COLLEGIO DI NAPOLI. Membro designato dalla Banca d'italia. (NA) ROTONDO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

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1 COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) QUADRI (NA) MAIMERI (NA) PARROTTA Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) ROTONDO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (NA) BARTOLOMUCCI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore BARTOLOMUCCI PIERFRANCESCO Nella seduta del 11/09/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Nel mese di ottobre 2009 il ricorrente stipulava con altro intermediario un contratto di finanziamento, il cui credito veniva successivamente ceduto all odierno resistente, per un importo lordo complessivo di euro ,00 rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione mensile in centoventi rate di euro 250,00 ciascuna. Al momento della stipula, corrispondeva le seguenti somme: euro 3.952,96 a titolo di commissioni finanziarie; euro 600,00 a titolo di provvigioni agente/mediatore; euro 4.136,85 a titolo di commissioni per l intermediario; euro 522,94 a titolo di premio assicurativo. Il finanziamento veniva estinto anticipatamente nel mese di novembre 2013, in corrispondenza della quarantottesima rata di ammortamento, beneficiando dell abbuono delle commissioni bancarie pari ad euro 1.367,55. Con lettera di reclamo, il ricorrente per il tramite di una società di consulenza contestava l applicazione di un tasso superiore a quello soglia, argomentando che nel calcolo del TAEG ai fini usura non fosse stato ricompreso il tasso di mora: in particolare lamentava che il TAEG effettivo contrattualmente previsto fosse del 7,67% in luogo del 14,27% comprensivo degli interessi di mora. Argomentava le sue richieste con riferimento Pag. 2/8

2 alla sentenza n. 350/2013 della Corte di Cassazione, nonché ulteriori pronunce di merito, rilevando la nullità parziale del contratto, ai sensi dell art cod civ. Chiedeva, pertanto, la restituzione integrale di quanto pagato a titolo di interessi, nonché il rimborso delle commissioni e del premio non goduti a seguito dell anticipata estinzione del finanziamento. Quanto a questi ultimi invocava il principio di equa riduzione del costo del finanziamento sancito dal t.u.b., così come interpretato dalla giurisprudenza di questo Arbitro e dalle indicazioni della Banca d Italia, nonché quanto al premio assicurativo la sussistenza del collegamento negoziale esistente tra contratto di finanziamento e polizza assicurativa, sulla scorta di quanto affermato dagli arresti del giudice di legittimità e dei vari collegi ABF. Domandava, pertanto, in via principale la restituzione degli interessi indebitamente versati e in via subordinata il rimborso in misura proporzionale degli interessi corrisposti, oltre alla quota non maturata delle varie voci di costo del finanziamento per la somma complessiva di euro 3.953,14, al netto dell abbuono riconosciuto in sede di conteggio estintivo, oltre interessi legali. In riscontro al reclamo, l intermediario convenuto rilevava che ai fini della rilevazione dell eventuale superamento del tasso soglia usurario la legge applicabile al contratto de quo individuasse il t.e.g. e che questo fosse contrattualmente quantificato nella misura dell 7,08%, inferiore a quello del 13,77% rilevato nel periodo di riferimento. Quanto alle ulteriori doglianze, informava di non poter accogliere la richiesta di rimborso di quota parte del premio, invitando il ricorrente a rivolgerla direttamente alla compagnia di assicurazioni, né di quella ulteriore delle commissioni, considerate come costi di impianto della pratica. Ritenuta insoddisfacente la risposta ottenuta, il ricorrente adiva questo Arbitro sempre per il tramite della società di consulenza per reiterare le proprie deduzioni e richieste. Costituitosi ritualmente, l intermediario resistente sosteneva l infondatezza degli assunti del ricorrente, fondati sulla sommatoria di interessi aventi natura e finalità del tutto differenti; in proposito, richiamava alcuni precedenti di questo Collegio. Rilevava inoltre il t.e.g. applicato al contratto - pari al 7,08% - risultasse inferiore al tasso antiusura calcolato nel periodo di riferimento e corrispondente al 9,18%; precisava, comunque, che al ricorrente non fossero stati mai applicati interessi di mora, non essendosi mai verificati insoluti nell ambito dell ammortamento del prestito. Quanto alla