Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Roma Scuola Forense V.E. Orlando. atto di costituzione di parte civile

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Roma Scuola Forense V.E. Orlando. atto di costituzione di parte civile"

Transcript

1 Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Roma Scuola Forense V.E. Orlando atto di costituzione di parte civile 1

2 Parte civile La parte civile è soggetto/parte eventuale del processo penale poiché la persona danneggiata dal reato può scegliere di esercitare l azione civile nel processo penale o nella sua sede naturale, vale a dire nella sede civilistica. 2

3 Lo spunto per l odierna illustrazione è l atto di costituzione di parte civile della Società S.p.A. quale società di gestione di un grosso mercato ortofrutticolo e alimentare di una città, che si costituisce parte civile nei confronti dei componenti di una violenta organizzazione mafiosa per il reato di associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis c.p. nonché, per i reati fine quali, tra gli altri, il reato di illecita concorrenza o minaccia ex art. 513 bis c.p. nonché di estorsione, ex art. 629 c.p.. Tale organizzazione mafiosa si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, al fine di realizzare il controllo delle attività economiche, anche attraverso la gestione monopolistica di interi settori imprenditoriali e commerciali, attraverso condotte delittuose poste in essere, tra l altro, con i suindicati reati fine. 3

4 In particolare, l organizzazione criminale voleva conseguire il monopolio e la gestione del traffico su gomma dei prodotti ortofrutticoli che dal mercato gestito dalla Società S.p.A. erano venduti e trasportati verso gli altri mercati d Italia, nonché dai mercati d Italia verso il mercato gestito dalla Società S.p.A., causando un ingente danno patrimoniale e non patrimoniale immediato e diretto alla Società S.p.A.. La Società S.p.A. aveva, infatti, come detto, quale oggetto sociale la gestione di un grosso centro agroalimentare di una città, di rilevanza ed interesse nazionale, con lo scopo, tra l altro, di promuovere e favorire lo sviluppo del mercato ortofrutticolo, sia attraverso la qualificazione e l incremento delle produzioni agro-alimentari, sia attraverso il contenimento dei prezzi, nonché il miglioramento delle fasi distributive, promuovendo o razionalizzando la distribuzione e la vendita verso i mercati nazionali ed esteri. In sostanza, i prodotti agroalimentari del mercato gestito dalla Società S.p.A. venivano venduti anche ad altri mercati nazionali ed esteri e in esso arrivavano prodotti tipici di altra zone d Italia attraverso società di 4 trasporto nel rispetto delle regole del libero mercato.

5 La società S.p.A. è anche titolare dell omonimo marchio, registrato e riconosciuto a livello nazionale ed internazionale, il quale identifica tutti i prodotti provenienti dal mercato ortofrutticolo di essa, marchio sinonimo di qualità di assoluto valore commerciale, espressione di un sistema imprenditoriale che raggiunge un fatturato annuo complessivo elevato. 5

6 Nel procedimento in questione si è costituita parte civile in udienza preliminare - in cui gli imputati sono stati ammessi al giudizio abbreviato con ordinanza ex art. 438 c.p.p. - una persona giuridica di cui il Giudice ha riconosciuto preliminarmente la legittimazione a costituirsi parte civile e la fondatezza della pretesa risarcitoria ed ha ammesso tale costituzione; in esito al giudizio di primo grado, il Giudice ha condannato gli imputati al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che erano stati illustrati nell atto di costituzione. 6

7 Art 74 Legittimazione all'azione civile L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile. 7

8 ARTICOLO 185 C.P. Restituzioni e risarcimento del danno Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui (responsabile civile). 8

9 Caratteristiche del risarcimento del danno ex art. 185 c.p. 9

10 In sostanza, è risarcibile un danno immediato e diretto che derivi dal reato, che sia eziologicamente riferibile all'azione o all'omissione del soggetto attivo del reato. Alla luce della significativa evoluzione giurisprudenziale, sviluppatasi con particolare riferimento al danno non patrimoniale, costituisce principio pienamente condiviso che legittimato a costituirsi parte civile, sia il danneggiato inteso come chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione o all'omissione del soggetto attivo del reato secondo la disciplina del rapporto di causalità prevista dal codice penale (Cass., Sez. 6, 21 febbraio 2005, Caprini, rv ; Sez. 5^, 12 maggio 2000, Toscano, rv ; Sez. 6^, 10 novembre 1997, Mozzati, rv ). 10

11 Vale a dire che è infatti risarcibile il danno anche nell ipotesi in cui esso non sia in rapporto immediato e diretto con il reato, ma in ogni caso in cui tra il danno e il reato sussiste un nesso di causalità rispondente ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p., Cfr: Cass , n. 4852; Cass., Sez. 6^, 18 marzo 1994, Spallanzani, rv , Cass. pen. SS.UU., , n. 9556, Cass., Sez. 6^, 18 marzo 1994, Spallanzani, rv ). 11

12 Con la sentenza delle SS.UU. del , n. 9556, la Suprema Corte, ha statuito che "Ai prossimi congiunti, di persona che abbia subito lesioni personali, a causa di fatto illecito costituente reato, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire iure proprio contro il responsabile". Vale a dire che è infatti risarcibile, il danno 12

13 La sentenza delle SS.UU. del , n. 9556, ha per oggetto la vicenda di una coppia di coniugi che lamentano, tra l altro, che non sia stato loro riconosciuto il danno non patrimoniale causato dalle gravissime lesioni personali cagionate alla nascita al figlio, ritenendo "non risarcibile il pregiudizio non patrimoniale per le lesioni riportate da un prossimo congiunto, non derivando tale pregiudizio in via diretta ed immediata dall'illecito, ma essendo un mero riflesso della menomazione e della sofferenza, subite dall'infortunato". In estrema sintesi, la Suprema Corte ha definitivamente evidenziato che il nesso di causalità fra fatto illecito e l evento può essere anche indiretto e mediato, purché il danno si presenti come un effetto normale, secondo il principio della c.d. regolarità causale di cui agli artt. 40 e 41 c.p.. 13

14 In sostanza il danneggiato è chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all azione od omissione del soggetto attivo del reato, pertanto è fondamentale la ricostruzione del nesso di causalità tra il fatto ed il reato secondo le regole di cui agli artt. 40 e 41 c.p. (Cass. SS.UU. del , n. 9556, Cass. pen , Cass ). 14

15 Pertanto, legittimati a costituirsi parte civile sono i soggetti danneggiati dal reato: persone fisiche, persone giuridiche, quindi, Società anche intese come Banche, Enti ed Associazioni (Legittimazione attiva), nei confronti dell imputato e/o del responsabile civile, se ricorrono i presupposti (Legittimazione passiva). 15

16 L art. 74 c.p.p. fa riferimento al soggetto al quale il reato ha arrecato danno ovvero i suoi successori universali. Nel caso di persone giuridiche l art. 110 c.p.c. recita Quando la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. Come è noto, l'espressione per altra causa, fa riferimento all'ipotesi di estinzione della persona giuridica, che da luogo ad una successione a titolo universale, come nell ipotesi di fusione tra società: di cui all art ss. c.c. (Non rientra la cessione di Azienda che rappresenta una ipotesi di successione a titolo particolare). Nel caso di Persone fisiche si fa riferimento alla legittimazione iure hereditatis, che non esclude e, quindi, può coesistere con la 16 legittimazione iure proprio.

