DIRETTIVA 96/82/CE QUESTIONARIO SUL CONTROLLO DEI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CONDETERMINA TE SOSTANZE PERICOLOSE (SEVESO II)

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1 Ref. Ares(2012) /11/2012 DIRETTIVA 96/82/CE QUESTIONARIO SUL CONTROLLO DEI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CONDETERMINA TE SOSTANZE PERICOLOSE (SEVESO II) ITALY

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3 Questionario Questionario relativo alla relazione triennale prevista all'articolo 19, paragrafo 4, della direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (SEVESO II) PREMESSA Le informazioni contenute in questo documento sono state ricavate dai dati in possesso delle Autorità Centrali competenti per la Seveso e sulla base di quanto pervenuto dalle Autorità Locali. (D a) Informazioni generali Elencare le principali autorità competenti per l'attuazione della direttiva SEVESO II e i loro compiti principali. 1. Autorità Centrali a) Il Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è responsabile della predisposizione dei decreti attuativi e del sistema informativo con il quale sono raccolte e aggiornate tutte le informazioni attinenti gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. E' inoltre responsabile dello scambio delle informazioni con la Commissione Europea, gli altri stati membri e le organizzazioni internazionali. b) Il Ministero predispone e aggiorna, avvalendosi dell 'ISPRA, l'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti (che raccoglie informazioni su localizzazione dello stabilimento, sostanze e relative quantità, stato delle autorizzazioni, informazioni su incidenti e quasi incidenti occorsi) e la banca dati sugli esiti di valutazione dei rapporti di sicurezza e dei sistemi di gestione della sicurezza. c) Il Ministero dell 'Interno è competente per le azioni di sicurezza pubblica, e collabora alla redazione di decreti legislativi di recepimento di direttive comunitarie e di decreti interministeriali attuativi, alla redazione di lettere circolari di chiarimento, indirizzate alle strutture territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alla raccolta ed elaborazione dei dati sulle attività a rischio di incidente rilevante. Esso opera attraverso la Polizia, le Prefetture ed i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco. Fornisce indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività dei Vigili del Fuoco e coordina le attività dei Comitati Tecnici Regionali, le autorità dì controllo locali responsabili delle valutazioni dei rapporti dì sicurezza. d) Il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio svolge funzione di coordinamento in materia di misure di protezione civile in raccordo con il Dipartimento dei Vìgili del Fuoco del Ministero dell 'Interno. Il decreto legislativo n. 334/99 di recepimento della direttiva Seveso attribuisce al dipartimento il compito di predisporre linee guida per la predisposizione dei piani di emergenza esterna e di informazione del pubblico. e) Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è competente per la salute pubblica, ed opera attraverso il servizio sanitario nazionale, il settore tecnico scientifico e di ricerca dell 'INAIL (Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli Infortuni sul

