I. Panoramica sulla nuova normativa di cui al D.L. 132/2014. L istituto della negoziazione assistita è stato introdotto dal D.L. 132/2014 e relativa
|
|
- Daniela Cuomo
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE MATERIE PER LE QUALI È PREVISTA COME CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ Chiara Canovaro Lorenzo Cirri Roberto Visciola INTRODUZIONE L'avvento dell'istituto della negoziazione assistita, a mezzo del D.L. n. 132/2014 e relativa legge di conversione n. 162/2014, impone ai professionisti un approfondimento dettato non solo dalle opportunità offerte dall'istituto, ma anche e soprattutto dalla sua obbligatorietà in certe materie precipuamente individuate dal legislatore. Nel presente lavoro è stato analizzato quanto previsto dall'art. 3 del D.L. 132/2014, che individua le materie nelle quali la negoziazione assistita viene configurata quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono stati quindi messi in luce i punti della disciplina che necessitano alcune riflessioni, come ad esempio l'esclusione, dall'ambito di operatività dell'istituto, delle controversie riguardanti il pagamento di somme derivanti da obbligazioni sorte in forza di contratti conclusi tra consumatori e professionisti. Elementi di problematicità sono, inoltre, emersi in tema di domande riconvenzionali. Mancando giurisprudenza sul tema della negoziazione assistita, è stata analizzata la giurisprudenza in materia di mediazione, riscontrandosi, sul punto, l'esistenza di una difformità interpretativa in ordine alla necessità di procedere con mediazione laddove la domanda riconvenzionale rientri tra le materie di mediazione obbligatoria. Il Tribunale di Firenze sembra orientato a dare una risposta positiva a detto quesito, il che potrebbe portare alla necessità di procedere obbligatoriamente, sia con mediazione che con negoziazione assistita, in quei casi in cui domanda principale, da un lato, e domanda riconvenzionale, dall'altro, le prevedano quali obbligatorie. Proprio ai rapporti tra mediazione e negoziazione è dedicata l'ultima parte del lavoro, al fine di valutare come possano coordinarsi tra loro questi strumenti deflattivi del contenzioso. _ 1
2 I. Panoramica sulla nuova normativa di cui al D.L. 132/2014. L istituto della negoziazione assistita è stato introdotto dal D.L. 132/2014 e relativa legge di conversione 10 novembre 2014 n.162 e rappresenta uno strumento di risoluzione delle controversie alternativo a quello giudiziale. Com è noto nel 2010 era stato introdotto un altro meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie: la c.d. mediazione obbligatoria. Vedremo nel corso della presente trattazione come i due istituti interagiscono tra loro. La negoziazione assistita occupa gli articoli dal 2 all 11 del D.L. 132/2014 e ss. mod. e int. Quello che qui ci interessa è l art. 3, che la prevede quale condizione di procedibilità della domanda a decorrere dal 9 febbraio Art. 3, comma primo: prevede la negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale che abbia ad oggetto: 1) risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti, qualunque sia il valore del danno; 2) pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro pari o inferiori a ,00 Euro (eccetto i pagamenti derivanti dal risarcimento danni da circolazione veicoli e natanti, già compresi nella precedente previsione normativa ed eccetto le materie sottoposte a mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. 28/2010). Art. 3, comma primo, ultimo inciso: stabilisce che il primo comma dell art. 3 non si applica alle controversie in materia di obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori. Vedremo in seguito l effettivo ambito di applicazione. Art. 3, terzo comma: esclude espressamente dall ambito della negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda le seguenti materie: a) procedimento di ingiunzione, inclusa l opposizione (l opposizione nell intera sua fase e quindi anche dopo la pronuncia sulla concessione o sospensione della provvisoria _ 2
3 esecuzione, a differenza di quanto previsto in materia di mediazione obbligatoria: il D.Lsg. 28/2010 prevede infatti l obbligo di avviare il procedimento di mediazione nella fase di opposizione a d.i., successivamente alla pronuncia sulla provvisoria esecutività); b) procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c.; c) procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all esecuzione forzata (l ambito riguarda quindi tutte le opposizioni ex artt. 615, 617 e 619 c.p.c., nonché i procedimenti di accertamento dell obbligo del terzo di cui agli artt. 548 e 549 c.p.c., i procedimenti di risoluzione delle controversie sorte in sede di distribuzione ex art. 512 c.p.c. e la divisione c.d. endoesecutiva, in quanto procedimenti incidentali di cognizione); d) nei procedimenti in camera di consiglio. e) nell azione civile esercitata nel processo penale. Art. 3, quarto comma: stabilisce che anche quando viene attivata la negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda, si può agire in via cautelare per il rilascio dei provvedimenti urgenti e cautelari e si può trascrivere la domanda. E chiaro che ove al procedimento cautelare debba seguire il giudizio di merito, e questo rientri nelle materie per le quali è prevista la negoziazione assistita quale condizione di procedibilità, sarà necessario che precedentemente, contestualmente o successivamente alla fase cautelare sia avviata la negoziazione assistita in vista del successivo giudizio di merito. Art. 3, settimo comma: stabilisce che la negoziazione assistita quale condizione di procedibilità non si applica ai procedimenti per i quali è previsto che la parte possa stare in giudizio personalmente. II. Alcune specifiche Le disposizioni sopra richiamate necessitano di alcuni commenti. 1) Come visto, ai sensi dell art. 3, primo comma ultimo inciso, la negoziazione assistita non è condizione di procedibilità per domande riguardanti il pagamento di somme derivanti da _ 3
