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1 Notizie Flash [Audit, Tax, Advisory, Outsourcing and more from Italy] Settembre 2014 In questo numero 1. Abstract pag Editoriale pag Tax pag Advisory pag La bussola finanziaria pag Legal pag Accounting & Audit pag HR & Labour pag Giurisprudenza pag Informazioni pag. 13 Le presenti Notizie sono state redatte a cura dei professionisti delle member firm italiane di Grant Thornton International Ltd. Per ogni richiesta di ulteriore dettaglio sulle informazioni riportate e in generale su ogni altro argomento connesso, contattate redazione@it.gt.com. Un professionista di Grant Thornton sarà lieto di affrontare con Voi quanto esposto nella newsletter. Notizie Flash 1

2 Abstract... Sintesi del presente numero Controlli anti-evasione: criteri selettivi Agenzia Entrate Diffusi gli indirizzi operativi dell Amministrazione Finanziaria per l attività di contrasto all evasione fiscale per l anno Per i grandi contribuenti attenzioni degli Uffici sulla delocalizzazione di redditi all estero e su schemi di tax planning aggressivo. Intensificate le verifiche in materia di IVA, anche in relazione alle possibili ricadute sulle altre imposte. Istituita una nuova banca dati per l incrocio delle informazioni relative alle persone fisiche ai fini del redditometro. Exit tax: disposizioni correttive Pubblicato il decreto MEF recante le norme correttive in materia di exit tax, l imposta dovuta dalle società che trasferiscono la propria residenza fiscale all estero. In caso di trasferimento in un paese UE, possibilità di sospendere il pagamento fino al momento del realizzo (con un massimo di 10 anni) o di rateizzarlo (in 6 quote annuali). Oneri documentali a carico dei contribuenti. Facoltà per l Amministrazione Finanziaria di richiedere idonee garanzie. Direttiva AIFM: tempistiche ed effetti Il D.L. n. 91/2014 ha prorogato al 31 dicembre 2014 il termine di adeguamento degli intermediari finanziari alle disposizioni della direttiva n. 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (c.d. AIFM ). La direttiva stabilisce regole armonizzate applicabili ai gestori di tutti i fondi di investimento diversi da quelli ricompresi nella direttiva 2009/65/CE, prevedendo l applicazione a tali operatori di norme di condotta, di trasparenza informativa e di requisiti patrimoniali, organizzativi e di controllo del rischio analoghi a quelli previsti per le società di gestione di fondi comuni armonizzati. Non ancora emanati i regolamenti attuativi di Consob e Banca d Italia. Decreto competitività: modifiche societarie Pubblicata la legge di conversione del decreto competitività (D.L. n. 91/2014). Importanti novità in tema di diritto societario. Ridotto il capitale minimo richiesto per la costituzione di una società per azioni, che passa da a euro. Abrogata la disposizione che impone alle S.r.l. con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le S.p.A. di nominare un organo di controllo o un revisore unico. Principi contabili: nuovi documenti OIC L Organismo Italiano di Contabilità ha approvato in via definitiva 16 documenti che si aggiungono agli OIC 15, 20 e 21 già pubblicati nello scorso mese di luglio. All appello manca soltanto l OIC 24, dedicato alle immobilizzazioni immateriali, già oggetto di consultazione e ancora in fase di aggiornamento. Il nuovo set di principi contabili pubblicati si applicherà ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre Bilanci: nuova direttiva UE La Direttiva 2013/34/UE ha introdotto nuove disposizioni in tema di conti annuali e consolidati delle imprese e relative relazioni al fine di dare uniformità ai bilanci e ai principi di redazione a livello comunitario. Previsti due nuovi schemi per la presentazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico. Gli Stati Membri dovranno recepire le disposizioni entro il 20 luglio 2015, con un entrata in vigore prevista a partire dal bilancio Modello F24: obbligo telematico sopra i Nuove modalità per il pagamento di imposte e contributi tramite modello F24. Ai sensi del D.L. n. 66/2014, a partire dal 1 ottobre 2014 i modelli F24 con saldo superiore a euro saranno utilizzabili esclusivamente in via telematica. Notizie Flash 2