4 Lavoro) e l Istituto Superiore di Sanità (ISS). Esso fornisce regolamenti metodologici per le attività dei propri istituti e contribuisce, per gli aspetti di competenza, alla predisposizione delle norme attuative e degli strumenti tecnici in materia di rischi di incìdente rilevante. fi II Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si occupa della programmazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, della edilizia residenziale e delle aree urbane, del trasporto marittimo e terrestre e della relativa sicurezza, e collabora alla redazione di decreti legislativi di recepimento di direttive comunitarie e di decreti interministeriali attuativi in materia dì rischi dì incidente rilevante. Esso fornisce i criteri per la pianificazione del territorio e il controllo dell 'urbanizzazione. g) Il Ministero dello Sviluppo Economico è competente per le polìtiche nazionali dello sviluppo industriale, e per autorizzare la costruzione e l'esercizio di specifici impianti (es. gli stoccaggi di GPL), senza tuttavìa essere direttamente coinvolto nella valutazione dei rìschi di questi siti e ferme restando le procedure autorizzative in materia di ambiente, salute e sicurezza. Collabora inoltre alla redazione di decreti legislativi di recepimento di direttive comunitarie e dì decreti interministeriali attuativi in materia di rischi di incidente rilevante. 2. Autorità locali a) Le Regioni e le Province Autonome sono le autorità di governo locale che hanno in carico la gestione e la protezione del territorio. In attesa del completo trasferimento alle Regioni del controllo degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, le attività sono poste a carico del Ministero dell 'Ambiente e dei Comitati Tecnici Regionali, cui partecipa anche un rappresentante della Regione. Le Regioni e le Province Autonome sono tuttavia responsabili della gestione del territorio e delle verìfiche ispettive sugli stabilimenti soggetti ali 'art. 6 della direttiva. b) Le Province esercitano funzioni attribuite e delegate dallo Stato e dalla Regione. In particolare, la Provincia esercita le specifiche funzioni nei seguenti settori: difesa del suolo, valorizzazione dei beni culturali, viabilità e trasporti, servizi sanitari, dì igiene e profilassi pubblica, raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali. La Provincia elabora piani territoriali di coordinamento nei quali sono tra l'altro considerati gli effetti della presenza degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. c) Le Prefetture rappresentano il governo a livello provinciale. Il Prefetto è l'autorità provinciale di pubblica sicurezza ed ha la responsabilità dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordina le Forze di Polizia. Nell'ambito della protezione civile, sovrintende al coordinamento degli interventi di immediato soccorso per fronteggiare le situazioni di emergenza. E' l'autorità preposta alla predisposizione, attuazione, verifica ed aggiornamento dei Piani di Emergenza Esterni. d) I Comuni sono responsabili della gestione del territorio. E' compito del Sindaco informare la popolazione sulle misure di sicurezza e sul comportamento da adottare in caso di incidente, assicurare che siano identificati le aree di impatto e gli elementi vulnerabili in vicinanza degli stabilimenti Seveso, valutare le conseguenze sul territorio della localizzazione dì un nuovo stabilimento Seveso o di una sua modifica o di una nuova infrastruttura ad esso adiacente, tenendo conto delle conclusioni tecniche espresse dal competente Comitato Tecnico Regionale.

5 3. Organi Teenid a) Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è una struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell 'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per mezzo del quale il Ministero dell'interno assicura, anche per la difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale. Le strutture periferiche del Corpo nazionale si articolano nei seguenti uffici sul territorio: Direzioni regionali dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile istituite per lo svolgimento in ambito regionale delle funzioni istituzionali; Comandi provinciali istituiti per l'espletamento in ambito provinciale delle funzioni istituzionali; Distretti, distaccamenti permanenti e volontari e posti di vigilanza, istituiti alle dipendenze dei comandi provinciali; Reparti e nuclei speciali, per particolari attività operative che richiedano l'impiego di personale specificamente preparato, nonché l'ausilio di mezzi speciali o di animait b) I Comitati Tecnici Regionali, fino all'emanazione della disciplina regionale per il trasferimento alle Regioni della competenza amministrativa in materia di controllo dei pericoli di incidente rilevante, sono l'autorità di controllo e vigilanza sulle attività a rischio di incidente rilevante. / Comitati si occupano delle seguenti attività: istruttoria tecnica dei rapporti di sicurezza per stabilimenti nuovi e/o esistenti - e predisposizione delle determinazioni finali o conclusive del procedimento con azioni di carattere accertativo - prescrittivo - sanzionatorio; esame delle Dichiarazioni di non aggravio del rischio; rilascio del parere tecnico in merito alla compatibilità territoriale connessa con il controllo dell'urbanizzazione in assenza di specifica variante ai piani coordinamento provinciali ed agli strumenti urbanistici in merito al controllo dei rischi di incidente rilevante; acquisizione dei rapporti finali delle visite ispettive ed emanazione delle relative prescrizioni; coordinamento tra attività di controllo e istruttoria tecnica. Sono composti da membri del Dipartimento Regionale dei Vigili del Fuoco, e delle altre autorità locali quali la Regione ed il Comune, le strutture territoriali delle Agenzie tecniche. c) L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ISPRA, vigilato dal Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo. In particolare, l'istituto svolge le attività connesse ali 'individuazione e alla raccolta sistematica di dati ed allo sviluppo di metodologie e criteri tecnici per la prevenzione e la valutazione dei rischi di incidente rilevante, assicurando il supporto tecnico al Ministero dell'ambiente per l'assolvimento degli obblighi derivanti dall'applicazione della Direttiva Seveso. Insieme alle Agenzie Regionali e delle Province Autonome per la Protezione dell'ambiente (ARPA/APPA), che, sotto il controllo delle Regioni, sono deputate alla vigilanza e al controllo ambientale in sede locale, svolge le seguenti funzioni: supporto tecnico al Ministero dell'ambiente per la raccolta e l'aggiornamento delle informazioni sulle attività a rischio di incidente rilevante; contribuisce alle valutazioni tecniche dei rischi connessi alla presenza di un 'attività Seveso; partecipa alle verifiche dei sistemi di gestione della sicurezza ed ai sopralluoghi post incidentali. d) L 'INAIL (Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) settore tecnico scientifico e ricerca - che con legge del 30 luglio 2010, n. 122 e conseguenti modifiche del D.L. 78/2010, svolge le funzioni già attribuite al VISPESL - e' organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale per quanto riguarda ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro nonché di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro. Il settore tecnico scientifico e ricerca dell 'INAIL è

