Provvedimento n ( I109 ) TITANUS DISTRIBUZIONE/CINEMA 5 L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

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1 Provvedimento n ( I109 ) TITANUS DISTRIBUZIONE/CINEMA 5 L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 14 marzo 1995; SENTITO il Relatore Professor Fabio Gobbo; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTE le proprie delibere del 25 novembre 1992 e 5 ottobre 1994, con le quali ha disposto e poi concluso un'indagine conoscitiva di natura generale nel settore cinematografico, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della citata legge, e dell'articolo 13 del D.P.R. 10 settembre 1991, n. 461; VISTA la propria delibera del 25 luglio 1994, con la quale ha disposto, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, l'avvio di un'istruttoria nei confronti delle società Cinema 5 Spa (d'ora in poi Cinema 5), Titanus Distribuzione Spa (d'ora in poi Titanus), Safin Cinematografica Spa (d'ora in poi Safin) e Cinema 5 Gestione Spa (d'ora in poi Cinema 5 Gestione), volta ad accertare eventuali infrazioni all'articolo 2 della legge citata; VISTA la documentazione raccolta nel corso dell'indagine conoscitiva ed acquisita agli atti dell'istruttoria; VISTA la documentazione raccolta nel corso dell'istruttoria; SENTITI in data 17 novembre 1994 e 24 febbraio 1995 i rappresentanti legali delle società Cinema 5 e Cinema 5 Gestione; Safin; SENTITI in data 26 ottobre 1994 e 24 febbraio 1995 i rappresentanti legali delle società Titanus e SENTITI in data 12 gennaio 1995 i rappresentanti di Twentieth Century Fox Italy Spa Inc. (d'ora in poi Fox), in data 17 gennaio 1995 il rappresentante di Immobiliare il Granaio Sas (d'ora in poi Barberini), in data 18 gennaio 1995 il rappresentante di Greenwich Srl (d'ora in poi Greenwich), in data 19 gennaio 1995 i rappresentanti di Filmauro Srl (d'ora in poi Filmauro), in data 20 gennaio 1995 il rappresentante di Artisti Associati, in data 14 febbraio 1995 il rappresentante di Istituto Luce Srl (d'ora in poi Istituto Luce), in qualità di distributori cinematografici o esercenti attivi nella città di Roma; VISTA la propria delibera del 22 dicembre 1994 con la quale ha disposto di prorogare al 15 marzo 1995 il termine di chiusura del procedimento; CONSIDERANDO i seguenti elementi: I. IL FATTO 1. Nel corso dell'indagine conoscitiva sul settore cinematografico, avviata in data 25 novembre 1992, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge n. 287/90, l'autorità ha avuto notizia della conclusione di un accordo tra le società Cinema 5 e Titanus volto allo scambio di partecipazioni di minoranza in società controllate. In base a tale accordo, Cinema 5 ha acquisito il 49% del capitale sociale di Safin, mentre Titanus ha acquisito il 49% di Cinema 5 Gestione.

2 II. LE PARTI 2. Cinema 5 Gestione opera nella gestione e nella programmazione di sale cinematografiche. Nel corso dell'esercizio relativo al 1993, Cinema 5 Gestione ha realizzato un fatturato di circa 18 miliardi di lire. La società, precedentemente controllata attraverso il possesso della totalità del suo capitale sociale da Cinema 5, in seguito all'accordo di cui al punto 1. risultava partecipata al 51% dalla società Cinema 5 ed al 49% dalla Titanus. 3. Cinema 5 ha per oggetto sociale la produzione di prodotti cinematografici nonché l'acquisto, la vendita e la distribuzione dei medesimi. Nel corso dell'esercizio relativo al 1993, Cinema 5 ha realizzato un fatturato di circa 6 miliardi di lire. Al momento, il capitale sociale di questa società è suddiviso tra Medusa Spa, per una quota pari al 51%, e Reteitalia Spa per il rimanente 49%. Queste società fanno capo a Fininvest Spa (d'ora in poi Fininvest). Nella città di Roma, Cinema 5 Gestione e Cinema 5 programmano 19 sale cinematografiche (per un totale di 30 schermi) 1. Cinema 5 e Cinema 5 Gestione sono società facenti parte di un gruppo verticalmente integrato, in quanto Fininvest è presente nei mercati della produzione e distribuzione cinematografica con proprie società, tra cui Mediaset Spa e Medusa Distribuzione Spa, e attraverso le società Pentafilm Spa (d'ora in poi Pentafilm) e Penta Distribuzione Srl (d'ora in poi Penta Distribuzione) controllate congiuntamente da Reteitalia e Cecchi Gori Group Fin. Ma.Vi. Srl (di seguito Cecchi Gori Group). 4. Safin è una società che, al momento della conclusione del contratto, gestiva e programmava direttamente 23 sale cinematografiche nella città di Roma 2. La società, precedentemente controllata da Titanus per la totalità del suo capitale sociale, in seguito all'accordo di cui al punto 1. risulta partecipata al 51% dalla stessa Titanus ed al 49% da Cinema 5. Il fatturato realizzato in Italia da Safin nell'anno 1993 ammonta a circa 33,5 miliardi di lire. 5. Titanus è una società che ha per oggetto la distribuzione, l'acquisto, la vendita, l'edizione ed il noleggio di film, nonché la loro produzione. Dai documenti prodotti in istruttoria è emerso che la società è in liquidazione. Il fatturato realizzato in Italia da Titanus nell'anno 1993 ammonta a circa 828 milioni di lire. Titanus fa parte del gruppo di imprese facente capo alla società Acqua Marcia Spa. III. IL MERCATO RILEVANTE a) Il mercato del prodotto 6. I mercati rilevanti del prodotto interessati dal presente procedimento sono quelli dell'esercizio cinematografico di prima visione e della distribuzione cinematografica. Per quanto riguarda il primo mercato, la visione del prodotto cinematografico in sala costituisce un mercato distinto rispetto alle altre modalità di fruizione del prodotto filmico da parte dello spettatore (home video, pay-tv e televisione) sia per le diverse caratteristiche della visione in sala, sia per la possibilità di assistere alla proiezione del prodotto cinematografico appena questo viene immesso in circolazione. In particolare, l'articolo 12 della legge 1 marzo 1994, n. 153, dispone che i film proiettati in sala sono suscettibili di sfruttamento attraverso gli altri canali di distribuzione solo dopo che siano decorsi diversi mesi (il termine più breve, per la diffusione in videocassetta, è pari a 8 mesi), rafforzando perciò la distinzione del mercato dell'esercizio cinematografico. 