Decisione N del 16 marzo 2017

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1 COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) CARRIERO (NA) MAIMERI (NA) SANTAGATA DE CASTRO Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) GULLO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (NA) BARTOLOMUCCI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore GULLO DOMENICO Nella seduta del 11/01/2017 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 03/12/2010 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 05/06/2015, il ricorrente, insoddisfatto dell interlocuzione intercorsa con l intermediario nella fase prodromica, si rivolge all Arbitro al quale chiede: 1) la dichiarazione della nullità delle clausole che limitano il diritto al rimborso delle commissioni e dei premi assicurativi sulla base delle percentuali indicate in contratto, poiché non trasparenti e generanti un evidente squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti; 2) la conseguente applicazione del criterio pro rata temporis rispetto all intero ammontare delle commissioni e dei premi assicurativi sostenuti ai fini della loro retrocessione per la vita residua del finanziamento; 3) la restituzione di tutti gli interessi versati, in quanto calcolati mediante l applicazione di tassi usurari imposti dall intermediario. La parte ricorrente richiede, inoltre, il riconoscimento ed il rimborso delle spese di assistenza e difesa. Costituitosi, l intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo: 1) il difetto di legittimazione passiva, per ciò che concerne il rimborso del premio assicurativo; 2) la congruità delle somme restituite in applicazione del criterio pro rata temporis su asserita Pag. 2/6

2 componente recurring delle commissioni indicata in termini percentuali nel contratto sottoscritto dal ricorrente; 3) la congruità delle somme restituite direttamente dalla compagnia assicurativa, in quanto calcolate in conformità dei criteri di legge e risultanti dal contratto sottoscritto dal cliente; 4) la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva atteso che il ricorso all Arbitro Bancario Finanziario non necessita di rappresentanza professionale; 5) l infondatezza della domanda articolata dal ricorrente e tesa ad ottenere la restituzione integrale degli interessi corrisposti in quanto usurari, insistendo per la legittimità dei tassi applicati. Pertanto l intermediario chiede: che il ricorso venga interamente respinto e che venga accertato e dichiarato che nulla è più dovuto al ricorrente. L intermediario chiede, altresì, che, in caso di decisione a lui sfavorevole, il Collegio disponga che non si proceda alla pubblicazione dell inadempimento dell intermediario alla decisione medesima. DIRITTO Il ricorso ha ad oggetto la domanda del cliente relativa all accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri commissionali e assicurativi connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all art sexies t.u.b. Con riferimento particolare ai costi relativi alle commissione bancarie e finanziarie, in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza dei tre Collegi di questo Arbitro, si è stabilito che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring), che a causa dell estinzione anticipata del prestito costituirebbero un attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale. Per converso, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. up front). In considerazione della fondamentale distinzione tra costi a maturazione nel tempo e costi non retrocedibili, il Collegio ha stabilito che in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione/pensione: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring, l intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014), in ragione dello stretto rapporto di collegamento negoziale sussistente tra contratto di finanziamento e contratto assicurativo. In ragione di tale consolidato orientamento, il Collegio ritiene che il criterio pro rata temporis utilizzato per il calcolo del rimborso spettante al ricorrente (cfr. dec. n. 6167/2014) rappresenti il più logico e, al contempo, il più conforme al diritto ed all equità sostanziale. Pag. 3/6

