10^ VARIANTE AL R U E

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1 COMUNE DI CAVRIAGO (PROVINCIA DI REGGIO EMILIA) 10^ VARIANTE AL R U E REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO (L.R. 24 marzo 2000, n.20 - art.29) ALLEGATO C CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSIONE APPROVATA Il Sindaco L'Assessore all'urbanistica Il Vice Segretario Comunale Paolo BURANI Giancarlo GRASSI Erio ZAFFERRI Progettista responsabile Geom. Lorella COSTI Progettista della 10^ variante al RUE Arch ALDO CAITI Comune di Cavriago: Geom. Lorella COSTI (Resp. Serv. Urbanistica - SUE SUAP ) Cristiana DALLARI Simone CABASSI (Servizi Tecnici e Amministrativi) Luglio 2014

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3 R.U.E. - REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO INDICE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE... 3 C.1 - DEFINIZIONE... 3 C.2 RIDUZIONE OD ESONERO DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE... 3 C.3 - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER INTERVENTI PARZIALI E PER OPERE E IMPIANTI NON DESTINATI ALLA RESIDENZA... 3 C.4 - DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA... 4 ONERI DI URBANIZZAZIONE... 5 C.5 - REALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI... 5 C.6 - DEFINIZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE... 5 C.7- PARAMETRAZIONE DEGLI ONERI... 6 C.8 DEFINIZIONE DI ARTIGIANATO DI SERVIZIO... 6 C.9 - DEFINIZIONE DI FUNZIONE PRODUTTIVA DI TIPO MANIFATTURIERO ARTIGIANALE LABORATORIALE... 7 C INCIDENZA DEGLI ONERI... 8 C.11 - APPLICAZIONE DELL ONERE... 9 C.12 - SOPPRESSO C.13 - REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED EVENTUALE CONTRIBUTO AFFERENTE GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE C.14 CONTRIBUTO D + S C.15 - TABELLE PER LA PARAMETRAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE COSTO DI COSTRUZIONE C.16 - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI CONTRIBUTO AFFERENTE IL COSTO DI COSTRUZIONE C.17 - NORME GENERALI RELATIVE ALL APPLICAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE C.18 - INTERVENTI RELATIVI A NUOVI EDIFICI RESIDENZIALI C.19 - INTERVENTI RELATIVI A NUOVI EDIFICI NON RESIDENZIALI C.20 - INTERVENTI RELATIVI AD EDIFICI ESISTENTI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI C.21 - INTERVENTI CON DESTINAZIONI D USO MULTIPLE E/O CON TIPI DI INTERVENTO MULTIPLI C.22 - MODALITÀ DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE O PER LA PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITA E CASI DI ESENZIONE C.23 - VERSAMENTO DELLA QUOTA DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVA AGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E DELLE EVENTUALI MONETIZZAZIONI C.24 - MONETIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI C.25 - AREE PER ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI CASI DI MONETIZZAZIONE C.26 - VALIDITÀ DEI TITOLI ABILITATIVI

4 C RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE C.28 - CRITERI DI INDIRIZZO PER LA QUANTIFICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE IN MATERIA EDILIZIA (DPR N. 380/2001; D.LGS N. 42/2004; LR 15/2013; LR N. 23/2004) CONVENZIONE TIPO PER GLI INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA CONVENZIONATA CONVENZIONE TIPO PER GLI INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA CONVENZIONATA PER LA REALIZZAZIONE O IL RECUPERO DELLA PRIMA ABITAZIONE SCHEMA DI ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO PER GLI INTERVENTI NEL TERRITORIO RURALE PER L'ESONERO DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ATTO UNILATERALE D OBBLIGO DI ASSERVIMENTO PERMANENTE DEGLI EDIFICI AI TERRENI DI UNA UNITA FONDIARIA AGRICOLA SCHEMA TIPO ATTO UNILATERALE D OBBLIGO PER L ESECUZIONE E CESSIONE DI DOTAZIONI TERRITORALI RELATIVE AD INTERVENTO DIRETTO