1 Cinema 5 e Cinema 5 Gestione gestiscono e programmano le seguenti sale cinematografiche: Cola di Rienzo, Embassy, Eurcine, Fiamma A e B, King, Maestoso , Metropolitan e Giulio Cesare Le due società programmano inoltre le seguenti sale cinematografiche: Alcazar, Savoy 1-2-3, Farnese, Madison , Astra, Diamante, Rialto, Eden, Rivoli, Europa, Garden. 2 Alla data di conclusione del contratto tra Cinema 5 e Titanus, Safin gestiva e programmava le seguenti 23 sale cinematografiche: Adriano, Ariston, Atlantic, New York, Esperia, Admiral, Ambassade, America, Capitol, Empire 1, Empire 2, Etoile, Golden, Holiday, Induno, Majestic, Paris, Quirinale, Reale, Ritz, Rouge et Noir, Royal ed Universal. In data 24 giugno 1993, la società Teseo aveva rilevato la gestione e la programmazione delle seguenti sale cinematografiche del circuito Safin: Adriano, Ariston, Atlantic, New York.

3 L'elemento essenziale dell'esercizio cinematografico è l'attività di programmazione, in quanto il soggetto che la effettua ha il potere di determinare i prodotti cinematografici che verranno proiettati e le percentuali di incassi alle quali la sala ha diritto, influenzandone in modo determinante l'attività di gestione ed i risultati economici. La proiezione in sala costituisce, inoltre, una forma di promozione del prodotto cinematografico che contribuisce al successo dello stesso negli altri circuiti distributivi. Non fanno invece parte del mercato rilevante la programmazione cinematografica di cinema d'essay, a luci rosse o in lingua originale, in quanto il genere di film programmato presenta delle caratteristiche diverse e tali da non renderlo sostituibili con altri prodotti. Il mercato della distribuzione cinematografica attiene invece alla distribuzione dei film ai canali di programmazione per il pubblico, fase immediatamente a monte dell'esercizio cinematografico. b) Il mercato geografico rilevante 7. Il mercato geografico rilevante per l'esercizio cinematografico ha dimensioni locali, in ragione della ridotta distanza che il consumatore è disposto a percorrere per assistere alla proiezione di un prodotto cinematografico. Tale distanza può essere circoscritta al territorio dei comuni di dimensione significativa, o comunque ad aree geografiche con una popolazione che si aggira intorno alle persone. Il mercato geografico rilevante per la distribuzione cinematografica alle sale ha dimensioni locali in considerazione del fatto che le condizioni concorrenziali nelle principali città appaiono sensibilmente diverse, anche in ragione della pratica seguita dalle società di distribuzione di avvalersi di agenti che operano in ambiti territoriali ristretti. Il mercato rilevante per il presente procedimento è il Comune di Roma, nel quale sono attualmente in funzione 58 sale cinematografiche di prima visione. IV. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE a) La composizione ed il funzionamento degli organi societari di Cinema 5 Gestione e Safin 8. L'accordo concluso tra Cinema 5 e Titanus prevedeva alcune clausole in ordine alla gestione di Cinema 5 Gestione e Safin che sono state in seguito inserite negli statuti di queste due società. Gli statuti prevedevano una maggioranza qualificata di due terzi dei voti per deliberare le modifiche degli statuti medesimi, nonché rigide e dettagliate clausole di prelazione tra i soci per la cessione delle quote. I Consigli di Amministrazione di Safin e di Cinema 5 Gestione dovevano essere composti da un numero dispari di membri. Al socio di riferimento spettava il potere di designare la maggioranza dei membri, nonché il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il socio di minoranza era presente nel Consiglio di Amministrazione con tre membri su sette e nominava il Vice Presidente. Le delibere potevano essere adottate a maggioranza semplice. A tale organo societario spettavano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazioni. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione poteva delegare ad uno o più dei suoi membri, anche con la qualifica di Consigliere delegato, tutti o parte dei propri poteri, salvo il disposto dell'articolo 2381 c.c.. Dalla documentazione raccolta, risulta che, nella pratica, la maggioranza dei membri dei Consigli di Amministrazione di Safin e Cinema 5 Gestione era comune alle due società. b) La struttura del mercato della distribuzione e dell'esercizio cinematografico 9. Al momento della conclusione dell'accordo tra Cinema 5 e Titanus, l'esercizio cinematografico nella città di Roma era caratterizzato dalla presenza di tre circuiti ed aveva una struttura fortemente oligopolistica. Difatti, 23 sale erano programmate da Safin (per un totale di 24 schermi), 19 sale cinematografiche erano programmate da Cinema 5 Gestione e da Cinema 5 (per un totale di 30 schermi), 6 sale erano programmate da Teseo e Multi 91 (per un totale di 7 schermi). Gli incassi lordi realizzati nel mercato dell'esercizio cinematografico romano nella stagione , ovvero quella nel corso della quale è stato concluso il contratto tra Cinema 5 e Titanus, sono ammontati a circa 68 miliardi. Nello stesso periodo, gli incassi realizzati dal circuito Safin ammontavano a circa 31 miliardi di lire, mentre quelli realizzati dal circuito Cinema 5 ammontavano a circa 19 miliardi di lire. Al momento della conclusione dell'accordo, quindi, al circuito Cinema 5 facevano capo il 33% circa del totale delle sale attive di prima visione ed il 38% degli schermi romani, mentre al circuito Safin facevano capo il 40% circa del totale delle sale attive di prima visione ed il 31% degli schermi romani. Inoltre, in termini di incassi realizzati, Safin deteneva il 45% del mercato, mentre Cinema 5 il 28%.

