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1 Auto e 2000 AU 511 PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA Gruppo Aviva

2 Avvertenza in caso di sinistro Per denunciare un sinistro, effettuare una richiesta danni o richiedere le prime necessarie informazioni può rivolgersi all Agenzia/Ufficio assicurativo, che ha in carico il Suo contratto, che Le fornisce ogni assistenza utile per ottenere un veloce risarcimento del danno. Le ricordiamo che una corretta e completa compilazione del modulo blu (constatazione amichevole di sinistro), sottoscritto da entrambe le parti, favorisce una più veloce liquidazione del danno evitando contestazioni sulla responsabilità. Raccomandiamo pertanto, ogni volta sia possibile, di utilizzare il suddetto modulo per la constatazione del sinistro, anche in caso di lesioni di lieve entità. Può avere informazioni e notizie più approfondite visitando il sito SPAZIO PER LA TESSERA DI ASSISTENZA SERVIZIO VALIDO SOLO SE RICHIAMATO IN POLIZZA

3 NOTA INFORMATIVA Premessa La presente Nota Informativa vuole contribuire a far conoscere alcune caratteristiche del Contratto di Assicurazione, fornendo preventivamente al Contraente le informazioni necessarie ad una corretta valutazione dell assicurazione prescelta. In questa sede sono recepite le disposizioni di cui all art. 185 del Codice delle Assicurazioni e quelle impartite dall ISVAP in tema di informativa al Contraente. 1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ AVIVA Italia S.p.A. è stata autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con Decreto Ministeriale del 9/10/1990 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990. Qualora l eventuale garanzia Tutela Legale sia prestata da Aviva Assicurazioni S.p.A., quest ultima è stata autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con Decreto Ministeriale del 5/3/1992 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25/3/1992. Il contratto è concluso con la sede legale della Società sita in Italia - Viale Abruzzi Milano. 2. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO 2.1 Legislazione applicabile In base all art. 180 del Codice delle Assicurazioni, al contratto stipulato si applica la legge italiana. Le Parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e fatta salva in ogni caso la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. 2.2 Reclami in merito al contratto o ai sinistri Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società - Servizio Reclami, Viale Abruzzi 94, Milano, Fax , cureclami@avivaitalia.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, può rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo inoltrato alla Società. Nel caso, invece, la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami devono essere inviati all Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata applicata. In tal caso l ISVAP facilita le comunicazioni tra l Autorità competente ed il Contraente. In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 2.3 Termini di prescrizione dei diritti I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del Codice Civile. Nell assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro di questo l azione. 3. INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO Le informazioni che seguono hanno lo scopo di richiamare l attenzione del Contraente su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno quindi natura di pattuizioni contrattuali. Per le condizioni di contratto si rinvia quindi al testo delle Condizioni di Assicurazione contenute nella polizza. 3.1 Soggetti esclusi dalla garanzia Responsabilità Civile Auto Il contratto non copre i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell ipotesi in cui lo stesso sia responsabile del sinistro. Nella medesima ipotesi di responsabilità non sono coperti, limitatamente ai danni alle cose, anche i seguenti soggetti: a) il proprietario del veicolo, l usufruttuario, l acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing; b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente e delle persone di cui al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; c) nel caso l Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto b). 3.2 Durata del contratto Il contratto, se di durata non inferiore l anno, si rinnova tacitamente in assenza di disdetta inviata dalle Parti entro il termine di cui all articolo Rinnovo dell assicurazione delle Condizioni Generali di Assicurazione. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di mora di 15 giorni previsto dall art. 1901, secondo comma del Codice Civile. Opuscolo stampato su carta riciclata al 100%

4 3.3 Clausola di esclusione dalla garanzia assicurativa e di rivalsa nei confronti dell Assicurato Nei casi indicati dall articolo Esclusioni e rivalsa delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non è operante e l assicuratore che abbia dovuto risarcire il terzo danneggiato ha diritto di esercitare la rivalsa nei confronti dell Assicurato per il recupero delle somme pagate. Tra questi si segnala in particolare il caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n.7 e 187 n.8 del Codice della Strada e successive modifiche; Questa esclusione, tuttavia, può essere eliminata come previsto dalla tariffa vigente. 3.4 Facoltà di rimborsare il costo di uno o più sinistri per evitare la maggiorazione del premio Il Contraente ha facoltà di evitare la maggiorazione di premio, dovuta all applicazione della clausola Bonus/Malus, rimborsando gli importi per tutti o parte dei sinistri liquidati precedentemente alla data di scadenza del contratto. Se trattasi di sinistri rientranti nell ambito della procedura di risarcimento diretto ai sensi dell art.149 del Codice delle Assicurazioni, il Contraente può richiedere l importo dei sinistri pagati alla Stanza di Compensazione c/o CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser Roma ( ovvero delegare il Suo intermediario. La Stanza di Compensazione provvede a comunicare l ammontare degli importi che possono essere rimborsati direttamente alla stessa. Tale facoltà riguarda solo i sinistri liquidati integralmente e può essere esercitata entro sei mesi dalla scadenza contrattuale. Nei casi suesposti viene riconosciuta al Contraente la classe di merito senza considerare i sinistri rimborsati che non sono, pertanto, riportati nell attestazione dello stato del rischio. 3.5 Attestazione dello stato del rischio L attestazione dello stato del rischio è uno strumento indispensabile per informare il Contraente sulla sinistrosità legata alla guida del veicolo ed, inoltre, consente di conoscere le caratteristiche del rischio per stabilire il premio corretto. La Società, ad ogni scadenza annuale del contratto, invia direttamente al domicilio del Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza, l attestazione dello stato del rischio. Il suddetto documento viene trasmesso anche nel caso di anticipata risoluzione del contratto purchè il periodo di osservazione risulti concluso. 3.6 Diritto alla conservazione della classe di merito Nel caso di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabile del suo nucleo familiare, la Società assegna la stessa classe di merito risultante dall ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato. 3.7 Comportamento da tenere in caso di sinistro In caso di sinistro si deve prontamente avvisare il proprio assicuratore utilizzando l apposito modulo di denuncia fornito dalla Società anche in caso di lesioni di lieve entità. La denuncia deve essere compilata con la necessaria attenzione e riportare tutti gli elementi conoscitivi utili con particolare riguardo ai seguenti: a) data, ora e luogo di avvenimento del sinistro; b) modalità di accadimento dello stesso con targhe dei veicoli coinvolti; c) generalità dei rispettivi conducenti ed estremi delle coperture assicurative dei veicoli. Si ricorda che una corretta e completa compilazione del modulo blu (constatazione amichevole di sinistro), sottoscritto da entrambe le parti, favorisce una più veloce liquidazione del danno evitando contestazioni sulla responsabilità. 3.8 Risarcimento del danno da circolazione Con l Indennizzo Diretto, in caso di sinistro (per il quale il danneggiato si ritiene non responsabile o responsabile parzialmente) il Contraente deve rivolgersi per la richiesta di risarcimento al proprio assicuratore. Tale procedura, che già avveniva su una parte dei sinistri che rientravano nella Convenzione fra Compagnie per l Indennizzo Diretto, diventa una norma di legge che coinvolge, salvo alcune eccezioni, tutti gli incidenti stradali. Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato in un sinistro stradale è di due anni. 3.9 Prevenzione e sicurezza stradale L osservanza delle norme previste per la prevenzione e sicurezza stradale garantisce una maggiore protezione dell incolumità fisica, ed in particolar modo si consiglia l uso corretto: del casco di protezione per i ciclomotori ed i motocicli (art. 171 del Codice della Strada); delle cinture di sicurezza per tutti gli occupanti dei veicoli per i quali è previsto tale dispositivo (art. 172 del Codice della Strada); dei seggiolini omologati per i bambini. Si raccomanda, infine, il rispetto delle norme del Codice della Strada in genere con particolare riguardo ai limiti di velocità previsti dalle strade ed Autostrade. SI RICHIAMA L ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO. 2