5 CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE C.1 - DEFINIZIONE 1. Fatti salvi i casi di riduzione o esonero di cui all'articolo C.2, il proprietario dell'immobile o colui che ha titolo per chiedere il rilascio del permesso o per presentare la SCIA è tenuto a corrispondere un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, sulla base delle tariffe vigenti al momento del rilascio /presentazione del titolo abilitativo. Oltre agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione l intervento è subordinato all eventuale monetizzazione dei parcheggi P1 e delle aree U. 2. Il contributo di costruzione è quantificato dal Comune per gli interventi da realizzare attraverso il permesso di costruire ovvero dall'interessato per quelli da realizzare con SCIA. 3. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune all'atto del rilascio del permesso di costruire ovvero all'atto della presentazione della SCIA. Il contributo può essere rateizzato, a richiesta dell'interessato. Disposizioni generali C.2 RIDUZIONE OD ESONERO DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 1. Il contributo di costruzione non è dovuto, od è ridotto, nei casi indicati all art. 32 della L.R. 15/2013, e dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 75/2014 del ad oggetto: ATTO DI COORDINAMENTO TECNICO REGIONALE, AI SENSI DELL'ART. 12 LR 15/2013, PER LA DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO EDILIZIO COMPORTANTI IL FRAZIONAMENTO DI UNITÀ IMMOBILIARI, ESONERATE DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (ART. 32, COMMA 1, LETTERA G), E PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CASI DI FRAZIONAMENTO DEI FABBRICATI PRODUTTIVI IN DEROGA A LIMITI FISSATI DAGLI STRUMENTI URBANISTICI (ART. 55, COMMA 5). C.3 - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER INTERVENTI PARZIALI E PER OPERE E IMPIANTI NON DESTINATI ALLA RESIDENZA 1. Per gli interventi parziali su edifici esistenti il contributo di costruzione è corrisposto per le sole parti di intervento. 2. Per gli interventi edilizi su edifici esistenti con qualsiasi destinazione che comportino nuova superficie e/o recupero di superficie accessoria, la realizzazione di soppalchi, e per tutte le opere, l'onerosità si considera sulla base della superficie in aumento e/o di recupero applicando la tabella relativa al recupero edilizio con aumento di carico urbanistico. 3. Gli interventi di restauro scientifico e di restauro e risanamento conservativo sono gratuiti quando riguardano opere di recupero dello stato legittimato, assoggettati a tale categoria di intervento dagli strumenti urbanistici e non comportino aumento di Carico urbanistico (CU). 4. Per gli interventi di restauro scientifico e di restauro e risanamento conservativo di tipo oneroso e di ristrutturazione di edifici esistenti con aumento di C.U., la superficie utile di intervento cui applicare gli oneri di urbanizzazione è quella riferita alla parte in aumento. 5. Nel solo caso di intervento di ristrutturazione edilizia anche sulla parte preesistente, la superficie utile cui applicare l'onere è computata ai sensi dei precedenti punti. 6. Non sono tuttavia soggetti al pagamento degli oneri di U1 e U2 gli interventi sulla parte preesistente quando limitati a soli lavori interni che non siano classificabili come interventi di 3

6 Ristrutturazione edilizia. L accorpamento di due o più U.I. o di parti di esse, non comporta la corresponsione del contributo di costruzione purché i soggetti interessati presentino un unico titolo edilizio da loro sottoscritto e purché l intervento edilizio non sia classificabile come intervento di Ristrutturazione edilizia. 7. Nel caso di suddivisione di una unità immobiliare in due o più nuove unità, la superficie utile cui applicare l onere è quella relativa all UI minore o minori, valutata sulla situazione di partenza. 8. Non è consentita la suddivisione dell intervento edilizio in più titoli abilitativi successivi ai soli fini di eludere il contributo di concessione. Pertanto, se vengono richiesti (oppure se vengono presentati titoli abilitativi), in momenti diversi, interventi di mutamento d uso e opere interne, sullo stesso immobile/unità immobiliare, entro 3 anni dal rilascio/presentzione del primo titolo abilitativo, i due interventi vengono ricondotti, al momento della seconda richiesta, al tipo di intervento oneroso corrispondente. 9. Relativamente ad interventi di ampliamento e/o sopraelevazione di edifici esistenti, l onere NC (nuova costruzione) è applicato alla sola parte in aumento. 10. Gli interventi di variante in corso d opera, possono comportare il conguaglio del contributo di costruzione derivante dalle modifiche eseguite. Il contributo di costruzione dovrà essere ricalcolato sulla base delle tabelle parametriche di incidenza in vigore alla data di rilascio del permesso di costruire ovvero alla data di presentazione della SCIA. 11. Il titolo abilitativo relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta, oltre alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione, il versamento di un contributo pari all'incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza delle opere è stabilita con deliberazione del Consiglio comunale in base ai parametri definiti dall'assemblea legislativa ai sensi dell'articolo 30, comma 3, ed in relazione ai tipi di attività produttiva. 12. Il titolo abilitativo relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione e di una quota non superiore al 10 per cento del costo di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del Consiglio comunale. 13. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate ai commi 11 e 22, nonché di quelle realizzate nel territorio rurale previste dall'articolo 32, comma 1, lettera b) della Lg. Rg. 15/2013, sia modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione ed è determinato con riferimento al momento dell'intervenuta variazione. 14. Nell'onere complessivo U = U1 + U2 non è compreso il costo dell'area di pertinenza di ciascuna opera di urbanizzazione. 15. E demandata alla Giunta Comunale la regolamentazione delle modalità di pagamento delle somme costituenti il contributo di costruzione e della loro eventuale rateizzazione. C.4 - DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA 1. La determinazione delle superfici e il corrispondente contributo di costruzione deve essere calcolato su apposita modulistica 2. Tale modulistica dovrà essere necessariamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal tecnico abilitato il quale assume con ciò ogni responsabilità relativa. 4