3 Editoriale * Una consulenza sempre più integrata La newsletter mensile dei Professionisti italiani di Grant Thornton ha cambiato volto, grazie all ampliamento della panoramica offerta mensilmente ai clienti sulle principali novità che si susseguono nello scenario economico e finanziario del nostro Paese. Essa si è così arricchita di ulteriori contenuti con l inserimento dell area Human Resources & Labour, dedicata alle notizie di interesse nel settore giuslavoristico, e della sezione Accounting & Audit, dedicata ai temi bilancistici, ai principi contabili e alla revisione legale. Le member firm italiane di Grant Thornton, network internazionale attivo in oltre 120 Paesi con più di persone, hanno storicamente la mission di offrire servizi di consulenza con un approccio interdisciplinare sulle tematiche proprie dell impresa. I continui mutamenti nel quadro economico di riferimento (progresso tecnologico, globalizzazione, etc.), tuttavia, rendono la nostra era sempre più complessa. Per rimanere efficienti e al passo con i tempi ogni organizzazione deve affrontare quotidianamente nuove sfide. Ci siamo chiesti cosa offrire ai nostri clienti per essere attori in tale scenario, ritenendo che i cambiamenti richiesti dal mercato non debbano essere temuti, ma considerati come delle opportunità. Proprio per continuare a fornire i servizi in maniera altamente specializzata, Bernoni Grant Thornton e RIA Grant Thornton hanno costituito congiuntamente la società Grant Thornton Advisory, una joint venture con uffici a Milano, Roma, Padova e Bologna, specializzata in operational advisory, transactional advisory e dispute management services e che raccoglie le esperienze di quanto fatto fino ad oggi dalle due strutture. Una gamma di attività che spazia dalla gestione dei rischi alle tradizionali funzioni di recovery & reorganization, dalle tematiche strategiche e organizzative (come business plan e change management) all area più strettamente finanziaria: valutazioni d azienda, M&A e supporto finanziario alle imprese. Senza dimenticare tutte le attività di Forensic investigation e IT support. Tutte queste attività saranno svolte, nel rispetto del principio dell indipendenza, in modo coordinato con le funzioni Tax e Audit delle due member firm per dare ai clienti soluzioni integrate e senza disperdere le conoscenze in mille rivoli riuscendo cosi ad ottimizzare tempi e costi. Nel raccogliere la sfida ci rivolgiamo ai nostri lettori chiedendo loro consigli, suggerimenti e modalità per essere sempre più vicini alle necessità delle imprese ed aiutarle a cogliere le opportunità che si presentano. * Giuseppe Bernoni Managing Partner Bernoni Grant Thornton Maurizio Finicelli Presidente RIA Grant Thornton Notizie Flash 3

