CASSA DI PREVIDENZA PER L ASSICURAZIONE DEGLI SPORTIVI ROMA Via Val d Ala, 180 Tel. Ufficio Sinistri R E G O L A M E N T O

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1 S P O R T A S S CASSA DI PREVIDENZA PER L ASSICURAZIONE DEGLI SPORTIVI ROMA Via Val d Ala, 180 Tel. Ufficio Sinistri R E G O L A M E N T O Delle prestazioni assicurative SPORTASS Per gli Infortuni Personali Degli atleti ed ausiliari sportivi Titolo I QUALIFICA DI INFORTUNIO E DELIMITAZIONE DEI RISCHI ASSICURATI Art. 1 Le prestazioni assicurative contro gli infortuni sono erogate dalla SPORTASS a tutti gli sportivi che siano stati da essa regolarmente assicurati e riguardano le conseguenze degli infortuni accaduti ai medesimi durante l esplicazione dell attività sportiva per la quale sono espressamente assicurati. Art. 2 Agli effetti del precedente art. 1, si intende per infortunio l evento provvisorio di una causa violenta esterna che si verifichi, indipendentemente dalla volontà dell assicurato, nell esercizio dell attività sportiva protetta dalla Cassa e produca immediatamente lesioni corporali obbiettivamente determinabili. Sono indennizzabili le lesioni corporali che abbiano nell infortunio come sopra specificato, la loro causa diretta, esclusiva e provata e che producano all assicurato l inabilità temporanea, l invalidità permanente al massimo entro un anno dall infortunio denunciato. I casi le cui conseguenze non siano state chiaramente determinate da un infortunio come sopra specificato potranno essere oggetto di particolare esame da parte del Comitato di Presidenza SPORTASS. Art. 3 La SPORTASS corrisponde l indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l influenza che l infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all esito delle lesioni prodotte dall infortunio, sono conseguenze indirette e quindi indennizzabili. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall infortunio, come esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti. Art. 4 le prestazioni della SPORTASS, si estendono alle conseguenze degli infortuni che avvenissero durante gli allenamenti, purché questi siano preventivamente autorizzati o controllati dalla organizzazione sportiva competente e siano svolti per preparazione fisico-atletica o di attività agonistica.

2 Art. 5 I rischi di viaggio coperti di assicurazione sono limitati al tragitto di trasferimento effettuato con gli ordinari mezzi pubblici di trasporto, dalla residenza abituale al luogo della manifestazione o dell allenamento cui gli assicurati stessi devono partecipare; o dal luogo dell allenamento cui gli assicurati stessi devono partecipare; o dal luogo dell allenamento a quello della manifestazione e ritorno, sempreché il viaggio venga effettuato in comitiva regolarmente organizzata ed assistita dagli appositi accompagnatori, eccezion fatta per gli Arbitri, Ufficiali di gara, giudici, direttori sportivi, allenatori, massaggiatori, cronometristi, ecc.. investiti di specifico mandato per i quali vigono le Norme Speciali del presente Regolamento. Questo particolare rischio è compreso nelle prestazioni della SPORTASS per i soli infortuni che si verificassero in occasione ed in conseguenza diretta di incidente toccato all assicurato durante il viaggio senza sua colpa, esclusi tassativamente gli incidenti verificatisi in conseguenza di infrazioni o comunque di inosservanza delle norme di viaggio. Ai fini delle norme del presente articolo si considerano mezzi pubblici di trasporto anche gli automezzi di noleggio da rimessa, appositamente noleggiati con autista dell impresa, per spostamenti collettivi di complessi di atleti o squadre. Art. 6 Sono compresi anche gli infortuni avvenuti durante manifestazioni all estero cui partecipino squadre organiche con autorizzazione della Federazione sportiva competente, o squadre di formazione mista ed atleti isolati, pure autorizzati dalla Federazione competente, od ausiliari sportivi qualificati, forniti di specifico mandato per la manifestazione cui la squadra o l atleta isolato partecipino. In ognuno di tali casi il riconoscimento della copertura assicurativa potrà essere concesso dalla SPORTASS soltanto allorché la partecipazione in parola sia stata comunicata alla SPORTASS dalla Federazione sportiva competente