Giandomenico Andreetta Dottore Commercialista TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEI VEICOLI CONCESSI IN USO PROMISCUO A DIPENDENTI E COLLABORATORI

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1 Dottore Commercialista TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEI VEICOLI CONCESSI IN USO PROMISCUO A DIPENDENTI E COLLABORATORI

2 SOMMARIO IMPOSTE SUL REDDITO...2 RIFLESSI SUL REDDITO DEL PERCETTORE DEI FRINGE BENEFIT...2 Determinazione del reddito di lavoro dipendente: Generalità...2 Autoveicoli concessi in uso ai dipendenti...2 Autoveicoli concessi in uso ai collaboratori parasubordinati ed agli amministratori...3 RIFLESSI SUI REDDITI D IMPRESA, ARTE E PROFESSIONE....4 Deducibilità al 70% delle spese dei veicoli concessi in uso a dipendenti...4 Deducibilità limitata al 20% delle spese dei veicoli concessi in uso ai collaboratori parasubordinati ed agli amministratori...4 TRATTAMENTO IVA...6 Imponibilità della concessione in uso dei veicoli: generalità...6 Imponibilità della concessione in uso dei veicoli: regola particolare per i dipendenti...6 Detrazione Iva limitata al 40%...7 Detrazione Iva 100% per i veicoli concessi in uso ai dipendenti...8 Detrazione 100% per i veicoli concessi in uso ai collaboratori ed agli amministratori : condizioni...8 1

3 IMPOSTE SUL REDDITO RIFLESSI SUL REDDITO DEL PERCETTORE DEI FRINGE BENEFIT Determinazione del reddito di lavoro dipendente: Generalità Secondo il principio generale contenuto nel co. 1 dell art. 51 del D.P.R n. 917 (nel prosieguo, TUIR), intitolato Determinazione del reddito di lavoro dipendente, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Con l espressione erogazioni liberali si intende, genericamente, tutto ciò che viene corrisposto, in denaro o in natura, al dipendente, al di là di quanto il datore sarebbe obbligato per legge o per contratto, senza che ciò configuri adempimento di una obbligazione, come, ad esempio, la concessione in uso personale di un autoveicolo aziendale. Per effetto della norma sopra citata, i c.d. fringe benefit (che non sono costituiti necessariamente da erogazioni liberali ) fanno parte integrante dell imponibile del dipendente e, al fine della loro determinazione in denaro, il co. 3 dello stesso articolo 51, stabilisce che si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire ; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. In base al comma 3 dell art. 9 del TUIR, per valore normale,., si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Come si vedrà nel prosieguo, a parziale deroga di quanto precede e diversamente dagli altri fringe benefit, il valore tassabile della concessione al dipendente di un autoveicolo aziendale in uso promiscuo, personale ed aziendale (l uso esclusivamente personale esula dalla trattazione effettuata in questa sede), è stabilito direttamente dalla legge. Autoveicoli concessi in uso ai dipendenti Il co. 4., lettera a), dell art. 51 del TUIR, dispone che, ai fini dell'applicazione del comma 3 (cioè, ai fini della determinazione del valore normale) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'automobile club d'italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. Per l anno 2014, le tabelle nazionali sono state allegate al Comunicato Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'aci - Art. 3, comma 1, del decreto 2