6 coinvolto nelle fasi di verifica dei sistemi dì gestione della sicurezza ed, attraverso le proprie strutture territoriali, nelle fasi di istruttoria per la valutazione dei Rapporti di Sicurezza. e) L'Istituto Superiore di Sanità (ISS) è organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale per quanto riguarda ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e documentazione in materia di sanità pubblica. Fornisce consulenze e supporto tecnico alle amministrazioni centrali in materia "Seveso " sugli aspetti di competenza. Per ognuno dei tre anni contemplati nella relazione indicare: i) quanti stabilimenti sono stati oggetto delle disposizioni di recepimento dell'articolo 6 e non delle disposizioni di recepimento dell'articolo 9 (cosiddetti stabilimenti dì livello inferiore)' ii) quanti stabilimenti sono stati oggetto delle disposizioni di recepimento dell'articolo 9 (cosiddetti stabilimenti di livello superiore); iii) quanti stabilimenti esclusi dal campo di applicazione della direttiva sono entrati a far parte della "categoria di livello inferiore" a seguito di modifiche alla direttiva o al sistema di classificazione delle sostanze pericolose (stabilimenti che non erano interessati dalla direttiva e che sono ora soggetti alle disposizioni relative alla "categoria di livello inferiore" per la prima volta nell'anno considerato, a seguito di una modifica legislativa); iv) quanti stabilimenti "non Seveso" sono passati alla "categoria superiore" a seguito di modifiche alla direttiva o al sistema di classificazione delle sostanze pericolose (stabilimenti che non erano interessati dalla direttiva e che sono ora soggetti alle disposizioni relative alla "categoria superiore");

7 v) quanti "stabilimenti Seveso di livello inferiore" sono passati alla categoria superiore a seguito di modifiche alla direttiva o al sistema di classificazione delle sostanze pericolose (stabilimenti di livello inferiore passati alla categoria superiore); vi) quanti "stabilimenti Seveso di livello inferiore" sono usciti dal campo di applicazione della direttiva a seguito di modifiche alla direttiva o al sistema di classificazione delle sostanze pericolose (stabilimenti di livello inferiore che non sono più soggetti alle disposizioni della direttiva Seveso); vii) quanti "stabilimenti Seveso di livello superiore" sono diventati "stabilimenti di livello inferiore", a seguito di modifiche alla direttiva o al sistema di classificazione delle sostanze pericolose; viii) quanti "stabilimenti Seveso di livello superiore" sono usciti dal campo di applicazione della direttiva a seguito di modifiche alla direttiva o al sistema di classificazione delle sostanze pericolose (stabilimenti di livello superiore che non sono più soggetti alle disposizioni della direttiva Seveso)

8 (2) Rapporti di sicurezza a) Numero complessivo di stabilimenti contemplati dall'articolo 9 della direttiva che non hanno ancora presentato alcun rapporto di sicurezza (dall'entrata in vigore della direttiva) alla fine di ciascun anno coperto dal periodo di riferimento (se il numero è diverso da zero inserire una breve spiegazione) Commento: Si tratta di stabilimenti esistenti assoggettati da poco alla disciplina della Direttiva per effetto di mutamento della classificazione di sostanze pericolose o chiarimenti sull 'assoggettabilità alla direttiva. b) Al quanti stabilimenti di livello superiore rispondevano alle seguenti condizioni: i) il rapporto di sicurezza è stato aggiornato per l'ultima volta prima del 2009; ii) il rapporto di sicurezza è stato aggiornato per l'ultima volta nel corso del 2009; iii) il rapporto di sicurezza è stato aggiornato per l'ultima volta nel corso del 2010; iv) il rapporto di sicurezza è stato aggiornato per l'ultima volta nel corso del 2011; v) la data dell'ultimo aggiornamento non è nota. i) Prima del ii) Durante il iii) Durante il iv) Durante il v) Data non nota 0 c) Lasso di tempo medio che intercorre tra il ricevimento di un rapporto di sicurezza e la comunicazione ddle conclusioni al gestore. 13 mesi