17 Al riguardo, l orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione con riferimento all art. 74 c.p.p. distingue: il diritto al risarcimento iure proprio che è il diritto del soggetto al quale il reato ha direttamente recato danno dal diritto al risarcimento iure successionis, che spetta solo ai successori universali e che sorge quando si sia verificato un depauperamento del patrimonio della vittima in conseguenza dell'accadimento (cfr. tra le altre, Cass. pen. Sez. IV, 19 aprile 2005, n , Giuliano). 17

18 ESEMPIO Procedimento per furto aggravato ai danni di Tizio soggetto in stato di deficienza psichica, commesso da Caio tutore dell incapace Tizio, il quale muore. Tizio era orfano e gli erano rimasti due zii che vivevano in un altra città. I soggetti legittimati a costituirsi parte civile nei confronti di Caio e che si costituiscono parte civile sono i due zii di Tizio: Mevio e Mevia, nei confronti di Caio tutore dell incapace Tizio (art. 77 c.p.p.) (in esito a denuncia querela da essi sporta, ma si tratta di reati procedibili d ufficio trattandosi di furto aggravato). 18

19 Il Tribunale all esito del giudizio di primo grado, condannava l imputato a risarcire i danni nei confronti delle parti civili Mevio e Mevia, zii di Tizio. Al contrario, la Corte d Appello rigettava la domanda di risarcimento dei danni proposta da Mevio e Mevia iure proprio e "iure hereditatis poiché, a parere della Corte d Appello: si trattava di parenti lontani che non avevano frequenti rapporti con il defunto Tizio e la mancanza di frequentazione tra le due parti civili e la parte danneggiata non aveva cagionato patemi d'animo e sofferenze, che costituiscono il fondamento per il riconoscimento di un danno morale. Non vi era prova di danni patrimoniali subiti per la morte del nipote. Ma la Corte d Appello escludeva, anche la risarcibilità di danni patrimoniali e non patrimoniali "iure hereditatis. 19

20 Mevio e Mevia propongono anch essi ricorso per Cassazione deducendo, tra l altro, la violazione ed erronea applicazione delle norme civili e penali, mancato riconoscimento del risarcimento del danno vantato iure proprio e ure hereditatis quali eredi di Tizio. La Suprema Corte di Cassazione accoglie il ricorso di Mevio e Mevia ed evidenzia, invece, che le due parti civili potevano agire per ottenere sia il danno morale che il danno patrimoniale iure hereditatis,poiché la circostanza che si trattasse di parenti lontani che non avevano frequenti rapporti con il defunto Tizio poteva essere idonea ad escludere il diritto al risarcimento dei danni richiesti iure proprio, ma non certo per quelli richiesti iure hereditatis nell'asse ereditario e, quindi, le due parti civili potevano agire per ottenerlo. 20

21 Infatti: il danno morale patito da Mevio e Mevia a causa della condotta delittuosa posta in essere nei confronti di Tizio, rientrava nell'asse ereditario, così come il danno patrimoniale subito per il decremento patrimoniale conseguente ai furti perpetrati in danno di Tizio influiva sull'asse ereditario. Il ragionamento della Corte d Appello in merito al fatto che non vi era prova di danni patrimoniali subiti per la morte del nipote escludendone la risarcibilità non era valido, poiché legittimamente si erano costituiti iure hereditatis, quali eredi legittimi di tutto il patrimonio di Tizio. Sul punto si impone, pertanto, un annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. 21

22 Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato: Sussiste il diritto degli eredi legittimi della persona offesa dal reato alla costituzione di parte civile preordinata ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e morali richiesti "iure hereditatis", in quanto nel patrimonio del "de cuius" rientrano anche i diritti patrimoniali scaturenti dai danni provocati dal reato e i danni morali, quantificabili in somme di denaro, per le sofferenze morali patite dalla defunta parte lesa per i reati commessi in suo danno dall'imputato (Cassazione penale sez. V, 04 maggio 2010, n ). 22

23 Art. 76 Costituzione di parte civile L azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo (principio di immanenza della costituzione di parte civile). 23

24 Requisiti dell atto di costituzione di parte civile ARTICOLO 78 Formalità della costituzione di parte civile. 1. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità: a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante; b) le generalità dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo; c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura; d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda; e) la sottoscrizione del difensore. 24

25 Art. 78 c.p.p. 2. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione. 3. Se la procura non è apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed è conferita nelle altre forme previste dall'articolo 100, commi 1 e 2, essa è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile. 25

26 (Art. 78 lett. a) Le generalità della persona fisica Esempio Si costituisce parte civile nel procedimento penale n. xxx/11 RGNR indicato in epigrafe, Mevia nata a xx il xx, residente in xx, via xx n.xx, rappresentata e difesa, dal sottoscritto procuratore speciale e difensore, Avv. Tizio (nato a xx il xx) del Foro di xx e con studio in xx via xx n. come da procura speciale per la costituzione di parte civile e nomina di difensore in calce al presente atto. 26

27 (Art. 78 lett. a) Le generalità della persona giuridica Esempio. Si costituisce parte civile nel procedimento penale n. xxx/11 RGNR indicato in epigrafe la Società S.p.A., Società consortile per la gestione di un centro agro - alimentare all ingrosso, rappresentata e difesa dal sottoscritto procuratore speciale e difensore, Avv. Tizio (nato a xxx il xxx), con studio in xx, via xxx, n.xxx, come da procura speciale per la costituzione di parte civile e nomina di difensore, in allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante (in Allegato 1), 27

28 rilasciatagli in data xxx.xx dall Amministratore Delegato della Società S.p.A., Caio, nato a xxx il xx.xx.xx, in forza dei poteri derivanti allo stesso dallo Statuto sociale e dalla specifica delega del Consiglio di amministrazione in data xx.xx. 2011, indicati ed allegati alla procura speciale, unitamente al verbale del C.d.A. del xx.xx (con delega all Amministratore Delegato,) e alla visura della Camera di Commercio. 28

