La chiusura del fallimento

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1 La chiusura del fallimento Incontro del ciclo I dolori del giovane curatore fallimentare Moderatore: Avv. Tiziana Miani-Calabrese Relatore: Avv. Federico Oliosi Verona, 13 marzo 2017

2 Una premessa Il legislatore, com è noto, dal 2005 in avanti è intervenuto modificando molte volte il testo della Legge Fallimentare (R.D. 267/1942), dettando di volta in volta disposizioni transitorie di varia e diversa portata. Per semplicità di esposizione, in questo incontro si prenderà in considerazione solamente il testo della Legge Fallimentare in vigore dal 21 agosto 2015 (i.e. data di entrata in vigore della Legge n. 132, che ha convertito, con modificazioni, il D.L n. 83).

3 Un passo indietro Il primo comma dell art. 117 l.f. dispone che: Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti. Ma che cosa si fa dopo che è stato eseguito il riparto finale? Si procede con la chiusura del fallimento. E se il riparto finale non fosse stato possibile eseguirlo perché mancavano i fondi, si può procedere ugualmente con la chiusura del fallimento? La risposta è sì, perché i motivi di chiusura della procedura fallimentare sono diversi, come vedremo.

4 L'art. 118 l.f.: le ipotesi ordinarie di chiusura (prima parte) La procedura di fallimento si chiude: 1) se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo; 2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione; 3) quando è compiuta la ripartizione finale dell attivo; 4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali

5 L'art. 118 l.f.: le ipotesi ordinarie di chiusura (seconda parte) Nel prendere in esame le ipotesi ordinarie di chiusura della procedura fallimentare seguiremo un criterio statistico, basato sulla frequenza con cui esse ricorrono nella generalità dei casi: a) per quanto controintuitivo, l'ipotesi più frequente di chiusura è costituita dalla compiuta ripartizione finale dell attivo, prevista dal n. 3) del primo comma dell'art. 118 l.f.; Tale ipotesi costituisce quella che si potrebbe definire la conclusione fisiologica della procedura, pervenendovisi dopo che è stata compiuta la ripartizione in maniera rispettosa della par condicio creditorum -delle somme ricavate dalla liquidazione fallimentare degli attivi inventariati/recuperati dal Curatore b) segue, in termini di frequenza, l'ipotesi prevista dal n. 4 del primo comma dell'art. 118 l.f., chè è la c.d. mancanza assoluta di attivo. Si noti che l'ipotesi ricorre solo nel caso in cui non sia possibile far luogo ad alcuna ripartizione, nemmeno in favore dei crediti prededucibili e delle spese di procedura. In tale evenienza è inoltre frequente che ricorrano le condizioni per far luogo all'applicazione della disciplina dettata dall'art. 102 l.f. In tema di Previsione di insufficiente realizzo (v. infra) Ove invece le somme ricavate dalla liquidazione fallimentare consentano di soddisfare ancorché solo in parte i crediti prededucibili e le spese di procedura (e, in primis, il c.d. Campione Fallimentare), si renderà necessario, ai sensi del quinto comma dell'art. 111-bis l.f., procedere con la predisposizione del riparto finale, ricadendosi così nel caso previsto dal punto precedente.

6 L'art. 118 l.f.: le ipotesi ordinarie di chiusura (terza parte) c) Ipotesi meno frequente di chiusura è costituita dalla mancanza di domande di ammissione al passivo, prevista dal n. 1) del primo comma dell'art. 118 l.f. Al riguardo si può osservare che tale evento deve essere verificato con riguardo esclusivo al termine per le domande tempestive fissato nella sentenza dichiarativa di fallimento, senza che rilevino le eventuali domande tardive. Dal punto di vista pratico ciò non esonera tuttavia il Curatore dal rendere il conto della gestione e, a seguire, dall onere di chiedere la chiusura della procedura, mentre la procedura di verificazione del passivo avrà ad oggetto i soli crediti prededucibili, nell ipotesi in cui le attività liquide acquisite alla procedura non ne consentano il loro integrale soddisfacimento ai sensi dell art. 111-bis l.f. d) L ipotesi di chiusura meno ricorrente in assoluto si ha quando vi è il pagamento dell intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione, prevista dal n. 2) del primo comma dell'art. 118 l.f. Anche in questo caso, comunque, la procedura fallimentare avrà svolto almeno una parte del suo regolare decorso, arrestandosi solo nella fase di liquidazione dell attivo, quando l ammontare sino ad allora liquidato consenta l integrale soddisfazione di tutti i creditori e dei debiti e delle spese di procedura.