che l ha autorizzata. Art. 7 La SPORTASS non prenderà in considerazione gli infortuni : - che siano avvenuti mentre l assicurato si trovi in stato di ubriachezza o di malore; - che siano stati determinati da una sua azione delittuosa o da personale partecipazione come attore o provocatore a risse e tumulti, ed in genere di violazione di Leggi o Regolamenti comuni e sportivi commessa dall assicurato. Restano inoltre, esplicitamente escluse dall assicurazione le conseguenze delle lesioni di varici e dei tessuti alterati delle stesse; le incarcerazioni intestinali (ernie non traumatiche e loro conseguenze); gli effetti dello spavento del colpo morale. Titolo II PRESTAZIONI FORNITE AGLI ASSICURATI Art. 8 Le prestazioni fornite dalla SPORTASS agli assicurati per i rischi indicati nei precedenti articoli e nelle Norme Speciali del presente Regolamento, sono le seguenti: a) erogazione, agli aventi diritto, in caso di morte dell assicurato, del capitale stabilito dalle specifiche condizioni assicurative di cui beneficiava l atleta o l ausiliario sportivo, erogazione da effettuarsi con le norme previste dall art. 14; b) indennizzo per l invalidità permanente da erogarsi proporzionalmente al capitale assicurato per tale titolo, in base alle condizioni e norme previste dall art.15; c) eventuale corresponsione di una diaria per la durata della inabilità temporanea totale o parziale conseguita dall infortunio, con le norme e nei limiti stabiliti dagli art. 12 e 17.

3 Art. 9 Indennizzo per caso di morte. Se l infortunio ha per conseguenza la morte dell assicurato, e questa si verifichi entro un anno dal giorno nel quale l infortunio è avvenuto, la SPORTASS liquida ai beneficiari designati in eventuale testamento la somma assicurata per il caso di morte. Qualora non esista testamento, la somma assicurata sarà corrisposta al coniuge, ai figli e, se conviventi, ai genitori. Alla ripartizione potranno altresì partecipare, se conviventi ed a carico dell assicurato, i parenti entri il 3 grado, gli affini entro il 2 grado, applicando i criteri di ripartizione di cui all articolo 2122 del Codice Civile. In mancanza delle predette persone la somma sarà attribuita secondo le norme delle successive legittima. Quando la morte sia sopravvenuta entro un anno dall infortunio e per cause, dimostrata e provata, dello stesso, gli eventuali indennizzi che fossero stati corrisposti dalla SPORTASS per invalidità permanente, in conseguenza del medesimo infortunio, saranno detratti dal capitale da erogare agli aventi diritto. Art. 10 Indennizzo per invalidità permanente. Se l infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente, e questa si verifichi entro un anno dalla guarigione clinica delle lesioni derivate dall infortunio stesso, la SPORTASS liquida, entro i limiti della somma assicurata per tale titolo, la indennità secondo le percentuali e disposizioni seguenti: Destro Sinistro Per la perdita totale di un arto superiore 70% 60% Per la perdita della mano e dell avambraccio 60% 50% Per la perdita di un arto inferiore al disopra del ginocchio 60% 60% Per la perdita di un arto inferiore all altezza o al di sotto del ginocchio 50% 50% Per la perdita di un piede 40% 40% Per la perdita di un pollice 18% 16% Per la perdita dell indice 14% 12% Per la perdita del mignolo 12% 10% Per la perdita del medio 8% 6% Per la perdita dell anulare 8% 6% Per la perdita dell alluce 5% Per la perdita di ogni altro dito del piede 3% Per la sordità completa di un orecchio 10% Per la perdita completa di ambedue gli orecchi 40% Per la perdita totale della facoltà visiva di un occhio 25% Per la perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi 100% Per la perdita assoluta ed irrimediabile dell uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti la indennità viene stabilita mediante l addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione fino al limite massimo del 100 per cento. L indennità per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà; per la perdita anatomica di una falange dell alluce, nella metà; per la perdita di ogni falange di qualunque altro dito, in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale nel rispettivo dito. Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l asportazione totale.