5 INDICE PAGINA DEFINIZIONI 4 GLOSSARIO GIURIDICO 6 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE 8 CONDIZIONI SPECIALI 11 K - PLURIVEICOLARE 11 L - VINCOLO LEASING 11 M - VINCOLO CON IPOTECA O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO 11 O - DEROGA AL TACITO RINNOVO RESPONSABILITA CIVILE CONDIZIONI GENERALI 12 FORMA TARIFFARIA 14 E - FRANCHIGIA 14 F - BONUS/MALUS 14 CONDIZIONI AGGIUNTIVE 16 A - DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI SU NATANTI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE 16 B - DANNI A COSE ED ANIMALI DI TERZI TRASPORTATI SU NATANTI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE 16 D - RINUNCIA ALLA RIVALSA 16 S - VEICOLI E MOTOVEICOLI D EPOCA E DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE (LUBRIFICANTI, COMBUSTIBILI, ECC.) VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE (GAS TOSSICI, ESPLOSIVI) GUIDA LIMITATA INCENDIO/FURTO CONDIZIONI GENERALI 18 CONDIZIONI AGGIUNTIVE 19 N - FURTO E RAPINA TOTALE 19 P - FURTO PARZIALE 19 R - ATTI VANDALICI 19 X - EVENTI NATURALI KASKO CONDIZIONI GENERALI INFORTUNI CONDIZIONI GENERALI 21 CONDIZIONI AGGIUNTIVE 23 V - INFORTUNI DEL CONDUCENTE E DEI TRASPORTATI 23 Z - TABELLA INAIL RITIRO PATENTE CONDIZIONI GENERALI ASSISTENZA CONDIZIONI GENERALI 25 ASSISTENZA AL VEICOLO E ALLE PERSONE 25 ASSISTENZA FURTO GUIDA SICURA CONDIZIONI GENERALI TUTELA LEGALE CONDIZIONI GENERALI 31 NORME IN CASO DI SINISTRO NORME IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITA CIVILE 32 NORME IN CASO DI SINISTRO INCENDIO/FURTO/KASKO 33 NORME IN CASO DI SINISTRO INFORTUNI 34 NORME IN CASO DI SINISTRO RITIRO PATENTE 35 NORME IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE 35 INFORMATIVA AI SENSI DELL ART.13 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 30/6/2003 N

6 DEFINIZIONI ACCESSORI E APPARECCHI AUDIOFONOVISIVI Le installazioni fissate stabilmente sul veicolo o natante, quali ad esempio: cerchi in lega, interni in pelle, radio, telefoni, televisori, lettori CD, viva-voce, navigatori satellitari ed altri allestimenti del genere, sono considerati: DI SERIE quando costituiscono la dotazione del veicolo senza comportare un supplemento al prezzo di listino e risultano dalla fattura di acquisto del veicolo; NON DI SERIE se montati successivamente alla data d acquisto. ANTIFURTO L impianto di protezione contro il furto del veicolo. ASSICURATO Nella Responsabilità Civile verso terzi, la persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è protetta dal contratto. Negli altri casi, il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione. ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO E il documento nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato: la classe di merito CU assegnata all'assicurato, il numero e la tipologia dei sinistri degli ultimi 5 anni più l anno corrente. ATTO VANDALICO L'azione effettuata con la mera intenzione di arrecare danno alle cose altrui. AZIONE DEL FULMINE Effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell'atmosfera. BONUS/MALUS E' la formula tariffaria di personalizzazione che, ad ogni rinnovo, assegna ai contratti una delle classi di merito previste in funzione della sinistrosità riscontrata nel periodo di osservazione. CLASSE DI MERITO AVIVA La classe di merito interna assegnata al contratto sulla base delle norme previste dalla tariffa vigente. CLASSE CU La classe CU (conversione universale) è il parametro di riferimento per tutte le Imprese, come previsto dalla vigente normativa, che consente il riconoscimento della classe effettiva di appartenenza dell'assicurato. CODICE DELLE ASSICURAZIONI Il Codice delle Assicurazioni è il testo che raccoglie i principi e le regole dell ordinamento assicurativo. CODICE VEICOLO Il codice Infocar con il quale le riviste Quattroruote e Tuttotrasporti identificano marca, modello, versione, allestimento e valore del veicolo. CONDUCENTE La persona alla guida del veicolo o del natante. CONTRAENTE La persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto nell interesse proprio o per conto di chi spetta, assumendone i relativi obblighi. CONSAP La CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) Via Yser Roma ( è l Ente che gestisce la Stanza di Compensazione. DAS Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.. DEGRADO Percentuale di riduzione applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza del sinistro. Tale percentuale corrisponde al rapporto fra il valore commerciale del veicolo ed il prezzo di listino a nuovo dello stesso al momento del sinistro. ESPLOSIONE Conseguenza di sviluppo di gas o vapori ad elevata temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga velocemente. FAMILIARE CONVIVENTE Componente del nucleo familiare del proprietario del veicolo assicurato certificato dallo stato di famiglia. FRANCHIGIA È la parte del danno risarcibile che rimane a carico dell Assicurato. 4

