Il quadro RW 2015: le novità del modello

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1 Il quadro RW 2015: le novità del modello di Ennio Vial e Vita Pozzi Introduzione Lo scopo del presente intervento è quello di fare il punto sul quadro RW segnalandone soprattutto gli elementi di novità rispetto all anno precedente. Con l occasione si farà anche il punto sul modello commentando, casella per casella, le istruzioni date nel modello unico. La nuova soglia dei 15 mila euro La prima novità (non certo in termini di importanza) che intendiamo segnalare in merito al quadro RW deriva dall art. 2 della L. 186/2014 che ha innalzato a euro la soglia di esonero per i depositi e conti correnti bancari costituiti all estero. Si badi che, analogamente all anno scorso, si deve valutare il valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d imposta. Si evidenzia, inoltre, come la fattispecie riguardi solo i depositi e i conti correnti e non le attività finanziarie in genere. L esonero va inoltre coordinato con la necessità di compilare il quadro RW in caso di IVAFE dovuta, ossia quando la giacenza media del conto in corso d anno è superiore ai 5 mila euro. Chiariamo con qualche esempio. Esempio n. 1 Il conto corrente raggiunge un picco di 16 mila euro ma la giacenza media è di 4 mila euro. In questo caso il conto è esonerato dall IVAFE ma la segnalazione nel quadro RW è necessaria in quanto è stata sforata la soglia dei 15 mila euro.

2 Esempio n. 2 Un conto corrente è sempre costante a 8 mila euro. Non essendo stata superata la soglia dei 15 mila euro, la segnalazione non è necessaria ai fini del monitoraggio ma è comunque dovuta per liquidare l IVAFE. La compilazione del quadro RW è quindi necessaria. Esempio n. 3 Il conto corrente rimane stazionario a 4 mila euro. Non è dovuta né l IVAFE né è necessaria la segnalazione ai fini del monitoraggio. Il quadro RW non va compilato. La semplificazione nella compilazione Segnaliamo con estremo favore una indicazione nuova contenuta nelle istruzioni volta alla semplificazione. È, infatti, chiarito che in presenza di più operazioni della stessa natura il contribuente può aggregare i dati per indicare un insieme di attività finanziarie omogenee caratterizzate, cioè, dai medesimi codici investimento e Stato Estero. In tal caso, il contribuente indicherà nel quadro RW i valori complessivi iniziali e finali del periodo di imposta, la media ponderata dei giorni di detenzione di ogni singola attività rapportati alla relativa consistenza, nonché l IVAFE complessiva dovuta per il gruppo di attività. E evidente come questa semplificazione non sia ammessa per investimenti caratterizzati da un diverso stato estero o codice identificativo dell operazione. La predetta compilazione semplificata del quadro RW è ammessa a condizione che sia predisposto e conservato un apposito prospetto da esibire o trasmettere su richiesta all Amministrazione finanziaria, in cui siano specificati i dati delle singole attività finanziarie (in conformità ai criteri di valorizzazione delle attività contenuti nella Circolare n. 38/E/2013), i criteri di raggruppamento di queste ultime nonché le modalità di calcolo dell IVAFE. E appena il caso di rilevare come si tratti di una indicazione interessante in quanto semplifica l attività del contribuente che potrà predisporre le elaborazioni attraverso fogli elettronici, per poi considerare il quadro RW come una indicazione di sintesi. Del resto, ciò che conta è segnalare la presenza dell investimento e conteggiare l IVAFE in modo adeguato.