4 Pertanto, dagli elementi informativi a disposizione, è emerso che le sale interessate dall'accordo in esame rappresentavano il 73% del numero di sale ed il 69% del numero di schermi attivi nella città di Roma, nonché il 73% degli incassi complessivamente realizzati nella città di Roma nella stagione cinematografica Le altre sale attive nella città di Roma non appartenenti ai tre circuiti erano dieci. Di queste, tuttavia, il Barberini, il Quirinetta ed il Ciak, pur concludendo direttamente i contratti di programmazione con le società di distribuzione, si appoggiavano per l'acquisizione del prodotto ai circuiti principali. 11. L'esercizio cinematografico romano, al momento della conclusione dell'accordo, era caratterizzato dalla presenza di un numero limitato di sale cinematografiche rispetto all'offerta di film proveniente dalle società di distribuzione. L'insufficienza delle sale rilevava particolarmente nel periodo di maggior affluenza di pubblico, ovvero quello di maggiore interesse per le società di distribuzione (dal mese di novembre al mese di febbraio) (verbale audizione Filmauro del 19 gennaio 1994 e Artisti Associati del 20 gennaio 1995). 12. Il mercato dell'esercizio cinematografico presentava elevate barriere all'ingresso, dovute alla difficoltà di aprire nuove sale cinematografiche, derivanti dai rigidi criteri, contenuti nell'articolo 31 della legge n. 1213/65, che regolavano il rilascio della relativa autorizzazione e che rendevano molto difficoltoso l'accesso al mercato di nuovi operatori. Tali barriere permangono tuttora, malgrado le modifiche apportate a detto articolo dalla legge n. 153/94 e dal DPCM attuativo dell'8 settembre Tale situazione è già stata oggetto di intervento da parte dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che, in data 23 novembre 1994, ha provveduto a segnalare, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, la situazione distorsiva della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato che deriva da questa particolare disciplina. 13. Nel mercato dell'esercizio cinematografico è, inoltre, difficile configurare una forma di concorrenza sotto il profilo dei prezzi o dei progressi nel campo dell'innovazione del prodotto. Per quanto concerne il primo aspetto, il biglietto d'ingresso ha un prezzo omogeneo in quasi tutte le sale romane. Per quanto concerne il secondo, non è prevedibile che un fattore significativo di concorrenza possa essere legato alla ricerca tecnica, se si esclude la limitata possibilità di migliorare le tecniche di proiezione. 14. Il mercato della distribuzione cinematografica, al momento della conclusione dell'accordo, era caratterizzato dalla presenza di alcune imprese maggiori -Penta Distribuzione, Warner Bros Italia, UIP, Columbia Tri Star e Buena Vista- che complessivamente detenevano una quota di mercato di circa il 70,6%, a cui si affiancavano numerosi operatori di dimensioni ridotte (circa 26) che detenevano quote di mercato inferiori al 4% (documentazione Nazional Control Cine del 7 dicembre 1994). La piazza di Roma rappresenta la città capozona più importante, in quanto in questa piazza si realizza una percentuale del fatturato complessivo nazionale dei distributori pari a circa il 20%. c) La programmazione dei circuiti Cinema 5 e Safin 15. L'accordo tra Cinema 5 e Titanus ha consentito che nel periodo settembre gennaio 1993 i circuiti svolgessero congiuntamente l'attività di programmazione delle sale. Tale circostanza è stata confermata nel corso delle audizioni svolte con alcuni operatori del settore, nel corso delle quali è emerso che per un breve periodo, individuato in un arco temporale di circa cinque mesi, i circuiti romani, Safin e Cinema 5, sono apparsi programmati da una unica persona anche se ogni circuito formalmente aveva un proprio programmatore (verbali audizioni Sacher Film del 1 giugno 1993 e Twentieth Century Fox del 12 gennaio 1995). La stessa persona che, al momento della conclusione dell'accordo, era addetta alla programmazione del circuito Cinema 5 ha riportato che "tra settembre e Natale 1992 c'è stata tra le due società, Safin e Cinema 5, una effettiva collaborazione per quanto riguarda la programmazione delle sale nella città di Roma", in quanto lui stesso ed il responsabile della programmazione del circuito Safin "concordavano settimanalmente la programmazione delle sale di entrambi i circuiti" (verbale audizione del programmatore di Cinema 5 Gestione del 23 giugno 1993). Al riguardo, Cinema 5 e Cinema 5 Gestione hanno ammesso che nel periodo tra il mese di settembre ed il mese di dicembre del 1992, i circuiti facenti capo a Safin e Cinema 5 sono stati programmati congiuntamente (verbale audizione Cinema 5 e Cinema 5 Gestione del 17 novembre 1994). 16. Dagli atti del procedimento è emerso che, successivamente a questo periodo, i due circuiti hanno cessato di programmare le sale congiuntamente. Le parti hanno sostenuto che nel periodo successivo,

5 corrispondente al 1993 ed ai primi mesi del 1994, hanno separato l'attività di programmazione e, conseguentemente, hanno adottato delle politiche differenziate nell'acquisto dei film da programmare nei due circuiti. Al riguardo, le stesse parti hanno precisato che la programmazione effettuata nel 1993 dal circuito Cinema 5 è stata rappresentata principalmente da prodotti italiani (per una quota del 65% della programmazione complessiva), mentre la programmazione effettuata nello stesso anno dal circuito Safin è stata rappresentata principalmente da prodotti esteri (per una quota dell'80% della programmazione complessiva) (verbale audizione Cinema 5 e Cinema 5 Gestione del 17 novembre 1994). 