Riferimenti normativa su barriere architettoniche e accessibilità 1 parte

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1 Universal Design: Progettazione inclusiva e sostenibile Corso di Perfezionamento Politecnico di Torino a.a marzo IL QUADRO NORMATIVO ITALIANO NEL PANORAMA INTERNAZIONALE: COMFORT E SICUREZZA Riferimenti normativa su barriere architettoniche e accessibilità 1 parte Eugenia Monzeglio Presidente Istituto Italiano per il Turismo per Tutti Consulente della Consulta per le Persone in Difficoltà Onlus Coordinatrice corso III livello Universal Design Politecnico di Torino

2 1 Quali e quante norme per l accessibilità? Quel che la norma dice ma spesso non viene rispettato o viene inteso in modo inadeguato Quel che la norma dice ma non viene ascoltato Quel che la norma non dice e così non si fa nulla o lo si fa male

3 La normativa per il superamento delle barriere e per l accessibilità 3

4 Fausto Colaiuda, Frustrazione - Stone (54x23x13) Affrontare il tema della normativa su barriere architettoniche e accessibilità può apparire: da parte di chi ascolta, argomento «pesante» (noia!) da parte di chi espone, tema già molto affrontato (frustrazione!) 4

5 Nel settore del superamento delle barriere e del conseguimento dell accessibilità esistono molte normative E importante sapere che: esistono molti disposti normativi (statali e locali); molte delle disposizione normative sono disattese; alcuni disposti normativi sono interpretati «come fa comodo»; alcune disposizioni normative sono interpretate «rigidamente»; alcune «rigide» richieste fatte dagli organi di controllo non sono previste da nessun disposto normativo e, spesso, non agevolano l accessibilità, la funzionalità, l estetica e costano di più. 5

6 Nel settore del superamento delle barriere e del conseguimento dell accessibilità esistono molte normative Quali tipi di norme ci sono? normative tecniche per superamento barriere e accessibilità (poche); norme che ricordano di rispettare la normativa tecnica per l accessibilità; norme che vincolano finanziamenti al rispetto della normativa tecnica per l accessibilità; norme che introducono «alcune agevolazioni» per le persone con disabilità; norme che prescrivono procedure specifiche per le persone con disabilità per accedere a un servizio. 6

7 La normativa come definisce le barriere architettoniche? C.M. LL.PP , n. 425: ostacoli che incontrano individui fisicamente menomati nel muoversi nell ambito degli spazi urbani e degli edifici DPR , n. 384: impedimenti fisici che sono di ostacolo alla vita di relazione dei minorati C. M. LL.PP , n. 1270: impedimenti strutturali che ostacolano il movimento dei mutilati, degli invalidi o degli handicappati in generale C. M. LL. PP , n. 310: impedimenti strutturali che ostacolano il movimento delle persone con ridotte o impedite capacità motorie 7

8 La normativa come definisce le barriere architettoniche? D.M. LL.PP , n. 236: per barriere architettoniche si intendono: a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti; c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi. 8

9 La normativa come definisce l accessibilità? D.M. LL.PP , n. 236: per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia. 9

10 Dalla definizione data dalla normativa tecnica di barriere architettoniche e di accessibilità si nota che: considera in modo molto «ampio» le barriere architettoniche parla non solo di accessibilità fisica ma anche di accessibilità percettiva 10

11 Si può quindi dire che barriere architettoniche sono costituite da qualsiasi impedimento al libero svolgersi delle azioni, alle relazioni, all evoluzione della persona singoli elementi della costruzione edifici o strutture ed elementi costruttivi luoghi all aperto oggetti di vari tipo (arredi, complementi di arredo attrezzature, segnaletica etc.) elementi della viabilità pedonale (marciapiedi, attraversamenti, arredo urbano etc.) mezzi di trasporto impediscono che ostacolano (difficoltà, disagio, fatica, pericolo, disorientamento) limitano il raggiungimento l accesso l uso il riconoscimento l orientamento la sicurezza l autonomia il benessere la comodità a causa di un inadeguata o carente progettazione realizzazione localizzazione organizzazione gestione per assenza di qualche elemento 11

12 La normativa Partiamo da lontano: dalla Costituzione italiana La Costituzione della Repubblica Italiana Principi fondamentali Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 12

13 Normative e disposizioni sovranazionali 13

14 Oltre alle normative italiane per l accessibilità esistono dei disposti normativi o regolamentari a livello sovranazionale e internazionale, a cui occorre fare riferimento. 1. Le numerose direttive dell Unione Europea a favore della progettazione accessibile. 2. La classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) del 2001 dell Organizzazione mondiale della sanità (OMS ), che è considera la disabilità come la complessa interazione tra le caratteristiche delle persone e le caratteristiche del mondo costruito, spostando l attenzione dalla disabilità della persona all ambiente che può presentare sia barriere, creando così la non-abilità della persona, sia facilitatori ambientali, che annullano/riducono le limitazioni e favoriscono la piena partecipazione sociale. 3. La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità adottata il 13 dicembre 2006 dall'assemblea generale ONU, firmata e ratificata dallo Stato italiano, diventata legge italiana: Legge 3 marzo 2009, n. 18 Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. 14