4 Tax Controlli anti-evasione: criteri selettivi Agenzia Entrate Diffusi gli indirizzi operativi dell Amministrazione Finanziaria per l attività di contrasto all evasione fiscale per l anno 2014 (Circolare Agenzia delle Entrate 6 agosto 2014, n. 25/E). Si sintetizzano di seguito i profili più rilevanti delle indicazioni fornite agli Uffici. GRANDI CONTRIBUENTI Con riferimento alle attività di verifica e di accertamento, le strutture regionali preposte al controllo dei grandi contribuenti, pur mantenendo alta l attenzione su tutte le questioni relative all interpretazione giuridica delle norme, concentreranno la propria capacità d indagine verso quelle fattispecie che possono presentare un maggior rischio di evasione o elusione (per esempio, delocalizzazione dei redditi verso paesi a fiscalità più favorevole). Saranno indirizzate prioritariamente le attività di accertamento nei confronti di tutte quelle situazioni che richiedono la massima attenzione a tutela del credito erariale (ad esempio, in presenza di erogazione di rimborsi, la decadenza di polizze fideiussorie o situazioni debitorie di particolare rilevanza) e ai fenomeni di pianificazione fiscale aggressiva. Saranno intensificate le verifiche in materia di IVA, anche in relazione alle possibili ricadute sulle altre imposte. IMPRESE MEDIE DIMENSIONI Le Direzioni Regionali delle Entrate dovranno, tra l altro: supervisionare i fenomeni di evasione/elusione suscettibili di coinvolgere imprese di medie dimensioni appartenenti a gruppi societari; supervisionare il turn-over delle imprese di medie dimensioni nei singoli ambiti provinciali, con particolare riferimento a quelli ad alta densità di contribuenti. Nell analisi del rischio gli Uffici riserveranno particolare attenzione ai fenomeni di migrazione delle imprese dalla platea dei grandi contribuenti a quella delle imprese di medie dimensioni, anche per effetto di specifiche operazioni societarie finalizzate a contrarre la loro dimensione. ATTIVITÀ INTERNAZIONALE La circolare ribadisce l importanza dei controlli in materia di transfer pricing, anche al fine di stimolare un maggiore utilizzo di accordi preventivi tra Uffici e contribuenti come il ruling di standard internazionale. All UCIFI viene affidato il compito di continuare a coordinare la procedura di voluntary disclosure per la regolarizzazione dei capitali detenuti illecitamente all estero. PERSONE FISICHE Nel 2014 è stata data attuazione alla normativa prevista dall art. 38, commi 4 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973 e dal D.M. 24 dicembre 2012 (il cosiddetto Nuovo redditometro ). A questo riguardo è stato predisposto il nuovo applicativo informatico VE.R.DI., destinato alle attività di analisi del rischio sulle persone fisiche e di ausilio alla determinazione sintetica del reddito. Stante l ampia portata degli indirizzi operativi emanati dall Agenzia delle Entrate, i Clienti interessati sono pregati di contattare il Partner di riferimento per ogni eventuale approfondimento, anche riguardante le singole fattispecie. Notizie Flash 4

5 Exit tax: disposizioni correttive Cambiano le regole in materia di exit tax dovuta dalle società che trasferiscono la propria residenza fiscale all estero. Con il D.M. 2 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell 8 luglio 2014, il ministero dell Economia ha dettato le disposizioni correttive per l esercizio della sospensione o della rateizzazione della tassazione d uscita, come previsto dall articolo 166 del TUIR. Il D.M. 2 agosto 2013 aveva previsto le prime indicazioni sull esercizio di tale opzione, affidando a sua volta le modalità applicative un provvedimento e dell Agenzia delle Entrate (emanato in data 10 luglio 2014). Ai sensi dell articolo 166 del Tuir, la perdita, a seguito del trasferimento all estero della residenza fiscale da parte dei soggetti esercenti imprese commerciali costituisce ipotesi di realizzo dei componenti dell azienda o del complesso aziendale trasferito, salvo che essi confluiscano in una stabile organizzazione italiana. L exit tax comporta quindi la tassazione di tutti i plusvalori latenti sugli assets trasferiti. A seguito degli orientamenti assunti dalla Corte di giustizia europea, tuttavia, il legislatore ha introdotto la possibilità di sospendere o rateizzare il prelievo fiscale in caso di trasferimento della residenza in un paese appartenente alla UE (più Norvegia e Islanda). In tali ipotesi, le possibilità a disposizioni delle aziende sono quindi tre: 1. pagamento immediato ed integrale dell exit tax; 2. sospensione fino al momento del realizzo (con un massimo di 10 anni); 3. rateizzazione del pagamento in 6 anni (e non più in 10 come precedentemente previsto). La società deve effettuare un apposita comunicazione all ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente competente e predisporre un adeguata documentazione (come indicata dal Provvedimento del 10 luglio 2014). L Agenzia può subordinare l agevolazione al rilascio di idonea garanzia, in presenza di un grave e concreto pericolo per la riscossione. Inoltre, in caso di sospensione, per i periodi d imposta successivi a quello di trasferimento deve essere presentata annualmente la dichiarazione dei redditi, limitatamente ai quadri relativi alla plusvalenza complessiva, con indicazione dell importo della plusvalenza ancora sospesa, dell ammontare dell imposta ancora dovuta e del patrimonio netto risultante dall ultimo bilancio. Notizie Flash 5