17. Anche nel periodo successivo, tuttavia, si è verificata l'uscita contemporanea nei due circuiti di alcuni film, che, in qualche caso, potrebbe essere il risultato di una attività di collaborazione. Al riguardo, dal contratto concluso dalla Columbia Tristar Film Italia Srl in data 27 gennaio 1994 con Safin, è emerso che il film Robin Hood è stato proiettato contemporaneamente nelle sale di Safin e di Cinema 5; mentre, dal contratto concluso in data 19 marzo 1993 tra la stessa società di distribuzione e Cinema 5, è emerso che anche il film Eroe per caso è stato proiettato contemporaneamente in una sala di Cinema 5 e in una sala di Safin (documentazione di Columbia Tristar Films Italia Srl del 26 settembre 1994). Inoltre, dalla documentazione prodotta da UIP in data 27 settembre 1994, emerge che tale società ha distribuito contemporaneamente nei circuiti Safin e Cinema 5 alcuni film, come ad esempio Gli occhi del delitto (aprile 1993) e In nome del padre (febbraio 1994). d) Gli esercenti indipendenti 18. Dalla documentazione prodotta nel corso del procedimento, risulta che, a differenza delle sale indipendenti, i due circuiti principali sono sempre riusciti ad assicurarsi l'acquisto dei film di sicuro successo e redditività, quali, ad esempio, quelli distribuiti da Buena Vista International Italia Srl (facente capo al gruppo Walt Disney). Ciò anche grazie al fatto che nel mercato cinematografico prevale la prassi secondo la quale i diritti cinematografici vengono acquisiti in esclusiva, cioè con l'impegno del distributore a non fornire le pellicole a sale concorrenti. In queste circostanze, la possibilità per le sale indipendenti di programmare pellicole di successo è stata inevitabilmente legata alla pratica di appoggiarsi per l'acquisizione del prodotto ai circuiti principali. Peraltro, a differenza del grande circuito, l'esercente indipendente ha trovato difficoltà a mantenere la programmazione esclusiva di un film nel momento in cui questo acquistava notorietà. L'esercente del cinema Nuovo Sacher ha citato il caso del film Il ladro di bambini, per il quale aveva ottenuto dal produttore un contratto verbale di esclusiva in cambio di una "lunga tenitura". Tuttavia, dopo il successo ottenuto dal film al festival di Cannes, i produttori non hanno rispettato il contratto ed hanno affidato la distribuzione anche al circuito Cinema 5 (verbale audizione Sacher Film del 1 giugno 1993). 19. Per effetto delle difficoltà incontrate nella fase di approvvigionamento delle pellicole, alcuni esercenti indipendenti hanno preferito orientare la propria programmazione verso film d'autore e di registi esordienti (verbali audizioni Sacher del 1 giugno 1993, Greenwich del 16 gennaio 1995, Barberini del 17 gennaio 1995, Artisti Associati del 20 gennaio 1995). In alternativa, un numero rilevante di esercenti indipendenti, al fine di acquisire i film di maggior successo distribuiti dalle grandi società di distribuzione, sono stati indotti a cedere la programmazione della propria sala ad un circuito (Alcazar, Savoy, Farnese, Madison, Astra, Diamante, Rialto, Eden, Rivoli, Europa, Garden) o ad appoggiarsi ad un circuito per l'attività di acquisizione dei film (Ciak, Barberini, Quirinetta). A conferma di questo, risulta che il circuito Cinema 5 è ufficialmente costituito da 8 sale cinematografiche (per un totale di 14 schermi), nonché da altre 11 sale (per un totale di 16 schermi) che non fanno parte propriamente del circuito ma che vengono programmate dalla stessa società (documentazione Cinema 5 Gestione del 23 settembre 1994). Anche l'esercente del cinema Barberini ha dichiarato che per un cinema indipendente è indispensabile concludere accordi con uno dei due principali circuiti per l'acquisizione dei film da programmare. Infatti, nonostante la capienza della sala e la localizzazione particolarmente favorevole della stessa, egli, pur concludendo personalmente i contratti con le società di distribuzione, ha dovuto appoggiarsi ai circuiti per poter condurre a buon fine le trattative con i distributori (verbale audizione cinema Barberini del 17 gennaio 1995). e) L'acquisizione dei diritti cinematografici dei film da parte dei circuiti 20. La presenza di tre circuiti ha permesso di esercitare un considerevole potere contrattuale nei confronti dei distributori, soprattutto nella fase di determinazione delle condizioni di proiezione dei film (numero e localizzazione delle sale adibite alla proiezione e periodi di tenitura). Questa possibilità è accresciuta dal fatto che i contratti tra distributori ed esercenti indicano, come è tradizione dell'industria, solo

6 genericamente ed in modo non vincolante per l'esercente le date per il montaggio o per lo smontaggio del film (verbali delle audizioni di Artisti Associati del 20 gennaio 1995 e del cinema Barberini del 17 gennaio 1995). In queste circostanze, i distributori indipendenti, dotati di limitato potere negoziale, hanno riscontrato una grave difficoltà di negoziare efficacemente l'uscita o la tenitura dei film distribuiti. 21. Nel corso del procedimento, è emerso che le difficoltà incontrate dai distributori indipendenti nel trovare uno sbocco al mercato per i propri prodotti si sono accentuate nel periodo in cui i due circuiti hanno programmato congiuntamente le proprie sale, ovvero tra i mesi di settembre 1992 e di gennaio Alcune società di distribuzione hanno infatti affermato che l'eliminazione di un concorrente nella piazza di Roma, determinatasi in seguito all'accordo, ha portato ad una ulteriore diminuzione del potere contrattuale delle società di distribuzione nei confronti degli esercenti, dovuta alla limitata possibilità per le stesse di rivolgersi ad altri, nel caso in cui le condizioni di programmazione proposte dai programmatori dei circuiti non risultassero soddisfacenti. Al riguardo, la Fox ha dichiarato che nel periodo suddetto ha "perso parte del potere contrattuale che prima aveva nei confronti degli esercenti in quanto non aveva la possibilità di rivolgersi alternativamente ad uno dei