Giunta metropolitana. 6. Nel caso di cui al comma precedente, il Sindaco metropolitano, entro trenta giorni, indice l elezione di un nuovo componente della Giunta metropolitana, da svolgersi con le modalità di cui al comma 2; fino a tale nomina le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco metropolitano. 7. La Giunta metropolitana propone alla Conferenza metropolitana lo statuto della Città metropolitana, per la sua approvazione. 11

12 8. Fino alla data di approvazione dello statuto della Città metropolita si applica lo statuto dell ex provincia regionale. SEZIONE III DISPOSIZIONI COMUNI ART. 16 DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI ELETTORALI PER L ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL LIBERO CONSORZIO E DEL SINDACO METROPOLITANO 1. Per l elezione del Presidente di libero Consorzio comunale e del Sindaco metropolitano, entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni il Tribunale del Circondario in cui ricade la sede dell Ente di area vasta si costituisce in ufficio elettorale con l intervento di tre magistrati, nominati dal Presidente del tribunale stesso, di cui uno con funzioni di presidente. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario. L Ufficio elettorale si insedia presso la sede dell ente di area vasta e, in prima applicazione, presso la sede dell ex provincia regionale. 2. Sulla base delle comunicazioni trasmesse dai comuni facenti parte dell Ente di area vasta, sottoscritte congiuntamente dal sindaco e dal Segretario generale, entro il trentesimo giorno antecedente la votazione l Ufficio elettorale forma l elenco degli elettori e ne dispone la pubblicazione, anche on-line, agli Albi pretori dello stesso Ente di area vasta e dei comuni che ne fanno parte. Eventuali variazioni dell elenco degli elettori in conseguenza di errori materiali o di omissione di nomi di elettori aventi diritto, da pubblicare con le stesse modalità, possono essere disposte dall Ufficio elettorale entro il secondo giorno antecedente quello della votazione. 3.Le candidature per l elezione del Presidente di libero Consorzio comunale e del Sindaco metropolitano sono presentate dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione presso l Ufficio elettorale. 4. Entro il diciottesimo giorno antecedente quello della votazione l Ufficio elettorale assegna, mediante sorteggio, il numero a ciascun candidato alla carica di Presidente di libero Consorzio e di Sindaco metropolitano. 4. La stampa delle schede di votazione è effettuata a cura dell Ufficio elettorale dal diciassettesimo al secondo giorno antecedente quello della votazione. 5. L elezione avviene in un unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l Ufficio elettorale dalle ore otto alle ore ventidue. 6. Il seggio elettorale è composto da un presidente e quattro scrutatori, scelti dall Ufficio elettorale mediante sorteggio, da effettuarsi entro il secondo giorno antecedente quello della votazione, tra gli elettori aventi diritto, e da un segretario scelto dal Presidente sempre 12

13 tra gli elettori aventi diritto. Il seggio elettorale si insedia alle ore sei del giorno della votazione per le operazioni preliminari di competenza. 7. Ultimate le operazioni di voto e dichiarata chiusa la votazione, il seggio elettorale procede alla sigillatura delle urne contenenti le schede votate e le schede autenticate e non votate e forma un plico sigillato contenete tutti gli atti e gli oggetti utilizzati per la votazione. Sia le urne sia il plico devono essere firmati da tutti i componenti del seggio. 8. Lo scrutinio ha inizio alle ore otto del giorno successivo. Ultimate le operazioni di scrutinio, il seggio elettorale trasmette il relativo esito all Ufficio elettorale per la proclamazione dell eletto. 9. Tutti i termini che regolano il procedimento elettorale anche parziale - degli organi degli enti di area vasta sono perentori. Nei casi di omessa indizione delle elezioni degli organi suddetti, provvede in via sostitutiva l Assessore regionale per le Autonomie locali e per la Funzione pubblica, a mezzo di commissario straordinario nominato ai sensi della normativa vigente. 9. Per tutto quanto non prescritto dai commi precedenti si rinvia alla normativa vigente in materia di elezioni del Presidente dell ex provincia regionale. ART. 17 DURATA, DECADENZA, INCOMPATIBILITÀ E DIMISSIONI DEGLI ORGANI 1. Gli organi dei liberi Consorzi comunali e della Città metropolitane durano in carica cinque anni. 2. La perdita dello status di sindaco di un comune o di consigliere comunale, per qualsiasi causa, comporta la decadenza immediata da qualsiasi carica ricoperta negli organi degli enti di area vasta. 3. Sono causa di decadenza dalla carica ricoperta negli organi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane l avere riportato condanne in primo grado, anche se con sentenza non passata in giudicato, nei casi di cui all art. 7, comma 1, D.lgs. 235/ Le cariche negli organi consortili e metropolitani sono incompatibili con la carica di deputato regionale. 5. Nel caso di dimissioni o di scadenza del mandato di un componente dell Assemblea del libero Consorzio comunale o della Conferenza metropolitana, lo stesso è sostituito, fino al rinnovo della carica di sindaco, da un commissario straordinario nominato ai sensi della normativa vigente. ART. 18 GRATUITÀ DELLE CARICHE 1. L'incarico di Presidente del libero Consorzio comunale, di componente della Giunta del libero Comunale e di componente 13