domanda di restituzione della quota non maturata delle altre voci di costo, dopo aver precisato di essere intervenuto nella vicenda negoziale a seguito della cessione del credito conclusa con l originario finanziatore in epoca anteriore alla novella del t.u.b. ed alle indicazioni della Banca d Italia relative alle operazioni di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio, rilevava la coerenza del testo contrattuale con le norme vigenti al momento della sua conclusione. Dava tuttavia conto dell effettiva difficoltà di ricostruire le varie componenti delle singole voci di costo, con particolare riferimento alla quota spettante all agente/mediatore indicata all interno di una voce generica commissione. Pertanto osservava che in occasione dell estinzione del finanziamento non aveva potuto che calcolare un equo rimborso, escludendo dalle spese ristorabili i costi di istruttoria, bollo e rivalsa e restituendo tutte le altre voci commissionali secondo il criterio del pro rata temporis. Al riguardo, aggiungeva che, non potendosi determinare la quota up front di una voce di costo complessiva pagata dal cliente a titolo di corrispettivo per il servizio finanziario offerto, ( ) per il calcolo della pro rata temporis è stato fissato un criterio assimilabile a quello degli interessi corrispettivi, giusta prospetto di calcolo allegato alle proprie controdeduzioni. Pag. 3/8

3 Precisava, altresì, che l indicazione nel conteggio estintivo di una sola voce di rimborso non comporta la mancata retrocessione delle somme dovute. Con riferimento al premio assicurativo, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, ritenendo che l obbligo restitutorio incombesse esclusivamente sulla compagnia di assicurazioni, del cui coinvolgimento non era stata fornita alcuna prova dal ricorrente: al riguardo richiamava la normativa vigente, in particolare all art. 22, comma 15-quater, della legge n. 221/2012 ed all art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, sostenendo che la perfetta coincidenza della lettera della norma di legge con quella regolamentare ISVAP denoterebbe la chiara intenzione del legislatore di elevare a rango di norma primaria il contenuto della disposizione regolamentare, oltre che sancire il definitivo superamento dell accordo Abi-Ania (il cui contenuto, peraltro, non aveva mai avuto portata cogente). Ciò allo scopo evidente di porre fine ad interpretazioni tese a riversare l onere del rimborso dei premi su soggetti completamente estranei al rapporto assicurativo. Infine respingeva la richiesta relativa alle spese legali in considerazione della facoltatività dell assistenza difensiva nel procedimento innanzi all ABF. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso. DIRITTO La domanda proposta dal ricorrente è relativa tanto riconoscimento del proprio diritto alla restituzione degli interessi contrattualmente convenuti a causa del presunto superamento della soglia di usura, quanto a quello dell equa riduzione del costo del finanziamento e del conseguente rimborso degli oneri commissionali per la quota non maturata a seguito dell estinzione anticipata del finanziamento. Con riferimento alla prima domanda, relativa al superamento della soglia usura, determinata a parere del ricorrente dalla sommatoria tra interessi moratori e corrispettivi, il Collegio deve precisare, in primo luogo, che contrariamente alle deduzioni del ricorrente, il parametro che viene in rilievo per la determinazione di detta soglia risulta essere il t.e.g. e non il t.a.e.g., comprensivo, quest ultimo, anche delle spese per la polizza assicurativa obbligatoria. Al riguardo, infatti, le Istruzioni della Banca d Italia applicabili al caso di specie chiariscono che Fino al 31 dicembre 2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca d'italia e dell UIC pubblicate rispettivamente nella G.U. n. 74 del 29 marzo 2006 e n. 102 del 4 maggio Nel periodo transitorio restano pertanto esclusi dal calcolo del TEG per la verifica del limite di cui al punto precedente (ma vanno inclusi nel TEG per l invio delle segnalazioni alla Banca d Italia): a) la CMS e gli oneri applicati in sostituzione della stessa, come previsto dalla legge 2 del 2009; b) gli oneri applicati alla clientela per i passaggi a debito di conti non affidati, fino a concorrenza delle spese addebitate ai clienti per la liquidazione trimestrale dei conti affidati; c) gli oneri assicurativi imposti per legge direttamente a carico del cliente (anche per il tramite dell intermediario). Dal calcolo del t.e.g. e del t.a.e.g. emerge la piena compatibilità dei parametri indicati nel contratto con quelli stabiliti dalla legge (t.e.g. pari al 7,07% e t.a.e.g., inclusivo di costi di assicurazione, pari al 7,65%). Il costo effettivo del finanziamento, calcolato in conformità alle istruzioni vigenti al tempo della stipula del contratto, risulta dunque inferiore alla soglia vigente nel trimestre di riferimento 1 settembre - 31 dicembre 2009, laddove il tasso soglia per la categoria prestiti contro cessione del quinto dello stipendio oltre è pari a 13,77%. Pag. 4/8