due" (verbale audizione Fox del 12 gennaio 1995). La Fox inoltre ha dichiarato che "a causa del fatto che quei circuiti non davano sufficienti garanzie in relazione alle date di uscita dei film la società scelse di lavorare con i cinema Barberini e Academy Hall, sale che si rivelavano più affidabili". Peraltro, adottando tale scelta la società di distribuzione ha "limitato molto le sue possibilità, in quanto i suoi film uscivano solo in una sala anziché in più sale contemporaneamente. (...) Ciò naturalmente ha avuto delle ripercussioni economiche" (verbale audizione Fox del 12 gennaio 1995). Dalla documentazione prodotta, risulta che dal 4 settembre 1992 al 2 luglio 1993 la Fox ha proiettato i propri film essenzialmente presso il Barberini e l'academy Hall (documentazione Fox del 19 gennaio 1995). Analogamente, Filmauro, società attiva sia nella produzione sia nella distribuzione cinematografica, ha dichiarato che "in quel periodo, dati i grossi problemi, i miei film sono riusciti ad uscire grazie al cinema Barberini (...) e all'academy Hall. Infatti, era molto difficile, rispetto all'anno precedente, uscire nei circuiti romani" (verbale audizione Filmauro del 19 gennaio 1995). A conferma di quanto sostenuto, Filmauro ha prodotto documentazione da cui risulta che effettivamente nella stagione , la società ha distribuito i propri film essenzialmente nelle sale cinematografiche indipendenti Barberini e Academy Hall (documentazione Filmauro del 19 e 20 gennaio 1995). 22. Alcune società di distribuzione di minori dimensioni, a causa delle difficoltà di accesso al mercato, sono state costrette a far programmare i propri film nei periodi meno affollati dall'uscita di prodotti concorrenti. Al riguardo, il programmatore del circuito Safin ha affermato che "i piccoli distributori indipendenti cercano di trovare sempre nel corso delle stagioni i momenti e gli spazi meno affollati dall'uscita dei film distribuiti dalle major" (verbale audizione programmatore circuito Safin del 5 luglio 1993). In altri casi, le società di distribuzione indipendenti hanno ritenuto opportuno integrarsi a valle, acquisendo alcune sale cinematografiche. In tal senso, Mikado ha dichiarato che "data la difficoltà degli ultimi tempi nel distribuire i propri film presso le sale, ha inteso assicurarsi l'accesso al mercato tramite l'acquisizione di partecipazione nel capitale di alcune società che gestiscono sale cinematografiche" (verbale audizione Mikado del 4 giugno 1993). Mikado, ora, gestisce e programma il cinema Mignon e ha rilevato la programmazione di una sala del cinema Greenwich. Analogamente, la Sacher Film ha confermato che uno dei motivi che l'hanno indotta ad aprire la sala cinematografica Nuovo Sacher è stato "il timore di non avere adeguato accesso alle altre sale cinematografiche" (verbale audizione Sacher Film del 1 giugno 1993). 23. Le difficoltà incontrate dai distributori indipendenti erano accresciute dal fatto che il comportamento commerciale di Cinema 5 Gestione era volto a garantire uno sbocco al mercato il più ampio possibile alle pellicole distribuite da Penta Distribuzione. Infatti, la programmazione di film prodotti da Pentafilm o quantomeno distribuiti da Penta Distribuzione, e per i quali il gruppo Fininvest possedeva anche i diritti televisivi, era certamente più conveniente per l'impresa integrata della semplice programmazione in sala di film di altri produttori o distributori. Al riguardo, il contratto concluso da Cinema 5 Gestione con la società Volante Uno Srl in data 22 luglio 1992, ovvero subito dopo l'accordo tra Titanus e Cinema 5, per l'acquisizione della programmazione del cinema Alcazar specifica che "l'attività di programmazione verrà impostata secondo il criterio della valorizzazione dei lungometraggi prodotti e/o distribuiti dal nostro gruppo nell'ambito della struttura Penta ai quali, per evidenti ragioni di sinergia aziendale, verrà riservata una valutazione prioritaria nell'ambito della pianificazione di offerta del circuito" (documentazione di Volante Uno Srl del 22 ottobre 1993). A conferma del comportamento adottato da Cinema 5, Filmauro ha affermato che "l'anno scorso non c'era possibilità di uscire sul circuito Cinema 5 perché venivano privilegiati i prodotti di Penta Distribuzione" ed i rappresentanti di Sacher Film hanno dichiarato che "la Fininvest ha interesse alla distribuzione in sala solo per fare acquistare maggior valore al passaggio televisivo di un film. Per questo lascia in sala, anche per

7 parecchie settimane, pellicole di scarsa qualità, discriminando i film di altre produzioni" (verbali audizioni Filmauro del 19 gennaio 1995 e Sacher Film del 1 giugno 1993). 24. Dai dati prodotti dalle parti anche nel corso dell'indagine conoscitiva è stato possibile constatare che Penta Distribuzione ha avuto un accesso privilegiato nei cinema programmati da Cinema 5 e da Cinema 5 Gestione. Nel corso del 1992, la quota di mercato di Penta Distribuzione nel circuito Cinema 5 era pari al 60,7%. Nel 1993, la quota di Penta Distribuzione nel circuito Cinema 5 è stata pari al 52,8% (documentazione Penta Distribuzione del 17 febbraio 1995). Nei cinema programmati da Safin, la presenza di Penta Distribuzione, pur non rivestendo una posizione di leader, si è significativamente rafforzata immediatamente dopo l'accordo, fino a raggiungere la quota media del 18,3% nel In particolare, subito dopo l'accordo, in un periodo di massima affluenza di pubblico, ovvero dal 1 novembre 1992 al 31 gennaio 1993, la quota di Penta Distribuzione del numero di film complessivamente programmati dal circuito Safin è salita al 26,6%, mentre nell'anno precedente era stata pari al 18,8%. A questo aumento del numero dei film di Penta Distribuzione programmati dal circuito Safin, non ha fatto seguito un corrispondente aumento degli incassi realizzati, che anzi si sono ridotti dal 24,4% dei mesi novembre gennaio 1992, al 18,6% dell'anno successivo (documentazione di Safin del 5 ottobre 1994). Pertanto, da tali dati si desume che successivamente all'accordo è stato accordato un particolare privilegio ai film di Penta Distribuzione anche da parte del circuito Safin. Tale privilegio si è sostanziato nella programmazione di un numero elevato di film di questa società di distribuzione, senza un corrispondente aumento dell'affluenza del pubblico, o anzi in presenza di una flessione dello stesso. 