14 dell Assemblea del libero Consorzio comunale è esercitato a titolo gratuito. 2. L'incarico di Sindaco metropolitano, di componente della Giunta metropolitana e di componente della Conferenza metropolitana è esercitato a titolo gratuito. ART.19 TRASFERTE ED ONERI VARI 1. Le spese relative alle trasferte dei componenti degli organi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane sono poste a carico dell ente di area vasta di appartenenza. Sono rimborsabili soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, riguardanti il vitto, alloggio e l utilizzo dei mezzi di trasporto. 2. Gli oneri relativi ai permessi retribuiti dei componenti degli organi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane (comprensivi dei conseguenti oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi), dovuti per attività svolte nell interesse degli Enti di area vasta, sono da questi anticipati ai comuni di appartenenza dei singoli componenti, per gli adempimenti consequenziali. 3. Ciascun ente di area vasta istituisce nel proprio bilancio di previsione un apposito capitolo, da destinare alla copertura delle spese di cui ai commi 1 e 2. ART. 20 ABOLIZIONE DEI DIFENSORI CIVICI COMUNALI 1. Sono aboliti i difensori civici comunali di cui all art. 11 del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000, n Le loro funzioni sono attribuite, a mezzo di apposita convenzione, ad un ufficio dell ente di area vasta in cui i comuni sono ricompresi, che assume la denominazione di nucleo territoriale di valutazione. ART. 21 ORGANO DI REVISIONE DEGLI ENTI DI AREA VASTA E DEI COMUNI 1. In applicazione dell art. 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in L. 14 settembre 1011, n. 148, e delle relative disposizioni legislative e regolamentari attuative, i revisori dei conti degli enti di area vasta sono scelti mediante estrazione a sorte da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Per la formazione dell elenco regionale si applicano in Sicilia le disposizioni impartite dal Ministero dell Interno con D.M. 15 febbraio 2012 n. 23 e con successivi provvedimenti attuativi. Nelle more della formazione dell elenco regionale, i nominativi dei revisori dei conti sono estratti a sorte tra i 14

15 professionisti iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della città sede dell Ente di area vasta; il sorteggio è effettuato presso la Prefettura competente per territorio. 2. In ciascun ente di area vasta è costituito un Collegio dei Revisori dei conti con compiti di verifica per l ente di competenza. Il Collegio dei revisori è composto da tre componenti scelti per sorteggio con le modalità di cui al comma 1. Nell espletamento delle proprie funzioni il Collegio dei revisori si avvale del Ragioniere generale dell ente ovvero, in mancanza, del funzionario contabile più elevato in grado. 3. Nel territorio della Regione si applicano il Titolo VII dell ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt ), approvato con Decreto leg.vo 18 agosto 2000, n. 267, e le successive modificazioni ed integrazioni. 4. Per i singoli comuni le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. ART. 22 NORME DI RINVIO 1. Per tutto quanto non espressamente previsto e regolamentato nel presente Capo II, si rinvia alle disposizioni contenute negli statuti consortili e metropolitani, alla L. 7 aprile 2014, n. 56 ed alla L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 (Norme sull ordinamento degli enti locali), ove compatibili. CAPO III ORGANISMI DI RACCORDO ART. 23 SEMPLIFICAZIONE ORGANIZZATIVA E GESTIONALE 1. Allo scopo di favorire i nuovi investimenti, la Regione, gli Enti di area vasta ed i Comuni promuovono l integrazione unitaria delle strutture amministrative esistenti, con funzioni di interlocuzione con gli investitori, per assicurare tempi certi, omogeneità e speditezza del processo decisionale. ART. 24 OSSERVATORIO REGIONALE - ABINA DI RESPONSABILITÀ TERRITORIALE 1. Con decreto dell Assessore regionale per le Autonomie locali e per la Funzione pubblica è istituito, in coerenza con l'accordo tra Governo nazionale e Regioni sancito nella seduta della Conferenza Unificata del 11 settembre 2014, l Osservatorio regionale per l'attuazione della presente riforma, nel cui ambito opera la Cabina di responsabilità che procede alla valutazione, ricognizione e proposizione degli atti necessari alla riallocazione di funzioni e risorse, 15