4 Nei casi di invalidità permanente non specificati nella su esposta tabella l indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali del caso elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. In nessun caso potrà essere considerata la diminuzione permanente di capacità soltanto sportiva, salvo per gli assicurati che beneficiano della garanzia per invalidità permanente specifica sportiva, di cui alle norme e tabelle a parte. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate saranno diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. E concesso il cumulo degli indennizzi per inabilità temporanea e per invalidità permanente. Per la perdita di più elementi dentari (non meno di tre) potrà essere concessa indennità per invalidità permanente in misura da stabilirsi, caso per caso, proporzionalmente alla diminuita capacità masticatoria e (o) fonatoria causata dalla perdita stessa. Ai fini di tale risarcimento il complesso degli elementi perduti (non meno di tre) verrà valutato tenendo conto delle perdite verificatesi in pregressi infortuni sportivi purché denunciati alla SPORTASS e considerati a suo tempo indennizzabili ai fini assicurativi. Per i casi nei quali l accertamento dell invalidità permanente, nei limiti, con le norme indicate nel presente articolo, pervenga ad una percentuale inferiore od uguale al 5% la SPORTASS non corrisponderà alcun indennizzo a questo titolo (franchigia relativa del 5%). Art. 11 Abrogato Art. 12 Diaria per inabilità temporanea. L indennità per inabilità temporanea totale o parziale sarà corrisposta agli assicurati che fruiscono di tale garanzia assicurativa, dal 16 giorno successivo a quello dell infortunio e fino alla cessazione dell assistenza sanitaria da parte del medico e comunque per un massimo di 180 giorni con franchigia assoluta di gg.15 (massimo indennizzabile gg. 165). La SPORTASS liquida la diaria per inabilità temporanea: - integralmente per inabilità che, a giudizio del medico, renda l assicurato incapace di attendere in guisa alla sua consueta attività; - parzialmente (metà della diaria) per tutto il tempo in cui l assicurato non ha potuto svolgere che in parte la sua consueta attività lavorativa. In entrambi i casi la durata dell inabilità ai fini della diaria verrà riconosciuta in relazione alla capacità lavorativa riacquistata dall infortunato nel corso delle sue cure mediche fermo restando il limite massimo di indennizzabilità al 180 giorno dall infortunio e salve le decurtazioni stabilite dal successivo art.17 riguardo ai ritardi di denuncia. Nel caso che trattasi di più periodi di inabilità a distanza di tempo l uno dall altro per intervenute necessità di ulteriori cure, ma comunque riguardanti lo stesso infortunio, la SPORTASS corrisponderà all infortunato la diaria relativa a tutti i detti periodi fermo restando il limite di indennizzabilità di gg. 180 (con franchigia di gg. 15). Titolo III NORME E MODALITA DI ATTUAZIONE Art. 13 Norme Generali. In caso di infortunio dovrà essere inviata alla SPORTASS, dall infortunato (o suoi aventi causa), la denuncia sul modulo apposito, o, in difetto, con lettera (preceduta da telegramma nei casi di morte o di lesioni gravi) fornendo indicazioni precise sul luogo, giorno ed ora del sinistro, sulle cause e circostanze che lo determinarono, unendo un dettagliato certificato medico sulle lesioni. La denuncia deve pervenire alla SPORTASS entro cinque giorni dal fatto e comunque non oltre il trentesimo giorno da esso. Trascorso il trentesimo