9 (3) Piani di emergenza 1. Quanti stabilimenti di livello superiore non hanno predisposto 1 un piano di emergenza intemo, come prescritto all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva? Commento: Si tratta di stabilimenti esistenti assoggettati da poco alla disciplina della Direttiva per effetto di mutamento della classificazione di sostanze pericolose o chiarimenti sull 'assoggettabilità alla direttiva, che non hanno presentato, al termine di ciascuno degli anni indicati, il rapporto di sicurezza. 2. Quanti stabilimenti di livello superiore hanno predisposto un piano di emergenza intemo, come prescritto all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva? Per quanti stabilimenti di livello superiore è ancora in fase di valutazione l'esistenza di un piano di emergenza intemo? Per quanti stabilimenti di livello superiore, le autorità designate non avevano predisposto un piano di emergenza estemo, come previsto all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), della direttiva? (Se il numero è diverso da zero inserire una breve spiegazione) Si ritiene che uno stabilimento disponga di un piano di emergenza interno nel caso in cui le autorità competenti ne abbiano avuto prova dall'analisi del rapporto di sicurezza. A meno che altri elementi non dimostrino il contrario, è opportuno considerare che uno stabilimento non dispone di un piano di emergenza intemo nel caso in cui il rapporto di sicurezza non sia stato inviato oppure sia stato esaminato e non dimostri l'esistenza di tale piano. Nei casi in cui il rapporto sulla sicurezza è pervenuto ma non è stato ancora esaminato, la situazione deve essere qualificata come "in fase di valutazione".

10 Commento: Si tratta di stabilimenti recentemente assoggettati alle disposizioni di cui all'art, 9 della direttiva, per i quali negli anni specificati era ancora in corso di predisposizione il Piano di emergenza esterno. 5. Fornire una breve spiegazione di come vengono sottoposti a verifica i piani di emergenza estemi (es. verifica parziale, verifica completa, verifica assistita dai servizi di emergenza o in modo informatico, ecc.) e approvati. Precisare i criteri utilizzati per stabilire che un piano di emergenza estemo è stato verificato e considerato adeguato. Chi si assume il costo (cioè il costo di verifica, elaborazione, attuazione e manutenzione)? Il costo e gli effetti sono sottoposti a monitoraggio e valutazione, e se sì, come? Il soggetto verificatore è la Prefettura stessa che sulla base degli indirizzi e dei criteri forniti dal Governo approva i piani di emergenza esterni (PEE). La correttezza e la completezza dei PEE è verificata con una "lista di controllo " che sintetizza i criteri e gli indirizzi che le Linee Guida per la "pianificazione dell'emergenza esterna degli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante", redatte dal Dipartimento della Protezione Civile, forniscono come strumento per la redazione dei piani stessi. I requisiti minimi che concorrono a rendere efficace un PEE, ai fini dì protezione civile, riguardano: l'analisi della vulnerabilità territoriale, predisposizione del modello di intervento, la dislocazione ed il funzionamento dei sistemi di allarme e l'informazione alla popolazione. L'efficacia e l'efficienza del PEE sono misurate attraverso apposite esercitazioni periodiche che coinvolgono anche la popolazione e testano la validità delle procedure definite e concordate con i Vigili del Fuoco, il Sindaco e gli altri soggetti che si devono attivare in caso di emergenza. II costo della predisposizione, attuazione e verifica dei piani di emergenza è, di norma, a carico dell 'autorità competente. 6. Al , per quanti stabilimenti di livello superiore il piano di emergenza estemo non è stato verificato negli ultimi tre anni come previsto all'articolo 11, paragrafo 4? Per quanti stabilimenti di livello superiore il piano di emergenza estemo è stato verificato per l'ultima volta nel 2009? 8. Per quanti stabilimenti di livello superiore il piano di emergenza estemo è stato verificato per l'ultima volta nel 2010?