16 assicurandone altresì l equa ripartizione nei confronti dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane. 2. Per garantire il principio di solidarietà interterritoriale, la Cabina assicura il passaggio delle risorse ai nuovi Enti, mediante il ricorso a parametri perequativi di natura economico-demografica. Le modalità di concreta applicazione di tali parametri sono stabilite con decreto dell Assessore delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, di intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali. 3. La partecipazione all'osservatorio e alla Cabina di responsabilità territoriale è a titolo gratuito. ART. 25 INTEGRAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLE CONFERENZE 1. La composizione della Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui all art. 43, legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e del Consiglio delle Autonomie locali, di cui all art. 59, della L.R. 6 marzo 1986, n. 9, è integrata con i Sindaci delle Città metropolitane ed i Presidenti dei liberi Consorzi comunali. 2. Con successivo disegno di legge governativo, da adottarsi entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, si provvederà alla modifica della disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali. TITOLO II FUNZIONI CAPO I FUNZIONI PROPRIE ART. 26 FUNZIONI PROPRIE DEI LIBERI CONSORZI COMUNALI 1. Sono funzioni proprie dei liberi Consorzi comunali, quali Enti di area vasta, quelle inerenti il coordinamento, la pianificazione, la programmazione ed il controllo in materia territoriale, ambientale, di trasporti e di sviluppo economico. 2. Rientrano nel suddetto ambito materiale, in particolare, le seguenti attività: a) pianificazione territoriale ed urbanistica, generale e di coordinamento, comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi ed infrastrutture, i sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e l organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale. b) pianificazione dei servizi di trasporto nella circoscrizione territoriale del libero Consorzio; organizzazione dei servizi di trasporto locale interurbano; autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in armonia con la programmazione regionale; costruzione e gestione delle strade del libero Consorzio e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; 16

17 c) organizzazione e gestione in materia di tutela ambientale e turistica, entro i limiti della programmazione regionale. d) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale nell area del libero Consorzio comunale. e) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito consortile; raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico amministrativa agli enti locali. f) pianificazione, organizzazione, gestione e supporto nei limiti della programmazione regionale in materia di formazione, ivi compresa la vigilanza, il monitoraggio e controllo sulle istituzioni formative accreditate; g) motorizzazione civile. 3. Le funzioni di cui al secondo comma sono esercitate dai liberi Consorzi comunali in attuazione delle disposizioni di legge che regolano i corrispondenti ambiti materiali dell ordinamento giuridico regionale e statale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. 4. Ai liberi Consorzi comunali sono altresì attribuite tutte le funzioni delle province regionali, previste dalla legislazione vigente al momento dell entrata in vigore della L.R. 27 marzo 2013 n. 7, ad eccezione di quelle che ai sensi dell art. 31 della presente legge sono riservate alla Regione. ART. 27 FUNZIONI PROPRIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE 1. Le Città metropolitane, quali Enti di area vasta, esercitano funzioni di coordinamento, pianificazione, programmazione, e controllo in materia territoriale, ambientale, di trasporti, di sviluppo economico e di digitalizzazione. 2. In particolare, le Città metropolitane sono titolari delle seguenti funzioni proprie: a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l Ente e per l esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all esercizio di funzioni ulteriori eventualmente delegate o assegnate dalla Regione; b) pianificazione territoriale generale ed urbanistica, pianificazione delle reti infrastrutturali dell area metropolitana, anche in riferimento alla localizzazione dei servizi e delle attività e in considerazione della sostenibilità ambientale, ecologica ed energetica. A tal fine la Città metropolitana fissa vincoli e obiettivi all'attività dei Comuni compresi nel territorio metropolitano; c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici locali dell area metropolitana, già di competenza comunale; d) organizzazione dei servizi pubblici locali di interesse generale in ambito metropolitano; 17