25. Inoltre, nel corso del procedimento è stato accertato che la presenza sulla piazza di Roma di un terzo circuito, di minori dimensioni, facente capo al gruppo Cecchi Gori non costituiva una valida alternativa per le società di distribuzione. Infatti, da un lato, questo circuito non disponeva di un numero di sale equiparabile a quello degli altri due; dall'altro, i menzionati collegamenti societari tra Reteitalia e Cecchi Gori Group, con riferimento alle imprese comuni Pentafilm e Penta Distribuzione, inducevano lo stesso circuito a privilegiare la programmazione di prodotti distribuiti da Penta Distribuzione. Nel 1992, gli incassi realizzati dai film distribuiti da Penta Distribuzione rappresentavano il 46,6% degli incassi complessivamente realizzati dai cinema del circuito Cecchi Gori (circuito Teseo/Multi 91) nella città di Roma, mentre nel 1993 gli stessi rappresentavano il 47,3% (documentazione Penta Distribuzione del 17 febbraio 1995). 26. In conclusione, mentre la quota detenuta da Penta Distribuzione a livello nazionale è stata pari, nel 1992, al 27% e, nel 1993, al 16%, in virtù del privilegio accordato alla programmazione dei film di questa società di distribuzione, Penta Distribuzione ha ottenuto, in particolare nel 1992, una presenza nettamente superiore nella programmazione dei tre circuiti romani (documentazione di Cinema 5 Gestione del 1 dicembre 1994). f) Evoluzione più recente della situazione 27. In data 29 marzo 1994, il gruppo Cecchi Gori, tramite Multi 91, ha assunto la programmazione delle sale del circuito Safin. La programmazione delle sale è stata rilevata in prospettiva della conclusione di un ulteriore accordo tramite il quale il gruppo Cecchi Gori ha rilevato l'intero capitale sociale di Safin, mentre Cinema 5 è rientrata nel possesso dell'intero capitale di Cinema 5 Gestione. 28. Pertanto, attualmente nella città di Roma sono attivi due circuiti cinematografici indipendenti sotto il profilo della programmazione delle sale: il primo è costituito dalle sale programmate da Teseo e Multi 91 - tra le quali ora rientrano anche le sale del circuito Safin - e fa capo al gruppo Cecchi Gori; il secondo è costituito dalle sale programmate da Cinema 5 e Cinema 5 Gestione e fa capo al gruppo Fininvest. g) Le argomentazioni delle parti 29. Nel corso del procedimento, Titanus ha dichiarato che l'accordo da essa concluso con Cinema 5 non aveva come obiettivo la distorsione della concorrenza sul mercato della distribuzione e dell'esercizio cinematografico, ma rispondeva all'esigenza di superare le difficoltà incontrate nel vendere i diritti televisivi dei film acquistati e, in generale, la crisi finanziaria in cui versava la società. In particolare, Titanus sperava di trovare in Cinema 5 un partner che potesse contribuire all'acquisto dei prodotti, ma soprattutto che potesse garantire agli stessi un canale di sbocco televisivo (verbale audizione di Titanus e Safin del 26 ottobre 1994,

8 relazione del Consiglio di Amministrazione di Titanus al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 1991 e memoria di Titanus del 28 febbraio 1995). A sua volta, Cinema 5 ha dichiarato di aver concluso l'accordo in esame al fine di incrementare la propria presenza nel settore dell'esercizio cinematografico e di aver scelto Titanus come socio in quanto, tramite Safin, disponeva di numerose sale cinematografiche in tutta la città di Roma. Tuttavia, secondo quanto sostenuto da Cinema 5, l'accordo non ha avuto gli effetti auspicati in quanto, a causa della crisi finanziaria di Safin, quest'ultima non è stata in grado di partecipare agli investimenti programmati per la ristrutturazione delle sale (verbale dell'audizione di Cinema 5 e Cinema 5 Gestione del 17 novembre 1994). Le parti hanno ammesso che per un periodo successivo allo scambio di partecipazioni azionarie, i circuiti Cinema 5 e Safin sono stati programmati congiuntamente. Tuttavia, hanno affermato che la collaborazione ha avuto una durata limitata nel tempo ed è cessata in seguito alla sostituzione del programmatore di Safin (verbale dell'audizione finale del 24 febbraio 1995). In particolare, Safin e Titanus hanno affermato che sarebbe stato controproducente non mantenere il controllo sulla programmazione in vista di una futura vendita della società (verbale audizione Titanus e Safin del 26 ottobre 1994 e memoria di Titanus del 28 febbraio 1995). 30. Nel corso dell'audizione finale del 24 febbraio 1995 e nella memoria prodotta nella stessa data, Cinema 5 e Cinema 5 Gestione hanno affermato che, anche in base alla giurisprudenza comunitaria, affinché un accordo volto allo scambio di una partecipazione di minoranza in una società sia valutato come un'intesa restrittiva della concorrenza, è necessario che si configuri l'ipotesi di una influenza notevole e stabile esercitata dal socio di minoranza sull'attività commerciale dell'impresa. Nel caso di specie, l'accordo non ha dato la possibilità di conoscere gli orientamenti strategici dei due circuiti, ma solo obiettivi tattici relativi alla programmazione delle sale, cioè obiettivi di breve periodo che subiscono frequenti modifiche dovute al verificarsi di eventi non prevedibili ed alla necessità di assecondare le nuove tendenze nei gusti del pubblico. Per quanto riguarda le difficoltà incontrate dagli esercenti indipendenti, Cinema 5 e Cinema 5 Gestione hanno specificato che è naturale che gli operatori di dimensioni contenute tendano a posizionarsi in nicchie di mercato. Questo fa parte di una strategia di differenziazione dell'offerta attraverso la quale alcuni operatori tendono ad acquisire una posizione di monopolio nel segmento in cui sono presenti. 