6 Advisory Services Direttiva AIFM: tempistiche ed effetti Con il decreto-legge c.d. competitività è stato prorogato il termine di adeguamento degli intermediari finanziari alle disposizioni della direttiva n. 2011/61/UE (c.d. AIFM ), sui gestori di fondi di investimento alternativi. L articolo 22, comma 5-decies del D.L. 91/2014 ha infatti differito al 31 dicembre 2014 tale termine (previsto originariamente per il 22 luglio 2014 dal D.Lgs. di recepimento n. 44/2014). La direttiva stabilisce regole armonizzate applicabili ai gestori di tutti i fondi di investimento diversi da quelli ricompresi nella direttiva 2009/65/CE, prevedendo l applicazione a tali operatori di norme di condotta, di trasparenza informativa e di requisiti patrimoniali, organizzativi e di controllo del rischio analoghi a quelli previsti per le società di gestione di fondi comuni armonizzati. In base alle nuove norme, i gestori europei autorizzati ai sensi della AIFM potranno commercializzare liberamente in tutta l Unione Europea, nei confronti di investitori professionali e fondi di investimento alternativi da essi gestiti. Poiché i regolamenti attuativi di Consob e Banca d Italia non risultano ancora emanati, restano aperti alcuni temi di carattere operativo. Uno di questi riguarda l applicabilità della nuova direttiva AIFM a società per azioni che agiscono come veicoli di investimento di private equity. Sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. n. 44/2014 (che definisce società di investimento a capitale fisso Sicaf gli Oicr chiusi costituiti in forma di S.p.A. a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi), tali società dovrebbero essere chiamate a iscriversi all albo delle Sicaf, all uopo costituito da Bankitalia, adottandone le previsioni organizzative e regolamentari da esso derivanti. Tuttavia, secondo quanto anticipato dalla stampa specializzata, è possibile che gli Organi di vigilanza introducano specifiche deroghe a valere su determinati tipi di operatori, in particolare i c.d. gestori sotto-soglia (patrimonio gestito inferiore a 100 milioni di euro). Si segnala altresì che, sempre ai sensi del D.L. n. 91/2014, è stata introdotta la possibilità, per i fondi chiusi per i quali, alla data del 25 giugno 2014 non fosse scaduto il termine di sottoscrizione delle quote, di prorogare detta finestra per un periodo non superiore a 12 mesi. Tale proroga richiede una modifica al regolamento del fondo, che dovrà essere deliberata dall assemblea dei quotisti entro il prossimo 21 novembre. Notizie Flash 6

7 Notizie Flash 7

8 Legal Decreto competitività: modifiche societarie Pubblicata la legge di conversione del decreto c.d. competitività (D.L. n. 91/2014), che reca significative modifiche agli aspetti civilistici delle società, con particolari effetti sul capitale sociale, sul collegio sindacale e sulla redazione del bilancio (legge 11 agosto 2014, n. 116, G:U. del 20 agosto 2014). CAPITALE SOCIALE S.P.A. Ridotto il capitale minimo richiesto per la costituzione di una società per azioni, che passa da a euro. COLLEGI SINDACALI S.R.L. Attraverso una modifica all articolo 2477 del codice civile, viene abrogata la disposizione che impone alle S.r.l. con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le S.p.A. di nominare un organo di controllo o un revisore unico. In tali casi, tuttavia, i collegi sindacali attualmente in corso non decadono, ma proseguono il proprio mandato fino alla naturale scadenza. La norma precisa che l insussistenza dell obbligo di nomina dell organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca (per la revoca del collegio sindacale o del sindaco unico si applica l art del codice civile). VOTO MAGGIORATO Attraverso una modifica all articolo 2351 c.c., commi 3 e 4, viene prevista nelle S.p.A. la possibilità di prevedere nello statuto la creazione di azioni con diritto di voto plurimo (anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative). Ciascuna azione a voto plurimo può avere fino a un massimo di tre voti. La norma è finalizzata a evitare che il timore da parte dei soci di maggioranza di perdere il controllo societario rappresenti un freno all accesso delle PMI sul mercato dei capitali. AUMENTI DI CAPITALE Viene ridotta a 15 giorni la durata minima del periodo previsto per l esercizio del diritto di opzione negli aumenti di capitale, allineando la disciplina delle società non quotate a quella attualmente prevista per le quotate. PRINCIPI CONTABILI IAS/IFRS Semplificato l utilizzo dei principi contabili internazionali IAS/IFRS da parte di tutte le aziende (senza più dover attendere l emanazione del previsto del decreto interministeriale). Pertanto tutte le società, diverse da quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata, potranno adottare su base volontaria i principi contabili internazionali senza dover più attendere il D.M. attuativo. Notizie Flash 8