29 Nel caso di specie l Amministratore delegato è anche il legale rappresentante della Società S.p.A., così come si evince dallo Statuto sociale di essa, allegato all atto di costituzione, dalla delega del Consiglio di amministrazione di nomina dell A.D. e di delega dei poteri, tra cui quello della legale rappresentanza, dalla delibera del Consiglio di amministrazione in data xx.xx. 2011, in cui si delibera di costituirsi parte civile nel procedimento penale in oggetto. 29

30 È inammissibile la costituzione di parte civile che contenga un riferimento solo generico ad uno degli imputati nei cui confronti viene esercitata l'azione civile (indicato solo come + 11 rispetto ad altro imputato indicato nominativamente), e non contenga le generalità del legale rappresentante della Società che si costituisce parte civile (Cassazione penale sez. IV, 23 dicembre 2009, n. 6225). Conseguenze di tale inammissibilità anche ai fini della liquidazione delle spese di parte civile in caso di scelta del rito del patteggiamento. 30

31 (Art. 78 lett. d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda (ovvero l illustrazione del Risarcimento del danno) Esempio La costituzione di parte civile nei confronti dei predetti imputati avviene allo scopo di ottenere l integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla Società S.p.A./ovvero da Tizia, Caia, in relazione ai fatti costituenti reato indicati nell imputazione. Al riguardo, le ragioni che giustificano la costituzione di parte civile della Società S.p.A. /ovvero di Tizia, Caia, sono in sintesi le seguenti. In pratica: nell atto di costituzione, si evidenziano le imputazioni e poi si illustra il nesso eziologico tra la condotta dell imputato, l evento dannoso o pericoloso e i danni di cui si lamenta la risarcibilità. 31

32 In concreto: come si fa ad individuare il danno da illustrare nell atto di costituzionedi parte civile? Occorre individuare il bene/interesse tutelato dalla norma. Es: il delitto di furto è un reato di danno ed è un reato contro il patrimonio che secondo l orientamento più risalente tutela il diritto di proprietà (art. 42 della Costituzione), come manifestazione concreta del patrimonio che è comprensivo di tutti i beni, diritti e obblighi che sono suscettibili di valutazione economica. In siffatta ipotesi il proprietario della cosa, è il soggetto passivo del reato e l unico danneggiato dal reato. 32

33 Secondo il più recente orientamento della dottrina e della giurisprudenza di legittimità, il bene protetto dal delitto di furto è la relazione di fatto con la cosa, vale a dire il possesso o la detenzione, e ciò amplia i soggetti passivi del reato ed i potenziali danneggiati, che sono anche i detentori o i possessori come nel caso del direttore e del commesso di un centro commerciale, anche essi soggetti danneggiati dal reato, oltre al proprietario della cosa rubata (Cass. V pen ). 33

34 Il Bene tutelato nel delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso ex art. 416 bis c.p. è: l ordine pubblico in genere e l ordine pubblico economico, attesa la tendenziale propensione dell associazione ad acquisire il controllo dell economia del luogo, nell insieme e per singoli settori. 34

35 L'utilizzo del metodo mafioso che ha determinato l'assoggettamento degli imprenditori alla volontà ed alle regole del sodalizio dominante sul territorio ha leso il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, cioè la libertà d'impresa e il libero gioco della concorrenza senza che sia necessaria la consumazione di alcuna forma di violenza fisica o minaccia esplicita. 35

36 Il Bene tutelato nel delitto di illecita concorrenza con minaccia o violenza ex art 513 bis c.p. è costituito dalla tutela dell ordine economico e del normale esercizio dell attività industriale o commerciale svolta dai privati, considerata quale aspetto particolare degli interessi economici nazionali, che con riferimento al funzionamento del mercato gestito dalla Società S.p.A. è stata violata (cfr. Cass. Pen. sez. II, 2583/1993). 36

37 I Danni in concreto (Illustrazione) Nel caso di specie, i predetti imputati attraverso la forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo imponevano la gestione monopolistica del trasporti su gomma dal mercato gestito dalla Società S.p.A. verso gli altri mercati d Italia e da questi ultimi per il mercato gestito dalla Società S.p.A. a vantaggio di una loro società di trasporti, ai danni del corretto funzionamento del mercato gestito dalla Società S.p.A.. I sodali imponevano agli imprenditori operanti nel citato settore di rivolgersi esclusivamente alle loro ditte, sempre al fine di agevolare il sodalizio mafioso. 37

38 Tutto ciò, pertanto, ha arrecato una forte turbativa al corretto funzionamento del mercato ortofrutticolo in questione gestito dalla Società S.p.A., a causa della violazione delle regole del libero mercato, attuata in un clima di intimidazione e con metodi illeciti e violenti e cercando di eliminare i presupposti della concorrenza, al fine di acquisire illecitamente posizioni di preminenza o di dominio. 38

39 La condotta del sodalizio criminoso ha determinato la violazione del diritto alla libertà del commercio e dell imprenditoria, basati sul principio della libera concorrenza, beni costituzionalmente garantiti e giuridicamente tutelati, al fine di procurarsi l'ingiusto profitto rappresentato dall'utile derivante dal trasporto sottratto alle ditte concorrenti e dall'esercizio dei trasporti in regime di monopolio, creando un ingente danno patrimoniale e non patrimoniale alla Società S.p.A., che giustificano la costituzione di parte civile della Società S.p.A. nel presente giudizio. 39

40 danni non patrimoniali alla lesione dell immagine e della reputazione della Società S.p.A., quale società di gestione del mercato ortofrutticolo in questione; alla perdita di valore del marchio della Società S.p.A associato a fenomeni di criminalità organizzata, a livello nazionale e internazionale, a causa dei fatti in contestazione, sia per i danni all immagine che per le ripercussioni economiche. 40

41 danni patrimoniali alle gravi ripercussioni sulle vendite dei prodotti aventi quel marchio, in Italia e all estero, determinata proprio dal fatto che il marchio è stato associato a fenomeni di criminalità organizzata di tipo camorristico; alla diminuzione degli utili della Società S.p.A., conseguente al calo delle vendite di cui al punto che precede; alla frustrazione del perseguimento degli scopi sociali della S.p.A., dell affectio societatis indicati dallo Statuto allegato al presente atto. 41

42 Sotto un profilo generale, la risarcibilità del danno non patrimoniale cagionato a enti e persone giuridiche èormai pacificamente riconosciuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità. 42