5 giorno la denuncia non sarà presa in considerazione qualunque sia la causa del ritardo ed a chiunque fosse imputabile tale ritardo. La denuncia firmata dall assicurato o i suoi aventi causa, deve essere controfirmata dal maggiore esponente della Società sportiva, che assume, con ciò, la piena responsabilità delle dichiarazioni rese nella denuncia stessa in ordine alle modalità e circostanze di fatto, di tempo e di luogo in cui ebbe a verificarsi il sinistro. La denuncia di infortunio, deve essere presentata entro cinque giorni dal fatto anche se la lesione, alla prima visita, si appalesi tale da guarire entro il periodo di franchigia (giorni 15). Avvenuto l infortunio l assicurato deve sottoporsi alle cure di un medico, seguirne le prescrizioni, fornire alla SPORTASS e suoi incaricati tutte le notizie che fossero ritenute necessarie alla documentazione della pratica anche senza attenderne una esplicita richiesta. L infortunato, i suoi familiari, gli aventi causa, devono consentire alle visite dei medici della SPORTASS ed a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria. Dopo la denuncia dell infortunato è tenuto a far pervenire alla SPORTASS un certificato medico complementare sul decorso della sua infermità a periodi non superiori ai venti giorni anche se il primo pronostico del curante, sulla denuncia non fosse ancora scaduto. L infortunato è obbligato a sottoporsi a tutte le cure prescrittegli dai sanitari per ridurre al minimo le conseguenze delle lesioni. Entro dieci giorni dalla cessazione delle cure mediche l infortunato dovrà presentare alla SPORTASS il certificato di guarigione, anche se non richiestogli; tale certificato in mancanza degli appositi moduli, può essere redatto, come tutti gli altri certificati, su carta semplice dal medico curante. La validità dell assicurazione SPORTASS è sospesa dalla data dell infortunio sino alla guarigione clinica delle lesioni di infortunio, segnalata alla SPORTASS con certificato definitivo. Ove l infortunato, autorizzato o non, riprenda l attività sportiva prima del conseguimento della guarigione stessa, la SPORTASS non riconoscerà eventuali altri infortuni nei quali possa incorrere in tale periodo, né l eventuale conseguente aggravamento delle precedenti lesioni. L assicurato o i suoi aventi causa decadono da ogni diritto alle prestazioni della SPORTASS nel caso di inosservanza delle prescrizioni per l infortunio riportate nel presente Regolamento; e del pari decadono da ogni diritto ove fossero incorsi in erronee, false o reticenti dichiarazioni. Il pagamento degli indennizzi viene effettuato dalla SPORTASS in una sola volta entro trenta giorni da quello in cui la loro determinazione sarà resa possibile in base ai documenti presentati dall infortunato od aventi causa, e dagli accertamenti medici che si fossero resi necessari a giudizio della SPORTASS. Art. 14 Norme per caso di morte. In caso di morte dell assicurato, avvenuta in conseguenza di infortunio sportivo, gli aventi diritto dovranno farne denuncia, preceduta da telegramma, alla SPORTASS con le modalità previste dalle norme generali dell art. 13. Dopo il primo vaglio della denuncia da parte della SPORTASS, a richiesta eventuale di questa ultima, gli interessati dovranno produrre la documentazione necessaria ai fini dell ammissibilità al beneficio dell indennizzo. Avvenuto, da parte della SPORTASS, l accertamento di tale diritto, gli interessati dovranno presentare ufficiale certificato di morte dell assicurato, certificato di stato di famiglia, atto notorio dal quale dovrà risultare se il defunto ha lasciato testamento; in caso positivo nell atto dovranno essere citati i termini del testamento stesso. In mancanza di testamento nell atto notorio dovrà essere precisato chi siano gli eredi legittimi ed il rispettivo rapporto di parentela con il defunto, e dovrà altresì essere precisato chi di tali eredi era vivente a carico del medesimo.