9 Accounting & Audit Principi contabili: nuovi documenti OIC Nell ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili avviato nel 2011, l Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha approvato in via definitiva nei primi giorni di agosto 16 documenti che si aggiungono agli OIC 15, 20 e 21 già pubblicati nello scorso mese di luglio. I testi sono disponibili nel sito ufficiale dell OIC. All appello manca soltanto l OIC 24, dedicato alle immobilizzazioni immateriali, in consultazione fino a luglio 2013 e che sembrerebbe ancora in fase di aggiornamento. Non sono stati revisionati, invece, l OIC 11 Bilancio d esercizio, finalità e postulati, l OIC 30 I bilanci intermedi, l OIC 1 I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d esercizio, l OIC 2 Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare, l OIC 3 Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione, l OIC 4 Fusione e scissione, l OIC 5 Bilanci di liquidazione, l OIC 6 Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio, l OIC 7 I certificati verdi e l OIC 8 Le quote di emissione di gas ad effetto serra. Alle modifiche formali si aggiungono numerose modifiche contenutistiche, che impattano sul trattamento contabile applicabile alle singole fattispecie. La revisione operata dall OIC rende i principi contabili nazionali adeguati alla più recente prassi, con un attenzione alla convergenza tra principi nazionali e internazionali dove gli IAS/IFRS offrono soluzioni condivisibili e consolidate, il tutto senza introdurre regole estranee alla nostra cultura contabile ed anzi cercando ove possibile, grazie ad alcuni adattamenti, di semplificare il lavoro delle piccole e medie imprese. È il caso, per esempio, del nuovo OIC 9, che tratta della svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali introducendo il concetto della capacità di ammortamento. A titolo esemplificativo, si ricordano anche la nuova disciplina della cancellazione dei crediti (derecognition) prevista dall OIC 15, l introduzione di uno specifico documento (OIC 10) sul rendiconto finanziario, la previsione di classificare nell attivo circolante le immobilizzazioni destinate alla vendita (OIC 16), la definizione puntuale e più precisa dei requisiti per l applicazione del criterio della percentuale di completamento (OIC 23) che è dichiaratamente il metodo preferibile per la valutazione di commesse ultraannuali, la più articolata trattazione degli eventi che possono impattare sulla continuità aziendale (OIC 29). Il nuovo gruppo di principi contabili pubblicati si applicherà ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre Pertanto, è più che auspicabile che l intero set di tali principi sia utilizzato in occasione della campagna bilanci nella primavera 2015, analizzando per tempo i possibili impatti patrimoniali e reddituali che dovessero derivare da eventuali adattamenti ai nuovi principi. Notizie Flash 9