7 FURTO E il reato perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o altri. INCENDIO La combustione, con sviluppo di fiamma, del veicolo o natante assicurato che può autoestendersi e propagarsi. INDENNIZZO La somma che la Società eroga all Assicurato o al beneficiario in caso di sinistro. INFORTUNIO Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce la morte e/o lesioni corporali obiettivamente constatabili connesso alla circolazione del veicolo o navigazione del natante. LOCATARIO L'utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano indicate sulla carta di circolazione. MASSIMALI Sono i limiti di risarcimento, riportati in polizza, entro i quali la Società si impegna in caso di ciascun sinistro alla liquidazione dei danni subiti da persone, cose o animali. NATANTE L unità, il motoscafo, l imbarcazione, la nave o il motore amovibile di qualsiasi potenza purchè adibiti alla navigazione da diporto. PARTI I soggetti destinatari della disciplina contrattuale: Contraente e Società. PERIODO DI ASSICURAZIONE Periodo per il quale è pattuita la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente. PERIODO DI OSSERVAZIONE Periodo durante il quale la Società determina la classe di merito da attribuire per l anno successivo sulla base dell applicazione delle regole evolutive. PLURIVEICOLARE Assicurazione di più veicoli con polizza unica. POLIZZA O CONTRATTO Il documento che prova l assicurazione. P.R.A. Pubblico Registro Automobilistico. PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Società. PROPRIETARIO Per il veicolo l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. Nel caso di veicoli locati in Leasing il locatario è parificato al proprietario. Per il natante l intestatario all apposito registro previsto per le imbarcazioni soggette a registrazione o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. QUATTRORUOTE La rivista pubblicata dall Editoriale Domus per autovetture e fuoristrada. RAPINA La sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa, od altre persone. REGOLA PROPORZIONALE Se l assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva al tempo del sinistro, l assicurazione risponde dei danni in proporzione della parte suddetta (art del Codice Civile). RISARCIMENTO La somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro. RISARCIMENTO DIRETTO E la procedura, in vigore dal 1 febbraio 2007 (per i sinistri subiti senza colpa o con colpa parziale, con danni al veicolo o lesioni di lieve entità), che consente all automobilista leso di chiedere il pagamento direttamente alla propria Assicurazione, invece che a quella del responsabile del sinistro. RISCHIO La probabilità che si verifichi il sinistro. 5

8 RIVALSA Il diritto che la Società ha di recuperare nei confronti del Contraente o dei titolari dell interesse assicurato le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole che prevedano l eventuale contributo dell Assicurato al risarcimento del danno. SCOPERTO La percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell Assicurato per ciascun sinistro. SCOPPIO Il repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell impianto di alimentazione. SETTORI TARIFFARI Divisione tariffaria secondo la classificazione dei veicoli: Settore I: Autovetture Settore II: Autotassametri Settore III: Autobus Settore IV: Autoveicoli e Motoveicoli per trasporto di cose Settore V: Ciclomotori, Motocicli, Motocarrozzette e Quadricicli ad uso privato Settore VI: Macchine operatrici e Carrelli Settore VII: Macchine agricole Settore VIII: Natanti, Imbarcazioni e Navi ad uso privato o da diporto Settore IX: Imbarcazioni e Navi ad uso pubblico SINISTRO Il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Per la sola Tutela Legale il verificarsi della controversia per la quale è prevista l assicurazione. SOCIETÀ Aviva Italia S.p.A. oppure Aviva Assicurazioni S.p.A. per la sola garanzia Tutela Legale. STANZA DI COMPENSAZIONE La Stanza di Compensazione, presso la CONSAP, gestisce le regolazioni contabili tra le Imprese assicuratrici in merito alla convenzione per il risarcimento diretto in caso di sinistro di Responsabilità Civile. La Stanza di Compensazione provvede, su richiesta dell Assicurato, a comunicare l'ammontare dei sinistri liquidati che potranno essere rimborsati alla stessa. TARIFFA I premi per la Responsabilità Civile e le relative norme di applicazione predisposte dalla Società disponibili presso le Agenzie/Uffici assicurativi oppure consultando il sito TUTTOTRASPORTI La rivista pubblicata dall Editoriale Domus per i veicoli commerciali. VEICOLO Il mezzo a motore che circola sulle strade, sulle aree pubbliche, nonché su quelle private ad esse equiparabili, identificato in polizza nonché eventuale rimorchio o semirimorchio. GLOSSARIO GIURIDICO PER L ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE ARBITRATO È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controversia o evitarne l insorgenza. ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE È l attività che viene svolta tentando una mediazione tra le Parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. CONTRAVVENZIONE È un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l arresto e/o l ammenda. DANNO EXTRACONTRATTUALE È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone (ad esempio il danno subito nel corso di un incidente stradale oppure il danno subito alla propria abitazione o quello subito dal derubato, dal truffato, ecc.). Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l evento dannoso. 6

9 DELITTO È un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce: delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza, imperizia; delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute; delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa o con la reclusione. DIRITTO CIVILE È il complesso di norme che regolano i rapporti tra privati (aziende o persone); quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al Diritto Civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle Parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo. DIRITTO PENALE E il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge Penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza della legge Civile (vedi alla voce Diritto Civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le Parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l imputato deve comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accolla lo Stato. FATTO ILLECITO Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell ordinamento giuridico, fuori dalle ipotesi di inadempimento contrattuale. L illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della Legge Civile, penale se in violazione di norme Penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione. INSORGENZA DEL SINISTRO Il momento nel quale inizia la violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella sezione Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso. Più specificatamente, l insorgenza è: nell ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato; nell ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l evento dannoso; nell ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle Parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali. ONERI FISCALI Spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registrazione di atti (sentenze, decreti ecc.) a carico dell Assicurato. PROCEDIMENTO PENALE Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che è notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l indicazione della norma violata ed il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio). REATO Violazione della Legge Penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge. SANZIONE AMMINISTRATIVA Misura che l ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. E quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituiti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall Autorità Giudiziaria. SPESE Dl GIUSTIZIA Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto Penale). SPESE Dl SOCCOMBENZA Sono le spese che la Parte che perde una causa civile deve pagare alla Parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti (vedi alla voce Diritto Civile). SPESE PERITALI Sono quelle relative all opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d ufficio) o dalle Parti (consulente di parte). TRANSAZIONE Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere. VERTENZA CONTRATTUALE Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle Parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti. 7