7 ONERI DI URBANIZZAZIONE C.5 - REALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI 1. I soggetti interessati all attuazione di un intervento edilizio ammesso dagli strumenti di pianificazione vigenti nel territorio comunale hanno l obbligo di concorrere alla realizzazione delle dotazioni territoriali di cui all art. A-22 della L.R. 20/2000 sia nel caso in cui detto intervento venga realizzato in attuazione di un Piano Particolareggiato, sia nel caso in cui lo si proponga in forma diretta, eventualmente supportata da convenzione attuativa, secondo i seguenti criteri e le seguenti modalità: a) il soggetto interessato è tenuto a provvedere direttamente alla realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione che siano al diretto servizio dell'insediamento, ivi compresi gli allacciamenti con le reti tecnologiche di interesse generale e le eventuali opere di adeguamento di queste ultime, rese necessarie dal nuovo carico urbanistico. Il Comune può tuttavia stabilire di farsi carico della realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, previa corresponsione dei relativi oneri da parte dell interessato; b) allo stesso modo, il soggetto interessato deve provvedere alla realizzazione delle dotazioni ecologiche e ambientali individuate dalla vigente strumentazione urbanistica, come condizione necessaria per rendere compatibile la nuova previsione con la realtà urbana, infrastrutturale o ambientale preesistente; c) il Comune, attraverso un'apposita convenzione e su loro richiesta, può autorizzare i soggetti titolari del permesso di costruire, della denuncia di inizio attività o della segnalazione certificata di inizio attività a realizzare direttamente, in tutto o in parte, le attrezzature e gli spazi collettivi alla cui realizzazione la legge o la pianificazione subordinano l'attuazione dell'intervento; d) il soggetto attuatore è tenuto a reperire e a cedere al Comune, dopo la loro sistemazione, le aree necessarie per la realizzazione di tutte le categorie di dotazioni territoriali richieste, nella quantità fissata dalla pianificazione urbanistica e comunque in misura non inferiore a quanto previsto dalla legge. 2. Costituiscono invece Dotazioni Ecologiche e Ambientali del territorio gli spazi, le opere e gli interventi di cui all art. A-25 della L.R. n. 20 del 2000, che concorrono, insieme alle infrastrutture per l urbanizzazione degli insediamenti, a migliorare la qualità dell ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi. 3. Qualora alla realizzazione delle dotazioni ecologiche e ambientali non provveda direttamente il soggetto interessato, tale onere potrà essere assunto dal Comune previa stipula di apposita convenzione che preveda il pagamento, da parte dell'interessato, dell'intero costo della loro realizzazione. Le quote di parcheggi di urbanizzazione e di verde pubblico, prescritte dal RUE per i diversi ambiti del territorio comunale, costituiscono infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti ai fini della applicazione della presente disciplina sugli oneri di urbanizzazione. C.6 - DEFINIZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 1. Sono opere di urbanizzazione, ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri : Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti (Opere di urbanizzazione primaria U1): Per infrastrutture per l urbanizzazione degli insediamenti si intendono gli impianti e le reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico-sanitaria degli insediamenti, come definite all art. A-23 della L.R. n. 20 del

8 Attrezzature e spazi collettivi (Opere di urbanizzazione secondaria U2): Costituiscono attrezzature e spazi collettivi il complesso degli impianti, opere e spazi attrezzati pubblici, destinati a servizi di interesse collettivo, necessari per favorire il migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva, come definite all'art. A-24 della L.R. n. 20 del C.7- PARAMETRAZIONE DEGLI ONERI 1. Le tabelle di parametrazione e incidenza degli oneri sono state raggruppate in cinque categorie funzionali. 2. Per il Comune di Cavriago le tariffe in vigore per la parametrazione degli oneri sono riportate nelle relative tabelle riferite alla Classe 3^ con la maggiorazione del 10%, e sono così ripartite: a) Tabella A : interventi di edilizia residenziale (funzione abitativa); b) Tabella B : funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, artigianali di servizio, funzioni commerciali, ivi compresi gli esercizi pubblici, funzioni produttive di tipo manifatturiero artigianale, solamente se laboratoriali per la parte di Su fino a 200 mq., funzioni di servizio, privato, pubblico e/o d'uso pubblico, ivi comprese le sedi di attività culturali e di istruzione, ricreative, sanitarie e gli studi professionali; c) Tabella C : funzioni produttive di tipo manifatturiero, ad eccezione di quelle artigianali di tipo laboratoriale per la parte di Su oltre i 200 mq., ivi compresi gli insediamenti di tipo agroindustriale e gli allevamenti zootecnici di tipo intensivo. Per le attività produttive di tipo manifatturiero artigianale laboratoriale, per le quali sono applicati gli oneri corrispondenti alla tabella B per i primi 200 mq di Su e alla tabella C per i restanti mq, si precisa che in caso di ampliamento di un attività esistente, ai fini della tabella da applicare, si considera l intera metratura dell unità immobiliare (esistente e di progetto).; d) Tabella D : funzioni agricole svolte da non aventi titolo ; e) Tabella E : funzioni alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo. C.8 DEFINIZIONE DI ARTIGIANATO DI SERVIZIO 1. E' da considerarsi artigianato di servizio assimilabile al commercio e al direzionale, ai fini dell'applicazione degli oneri di tabella B : ARTIGIANATO DI SERVIZIO Servizi alla persona e all'igiene della persona : - odontotecnici - ottici - parrucchieri - barbieri - estetisti - pedicure, manicure, visagista - altri servizi per l'igiene personale Servizi all'abbigliamento : - calzolai - sarti, modisterie - pellicciai - lavanderie (non industriali) 6