10 Bilanci: nuova direttiva UE La Direttiva 2013/34/UE ha introdotto nuove disposizioni in tema di conti annuali e consolidati delle imprese e relative relazioni al fine di dare uniformità ai bilanci e ai principi di redazione a livello comunitario. Le innovazioni introdotte mirano a rendere più trasparenti i rapporti commerciali tra imprese residenti in uno Stato UE e soggetti residenti in un altro Stato membro, nonché tutelare i soci e i terzi. In particolare, il legislatore ha cercato di mettere in equilibrio gli interessi dei destinatari del bilancio e gli interessi delle imprese, sgravando quest ultime degli eccessivi obblighi in materia di informativa. L articolo 3 della Direttiva stabilisce nuovi criteri per la classificazione delle imprese (microimprese, piccole imprese, medie imprese, grandi imprese) secondo parametri dimensionali che considerano il totale dello stato patrimoniale, dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni e del numero di dipendenti occupati in media durante l esercizio. È rimessa agli Stati membri la decisione sul se e come attuare un regime distinto destinato alle microimprese pur nel rispetto dei principi fissati dalla Direttiva. La Direttiva prevede due nuovi schemi per la presentazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, riconoscendo la possibilità agli Stati Membri di poter utilizzare uno o entrambi. Tra le varie novità apportate, la Direttiva prevede semplificazioni inerenti sia la stesura del bilancio sia la pubblicità degli stessi; anche in questo caso viene lasciata ai Governi nazionali la possibilità di autorizzare le imprese di piccole dimensioni a redigere stati patrimoniale in forma abbreviata o quella di prevedere, per le PMI, la redazione del conto economico in forma abbreviata. La Direttiva impone agli Stati membri di assicurare che, entro un termine massimo di 12 mesi dopo la chiusura del bilancio (anche consolidato), le imprese pubblichino il bilancio di esercizio regolarmente approvato e la relazione sulla gestione, nonché il giudizio del revisore nei modi prescritti dalla legislazione di ciascuno Stato membro conformemente alle disposizioni comunitarie. Anche in questo caso possono essere previste delle semplificazioni per le piccole imprese. Infine con l articolo 34 viene assicurato l obbligo di revisione legale dei bilanci d esercizio e dei bilanci consolidati degli enti di interesse pubblico e delle imprese di medie e grandi dimensioni esentando di fatto le piccole imprese. La Direttiva modifica poi il contenuto della relazione del revisore così come disciplinato dall art. 28, Direttiva 2006/43/CE, recepita dall Italia con il D.Lgs. n. 39/2010. Gli Stati Membri dovranno recepire le disposizioni della Direttiva 2013/34/UE entro il 20 luglio 2015, con un entrata in vigore prevista a partire dal bilancio Notizie Flash 10

11 Human Resources & Labour Modelli F24: obbligo telematico sopra i Nuove modalità per il pagamento di imposte e contributi attraverso la delega di pagamento F24 (così come previsto dall art. 11 comma 2 del D.L. n. 66/2014). Al fine di limitare l utilizzo del contante e di realizzare un maggiore monitoraggio sulle operazioni di compensazione, a far data dal 1 ottobre 2014 i modelli F24 con saldo superiore a euro saranno utilizzabili esclusivamente in via telematica. Il decreto c.d. IRPEF ha quindi esteso anche alle persone fisiche, non imprenditori, l obbligo dell invio telematico già previsto dal 2007 per i titolari di partita IVA. Alla luce delle novità introdotte, pertanto, a partire dal mese di ottobre 2014 i versamenti eseguiti con il modello F24 dovranno essere effettuati esclusivamente: attraverso i servizi telematici dell Agenzia delle Entrate nel caso in cui, per effetto delle compensazioni eseguite, il saldo finale sia di importo pari a zero; attraverso i servizi telematici dell Agenzia delle Entrate o degli intermediari della riscossione convenzionati con le Entrate (banche, Poste italiane o agenti della riscossione) nel caso in cui siano effettuate compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo; attraverso i servizi telematici dell Agenzia delle Entrate o degli intermediari della riscossione convenzionati con le Entrate, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a euro. Per queste fattispecie, il cui pagamento sarà obbligatoriamente telematico, sarà, dunque possibile solo l addebito nel conto corrente aziendale e non potranno quindi più essere effettuati pagamenti né in contanti, con assegni bancari o circolari, né tramite altri canali (bancomat, ecc..). A tale regola fanno eccezione i pagamenti effettuati tramite banca, poste o sportelli Equitalia da parte di soggetti non titolari di partita IVA, qualora il saldo da versare, in assenza di compensazioni, sia pari o inferiore a euro. Notizie Flash 11