15 La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, ONU 2006 La Convenzione ONU non aggiunge nuovi diritti per le persone con disabilità, ma richiede che i diritti siano esigibili e attuabili. Nella convenzione ONU l accessibilità è intesa come un principio (articoli 3 e 9) e la progettazione universale come obbligo generale (articoli 2 e 4): pertanto gli stati, che hanno adottato la Convenzione ONU, dovendo attuarla, si impegnano anche a conseguire l accessibilità attraverso la progettazione universale (Universal Design). Gli articoli della Convenzione Onu che trattano di accessibilità e di progettazione universale sono essenzialmente i seguenti: Articolo 2: Definizioni Articolo 3: Principi generali Articolo 4: Obblighi generali Articolo 9: Accessibilità 15

16 La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, ONU 2006 Articolo 2 Definizioni Art 2: Definizioni Art 3: Principi generali Art 4: Obblighi generali Art 9: Accessibilità ( ) Progettazione universale indica la progettazione e la realizzazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. Progettazione universale non esclude dispositivi di ausilio per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano necessari. 16

17 La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, ONU 2006 Articolo 3 Principi generali 1. La dignità, l'autonomia individuale, la libertà di scelta, l'indipendenza 2. La non discriminazione 3. La piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società 4. Il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità 5. La parità di opportunità 6. L'accessibilità 7. La parità tra uomini e donne 8. Il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei bambini con disabilità e il rispetto per il diritto a preservare la loro identità. Art 2: Definizioni Art 3: Principi generali Art 4: Obblighi generali Art 9: Accessibilità 17

18 La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, ONU 2006 Articolo 4 Obblighi generali Art 2: Definizioni Art 3: Principi generali Art 4: Obblighi generali Art 9: Accessibilità 1.( ) (f) intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi, apparecchiature e attrezzature progettati universalmente ( ) promuovere la loro disponibilità ed uso, incoraggiare la progettazione universale nell elaborazione degli standard e delle linee guida. 5. Le disposizioni della presente Convenzione si estendono a tutte le parti degli stati federali senza limitazione ed eccezione alcuna. 18

19 La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, ONU 2006 Articolo 9 accessibilità Art 2: Definizioni Art 3: Principi generali Art 4: Obblighi generali Art 9: Accessibilità 1. Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita, gli Stati Parti devono prendere misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, l accesso all ambiente fisico, ai trasporti, all informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o offerti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali. Queste misure, che includono l identificazione e l eliminazione di ostacoli e barriere all accessibilità, si applicheranno, tra l altro a ( ) 19

20 Normative nazionali per il superamento delle barriere architettoniche, Viaggiare l accessibilità e la progettazione universale 20

21 Riferimenti normativi per accessibilità di spazi e servizi Quali e quante norme per l accessibilità? Dove si applicano? 21

22 Normative nazionali per il superamento delle barriere architettoniche, l accessibilità e la progettazione universale Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 19 giugno 1968, n. 4809, Norme per assicurare l utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorarne la godibilità generale Campo di applicabilità delle norme Le presenti norme si riferiscono a strutture edilizie a carattere collettivo, con particolare riguardo al settore dell edilizia sociale, sia per le nuove costruzioni che per le costruzioni già esistenti, nel caso che queste ultime siano sottoposte a ristrutturazione. Le norme stesse, peraltro, non si limitano evidentemente al problema delle barriere architettoniche relativo al solo settore dell edilizia sociale, ma, forniscono anche precise indicazioni all edilizia collettiva in generale ed all edilizia residenziale Obbligatorietà delle norme Le presenti norme hanno valore integrativo e non sostitutivo di altre vigenti regolamentazioni, ed in modo specifico di quelle relative alla progettazione ed esecuzione di opere ed edifici costruiti dallo Stato e da Enti pubblici. Inoltre quanto contenuto nelle presenti norme, ( ) non esclude soluzioni più avanzate, ma anzi deve essere inteso come stimolo di ulteriori progettazioni e realizzazioni di mezzi ed accorgimenti di più elevato grado di efficienza e contenuto tecnico. Pertanto agli organi preposti al controllo dell applicazione delle presenti norme compete l esame e l approvazione delle eventuali proposte di mezzi ed accorgimenti, anche se realizzati in difformità a quanto di seguito prescritto. 22

23 Normative nazionali per il superamento delle barriere architettoniche, l accessibilità e la progettazione universale Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 19 giugno 1968, n. 4809, Norme per assicurare l utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorarne la godibilità generale La citata Circolare era a suo tempo e lo è tuttora, particolarmente interessante perché prevede la possibilità di ricorrere a soluzioni (tecniche, tecnologiche, dimensionali, spaziali etc.) differenti da quelle indicate nella Circolare stessa, al fine di superare il problema delle barriere architettoniche con un livello migliore e più alto di prestazioni. La Circolare anticipa quanto l attuale normativa tecnica del 1989 e del 1996 consente (vedere la slide intitolata L ispirazione prestazionale della normativa tecnica DM 236/1989 e DPR 503/1996 ) e cioè la possibilità di presentare soluzioni alternative a quelle previste nella normativa tecnica. 23