4 obbligazioni sorte in forza di contratti tra consumatori e professionisti. A livello di prima interpretazione ci si domanda in dottrina a quali contratti si riferisca la norma. Ci si chiede se si possa ipotizzare un identità con l ambito di applicazione del codice del consumo D.Lgs. n.206/2005. Un indicazione per la corretta interpretazione di questo inciso viene fornita dalla bozza del decreto legge, approvata dal Consiglio dei ministri il , nella quale era previsto che fossero assoggettate alla negoziazione assistita obbligatoria anche le controversie relative alle materie di cui al codice del consumo. La disposizione è stata poi rettificata in quella attuale, perché vi era un contrasto con la direttiva europea n. 2013/11 sui metodi di risoluzione alternative delle controversie che vedono coinvolti i consumatori, la quale direttiva prevede che i consumatori abbiano accesso alla procedura di risoluzione alternativa delle controversie senza l assistenza di un avvocato, circostanza non possibile in ambito di negoziazione assistita. Sembra quindi corretto leggere la disposizione attuale, nella quale si fa riferimento ai contratti stipulati tra professionisti e consumatori, nel senso di applicarla allo stesso ambito previsto per il codice del consumo: pertanto in caso di richiesta di pagamento per obbligazioni derivanti da un contratto al quale sia applicabile il codice del consumo, non è obbligatorio ricorrere alla negoziazione assistita prima di procedere con la relativa domanda giudiziale. Peraltro tale interpretazione sembra coerente con la ratio del decreto che fa salve le altre forme di conciliazione comunque denominate, tra le quali verranno annoverate quelle in materia di consumatori previste dalla direttiva UE sopra citata che entrerà in vigore dal mese di luglio ) La negoziazione assistita non è condizione di procedibilità per i procedimenti nei quali la parte può stare in giudizio personalmente. Tali sono per esempio: davanti al giudice di pace per le cause di valore inferiore a euro o di valore superiore se autorizzate dal giudice (art. 82 c.p.c.). _ 4
5 per le cause in materia di lavoro di valore non superiore a 129,11 euro, per il primo grado di giudizio (art. 417 c.p.c.). 3) Ai sensi dell art. 3, settimo comma, la negoziazione assistita non è condizione di procedibilità per i procedimenti in camera di consiglio. Tali sono, com è noto, i procedimenti che non si svolgono in udienza pubblica e riguardano il processo civile, il processo penale ed il processo amministrativo. Ai fini dell individuazione dell ambito di operatività della negoziazione assistita vengono in rilievo i procedimenti in camera di consiglio all interno del processo civile, disciplinati dagli artt bis c.p.c. Il procedimento delineato dagli artt bis c.p.c. presenta alcune particolarità: la domanda si propone con ricorso al giudice (art. 737 c.p.c.); il procedimento sfocia di regola in un decreto motivato, modificabile, revocabile ed inidoneo a passare in giudicato. Talora la legge prevede che il procedimento si concluda con sentenza (artt. 724 e 729 c.p.c., per la dichiarazione di assenza o di morte presunta): l'incontrovertibilità è comunque attenuata dal principio rebus sic stantibus; la revoca o la modifica del decreto non ledono i diritti acquistati in buona fede dai terzi (art. 742 c.p.c.); il decreto è reclamabile al giudice immediatamente superiore, che decide sempre in Camera di consiglio, sia dalle parti che dal P.M., nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto altrimenti acquista efficacia. I procedimenti in Camera di consiglio all interno del processo civile sono: - la separazione personale consensuale; - lo scioglimento del matrimonio su domanda congiunta dei coniugi; - l'interdizione e l'inabilitazione; - la dichiarazione di assenza o di morte presunta; - i provvedimenti di apertura della successione; _ 5