12 Rassegna di Giurisprudenza IVA IDENTIFICAZIONE CESSIONARIO TRANSAZIONI INTRA-UE Corte di Cassazione, sentenza n del 29 luglio 2014 Ai fini del riconoscimento della non imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie la procedura di attribuzione del codice identificativo del cessionario, pur rimanendo centrale ai fini della sussumibilità dell operazione nell ambito di quelle regolate dal D.L. n. 331/1993, artt. 41 e 50, non può determinare, se mancante, il venir meno della possibilità di inquadrare la cessione nell ambito di quelle intracomunitarie, allorché l operatore provi in modo rigoroso tutti i requisiti sostanziali dalla normativa di settore sulla base degli elementi ritualmente prodotti nel corso del procedimento. IVA ESENZIONE DELLE IMPORTAZIONI INTRODUZIONE FISICA DELLE MERCI NEL DEPOSITO IVA DINIEGO OBBLIGO DI VERSAMENTO DELL IMPOSTA GIA ASSOLTA Corte di Giustizia UE, sentenza n. C-272/13 del 17 luglio 2014 La normativa italiana è incompatibile con la direttiva 2006/112/UE laddove richiede il pagamento dell IVA all importazione, per mancata introduzione in deposito IVA dei beni oggetto dell importazione, sebbene la medesima sia già stata regolarizzata nell ambito del meccanismo dell inversione contabile, mediante un autofatturazione e una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo. La Corte riconosce agli Stati la possibilità di sanzionare il contribuente che non introduca fisicamente in deposito IVA le merci, per le quali, all atto dell importazione, è stata dichiarata come destinazione il deposito IVA. Tuttavia, l applicazione di una sanzione, come quella adottata dall Italia secondo una percentuale forfettaria (e.g. 30%), risulta eccessiva qualora non sia prevista una possibilità di gradazione della medesima (in quanto ciò eccederebbe quanto necessario per assicurare l esatta riscossione dell IVA ed evitare l evasione). Notizie Flash 12

13 Grant Thornton supporta We Have The Future! Grant Thornton ha supportato We Have The Future!, il programma internazionale sul mondo del diritto e dell economia ideato da LegalPAD (il primo legal network italiano), che ha coinvolto decine di studenti, professori e aziende provenienti da tutto il mondo per una dinamica esplorazione dell economia del nord-est italiano. Durante lo scorso mese di luglio aziende quali Biennale di Venezia, H-Farm, Moncler, OTB, Carraro, Gruppo Vinicolo Santa Margherita, Casa Vinicola Zonin, Salvatore Ferragamo, Selle Royal e Keyline hanno sfidato studenti e professori a individuare soluzioni innovative per le aziende stesse, che saranno realizzate in una prospettiva internazionale ed etica. In occasione di una delle giornate del camp alcuni professionisti di Grant Thornton hanno tenuto una lezione a Venezia in materia di transfer pricing. Manuale di fiscalità internazionale È disponibile la VI edizione del Manuale di fiscalità internazionale (IPSOA, 2014), che vede tra i curatori Alessandro Dragonetti, Partner Head of Tax di Bernoni Grant Thornton, e che annovera tra gli autori Paolo Besio, Gabriele Labombarda e Mario Spera. Si tratta di un manuale completo e approfondito, che tiene conto in questa edizione delle importanti novità introdotte in materia. Per informazioni contattare la segreteria di Bernoni Grant Thornton (telefonicamente allo o all indirizzo info@bernoni.it.gt.com) Contacts redazione@it.gt.com Le notizie fornite nella presente comunicazione sono inviate a mero titolo informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. I Professionisti delle member firm italiane di Grant Thornton International Ltd non si assumono alcuna responsabilità in merito ad eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito della presente informativa, né si assumono alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali. Registrazione del Tribunale di Milano n. 107 del 25/2/1984 Direttore Responsabile: Giulio Tedeschi Il presente numero è stato chiuso l 8 settembre 2014 ed è consultabile nel sito di Bernoni & Partners ( ), nella sezione newsletter, e nel sito di RIA Grant Thornton ( Grant Thornton Italy. All rights reserved. "Grant Thornton" refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires. Grant Thornton Italy refers to Ria Grant Thornton SpA and Bernoni & Partners, who are respectively member firms of Grant Thornton International Ltd (GTIL), and their joint venture Grant Thornton Advisory Srl. GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another s acts or omissions. Notizie Flash 13

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