24 Normative nazionali per il superamento delle barriere architettoniche, l accessibilità e la progettazione universale Importante (ma disatteso) articolo della legge finanziaria del 1986 che vieta finanziamenti pubblici per opere che non rispettino la normativa su barriere e accessibilità Legge 28 febbraio 1986, n. 41, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986) Articolo 32 ( ) Non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi alle disposizioni dei decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (NDR: ora abrogato e sostituito dal DPR 503/1996), in materia di superamento delle barriere architettoniche. Non possono altresì essere erogati dallo Stato o da altri enti pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo decreto. 24

25 In Italia quante sono le normative tecniche per l accessibilità (ovvero quelle che indicano il campo di applicazione, i criteri di progettazione e le prescrizioni dimensionali)? V Poche, ma. Viaggiare non sempre sono immediatamente comprensibili e non sempre sono di facile applicazione! 25

26 Perché allora continuare a parlare di normativa per superamento barriere e accessibilità? perché spesso - soprattutto le norme tecniche - non sono capite e sono male interpretate (occorre invece conoscere bene la ratio della normativa!) perché spesso sono applicate male: per ignoranza, incompetenza, arroganza, ipocrisia 26

27 Riepilogo della normativa per l accessibilità (*) solo due disposti normativi (DM 236/1989 e DPR 503/1996) che però dicono le stesse cose per i requisiti e le richieste dimensionali Legge 13/1989 Normativa tecnica DM LLPP 236/1989 = Legge 104/1992 DPR 503/1996 Decreto 2008 luoghi cultura Interessa per il campo di applicazione, non per le misure Normativa tecnica Linee guida di indirizzo (*)Prevalentemente rivolta all accessibilità degli spazi interni, poco viene detto per l accessibilità 27 urbana e per gli spazi esterni

28 Normativa di riferimento Tipo di spazio, attrezzatura, edificio Tipo di intervento edilizio a cui si applica la normativa DPR 503/1996 pubblico - nuova costruzione - ogni intervento sul patrimonio edilizio esistente - cambiamento di destinazione d uso DM 236/1989 L 104/1992 privato aperto al pubblico e tutti gli edifici residenziali pubblico e privato aperto al pubblico - nuova costruzione - ristrutturazione - ogni intervento sul patrimonio edilizio esistente - cambiamento di destinazione d uso 28

29 Prescrizioni richieste e specifiche funzionali e dimensionali per l accessibilità (DM 236/1989 e DPR 503/1996) Componenti degli ambienti: porte pavimenti infissi esterni e parapetti arredi fissi terminali degli impianti Ambienti: servizi igienici cucine balconi collegamenti orizzontali collegamenti verticali (scale, rampe, ascensori, servoscala, piattaforme) autorimesse Spazi esterni: percorsi pavimentazioni parcheggi Segnaletica 29

30 DM 236/1989 Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche. Il DM 236/1989 è il regolamento di attuazione dell art. 1 della Legge , n

31 DM 236/1989 Campo di applicazione: nuova costruzione e ristrutturazione (*) di Edifici privati (compresi spazi esterni di pertinenza) l edilizia residenziale, compresa tutta l edilizia residenziale pubblica; edifici privati rispetto alla proprietà, ma aperti al pubblico e di uso pubblico ; sono individuati 3 livelli differenziati di accessibilità (accessibilità, visitabilità, adattabilità). (*) N.B. La nuova costruzione e la ristrutturazione sono categorie edilizie definite e normate (ved.: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, DPR n. 380 del , modificato dal D. Lgs. 301/2002 e i disposti normativi regionali) 31

32 DPR 503/1996 (sostituisce il DPR 384/1978) Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Il DPR 503/1996 sostituisce il DPR 27 aprile 1978, n. 384 (Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, Regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici), le cui disposizioni sono abrogate. 32

33 DPR 503/1996 (sostituisce il DPR 384/1978) Campo di applicazione: Edifici e spazi pubblici (anche temporanei) nuova costruzione (*) (compresi spazi esterni di pertinenza); ristrutturazione (*) (compresi spazi esterni di pertinenza); qualsiasi altro tipo di intervento edilizio ; cambio di destinazione d uso; servizi di pubblica utilità (ad es. trasporti, telefoni etc.); sono individuati 3 livelli differenziati di accessibilità (accessibilità, visitabilità, adattabilità come quelli del DM 236/1989). N.B. Per criteri e dimensioni si rimanda al DM 236/1989 (*) N.B. La nuova costruzione e la ristrutturazione sono categorie edilizie definite e normate (ved.: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, DPR n. 380 del , modificato dal D. Lgs. 301/2002 e i disposti normativi regionali) 33