11 9. Per quanti stabilimenti di livello superiore il piano di emergenza estemo è stato verificato per l'ultima volta nel 2011? Per quanti stabilimenti di livello superiore la data dell'ultima verifica non è nota? In quante occasioni le autorità competenti hanno deciso, in base alle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza, che non era applicabile l'obbligo di predisporre un piano di emergenza estemo, come previsto all'articolo 11, paragrafo 6? Spiegare brevemente il caso e fornire le dovute motivazioni. Nessun caso (4) Effetto domino (a) Fornire informazioni generali sulla metodologia attuata per individuare gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti indicati all'articolo 8, paragrafo 1. Con riferimento alle situazioni in cui risultano più probabili i rischi legati ad incidenti causati dall'interazione tra i diversi impianti (c.d. effetto-domino), si evidenza che i Comitati Tecnici Regionali effettuano l'analisi delle interazioni che potrebbero verificarsi all'interno di ogni stabilimento nell'ambito delle istruttorie per la valutazione dei rapporti di sicurezza per gli aggiornamenti quinquennali ed in caso di istruttorie per nuovi stabilimenti o modifiche con aggravio. Per le interazioni tra stabilimenti diversi, la normativa italiana stabilisce una disciplina speciale che prevede, tra l'altro, il potenziamento dei flussi informativi concernenti i rischi d'area, la redazione di studi di sicurezza integrati, e la predisposizione di piani di intervento per l'individuazione delle misure urgenti da adottare per la riduzione dei rischi. La normativa prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, siano stabiliti: a) i criteri per l'individuazione e la perimetrazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi, nelle quali il possibile effetto domino coinvolga gruppi di stabilimenti;

12 b) le procedure per lo scambio delle informazioni fra i gestori e per la predisposizione e la valutazione dello studio di sicurezza integrato; c) le procedure per la diffusione delle informazioni alla popolazione; d) le linee guida per la predisposizione dei piani d'intervento. Il Ministero dell'ambiente ha pertanto attivato uno specifico tavolo tecnico, cui partecipano le Amministrazioni centrali concertanti e gli organi tecnici coinvolti nell'attuazione del D.Lgs. 354/99 e s.m.i., che sta predisponendo il sopra citato decreto, alla luce delle esperienze maturate in diversi casi applicativi, tra cui l'attività sperimentale svolta nell 'area di Siracusa. (b) Quanti gruppi di stabilimenti sono stati individuati nei quali le probabilità e le possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo o della vicinanza degli stabilimenti, come indicato all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva relativo all'effetto domino? (f) Quale strategia è attuata per garantire un adeguato scambio di informazioni tra stabilimenti a rischio di effetto domino? Illustrare la strategia mediante uno o due esempi concreti e indicare le difficoltà pratiche. La normativa italiana prevede che i gestori degli stabilimenti per i quali può verificarsi un effetto domino si scambino le informazioni necessarie per consentire di riesaminare ed eventualmente modificare i rispettivi sistemi di gestione della sicurezza, i rapporti di sicurezza, i piani dì emergenza interni e la diffusione delle informazioni alla popolazione e prevede inoltre che cooperino nella trasmissione delle informazioni all'autorità competente per la predisposizione dei piani di emergenza esterni. Ai Comitati Tecnici Regionali, a cui già spettano le funzioni di autorità di controllo per l'attuazione del D.Lgs n.334/99, è attribuito il compito di assicurare lo scambio tra i gestori, e la trasmissione da questi alle autorità competenti, delle informazioni riguardanti gli stabilimenti soggetti a possibili effetti domino. Controllo dell'urbanizzazione Fornire informazioni generali sulle misure concrete attuate per conseguire, in linea generale, gli obiettivi descritti all'articolo 12 e, più in particolare, per garantire il controllo di nuovi insediamenti attorno a siti già esistenti e a nuovi siti. La specifica normativa italiana di settore (decreto ministeriale del 9 maggio 2001) prevede che per tutti gli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 9 della direttiva la