43 Come è noto, la svolta è cominciata dalla sentenza del 2003, n della Cass. Civ, III sez. che ha, tra l altro, così statuito: Nel senso del riconoscimento della non coincidenza tra il danno non patrimoniale previsto dall'art e il danno morale soggettivo, va altresì ricordato che questa S.C. ha ritenuto risarcibile il danno non patrimoniale, evidentemente inteso in senso diverso dal danno morale soggettivo, anche in favore delle persone giuridiche; soggetti per i quali non è ontologicamente configurabile un coinvolgimento psicologico in termini di patemi d'animo. 43

44 Il danno morale ha la funzione di assicurare al danneggiato una utilità sostitutiva delle sofferenze patite e non quella di punire il responsabile. Ne consegue, pertanto, che la liquidazione del suddetto danno prescinde del tutto dalla considerazione della capacità patrimoniale dell obbligato. La violazione della dignità sociale e professionale dell imprenditore determina, infatti, la lesione del valore costituzionalmente protetto e suscettibile di essere risarcito ai sensi e per gli effetti dell art c.c. (cfr. Cass. civile, sez. III, marzo 2005, n. 6732). 44

45 In particolare, anche per le persone giuridiche il danno non patrimoniale inteso quale danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico è da ritenere conseguenza normale della violazione del diritto nei termini sopra evidenziati, a causa dei patemi d animo e dei disagi psicologici che provoca tale lesione alle persone preposte alla gestione dell ente o ai suoi membri, con la conseguenza che il giudice deve ritenere tale danno esistente (cfr. Cass. civ , n. 31). 45

46 (Parte conclusiva dell atto) Alla luce di tutto quanto evidenziato, la Società S.p.A., nella persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dal sottoscritto procuratore speciale e difensore, si costituisce parte civile nel presente giudizio nei confronti degli imputati sopra indicati e chiede l integrale risarcimento dei gravi danni patrimoniali e non patrimoniali causati alla Società S.p.A. dai fatti in contestazione, con riserva di determinazione degli stessi in sede di conclusioni scritte ex art. 523 c.p.p.. 46

47 (Art. 78 lett. e) la sottoscrizione del difensore L atto di costituzionedi parte civile deve contenere a pena di inammissibilità SEMPRE, in ogni caso, la sottoscrizione del difensore nominato, altrimenti se la nomina interviene successivamente alla firma dell atto, il difensore non sarebbe legittimato, pena l inammissibilità dell atto stesso. 47

48 In particolare deve contenere, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione del difensore già nominato, nell ipotesi in cui l atto di costituzione è redatto soltanto in prima persona dell attore, poiché, in tal caso la sola firma dell attore in assenza di quella del difensore rende inammissibile l atto. Nel caso di costituzione a mezzo di Procuratore speciale (art. 76 c.p.p.) è indispensabile la firma del Procuratore speciale e la firma del difensore. 48

49 Se il procuratore speciale e difensore coincidono in una unica persona, la sottoscrizione deve contenere la dicitura: il difensore e procuratore speciale Avv. Tizio, poiché l Avv. Tizio nella qualità di difensore assume la paternità dell atto con riferimento alla funzione processuale, mentre in veste di procuratore speciale assume la paternità dell atto solo con riferimento alla rappresentanza sostanziale e la sottoscrizione nella sola qualità di procuratore speciale rende l atto inammissibile. 49

50 L atto di costituzionedi parte civile è inammissibile: se è firmato solo dalla parte o dal solo Procuratore speciale e non dal difensore; se la sottoscrizione del difensore è solo in funzione di autentica della firma della parte (perchè, in tal caso esplica solo un potere di autentica e non di firma). In realtà siffatta ipotesi è controversa in Giurisprudenza e dottrina. 50

51 Pertanto è Ammissibile, Valida ed Efficace la Costituzione se la firma del difensore è in funzione sia di sottoscrizione che di autentica. 51

52 La mancata sottoscrizione, una volta eccepita, non può essere sanata con la successiva sottoscrizione. 52

53 La procura speciale può essere contenuta in un atto separato che, quindi, deve essere allegato all atto di costituzione, nonché in calce all atto stesso e deve essere firmata da chi la conferisce tale firma deve essere autenticata dal soggetto nominato procuratore speciale, poiché in assenza di autentica la procura speciale sarebbe inesistente e l atto di costituzionedi parte civile inammissibile. La Procura speciale deve essere presentata sempre unitamente all atto di costituzione. In ogni caso si rinvia all art 122 c.p.p. che disciplina procura speciale per determinati atti. 53

54 Poteri del Giudice in ordine all ammissibilità dell atto di costituzione di parte civile. Il Giudice valuta con accertamento anticipato e provvisorio, la sussistenza dei requisiti ex art. 78 c.p.p. previsti a pena di inammissibilità. Qualora tali requisiti siano sussistenti ammette con ordinanza la costituzione di parte civile; in caso contrario la esclude. Le ordinanze che ammettono o escludono la parte civile sono definitivamente inoppugnabili, mentre è impugnabile l'ordinanza che respinge la richiesta di esclusione della parte civile ai sensi dell'art. 80 c.p.p., per qualsiasi irregolarità formale e sostanziale della costituzione della parte civile, unitamente alla sentenza (v. così, Cass. SS.UU , Pediconi; Cass , Sommer). 54

55 Il Giudice, altresì, durante tutto il corso del processo ed in misura ancora più attenta all esito del dibattimento con la sentenza di merito, valuta la fondatezza della pretesa risarcitoria e con la sentenza che definisce il giudizio accoglie la richiesta di risarcimento o la rigetta se la ritiene infondata (cfr. tra le altre, Cass. SS.UU , n.12; Cass. Pen. sez. V, , n ). 55

56 Se la parte civile è ammessa nel processo vige il principio dell immanenza della parte civile che non è scalfito nel caso in cui la domanda risarcitoria all esito del processo venga rigettata. 56

57 Costituzione di parte civile e rito abbreviato Nel caso di rito abbreviato la costituzione di parte civile avviene nei confronti degli imputati ammessi al giudizio abbreviato con ordinanza ex art. 438 c.p.p.. Al riguardo, occorre evidenziare che ai sensi dell art. 441, co. 2, c.p.p. la costituzione di parte civile intervenuta dopo la conoscenza dell ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato e che il termine finale stabilito a pena di decadenza per la costituzione di parte civile effettuata nel giudizio abbreviato è quello della dichiarazione di apertura della discussione e, pertanto, fino a tale dichiarazione, è tempestiva la costituzione di parte civile nel procedimento speciale (per tutte, cfr. Cass. Pen. Sez. III, , n ).