34 DPR 503/1996 (sostituisce il DPR 384/1978) spazi pubblici (anche temporanei) spazi pedonali marciapiedi attraversamenti pedonali scale e rampe servizi igienici arredo urbano parcheggi circolazione e sosta contrassegno struttura edilizia in generale (interno ed esterno)(ved. DM 236/1989) 34

35 DPR 503/1996 (sostituisce il DPR 384/1978) servizi speciali di pubblica utilità tranvie, filovie, linee automobilistiche, metropolitane treni, stazioni, ferrovie servizi di navigazione marittima: navi nazionali servizi di navigazione interna aerostazioni servizi per viaggiatori impianti telefonici pubblici 35

36 Legge n. 104 del "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." Art. 24 Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche le norme tecniche per l'accessibilità si applicano a tutte le opere edilizie fatte in edifici pubblici e privati aperti al pubblico; quindi in tutti gli interventi sull esistente (ad esempio: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ampliamento etc.). 36

37 I diversi livelli di accessibilità previsti da DM 236/1989 e DPR 503/1996 DM 236/1989 e DPR 503/1996 prevedono 3 differenti livelli di accessibilità : 1. l accessibilità (tutti gli spazi devo essere totalmente accessibili); 2. la visitabilità (accessibilità parziale, limitata solo ad alcuni spazi); 3. l adattabilità (accessibilità futura ossia differita nel tempo, ma prevista e predefinita in sede progettuale). E prevista anche la cosiddetta accessibilità condizionata (altrimenti detta accessibilità a chiamata o a richiesta) per strutture ed edifici pubblici, da applicare in attesa di adeguamento all accessibilità. 37

38 Quali edifici? Dove? I diversi livelli di accessibilità previsti da DM 236/1989 e DPR 503/1996 Accessibilità edifici sociali (scuola, sanità, assistenza, cultura, sport) luoghi lavoro (*) spazi esterni parti comuni degli edifici tutte le unità immobiliari (con un servizio igienico accessibile per ogni livello utile) (*) N.B. accessibilità pressoché totale anche per i luoghi di lavoro (con alcuni distinguo e limitazioni) Visitabilità (accessibilità parziale limitata ad alcuni spazi o porzioni di spazi) riunioni e spettacoli, circoli privati ristorazione attività ricettive (alberghi, pensioni, campeggi, villaggi turistici) culto altre attività aperte al pubblico 38

39 L ispirazione «prestazionale» (e non solo prescrittiva) della normativa tecnica per l accessibilità: DM 236/1989 e DPR 503/1996 L impostazione della normativa tecnica è basata su: criteri di progettazione (prescrizioni richieste che vogliono soddisfare dei criteri) specifiche funzionali dimensionali (indicative: vengono date delle «dimensioni» da rispettare) Tale impostazione, di tipo abbastanza prestazionale piuttosto che unicamente prescrittivo, consente di valutare con maggiore elasticità e con maggiore spirito critico le caratteristiche e la consistenza degli aspetti di barriera e di proporre soluzioni innovative per l accessibilità. Le disposizioni tecniche, essendo ispirate ad una concezione di tipo prestazionale, permettono al progettista di proporre soluzioni alternative a quelle indicate dalla normativa tecnica, purché rispondenti ai criteri di progettazione (Art. 7.2 del DM 236/1989 e art del DPR 503/1996). 39

40 La normativa tecnica: prima i criteri e poi le dimensioni (poche) Spazi di manovra con carrozzina a ruote ( art Spazi di manovra con carrozzina a ruote del DM 236/1989) A: rotazione cambiamento di direzione; B: rotazione inversione di direzione; C: rotazione 90 (con manovre combinate è possibile il completo cambiamento di direzione); D: svolta 90 ; E: inversione di direzione con manovre combinate. F: rotazione cambiamento di direzione ; G: : rotazione inversione di direzione; H: rotazione 90 (con manovre combinate è possibile il completo cambiamento di direzione). 150x150 cm x x170 cm x x x120 N.B.: gli spazi F, G, H sono permessi sono in interventi di adeguamento e per la 40 visitabilità degli alloggi

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42 Circolare Ministero dell'interno n. 4 del , Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili. Alcune interessanti suggestioni nei confronti dell accessibilità percettiva sono contenute nella circolare, che non è applicabile soltanto nei luoghi dove sono presenti lavoratori con disabilità. La circolare dice che: occorre realizzare spazi conoscibili e riconoscibili (e tali da agevolare mobilità ed orientamento) anche attraverso un attenta e ben calibrata caratterizzazione sensoriale, che faccia appello a elementi di comunicazione sonora, tattile, visiva e plurisensoriale (ad esempio sonora,ottica, a vibrazione); la mancanza di varietà, data da una scarsa o inesistente caratterizzazione pluri-sensoriale, può essere considerata un potenziale rischio; l accessibilità dei percorsi è già sicurezza antincendio. 42