3 E inutile mortificarsi compilando una miriade di righi che, peraltro, risulterebbero in ogni caso poco intellegibili all Amministrazione in mancanza di una relazione illustrativa. Ovviamente non è il caso di avvalersi di una simile agevolazione nell ipotesi in cui si tratti di investimenti rappresentati da partecipazioni rilevanti in società, quanto piuttosto in ipotesi di investimenti in attività finanziarie quotate e detenute per il tramite di una banca estera. Peraltro, in ipotesi di una partecipazione rilevante in una società la compilazione cumulativa risulterebbe incompatibile con la segnalazione delle percentuali rilevanti ai fini del monitoraggio della quota del titolare effettivo (casella 19). Le nuove colonne del modello Nel nuovo modello troviamo due caselle assenti l anno scorso: la 20 e la 24. Nella colonna 24 si deve barrare la relativa casella se i cointestatari sono più di due. In sostanza, come per l anno precedente, vi sono due caselle destinate alla delazione dove si devono indicare i codici fiscali di altri soggetti tenuti alla compilazione del quadro RW in relazione agli investimenti dichiarati. In passato ci chiedevamo come comportarci in caso di più di due titolari. Il dubbio rimane ancora (soprattutto su quali codici fiscali indicare in presenza di 4 o più titolari) ma, probabilmente, la casella 24, una volta barrata, consentirà di escludere l indicazione di ulteriori codici fiscali: l Amministrazione verrà, in questa maniera, informata e potrà richiedere tutte le informazioni che ritiene di voler acquisire. Significa, in sostanza, che non si rende necessaria la compilazione di nuovi modelli. Nessuna indicazione viene data in relazione a come scegliere i soggetti da indicare: probabilmente ci orienteremo verso i più antipatici! Nella nuova colonna 20 bisogna barrare la relativa casella nel caso in cui il contribuente adempia ai soli obblighi relativi al monitoraggio fiscale ma, per qualsiasi ragione, non sia tenuto alla liquidazione dell IVIE ovvero dell IVAFE. Quali possono essere queste ragioni?

4 Un caso estremamente problematico che si è presentato lo scorso anno è quello in cui viene applicato il principio del look through per le partecipazioni. Si consideri l ipotesi di una società svizzera con un capitale sociale di 50 mila euro ma con attività detenute dalla stessa valutabili in 200 mila euro. Si rendeva necessario indicare 200 mila euro nella colonna 8 relativa agli investimenti di fine anno ma pagare l IVAFE sui 50 mila. In questo caso si compilavano due righi: uno per la segnalazione del valore di 50 mila su cui calcolare l IVAFE ed uno nel quale si indicavano i 200 mila su cui non calcolare l IVAFE. La casella per indicare che si tratta di un mero monitoraggio avrebbe fatto comodo. La questione è stata risolta dall abolizione dell IVAFE sulle partecipazioni estere ad opera della Legge Europea 2013 bis (L. n.161/2014 pubblicata in G.U. del ). L art. 9, in particolare, ha introdotto importanti modifiche al regime dell IVAFE escludendo dall ambito applicativo le partecipazioni estere e l oro. La norma è intervenuta modificando i commi 18, 20 e 21 dell art. 19 del D.L. n. 201/2011 al fine di uniformare l ambito oggettivo di applicazione delle discipline relative all IVAFE e all imposta di bollo facendo riferimento, per entrambe, ai prodotti finanziari. In particolare, la lettera a) dell art. 9 comma 1 modifica il comma 18 prevedendo che l imposta è dovuta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all estero dalle persone fisiche residenti in Italia e non più sul valore delle attività finanziarie in genere. Dalla definizione di prodotti finanziari fuoriescono le partecipazioni e l oro che invece rientravano a pieno titolo nel concetto di attività finanziarie. Si veda peraltro in questo senso anche la Circolare 28/E/2012. Il successivo comma 2 fa decorrere la norma sopra descritta dal periodo d imposta relativo all anno 2014, ossia a partire da Unico 2015.

5 L immancabile refuso Si segnala, infine, un refuso nelle istruzioni che potrebbe generare qualche dubbio. Si afferma, infatti, che considerato che il quadro riguarda la rilevazione delle attività finanziarie e investimenti all estero detenuti nel periodo d imposta, occorre compilare il quadro anche se l investimento non è più posseduto al termine del periodo d imposta (ad esempio, il caso di un conto corrente all estero chiuso nel corso del 2013 ). Ovviamente, il riferimento va fatto al 2014 e non al Un ulteriore refuso è costituito dalla mancata indicazione della soglia dei 15 mila euro in luogo della vecchia relativa ai 10 mila euro. L eliminazione delle detrazioni IVIE E venuta meno una detrazione in materia di IVIE ma si tratta di una novità attesa. L art. 19 co. 15-bis del D.L. 201/2011 stabilisce che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal periodo precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l importo massimo di 400 euro. Tali detrazioni non sono previste per il periodo di imposta Commento al modello Di seguito proponiamo alcune indicazioni in merito alla compilazione del Modello. Riprendiamo le istruzioni al modello unico persone fisiche commentandole con alcune note aggiuntive. La successiva rappresentazione evidenzia alcune aree di interesse dello stesso.