58 Costituzione di parte civile e patteggiamento ex art. 444 c.p.p. La costituzione di parte civile, pertanto, non esplica i suoi effetti in caso di patteggiamento, poiché, come previsto dall art. 444 comma 2, al secondo periodo, Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. 58

59 In ogni caso, il requisito indispensabile per la liquidazione delle spese della parte civile in siffatta ipotesi è sempre costituto dalla sussistenza dei requisiti richiesti dall art. 78 c.p.p. a pena di inammissibilità, poiché, in caso contrario, come nell ipotesi di mancanza delle generalità del legale rappresentante della Società che si costituisce parte civile, il Giudice non può condannare l imputato, condannato ex art. 444 c.p.p. al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile (cfr. Cassazione penale sez. IV, 23 dicembre 2009, n. 6225). 59

FATTI ILLECITI. Responsabilità da fatto illecito. (art. 2043 c.c.)

FATTI ILLECITI. Responsabilità da fatto illecito. (art. 2043 c.c.) Responsabilità da fatto illecito (art. 2043 c.c.) Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno Responsabilità extra-contrattuale

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

Cass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706

Cass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706 Il danno tanatologico Cass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706 Veronica Maina Valeria Mastrolembo Barnà Parti Familiari della vittima Generali Assicurazioni SpA T.R. Fatti Il minore viaggiava sul ciclomotore

Dettagli

La successione. Obiettivi

La successione. Obiettivi La successione Prof.ssa Elisa Esposito Obiettivi In questa lezione ci occuperemo delle vicende che possono condurre alla modifica delle parti originarie del rapporto processuale, in particolare, della

Dettagli

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 418321 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 418321 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso. ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 418321 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso.it PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI CIVILI E AFFARI DI VOLONTARIA

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con

Dettagli

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 559612 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 559612 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso. ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 559612 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso.it PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI CIVILI E AFFARI DI VOLONTARIA

Dettagli

RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,

RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, RIFORMA DELLA LEGGE PINTO Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, riforma la legge Pinto (L. n. 89/2001) per l indennizzo per la durata del processo. Le nuove disposizioni

Dettagli

ART. 1 (Modifiche al codice penale)

ART. 1 (Modifiche al codice penale) ART. 1 (Modifiche al codice penale) 1. Dopo l articolo 131 del codice penale, le denominazioni del Titolo V e del Capo I sono sostituite dalle seguenti: «Titolo V Della non punibilità per particolare tenuità

Dettagli

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,

Dettagli

Traduzione a cura di Sara DʼAttoma ****

Traduzione a cura di Sara DʼAttoma **** Traduzione a cura di Sara DʼAttoma Decreto del Presidente della Repubblica Popolare Cinese N. 36 Si dichiara che la Legge della Repubblica Popolare Cinese sulla legge applicabile ai rapporti privatistici

Dettagli

INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300

INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300 INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300 La norma applica a tutti i casi di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul

Dettagli

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 559612 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 559612 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso. ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 559612 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso.it ISTANZA PER LA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIONE AL PATROCINIO

Dettagli

LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni

LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE Avv. Sibilla Santoni Società sempre più complessa e problematica necessità degli assistenti sociali di conoscere i rischi giuridici a cui vanno incontro

Dettagli

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente

Dettagli

LE ALTRE CATEGORIE DEL DANNO INGIUSTO Consuela Cigalotti DANNO INGIUSTO Secondo la definizione del codice civile è da considerarsi danno ingiusto,, il danno prodotto non iure,, ( comportamento non giustificato

Dettagli

SECURITY MANAGERIALE E RICONOSCIMENTO DELL INFORTUNIO PROFESSIONALE PATRONATO ANMIL ROMA- CONSULENTE CENTRALE AVV.

SECURITY MANAGERIALE E RICONOSCIMENTO DELL INFORTUNIO PROFESSIONALE PATRONATO ANMIL ROMA- CONSULENTE CENTRALE AVV. SECURITY MANAGERIALE E RICONOSCIMENTO DELL INFORTUNIO PROFESSIONALE PATRONATO ANMIL ROMA- CONSULENTE CENTRALE AVV.MAURO DALLA CHIESA TENTATO OMICIDIO A SCOPO DI RAPINA VITTIMA AGGRESSORE direttore punto

Dettagli

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente

Dettagli

Lavori di risanamento conservativo patrimonio scolastico. Plesso A. Manzoni.

Lavori di risanamento conservativo patrimonio scolastico. Plesso A. Manzoni. ALLEGATO B.1 Dichiarazione di assenza di misure di prevenzione e condanne penali per SOGGETTI IN CARICA (solo qualora il sottoscrittore delle dichiarazioni cumulative non si sia assunto la responsabilità

Dettagli

Il/la sottoscritto/a. nato/a a il. in qualità di (carica sociale) dell impresa ( denominazione e ragione sociale) DICHIARA

Il/la sottoscritto/a. nato/a a il. in qualità di (carica sociale) dell impresa ( denominazione e ragione sociale) DICHIARA OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA - MINISTERO DELLA SALUTE - SEDE DI ROMA, LUNGOTEVERE RIPA N. 1. CIG 61681305E5 Il/la sottoscritto/a nato/a a il in qualità di

Dettagli

Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale

Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione p Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione

Dettagli

Ai gentili Clienti Loro sedi

Ai gentili Clienti Loro sedi Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: L ASSOGGETTABILITÀ AD IRAP DI PROFESSIONISTI, AGENTI DI COMMERCIO, PROMOTORI FINANZIARI E PICCOLI IMPRENDITORI SCELTE NELLA PROSSIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI Con

Dettagli

Il/la sottoscritto/a nato/a il a Residente in Via/Piazza n.,

Il/la sottoscritto/a nato/a il a Residente in Via/Piazza n., Allegato 7 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA E DATI PER L ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA Il/la sottoscritto/a

Dettagli

Avvocato cambia numero di fax? Deve comunicarlo subito all'autorità giudiziaria

Avvocato cambia numero di fax? Deve comunicarlo subito all'autorità giudiziaria Avvocato cambia numero di fax? Deve comunicarlo subito all'autorità giudiziaria Cassazione penale, sez. V, sentenza 13/03/2015 n 29828 Pubblicato il 11/09/2015 La Cassazione conferma che è obbligo del

Dettagli

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Intitolazione: ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - Agevolazioni ex art. 19 legge