10 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo o alla prestazione nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Relativamente alla Responsabilità Civile, qualora sia applicabile l art. 144, secondo comma, del Codice delle Assicurazioni, la Società esercita diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell inopponibilita di eccezioni previste dalla citata norma. ART. 2 ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio ed in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, cosi come previsto dall art.1910 del Codice Civile. ART. 3 DECORRENZA DELL ASSICURAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO DECORRENZA L assicurazione ha effetto dalle ore e dal giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. PAGAMENTO Il premio deve essere pagato all Agenzia/Ufficio assicurativo alla quale è assegnata la polizza che è autorizzata a rilasciare il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni vigenti. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. ART. 4 MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. ART. 5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO E VARIAZIONE DELLA RESIDENZA O SEDE LEGALE Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società qualsiasi aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo o alla prestazione nonché la stessa cessazione dell assicurazione (art del Codice Civile). Inoltre il Contraente è tenuto a comunicare eventuali variazioni della residenza (se persona fisica) o della sede legale (se persona giuridica) dell intestatario al P.R.A. o locatario del veicolo assicurato. Relativamente alla Responsabilità Civile, qualora sia applicabile l art. 144, secondo comma, del Codice delle Assicurazioni, la Società esercita diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. ART. 6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso. ART. 7 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA DEL VEICOLO O DEL NATANTE Il trasferimento della proprietà del veicolo o del natante assicurato oppure la sua consegna in conto vendita determina la cessione del contratto, salvo che il Contraente chieda di trasferire l assicurazione su altro veicolo o natante intestato al medesimo proprietario oppure a familiare convivente. In quest ultimo caso la Società, previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell eventuale Carta Verde relativi al veicolo o al natante alienato, rilascia i nuovi documenti. Nel caso, invece, di cessione del contratto di assicurazione, il Contraente è tenuto a darne immediato avviso alla Società, la quale, previa restituzione dei documenti assicurativi, prende atto della cessione mediante emissione di polizza intestata all acquirente, con un nuovo periodo assicurativo. Il Contraente che ometta di comunicare l alienazione è comunque tenuto al pagamento dei premi successivi fino a quando non ha provveduto a comunicare detta cessione. Nel caso in cui l acquirente del veicolo o del natante documenti di essere già in possesso di valida assicurazione, la Società rinuncia a pretendere da questi di subentrare nella polizza provvedendo ad annullare il contratto dalla data di restituzione dei documenti assicurativi. ART. 8 DEMOLIZIONE, ESPORTAZIONE, VENDITA O FURTO DEL VEICOLO O NATANTE VEICOLI Nel caso di cessazione del rischio del veicolo assicurato (senza sostituzione con altro veicolo) è rimborsata la parte di premio non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua nei seguenti casi: demolizione o esportazione (documentate da attestazione del P.R.A. certificante la riconsegna della carta di circolazione e della targa di immatricolazione); 8

11 vendita (documentata da attestazione del P.R.A.); furto (documentato da una copia della denuncia presentata all Autorità competente). Non è rimborsabile la parte di premio relativa alla garanzia furto. L appendice di rimborso decorre: dal momento della consegna dei documenti suindicati nonchè del certificato, del contrassegno e dell eventuale Carta Verde (nei casi di demolizione, esportazione oppure vendita); dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia all Autorità competente, nel caso di furto. Se la cessazione del rischio è successiva ad un eventuale sospensione del contratto, il premio corrisposto e non usufruito viene restituito dalla data della sospensione, purchè la richiesta sia effettuata entro 18 mesi dalla data della sospensione. NATANTI Nel caso di cessazione del rischio del natante assicurato (senza sostituzione con altro natante) è rimborsata la parte di premio non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua nei seguenti casi: demolizione, esportazione definitiva e vendita (documentate da idonea certificazione); furto (documentato da una copia della denuncia presentata all Autorità competente). Non è rimborsabile la parte di premio relativa alla garanzia furto. L appendice di rimborso decorre: dal momento della consegna dei documenti suindicati nonchè del certificato e del contrassegno (nei casi di demolizione, esportazione oppure vendita); dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia all Autorità competente, nel caso di furto. ART. 9 SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto deve darne comunicazione alla Società restituendo il certificato, il contrassegno e l eventuale Carta Verde con decorrenza dalla data di restituzione dei suddetti documenti. La sospensione decorre dalla data di restituzione dei suddetti documenti oppure, nel caso di furto del veicolo, dalla data della denuncia. Trascorsi 18 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito dalla Società, salvo quanto previsto dall art.8. La riattivazione del contratto deve essere effettuata mediante sostituzione alle condizioni della tariffa vigente alla data di decorrenza della nuova polizza. Può essere assicurato lo stesso veicolo o altro intestato al P.R.A. al medesimo proprietario oppure a familiare convivente. Si proroga la scadenza annuale per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 60 giorni) e sul premio alla firma si imputa, a favore del Contraente il premio pagato e non goduto. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 60 giorni non si procede alla proroga della scadenza. Per i contratti stipulati con clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o no di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 60 giorni). All atto della sospensione la Società rilascia un appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente. Non è consentita la sospensione per i contratti: di durata inferiore l anno; amministrati nella forma Pluriveicolare; che assicurano i veicoli ed i motoveicoli d epoca e di interesse storico e collezionistico; che assicurano i natanti. ART. 10 ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO La Società, ad ogni scadenza annuale del contratto, invia direttamente al domicilio del Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza, l attestazione dello stato del rischio. Il suddetto documento viene trasmesso anche nel caso di anticipata risoluzione del contratto purchè il periodo di osservazione risulti concluso. La Società non rilascia l attestazione nel caso di: sospensione della garanzia nel corso del contratto con periodo di osservazione non concluso; contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio; contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale con periodo di osservazione non concluso; veicoli assicurati con polizza pluriveicolare che non abbiano concluso il periodo di osservazione; assicurazione relativa a natanti. Nel caso sia richiesto il rilascio di duplicato dell attestazione dello stato dl rischio, la Società rilascia il duplicato stesso entro quindici giorni ad uno dei seguenti soggetti: contraente; proprietario del veicolo, se diverso dal contraente; locatario nel caso di locazione finanziaria (Leasing); persona munita di delega e di copia di un valido documento di riconoscimento, rilasciato dall avente diritto. ART. 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO DEL VEICOLO La Società rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio mancanti fino alla scadenza del contratto, ad eccezione della parte di premio furto. 9