13 pianificazione del territorio debba tener conto dei rischi ad essi associati, nei casi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 12 della direttiva. Il decreto italiano, che è intitolato "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanìstica e territoriale per zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante" definisce i requisiti minimi di sicurezza in relazione alla necessità di mantenere appropriate distanze tra gli stabilimenti e le aree residenziali e, in caso di stabilimenti esistenti, alla necessità di misure tecniche addizionali per non aumentare i rischi per la popolazione e l'ambiente. Il decreto definisce inoltre le autorità locali competenti per la pianificazione territoriale ed i loro compiti: - le Regioni devono assicurare l'applicazione di tutti i regolamenti nazionali e definire criteri creando i necessari collegamenti tra le autorità competenti e le altre parti coinvolte in modo da assicurare congruenza nelle azioni; - le Province devono definire il piano territoriale utilizzando anche le valutazioni di compatibilità delle aree in cui sono presenti gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante richieste dalla norma, inserite negli strumenti urbanistici di livello comunale; - i Comuni devono identificare le aree in cui gli stabilimenti Seveso possono produrre impatti negativi e devono caratterizzare, dopo aver acquisito informazioni dalle parti interessate, il territorio in relazione alla sovrapposizione della mappa del rischio con la mappa di vulnerabilità e dall'applicazione di specifiche tabelle di compatibilità. I Comuni debbono tenere conto di tali elementi nella pianificazione urbanistica dell 'area. Le informazioni tecniche necessarie per la definizione della mappa del rischio sono fornite dai gestori, in accordo con le analisi di sicurezza adottate nei rapporti di sicurezza (nel caso di stabilimenti soggetti all'articolo 9 della direttiva) e comunque coerenti con le analisi poste a base del sistema di gestione della sicurezza. La valutazione del rischio è attuata secondo i seguenti punti: 1. identificazione, caratterizzazione e localizzazione su mappa degli elementi vulnerabili (popolazione, ambiente e strutture, ecc); 2. sovrapposizione dell'inviluppo delle aree di impatto alla mappa degli elementi vulnerabili; 3. identificazione di tutte le situazioni in cui gli elementi vulnerabili sono localizzati ali 'interno dei limiti dell 'area dì impatto; 4. espressione di un giudizio sulla compatibilità per ciascuna situazione evidenziata al punto precedente; il giudizio è basato sulla classificazione di vulnerabilità degli elementi e sulla classificazione di gravità di impatto, in accordo a specifiche tabelle di compatibilità. In caso di giudizio contrario alla compatibilità territoriale possono verificarsi due possibilità: - in caso di modifica allo stabilimento esistente o di localizzazione di un nuovo stabilimento, si richiede che il gestore adotti idonee misure per ridurre il rischio al fine di ottenere una revisione del giudizio; - in caso di un nuovo insediamento nelle vicinanze dello stabilimento devono essere adottate ulteriori misure nell 'ambito dell 'insediamento o del territorio

14 circostante o dello stabilimento e altre misure saranno prese dal gestore, altrimenti l'autorità competente nega l'autorizzazione. Informazioni sulle misure di sicurezza (1) Per quanti stabilimenti sono state messe a disposizione informazioni per la popolazione almeno una volta negli ultimi cinque anni ( ), in conformità con l'articolo 13? Tutti gli stabilimenti (2) Per quanti stabilimenti le autorità competenti hanno messo a disposizione degli altri Stati membri informazioni per poter elaborare un piano di emergenza, come prescritto all'articolo 13, paragrafo 2? (3) Per quanti stabilimenti le autorità competenti hanno ricevuto dagli altri Stati membri informazioni sufficienti per poter elaborare piani di emergenza, come previsto all'articolo 13, paragrafo 2? (4) In quanti casi le autorità competenti hanno informato un altro Stato membro in merito a stabilimenti situati vicino al suo territorio che non presentano il rischio di provocare alcun incidente rilevante al di fuori del rispettivo perimetro, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3? (5) Descrivere brevemente la strategia attuata per informare la popolazione: chi è responsabile della divulgazione delle informazioni? Con quali modalità? Quanti piani di emergenza estemi sono chiaramente collegati alla campagna per l'informazione dei cittadini elaborata e attuata dalle autorità competenti? Chi ne finanzia i costi? Il costo e gli effetti sono sottoposti a monitoraggio e