Dettagli

L AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

L AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO L AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO a cura di Donatella Di Gruccio Si tratta di un istituto giuridico entrato per la prima volta nell ordinamento italiano con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004. Lo scopo è quello

Dettagli

Controversie relative al licenziamento: applicabilità del rito Fornero

Controversie relative al licenziamento: applicabilità del rito Fornero Controversie relative al licenziamento: applicabilità del rito Fornero A cura di CDL Roberto Cristofaro Lo speciale rito Fornero è istituito dalla riforma del lavoro per l utilizzo nelle controversie relative

Dettagli

Modifiche al codice penale ex legge 190/2012

Modifiche al codice penale ex legge 190/2012 Modifiche al codice penale ex legge 190/2012 Art. 32 quaterc.p. Casi nei quali alla condanna consegue la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Testo previgente Ogni condanna per i

Dettagli

TRIBUNALE PENALE DI AVEZZANO. Atto di costituzione di parte civile. Il Comune di Tagliacozzo (C.F. 00189250665) in persona del Sindaco p.t.

TRIBUNALE PENALE DI AVEZZANO. Atto di costituzione di parte civile. Il Comune di Tagliacozzo (C.F. 00189250665) in persona del Sindaco p.t. Studio Legale Associato Gallese Ponziani Retico Via C. Battisti n. 45-67051 AVEZZANO Tel 0863 36179 fax 0863 444918 TRIBUNALE PENALE DI AVEZZANO Atto di costituzione di parte civile Il Comune di Tagliacozzo

Dettagli

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it «IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it SPECIFICITA DELL APPELLO. Il D. LGS. 546/1992 disciplina le impugnazioni al Capo 3, la cui sezione seconda al suo

Dettagli

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 ottobre 2013

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 ottobre 2013 Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1119 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del deputato COSTA (V. stampato Camera n. 925) approvato dalla Camera dei deputati il 17 ottobre 2013 Trasmesso dal Presidente

Dettagli

Indagini bancarie aperte a tutti.

Indagini bancarie aperte a tutti. Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato

Dettagli

I sottoscritt. Cognome e nome nato a in data carica ricoperta. 1) 2) 3) 4) 5) della ditta / impresa:

I sottoscritt. Cognome e nome nato a in data carica ricoperta. 1) 2) 3) 4) 5) della ditta / impresa: ALLEGATO B.1 Dichiarazione di assenza di misure di prevenzione e condanne penali per SOGGETTI IN CARICA (solo qualora il sottoscrittore delle dichiarazioni cumulative non si sia assunto la responsabilità

Dettagli

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI. Circoscrizione del Tribunale di Locri. Relazione del Tesoriere

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI. Circoscrizione del Tribunale di Locri. Relazione del Tesoriere ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Circoscrizione del Tribunale di Locri Relazione del Tesoriere CONSUNTIVO ANNO 2009 ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Circoscrizione

Dettagli

fra questi in particolare sono da ricordare

fra questi in particolare sono da ricordare La responsabilità penale è quella in cui incorre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che compia uno dei reati contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale, fra questi

Dettagli

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI. RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI. RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 proposto dal sig. (riportare dati identificativi, domicilio fiscale, P. IVA), nato a il, C.F., rappresentato

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

Oggetto: Gara ufficiosa per affidamento delle attività inerenti alla realizzazione del progetto Temporary Management III annualità

Oggetto: Gara ufficiosa per affidamento delle attività inerenti alla realizzazione del progetto Temporary Management III annualità Fac-simile DICHIARAZIONE REQUISITI GENERALI Oggetto: Gara ufficiosa per affidamento delle attività inerenti alla realizzazione del progetto Temporary Management III annualità Il sottoscritto nato a il

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

All Ill.mo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma Palazzo di Giustizia DENUNCIA QUERELA

All Ill.mo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma Palazzo di Giustizia DENUNCIA QUERELA All Ill.mo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma Palazzo di Giustizia DENUNCIA QUERELA dei Signori Davide BARILLARI, nato a Milano il 26.02.1974, Devid PORRELLO, nato a Civitavecchia

Dettagli

Indice LE CONDOTTE TIPICHE -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3

Indice LE CONDOTTE TIPICHE -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 IL DELITTO DI ABUSO DI UFFICIO: APPROFONDIMENTI PROF. FABIO FOGLIA MANZILLO Indice 1 LE CONDOTTE TIPICHE --------------------------------------------------------------------------------------------------

Dettagli

Allegato 1a DICHIARAZIONE DA RENDERE (Ai sensi dell art. 38, comma 1, lettere b) c) e m-ter del D. Lgs. 163/2006 e s.m. ed i.)

Allegato 1a DICHIARAZIONE DA RENDERE (Ai sensi dell art. 38, comma 1, lettere b) c) e m-ter del D. Lgs. 163/2006 e s.m. ed i.) DA PARTE DI: Allegato 1a DICHIARAZIONE DA RENDERE (Ai sensi dell art. 38, comma 1, lettere b) c) e m-ter del D. Lgs. 163/2006 e s.m. ed i.) dal direttore tecnico, in caso di imprese individuali, ove diverso

Dettagli

I beni culturali : autorizzazioni, sanzioni e sanatoria (Avvocato Walter Fumagalli)

I beni culturali : autorizzazioni, sanzioni e sanatoria (Avvocato Walter Fumagalli) I beni culturali : autorizzazioni, sanzioni e sanatoria (Avvocato Walter Fumagalli) Se il proprietario di un edificio soggetto al vincolo storico-artistico lo modifica senza aver ottenuto preventivamente

Dettagli

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Premessa L INAIL, con una nota, in risposta ad un quesito dell Ordine dei Consulenti del lavoro (prot. n. 60010 del

Dettagli

MASSIME CIVILE CIRCOLAZIONE STRADALE. Corte di Cassazione Sez. civ. 26 Gennaio 2012, n 1069

MASSIME CIVILE CIRCOLAZIONE STRADALE. Corte di Cassazione Sez. civ. 26 Gennaio 2012, n 1069 MASSIME CIVILE CIRCOLAZIONE STRADALE Corte di Cassazione Sez. civ. 26 Gennaio 2012, n 1069 Circolazione stradale Incertezze del vigile nella descrizione dell automobile nel verbale di infrazione Multa

Dettagli

CONFEDERAZIONE C.E.S.A. CENTRO EUROPEO SERVIZI ASSOCIATI. La disciplina legislativa dei contratti di conto corrente bancari