4 legislativo 2 settembre 1997, n. 314 (13A10360) dell Agenzia delle Entrate (in luogo del Ministero delle Finanze), pubblicato in GU, Serie Generale n. 300 del Suppl. Ordinario n. 86. Ad esempio, nelle predette tabelle si riscontra: MARCA MODELLO SERIE COSTO CHILOM. A KM FRINGE BENEFIT ANNUALE FIAT cv 0, ,13 Se il veicolo dell esempio fosse assegnato, gratuitamente, in uso promiscuo ad un dipendente per i primi nove mesi nell anno , il valore del fringe benefit verrebbe così determinato: Imponibile per il dipendente: 0,4047 x x 273/365 x 30% = 1.362,12. L Agenzia delle Entrate, con Circ n. 1/E, punto A) (Reddito di lavoro dipendente), ha precisato che laddove sia prevista la corresponsione da parte del dipendente di un prezzo o di un canone (con il metodo del versamento o della trattenuta) per il godimento del veicolo in uso promiscuo, il reddito imponibile è costituito dalla differenza tra il valore forfetario determinato secondo il calcolo sopra descritto e quanto corrisposto dal lavoratore. Pertanto, l imponibile dell esempio si ridurrebbe a soli 752,12, qualora il lavoratore rimborsasse all azienda la somma (iva compresa) di 610 (500 + Iva). Autoveicoli concessi in uso ai collaboratori parasubordinati ed agli amministratori La stessa circolare n. 1/E/2007 ha, altresì precisato che le suddette regole trovano applicazione, in linea generale, anche con riferimento ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, in particolare, per la determinazione dei compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del T.U.I.R.. Ciò conferma, tra l altro, che (a valle) ai collaboratori (co.co.co., nelle varie tipologie), comprendendovi anche gli amministratori di società, si applica lo stesso identico trattamento fiscale dei dipendenti, ai fini della determinazione del reddito. 1 Si ricorda, inoltre, che la circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997, alla quale si rinvia per quanto non espressamente precisato in questa sede, ha chiarito che essendo il valore del fringe benefit fissato forfetariamente su base annuale, l'importo da far concorrere alla formazione del reddito deve essere ragguagliato al periodo dell'anno durante il quale al dipendente viene concesso l'uso promiscuo del veicolo, conteggiando il numero dei giorni per i quali il veicolo è assegnato, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo (Agenzia delle Entrate Circ n. 1/E). 3

5 Non altrettanto avviene (a monte), come si rileverà nel prosieguo, dal punto di vista del datore di lavoro, in materia di deducibilità del costo degli autoveicoli, ove le regole differiscono. RIFLESSI SUI REDDITI D IMPRESA, ARTE E PROFESSIONE. Deducibilità al 70% delle spese dei veicoli concessi in uso a dipendenti Il co. 1, lettera b-bis), dell art. 164 del TUIR (intitolato Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni ), con riguardo ai mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d imposta, consente la deducibilità delle relative spese nella misura ridotta del 70 per cento 2 (90% fino al 31/12/2012), comunque ben superiore a quella del 20% generalmente concessa. L uso promiscuo (personale ed aziendale) deve risultare da idonea documentazione quale, per esempio, il contratto individuale di lavoro e perdurare per la maggior parte del periodo d imposta. Verificate le condizioni, per la deducibilità al 70% delle spese sostenute, per le auto concesse in uso ai dipendenti non sembrano presentarsi particolari problemi. Si sottolinea che le regole dell art. 164 TUIR si applicano, non solo nella determinazione del reddito d impresa, ma anche nell ambito del lavoro autonomo. Deducibilità limitata al 20% delle spese dei veicoli concessi in uso ai collaboratori parasubordinati ed agli amministratori Diciamo subito che, contrariamente a quanto avviene dal lato percettore (il cui benefit è tassato nello stesso modo sia in capo ai dipendenti che ai collaboratori ), la deducibilità dal reddito dell impresa o dal reddito di lavoro autonomo delle spese di impiego dei veicoli, cambia a seconda che i veicoli siano assegnati in uso ai dipendenti oppure ai collaboratori, amministratori compresi. Per quanto riguarda i collaboratori ed, in particolare, gli amministratori di società, occorre prendere atto del fatto che il co. 1, lettera b-bis), dell art. 164 del TUIR, nel concedere la deducibilità al 70%, fa riferimento unicamente ai dipendenti,. La Circ n. 1/E, punto 17.2 B) (Reddito d'impresa e di lavoro autonomo), ha precisato che in caso di veicoli concessi in uso a titolari di rapporti di collaborazione coordinata e 2 Percentuale così modificata dall'art. 4, comma 72, lettera b), legge 28 giugno 2012, n. 92, a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data del 18 luglio 2012, così come stabilito dal comma 73 del medesimo art. 4, L. n. 92/