3 E evidente, pertanto, l importanza che assume in tale ottica la distinzione tra costi up front e costi recurring che consente al cliente non solo di avere contezza dell importo dovutogli quale rimborso in caso di estinzione anticipata, ma anche (e ancor prima) di individuare quale sia l esatta attività svolta dalle parti che intervengono nel contratto e comprendere se essa abbia carattere esclusivamente preliminare o continuativa nel tempo di durata del finanziamento. Muovendo da tali premesse può, pertanto, ritenersi valida la quantificazione negoziale dei costi recurring addebitati al cliente in una percentuale del costo globale delle commissioni, a condizione però che nel contratto siano chiaramente indicate sia pure in forma sintetica le prestazioni continuative correlate a quella percentuale, con modalità e termini tali da consentire al cliente di verificarne l effettiva natura preliminare o continuativa (Coll. Coordinamento, dec. n /2016). Nel caso di specie, tuttavia, dall esame del contratto si evince un chiaro deficit di trasparenza nella descrizione delle clausole contrattuali che descrivono le attività svolte dai soggetti intervenuti nel contratto (mandatario e agente intermediario), nonché nella causa e ripartizione dei relativi costi sostenuti dal cliente; ne discende che la mancanza di una chiara esposizione e differenziazione in contratto dei costi tra up-front e recurring, rende insufficiente il ricorso ad un asettica formula matematica per quantificare la misura dei rimborsi spettanti al cliente in caso di estinzione anticipata, essendo di per sé inidonea a rifornire di adeguato sostegno causale il pagamento di quegli oneri (cfr. Collegio di Napoli decisioni nn. 214 e 215 del 2016). Tale difetto di giustificazione causale di una commissione, che in alcuni casi può condurre (Collegio di Milano, Dec, n. 699/2011) alla declaratoria di nullità parziale del contratto e alla conseguente restituzione integrale di tutti gli oneri commissionali non esplicitati o comunicati in maniera assolutamente non limpida, rende la clausola che la prevede suscettibile di riduzione equitativa in ipotesi di prematura estinzione del rapporto ex art. 125-sexies t.u.b., secondo il criterio pro rata temporis (sul punto, si veda la decisione n. 432/2015). Ciò vale anche qualora il predisponente del contratto abbia indicato a fondamento della commissione il solo nomen della stessa (es., commissione bancaria, commissione finanziaria, commissione d intermediazione, ecc.), senza aggiungere altro. Esclusa, quindi, la più grave sanzione della nullità della clausola, il rimedio immediatamente successivo, ormai stabilmente applicato dai Collegi ABF per la violazione del dovere di trasparenza imposto dalla regolamentazione di settore, è quello sopra descritto della riduzione pro rata temporis. Posto quanto precede, va osservato che, dall esame della documentazione contrattuale versata in atti dalle parti, non può evincersi alcuna descrizione delle singole voci di costo relative alle commissioni di cui alle lettere b) e c), ossia alla commissione spettante all intermediario incaricato dal cessionario ed alla provvigione dell agente/mediatore ex art. 106 T.u.b., sicché deve presumersi che le commissioni di intermediazione versate dal cliente siano state corrisposte quale corrispettivo per lo svolgimento di attività di natura eterogenea, non tutte riferibili esclusivamente alla fase preliminare alla concessione del prestito. Tale considerazione non è smentita, altresì, dalla previsione che limiterebbe l intermediario alla restituzione di un importo massimo forfettariamente calcolato in una quota percentuale delle commissioni; infatti, come si è osservato in precedenza, tali limitazioni possono considerarsi compatibili alla disciplina del T.U.B. a patto che siano descritte le attività svolte per le commissioni, e siano dunque distinguibili- anche sulla base del rinvio percentuale le quote up front e le quote recurring. Con riferimento agli oneri assicurativi si rammenta l orientamento recentemente espresso dal Collegio di Coordinamento (Dec. n /2016) ed al quale questo Arbitro ritiene di doversi conformare secondo il quale, ferma la piena legittimazione passiva dell intermediario convenuto in relazione al domandato rimborso del premio assicurativo, Pag. 4/6