6 - l'apposizione o rimozione di sigilli; - la formazione di inventario. 4) tra le materie espressamente contemplate dall art. 3, non figurano i procedimenti possessori né i procedimenti di convalida di sfratto. Per questi procedimenti è prevista la mediazione obbligatoria ma solamente dopo la fase cautelare nei possessori e dopo il mutamento del rito nei procedimenti di convalida. Quindi se è vero che la negoziazione assistita rimane senz altro esclusa per le fasi nelle quali opera la mediazione, visto l inciso di cui al primo comma dell art. 3 (che esonera dalla negoziazione assistita le materie di cui all art. 5, comma 1bis, del D.Lgs. 28/2010), ci si domanda se ricorra l obbligo della negoziazione assistita nella fase cautelare dei possessori ed in quella anteriore al mutamento del rito per i procedimenti di convalida quando il valore del pagamento richiesto sia pari o inferiore ad Euro ,00. La risposta va cercata nel rispetto del dettato normativo. In base ad una interpretazione fedele all ambito tracciato dalla nuova normativa qui in commento, possiamo ritenere che per quanto riguarda le domande possessorie, qualora si ravvisi la necessità di un pagamento danni di valore pari o inferiore a ,00 euro, sia necessaria la negoziazione assistita quale condizione di procedibilità. Invece, per quanto riguarda i procedimenti di convalida di sfratto, dal momento che in tale materia i canoni scaduti vengono richiesti ai sensi di legge con separato decreto ingiuntivo, possiamo affermare che tali procedimenti rimangono esclusi per tale motivo dall ambito di azione della negoziazione assistita. 5) Al di fuori dell ambito per il quale è prevista come condizione di procedibilità, è possibile per le parti accedere alla negoziazione assistita, in via facoltativa. Naturalmente la negoziazione assistita facoltativa può avere ad oggetto solamente diritti disponibili. 6) Domande riconvenzionali. Anche per la negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda, si pone lo stesso problema già sorto in dottrina e giurisprudenza riguardo alla mediazione obbligatoria. Ci si chiede se la condizione di procedibilità riguardi solamente le domande principali o anche quelle poste in via _ 6
7 riconvenzionale. Sul punto la giurisprudenza che si è pronunciata in materia di mediazione obbligatoria (ma la questione è applicabile anche alla negoziazione, trattandosi della stessa identica problematica) non ha un orientamento unanime. Tesi che applica la mediazione obbligatoria (e quindi la negoziazione) alle sole domande che vengono azionate in via principale (Trib. Reggio Calabria, 22 aprile 2014 e Trib. Palermo 11 luglio 2011). Tale tesi si fonda sul principio della ragionevole durata del processo ed esclude dall obbligatorietà della mediazione (e della negoziazione) le domande riconvenzionali sostenendo che anche in caso di esito positivo della mediazione relativa alla riconvenzionale, ciò non sarebbe sufficiente ad evitare il procedimento che seguirebbe la domanda principale, con l unico risultato quindi di allungare il tempo del processo. Tesi che applica la mediazione obbligatoria (e quindi la negoziazione) anche alle domande riconvenzionali (Trib. Roma 15 marzo 2012, Trib. Como, sez di Cantù, 2 febbraio 2012, Trib. Firenze, 14 febbraio 2012). La tesi si fonda su una interpretazione letterale della norma dalla quale non è dato distinguere tra domande principali e domande riconvenzionali. Secondo questa tesi l unico elemento di distinzione per l applicazione o meno della mediazione obbligatoria riguarda l oggetto della domanda e non il momento in cui tale domanda viene attivata. Il principio della ragionevole durata del processo va contemperato con il principio della ragionevole durata della risoluzione della lite, di matrice europea: in caso di esito positivo, la mediazione della sola domanda riconvenzionale, seppur non sufficiente ad eliminare il procedimento instaurato dalla domanda principale, potrà sicuramente alleggerirne l oggetto, con diminuzione del tempo di risoluzione della lite. Si noti che al momento l orientamento di Firenze è nel senso di applicazione della mediazione obbligatoria (e quindi della negoziazione assistita) anche alle domande riconvenzionali. III. In particolare il rapporto tra negoziazione assistita e mediazione. Mediazione e negoziazione assistita rientrano entrambi nell'ambito dei sistemi di ADR (Alternative Dispute Resolution), con finalità deflattiva del sistema giudiziario. Si tratta di _ 7
8 due istituti che mirano a risolvere le controversie mediante un accordo di natura privatistica tra le parti in lite; due strumenti che non sono da considerarsi alternativi l'uno all'altro, bensì destinati a convivere e, talvolta, ad operare nell'ambito della medesima controversia. L'introduzione, con decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 (convertito, con modifiche, dalla L.162/2014), della negoziazione assistita, portò parte dell'avvocatura, da tempo avversa all'istituto della mediazione, a confidare nella scomparsa della mediazione obbligatoria. Si ricordi che l'avvocatura già tentò di procedere alla eliminazione della mediazione obbligatoria impugnando il d.lgs. n. 28/2010 dinnanzi alla Corte Costituzionale, che ne dichiarò con sentenza n.272/2012 l'illegittimità costituzionale, ma per mero eccesso di delega, tant'è che il legislatore intervenne subito dopo, col c.d. decreto del fare (D.L. 69/2013, convertito con L. 98/2013), per ripristinarne l'obbligatorietà, correggendo il vizio formale riscontrato dalla Corte. Orbene, anche stavolta le speranze di parte dell'avvocatura sono destinate a rimanere vane: l'introduzione della negoziazione assistita, infatti, non elimina in alcun modo la mediazione obbligatoria, ponendo al più un problema di coordinamento tra i due istituti. Si tratta di due istituti