6 Colonna Valori Commento 1 1 proprietà 2 usufrutto 3 nuda proprietà 4 altro (altro diritto reale, beneficiario di trust, ecc.) 2 1 se il contribuente è un soggetto delegato al prelievo o alla movimentazione del conto corrente 2 se il contribuente risulta il titolare effettivo 3 codice di individuazione del bene, rilevato dalla Tabella codici investimenti all estero e attività estera di natura finanziaria posta in APPENDICE al fascicolo 2 4 il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella Elenco Paesi e Territori esteri posta in APPENDICE al FASCICOLO 1 5 indicare la quota di possesso (in percentuale) dell investimento situato all estero Il caso più tipico è quello della proprietà. L usufrutto e la nuda proprietà riguardano soprattutto (ma non esclusivamente) gli immobili. Il codice 4 ha carattere residuale. Oltre alle ipotesi menzionate degli altri diritti reali e del beneficiario di trust, potrebbe trattarsi anche del delegato al prelievo di un conto corrente. La casella trova compilazione solo nei due casi menzionati. Il caso del titolare effettivo riguarda le partecipazioni paradisiache e non paradisiache ed i beneficiari di trust. In questo caso compilare anche le caselle 19 e 21. Non si segnalano novità rispetto all anno scorso. La logica del quadro RW a partire da unico 2014 è infatti quella di indicare tutto l investimento ragguagliato alla propria partecipazione di possesso.

7 6 codice che contraddistingue il criterio di determinazione del valore: 1 valore di mercato; 2 valore nominale; 3 valore di rimborso; 4 costo d acquisto; 5 valore catastale; 6 valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti; 7 il valore all inizio del periodo d imposta o al primo giorno di detenzione dell attività 8 il valore al termine del periodo di imposta ovvero al termine del periodo di detenzione dell attività. Per i conti correnti e libretti di risparmio va indicato il valore medio di giacenza; 9 l ammontare massimo che l attività ha raggiunto nel corso del periodo d imposta se l attività riguarda conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi non collaborativi 10 indicare il numero di giorni di detenzione per i beni per i quali è dovuta l IVAFE; (il campo è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l IVAFE); Anche in questo caso non si segnalano novità rispetto all anno scorso. Si devono usare i cambi medi mensili. Quest anno, a differenza dell anno scorso non è stato diramato il provvedimento con i cambi annui. I provvedimenti con i cambi mensili sono contenuti nei provvedimenti in nota 1. La white list è contenuta nella C.M. 38/E/2013. Si tratta del D.M integrato con ulteriori paesi. mentre l IVIE si calcola a mesi, l IVAFE viene computata a giorni 1 Provvedimento 14 febbraio Cambio valute mese di gennaio 2014 Provvedimento 10 marzo Cambio valute mese di febbraio 2014 Provvedimento 30 aprile Cambio valute mese di marzo 2014 Provvedimento 14 maggio Cambio valute mese di aprile 2014 Provvedimento 17 giugno Cambio valute mese di maggio 2014 Provvedimento 7 luglio Cambio valute mese di giugno 2014 Provvedimento 25 agosto Cambio valute mese di luglio 2014 Provvedimento 16 ottobre Cambio valute mese di agosto 2014 Provvedimento 17 ottobre Cambio valute mese di settembre 2014 Provvedimento 12 novembre Cambio valute mese di ottobre 2014 Provvedimento 17 dicembre Cambio valute mese di novembre 2014 Provvedimento 14 gennaio Cambio valute mese di dicembre 2014