4 anche in considerazione dei margini di discrezionalità concessi alle imprese assicurative nella previsione dei criteri di misurazione del rimborso dovuto, l accertamento della conformità ai criteri indicati dall art. 22, comma 15-quater, d.l. n. 179/2012 e dall art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010, richiede valutazioni e verifiche che, in quanto incentrate sulla definizione di una delle prestazioni comunque oggetto del contratto di assicurazione (pur collegato a quello di finanziamento) e, conseguentemente, sulla sua corretta interpretazione ed esecuzione, attengono a profili strettamente assicurativi, sottratti, in quanto tali, alla competenza dell Arbitro. Mentre la mancata indicazione tout court di alcun criterio di calcolo, alternativo a quello pro rata temporis, pone un problema di trasparenza delle condizioni contrattuali e, in particolare, di quelle relative ad uno dei costi del contratto di finanziamento, così rientrando nei confini della competenza per materia propria dell Arbitro; la valutazione della congruità del criterio di calcolo indicato e chiarito ex ante nel contratto di assicurazione attiene, diversamente, all interpretazione e all applicazione di una disciplina propria di un settore, quello assicurativo, che si pone oltre i confini della competenza dell Arbitro perché implica lo sviluppo e l elaborazione di verifiche che (come evidenziato) non possono prescindere dall applicazione e dall impiego di strumenti e principi di tecnica del diritto delle assicurazioni (cfr. tra le molte Collegio di Milano, decisioni n. 1117/2011; n. 427/2012; n. 550/2014; n. 2723/2014; Collegio di Napoli, decisione n. 7616/2015). Nel caso di specie, nel contratto allegato agli atti si evince l esistenza di specifiche formule matematiche, approvate per iscritto dal cliente, destinate a regolare il calcolo delle quote di premi assicurativi non maturate in corrispondenza dell estinzione anticipata del prestito. Non potendo il Collegio far altro che riconoscere il valore di legge fra le parti di tali formule, privo com è del potere di sindacarle (sempre Coll. coord. ABF, n /2016), va respinta l istanza del cliente volta a ottenere il rimborso dei premi assicurativi in applicazione del criterio equitativo-sostitutivo utilizzato dai Collegi ABF soltanto in mancanza di diverso accordo scritto fra le parti (c.d. pro rata temporis puro). Ne consegue che nessun rimborso ulteriore può essere riconosciuto in favore del ricorrente rispetto a quello già eseguito od offerto dalle compagnie in asserito ossequio alle dette formule esplicitate in contratto. Pertanto, in considerazione dell estinzione anticipata del contratto di finanziamento de quo in corrispondenza della cinquantaquattresima rata, va pertanto riconosciuto al ricorrente il diritto alla restituzione dell importo di euro 632,32, con riguardo alla commissione mandatario (lett. b), e di euro 1.859,57 con riguardo alla commissione agente/mediatore (lett. c), al netto di quanto già ottenuto dall intermediario in sede di conteggio estintivo. In considerazione di quanto precede, va dunque riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere dall intermediario, al netto di quanto già restituito in sede di conteggio estintivo, l importo complessivo di euro 2.491,90 a titolo di commissioni per il periodo di finanziamento non goduto, con esclusione di ulteriori rimborsi in ragione del premio assicurativo non goduto. Con riferimento alla domanda avente ad oggetto l accertamento dell usurarietà dei tassi applicati da parte dell intermediario si osserva che non vi è prova del superamento della soglia dei tassi. Al riguardo, si rileva che: il TEG, verificato in questa sede e coincidente con quello riportato in contratto, è rimasto inferiore al tasso soglia usura sia al momento di conclusione del contratto sia nei periodi successivi ed inerenti la sua esecuzione. La domanda, pertanto, deve respingersi. Analogamente, la domanda di ristoro delle spese per la difesa tecnica è respinta, tenuto conto della innovativa posizione espressa in un recente arresto del Collegio di coordinamento dell ABF (dec. n. 4618/2016), ove si è posto l accento in particolare sulla natura seriale di codesto genere di ricorsi. Pag. 5/6

5 P.Q.M. In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l intermediario tenuto alla restituzione dell importo complessivo di 2.491,90. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso firma 1 IL PRESIDENTE Pag. 6/6

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