4 Il Collegio deve altresì rilevare che prive di pregio risultanto anche le argomentazioni relative al superamento della soglia antiusura derivante dalla pretesa sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori: come questo Arbitro ha avuto modo di osservare, infatti, gli interessi corrispettivi sono stabiliti in dipendenza di un equilibrio concordato che determina anche i termini temporali in cui lo spostamento di disponibilità di una somma di denaro da un soggetto all altro abbia effetto. Al contrario, gli interessi moratori compensano il creditore per la perdita di disponibilità di somme di denaro che esso non ha accettato, ma che solo subisce per effetto del ritardo nel pagamento che gli è dovuto e per un periodo di tempo non prevedibile. Il fatto che la misura degli interessi moratori possa essere preconcordata tra le parti non incide sulla differenza rilevata perché preliquidare l ammontare del danno non muta la natura giuridica del debito risarcitorio. Ciò anche in contemplazione di una altra considerazione. Alcuni, intervenendo nel dibattito dottrinale suscitato dalla riferita sentenza della Cassazione, hanno argomentato che se gli interessi moratori fossero esentati dall applicazione della disciplina sull usura, diverrebbe facile aggirarla prevedendo meccanismi contrattuali grazie ai quali il debitore può essere agevolmente sospinto in posizione di morosità. Ciò in effetti corrisponde ad un rischio che si può prospettare in operazioni creditizie come quella in esame che prevedono aperture di credito a revoca. E quindi da osservare che al fine di neutralizzare tale possibile aggiramento, oltre all appropriato rimedio già approntato in via generale dall art c.c., la regola della riducibilità ex officio della penale eccessiva può fungere da regola tesa a disincentivare ulteriormente e con riferimento alla ipotesi specifica, le condotte in frode alla legge sicché questa potenzialità essendo posta al servizio della tutela dell integrità dell ordinamento merita di essere estesa e non circoscritta (cfr. Collegio di coordinamento, dec. n. 1875/2014). Ritenuto, dunque, che alla luce di tali considerazioni deve ritenersi che la giurisprudenza di legittimità non abbia inteso far discendere la natura usuraria degli interessi in ragione della sommatoria degli stessi, la documentazione versata in atti conferma comunque, per un verso, che il tasso previsto per il caso di mora, determinato in relazione al tasso nominale annuo maggiorato di quattro punti risulta 6,60% e dunque, nei limiti della soglia usura (pari al 13,77%); per altro verso, che non vi sia stata neppure l applicazione concreta degli interessi di mora, attesa la mancanza di ritardi nei pagamenti. Ogni domanda sul punto deve essere, di conseguenza, rigettata. Quanto, poi, alla domanda di restituzione delle quote non maturate delle voci di costo imposte al ricorrente in occasione della stipula del finanziamento in esame, deve rilevarsi che nel determinare la sussistenza del relativo diritto, fondato sul principio di equa riduzione del costo del finanziamento (ex art. 125-sexies t.u.b.), la giurisprudenza uniforme dell ABF anche anticipando in parte le determinazioni assunte nel 2009 e nel 2011 dalla Banca d Italia ha inteso stabilire il rimborso delle quote soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring) che a causa dell estinzione anticipata del prestito costituirebbero un attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, ha confermato la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. up front). Alla luce del richiamato principio, la stessa Autorità di vigilanza con le citate istruzioni ha inteso porre grande rilievo sulle modalità di redazione dei testi contrattuali, nella parte destinata alla descrizione della natura delle attività remunerate dai soggetti finanziati, mediante la corresponsione delle relative commissioni: ciò non solo al fine di rendere edotti i consumatori dei costi effettivi connessi alle operazioni di prestito, ma anche al fine di rendere più agevole l identificazione e la successiva quantificazione delle quote retrocedibili in caso di estinzione anticipata. Pag. 5/8