18 e) mobilità e viabilità del territorio metropolitano, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell ambito metropolitano; f) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale nell area metropolitana, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana, come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a); g) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano; h) pianificazione, organizzazione, gestione e supporto nei limiti della programmazione regionale in materia di formazione, ivi compresa la vigilanza, il monitoraggio e controllo sulle istituzioni formative accreditate; i) motorizzazione civile. 3. Le funzioni di cui al comma 2 sono esercitate dalle Città metropolitane in attuazione delle disposizioni di legge che regolano i corrispondenti ambiti materiali dell ordinamento giuridico regionale e statale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. 4. Alle Città metropolitane sono altresì attribuite tutte le funzioni delle province regionali, individuate dalla legislazione vigente al momento dell entrata in vigore della L.R. 27 marzo 2013 n. 7, ad eccezione di quelle che ai sensi dell art. 31 della presente legge sono riservate alla Regione. ART. 28 FUNZIONI PROPRIE DEI COMUNI 1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, sono di competenza dei Comuni tutte le funzioni non espressamente attribuite dalla presente legge agli Enti di area vasta ed alla Regione. 2. In particolare, sono proprie dei comuni le seguenti funzioni: a. l organizzazione generale dell amministrazione, la gestione finanziaria e contabile ed il controllo; b. l organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; c. il catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato in base alla normativa vigente; d. la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale, nel rispetto del Piano Triennale di Coordinamento approvato dall Ente di area vasta di appartenenza; e. l attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; f. la gestione dell ambiente di ambito comunale, compresa l attività di primo soccorso, in quanto attuativa della relativa pianificazione e 18

19 programmazione regionale, salve le competenze in materia dell Ente di area vasta; g. la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali e l erogazione delle relative prestazioni ai cittadini; h. la progettazione e la gestione dei servizi socio-assistenziali di ambito comunale. L erogazione dei predetti servizi è affidata in fase di prima attuazione alle attuali Aziende Sanitarie Provinciali i. l edilizia scolastica, l organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, con esclusione degli istituti d istruzione secondaria di secondo grado; j. l impiantistica sportiva e ricreativa, l organizzazione e la gestione dei relativi servizi; k. la polizia municipale e la polizia amministrativa locale; l. la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed i compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell esercizio delle funzioni di competenza statale. 2. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, sono di competenza dei Comuni tutte le funzioni non espressamente attribuite, dalla presente legge, agli Enti di area vasta ed alla Regione. CAPO II DISPOSIZIONI COMUNI SEZIONE I FUNZIONI ULTERIORI ART. 29 FUNZIONI SPECIALI 1. I liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane esercitano anche le funzioni di: a) organizzazione e gestione dei servizi afferenti il sistema di raccolta e smaltimento rifiuti, eventualmente assumendo le funzioni e le competenze delle Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti (S.R.R.); b) organizzazione e gestione del sistema di approvvigionamento e distribuzione delle risorse idriche, eventualmente assumendo le funzioni e le competenze delle Autorità A.T.O. 2. Entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, su proposta degli Assessori competenti per materia, il Governo regionale è tenuto a presentare all'assemblea Regionale Siciliana un disegno di legge per la modifica della L.R. 8 aprile 2010, n. 9 ed un disegno di legge per la disciplina del servizio idrico integrato. 3. Gli Enti di area vasta esercitano funzioni di pianificazione, organizzazione e gestione di interventi a valere sui fondi europei. 19

20 4. I liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane, d intesa con i Comuni interessati e nel rispetto del principio di sussidiarietà, possono esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, nelle forme e nei limiti di quanto stabilito dalla vigente legislazione regionale di settore. ART. 30 FUNZIONI CONFERITE 1. La Regione, nell ambito della propria competenza esclusiva ed in linea con i principi della legislazione nazionale, può conferire ulteriori funzioni ai liberi Consorzi comunali, alle Città metropolitane ed ai Comuni, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al comma 1 dell'art. 118 della Costituzione. SEZIONE II ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO ART. 31 FUNZIONI REGIONALI 1. Sono riservate alla Regione le funzioni di natura istituzionale, esercitate nell interesse e per il funzionamento della medesima come Ente territoriale previsto dallo Statuto regionale e dalla Costituzione; nonché le funzioni concernenti i rapporti internazionali e quelli con l Unione Europea, lo Stato, le altre Regioni, gli Enti di area vasta e quelli locali. 2. Sono funzioni regionali di programmazione, coordinamento e controllo: a) la pianificazione territoriale, strategica ed infrastrutturale della Regione; b) la tutela e la valorizzazione ambientale e paesaggistica compresa l iniziativa per l individuazione, il censimento e la tutela delle aree sismiche, nonché delle aree nelle quali istituire parchi o riserve naturali ed, in genere, le aree di tutela ambientale, ecologica e paesaggistica e la promozione dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio regionale; c) la programmazione turistica regionale e la gestione di opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche; d) la prevenzione ed il controllo dell inquinamento, anche mediante la vigilanza sulle attività industriali; e) la programmazione dei servizi di smaltimento rifiuti e di depurazione delle acque, nelle forme previste dalla legge regionale da adottarsi ai sensi dell art. 27; f) la promozione del diritto allo studio e la programmazione in materia di istruzione pubblica. 20