6 Art. 15 Norme per invalidità permanente. Nel caso che dalle lesioni di infortunio sportivo, denunciato con le modalità e norme generali previste dall art. 13 residui invalidità permanente, l infortunato avrà cura che il medico estensore del certificato definitivo, da inoltrare alla SPORTASS entro venti giorni dalla cessazione delle cure, descriva dettagliatamente la natura ed il carattere dei postumi residuati dalla lesione, esprimendo il proprio giudizio circa il valore dei postumi stessi in rapporto alla riduzione della capacità lavorativa (vedere tabella di valutazione di cui all art.10). In base a tale certificato la SPORTASS, se del caso e trascorso il necessario periodo di stabilizzazione dei postumi, provvederà a sottoporre l infortunato ad accertamento medico fiduciario, al fine di stabilire definitivamente l esistenza e la entità dell invalidità permanente, oggetto di indennizzo. In caso di controversia sarà seguita la procedura indicata dall art. 19. Art. 16 Abrogato Art. 17 Norme per diaria di inabilità temporanea. La diaria per inabilità temporanea che compete all infortunato in base alle condizioni per le quali è assicurato, e per infortunio sportivo denunciato con le norme generali di cui all art. 13 è liquidata a decorrere dal 16 giorno successivo all infortunio; in caso di denuncia pervenuta oltre il 5 giorno dal fatto, ma comunque entro il 30, è in facoltà della SPORTASS di detrarre dall indennizzo le diarie corrispondenti ai giorni di ritardo. La durata dell inabilità temporanea totale o parziale ai fini dell indennizzo previsto dall art. 12 dovrà essere espressa dal medico estensore del certificato definitivo con l indicazione della data di inizio e di cessazione dei rispettivi periodi. Resta in facoltà della SPORTASS, a giudizio della propria consulenza medica, di convalidare o meno la durata dell inabilità espressa dal curante in rapporto alla natura ed entità della lesione. Art. 18 Ferme le norme generali di cui all art. 13 la SPORTASS si riserva il diritto, in ogni caso, di sottoporre all infortunato a controllo medico, da parte di sanitari di propria fiducia, durante lo svolgimento delle cure inerenti all infortunio. Art. 19 In caso di divergenza sul fatto dell infortunio, sulle sue cause e conseguenze, sull ammontare dell indennizzo, nonché sulla regolarità amministrativa della pratica dell infortunio, l assicurato dovrà sempre esporre per iscritto entro e non oltre cinque giorni dalle comunicazioni ricevute, le ragioni documentate della controversia alla Direzione della SPORTASS che porterà il caso innanzi ad un proprio Consulente medico o legale a seconda della natura della controversia. Ove il responso del Consulente non venisse accettato dall assicurato o dai suoi aventi diritto entro quindici giorni dalla comunicazione di detto responso, ad istanza degli stessi, la controversia sarà deferita ad una Commissione di Arbitri composta di tre esperti dei quali uno nominato dalla SPORTASS, uno dall assicurato o i suoi aventi causa, a mezzo della propria Organizzazione Sportiva, ed il terzo nominato di comune accordo di primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del C.O.N.I.- Tali Arbitri decidono a maggioranza, inappellabilmente, come amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità giudiziaria. Gli oneri di tale arbitrato saranno sostenuti da ognuna delle parti per il costo relativo all arbitro di propria nomina ed in parti eguali (50%) per il terzo arbitro. Art. 20 In ogni caso, ferma restando la decadenza prevista dall art. 13 paragrafo 9), ogni pretesa dell assicurato si avrà per abbandonata in caso di sua inattività per un anno dall ultima comunicazione data o ricevuta dalla SPORTASS. Art. 21 La SPORTASS rinuncia a favore dell assicurato al diritto di regresso che le compete per l art del Codice Civile verso i terzi responsabili dell infortunio.