CONFEDERAZIONE C.E.S.A. CENTRO EUROPEO SERVIZI ASSOCIATI. La disciplina legislativa dei contratti di conto corrente bancari CONFEDERAZIONE C.E.S.A. CENTRO EUROPEO SERVIZI ASSOCIATI Iscritta nel registro Prefettizio del Governo al n. 166 codice fiscale: 91102990404 La disciplina legislativa dei contratti di conto corrente bancari

Dettagli

Sindacati parti civili nei processi per gli infortuni sul lavoro anche se la vittima non era iscritta

Sindacati parti civili nei processi per gli infortuni sul lavoro anche se la vittima non era iscritta Sindacati parti civili nei processi per gli infortuni sul lavoro anche se la vittima non era iscritta In generale, l azione civile è quella diretta a fare valere la pretesa civilistica alle restituzioni

Dettagli

INDICE SISTEMATICO LIBRO PRIMO IL DANNO LA LIQUIDAZIONE PARTE PRIMA IL RISARCIMENTO DEL DANNO IN GENERALE

INDICE SISTEMATICO LIBRO PRIMO IL DANNO LA LIQUIDAZIONE PARTE PRIMA IL RISARCIMENTO DEL DANNO IN GENERALE INDICE SISTEMATICO Introduzione........................................... pag. v LIBRO PRIMO IL DANNO LA LIQUIDAZIONE PARTE PRIMA IL RISARCIMENTO DEL DANNO IN GENERALE 1. Rapporto di causalità tra condotta

Dettagli

TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 Il sottoscritto/a prov. il cittadinanza residente in (via) n. CAP Città prov. professione

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 44 del 24 Marzo 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili

Dettagli

La prova documentale

La prova documentale La prova documentale lezione del 22 aprile 2015 nel corso di Diritto processuale civile I del Prof. G. Trisorio Liuzzi - Dipartimento di Giurisprudenza -Università degli Studi di Bari «Aldo Moro» L atto

Dettagli

TRIBUNALE DI PROC. PENALE N.. R.G.N.R. Il sottoscritto. nato a e residente a.in qualità di

TRIBUNALE DI PROC. PENALE N.. R.G.N.R. Il sottoscritto. nato a e residente a.in qualità di TRIBUNALE DI PROC. PENALE N.. R.G.N.R. ATTO DI COSTITUZIONE PARTE CIVILE Il sottoscritto. nato a e residente a.in qualità di curatore del fallimento in liquidazione con sede in. Fall. N. G.D.. autorizzato

Dettagli

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

ALLEGATO N. 2 FACSIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

ALLEGATO N. 2 FACSIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ALLEGATO N. 2 FACSIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Facsimile Spett.le Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica Ufficio Formazione per il Personale delle Pubbliche Amministrazioni

Dettagli

Appello contro il decreto di approvazione o di reiezione del Concordatoù L appello è previsto e disciplinato dall art 183 LF che non è stato modificato dalla riforma. Esso stabilisce che: contro la sentenza

Dettagli

Copertura delle perdite

Copertura delle perdite Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle

Dettagli

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile Tra L Università di, Dipartimento di con sede in alla Via, codice fiscale, in persona del rappresentante legale sig., di seguito denominata

Dettagli

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi... CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi

Dettagli

OGGETTO LAVORI DI: REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA NOMINALE PARI A 19,60 kwp PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE

OGGETTO LAVORI DI: REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA NOMINALE PARI A 19,60 kwp PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE Bollo ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 Il sottoscritto Nato a Prov. il il In qualità di (carica sociale ) dell Impresa (nome Società) con

Dettagli

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO Al fine di garantire la posizione del cittadinocontribuente, il legislatore ha mutuato, nel processo tributario, un istituto tipico di quello amministrativo

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 18573 Anno 2014 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: D'ASCOLA PASQUALE Data pubblicazione: 03/09/2014 ORDINANZA sul ricorso 14690-2012 proposto da: NAPOLITANO PAOLO NPLPLA78L04L259I,

Dettagli

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella

Dettagli

Quando si parla di RESPONSABILITA PATRIMONIALE è opportuno precisare che ad essa afferiscono, secondo la teoria più seguita, due tipologie di

Quando si parla di RESPONSABILITA PATRIMONIALE è opportuno precisare che ad essa afferiscono, secondo la teoria più seguita, due tipologie di Quando si parla di RESPONSABILITA PATRIMONIALE è opportuno precisare che ad essa afferiscono, secondo la teoria più seguita, due tipologie di responsabilità: RESPONSABILITÀ CIVILE regolata dall art. 2043

Dettagli

L AZIONE DI REGRESSO DELL INAIL COME STRUMENTO DI PREVENZIONE

L AZIONE DI REGRESSO DELL INAIL COME STRUMENTO DI PREVENZIONE L AZIONE DI REGRESSO DELL INAIL COME STRUMENTO DI PREVENZIONE ART. 10 L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.

Dettagli

N / Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Imperia Palazzo di giustizia Via XXV aprile 67 18100 IMPERIA IM

N / Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Imperia Palazzo di giustizia Via XXV aprile 67 18100 IMPERIA IM N / Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Imperia Palazzo di giustizia Via XXV aprile 67 18100 IMPERIA IM Istanza per l ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile Il sottoscritto

Dettagli

PREMESSA ALLA MODIFICA STATUTARIA

PREMESSA ALLA MODIFICA STATUTARIA PREMESSA ALLA MODIFICA STATUTARIA Premesso che, la Costituzione Italiana all art. 2 cita: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente

TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente Tribunale di Napoli - Sez. Fallimentare 7 agosto 2009 (data decisione), ord. TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico

Dettagli

Modello di dichiarazione A. distribuzione pasti nelle mense scolastiche)

Modello di dichiarazione A. distribuzione pasti nelle mense scolastiche) Modello di dichiarazione A DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI OGGETTO: APPALTO: Servizio di accompagnamento su scuolabus, distribuzione pasti nelle mense scolastiche) IMPORTO A BASE D'ASTA. 69.680,00

Dettagli

Documento informatico e firme elettroniche

Documento informatico e firme elettroniche Documento informatico e firme elettroniche Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Studio legale Finocchiaro www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Le firme elettroniche Il documento

Dettagli

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa

Dettagli

ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Attore ricorrente 24 luglio 2014 Al Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Viterbo Via G. Falcone e P. Borsellino, 41 01100 VITERBO ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MISURACA, AMATO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MISURACA, AMATO Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 6230 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI MISURACA, AMATO Nuove norme in materia di responsabilità e di risarcimento per i danni derivanti

Dettagli

Il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere

Il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere Il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere Nell ambito di un giudizio svoltosi in Belgio, Tizio ottiene l annullamento di un titolo di credito emesso in favore di Caio, suo