21 3. Nell ambito delle superiori competenze funzionali, la Regione esercita altresì attività di amministrazione diretta in materia di: a) realizzazione delle infrastrutture e delle opere pubbliche di interesse regionale; b) sanità; c) Protezione civile e Corpo forestale; d) trasporti di interesse regionale. 4. L attività di gestione delle funzioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 è esercitata dall Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente. 5. Nell ambito della pianificazione dei servizi di trasporto nelle circoscrizioni territoriali consortili e metropolitane, gli uffici regionali del Genio Civile hanno competenza in materia di gestione, manutenzione e bonifica della rete stradale intercomunale. ART. 32 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE DEI LIBERI CONSORZI COMUNALI E DELLE CITTÀ METROPOLITANE 1. I liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane operano sulla base di programmi, mediante i quali sono individuati gli obiettivi, i tempi e le modalità dei propri interventi. 2. Concorrono, altresì, nei modi stabiliti dalla legge, alla determinazione degli obiettivi e delle scelte dei piani e dei programmi socio-economici generali e settoriali della Regione ed alla formazione degli strumenti di pianificazione territoriale della Regione (P.T.R.). 3. Per l attuazione delle funzioni proprie di cui agli artt. 25 e 26 della presente legge, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane predispongono i rispettivi Piani Territoriali di Coordinamento (P.T.C.), che determinano gli indirizzi generali di assetto strutturale del territorio e le scelte strategiche di sviluppo economico dei relativi territori, con la finalità ulteriore di tutelarne l'integrità fisica ed ambientale, l'identità culturale, nonché di promuoverne lo sviluppo sostenibile. 4. A tal fine, i suddetti piani indicano, nel rispetto delle direttive e delle prescrizioni del P.T.R.: a) i diversi usi e destinazioni del territorio, in relazione alle sue caratteristiche geologiche, morfologiche ed idrogeologiche; b) la localizzazione dei servizi e delle attività di livello consortile e metropolitano; c) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture, degli impianti produttivi e commerciali, delle principali linee di comunicazione e delle reti per la gestione delle risorse energetiche e dei rifiuti; d) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regolamentazione delle acque; 21

22 e) gli indirizzi ed i criteri direttivi per la predisposizione dei piani urbanistici comunali, nonché per il coordinamento dei medesimi; 5. Il P.T.C. è trasmesso alla Regione al fine di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socioeconomica e della pianificazione territoriale. 6. Entro centottanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell Assessore regionale del Territorio e dell ambiente, e previa deliberazione della Giunta, emana apposito decreto per disciplinare i contenuti specifici e le procedure di approvazione del P.T.C., nel rispetto del principio di partecipazione dei soggetti coinvolti e di garanzia delle relazioni interregionali. ART. 33 POTERE SOSTITUTIVO DELLA REGIONE 1. Entro i limiti delle proprie competenze statutarie e nel rispetto del principio di leale collaborazione, la Regione siciliana può sostituirsi agli organi dei liberi Consorzi comunali, delle Città metropolitane e dei Comuni per il compimento di atti o di attività obbligatorie ai sensi della normativa europea, dello Statuto regionale e della presente legge nei casi di acclarata inerzia o inadempimento da parte dell Ente competente, al fine di salvaguardare interessi unitari eventualmente compromessi dall inerzia o dall inadempimento medesimi. 2. Entro centottanta giorni dalla entrata in vigore dalla presente legge, il Governo presenta alla Assemblea Regionale Siciliana un disegno di legge per definire le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione; la sostituzione potrà prevedersi esclusivamente per il compimento di attività previste come obbligatorie dalla legge regionale e dovrà essere svolta da un organo di governo della Regione o sulla base di una decisione di questo. ART. 34 UFFICI REGIONALI TERRITORIALI 1. Con successivo decreto del Presidente della Regione si provvede alla soppressione o all accorpamento degli uffici regionali, già istituiti sul territorio, per l esercizio delle funzioni di competenza degli Enti locali istituiti o regolati con la presente legge. TITOLO III PERSONALE ART. 35 DISPOSIZIONI GENERALI 1. Al fine di garantire continuità ed efficienza nello svolgimento delle funzioni e nell erogazione dei servizi a favore degli utenti, le risorse 22

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