15 valutazione, e se sì, come? La qualità e l'accuratezza delle informazioni messe a disposizione nell'ambito della strategia sono controllate con frequenza regolare e se sì, come? I comuni, ai sensi del comma 4, art. 22 del Digs 334/99 e s.m.i., devono "portare tempestivamente a conoscenza della popolatone le informazioni ricevute dal gestoreattraverso l'invio della scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori (allegato V), eventualmente rese più comprensibili. II messaggio informativo deve essere fornito d'ufficio nella forma più idonea ed ad ogni struttura frequentata dal pubblico, che potrebbe esser interessata da un incidente rilevante. Il Sindaco, con l'utilizzo delle "Linee guida per l'informazione alla popolazione sul rìschio industriale" (DPCM 16 febbraio 2007pubblicate sul S.O. n. 58 della G. U. n. 53 del 5 marzo 2007)predisposte dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con i ministen competenti e le regioni, ha il compito di individuare le diverse modalità di diffusione dell 'informazione in relazione alle caratteristiche demografiche e socio-culturali della popolazione. Esso può rivolgersi alle Amministrazioni competenti in materia di rischio di incidente rilevante e per la tutela del territorìo (regioni e province) per concordare l'impostazione della campagna informativa. Il pacchetto informativo realizzato e adottato dal Sindaco deve essere trasmesso alla Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo ed alla Provincia ai fini dell'inserimento nel PEE per completarlo ed aggiornarlo. Il messaggio informativo deve essere aggiornato dal Sindaco sulla base dei provvedimenti adottati dall'istruttoria tecnica, ogni volta che intervenga una modifica e comunque deve essere riesaminato ogni tre anni. L'intervallo massimo di ridiffusione non può essere superiore a cinque anni. Entrando piu nello specifico, l'informazione della popolazione è stata realizzata sia attraverso la diffusione di opuscoli, manifesti, manuali che, in alcuni casi, attraverso la creazione di apposite pagine web, l'organizzazione di appositi incontri con la popolazione, l'utilizzazione di spazi per la pubblica comunicazione e di radio/tv locali. I costì vengono coperti nella maggior parte dei casi dal Comune, spesso con la collaborazione delle aziende a rischio ed a volte con la collaborazione di altri enti locali interessati o della Regione. Mentre in alcuni casi viene valutata l'efficacia della campagna informativa, non risultano effettuate verifiche dei relativi costi. Divieto di esercitare l'attività (1) Quali strumenti coercitivi possono essere utilizzati in caso di violazione della legislazione (procedimenti amministrativi, sanzioni finanziarie, divieto di esercitare l'attività previsto all'articolo 17, ecc.)? Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, la disciplina vigente prevede che, in caso di mancata presentazione del rapporto di sicurezza, di mancato rispetto delle misure di sicurezza previste nel rapporto, o delle misure integrative indicate dall'autorità competente, il gestore è diffidato ad adempiere. In caso di ulteriore inadempimento è disposta la sospensione

16 parziale o totale dell'attività e, nel caso il gestore continui a non adempiere, è ordinata la chiusura dello stabilimento. Tali misure sono disposte dal Comitato Tecnico Regionale, che costituisce l'autorità dì controllo per l'attuazione del D.Lgs n.334/99, fino al trasferimento delle competenze alle regioni. Sono inoltre previste sanzioni pecuniarie a carico del gestore per il caso di violazione degli obblighi relativi alla notifica, al piano di emergenza interno, alla trasmissione all'autorità competente per la redazione del piano di emergenza esterno delle informazioni relative ai possibili effetti domino, nonché alla trasmissione ali 'autorità dì controllo delle misure da adottare per contenere i rischi per le persone e per l'ambiente, in aree particolarmente vulnerabili. (2) In quanti casi si è fatto ricorso a tali strumenti? Strumento coercitivo Divieto di esercitare l'attività Diffide Ispezioni (a) Fornire una sintesi della strategia e delle modalità di ispezione, compresa una stima globale delle persone-ore impiegate dai servizi di ispezione per adempiere ai requisiti previsti dalla direttiva, dei compiti degli ispettori e delle loro qualifiche minime. Chi ne finanzia i costi? I costi e gli effetti sono sottoposti a monitoraggio e valutazione, e se sì, come? La normativa italiana prevede un sistema di misure di controllo a seguito delle quali tutti gli stabilimenti vengono sottoposti ad un programma di controllo con una periodicità stabilita in base ad una valutazione sistematica dei perìcoli associati agli incidenti rilevanti e almeno annualmente per gli stabilimenti di livello superiore. La scelta delle priorità e delle periodicità delle visite viene effettuata tenendo conto di una serie di parametri quali tipologia di attività, tipologia e quantità di sostanze, vicinanza con altri stabilimenti e con zone abitate, incidenti occorsi o particolari problematiche segnalate ecc. In Italia vengono condotte specifiche ispezioni, di regola sugli stabilimenti soggetti all'art. 9 della direttiva, in via straordinaria su quelli soggetti all'art.6, svolte da