5 Si tratta, in altri termini, di un esplicazione dei generali principi di tutela del consumatore, volti alla trasparenza delle condizioni del contratto, desumibili dalle norme generali: le indicazioni della Banca d Italia, rivolte agli operatori del settore della cessione del quinto, sono dunque meramente esplicative di una disciplina già riveniente dall ordinamento. Pertanto, appaiono infondate le considerazioni svolte in merito dall intermediario convenuto, il quale tende per questa via a giustificare il difetto di trasparenza del contratto, peraltro dallo stesso riconosciuto, così come pure i criteri di calcolo in base ai quali sono stati effettuati gli avvenuti rimborsi. Ciò rilevato, il contratto espressamente descrive le attività remunerate dalle commissioni finanziarie (cfr. lett. C), tra le quali l istruttoria, l esame della documentazione, la deliberazione e la successiva amministrazione del mutuo per l intera durata dell ammortamento, la elaborazione dei dati in funzione delle leggi 197/91 e 108/96, i costi per le operazioni di acquisizione della provvista, per la copertura, anche in via aleatoria, delle perdite per la differenza di valuta tra erogazione e decorrenza dell ammortamento, per l eventuale ritardo di adeguamento dei tassi nei periodi di preammortamento, sui ritardi dei pagamenti da parte delle Amministrazioni e per le garanzie prestate per la puntuale riscossione della quota, e per ogni altro adempimento connesso all esecuzione del contratto. Appare, dunque, evidente, che la natura dei descritti adempimenti sia eterogenea, in quanto non riferibile esclusivamente alla fase preliminare alla concessione del prestito ovvero a quella esecutiva del rapporto negoziale. L opaca formulazione della clausola, la quale non consente di individuare la quota delle commissioni riferibile alle sole attività recurring, in quanto attività soggette a maturazione nel tempo, determina il diritto del ricorrente alla retrocessione della quota parte non maturata, calcolata in misura proporzionale sull intero importo delle commissioni. Ciò rilevato, non sfugge che l intermediario abbia già provveduto ad un rimborso in occasione dell estinzione anticipata del finanziamento (riportato nei rispettivi conteggi come abbuoni commissioni bancarie e pari ad euro 1.563,00), calcolato, secondo la prospettazione ed i calcoli di parte resistente, seguendo l impostazione del piano di ammortamento c.d. alla francese, distribuendo l ammontare complessivo delle commissioni per ciascuna rata del piano di ammortamento. In assenza di un parametro stabilito dalle norme primarie e secondarie, il criterio di calcolo per la quantificazione della equa riduzione del costo del finanziamento deve essere rimessa alla volontà delle parti, che può essere espressa nel contratto ovvero può essere desunta ex post in base a metodi di calcolo (pur espressi dal solo finanziatore) che siano oggettivamente valutabili e coerenti con l operazione economica posta in essere tra le parti. Da ciò può desumersi che, come più volte affermato dal costante orientamento di questo Arbitro, la quantificazione effettuata in applicazione di un criterio proporzionale puro, che tenga conto soltanto delle rate di ammortamento non ancora scadute, possa essere applicato in via suppletiva e sussidiaria, allorché difetti una diversa e specifica quantificazione (cfr. ex multis dec. nn. 2475/2011, 4435, 3053/2012; 1805/2013). Il conteggio effettuato dall intermediario convenuto, tuttavia, non appare immune da vizi logici, né tantomeno coerente con l operazione economica posta in essere tra le parti, posto che l importo della commissione finanziaria risultante dal piano di rimborso oneri versato in atti dall intermediario (e pari ad euro 3.652,96) risulta difforme da quello indicato nel contratto di finanziamento (pari ad euro 3.952,96): ne consegue che debba essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata di dette commissioni calcolata in applicazione del criterio proporzionale puro, per un importo di euro 2.371,77 dal quale deve essere detratta la somma abbuonata in occasione del Pag. 6/8