Dettagli

IL PROCESSO AMMINISTRATIVO (aggiornato alla L. 205/2000)

IL PROCESSO AMMINISTRATIVO (aggiornato alla L. 205/2000) IL PROCESSO AMMINISTRATIVO (aggiornato alla L. 205/2000) LA GIURISDIZIONE CFR. CORTE COSTITUZIONALE, 6 LUGLIO 2004, N. 204 (reperibile su www.cortecostituzionale.it ): illegittimità costituzionale dell

Dettagli

L ASSISTENZA LEGALE AL LAVORATORE E IL RUOLO DELL ANMIL

L ASSISTENZA LEGALE AL LAVORATORE E IL RUOLO DELL ANMIL L ASSISTENZA LEGALE AL LAVORATORE E IL RUOLO DELL ANMIL QUALI SONO I DIRITTI DEL LAVORATORE VITTIMA DI INFORTUNIO? La prima missione di ANMIL è informare i lavoratori circa i loro diritti. La particolarità

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All.

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All.1 AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA SERVIZI DI PREFETTURA

Dettagli

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ALLEGATO 2 REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 1) CORRUZIONE La corruzione consiste in un accordo tra un privato ed un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio mediante il

Dettagli

Sezione Lavoro. Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006. (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)

Sezione Lavoro. Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006. (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila) Studio Legale Celotti www.studiolegalecelotti.it CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006 (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Dettagli

Il sottoscritto C. F. Prov./Stato residente a CAP Prov./Stato Via/Piazza n. Tel. e-mail. Residente in

Il sottoscritto C. F. Prov./Stato residente a CAP Prov./Stato Via/Piazza n. Tel. e-mail. Residente in ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER PROCEDIMENTI CIVILI AMMINISTRATIVI CONTABILI (D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - T. U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

Dettagli

Codice Penale art. 437

Codice Penale art. 437 Codice Penale art. 437 TITOLO VI Dei delitti contro l'incolumità pubblica Dei delitti di comune pericolo mediante violenza Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. [I]. Chiunque

Dettagli

ISTANZA DI MEDIAZIONE

ISTANZA DI MEDIAZIONE ISTANZA DI MEDIAZIONE A1 - PARTE ISTANTE (in caso di più parti allegare il modello A1 per ciascuna parte istante ) Inserire numero totale parti istanti Nome e cognome, nato Il Codice Fiscale, residente

Dettagli

Cassazione: chi usa Youtube per ricattare qualcuno commette un duplice reato

Cassazione: chi usa Youtube per ricattare qualcuno commette un duplice reato Cassazione: chi usa Youtube per ricattare qualcuno commette un duplice reato Oltre alla violenza privata, in seguito alla pubblicazione del video scatta anche la violazione della privacy di Marina Crisafi

Dettagli

CAMPER CLUB LA GRANDA www.camperclublagranda.it beppe@cnnet.it

CAMPER CLUB LA GRANDA www.camperclublagranda.it beppe@cnnet.it CAMPER CLUB LA GRANDA www.camperclublagranda.it beppe@cnnet.it DANNO DA MORTE: PER OGNI CONGIUNTO SE AGISCE AUTONOMAMENTE VALE IL MASSIMALE CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE, SENTENZA 09.02.2005 N 2653 Svolgimento

Dettagli

ALLEGATO B1 DICHIARA. Allega alla presente: - dichiarazioni di cui ai modelli C1 e D1; - curriculum professionale - documento di identità valido Firma

ALLEGATO B1 DICHIARA. Allega alla presente: - dichiarazioni di cui ai modelli C1 e D1; - curriculum professionale - documento di identità valido Firma ALLEGATO B1 MODELLO 1 - PROFESSIONISTA SINGOLO Al Comune di Todi UFFICIO PROTOCOLLO Piazza del Popolo 29/30, Todi 06059 Servizio VI Gestione del Territorio, Pianificazione e Sviluppo Economico OGGETTO:

Dettagli

Applicazione del Testo Unico sulla Privacy: Responsabilità e sistema sanzionario Pagina 1 di 8. a cura di. Data Ufficio E-learning

Applicazione del Testo Unico sulla Privacy: Responsabilità e sistema sanzionario Pagina 1 di 8. a cura di. Data Ufficio E-learning Pagina 1 di 8 M.2 RESPONSABILITÀ E SISTEMA SANZIONATORIO a cura di Data Ufficio E-learning Gruppo Data Ufficio Spa Pagina 2 di 8 INDICE DOCUMENTO M2. RESPONSABILITÀ E SISTEMA SANZIONATORIO...3 1. Le sanzioni...3

Dettagli

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 8858/2000, proposto da

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DIFESA D UFFICIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BELLUNO. 1.Funzione della difesa d ufficio

REGOLAMENTO PER LA DIFESA D UFFICIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BELLUNO. 1.Funzione della difesa d ufficio E' la difesa garantita a ciascun imputato che non abbia provveduto a nominare un proprio difensore di fiducia o ne sia rimasto privo. E' prevista dalla legge al fine di garantire il diritto di difesa in

Dettagli

Dichiarazione sostitutiva resa dall impresa consorziata per la quale il Consorzio

Dichiarazione sostitutiva resa dall impresa consorziata per la quale il Consorzio MODELLO A2 Dichiarazione sostitutiva resa dall impresa consorziata per la quale il Consorzio dichiara di concorrere alla gara relativa a: APPALTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, SERVIZIO DI

Dettagli

LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO

LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO PROF. ANGELO SCALA Indice 1 LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO ---------------------------------------------- 3 Per il proficuo studio

Dettagli

MODELLO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

MODELLO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA MODELLO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Spett.le ACSM-AGAM S.p.A. Via P. Stazzi n. 2 22100 COMO CO Oggetto: Dichiarazione sostitutiva in merito al possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall

Dettagli

Protocollo n. ISTANZA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE EX D. LGS. 28/2010

Protocollo n. ISTANZA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE EX D. LGS. 28/2010 Spett.le Organismo di Mediazione del Foro di Torre Annunziata c/o Consiglio dell'ordine degli Avvocati C.so Umberto I c/o Tribunale 80058 -Torre Annunziata (NA) Procedura n. Data deposito Protocollo n.

Dettagli

Sottoscrizione dell accordo

Sottoscrizione dell accordo Sottoscrizione dell accordo Firma digitale D.P.R. 513/1997 Semplificare i rapporti tra cittadino e P.A. Identificazione del contraente Sottoscrizione delle dichiarazioni negoziali Firma Digitale «Firma»

Dettagli