6 continuativa, ovvero all'amministratore di società, si conferma quanto affermato con la circolare n. 5/E del 26 gennaio 2001, punto 10, secondo la quale l'assimilazione, operata dall'art. 34 della legge n. 342 del 2000, del trattamento fiscale dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata ai redditi di lavoro dipendente, concerne le modalità di determinazione del reddito del collaboratore ai fini delle imposte dirette, ma non si configura quale assimilazione delle due tipologie di rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge ed, in particolare, non opera con riferimento alle disposizioni che regolano la deduzione dal reddito di impresa o di lavoro autonomo. Secondo la circolare 1/E/2007, anche se sono tassati come i dipendenti, i collaboratori parasubordinati e gli amministratori di società non diventano dipendenti a tutti gli effetti. Pertanto, in questi casi, il datore di lavoro non potrà applicare la disposizione di cui alla lettera b- bis), dell art. 164 TUIR, che consente la deducibilità 70% del costo dei veicoli dati in uso promiscuo ai soli dipendenti. Applicando il restrittivo orientamento della succitata circolare al testo attualmente vigente dell art. 164 TUIR, sembrerebbe, pertanto, di dover concludere che i veicoli assegnati in uso promiscuo ai collaboratori parasubordinati (ivi compresi gli amministratori di società), non potendo essere fatti rientrare tra quelli: o esclusivamente strumentali (secondo il concetto di stretta strumentalità da sempre propugnato dall Agenzia delle Entrate) di cui alla lettera a), n. 1) del co. 1, dell art. 164; o assegnati in uso promiscuo ai dipendenti di cui alla lettera b-bis) del co. 1, dell art. 164, con detrazione 70%; rientrano, per forza, tra quelli di cui alla lettera b) del co. 1, dell art. 164, cioè tra quelli le cui spese sono deducibili al 40% fino al 31/12/2003 ed al 20% successivamente a tale data 3. In conclusione, nel reddito assimilato a quello di lavoro dipendente del collaboratore o dell amministratore che abbia in uso il veicolo dovrà confluire il valore del benefit determinato esattamente come per i dipendenti (cioè il 30% del costo chilometrico annuale risultante dalle tabelle, eventualmente ragguagliato al più breve periodo), ma il datore di lavoro (impresa o professionista) potrà dedurre solo il 20% (o il 40% prima del 2013) delle spese sostenute. Alle predette conclusioni sembrerebbe di poter pervenire anche nel caso di assegnazione di veicoli in uso promiscuo ai dipendenti per un periodo inferiore alla metà del periodo d imposta: E appena il caso di aggiungere che le spese dovrebbero comunque potersi dedurre interamente fino a concorrenza della parte di costo rifatturata al collaboratore o all amministratore. 3 Art. 1, co. 501, L. 24/12/2012 n

7 TRATTAMENTO IVA Imponibilità della concessione in uso dei veicoli: generalità Si premette che le prestazioni di servizi gratuite, di valore superiore a 25,82 euro, sono comunque imponibili ad Iva 4, limitatamente a quelle effettuate in regime d impresa. L art. 13, co. 2, lett. c) del Dpr 633/1972, con riguardo alle suddette prestazioni di servizi, prevede che la base imponibile è pari alle spese sostenute dal soggetto passivo per l esecuzione dei servizi medesimi (per effetto delle modifiche legislative intervenute, il criterio delle spese sostenute ha, generalmente, sostituito l originario criterio del valore normale ). Se la conclusione di cui all interpello /2014 della Direzione Regionale della Lombardia - Settore Servizi e Consulenza - Ufficio Fiscalità delle imprese e finanziaria (vedasi infra al paragrafo Detrazione 100% per i veicoli concessi in uso ai collaboratori ) è corretta, allora non vale la deroga di cui al paragrafo che segue e la concessione in uso gratuito di veicoli aziendali a collaboratori ed amministratori va fatturata (o autofatturata) con imponibile fatto pari alle spese sostenute. Imponibilità della concessione in uso dei veicoli: regola particolare per i dipendenti L art. 13, comma 3, lett. d) del Dpr 633/1972 stabilisce che per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore. e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la base imponibile è costituita dal valore normale dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore. Il successivo art. 14 prevede che per le operazioni indicate nell articolo 13, comma 3, lettera d), con decreto del Ministro dell economia e delle finanze sono stabiliti appositi criteri per l individuazione del valore normale. Infine, l art. 24, comma 6, della L n. 88, prevede che il decreto del Ministro dell economia e delle finanze di cui all articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,., è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data dalla quale trovano applicazione le disposizioni del suddetto decreto del Ministro dell economia e delle finanze, per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore da parte del datore di lavoro nei confronti del personale dipendente si assume come valore normale quello determinato a norma dell articolo 51, comma 4, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comprensivo delle somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell imposta sul valore aggiunto compresa in detto importo. Il decreto cui si riferisce il precitato 6 comma non è, però, mai stato emanato; pertanto continua ad applicarsi, anche per l Iva, la suddetta regola transitoria del valore determinato ai fini delle IIDD.. 4 Art. 3, comma 3, del DPR 633/