43 per Accessibilità percettiva Barriere percettive: ostacoli che: pendono sporgono con sviluppo divergente presenti sul piano di calpestio del percorso Accessibilità percettiva (di tipo sensoriale): 1. aumento informativo - comunicativo attraverso informazioni extra-visive ed extra-uditive 2. potenziamento informativocomunicativo rafforzando l informazione visiva e acustica 43

44 Superamento delle difficoltà percettive attraverso la progettazione plurisensoriale: i sensi tradizionali Superamento delle difficoltà percettive attraverso la progettazione plurisensoriale : gli altri sensi 44

45 Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 28 marzo 2008 contenente le Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale (pubblicate in Gazzetta Ufficiale, Supplemento Ordinario n. 114 del 16 maggio 2008 ) 45

46 Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale L'accessibilità dei luoghi di interesse culturale I principi e gli orientamenti dell'universal Design Le soluzioni alternative (permesse dalla normativa tecnica per l accessibilità!) I criteri per la progettazione e la gestione: 1.Orientamento (punti di riferimento - segnaletica - mappe) 2.Superamento delle distanze 3.Superamento dei dislivelli (rampe - ascensori - piattaforme elevatrici - servoscala e montascale - adeguamento e miglioramento di scale, cordonate e rampe esistenti - superamento dei dislivelli a scala urbana o paesaggistica) 4.Fruizione delle unità ambientali e delle attrezzature (Ingressi - Servizi igienici - Arredi) 5.Raccordo con la normativa di sicurezza e antincendio 6.Allestimento di spazi espositivi (Accessi accoglienza e servizi - Percorsi - Esposizione delle opere - Didascalie - Illuminazione) 7.Monitoraggio e manutenzione (Informazioni - Parcheggi - Superamento delle distanze e dei dislivelli - Ingressi dedicati - Segnaletica - Cantieri temporanei - Servizi igienici) Casi di studio Parchi e giardini storici, aree e parchi archeologici Spazi urbani Edifici e complessi monumentali Luoghi di culto Spazi espositivi, musei, archivi e biblioteche 46

47 - dispositivi di trasporto e di ausilio alla mobilità utili per il superamento agevolato delle lunghe distanze: come minibus elettrici, clubcar, elettroscooter, trenini etc. - possibilità di loro combinazione per realizzare una micro-intermodalità 47

48 Isola Tiberina, Roma Soluzione alternativa installazione provvisoria di un ascensore da cantiere a cremagliera. 48

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50 elementi di forza delle linee guida fanno appello ai criteri informatori dell Universal Design accessibilità intesa in senso ampio,quindi anche come fruibilità, usabilità di spazi agevoli, amichevoli ricerca di soluzioni ad hoc nell ottica di approccio prestazionale il problema delle lunghe distanze l appello ad usare soluzioni alternative alcune precisazioni terminologiche maggior attenzione a problematiche di barriere percettive 50

51 Testo unico dell edilizia (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, DPR n. 380 del Capo III - Disposizioni per favorire il superamento e l eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico Sezione I - Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati Art. 77 (L) - Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici Art. 78 (L) - Deliberazioni sull eliminazione delle barriere architettoniche Art. 79 (L) - Opere finalizzate all eliminazione delle barriere architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi Sezione II - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico Art. 82 (L ) - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico N.B.: Per quanto riguarda le indicazioni tecniche e il campo di applicazione fa riferimento alle normative esistenti: DM 236/1989, DPR 503/1996, Legge 104/

52 Attenzione ai disposti normativi che compaiono in altri settori Ad esempio si vedano le normative per gli ascensori 52

53 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DECRETO Norme relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone. (G. U..21 del 27/1/2010) Art. 3 Domanda e documentazione ( )Punto o) documentazione concernente l'osservanza delle norme relative all abbattimento delle barriere architettoniche in conformità alla UNI EN e successive modificazioni N.B. DPR 503/1996 all art. 4 ( ) per gli eventuali impianti di sollevamento, si applicano le norme contenute ai punti , e , dello stesso decreto (DM 236/1989), con le successive prescrizioni elaborate dall'ispesl e dall'u.n.i. in 53 conformità alla normativa comunitaria

54 UNI EN 81-70:2005 EN 81-70:2003 entrata in vigore dal 6 agosto 2005 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci - Parte 70: Accessibilità agli ascensori delle persone, compresi i disabili disabilità incluse e disabilità non incluse le dimensioni delle cabine standardizzate sono tre e garantiscono diversi livelli di accessibilità da parte delle persone con disabilità accessi, apertura delle porte obbligatorio un corrimano su almeno una parete laterale della cabina sedile ribaltabile se un utente in carrozzina non può girarsi, deve essere installato un dispositivo (es. uno specchio) per consentire a tale utente di osservare gli ostacoli quando si muove all'indietro per uscire dalla cabina dispositivo di comando a tastiera dispositivi di comando XL disposizione bottoniera di cabina segnalazioni al piano segnalazioni in cabina segnalazioni in cabina: sistema di allarme 54 linee guida riguardanti le caratteristiche per persone con ridotta capacità