8 11 riportare l IVAFE calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al periodo di possesso. In particolare: - applicando al valore indicato in colonna 8, rapportato alla quota e al periodo di possesso, l aliquota dello 0,20 per cento per le attività finanziarie diverse dai conti correnti e libretti di risparmio; - in misura fissa pari a 34,20 euro, rapportati alla quota e al periodo di possesso, per i conti correnti e libretti di risparmio. In presenza di più conti presso lo stesso intermediario, per la verifica del superamento del limite va calcolato il valore medio di giacenza complessivo, sommando il valore di tutti i conti 12 indicare il numero di mesi di possesso per i beni per i quali è dovuta l IVIE; si considerano i mesi in cui il possesso è durato almeno 15 giorni (il campo è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l IVIE); 13 riportare l IVIE calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al periodo di possesso. In particolare: I. l aliquota dello 0,76 per cento II. l aliquota dello 0,40 per cento per l immobile, e relative pertinenze, se adibito ad abitazione principale. In tal caso l imposta è dovuta anche se l imposta sul valore complessivo dell immobile non supera 200 euro. 14 riportare il credito d imposta pari al valore dell imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l immobile o l attività finanziaria detenuta. L importo indicato in questa colonna non può comunque essere superiore all ammontare dell imposta dovuta indicata in colonna 11 o indicare l IVAFE dovuta pari alla differenza tra l imposta calcolata (colonna 11) e il credito d imposta spettante (colonna 14). Si ricorda che in base al Modello di convenzione contro le doppie imposizioni elaborato dall OCSE la patrimoniale sugli immobili è ammessa in entrambi gli stati mentre la patrimoniale sulle attività finanziarie è dovuta solo nel paese di residenza del soggetto titolare.

9 16 Riportare la detrazione spettante di 200 euro rapportata al periodo dell anno durante il quale l immobile e relative pertinenze sono state adibite ad abitazione principale; se l unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica Come evidenziato in precedenza sono state eliminate le ulteriori detrazioni. 17 indicare l IVIE dovuta pari alla differenza tra l imposta calcolata (colonna 13) e il credito d imposta spettante (colonna 14) e la detrazione (colonna 16). 18 barrare la casella nel caso in cui i redditi relativi alle attività finanziarie verranno percepiti in un successivo periodo d imposta ovvero se le predette attività sono infruttifere. In questo caso è opportuno che gli interessati acquisiscano dagli intermediari esteri documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza 19 indicare la percentuale di partecipazione nella società o nell entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo. 20 barrare la casella nel caso in cui il contribuente adempia ai soli obblighi relativi al monitoraggio fiscale, ma per qualsiasi ragione non è tenuto alla liquidazione della IVIE ovvero della IVAFE 21 inserire il codice fiscale o il codice identificativo della società o altra entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo (in questo caso la colonna 2 va compilata con il codice 2 e la colonna 19 va compilata con la percentuale relativa alla partecipazione). La casella riguarda solo le attività finanziarie e non anche le attività patrimoniali. Se si barra la casella si trasmette la seguente informazione: - l'attività è infruttifera e quindi non può produrre reddito; oppure - l'attività è fruttifera e quindi può produrre reddito ma lo produrrà negli esercizi futuri. Si pensi al caso di una partecipazione che non ha prodotto dividendi. Potrebbe trattarsi dei seguenti casi (elenco non esaustivo da noi elaborato): - delegato al prelievo di un conto corrente; - nudo proprietario; - partecipazione e finanziamenti infruttiferi; - oro.

10 22 e 23 inserire i codici fiscali degli altri soggetti che a qualsiasi titolo sono tenuti alla compilazione della presente sezione nella propria dichiarazione dei redditi 24 barrare la casella nel caso i cointestatari siano più di due Si tratta delle caselle dedicate alla delazione. Si nota peraltro una incongruenza tra le istruzioni che chiedono di indicare gli altri soggetti tenuti alla compilazione e il modello che fa riferimento ai contestatari. Ad esempio rispetto ad un titolare di un conto corrente un delegato al prelievo non può qualificarsi come cointestatario ma è sicuramente un soggetto tenuto alla compilazione del quadro RW. 19 maggio 2015 Ennio Vial e Vita Pozzi

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