7 Le ipotesi non ordinarie di chiusura del fallimento i) La prima ipotesi di chiusura non ordinaria del fallimento è costituita dalla revoca del fallimento (art. 19 l.f.) Tale ipotesi èdivenuta statisticamentemeno infrequenterispettoaqualche anno fa. Dal punto di vista pratico, una volta che la sentenza sia divenuta definitiva, il Curatore del fallimento revocato ha l onere di chiedere al Tribunale la liquidazione delle spese della procedura edel proprio compensoe, successivamente,la chiusuradel fallimento. ii) Altra ipotesi di chiusura non ordinaria del fallimento è costituita dalla definitività del decreto di omologazione della proposta di concordato fallimentare (art. 130, comma 2 l.f.: «Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell articolo 116 ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento») Attualmente tale ipotesi è divenuta del tutto residuale, potendo l imprenditore in crisi/insolvente ricorrere al ben più flessibile istituto del concordato preventivo oagli altri strumenti di gestione della crisi d impresa(art. 182-bis l.f., art. 182-terl.f., art. 67, co. 3, lett. d) l.f.) In entrambi icasi, il comma 5dell art. 119 l.f. espressamente rinvia alla disciplina dettata per la ordinaria chiusura del fallimento per quanto riguarda le «disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione» (in primis, la cancellazionedella trascrizionedella sentenzadichiarativa)

8 La previsione di insufficiente realizzo Sebbene non si tratti tecnicamente di un autonoma ipotesi di chiusura della procedura fallimentare, va citata qui la già ricordata disciplina recata dall art. 102 l.f., applicabile «se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura» Tale disciplina, consentendo di escludere [in tutto (comma 1), od in parte (comma 2)] la fase di verificazione del passivo, epresupponendo una sostanziale insussistenza di attivo (che non consente altro che il pagamento in tutto od in parte dei soli crediti prededucibili edelle spese di procedura), comporta infatti la sostanziale inesistenza della fase di liquidazione dell attivo, con conseguente possibilità di addivenire direttamente alla resa del conto della gestione e, a seguire, alla predisposizionedel riparto finale ealla chiusuradel fallimento. Il ricorso atale istituto va tuttavia ponderato attentamente, attesa l eventualità che si apra una fase di reclamo avanti la Corte di Appello ai sensi del comma 3dell art. 102 l.f. Aciò si aggiunga, dal punto di vista pratico, l invito all estrema moderazione nel caso in cui tra icreditori insoddisfatti vi siano dei lavoratori subordinati, acausa delle implicazioni che ciò ha sulla possibilitàper costoro di far agevolmentericorso ai Fondi di Garanziagestiti dall'i.n.p.s.

9 Come si fa a chiudere un fallimento? (prima parte) Il primo passo compete al Curatore, che deve formulare un apposita istanza (art. 119, comma 1 l.f.) L istanza deve: - indicare le ragioni che giustificano la chiusura del fallimento; - dare atto che è stato approvato il conto e liquidato il compenso del curatore e, ove predisposto, che è stata data esecuzione al riparto finale. Deve inoltre essere depositato unitamente all istanza di chiusura il rapporto riepilogativo finale di cui all art. 33, comma 5 l.f. (comma 9-ter, art. 16-bis D.L. 179/2012 aggiunto con l art. 20 del D.L. 132/2014) E inoltre prassi allegare all istanza: -il Libro-giornale del fallimento; -un estratto (anche non autenticato) della sentenza dichiarativa di fallimento.

10 Come si fa a chiudere un fallimento? (seconda parte) Può accadere che, successivamente all esecuzione del riparto ed all estinzione del c/c della procedura, residuino delle somme liquide. In tal caso, occorre procedere alla loro ripartizione in conformità al piano di riparto finale già approvato. Se non vi si è già provveduto prima di depositare l istanza di chiusura, è opportuno che venga presentata - contestualmente ad essa o in essa - anche un istanza per essere autorizzati ad abbandonare i crediti fiscali maturati in corso di procedura o, in alternativa, a curarne l incasso anche una volta chiuso il fallimento (c.d. ultraattività)

11 Il decreto di chiusura del fallimento (art. 119 l.f.) La sua emissione è di competenza esclusiva del Collegio Nell ipotesi prevista dal n. 4 del comma 1 dell art. 118 l.f. (la c.d. assoluta mancanza di attivo) è previsto che vengano sentiti in Camera di Consiglio il Comitato dei Creditori ed il fallito Il decreto che accoglie o respinge l istanza di chiusura formulata dal Curatore è reclamabile ai sensi dell art. 26 l.f. avanti la Corte di Appello e, a seguire, mediante ricorso per cassazione Il decreto di chiusura acquista efficacia quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato. E pubblicato a cura della Cancelleria nelle forme prescritte dall art. 17 l.f. La chiusura della procedura di fallimento della società nei casi di cui ai numeri 1) e 2) determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell articolo 147, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale

12 Gli effetti della chiusura del fallimento (art. 120 l.f.) I. Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e le conseguenti incapacità personali edecadono gli organi preposti al fallimento (con le eccezioni previste dal comma 5edall art. 118 comma 2l.f.) II. Le azioni esperite dal curatore per l esercizio di diritti derivanti dal fallimento non possono essere proseguite (con le eccezioni previste dal comma 5edall art. 118 comma 2l.f.) III. Icreditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale einteressi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 eseguenti. IV. Il decreto ola sentenza con la quale il credito èstato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all articolo 634 del codice di procedura civile. V. Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, terzo periodo eseguenti, il giudice delegato eil curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso icreditori possono agire su quanto e' oggetto dei giudizi medesimi.