17 commissioni ispettive istituite dal Ministero dell'ambiente composte, in genere, da tre membri appartenenti a: - Sistema delle Agenzie di Protezione dell 'Ambiente (ISPRA/ARPA/APPA); - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; - INAIL(settore tecnico scientifico e di ricerca) Le verifiche ispettive sugli stabilimenti soggetti ali 'art 6 della direttiva sono disposte e condotte, in via ordinaria, dalle Regioni, secondo procedure e criteri previsti con propri atti amministrativi regionali, comunque con criteri minimi analoghi a quelli utilizzati per gli articoli 9. Si evidenzia come attualmente in Italia non esista un corpo ispettivo "dedicato" all'esecuzione dei suddetti controlli, ma come le istituzioni coinvolte mettano a disposizione, per l'espletamento dell'attività ispettiva, il proprio personale tecnico, opportunamente formato e selezionato sulla base dell 'esperienza in materia, secondo criteri specifici per ciascuna amministrazione. Secondo una stima di massima, per l'attività di verifica tecnica dei sistemi di gestione della sicurezza in uno stabilimento "upper tier" sono necessarie in totale 72 oreuomo, esclusa l'attività amministrativa correlata. Lo svolgimento delle azioni di controllo si basa su precisi riferimenti normativi e tecnico/metodologici (decreti ministeriali e linee guida del Ministero dell Ambiente). I compiti delle commissioni ispettive si possono ricondurre a: - verìfica della sostanziale attuazione della politica dì sicurezza dichiarata dal gestore, nonché dei risultati effettivamente raggiunti; - verifica della conformità del sistema di gestione della sicurezza ai requisiti richiesti dalla normativa; - verifica della effettiva ed efficace attuazione del sistema di gestione della sicurezza, ed in particolare dei sistemi tecnici, organizzativi e gestionali, del loro controllo, delle modalità di attuazione, della comprensione e del grado di coinvolgimento delle persone che sono chiamate a svolgere funzioni o azioni rilevanti ai fini della sicurezza, ad ogni livello del sistema. Al fine di facilitare il compito della commissione ispettiva e di costituire una base unica ed omogenea di conduzione delle ispezioni, sono state predisposte nel 2000, e poi modificate ed aggiornate nel 2008, le "Linee Guida per la conduzione delle verifiche ispettive ", le quali prevedono, ad ulteriore ausilio degli ispettori, specifiche liste di controllo per la verifica, nel corso dell'ispezione, di tutti gli elementi del sistema di gestione della sicurezza, calibrate per due differenti livelli di complessità degli stabilimenti. Tali linee guida sono state ulteriormente aggiornate nel 2009 tramite uno specifico decreto direttoriale del Ministero dell Ambiente, che ha fornito indicazioni dettagliate per la conduzione delle visite da parte delle commissioni ispettive, al fine di migliorare l'efficacia delle attività di controllo sugli stabilimenti. I costi delle verifiche ispettive predisposte dal Ministero dell Ambiente sono a carico dell'amministrazione, e sono effettuate sulla base dei fondi disponibili; è prevista a regime la tariffazione delle verifiche con addebito dei costi ai gestori. Le relazioni delle commissioni ispettive sono verificate dal Ministero prima dell 'invio alle autorità di controllo ed ai gestori, ai fini dell 'accertamento della loro completezza e congruità rispetto ai criteri contenuti nelle linee guida.

18 (b) Per ciascuno dei tre anni considerati, quanti stabilimenti di livello superiore sono stati visitati da un ispettore 2? (c) Per ciascuno dei tre anni considerati, quanti stabilimenti di livello inferiore sono stati visitati da un ispettore? (d) Quanti stabilimenti di livello superiore non sono stati visitati da un ispettore nel corso dei tre anni considerati (2009, 2010 e 2011)? (e) Quanti stabilimenti di livello inferiore non sono stati visitati da un ispettore nel corso dei tre anni considerati (2009, 2010 e 2011)? Nelle domande 8b, 8c, 8d e 8e, il termine "visitati" si riferisce alle ispezioni che hanno portato all'elaborazione di un rapporto, come previsto all'articolo 18, paragrafo 2, lettera b).

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