12 ART. 12 ADEGUAMENTO DEL PREMIO Qualora la Società intenda rinnovare l assicurazione con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, ferme restando tutte le condizioni normative di polizza, deve mettere a disposizione del Contraente le nuove condizioni di premio presso l'agenzia/ufficio assicurativo alla quale è assegnato il contratto, almeno 60 giorni prima della scadenza della polizza stessa. Le nuove condizioni di premio non tengono conto delle variazioni derivanti: per la Responsabilità Civile dal verificarsi o no di sinistri nel periodo di osservazione; per le garanzie legate al valore del veicolo dell'eventuale riduzione del valore dello stesso. Nel caso di variazione in aumento delle condizioni di premio precedentemente applicate, se il Contraente, dopo averne preso visione, accetta le nuove condizioni di premio, il contratto si rinnova. Se il Contraente non manifesta alcuna volontà o rifiuta le nuove condizioni di premio il contratto si intende risolto dalla scadenza annuale, fermo l'impegno della Società di mantenere comunque operanti le garanzie fino alla data di effetto della nuova polizza che il Contraente stipula con altra Società, ma non oltre il 15 giorno successivo alla scadenza del presente contratto. In ogni caso, il ritiro del certificato e del contrassegno, con conseguente pagamento del premio, implica accettazione delle nuove condizioni di premio. Resta fermo che, qualora una delle parti abbia inviato disdetta nei termini previsti dall'art. 14, la garanzia cessa di avere effetto dalle ore 24 del giorno di scadenza del contratto. ART. 13 ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO Ad ogni rinnovo annuale purchè in polizza risulti indicato il codice Infocar e purchè il veicolo sia immatricolato da più di 12 mesi (per i veicoli dei settori I e II) e 6 mesi (per gli autocarri sino a 35 quintali), la Società, prendendo come riferimento l ultimo numero disponibile delle riviste Quattroruote o Tuttotrasporti anteriori alla data del rinnovo, riduce automaticamente il valore assicurato e, conseguentemente, il premio. I valori degli eventuali accessori e/o audiofonovisivi sono adeguati nella stessa percentuale purché dal contratto sia indicato il valore degli stessi. Il nuovo valore è segnalato sulla quietanza di rinnovo. Qualora il valore inizialmente assicurato sia minore del valore indicato nelle suddette riviste, il valore assicurato negli anni successivi, a deroga di quanto previsto ai commi precedenti, non viene modificato fino a quando non risulti inferiore a quello riportato dall ultimo numero delle stesse. Relativamente alle sole autovetture, in mancanza del codice Infocar o nel caso in cui non sia riportata sui listini ufficiali la quotazione del veicolo assicurato, la Società propone ugualmente l adeguamento applicando una riduzione convenzionale del 5% della somma assicurata. Indipendentemente dall applicazione del presente articolo, la Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, a adeguare il valore del veicolo assicurato alla valutazione di mercato, e conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso o di quello eventualmente comunicato ai sensi dell art. 12. ART. 14 PROROGA DELL ASSICURAZIONE Salvo quanto previsto dall art.12, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata o fax inviati almeno quindici giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno, è prorogata di un anno e così successivamente. Resta convenuto che la disdetta inoltrata da una delle parti s intende efficace per tutte le garanzie previste dal contratto. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore l anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma. ART. 15 ONERI FISCALI E CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Gli oneri fiscali ed il contributo al Servizio Sanitario Nazionale relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Nel caso di veicolo immatricolato o di natante registrato nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano non si applica sia l imposta sulle assicurazioni sia il contributo al Servizio Sanitario Nazionale. ART. 16 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. ART. 17 GARANZIA ASSISTENZA La Società presta la garanzia di Assistenza utilizzando la Struttura Organizzativa della Centrale Operativa di Mondial Assistance Italia S.p.A., tuttavia alla scadenza di ogni annualità assicurativa ha la facoltà di cambiare la struttura stessa, dandone tempestivo avviso al Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dalla polizza. ART. 18 TUTELA LEGALE La Società presta la garanzia Tutela Legale in collaborazione con DAS, tuttavia alla scadenza di ogni annualità assicurativa ha la facoltà di cambiare partner garantendo le medesime prestazioni previste dalla polizza. ART. 19 COASSICURAZIONE E DELEGA Qualora l assicurazione è ripartita in quote fra le Società indicate in polizza, ciascuna è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, devono essere trasmesse dall una all altra parte unicamente per il tramite della Società designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Queste ultime sono tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria, per la gestione della polizza, l istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, compresa quella di incaricare esperti (periti, medici, consulenti, ecc.) per conto delle Coassicuratrici. La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell esazione dei premi o importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze e, ove necessario, del certificato di assicurazione e del contrassegno. Scaduto il termine contrattuale di pagamento del premio, la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto. Ogni modifica alla polizza impegna ciascuna Coassicuratrice solo dopo la firma dell atto relativo. 10

13 CONDIZIONI SPECIALI (valide solo se espressamente richiamate) K - PLURIVEICOLARE L'assicurazione è stipulata nella forma "pluriveicolare" e prevede la copertura di veicoli intestati al P.R.A. al Contraente od a lui locati. La copertura assicurativa per singolo veicolo ha effetto, salvo diversa indicazione, dalle ore 24 del giorno indicato nel documento emesso dalla Società.. Le esclusioni o le sostituzioni dei veicoli sono ammesse solo per demolizione, esportazione, vendita oppure furto e devono essere accompagnate dalla restituzione dei relativi documenti assicurativi, salvo nel caso di furto. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. Ad ogni scadenza di rata il premio è determinato sulla base del corrispondente stato del rischio. La regolazione del premio, relativamente ai movimenti intervenuti, si effettua entro 30 giorni dal termine dell annualità assicurativa. La differenza del premio risultante deve essere versata entro il 15 giorno dalla data di comunicazione della Società. Ad ogni rinnovo contrattuale, nel caso in cui il numero dei veicoli assicurati sia inferiore a quello previsto dalla tariffa aziendale, la Società si riserva la facoltà di trasformare la polizza in singoli contratti. L - VINCOLO LEASING Il veicolo o natante assicurato, di proprietà della Società di Leasing indicata in polizza ed immatricolato al P.R.A. o iscritto nei pubblici registri a suo nome, è stato concesso in Leasing al nominativo riportato nel contratto. La Società s impegna nei confronti della Società di Leasing sino alla scadenza del Leasing a: non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il suo consenso; comunicarle ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo o natante indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia; comunicarle con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l eventuale mancata proroga del contratto alla sua scadenza naturale, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque la sospensione della garanzia ai sensi di legge. La Società ha la facoltà di disdire il presente contratto con lettera raccomandata da inoltrarsi al Contraente e, contestualmente, alla Società di Leasing. In caso di incendio, furto o kasko del veicolo o del natante assicurato, l indennizzo è corrisposto, a norma dell art.1891, secondo comma del Codice Civile, alla Società di Leasing la quale sottoscrive, nella sua qualità di proprietaria, la relativa quietanza liberatoria. Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, fino alla data di scadenza del contratto di Leasing, salvo consenso scritto liberatorio della vincolataria. M - VINCOLO CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO Il contratto è vincolato a favore della Società vincolataria indicata in polizza. La Società assicuratrice si impegna nei confronti della Società vincolataria sino alla scadenza del vincolo a: non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto senza il suo consenso; comunicarle ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo o natante indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia; comunicarle, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonchè l eventuale mancata proroga del contratto alla sua scadenza naturale; non pagare, in caso di sinistro incendio, furto o kasko, alcun indennizzo senza il suo consenso scritto e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest ultima l indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la Società vincolataria è fin d ora autorizzata dal Contraente. Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, sino alla data di scadenza del vincolo, salvo consenso scritto liberatorio della vincolataria. O - DEROGA AL TACITO RINNOVO A deroga dell'art Proroga dell'assicurazione - il presente contratto non è soggetto a tacito rinnovo e pertanto si conclude alla sua naturale scadenza, senza l'applicazione del disposto dell art secondo comma del Codice Civile. 11