7 Titolo IV NORME SPECIALI Ausiliari sportivi L assicurazione prestata a favore dei Giudici, Ufficiali di Gara, Commissari, Arbitri e Guardalinee, Direttori sportivi, Allenatori, Massaggiatori, Istruttori Federali, Cronometristi, ecc. vale unicamente per il rischio derivante dall espletamento dell incarico loro conferito nella qualifica per la quale sono stati assicurati. L assicurazione comprende anche il rischio dei viaggi effettuati per portarsi dalla residenza abituale dell assicurato alla località prevista per l espletamento dell incarico conferitogli. Tali viaggi potranno essere effettuati sia con gli ordinari mezzi di locomozione a disposizione del pubblico (ferrovie, tramvie, vetture, automobili pubbliche esclusi però i mezzi aerei - ) sia con bicicletta, automobile o motocicletta privata, guidati o non dagli assicurati. In deroga alle norme dell art.12 del presente Regolamento, per le categorie di Ausiliari sportivi che prestano la loro opera non a carattere professionale, e che fruiscono di una copertura assicurative comprendente la diaria per Inabilità Temporanea, la medesima viene corrisposta per il periodo della necessaria cura medica, con decorrenza dal giorno successivo a quello dell infortunio regolarmente denunciato e, in caso di ritardo, dal giorno successivo a quello di presentazione della denuncia alla SPORTASS, e cessa col giorno precedente a quello dell avvenuta guarigione e comunque non oltre il 180 giorno dall infortunio. Attività di Addestramento Sportivo Giovanile Le prestazioni fornite dalla SPORTASS agli allievi iscritti ai corsi di addestramento sportivo o partecipanti alle attività giovanili di qualsiasi disciplina sportiva organizzati dal C.O.N.I., o per conto del C.O.N.I., dalle Federazioni ed Enti Sportivi Nazionali e da questi assicurati alle condizioni concordate riguardano gli infortuni occorsi all assicurato: - durante lo svolgimento dei corsi di addestramento, lezioni, istruzioni, allenamenti e gare riservate alla categoria; - durante le azioni preparatorie preliminari e finali ad ogni lezione, istruzione, allenamento o gara, purché il fatto sia avvenuto nell ambito dei locali, campi, palestra, ambienti e luoghi stabiliti per lo svolgimento dei corsi o separate lezioni; - durante i viaggi limitatamente agli spostamenti collettivi degli allievi che fossero eventualmente organizzati dal competente settore sportivo ed effettuati con mezzi pubblici od appositamente noleggiati. L assicurazione è prestata con le norme generali del presente Regolamento. Giochi della Gioventù I giovani partecipanti ai Giochi della Gioventù indetti dal C.O.N.I. sono assicurati presso la SPORTASS contro gli infortuni personali derivanti dalla loro partecipazione alle gare costituenti il programma dei Giochi stessi, nelle seguenti fasi: Comunale, Provinciale, Regionale, e dallo svolgimento dei relativi allenamenti autorizzati e controllati. L assicurazione riguarda gli infortuni avvenuti: a) durante lo svolgimento delle gare in programma per le varie fasi dei Giochi e durante le gare organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali nel quadro dei Giochi della Gioventù ; b) durante gli allenamenti ufficialmente controllati ed autorizzati;

8 c) durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara od allenamento ufficiale controllato, purché il fatto sia avvenuto sui campi, terreni, piste, percorsi, o nelle palestre, piscine e luoghi in genere stabiliti per lo svolgimento delle singole attività sportive; d) durante i viaggi, limitatamente agli spostamenti collettivi dei partecipanti alle gare od allenamenti ufficiali di cui ai punti a) e b) svolti sotto il controllo dell Organizzazione periferica o centrale, ed effettuati con mezzi pubblici o con mezzi appositamente noleggiati. L assicurazione è prestata con le norme generali del presente Regolamento.

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