55 bottoniera esterna 0,90-1,10 m bottoniera interna 0,90-1,20 m 55

56 altezza terminali impianti da DM 236/1989 h cm consigliato 120 per pulsante più alto 56

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60 Decreto del Ministero delle attività produttive 16 gennaio 2006 Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti: UNI EN in Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2006, n

61 Norma Italiana Regole di sicurezza per la costruzione e l installazione degli ascensori Ascensori esistenti Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti UNI EN maggio 2004 Regole di sicurezza per la costruzione e l installazione degli ascensori Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci Accessibilità agli ascensori delle persone, compresi disabili La presente norma costituisce il recepimento, in lingua italiana, della norma europea EN che assume così lo status di norma nazionale italiana. 61

62 UNI EN maggio 2004 EN 81-70:2003 Safety rules for the construction and installations of lifts -Particular applications for passenger and good passenger lifts - Accessibility to lifts for persons including persons with disability 62

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64 altezza terminali impianti da Dm 236/

65 Esistono anche disposizioni normative «locali» riguardanti l accessibilità Viaggiare Leggi e circolari regionali, deliberazioni comunali, regolamenti edilizi 65

66 Comune di Torino - Regolamento Edilizio Deliberazione del Consiglio Comunale di Torino del , regolamento Edilizio Art. 31 Requisiti delle costruzioni: per quanto concerne i requisiti di eliminazione delle barriere architettoniche la normativa di settore è integrata dalla prescrizione che, ove si attuino interventi eccedenti la manutenzione ordinaria in locali pubblici o aperti al pubblico anche limitati a singole unità immobiliari, l'intera unità immobiliare dovrà essere adeguata alle norme tecniche di riferimento per la ristrutturazione. 66

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69 Comune di Torino chioschi nelle aree verdi Deliberazione del Consiglio Comunale di Torino del , «Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale» - Piano di localizzazione dei chioschi nelle aree verdi della città. adeguamento dei chioschi esistenti: i chioschi esistenti e quelli di nuova realizzazione devono essere provvisti di servizio igienico connesso al chiosco, aperto al pubblico, appositamente segnalato e accessibile dall'esterno anche da persona con disabilità. 69

70 Comune di Torino Contributi per eventi Deliberazione del Consiglio Comunale di Torino del , "Regolamento per le modalità di erogazione dei contribuiti: per tutti quei progetti e quelle iniziative di associazioni ed enti pubblici e privati per la cui realizzazione il Comune dà contributi, il Comune deve L'accessibilità alle richiedere manifestazioni che tali iniziative che abbiano si svolgano ricevuto in patrocinio assenza di o barriere contributo dal Comune di Torino è obbligatoria architettoniche, dal 2007, od in in seguito alternativa a una esista modifica l'impegno del Regolamento a fornire assistenza del Consiglio alle Comunale. Chi controlla? Come vengono effettuate le verifiche? Quale rispetto sostanziale persone svantaggiate al fine di favorirne la partecipazione, anche con ausili per una norma che è fondamentale per il rispetto dei diritti di cittadinanza? per lo spostamento, per l'audizione etc.; la condizione di accessibilità totale o condizionata deve essere indicata in ogni documento illustrativo dell'iniziativa al fine di favorire la più ampia partecipazione. Anche la Regione Piemonte ha deliberato in questa direzione. 70

71 Legge Regione Piemonte 28/1999 art.18/b: finanziamenti agevolati per le imprese commerciali Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28. (Testo coordinato) Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n eliminazione di barriere architettoniche da parte di aziende esercenti commercio al dettaglio; eliminazione di barriere architettoniche e/o adeguamento dei servizi igienici per persone con disabilità da parte di aziende di somministrazione di alimenti e bevande; viene accordata priorità se sussiste una delle seguenti condizioni: abbattimento barriere architettoniche e/o adeguamento servizi igienici alle persone con disabilità; riqualificazione e potenziamento dei sistemi e apparati di sicurezza Legge regionale n. 33 del 23 ottobre

72 Comune di Torino - servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico (phone centers) Deliberazione del Consiglio Comunale del : introduzione dell'art. 212 bis al Regolamento Edilizio per i requisiti igienici e di sicurezza dei phone centers (modificata con Deliberazione del Consiglio Comunale del ) due servizi igienici (divisi per sesso) di cui uno conforme al superamento delle barriere architettoniche (i locali per phone center di superficie inferiore ai 40 mq. già esistenti possono essere dotati di un solo servizio igienico a loro uso esclusivo adatto anche per i disabili); rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche; presenza di almeno una postazione per la comunicazione elettronica effettivamente fruibile dai disabili. 72

73 Comune di Torino - padiglioni ad uso ristoro annessi ad esercizi pubblici Deliberazione del Consiglio Comunale di Torino del : nella realizzazione di padiglioni ad uso ristoro annessi ad esercizi pubblici si deve osservare la normativa sull eliminazione delle barriere architettoniche e devono esistere le condizioni di fruibilità, da parte di persone con disabilità, di almeno un servizio igienico. 73