31. Titanus, nella memoria prodotta in data 28 febbraio 1995, si è soffermata sulle caratteristiche oligopolistiche del mercato dell'esercizio romano, sulle quali l'intesa da essa conclusa con Cinema 5 non ha influito in modo significativo o, comunque, per un periodo abbastanza lungo da condizionare o modificare le caratteristiche concorrenziali del mercato. Infatti, la società ha sostenuto che le eventuali difficoltà di operare di molti distributori ed esercenti indipendenti non dipendevano dall'intesa oggetto del presente procedimento, quanto piuttosto dalle caratteristiche strutturali e dimensionali del mercato e dall'offerta di film non sempre di successo presso il grande pubblico. V. LA VIOLAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 287/ Cinema 5 e Titanus sono imprese direttamente concorrenti con riguardo alle attività di produzione e distribuzione di prodotti cinematografici. Esse hanno realizzato un accordo relativo allo scambio di partecipazioni in società controllate, Cinema 5 Gestione e Safin, pari al 49% del loro capitale sociale, e contenente clausole in ordine alla gestione concordata delle due società, imprese concorrenti nell'esercizio cinematografico e nell'attività di programmazione di sale cinematografiche nella città di Roma. Tale accordo si configura come un'intesa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90. In particolare, lo scambio di partecipazioni tra Titanus e Cinema 5 ha rappresentato il mezzo mediante il quale è stata avviata e realizzata una politica di coordinamento delle attività dei circuiti Safin e Cinema 5. Non vi è dubbio infatti che un coordinamento fra imprese concorrenti possa risultare dall'esistenza di partecipazioni incrociate e dalla rappresentanza di ciascuna impresa negli organi statutari dell'altra, in quanto ciascuna impresa partecipante potrà esercitare una certa influenza sull'attività dell'impresa partecipata, tramite le informazioni che può ottenere sull'attività di un concorrente e tramite il contributo alle decisioni commerciali della stessa (provvedimento dell'autorità del 17 giugno 1992, caso n. I/25, Cementir-Merone). a) Oggetto dell'intesa 33. Lo scambio di partecipazioni, unitamente alle altre previsioni contrattuali, ha rappresentato lo strumento mediante il quale attuare una politica di coordinamento delle attività di Cinema 5 Gestione e Safin.

9 In particolare, l'accordo aveva come obiettivo di coordinare la gestione delle società partecipate, anche garantendo la conoscenza dei reciproci comportamenti commerciali. Al riguardo, si consideri: a) in virtù della presenza di entrambe le società madri negli organi societari, nonché della possibilità di esercitare i relativi diritti di voto, il socio di minoranza aveva accesso alle informazioni interne della società ed era in grado di esercitare una certa influenza sugli organi societari o su qualsiasi dei suoi membri. Lo scambio di partecipazioni reciproche da parte delle società madri, quindi, consentiva una collaborazione stretta e continua delle stesse, a discapito dell'indipendenza delle politiche commerciali. In altri termini, le società hanno inteso perseguire una politica commerciale comune, limitando il proprio impegno concorrenziale. Ognuna di esse, infatti, avendo perfetta conoscenza dell'attività svolta dall'altra, è stata in grado di prevedere le reazioni reciproche e le conseguenze di possibili comportamenti non cooperativi; b) il riconoscimento ai soci del diritto di prelazione, previsto dall'accordo, è stato idoneo a garantire che nessun altro concorrente sul mercato potesse migliorare la propria posizione concorrenziale mediante l'acquisizione di Safin o Cinema 5 Gestione, se non nella ipotesi in cui tale diritto non venisse esercitato. Le parti hanno così assicurato stabilità all'accordo ed alla struttura societaria sulla quale esso era basato. b) Effetti dell'intesa 34. L'accordo ha inoltre prodotto un effettivo coordinamento del comportamento concorrenziale di Cinema 5 Gestione e Safin ed effetti restrittivi nel mercato dell'esercizio cinematografico ed in quello della distribuzione cinematografica della città di Roma. Per quanto riguarda il coordinamento delle relazioni concorrenziali fra Cinema 5 Gestione e Safin si consideri: a) come evidenziato dalle risultanze istruttorie e peraltro ammesso dalle parti, a partire dal mese di settembre del 1992 fino all'inizio del 1993, le imprese partecipanti all'accordo hanno effettivamente coordinato i rispettivi comportamenti concorrenziali concernenti l'attività di acquisizione dei diritti cinematografici dei film e la programmazione degli stessi; b) l'accordo ha favorito il rafforzamento dell'integrazione verticale esistente tra Cinema 5 Gestione, Cinema 5, Pentafilm e Penta Distribuzione nei mercati della produzione, distribuzione e programmazione di prodotti cinematografici, privilegiando lo sbocco ai prodotti cinematografici distribuiti da Penta Distribuzione, soprattutto nei periodi di maggiore interesse dal punto di vista commerciale. Penta Distribuzione, infatti, è stata in grado di aumentare il numero di film distribuiti, malgrado questi non incontrassero sempre le preferenze del pubblico, come è dimostrato dalla diminuzione degli incassi realizzati. Il potere di mercato di un esercente, derivante anche dalla sua presenza integrata nelle fasi del processo di produzione e distribuzione del prodotto, si è quindi riflesso negativamente sull'efficienza complessiva del mercato; c) anche successivamente, quando i due circuiti hanno differenziato la propria programmazione concentrandosi su differenti segmenti di mercato, le società hanno occasionalmente coordinato la programmazione dei film che potevano assicurare un incasso rilevante; d) l'accordo ha inoltre assicurato il mantenimento delle rispettive posizioni sul mercato rilevante. 