che, fondamentalmente, differiscono per la presenza (nella mediazione) di un soggetto esterno, terzo, estraneo alla vicenda ed imparziale, qual è il mediatore, che è chiamato ad agevolare il dialogo tra le parti, ripristinandone la comunicazione e facilitando il raggiungimento di un accordo. A tal fine sono previste anche sessioni separate (con incontro tra il mediatore e solo una delle parti in lite) che, ovviamente, non possono aversi all'interno della negoziazione assistita. Non è detto, dunque, che al fallimento della negoziazione assistita debba seguire automaticamente il fallimento della mediazione, proprio in quanto in quest'ultima vi è la presenza aggiuntiva di un soggetto esterno alla vicenda ovvero il mediatore che in certi casi (ma non sempre) può fare la differenza. Ecco spiegato come, nell'ottica del legislatore, i due istituti possano convivere, in quanto, _ 8
9 se è vero che il risultato finale può essere il medesimo (un accordo avente natura negoziale), diversa è la modalità seguita per raggiungerlo. Non sussistono pericoli di sovrapposizione (obbligatoria) tra i due istituti, dal momento che l'art. 3, commi 1 e 5, del D.L. 132/2014, come convertito dalla L. 162/2014, fa salve le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati e, in particolare, le previsioni di cui all'art. 5, comma 1- bis, del d.lgs. n. 28/2010, ossia quelle collegate a materie per le quali debba obbligatoriamente esperirsi il procedimento di mediazione. Dunque, le parti in lite non si trovano nella condizione di dover necessariamente esperire i due procedimenti di ADR prima di poter procedere con la domanda giudiziale. Occorre, in ogni caso, sottolineare che, nelle materie in cui è prevista la mediazione obbligatoria ben possono le parti scegliere preliminarmente di avvalersi della negoziazione assistita, con la precisazione che, in tal caso, laddove la tentata negoziazione fallisse, le parti sarebbero comunque costrette a procedere mediante il tentativo (obbligatorio) di mediazione prima di poter precedere in sede giudiziaria, dal momento che non potrà altrimenti dirsi avverata la condizione di procedibilità di cui al d.lgs. n. 28/2010. Da rimarcare quanto suggerito nella XIII Assemblea del coordinamento della conciliazione forense, tenutasi a Latina nei giorni 23 e 24 ottobre 2014: la negoziazione assistita può certamente rappresentare un primo approccio alla soluzione negoziale della controversia; qualora le parti non dovessero in tale sede raggiungere un accordo, è auspicabile che gli organismi di mediazione forensi propongano l'intervento del mediatore a condizioni agevolate. _ 9
L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del
L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del danno da sinistro stradale: criticità e dubbi interpretativi. Tra le materie per le quali è previsto il tentativo obbligatorio
DettagliCircolare N.119 del 18 Luglio 2013
Circolare N.119 del 18 Luglio 2013 Novità in materia di mediazione civile e commerciale. Ripristinata l obbligatorietà Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, con l art. 84 del DL
DettagliISSN 1127-8579. Pubblicato dal 06/07/2015
ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 06/07/2015 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/37200-la-negoziazione-assistita-il-termine-entro-ilquale-intraprendere-l-azione-giudiziaria-l-obbligatoriet-per-tutti-i-crediti-anche-per-quellidegli-avvocati
DettagliInformativa per i clienti - Febbraio 2015
STUDIO LEGALE SINTHEMA AVV. MARINO CAVESTRO Informativa per i clienti - Febbraio 2015 Vicenza, 10 febbraio 2015 Egregi Clienti, lo Studio Legale Sinthema nell ambito dei servizi che fornisce ai clienti
DettagliProcedimenti Speciali previsti nel Libro IV titolo I c.p.c. anche se proposti nella causa di merito:
CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 12 giugno 2012 Processo civile ordinario Valore Processi di valore fino a. 1.100,00. 37,00 Processi di valore superiore a. 1.100,00 e fino a. 5.200,00. 85,00
DettagliCONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 9 gennaio 2013. Processo civile ordinario (1)
CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 9 gennaio 2013 Processo civile ordinario (1) Valore Processi di valore fino a. 1.100,00. 37,00 Processi di valore superiore a. 1.100,00 e fino a. 5.200,00 Processi
DettagliCONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 13 marzo 2015 (fonte altalex)
CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 13 marzo 2015 (fonte altalex) Processo civile ordinario (1) Valore Primo GRADO Impugnazione Cassazione Processi di valore fino a. 1.100,00. 43,00. 64,50. 86,00
DettagliPROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO LIBRO FONDIARIO CIRCOLARE N.. 7 /2009 Trrentto,, 29 dicembrre 2009 Oggetto: Legge 18 giugno 2009, n. 69. Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
DettagliCONTRATTI ASSICURATIVI E LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
CONTRATTI ASSICURATIVI E LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA IL PARERE DEL NOSTRO LEGALE: UNA NUOVA NORMA INVESTE IL PROCESSO CIVILE E IL MONDO ASSICURATIVO Com è noto la Legge n. 10 del 26 febbraio 2011 ha introdotto
DettagliTabelle Contributo Unificato C.U.