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75 Legge Regione Piemonte 8 luglio 1999, n. 18 Interventi regionali a sostegno dell offerta turistica Realizzazione, potenziamento/ampliamento, ristrutturazione, miglioramento di: alberghi e assimilati; residence turistici; affittacamere, bed and breakfast, case per ferie e assimilati, rifugi alpini; campeggi; alloggi agrituristici; alloggi-vacanza; ristoranti; impianti turistico-ricreativi e turistico-sportivi. compreso l adeguamento normativo tra cui l abbattimento delle barriere architettoniche. 75

76 Legge Regione Piemonte 23 ottobre 2006, n. 33 Azioni a sostegno dello sviluppo e della riqualificazione del turismo nelle aree protette e nei siti della rete Natura Sono ammessi a contributo: gli interventi di allestimento, ampliamento, miglioramento, arredamento, di abbattimento delle barriere architettoniche, compresi gli impianti e le attrezzature, di affittacamere che forniscono in proprio la prima colazione, di locande, alberghi, aziende agrituristiche, rifugi escursionistici e campeggi situati nelle aree protette; sono escluse dagli incentivi le spese relative alla realizzazione di nuove costruzioni. 76

77 Regolamento Regione Piemonte 3 marzo /R preparazione e somministrazione alimenti e bevande bar, piccola ristorazione, ristorazione tradizionale ALLEGATO 1 Requisiti comuni a tutte le tipologie Devono essere rispettate le normative relative al superamento delle barriere architettoniche (L. 13/89, D.M 236/89, L. 104/92) consentendo la visitabilità degli esercizi di ristorazione così come definite dall articolo 3, punto 4, lettera b) del D.M. 236/1989, in tutti gli esercizi di nuova apertura. La verifica del rispetto della normativa relativa alle barriere architettoniche è di competenza dei Comuni. 77

78 Esempio: applicare la normativa per accessibilità in ambito turistico Viaggiare Quali norme per le strutture ricettive? Quale il campo di applicazione? 78

79 Le strutture ricettive rientrano nel campo di applicazione del decreto DM 236/1989 Le strutture ricettive, in quanto edifici privati ma aperti al pubblico, rientrano a pieno titolo nel campo di applicazione: del DM 236/1989 quando si effettua nuova costruzione e ristrutturazione; dell art. 24 (Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche) della legge 104/ 1992 quando si effettua qualsiasi opera edilizia. 79

80 Le strutture ricettive rientrano nel campo di applicazione del decreto DM 236/1989 Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche progettuali (art. 5 del DM 236/1989) le strutture ricettive devono rispettare il requisito della visitabilità. La visitabilità è un livello di accessibilità ridotto ovvero limitato ad una parte dell'edificio Nelle attività ricettive (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, etc.) il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se: tutte le parti e servizi comuni sono accessibili; un numero determinato di stanze sono accessibili; un numero determinato di zone all aperto destinate al soggiorno temporaneo sono accessibili. 80

81 Strutture ricettive: criteri di progettazione (art. 4) e specifiche e soluzioni tecniche (art. 8) Per le strutture ricettive si devono rispettare le prescrizioni del DM 236/1989 al punto 4 (4.1, 4.2 e 4.3) e le corrispondenti specifiche e soluzioni tecniche al punto 8: 4.1 unità ambientali e loro componenti: porte, pavimenti, infissi esterni, arredi fissi, terminali degli impianti, servizi igienici, cucine, balconi e terrazze, percorsi orizzontali, scale, rampe, ascensore, servoscala e piattaforma, autorimesse 4.2 spazi esterni: percorsi, pavimentazione, parcheggi 4.3 segnaletica 81

82 Strutture ricettive Quante camere accessibili? Con quali caratteristiche? Struttura ricettiva: numero di stanze accessibili richieste almeno 2 fino a 40 camere o frazione di 40. Tale quantità deve essere aumentata di altre due stanze accessibili ogni 40 stanze o frazione di 40 in più. Villaggi turistici e campeggi: quantità di unità di soggiorno temporaneo accessibili richiesta: oltre ai servizi ed alle attrezzature comuni, devono essere accessibili almeno il 5% delle superfici destinate alle unità di soggiorno temporaneo con un minimo assoluto di 2 unità. 82

83 Edifici privati aperti al pubblico attività ricettive (alberghi, pensioni) attività ricettive (villaggi, campeggi etc.) E richiesta la TOTALE ACCESSIBILITA di alcuni luoghi spazi esterni parti e servizi comuni spazi esterni parti e servizi comuni E richiesta una PARZIALE ACCESSIBILITA (detta visitabilità) di alcuni luoghi 2 stanze accessibili (ogni frazione di 40) con servizio igienico (se la stanza non ha un proprio servizio igienico, nelle vicinanze deve essercene uno accessibile) 5% delle superfici destinate al soggiorno temporaneo (minimo 2 unità) 83