14 1 - CONDIZIONI GENERALI RESPONSABILITA CIVILE ART.1.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE VEICOLI La Società assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento per i danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione o sosta in aree pubbliche o private. Per il rimorchio o semirimorchio, identificato in polizza con targa propria, la garanzia vale esclusivamente per i danni causati a terzi durante la sosta se il rimorchio è staccato dalla motrice, per i danni da manovre a mano, nonchè, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. Per i danni provocati in Francia, in Germania, in Grecia e in Spagna l assicurazione è operante anche quando il rimorchio circoli agganciato ad una motrice di proprietà di terzi. NATANTI La Società assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento per i danni da lesioni personali involontariamente causati a terzi dalla navigazione o giacenza in acque pubbliche o private. L'assicurazione copre anche i danni derivanti durante la navigazione a vela, comprese le regate, purchè il natante sia munito di uno o più motori assicurati con la presente polizza. Limitatamente ai natanti ad uso privato o da diporto l assicurazione copre anche i danni a cose ed animali di terzi come da estensione 10 sottoriportata. Qualora l assicurazione sia riferita ad un motore marino amovibile la stessa copre il natante al quale motore risulta di volta in volta applicato. I massimali indicati nel contratto sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti per l assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, a quelli non compresi nell assicurazione obbligatoria. L assicurazione è estesa anche ai seguenti casi: VEICOLI 1) TRAINO DI RIMORCHI E CARRELLI APPENDICE L assicurazione copre la Responsabilità Civile per il traino di: rimorchi muniti di targa propria trainati da autovetture; carrelli appendice (non muniti di targa propria) a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili (art.56 del Codice della Strada); rimorchi di macchine operatrici trainati dalle stesse; rimorchi agricoli trainati da macchine agricole. 2) CARICO E SCARICO L assicurazione copre la Responsabilità Civile del Contraente e - se persona diversa - del Committente per i danni causati ai terzi dall esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa eseguite: senza l utilizzo di mezzi o dispositivi meccanici; con l ausilio di mezzi o dispositivi meccanici purchè stabilmente installati sul veicolo stesso. 3) VEICOLI SPECIALI PER DISABILI L assicurazione copre i danni causati a terzi nell esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone disabili, anche se effettuate con l ausilio di mezzi meccanici; nell ambito di questa garanzia sono considerate terzi anche le persone disabili. 4) VEICOLI ATTREZZATI TEMPORANEAMENTE PER LO SGOMBERO DELLA NEVE L assicurazione copre i danni a terzi durante le operazioni di sgombero della neve effettuate dal veicolo indicato in polizza, purchè sia stata rilasciata specifica autorizzazione dall Autorità competente. 5) AUTORIZZAZIONE AD ESERCITARSI ALLA GUIDA DI MOTOVEICOLI L assicurazione copre la Responsabilità Civile per i danni causati a terzi nel caso di motoveicolo condotto da persona munita di valida autorizzazione ad esercitarsi alla guida anche durante l eventuale tragitto necessario al raggiungimento dei luoghi poco frequentati per le esercitazioni di guida, ai sensi di legge. 6) DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI PER VEICOLI DATI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE, AUTOTASSAMETRI E AUTOBUS L assicurazione copre la Responsabilità Civile del conducente e del proprietario del veicolo per i danni causati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sè dai terzi trasportati. VEICOLI / NATANTI 7) RICORSO TERZI DA INCENDIO L assicurazione copre la Responsabilità Civile per i danni materiali e diretti causati dall incendio del veicolo o natante assicurato: a terzi in caso di danni non risarcibili ai sensi dell assicurazione obbligatoria; al locale, di proprietà di terzi, adibito a rimessa del veicolo o del natante di proprietà dell intestatario al P.R.A./locatario o dell usufruttuario. 8) RESPONSABILITA CIVILE TRASPORTATI L assicurazione copre la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo o del natante assicurato per i danni dagli stessi causati a terzi non trasportati. 9) VEICOLI E NATANTI ADIBITI A SCUOLA GUIDA L assicurazione copre anche la Responsabilità Civile dell istruttore. Sono considerati terzi l esaminatore e l allievo conducente anche quando è alla guida. NATANTI 10) DANNI A COSE OD ANIMALI DI TERZI L assicurazione copre la Responsabilità Civile per i danni causati, dal natante ad uso privato o da diporto, a cose od animali di terzi. 12

15 La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia assoluta, per ogni sinistro, di un importo pari a quello indicato in polizza. La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la richiesta del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. 11) ALAGGIO E VARO L assicurazione copre la Responsabilità Civile per i danni causati a terzi o a cose ed animali di terzi durante le operazioni di alaggio (manovra per portare il natante all asciutto) e varo (manovra per portare il natante in acqua). 12) GIACENZA A TERRA L assicurazione copre la Responsabilità Civile per i danni causati a terzi o a cose ed animali di terzi quando il natante si trova in giacenza a terra, compresi quelli causati dall incendio del natante comunque verificatosi. 13) ATTIVITA IDROSCIATORIA L assicurazione copre la Responsabilità Civile derivante dal traino di una persona durante l esercizio dell attività idrosciatoria effettuata anche con il traino di paracadute ascensionale o di deltaplano ed è compresa in garanzia la persona trainata. 14) HOVERCRAFT Per l aeronatante su cuscino d aria mosso a propulsione aerodinamica (hovercraft) l assicurazione copre la Responsabilità Civile anche durante gli spostamenti al di fuori dell acqua. ART. 1.2 ESTENSIONE TERRITORIALE E LIMITI DI NAVIGAZIONE VEICOLI L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, della Slovenia, della Svizzera, dell'ungheria e di Andorra. Nel caso sia rilasciato il certificato internazionale di assicurazione la garanzia vale anche per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali non siano barrate. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. Qualora la polizza cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione, il Contraente è obbligato all immediata restituzione della Carta Verde: la Società esercita il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. NATANTI L assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti e per le acque interne dei Paesi Europei. Inoltre i limiti di navigazione sono estesi al Mar Nero ed alle coste orientali dell Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie. ART. 1.3 ESCLUSIONI E RIVALSA L assicurazione non è operante: a) se il conducente non è abilitato alla guida/navigazione a norma delle disposizioni vigenti; b) nel caso di autoveicolo o natante adibito a scuola guida, durante la guida dell allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti; c) nel caso di veicolo con targa in prova o natante con autorizzazione alla navigazione temporanea, se la circolazione o navigazione avviene senza l osservanza delle disposizioni vigenti; d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente; e) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato o licenza di navigazione; f) nel caso di veicolo o natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n.7 e 187 n.8 del Codice della Strada e successive modifiche; g) durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara, salvo per i veicoli in occasione di gare di pura regolarità indette dall ACI e per i natanti durante le regate veliche; h) nel caso di rimorchio o semirimorchio assicurato con targa propria (rischio statico) per i danni alle persone occupanti il medesimo; i) nel caso di veicolo su cingoli o di autocarro adibito esclusivamente al trasporto di marmi in blocco per i danni provocati alla pavimentazione stradale; l) in caso di dolo del conducente. Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l art. 144, secondo comma, del Codice delle Assicurazioni, la Società esercita il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al terzo in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Inoltre relativamente alle estensioni previste all art. 1.1 sono esclusi dall assicurazione: m)limitatamente alla garanzia carico e scarico di cui al punto 2 i danni: alle cose trasportate o in consegna; alle persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle predette operazioni; ai mezzi sotto carico e scarico; provocati dai veicoli adibiti al trasporto di marmi in blocco e dai trattori stradali non muniti di ralla; da inquinamento dell ambiente che si determina in conseguenza della contaminazione dell acqua, dell aria, del suolo da parte di sostanze solide, liquide o gassose oggetto delle operazioni di carico e scarico; provocati dall operatore non autorizzato dall Assicurato e/o non abilitato alle operazioni secondo le disposizioni vigenti; n) limitatamente alla garanzia danni a cose di terzi trasportati per veicoli dati a noleggio con conducente, autotassametri e autobus di cui al punto 6, denaro, preziosi, titoli, nonchè bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono altresì esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento; o) limitatamente alla garanzia danni a cose od animali di terzi per natanti ad uso privato o da diporto di cui al punto 10, i danni alle cose od animali che si trovino a bordo del natante, od alle cose indossate o portate con sè dalle persone trasportate; p) limitatamente alla garanzia danni a terzi o a cose od animali di terzi per natanti durante le operazioni di alaggio o varo di cui al punto 11, i danni alle cose od animali che si trovino a bordo del natante. 13