6 conteggio estintivo (di euro 1.367,55) così determinandosi un residuo a favore del ricorrente di euro 1.004,23. Con riguardo alle provvigioni per l agente mediatore, effettivamente intervenuto nel collocamento del prestito, il contratto dispone che esse siano state corrisposte per ricercare e attivare la soluzione finanziaria di interesse per il cliente; concorrere all attività istruttoria del prestito; per la definizione dei relativi rapporti contabili; per assisterlo sino all erogazione e alla ricezione dell assegno; per ogni altra attività prestata (cfr. lett. D). La natura delle attività contemplate dalla clausola appare up front poiché connessa allo svolgimento di adempienti connessi alla fase prodromica alla concessione del finanziamento, in quanto tale non retrocedibile. Residua la domanda di restituzione del premio assicurativo: negli ormai numerosi precedenti sottoposti al vaglio di questo Arbitro, si è avuto modo di chiarire che, contrariamente alla ricostruzione dell intermediario, la disposizione contenuta nell art. 22 della legge n. 221/2012 effettivamente conforme al dato testuale riveniente nell art. 49 del regolamento Isvap n. 35/2010 abbia inteso sancire a livello normativo la sussistenza di un evidente collegamento negoziale ogni qualvolta l adesione ad una polizza assicurativa sia associata alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento (cfr. Collegio di Napoli, dec. nn. 873, 796, 298, 140, 46/2013; 2613, 2612, 2610, 2439, 2280, 1720, 746/2012; 1073, 359, 2466/2011; Collegio di Roma, dec. nn. 1138/2013; 1979, 491/2012; Collegio di Milano, dec. nn. 980, 480, 432/2013; 2730, 2055, 776, 195/2012). Tale associazione, invero, pur operata mediante la stipulazione di due contratti distinti sotto il profilo formale, realizza un operazione economico-giuridica che può essere apprezzata esclusivamente in modo unitario: la comune intenzione delle parti, infatti, fa in modo che il contratto di assicurazione devii dalla propria causa tipica per essere destinato a coprire il rischio da eventi che impediscano l integrale restituzione dell importo finanziato. Pertanto, sia dal punto di vista soggettivo sia dal punto di vista oggettivo, viene in essere un collegamento negoziale che rende le vicende del contratto principale, qual è quello di credito al consumo, rilevanti anche per quello accessorio, qual è il contratto assicurativo (cfr. Cass., 16 febbraio 2007, n. 3645; Cass., 10 luglio 2008, n ). Nel caso di specie, l anticipata estinzione del finanziamento determina il venir meno del rischio (oggetto della polizza) della mancata restituzione integrale dell importo finanziato; ne consegue che la quota del premio corrisposto per intero al momento della stipula del prestito, corrispondente alla parte relativa alla vita residua del finanziamento, determini un trasferimento patrimoniale privo della necessaria giustificazione causale, con conseguente obbligo di restituzione in favore del sovvenuto. In virtù del richiamato collegamento negoziale, l obbligo restitutorio può ben essere posto in capo al soggetto finanziatore, posto che questi ha collocato anche il prodotto assicurativo vedendosi corrisposto il versamento del relativo premio; nei rapporti con il soggetto finanziato, dunque, non assume rilievo la circostanza che tale somma sia in effetti meramente custodita dal finanziatore, che è tenuto a versarla alla compagnia di assicurazione. Né tale ricostruzione può evincersi dalla lettura delle norme citate dal resistente. La legge n. 221/2010, infatti, così come il regolamento Isvap n. 35/2010, non sono norme volte ad identificare il soggetto legittimato alla restituzione, ma al contrario sono disposizioni che mirano essenzialmente a stabilire l obbligo restitutorio in favore del sovvenuto proprio in ragione del descritto collegamento negoziale: obbligo che, per le ridette ragioni, può essere posto anche in carico all intermediario collocatore della polizza. Pertanto va riconosciuto in capo al ricorrente il diritto alla restituzione della somma di euro 313,76. Il Collegio dispone altresì che sulle somme così riconosciute vadano computati gli interessi al tasso legale a far data dal reclamo. Pag. 7/8

7 P.Q.M. In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l intermediario tenuto alla restituzione dell importo complessivo di euro 1.317,99, oltre interessi legali dalla data del reclamo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 8/8

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