Tabelle Contributo Unificato aggiornamento gennaio 2015 PROCESSO CIVILE ORDINARIO ORDINARIO Per tutte le cause civili è dovuta a titolo di anticipazione forfettaria per le spese di Giustizia una marca
DettagliCONTRIBUTO UNIFICATO 2014. Processo civile ordinario
CONTRIBUTO UNIFICATO 2014 Processo civile ordinario Valore 1 grado Impugnazione Cassazione Per i processi di valore fino a 1.100,00 37,00 55,50 74,00 Per i processi di valore superiore a 1.100,00 e fino
DettagliOGGETTO: Sospensione feriale: si riparte il 17 settembre
Informativa per la clientela di studio N. 131 del 05.09.2012 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Sospensione feriale: si riparte il 17 settembre Gentile Cliente, con la stesura del presente documento
DettagliPrimo GRADO Impugnazione Cassazione. Processi di valore fino a. 1.100,00. 43,00. 64,50. 86,00
CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 3 marzo 2015 Processo civile ordinario (1) Primo GRADO Impugnazione Cassazione Processi di valore fino a. 1.100,00. 43,00. 64,50. 86,00 Processi di valore superiore
DettagliLa mediazione in condominio Procedimenti esclusi dalla mediazione Transazione in condominio: quali quorum 4258 24 2 2006
La mediazione in condominio La mediazione è l attività svolta da un terzo imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia.
DettagliPROCEDURA MEDIZIONE CIVILE E COMMERCIALE
PROCEDURA MEDIZIONE CIVILE E COMMERCIALE (d.lgs. 28/2010 e successive modifiche) AMBITO DI COMPETENZA Gli organismi di mediazione accreditati dal Ministero della Giustizia sono competenti in tutte le controversie
DettagliRISOLUZIONE N. 301/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 301/E Roma, 15 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 INPS D.lgs. 21 aprile 1993,
Dettagli730, Unico 2014 e Studi di settore
730, Unico 2014 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 07 22.04.2014 Liquidazione Srl e Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze La messa in è una vicenda societaria piuttosto frequente in questo
DettagliOGGETTO: Mediazione tributaria Modifiche apportate dall articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 Chiarimenti e istruzioni operative
CIRCOLARE N. 1/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 12 febbraio 2014 OGGETTO: Mediazione tributaria Modifiche apportate dall articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
DettagliIntroduzione al Decreto Legislativo n. 28/2010
La mediazione per la conciliazione: una nuova opportunità per cittadini ed imprese Introduzione al Reggio Emilia, 19 ottobre 2010 Che cos è la mediazione? L attività, comunque denominata, svolta da un
DettagliRISOLUZIONE N. 46/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli
DettagliMEDIAZIONE E CONCILIAZIONE
MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE Strumento non giurisdizionale di risoluzione delle controversie mediazione > attività svolta per raggiungere un accordo tra le parti conciliazione > il risultato di siffatta
DettagliRISOLUZIONE N. 1/2008
PROT. n. 29463 ENTE EMITTENTE: OGGETTO: DESTINATARI: RISOLUZIONE N. 1/2008 Direzione dell Agenzia Mutui posti in essere da Enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti
DettagliCIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...
CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi
Dettagli730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento
730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 30 05.07.2013 Liquidazione di srl e presentazione di Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze Nelle società di capitali la fase di è un procedimento
DettagliRoma,28 dicembre 2007
CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
DettagliA) OPPOSIZIONI CARTELLE ESATTORIALI
Contributo unificato, diritti di copia, indennità ex art. 30 t.u. spese di giustizia e imposta di registro nei procedimenti, in materia di sanzioni amministrative, di opposizione alle cartelle esattoriali,
DettagliRISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione
DettagliNota di approfondimento
Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con
DettagliDL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno
Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in
DettagliControversie relative al licenziamento: applicabilità del rito Fornero
Controversie relative al licenziamento: applicabilità del rito Fornero A cura di CDL Roberto Cristofaro Lo speciale rito Fornero è istituito dalla riforma del lavoro per l utilizzo nelle controversie relative
DettagliRISOLUZIONE N. 248/E
RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti
DettagliCIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015
CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri
DettagliCOMUNE DI POMARANCE. L anno duemilaquindici (2015) e di questo il giorno trenta (30) del
COMUNE DI POMARANCE CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA COLLABORAZIONE FRA IL COMUNE DI POMARANCE E L ORGANISMO DI MEDIAZIONE GIURIFORM IN MATERIA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE--------------------------------------------------
DettagliRISOLUZIONE N. 195/E
RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili
DettagliOBBLIGO DELLA MEDIAZIONE
Iscritto al n. 453 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione/mediazione a norma dell'articolo 38 del D.Lgs. 17/01/2003, n. 5 OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE Le nuove disposizioni
DettagliRisoluzione n.125/e. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente
Risoluzione n.125/e Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 aprile 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - riacquisto di prima casa a titolo gratuito Decadenza dai benefici di cui alla nota II-bis
DettagliDocumento. n. 31. Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali
Documento n. 31 Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali Luglio 2014 OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PROCESSUALI OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI
DettagliNelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6).
IL REGOLAMENTO EUROPEO RELATIVO ALLE DECISIONI IN MATERIA MATRIMONIALE E DI POTESTA DEI GENITORI N 1347/2000, del 29 maggio 2000 in vigore dal 1 marzo 2001 1. LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE Quando il regolamento
DettagliCircolare N. 113 del 3 Agosto 2015
Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Presunzioni, riqualificazioni ed abrogazioni: come vanno gestiti i contratti a progetto e le partite IVA? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che
DettagliSubappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1.
Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. di Arrigo Varlaro Sinisi 2 Alla luce della recente novità normativa 3 in tema di soccorso istruttorio, c è da domandarsi se
DettagliLEGGE 6 MAGGIO 2015 N. 55. Divorzio. breve
LEGGE 6 MAGGIO 2015 N. 55 Divorzio breve ENTRATA IN VIGORE: 26 MAGGIO 2015 Legge 55 del 2015 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione
DettagliIl procedimento di mediazione
Il procedimento di mediazione 1 Informativa al cliente e procura alle liti (art. 4 D.Lgs. 28/2010, modif. ex art. 84, co. 1, D.L. n. 69/2013, conv., con modif., dalla L. n. 98/2013) INFORMATIVA EX ART.
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Il Presidente Avv. Prof. Guido Alpa Roma, 15 marzo 2010 N. 11-C-2010 Ill.mi Signori Avvocati URGENTE via e-mail PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL
DettagliCIRCOLARE N. 19/E. OGGETTO: Aumento dell aliquota dell imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto legge 12 luglio 2004, n. 168.
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 19/E Roma, 09 maggio 2005 OGGETTO: Aumento dell aliquota dell imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto legge 12 luglio 2004, n. 168.
DettagliCircolare Informativa n 21/2013
Circolare Informativa n 21/2013 DURC negativo ed intervento sostitutivo della stazione appaltante e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 6 INDICE Premessa pag.3 1) Intervento
DettagliRISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015
RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche
DettagliMediazione. Cos'è. Come fare
UFFICIO ARBITRATO E CONCILIAZIONE VADEMECUM STRUMENTI DI GIUSTIZIA ALTERNATIVA AMMINISTRATI DALLA C.C.I.A.A. DI BOLOGNA Mediazione Cos'è La Mediazione è il modo più semplice, rapido ed economico per risolvere
DettagliSTUDIO PROFESSIONALE DOTT. SAURO BALDINI. News di approfondimento
News di approfondimento N. 7 21 marzo 12 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Mediazione civile obbligatoria per controversie derivanti da liti condominiali e circolazione di veicoli Gentile Cliente,
Dettagli«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it
«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it SPECIFICITA DELL APPELLO. Il D. LGS. 546/1992 disciplina le impugnazioni al Capo 3, la cui sezione seconda al suo
DettagliRISOLUZIONE N.100/E QUESITO
RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,
DettagliRoma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati
Roma, 15 febbraio 2013 Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità di intraprendere azioni legali in merito alle trattenute operate sull indennità giudiziaria in caso
DettagliRoma, 11 agosto 2009
RISOLUZIONE N. 214/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello, articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Eredità devolute ai minori e agli interdetti
DettagliREGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
PEGASO 03 S.r.l. Sede legale ed operativa: Via Cagliero 3/I-3/L 100 41 CARIGNANO (TO) Tel 011-969.87.11 Fax 011-969.07.97 Capitale Sociale Eu ro 100.000,00 i.v. Registro delle Imp rese n. 08872320018 Tribunale
DettagliART. 1 (Modifiche al codice penale)
ART. 1 (Modifiche al codice penale) 1. Dopo l articolo 131 del codice penale, le denominazioni del Titolo V e del Capo I sono sostituite dalle seguenti: «Titolo V Della non punibilità per particolare tenuità
DettagliParere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.
Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito
DettagliRISOLUZIONE N. 119 /E
RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione
DettagliIL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE SPECIFICO: IL CD. RITO FORNERO
IL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE SPECIFICO: IL CD. RITO FORNERO La Riforma Fornero (L. n. 92/2012) introduce importanti novità in tema di licenziamenti e del processo del lavoro, delineando all art. 1 commi
DettagliPiaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa
Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.
DettagliRISOLUZIONE N. 195/E
RISOLUZIONE N. 195/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 maggio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Modalità di esercizio delle variazioni IVA in
DettagliRISOLUZIONE N. 209/E
RISOLUZIONE N. 209/E Roma, 18 novembre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello - Art. 25-bis DPR n. 600 del 1973 Attività di procacciatore d affari Società XY S.p.A.
DettagliRiduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS
CIRCOLARE A.F. N. 95 del 22 giugno 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS Gentile cliente con la presente intendiamo informarla
Dettagli1. Motivazioni della richiesta
Signori Azionisti, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in sede ordinaria per deliberare in merito alla proposta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi
DettagliParametri d.m. 140/2012
Parametri d.m. 140/2012 Allegato a Il Notiziatio Novembre 2012 TABELLE DELLE NOTE SPESE E PROSPETTI DEI COMPENSI PROFESSIONALI PROCEDIMENTI DI INGIUNZIONE - TRIBUNALE pag 2 PARAMETRI d.m. 20 luglio 2012,
DettagliIL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEI VERBALI DI ACCORDO DELLA MEDIAZIONE E LA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE
IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEI VERBALI DI ACCORDO DELLA MEDIAZIONE E LA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE I) PREMESSE. L EFFICACIA DELLA MEDIAZIONE ED IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA. La mediazione, quale adempimento
DettagliLa successione. Obiettivi
La successione Prof.ssa Elisa Esposito Obiettivi In questa lezione ci occuperemo delle vicende che possono condurre alla modifica delle parti originarie del rapporto processuale, in particolare, della
DettagliRoma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO
RISOLUZIONE N. 105/E Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Art. 19 bis 1,
DettagliOggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX
Determinazione dirigenziale n. 2 del 18 febbraio 2015 Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
DettagliRISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015
RISOLUZIONE N. 5/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 gennaio 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica IRAP Determinazione della base imponibile ed aliquota applicabile ai CONFIDI (Art. 6 del D.Lgs. 15 dicembre
DettagliOggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni.
Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. QUADRO NORMATIVO ( Stralcio in Allegato n.1): L art. 23 della L.62/2005 (Comunitaria 2004) ha
DettagliSOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE
RISOLUZIONE N. 216/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 maggio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 Avv. XY - Curatore fallimentare della ALFA Spa.
DettagliCIRCOLARE N. 56/E. OGGETTO: Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell Irpef
CIRCOLARE N. 56/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 10 dicembre 2010 OGGETTO: Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell Irpef 2 INDICE PREMESSA
DettagliSOMMARIO. Premessa...3
CIRCOLARE N. 47/E Roma, 20 dicembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Questioni interpretative in merito all applicazione dell articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (c.d. cedolare
DettagliRISOLUZIONE N. 211/E
RISOLUZIONE N. 211/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: Sanzioni amministrative per l utilizzo di lavoratori irregolari Principio del favor rei 1. Premessa Al fine
DettagliPARTE I Normativa sui compensi dell avvocato
PARTE I Normativa sui compensi dell avvocato D.M. 20 LUGLIO 2012, N. 140 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le
DettagliRISOLUZINE N. 267/E. Roma, 30 ottobre 2009
RISOLUZINE N. 267/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 30 ottobre 2009 OGGETTO: Interpello articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 Operazioni esenti IVA Attività di intermediazione relative
DettagliIn particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di:
CNF: nasce lo Sportello del cittadino, consulenza gratuita Consiglio Nazionale Forense, bozza regolamento 14.02.2013 I Consigli dell Ordine degli Avvocati istituiranno uno Sportello per il cittadino con
DettagliRISOLUZIONE N. 41/E. Roma, 23 aprile 2015
RISOLUZIONE N. 41/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 23 aprile 2015 OGGETTO: Piani urbanistici particolareggiati - Art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 Applicabilità regime
DettagliCONTRIBUTO UNIFICATO PER L ISCRIZIONE A RUOLO