8 In base alla regola transitoria appena ricordata, per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore da parte del datore di lavoro nei confronti del personale dipendente, l imponibile è dato dal valore normale (derogando al principio delle spese sostenute ); viene assunto, quale valore normale ai fini dell Iva, il valore del fringe benefit ai fini delle IIDD, comprensivo delle somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell imposta sul valore aggiunto compresa in detto importo. Così, riprendendo l esempio riportato in precedenza, MARCA MODELLO SERIE COSTO CHILOM. A KM FRINGE BENEFIT ANNUALE FRINGE BENEFIT IMP. FIAT cv 0, , ,12 si perviene alla conclusione che, in caso di assegnazione in uso gratuito del veicolo al dipendente, il datore di lavoro dovrebbe autofatturarsi per complessivi 1.362,12 (imponibile 1.116,49 + Iva 245,63) 5. Nel caso in cui il datore di lavoro già fatturasse al dipendente un corrispettivo di 500+Iva (addebitandogli, così, complessivamente 610), il residuo imponibile oggetto di auto fatturazione si ridurrrebbe a 616,49 (1.116,49 500,00). Detrazione Iva limitata al 40% L articolo 19 Bis 1, co. 1 lett. c), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, Numero 633, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19 dello stesso decreto, stabilisce che: l imposta relativa all acquisto o all importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell allegata tabella B (motocicli con cilindrata superiore a 350 cc), e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell esercizio dell impresa, dell arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell attività propria dell impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto. Al co. 1 lett. d), dello stesso articolo viene, poi, stabilito che: l imposta relativa all acquisto o all importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è 5 Si ritiene che l espressione..al netto dell imposta sul valore aggiunto compresa in detto importo, usata dall art. 24, comma 6, della L. n. 88/2009, si riferisca al valore normale ex art.51, comma 4, lett. a) del Tuir), che, evidentemente, si intende Iva compresa (anche se non tutti i suoi componenti <es.: assicurazione> sono soggetti a tale imposta). 7