9 Servizi dell'alimentazione : Altri servizi: Servizi alle imprese: - produzione di pasta fresca - rosticcerie, friggitorie - fornai - pasticcerie - pizza da asporto - gelatai - taxi noleggio con conducente - scuola guida - gioiellerie, riparazione orologi - studi e laboratori fotografici - decorazioni ceramiche - decorazioni artistiche - restauratori - tosatura, pulizia animali - servizi vari non altrove classificabili - contabilità e consulenza C.9 - DEFINIZIONE DI FUNZIONE PRODUTTIVA DI TIPO MANIFATTURIERO ARTIGIANALE LABORATORIALE 1. Si considerano artigianato produttivo, o assimilabile al produttivo, di tipo manifatturiero laboratoriale, ai fini dell applicazione degli oneri corrispondenti alla tabella B per i primi 200 mq e in tabella C per i successivi mq, le seguenti attività: 2. Le attività artigianali di servizio sotto elencate: Servizi alla casa e ai beni della casa : - riparazioni varie - riparazione elettrodomestici - riparazione radio-tv e affini - laboratori di falegnameria - laboratori da tappezziere - lavorazione e assemblaggio articoli tecnici - imbianchini - installatori carta da parati - messa in opera di parquets - levigatori pavimenti - idraulici, installatori impianti di riscaldamento - elettricisti, antennisti - muratori - pavimentatori, rivestitori - lavorazioni affini all'edilizia - impermeabilizzatori - corniciai e vetrai - restauro e doratura mobili - lattonieri e fabbri - giardinieri - pulizia ambienti, caldaie, camini - riparazione caldaie - ascensoristi - espurgo pozzi neri - impagliatori - materassai - appalto pulizie 7

10 Servizi all'auto : - riparazione autoveicoli - riparazione cicli e motocicli - elettrauti - gommisti - autorimesse e stazioni di soccorso - carrozzieri Altri servizi : - facchini, traslochi Servizi alle imprese : - tipografie, litografie - legatorie - trasporto merci - copisterie 3. Ogni altra eventuale attività artigianale di servizio non espressamente elencata all art. C.8 C INCIDENZA DEGLI ONERI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 1. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria (U1), è così stabilita, suddivisa secondo l incidenza delle varie opere Residenza e usi terziari Opere (% di U1) - strade e le piste pedo-ciclabili in rete 22 - spazi di sosta e parcheggio 10 - fognature e gli impianti di depurazione 11 - sistema di distribuzione dell'acqua 7 - sistema di distribuzione dell'energia elettrica e forza 13 motrice, - sistema di distribuzione del gas 6 - telefono 5 - pubblica illuminazione 10 - verde attrezzato 16 TOTALE 100% Attività produttive Opere (% di U1) - strade e piste pedo-ciclabili in rete 30 - spazi di sosta e di parcheggio 12 - fognature e impianti di depurazione 20 - sistema di distribuzione dell'acqua 6 - sistema di distribuzione dell'energia elettrica e forza 12 motrice - sistema di distribuzione del gas 5 - telefono 4 - pubblica illuminazione 7 - verde attrezzato 4 TOTALE 100% 8