16 FORMA TARIFFARIA (norme che integrano le Condizioni Generali di Responsabilità Civile) E - FRANCHIGIA L'assicurazione è stipulata con franchigia per ogni sinistro dell importo indicato in polizza. La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la richiesta del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. Il Contraente e l Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare l importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. Qualora il risarcimento effettuato sia pari o inferiore al pagamento della franchigia, dal momento in cui l importo della stessa sia versato, il sinistro non è considerato. F - BONUS/MALUS 1) L assicurazione prevede la variazione della classe di merito ad ogni scadenza contrattuale al verificarsi o no di sinistri che hanno comportato dei pagamenti di danni, così come previsto della vigente normativa. Il premio è calcolato in base al coefficiente previsto per la classe di merito corrispondente, come indicato nella tabella 1: TABELLA 1 Classe di merito CU Classe di merito Aviva Coefficienti di premio settori tariffari I e II Autovetture e Autotassametri Coefficienti di premio settore tariffario V Ciclomotori e Motoveicoli Classe di merito Aviva altri veicoli Coefficienti di premio altri veicoli 1i 1h 0,36 1g 1f 0,37 1 1e 0,39 0,50 da 1 a 1i 0,63 1d 0,41 1c 0,43 1b 0,45 1a 0,47 1 0,50 2 0,53 0,51 2 0,65 3 0,56 0,52 3 0,68 4 0,59 0,53 4 0,70 5 0,62 0,54 5 0,73 6 0,66 0,55 6 0,76 7 0,70 0,56 7 0,79 8 0,74 0,59 8 0,82 9 0,78 0,62 9 0, ,82 0, , ,88 0, , ,94 0, , ,00 0, , ,15 1, , ,35 1, , ,60 1, , ,80 1, , ,50 2, ,80 2) La classe di assegnazione è determinata sulla base dei criteri precisati nelle Norme Tariffarie in vigore al momento della stipulazione del contratto. Per veicoli assicurati precedentemente presso altra Impresa la classe di assegnazione è stabilita tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione dello stato del rischio che deve essere consegnata all atto della stipulazione del contratto. La classe applicata può essere modificata se l'attestazione dello stato del rischio viene consegnata dal Contraente entro tre mesi dalla data di stipulazione della polizza oppure anche successivamente qualora trattasi di ulteriore attestato a rettifica del precedente per eliminazione di sinistri senza seguito originariamente indicati. 14

17 3) Ad ogni rinnovo la variazione della classe di merito si determina sulla base dei sinistri osservati, come previsto dalla tabella 2. TABELLA 2 Classe di merito CU Classe di merito Aviva REGOLE EVOLUTIVE CLASSI DI MERITO Classe di collocazione in base ai sinistri osservati 0 sinistri 1 sinistro 2 sinistri 3 sinistri 4 o più sinistri Classe Classe Classe Classe Classe Classe Classe Classe Classe Classe CU Aviva CU Aviva CU Aviva CU Aviva CU Aviva 1 1i 1 1i 3 1g 6 1d 9 1a h 1 1i 3 1f 6 1c g 1 1g 3 1h 6 1e 9 1b f 1g 1d 1a e 1 1f 3 1c d 1e 1b c 1d 1a b 1c a 1b a ) Il Contraente può evitare la maggiorazione del premio conseguente alla variazione della classe di merito rimborsando gli importi liquidati a CONSAP (per i sinistri gestiti nell ambito della procedura di Risarcimento Diretto) o alla Società (per gli altri casi). Tale facoltà riguarda solo i sinistri liquidati integralmente e può essere esercitata entro sei mesi dalla scadenza contrattuale. 5) Per la riduzione o la maggiorazione del premio sono da considerare, ai fini dell osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura: 1 periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. 6) La sostituzione del contratto non interrompe il periodo di osservazione in corso salvo il caso di cambio di proprietario del veicolo (o del locatario nel caso di contratti Leasing). 7) La sostituzione del veicolo assicurato con altro è possibile solamente se il precedente veicolo sia alienato, demolito, rubato, esportato oppure consegnato in conto vendita. 8) Qualora la consegna in conto vendita del veicolo non dovesse andare a buon fine e l Assicurato rientrasse in possesso del veicolo deve essere stipulato un nuovo contratto. 9) Se il veicolo rubato sia successivamente ritrovato e l Assicurato si sia avvalso della facoltà prevista dal precedente punto 7), deve essere stipulato un nuovo contratto. 15

18 CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE (valide solo se espressamente richiamate nel contratto) A - DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI SU NATANTI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente causati dalla navigazione o giacenza in acque del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sè dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonchè bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono comunque esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. La garanzia è prestata fino ad un massimo di 150,00 per ogni persona danneggiata. B - DANNI A COSE ED ANIMALI DI TERZI TRASPORTATI SU NATANTI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE DANNI A COSE ED ANIMALI DI TERZI La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente causati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose od animali di terzi. L assicurazione è stipulata con la franchigia di 100,00 per ogni sinistro. La Società conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest ultimo rientri nei limiti della franchigia. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante. DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI SU NATANTI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente causati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sè dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonchè bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono comunque esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. La garanzia è prestata fino ad un massimo di 150,00 per ogni persona danneggiata. D - RINUNCIA ALLA RIVALSA A parziale deroga dell'art. 1.3 delle Condizioni Generali la Società rinuncia al diritto di rivalsa: NEI CONFRONTI DEL PROPRIETARIO/LOCATARIO qualora il veicolo o natante indicato in polizza sia utilizzato per motivi di servizio, locazione o comodato d'uso, nei seguenti casi: a) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione/licenza di navigazione; b) conducente non abilitato alla guida/navigazione a norma delle disposizioni vigenti. Quanto sopra non è operante nel caso in cui il proprietario o locatario sia a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all azione di rivalsa. NEI CONFRONTI SIA DEL PROPRIETARIO/LOCATARIO SIA DEL CONDUCENTE a) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione/licenza di navigazione, fermo l'obbligo che il numero dei trasportati sui veicoli sia conforme ai posti consentiti dalla relativa carta di circolazione ad eccezione dei veicoli omologabili per trasportare una persona in più. La Società rinuncia, altresì, al diritto di rivalsa qualora il veicolo o natante indicato in polizza sia guidato da: b) persona in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n.7 e 187 n.8 del Codice della Strada e successive modifiche; c) persona con patente scaduta il cui rinnovo sia stato già richiesto o che abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo della stessa; d) persona che abbia già superato con esito favorevole gli esami di idoneità alla guida, pur non essendo ancora in possesso della prescritta patente di guida; e) prestatore d opera continuativa e coordinata, non iscritto a libro paga del titolare dell autorizzazione (agente o rappresentante di commercio), con targa in prova. Resta comunque inteso che, relativamente ai suddetti punti c) e d), qualora detta patente non sia rilasciata o rinnovata dalla competente Autorità entro 12 mesi dalla data dell'esame o della richiesta di rinnovo, la Società esercita il diritto di rivalsa per il recupero degli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio o rinnovo. La Società esercita altresì il diritto di rivalsa se la patente non abiliti alla guida del veicolo assicurato a norma delle disposizioni vigenti. S - AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI D EPOCA E DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO L'assicurazione è stipulata per il veicolo indicato in polizza avente una delle seguenti caratteristiche: veicoli d epoca: rientrano nella categoria i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice. Tali veicoli sono iscritti in appositi elenchi e la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente nell ambito degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. I veicoli, per circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno; veicoli di interesse storico e collezionistico: rientrano nella categoria i motoveicoli e gli autoveicoli di età superiore a 20 anni rispetto all anno di prima immatricolazione o di costruzione (per i ciclomotori), iscritti in uno dei registri ufficiali. I veicoli di interesse storico e collezionistico possono circolare sulle strade purché ne posseggano i requisiti. 16