84 Strutture ricettive Quanti le caratteristiche delle camere accessibili? Caratteristiche delle camere e dei bagni accessibili: arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra devono consentire l'uso agevole anche da parte di persone in carrozzina a ruote. (N.B.: un problema riguarda la larghezza dei percorsi:cm 80/90/100?) (*) Qualora le stanze non dispongano dei servizi igienici, deve essere accessibile sullo stesso piano, nelle vicinanze della stanza, almeno un servizio igienico (N.B.: ciò deve essere applicato con grande cautela: ad es. in edifici esistenti particolarmente problematici o in strutture ricettive come ad es. ostelli che non prevedono camera con bagno privato). Per motivi di sicurezza in tutte le stanze è opportuno prevedere un apparecchio per la segnalazione, sonora e luminosa, di allarme. La collocazione delle stanze accessibili è preferibile sia nei piani bassi dell'immobile e comunque nelle vicinanze di un "luogo sicuro statico" o di una via di esodo accessibile. (*) cm 80 è il canale di percorribilità da lasciare libero davanti a lavabo e vasca nei servizi igienici (art DM 236/1989); cm 90 è la larghezza minima dello spazio di manovra per cambiare direzione con manovre combinate (art Spazi di manovra con carrozzina a ruote del DM 236/1989); cm 100 è la larghezza minima dei percorsi orizzontali e corridoi, che necessitano di allargamenti per permettere l inversione di marcia (art del DM 236/1989). 84

85 Strutture ricettive: gli altri servizi, oltre la «tradizionale» ricettività A seconda dei servizi presenti, ai fini dell accessibilità, occorre applicare le corrispondenti prescrizioni normative tecniche per l accessibilità. Indicativamente i servizi aggiuntivi a quelli di base (sala 1 colazione, sala pranzo, soggiorno) possono essere: sala conferenze, convegni e locali annessi (ad es. guardaroba) sala spettacoli (con locali annessi, ad es. camerini) sala musica sala relax sala Tv grande schermo biblioteca postazioni internet spazio culturale per esposizioni, mostre etc. servizi per igiene (parrucchiere, pedicure etc.) e cura del corpo, palestra, Spa (cure idroterapiche e servizi di benessere del corpo). attività ginnico-sportive (tennis, piscina etc.) bar, ristorante, self-service punto vendita custodia e gioco bimbi assistenza animali domestici e di compagnia. 85

86 Strutture ricettive: sale e luoghi per riunioni, spettacoli In particolare, la sala per riunione, spettacolo deve: essere dotata di posti riservati per persone con ridotta capacità motoria, in numero pari ad almeno 2 posti per ogni 400 o frazione di 400 posti, con un minimo di 2; essere dotata, nella stessa percentuale, di spazi liberi riservati per le persone su carrozzina a ruote, predisposti su pavimento orizzontale, con dimensioni tali da garantire la manovra e lo stazionamento di una carrozzina a ruote; essere consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico; essere consentita l'accessibilità al palco, al palcoscenico ed almeno ad un camerino spogliatoio con relativo servizio igienico. 86

87 Strutture ricettive: sale e luoghi per ristorazione Nelle sale per la ristorazione: almeno una zona della sala deve essere raggiungibile mediante un percorso continuo e raccordato con rampe, dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria; tale zona della sala deve essere dotata di almeno uno spazio libero per persone su carrozzina a ruote. Questo spazio deve essere predisposto su pavimento orizzontale e di dimensione tale da garantire la manovra e lo stazionamento di una carrozzina a ruote; deve essere consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico. 87

88 Strutture ricettive: gli spazi culturali e sportivi Spazi culturali (ad esempio per esposizioni, mostre o altri eventi culturali ) e spazi sportivi possono essere presenti all interno di strutture ricettive. Si ricorda che in presenza di tali spazi (e di qualsiasi altro spazio destinato ad attività sociali ) occorre applicare la normativa per l accessibilità, che, per gli spazi destinati ad attività sociali prevede la totale accessibilità di: spazi esterni ; parti comuni e tutti gli ambienti ; almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello utile. 88

89 Riepilogando, per le strutture ricettive albergo/struttura ricettiva. Devono essere accessibili: tutte le parti e servizi comuni; due (o più) stanze; spazi esterni; sale e luoghi per riunioni, spettacoli. Se sono presenti nella struttura ricettiva, devono essere accessibili: almeno due spazi liberi; almeno due posti riservati; un servizio igienico; il palco con un camerino; spogliatoio con servizio igienico; sale per la ristorazione. Se sono presenti nella struttura ricettiva, devono essere accessibili: una zona della sala, almeno uno spazio libero per persone in carrozzina; un servizio igienico; altri spazi e servizi. Occorre vedere le richieste specifiche per l accessibilità. Se sono presenti spazi per attività culturali e sportive (e ogni altra attività di tipo sociale ) occorre prevedere la totale accessibilità dei luoghi in cui si effettuano tali attività. 89

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