11 2. Resta escluso dalle spese di U1 l'onere relativo all allacciamento terminale tra le reti di urbanizzazione e l edificio, che dovrà essere eseguito a cura e spese dell'interessato in accordo con le aziende erogatrici di detti servizi pubblici di somministrazione. Gli insediamenti, da realizzare su aree da sottoporre ad intervento urbanistico preventivo di iniziativa pubblica o privata, implicano di norma la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria necessarie, e la loro cessione gratuita al Comune, comprese le aree necessarie. 3. Ove l importo delle opere di urbanizzazione da realizzare risulti inferiore alla somma risultante dalle relative tabelle, dovranno essere corrisposti i relativi importi a conguaglio. Nel caso in cui il Comune provveda direttamente alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria l'interessato è tenuto a cedere gratuitamente al Comune le aree necessarie. ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 1. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione secondaria (U2), è così stabilita, secondo l incidenza delle varie opere: PER OGNI USO Opere (% di U2) - asili nido e scuole materne 10 - scuole dell obbligo 38 - chiese e altri edifici per servizi religiosi 7 - centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie 7 - mercati di quartiere e delegazioni comunali 6 - spazi pubblici a parco 7 - Spazi pubblici per lo sport 18 - parcheggi pubblici 7 TOTALE 100% 2. L onere di U2 è dovuto nella misura delle tabelle di cui al presente Regolamento, sia nel caso di intervento urbanistico preventivo sia in caso di intervento diretto. In caso di intervento urbanistico preventivo è facoltà del Comune fare eseguire le opere di urbanizzazione secondaria a scomputo del relativo onere come derivante dalle tabelle parametriche. 3. Il PSC, il POC e il RUE definiscono, per l attuazione degli interventi, la dimensione e il tipo di dotazioni territoriali che costituiscono condizione necessaria all approvazione del PUA e al rilascio dei titoli abilitativi. C.11 - APPLICAZIONE DELL ONERE Le unità di superficie per l'applicazione dei parametri di U1 e U2 sono così determinate: 1. Funzione abitativa permanente e temporanea, funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, commerciali al dettaglio, artigianali di servizio, esercizi pubblici, attività produttive di tipo manifatturiero artigianale a carattere laboratoriale (per i primi 200 mq.), funzioni di servizio (culturali, ricreative, sanitarie ecc.), studi professionali. L'unità di superficie (Su) è il mq. utile abitabile risultante dall'applicazione dell'art.3 del D.M.10 maggio 1977, n.801, che recita testualmente "per superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto delle murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi." E pertanto esclusa dalla superficie di riferimento la Snr, in quanto gli oneri di urbanizzazione vengono computati esclusivamente sulla superficie principale (Su di cui al D.M.801/77) 9

12 2. Funzioni commerciali all'ingrosso, funzioni produttive di tipo manifatturiero non laboratoriali, insediamenti di tipo agro-industriale, allevamenti zootecnici di tipo intensivo, funzioni agricole svolte da non aventi titolo, funzioni alberghiere. In detta superficie (Su) sono compresi i locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti ad uffici a condizione che gli stessi siano funzionali all'esercizio dell'impresa. L'unità di superficie (Su) è il mq. utile della superficie complessiva risultante dalla somma delle superfici lorde di tutti i piani fuori ed entro terra; dal calcolo della Su. sono esclusi gli impianti tecnici, la centrale termica, elettrica, di condizionamento ed ogni altro impianto tecnologico necessario al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente 3. Insediamenti per attività turistiche temporanee, per gli esercizi pubblici di interesse collettivo all aperto e per gli impianti sportivi che non costituiscono dotazioni territoriali ai sensi della L.R. 20/2000 e successive modifiche. L unità di superficie (Ai) è il mq. dell area individuata dall ambito effettivo di svolgimento dell attività turistica, commerciale, collettiva o sportiva, ivi comprese le superfici destinate ad accogliere gli eventuali spettatori. 4. E demandata alla Giunta Comunale l emissione di eventuali provvedimenti di specificazione ed esemplificazione sull applicazione dell onere relativamente alle varie funzioni. 5. E demandata alla Giunta Comunale anche la regolamentazione delle modalità di pagamento e della eventuale rateizzazione. C.12 - SOPPRESSO C.13 - REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED EVENTUALE CONTRIBUTO AFFERENTE GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE 1. Le opere di urbanizzazione primaria sono di norma realizzate dai soggetti titolari dei titoli abilitativi edilizi secondo le modalità e garanzie stabilite dal Comune. Il titolare del permesso di costruire, o della SCIA, al di fuori dei casi in cui le norme lo richiedano come presupposto per il rilascio e la validità dei titoli abilitativi, può realizzare direttamente le opere di urbanizzazione (primarie, secondarie e generali) munendosi di idoneo titolo alla realizzazione delle stesse. Tali opere dovranno essere progettate e realizzate secondo i capitolati prestazionali approvati dal Comune, con relativa previsione di spesa redatta secondo gli elenchi prezzi definiti dalla C.C.I.A.A. di Reggio Emilia. 2. Al momento della presentazione della richiesta di permesso di costruire che preveda anche la realizzazione delle opere di urbanizzazione, i richiedenti devono depositare insieme ad un progetto relativo alle urbanizzazioni stesse, atto unilaterale d'obbligo alle realizzazione delle opere entro i termini di validità del permesso di costruire e garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al 100% del valore delle opere. 3. Nel caso in cui il titolare del titolo abilitativo edilizio realizzi direttamente tutte o parte delle opere di urbanizzazione poste al diretto servizio dell'insediamento, il Comune terrà conto delle relative quote a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti, e provvederà ad applicare soltanto gli oneri afferenti alla quota parte di opere non realizzate. Nel calcolo degli oneri complessivi dovuti non è compreso il costo dell area di pertinenza di ciascuna opera di urbanizzazione. 4 Nel caso in cui il Comune provveda direttamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria il titolare del titolo abilitativo è tenuto a cedere gratuitamente al Comune stesso le aree necessarie. 5. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia o agli interventi che comportano nuova edificazione o che determinano un incremento del carico urbanistico in funzione di: - un aumento delle superfici utili degli edifici; 10