19 L assicurazione di Responsabilità Civile. è regolarmente operante purchè siano rispettate le caratteristiche e le norme di cui sopra. Qualora, in caso di sinistro, non ci siano questi presupposti, la garanzia è prestata con una franchigia di 3.000,oo per ogni sinistro. Il Contraente e l Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare l importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. Qualora il risarcimento effettuato sia pari o inferiore al pagamento della franchigia, dal momento in cui l importo della stessa sia versato, il sinistro non è considerato. 1 - VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE (LUBRIFICANTI, COMBUSTIBILI) L assicurazione per la Responsabilità Civile è operante quando il veicolo assicurato è adibito al trasporto anche occasionale delle seguenti merci pericolose: liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici (metano, butano, propano e simili). 2 - VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE (GAS TOSSICI, ESPLOSIVI) L assicurazione per la Responsabilità Civile è operante quando il veicolo assicurato è adibito al trasporto anche occasionale delle seguenti merci pericolose: gas tossici (acido cianidrico, ammoniaca, anidride solforosa, solfuro di carbonio, cloro, ecc.) o di materie esplosive (polvere da sparo, dinamite, ecc.). 5 - GUIDA LIMITATA L'assicurazione per la Responsabilità Civile è operante solamente quando il veicolo assicurato è condotto da persona di età non inferiore a 25 anni. Resta pertanto convenuto che, qualora in caso di sinistro alla guida del veicolo vi sia un conducente di età inferiore a quella suddetta, la Società esercita il diritto di rivalsa, nei confronti del Contraente, per le somme che abbia pagato al terzo, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dall'art. 144, secondo comma, del Codice delle Assicurazioni, sino ad un massimo di 2.000,00. Tale rivalsa non viene esercitata qualora il veicolo sia guidato da un incaricato alla riparazione del veicolo stesso o da fatto doloso di terzi penalmente rilevante nel caso il Contraente abbia perso la disponibilità del mezzo. 17

20 2 - CONDIZIONI GENERALI INCENDIO - FURTO ART. 2.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società indennizza l Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo o dal natante o da parti di esso (compresi i pezzi di ricambio, gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi forniti di serie dalla Casa costruttrice) in conseguenza di: incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine. Relativamente alle sole autovetture ad uso privato la garanzia è estesa ai danni da incendio avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; furto e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo o al natante nell esecuzione o nel tentativo di tali reati o per asportare cose in esso contenute. La garanzia opera anche per i danni determinati od agevolati da colpa grave del Contraente, dell Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo o del natante assicurato nonché dei trasportati. La Società indennizza all Assicurato la somma liquidata a termini di polizza con l applicazione di uno scoperto del 15% cumulabile con altro eventualmente previsto dal contratto. Sono altresì compresi i danni da urto, collisione, ribaltamento e uscita di strada subiti dal veicolo durante la circolazione successiva al furto od alla rapina. Gli audiofonovisivi, se compresi in garanzia, sono assicurati per un importo non superiore al 15% della somma globale del veicolo o del natante assicurato. Inoltre il furto degli audiofonovisivi è risarcibile una sola volta nel corso di una stessa annualità assicurativa, anche in caso di sostituzione di polizza. ART. 2.2 SCOPERTI FURTO E RAPINA Se in polizza è previsto che la garanzia furto e rapina è prestata con lo scoperto, in caso di sinistro la Società indennizza all Assicurato la somma liquidata a termini di polizza applicando uno scoperto ed un minimo come da tabella sottoriportata: TIPO VEICOLO SCOPERTO MINIMO Autovetture, Autotassametri 10% 1% del valore del veicolo purchè non inferiore a 200,00 Autovetture, Autotassametri se il proprietario del veicolo è residente in una delle seguenti province: 15% 1% del valore del veicolo BA BR CT FG LE NA PA RC SA TA purchè non inferiore a 200,00 Ciclomotori (anche per trasporto cose) e Motocicli 15% 200,00 Qualora lo scoperto ed il minimo previsti in polizza siano diversi da quelli suindicati s intendono operanti quelli riportati nella scheda di polizza. ART. 2.3 ESTENSIONE TERRITORIALE E LIMITI DI NAVIGAZIONE VEICOLI L assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, della Slovenia, della Svizzera Svizzera, dell'ungheria e di Andorra. Nel caso sia rilasciato il certificato internazionale di assicurazione la garanzia vale anche per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali non siano barrate. NATANTI L assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti e per le acque interne dei Paesi Europei. Inoltre i limiti di navigazione sono estesi al Mar Nero ed alle coste orientali dell Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie. ART. 2.4 ESCLUSIONI Motocarri 10% 300,00 Rimorchi in genere 10% 300,00 Autocarri fino a 60 quintali di peso complessivo a pieno carico 10% 300,00 Autocarri oltre 60 quintali di peso complessivo a pieno carico 10% 500,00 Autobus, Filobus e relativi rimorchi 10% 500,00 Roulottes, Autocase, Campers, Portaimbarcazioni e simili 10% 300,00 Veicoli ad uso speciale e relativi rimorchi e Macchine Agricole 10% 300,00 Natanti 20% Sono esclusi dall assicurazione i danni: a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni, salvo quanto previsto all art. 2.1 (Oggetto dell Assicurazione) per le autovetture ad uso privato; 18

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