CONTRIBUTO UNIFICATO PER L ISCRIZIONE A RUOLO Si riportano qui di seguito le tabelle ed i criteri di calcolo del contributo unificato per i procedimenti giurisdizionali riguardo ai quali ne è previsto
DettagliCIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009
CIRCOLARE N. 14/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,10 aprile 2009 OGGETTO: Transazione fiscale Articolo 32, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
DettagliSOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 154/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello art. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 trattamento fiscale dei compensi percepiti in Italia
DettagliPARAMETRAZIONE ECONOMICA DELL EQUO INDENNIZZO ALLA DATA DELLA RELATIVA DOMANDA
PARAMETRAZIONE ECONOMICA DELL EQUO INDENNIZZO ALLA DATA DELLA RELATIVA DOMANDA - APPROFONDIMENTI NORMATIVI Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349 era il regolamento che disciplinava i procedimenti di riconoscimento
Dettaglisumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che:
114 sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: Dottrina «sarebbe valida un accettazione beneficiata senza successivo inventario, che potrebbe essere formato dal minore entro un anno dalla
DettagliMoratoria leasing, le implicazioni contabili nel bilancio del locatario
Per sostenere le PMI in difficoltà 3 Marzo 2011, ore 08:56 Moratoria leasing, le implicazioni contabili nel bilancio del locatario Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
DettagliMEDIAZIONE OBBLIGATORIA: ILLUMINATA ORDINANZA DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO. LINEE GUIDA PER TUTTI I GIUDICI ONORARI Domenico Lenoci
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: ILLUMINATA ORDINANZA DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO. LINEE GUIDA PER TUTTI I GIUDICI ONORARI Domenico Lenoci Diritto e processo.com Si susseguono pronunce giurisprudenziali su
DettagliIl riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere
Il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere Nell ambito di un giudizio svoltosi in Belgio, Tizio ottiene l annullamento di un titolo di credito emesso in favore di Caio, suo
DettagliRoma, 30 novembre 2007 CIRCOLARE N. 64/E
Direzione Centrale Accertamento Roma, 30 novembre 2007 CIRCOLARE N. 64/E Oggetto: Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 - art. 1, commi
DettagliAppello contro il decreto di approvazione o di reiezione del Concordatoù L appello è previsto e disciplinato dall art 183 LF che non è stato modificato dalla riforma. Esso stabilisce che: contro la sentenza
DettagliCircolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze
Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013 Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008
DettagliINDICE SOMMARIO 1. LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
INDICE SOMMARIO Prefazione alla ottava edizione............................. Prefazione alla prima edizione............................. pag. VII IX 1. LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 1. Nozione......................................
DettagliPROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA denominata LIBERO CONSORZIO COMUNALE REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA denominata LIBERO CONSORZIO COMUNALE REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri
DettagliIMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6.
IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6. ABROGAZIONI 1 1. SINTESI Con la re-istituzione dell imposta sulle successioni
DettagliIl Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con
Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE POSTALE ALL AUTORITÀ
DettagliCircolare N.94 del 21 Giugno 2012
Circolare N.94 del 21 Giugno 2012 Cedolare secca: per i contratti già in corso al 07.04.2011 la comunicazione agli inquilini è possibile fino al 01.10.2012 Cedolare secca: per i contratti già in corso
DettagliRISOLUZIONE N. 225/E
RISOLUZIONE N. 225/E Roma, 5 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 cessione di quote sociali - art. 11 Tariffa
DettagliGUIDA VELOCE ALLA MEDIAZIONE
GUIDA VELOCE ALLA MEDIAZIONE WWW.IOCONCILIO.COM RES AEQUAE ADR srl omnibus aequa CHE COSA E UN SISTEMA ADR? La nostra ragione sociale è RES AEQUAE ADR, dove ADR sta per ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION,
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliRISOLUZIONE N. 87/E. Roma, 20 agosto 2010. Direzione Centrale Normativa
RISOLUZIONE N. 87/E Direzione Centrale Normativa Roma, 20 agosto 2010 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Fatturazione delle prestazioni sanitarie effettuate nell ambito di strutture
DettagliGuida pratica alla. PROCEDURA DI MEDIAZIONE Ai sensi del D.Lgs. 28/2010. Realizzata da ADR MEDILAPET
Guida pratica alla PROCEDURA DI MEDIAZIONE Ai sensi del D.Lgs. 28/2010 Realizzata da ADR MEDILAPET Nella presente guida sono descritte le varie fasi di una procedura di mediazione attivata presso ARD MEDILAPET.
DettagliSi precisa che alla data del 31 dicembre 2008 la Società non possedeva azioni proprie, né le possiede alla data odierna.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DADA S.P.A. ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI SUL QUARTO PUNTO ALL ORDINE DEL GIORNO : AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO ED ALLA DISPOSIZIONE
Dettagli