13 - un mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili con incremento delle dotazioni territoriali; - un aumento delle unità immobiliari, fatto salvo il caso di cui all articolo 32 della L.R.15/2013, comma 1, lettera g). 6. Gli oneri di urbanizzazione sono destinati alla realizzazione e alla manutenzione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, alle aree ed alle opere per le attrezzature e per gli spazi collettivi e per le dotazioni ecologiche ed ambientali, anche con riferimento agli accordi territoriali di cui all'articolo 15, comma 3, della legge regionale n. 20 del 2000, ferma restando ogni diversa disposizione in materia tributaria e contabile. 7. Ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione, l Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna provvede a definire ed aggiornare almeno ogni cinque anni le tabelle parametriche. Fino alla ridefinizione delle tabelle parametriche ai sensi del comma 3, trovano applicazione le tabelle riportate all articolo C.15 In merito all'applicazione concreta dell'onere si procede, di norma, con le modalità indicate nel presente Allegato La misura del contributo di costruzione è quella fissata negli atti deliberativi vigenti alla data di rilascio della richiesta di permesso di costruire o di presentazione della SCIA C.14 CONTRIBUTO D + S 1. L onere D (contributo da corrispondere a titolo di disinquinamento), è determinato dalla Giunta Comunale. 2. Per gli interventi compresi nella tabella C3, il titolare del titolo edilizio è tenuto al pagamento del contributo corrispondente al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi (lettera D). 3. L onere S, (contributo per la sistemazione dei luoghi ove siano alterate le caratteristiche), è determinato dalla Giunta Comunale che ne stabilisce i casi di applicazione. 4. Le attività artigianali di tipo laboratoriale e le attività artigianali di servizio che ricadono nella tabella riportata all art. C.8, sono escluse dall applicazione dell onere D ed S. 5. Nei casi previsti dalla tabella C3, l onere D ed S è sempre dovuto anche in caso di richieste di accertamento di conformità in misura corrispondente alla disposizione di legge. 6. I contributi D ed S sono cumulabili tra loro e vanno versati con le stesse modalità previste per il versamento del contributo di costruzione. I valori unitari D ed S sono riferiti alla Su determinata ai sensi del precedente art. C.11. C.15 - TABELLE PER LA PARAMETRAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE ABBREVIAZIONI - Abbreviazioni utilizzate dalle tabelle parametriche di incidenza degli oneri di urbanizzazione: CU = carico urbanistico; Aumento di CU = aumento della superficie utile (SU) anche con trasformazione di superficie accessoria (SA) in SU; ovvero variazione della destinazione d'uso, con o senza trasformazioni fisiche, che richieda secondo le previsioni della legislazione statale o regionale o della pianificazione urbanistica comunale una variazione delle dotazioni territoriali ovvero aumento del numero di unità immobiliari; D = contributo stabilito dal Comune per il trattamento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi S = contributo stabilito dal Comune per la sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. 11

14 Tabella A3-3 a classe di comuni - Edilizia residenziale (funzione abitativa)* ZONE URBANISTICHE Zone omogenee Zone omogenee A B Zone omogenee C Zone omogenee D Zone omogenee E CATEGORIA D INTERVENTO ( /mq) ( /mq) ( /mq) ( /mq) ( /mq) N.C. U1 31, , , , If=da 0 a 1 mc/mq U2 45, , , , N.C. U1 31, , , , If=da 1,01 a 2 mc/mq U2 45, , , , N.C. U1 31, , , , If=da 2,01 a 3 mc/mq U2 45, , , , N.C. U1 31, , , , If=oltre 3 mc/mq U2 45, , , , R.E. U1 25, , , , , con aumento C.U. U2 36, , , , , R.E. U1 6, , , , , senza aumento C.U. U2 9, , , , , R.E. U1 19, , , , , convenz. con aumento C.U. U2 27, , , , , Mutamento della destinazione d'uso senza trasformazioni fisiche con aumento di C.U. U1 Vedi art. 28 L.R. 15/2013 e s.m.i. U2 N.C.= Nuove costruzioni; R.E.= Interventi di ristrutturazione edilizia; C.U.= Carico urbanistico U1 = Oneri di urbanizzazione primaria; U2 = Oneri di urbanizzazione secondaria Le corrispondenti categorie catastali sono : da A/1 ad A/9-B1 12