35. L'accordo tra Cinema 5 e Titanus ha prodotto altresì effetti restrittivi nei riguardi delle altre imprese attive nella distribuzione cinematografica nella città di Roma. Nel corso del procedimento, è emerso che la difficoltà dei distributori nel trovare uno sbocco al mercato per i propri prodotti si è accentuata particolarmente nella fase immediatamente successiva all'accordo, ovvero nel periodo compreso tra i mesi di settembre 1992 e di gennaio Le difficoltà all'accesso, pur non essendosi concretizzate in un tassativo rifiuto da parte dei circuiti di programmare i prodotti di società di distribuzione indipendenti, sono consistite in una mancanza di certezza in ordine alle date di uscita delle pellicole ed al periodo di tenitura. Ciò è da ricondursi principalmente alla saturazione dei circuiti, dovuta anche al privilegio accordato dagli stessi alla programmazione dei prodotti di Penta Distribuzione. Tali difficoltà hanno indotto alcuni distributori a scegliere di distribuire i propri film solo in sale che potessero garantire il rispetto delle condizioni contrattuali, limitando così le possibilità di diffusione del proprio prodotto. Inoltre, le difficoltà di accesso ai due circuiti incontrate dai distributori cinematografici non sono state in alcun modo attenuate dalla presenza nella città di Roma di un terzo circuito minore facente capo al gruppo Cecchi Gori, a seguito del privilegio accordato anche da tale circuito alla programmazione dei prodotti cinematografici di Penta Distribuzione. 36. Al fine di ovviare alle crescenti difficoltà di distribuzione del proprio prodotto, alcune società di distribuzione hanno trovato indispensabile estendere la propria attività all'esercizio cinematografico

10 acquisendo una sala cinematografica nella città di Roma per garantirsi una possibilità di uscita. Una simile risposta alle difficoltà di accedere al mercato dell'esercizio cinematografico da parte di operatori di minori dimensioni è del tutto residuale ed ininfluente sotto il profilo concorrenziale, in considerazione delle elevate barriere all'entrata sopra richiamate. Inoltre, tale soluzione è in ogni caso inadeguata per le società di distribuzione il cui prodotto necessita di uscire in un più elevato numero di sale contemporaneamente. 37. Infine, l'accordo ha prodotto effetti restrittivi anche nei confronti degli esercenti cinematografici indipendenti operanti nella città di Roma. Infatti, l'accordo tra i due principali circuiti ha avuto per effetto nel periodo settembre gennaio 1993 di limitare ulteriormente la capacità di programmazione degli esercenti indipendenti e di ridurre le loro possibilità di scelta dei circuiti ai quali appoggiarsi per l'acquisizione dei diritti cinematografici dei film. Gli effetti restrittivi dell'intesa hanno accentuato lo svantaggio degli esercenti di modeste dimensioni, specie nell'acquisizione dei diritti cinematografici dei film di maggior richiamo per il pubblico, già strutturalmente esistente rispetto ai grandi circuiti. 38. L'intesa ha riguardato una parte consistente del mercato, in quanto le imprese interessate detenevano una quota complessiva pari al 73% del numero di sale cinematografiche attive nella città di Roma e pari al 69% del numero degli schermi attivi nella stessa città, nelle quali, nella stagione , è stato realizzato un fatturato pari al 73% degli incassi complessivi. Tale elemento induce a ritenere che, a seguito dell'intesa, la concorrenza è risultata eliminata per una parte sostanziale del mercato, così da qualificare come consistente la restrizione derivante dalla stessa. 39. L'intesa tra Cinema 5 e Titanus è lesiva della concorrenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge n. 287/90, in quanto ha prodotto una eliminazione della concorrenza tra i due principali circuiti e comunque una restrizione alla stessa, limitando gli accessi dei distributori al mercato e le fonti di approvvigionamento per gli esercenti cinematografici indipendenti. 40. Il coordinamento dei comportamenti concorrenziali tra Safin e Cinema 5 nei mercati della distribuzione cinematografica e dell'esercizio cinematografico sulla piazza di Roma è cessato in seguito all'acquisizione del controllo di Safin da parte del gruppo Cecchi Gori ed allo scambio azionario attraverso il quale lo stesso gruppo ha rilevato l'intero capitale sociale di Safin e Cinema 5 è rientrata nel possesso dell'intero capitale di Cinema 5 Gestione. Tutto ciò premesso e considerato: DELIBERA a) che le società Cinema 5 Spa, Titanus Distribuzione Spa, Safin Cinematografica Spa e Cinema 5 Gestione Spa hanno violato l'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90, per avere posto in essere una intesa volta al coordinamento dei propri comportamenti concorrenziali nei mercati della distribuzione cinematografica e dell'esercizio cinematografico sulla piazza di Roma e a realizzare una restrizione della concorrenza; b) che l'intesa in esame è stata risolta nel corso del presente procedimento. DIFFIDA le società Cinema 5 Spa, Titanus Distribuzione Spa, Safin Cinematografica Spa e Cinema 5 Gestione Spa dal concludere in futuro intese analoghe. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e successivamente pubblicato ai sensi di legge. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 287/90, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

11 IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Pera IL PRESIDENTE Giuliano Amato * * *

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