13 Il decreto di chiusura del fallimento è pubblicato: che si fa? Sebbene non sia prescritto per legge, è buona prassi inviarne copia a tutti i creditori a mezzo p.e.c., e ciò sia per ricordare loro la possibilità di emettere le note di variazione IVA ex art. 26 DPR 633/72, sia per evitare di ricevere (anche a distanza di molti anni) richieste di informazioni su procedure chiuse da tempo Si procede con la richiesta di chiusura della partita IVA del fallito (se esistente) Nei casi previsti dai n.ri 3) e 4) dell art. 118 l.f. e ove si tratti del fallimento di società, «il Curatore ne chiede la cancellazione dal Registro delle Imprese» Dalla data di pubblicazione del decreto di chiusura iniziano a decorrere i termini previsti dalle disposizioni tributarie per l invio delle dichiarazioni fiscali finali (a tal fine è buona prassi chiedere anticipatamente all eventuale coadiutore fiscale di quantificare il compenso per lo svolgimento di tale atttività post-chiusura).

14 La chiusura in pendenza di giudizi sul passivo (prima parte) L ipotesi storicamente più risalente riguarda la pendenza di giudizi di opposizione al passivo o di domande tardive di ammissione al passivo. In tali casi la giurisprudenza ha sempre sostenuto la possibilità di far luogo alla chiusura del fallimento (Cass n. 395 per la quale «In presenza di un delle ipotesi previste dall'art. 118 l. fall., nessuna facoltà discrezionale è data agli organi fallimentari di protrarre la procedura e di differirne la chiusura. La chiusura del fallimento, pertanto, può essere dichiarata nei casi previsti dall'art. 118 citato nonostante la pendenza di giudizi di opposizione allo stato passivo o di domanda tardiva di ammissione di crediti al passivo», conf. Cass n ) Tali conclusioni sono ancor più valide adesso, quando tali procedimenti sono strutturati come procedimenti camerali interni alla procedura fallimentare e non più come ordinari giudizi di cognizione e comunque sono finalizzati all accertamento di un credito con effetti esclusivamente endofallimentari, per cui non hanno più ragione di esistere. Ulteriore elemento che suffraga questa interpretazione è l ultimo comma dell art. 120, per il quale il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso costituisce prova scritta per gli effetti di cui all art. 634 cpc; ossia il creditore ammesso, anche a seguito di sentenza, se dopo la chiusura del fallimento, vuole agire nei confronti del debitore fallito tornato in bonis deve munirsi di un nuovo titolo giudiziario, col solo vantaggio di considerare l ammissione prova scritta per ottenere un decreto ingiuntivo, da che si può dedurre che quel creditore, se deve iniziare un nuovo giudizio nei modi ordinari per l accertamento del suo credito, non può proseguire il giudizio fallimentare pendente alla chiusura del fallimento

15 La chiusura in pendenza di giudizi sul passivo (seconda parte) Nel caso di società, infine, a seguito della novella dell art c.c., ove il Curatore debba chiedere la cancellazione dal R.I., il giudizio non potrebbe comunque essere proseguito da nessuno, operando l estinzione con effetto costitutivo irreversibile, "anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti di altro tipo non definiti" (Cass. 28/08/2006, n ). Considerazioni analoghe debbono farsi, a maggior ragione, anche per le impugnazioni dei crediti ammessi e per le domande di revocazione, la cui natura e finalità endo-fallimentare è pressoché esclusiva.

16 La chiusura in pendenza di giudizi ex art. 118 comma 2 l.f. E prevista per il solo caso di chiusura ai sensi del n. 3 del primo comma dell art. 118 l.f. (la c.d. «compiuta ripartizione finale dell attivo») Secondo la più recente giurisprudenza (ad es. Tribunale di Mantova ) il perimetro dei giudizi attivi pendenti che consentono la chiusura della procedura deve essere limitato alle azioni mediante cui possono essere recuperate somme ma non beni (per non dire del promuovimentodi azioni esecutive volte a conseguire coattivamente il pagamento delle somme eventualmente riconosciute in favore del fallimento ormai chiuso) Altra giurisprudenza (ad es. Tribunale di Bergamo ) sostiene inoltre che mentre la pendenza del giudizio non osta alla chiusura della procedura fallimentare, altrettanto non può dirsi per la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, potendo questa conseguire solo nei casi di chiusura di cui ai numeri 3) e 4) del primo comma dell art. 118 L.F.; casi che all evidenza non possono ricorrere ove rimanga da compiere un attività liquidatoria quale quella considerata dal secondo comma del detto articolo Va infine ricordato che non sono ben delineate le norme tributarie e fiscali che dovrebbero applicarsi in caso si verifichino incassi e/o pagamenti da parte del Curatore successivamente alla chiusura del fallimento (con l onere di distinguere ulteriormente i casi in ipotesi di cancellazione o non della società dal Registro delle Imprese) Quanto sopra impone dunque di valutare con estrema attenzione l eventualità di chiedere l applicazione di tale disciplina

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