15 TABELLA B3-3 a CLASSE DI COMUNI Funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, artigianali di servizio, funzioni commerciali, ivi compresi gli esercizi pubblici, funzioni produttive di tipo manifatturiero artigianale, solamente se laboratoriali, per la parte di SU fino a 200 mq, funzioni di servizio privato, pubblico e/o d'uso pubblico, ivi comprese le sedi di attivita' culturali e di istruzione, ricreative, sanitarie e di studi professionali * ZONE URBANISTICHE Zone omogenee A Zone omogenee B Zone omogenee C Zone omogenee D Zone omogenee E Zone omogenee F CATEGORIA D INTERVENTO ( /mq) ( /mq) ( /mq) ( /mq) ( /mq) ( /mq) N.C. - Funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, artigianali di servizio, funzioni commerciali al dettaglio, ivi compresi gli esercizi pubblici, funzioni produttive di tipo manifatturiero artigianale, solamente se laboratoriali per la parte di SU fino a 200 mq. funzioni di servizio privato, pubblico e/o d'uso pubblico, ivi comprese le sedi di attività culturali e di istruzione, ricreative, sanitarie e di studi professionali N.C. - Funzioni commerciali all'ingrosso R.E. - Funzioni direzionali, finanziarie,,assicurative, artigianali di servizio, funzioni commerciali al dettaglio, ivi compresi gli esercizi pubblici, funzioni produttive di tipo manifatturiero artigianale, solamente se laboratoriali per la parte di SU fino a 200 mq. funzioni di servizio privato, pubblico e/o d'uso pubblico, ivi comprese le sedi di attività culturali e di istruzione, ricreative, sanitarie e di studi professionali con aumento di C.U R.E. - Funzioni commerciali all'ingrosso con aumento di C.U. U1 31, , , , , U2 45, , , , , U1 10, , , , ,52524 U2 2, , , , , U1 31, , , , , , U2 45, , , , , , U1 8, , , , , , U2 1, , , , , , R.E. - Funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, artigianali di servizio, funzioni commerciali al dettaglio, ivi compresi gli esercizi pubblici, funzioni produttive di tipo manifatturiero artigianale, solamente se laboratoriali per la parte di SU fino a 200 mq. funzioni di servizio privato, pubblico e/o d'uso pubblico, ivi comprese le sedi di attività culturali e di istruzione, ricreative, sanitarie e di studi professionali senza aumento di C.U. U1 U2 12, , , , , , , , , , , , R.E. - Funzioni commerciali all'ingrosso senza aumento di C.U. Insediamenti di interesse collettivo e impianti sportivi all'aperto U1 5, , , , , , U2 1, , , , , , U1 0, , , , , , (L./mq. di Ai) U2 0, , , , , ,22781 Mutamento della destinazione d'uso senza trasformazione fisiche con aumento di C.U. U1 Vedi art. 28 L.R. 15/2013 e s.m.i.. U2 N.C.= Nuove costruzioni; R.E.= Interventi di ristrutturazione edilizia; C.U.= Carico urbanistico; SU = Superficie utile; U1 = Oneri di urbanizzazione primaria; U2 = Oneri di urbanizzazione secondaria * Le corrispondenti categorie catastali sono: A/10 - B/2 - B/3- B/4 - B/5 - B/6 - C/1 - C/2 - C/3 C/4 - C/6 -D/1 - D/3 - D/4 - D/5 - D/6 - D/8 - E/1 - E/3 - E/4 - E/7 - E/8 - E/9 13

16 TABELLA C3-3 a CLASSE DI COMUNI Funzioni produttive di tipo manifatturiero, comprese quelle artigianali di tipo laboratoriali per la parte di SU oltre i 2oo mq., insediamenti di tipo agro-industriale e allevamenti zootecnici di tipo intensivo* ZONE URBANISTICHE Zone omogenee A Zone omogenee B Zone omogenee C Zone omogenee D Zone omogenee E Zone omogenee F CATEGORIA D INTERVENTO ( /mq) ( /mq) ( /mq) ( /mq) ( /mq) ( /mq) N.C. - Funzioni produttive di tipo manifatturiero, comprese quelle artigianali di tipo laboratoriale per la parte di SU oltre i 200 mq, insediamenti di tipo agro-industriale e allevamenti zootecnici di tipo intensivo (1) U1 10, , , , , , U2 2, , , , , , R.E. - Funzioni produttive di tipo manifatturiero, comprese quelle artigianali di tipo laboratoriale per la parte di SU oltre i 200 mq, insediamenti di tipo agro-industriale e allevamenti zootecnici di tipo intensivo - senza aumento di C.U. (1) U1 5, , , , , , U2 1, , , , , ,11133 R.E. Funzioni produttive di tipo manifatturiero, comprese quelle artigianali di tipo laboratoriale per la parte di SU oltre i 200 mq, insediamenti di tipo agro-industriale e allevamenti zootecnici di tipo intensivo - con aumento di C.U. (1) U1 8, , , , , , U2 1, , , , , , Mutamento della destinazione d'uso senza trasformazione fisiche con aumento di C.U. U1 Vedi art. 28 L.R. 15/2013 e s.m.i. U2 N.C.= Nuove costruzioni: R.E.= Interventi di ristrutturazione edilizia; C.U.= Carico urbanistico; SU = Superficie utile U1 = Oneri di urbanizzazione primaria; U2 = Oneri di urbanizzazione secondaria * Le corrispondenti categorie catastali sono: D/1 - D/7 - F/7 - F/8 - F/9 (1) Nota: agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria si aggiungono i contributi stabiliti dal Comune per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi (D) e per la sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche (S) 14