9 ammessa in detrazione l imposta relativa all acquisto o all importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore. Per effetto delle norme sopra riportate, la detraibilità dell Iva pagata per l acquisto di autoveicoli e per le relative spese di gestione è, generalmente, limitata al 40%. Detrazione Iva 100% per i veicoli concessi in uso ai dipendenti Il Ministero dell'economia e delle finanze, con la Ris n. 6/DPF, ha precisato che i veicoli utilizzati dal datore di lavoro nell esercizio dell impresa e messi a disposizione dei dipendenti, dietro un corrispettivo convenuto specificamente per la possibilità accordata a questi ultimi di utilizzarli anche per scopi privati, sono comunque da considerarsi utilizzati totalmente per l effettuazione di operazioni poste in essere nell ambito dell attività d impresa: le operazioni tipiche dell attività di impresa, da un lato, e la messa a disposizione dietro corrispettivo a favore del dipendente, dall altro. Ne deriva che in base ai criteri generali in materia di detrazione dell IVA l imposta afferente l acquisto dei veicoli stessi è integralmente detraibile (sempreché ovviamente non sussistano limitazioni alla detrazione conseguenti all effettuazione di operazioni esenti o non soggette). Per effetto della sopra citata risoluzione, la detraibilità dell Iva pagata per l acquisto di autoveicoli e per le relative spese di gestione (che è generalmente, limitata al 40%), nel caso di un veicolo concesso in uso al dipendente per la maggior parte del periodo d imposta ad un corrispettivo non inferiore al fringe benefit, spetta al 100%. Alla stessa conclusione si dovrebbe logicamente pervenire anche nel caso in cui la concessione sia completamente gratuita, in quanto, in tal caso, il datore di lavoro ha comunque l obbligo di autofatturarsi al valore normale. Detrazione 100% per i veicoli concessi in uso ai collaboratori ed agli amministratori : condizioni Si premette che la messa a disposizione a terzi di un veicolo dietro corrispettivo, conferisce al veicolo stesso la qualità di bene strumentale utilizzato esclusivamente nell esercizio dell impresa, dell arte o della professione. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nella già citata Ris n. 6/DPF, precisa, tra l altro, che la messa a disposizione dietro corrispettivo è infatti un operazione imponibile ad IVA, ai sensi del principio generale in tema di imposizione delle prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso contenuto nell articolo 24 della direttiva 2006/112/CE, non derogato dalla citata decisione del Consiglio, che prende in considerazione solo l articolo 26 della direttiva stessa. 8

10 Ciò premesso, ci si chiedeva se la messa a disposizione dell autovettura ai collaboratori parasubordinati, ivi compreso l amministratore, potesse permettere la detrazione integrale dell Iva pagata a monte, sull acquisto e sulle spese di gestione con le stesse regole dei dipendenti, cioè fatturando loro (ovvero autofatturandosi) il fringe benefit al valore normale (ex art. 51 Tuir), anziché sulla base delle spese sostenute. Con l interpello / la Direzione Regionale della Lombardia - Settore Servizi e Consulenza - Ufficio Fiscalità delle imprese e finanziaria, richiamando la circolare n. 1/E del 19 gennaio 2007 e ribadendo che l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente del trattamento fiscale dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, concernente le modalità di determinazione del reddito del collaboratore ai fini delle imposte dirette, non si configura quale assimilazione delle due tipologie di rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge, conclude che che, per quanto concerne la detrazione dell'iva "a monte" relativa al veicolo 6 Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 19-bis1 del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente QUESITO. La società interpellante intende acquistare un autoveicolo stradale che poi verrà concesso in uso promiscuo al socio amministratore verso specifico corrispettivo. Tale corrispettivo sarà determinato ricorrendo al valore convenzionale in base a quanto previsto dall'articolo 14 comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, cioè assumendo il "30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali Aci". La società fatturerà con l'aliquota IVA ordinaria nei confronti del socio amministratore che provvederà tempestivamente ad effettuare il relativo pagamento. In tale ipotesi l'interpellante chiede chiarimenti sulla corretta detrazione dell'iva "a monte" da parte della società. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L'interpellante, richiamati l'articolo 19-bis1 del d.p.r. n. 633 del 1972 e la risoluzione n. 6/DPF del 20 febbraio 2008, ritiene che il descritto addebito, mediante fattura, del fringe benefit al socio amministratore per l'utilizzo promiscuo del veicolo aziendale legittima la società a detrarre integralmente l'iva pagata per l'acquisto, gestione, manutenzione ed utilizzo del veicolo. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE L'articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del d.p.r. n. 633 del 1972, nel testo vigente stabilisce nella misura del 40 per cento la detrazione dell'iva addebitata per le operazioni ivi indicate concernenti veicoli stradali a motore, utilizzati sia per finalità imprenditoriali e sia per finalità a carattere privato. Ciò indipendentemente dalla effettiva misura dell'utilizzo nell'esercizio dell'attività. Pertanto in tali ipotesi l'importo da assumere a riferimento per calcolare l'ammontare detraibile è in ogni caso il 40 per cento dell'imposta addebitata. In tal senso sono stati forniti chiarimenti anche dal Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento delle politiche Fiscali - con la citata risoluzione n. 6/DPF del 20 febbraio Con la stessa risoluzione è stato, inoltre, precisato che tale regime di detrazione limitata non opera per i veicoli utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione e che ai fini in questione è da considerare realizzato l'utilizzo esclusivo quando i veicoli stradali a motore sono "acquistati dal datore di lavoro o acquisiti anche in base a contratti di noleggio o locazione, anche finanziaria, e successivamente messi a disposizione del personale dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo. La messa a disposizione dietro corrispettivo è infatti una prestazione imponibile ai fini IVA...". Al riguardo, indipendentemente da ulteriori precisazioni, per il caso in esame rileva evidenziare che le disposizioni, previste specificamente per i veicoli dati in uso ai dipendenti, non possono essere applicate anche per i veicoli concessi in uso agli amministratori. Ciò a motivo della natura eccezionale di tali disposizioni. E' anche opportuno evidenziare che con la circolare n. 1/E del 19 gennaio 2007 ha confermato quanto già affermato al punto 10 della circolare n. 5/E del 2001, e cioè che, ai sensi dell'articolo 34, della legge n. 342 del 2000, l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente del trattamento fiscale dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, come possono essere quelli per l'ufficio di amministratore di società, concerne le modalità di determinazione del reddito del collaboratore ai fini delle imposte dirette, ma non si configura quale assimilazione delle due tipologie di rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge. In conclusione, la Direzione regionale della Lombardia è dell'avviso che, per quanto concerne la detrazione dell'iva "a monte" relativa al veicolo stradale concesso in uso promiscuo al socio amministratore, debba operare il regime ordinario previsto dalla normativa in materia e, quindi, non si condivide la soluzione proposta dall'interpellante. IL DIRETTORE REGIONALE Eduardo Ursilli 9

11 stradale concesso in uso promiscuo al socio amministratore, debba operare il regime ordinario previsto dalla normativa in materia e, quindi, non si condivide la soluzione proposta dall'interpellante. Al di là della apparente totale chiusura della formula utilizzata, la Direzione regionale della Lombardia sembrerebbe ritenere che: la detrazione dell'iva 100% (in luogo del 40%) "a monte", relativa al veicolo stradale concesso in uso promiscuo all amministratore, non sia preclusa 7 ; purchè, tuttavia, a valle, l assegnazione venga sottoposta alle regole ordinarie previste dalla normativa in materia. Pertanto, la fatturazione (ovvero l autofatturazione) del corrispettivo della concessione in uso del veicolo ai collaboratori parasubordinati, all amministratore, dovrebbe avvenire determinando la base imponibile sulla base delle spese sostenute dal soggetto passivo per l esecuzione dei servizi medesimi e non, invece, sulla base della regola derogatoria forfettariamente stabilita per i dipendenti (valore normale del fringe benefit secondo il Tuir). All atto pratico, se le elaborazioni dell ACI sono davvero effettuate i modo rigoroso e scientifico (cosa della quale non si avrebbe motivo di dubitare), è opinione personale di chi scrive come non possa essere contestata la deducibilità integrale dell Iva a monte, sempreché la determinazione dell imponibile da fatturare per l uso extra-aziendale del veicolo da parte del collaboratore o dell amministratore avvenga: quantomeno con riferimento ai costi chilometrici 8 elaborati dall Aci (in alternativa alla più complessa stratificazione dei costi effettivi aziendali), normalmente utilizzati nel calcolo dei costi da rimborsare ai soggetti che utilizzano il proprio veicolo per scopi aziendali; tenuto conto della percorrenza effettiva (concretamente da dimostrare). 7 Come acutamente osservato da Giorgio Gavelli, in Norme & Tributi Il Solo 24 ore del 15/11/2014, se avesse voluto ottenere una risposta differente, la società interpellante avrebbe dovuto fatturare all amministratore non il fringe benefit ex art. 51 del Tuir, ma il valore normale determinato sulla base delle tariffe di noleggio. 8 Si tratta di pubblicazione diversa dalla Tabelle nazionali recepite annualmente dall Agenzia delle Entrate. 10

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