17 Tabella D3-3 a classe di comuni Funzioni agricole svolte da non aventi titolo (esclusa la residenza)* ZONE URBANISTICHE Zone omogenee E CATEGORIA D INTERVENTO N.C. (1) ( /mq) U1 10,58204 U2 2,22241 R.E. con aumento di C.U. (1) U1 8,46473 U2 1,77986 R.E. senza aumento di C.U. (1) U1 5,29131 U2 1,11121 Mutamento della destinazione d'uso senza trasformazioni fisiche con aumento di C.U. N.C.= Nuove costruzioni R.E.= Interventi di ristrutturazione edilizia C.U.= Carico urbanistico U1 U2 Vedi art. 28 L.R. 15/2013 e s.m.i.. U1 = Oneri di urbanizzazione primaria; U2 = Oneri di urbanizzazione secondaria * Le corrispondenti categorie catastali sono : F/2 - F/3 - F/4 - F/5 - F/6 - F/10 - F/11 - F/12 - F/13 - F/14 - F/15 - F/16 (1) Nota: agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria si aggiungono i contributi stabiliti dal Comune per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi (D) e per la sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche (S) 15

18 TABELLA E3-3 a CLASSE DI COMUNI Funzioni alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo* ZONE URBANISTICHE Zone omogenee A Zone omogenee B Zone omogenee C Zone omogenee D Zone omogenee E Zone omogenee F CATEGORIA D INTERVENTO ( /mq) ( /mq) ( /mq) ( /mq) ( /mq) ( /mq) N.C. - Attivita' alberghiere U1 17, , , , ,63788 U2 3, , , , ,70460 R.E. - Attivita' alberghiere con aumento di C.U. U1 14, , , , , ,10996 U2 2, , , , , ,96380 R.E. - Attivita' alberghiere senza aumento di C.U. U1 7, , , , , ,05527 U2 1, , , , , ,48161 Insediamenti per le attivita' turistiche temporanee /mq. di area di insediamento (Ai) N.C. - Insediamenti per residenze turistiche U1 0, , , , , ,31985 U2 0, , , , , ,22781 U1 31, , , , U2 45, , , , R.E. con aumento di C.U. - Insediamenti per residenze turistiche R.E. senza aumento di C.U. - Insediamenti per residenze turistiche U1 28, , , , , ,77604 U2 41, , , , , ,02559 U1 9, , , , , ,59201 U2 13, , , , , ,67520 Mutamento della destinazione d'uso senza trasformazioni fisiche con aumento di C.U. U2 N.C.= Nuove costruzioni R.E.= Interventi di ristrutturazione edilizia C.U.= Carico urbanistico U1 = Oneri di urbanizzazione primaria; U2 = Oneri di urbanizzazione secondaria *La corrispondente categoria catastale e': D/2 U1 Vedi art. 28 L.R. 15/2013 e s.m.i.. 16

19 COSTO DI COSTRUZIONE C.16 - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI CONTRIBUTO AFFERENTE IL COSTO DI COSTRUZIONE 1. La determinazione del costo di costruzione per l intervento edilizio viene effettuata sulla base della valutazione dell insieme degli interventi edilizi. 2. Come stabilito con deliberazione del Consiglio regionale n.1108 del per quanto non definito nel presente articolo, si richiamano le disposizioni contenute nella delibera comunale di recepimento delle medesime disposizioni regionali. In caso di contrasto prevalgono le disposizioni del RUE. C.17 - NORME GENERALI RELATIVE ALL APPLICAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE 1. Le modalità di pagamento, di eventuale rateizzazione, di garanzia, ecc., vengono definite dall Amministrazione Comunale con apposito atto. 2. La determinazione della quota di contributo afferente al costo di costruzione, si distingue per: a) Interventi relativi a nuovi edifici; b) Interventi su edifici esistenti. C.18 - INTERVENTI RELATIVI A NUOVI EDIFICI RESIDENZIALI 1. Il costo di costruzione, per i nuovi edifici è determinato dal competente organo comunale per mq. di Sc (Su + 60% Snr) articolato come da tabella determinazione delle quote di costo di costruzione, allegata alla Delibera di C.C. n.78 del Tale costo unitario è aggiornato annualmente dallo Sportello Unico per l Edilizia, in ragione dell intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall ISTAT per il periodo di un anno con scadenza al 30 giugno dell anno precedente. 3. La superficie SC di cui al comma 1 deve essere evidenziata vano per vano e complessivamente nei grafici di progetto allegati al titolo abilitativo. 4. Le superfici o parti di vani di altezza inferiore a cm 170 non sono computate né come Su né come Snr, indipendentemente dalla destinazione d'uso. 5. Le caratteristiche di edificio superiore sulla base delle vigenti normative (L. n. 408/49 e decreto attuativo D.M ) sono le seguenti: abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati od approvati, a "ville", "parco privato" ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come "di lusso"; abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici, adottati o approvati, prevedono una destinazione con tipologia edilizia di case unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti non inferiori a 3000 mq, escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni residenziali; abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura superiore a mc 2000 e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti inferiore a mc 25 v.p.p. per ogni mq 100 di superficie asservita ai fabbricati; abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno mq 80 di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a mq 650; case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale avente superficie utile complessiva superiore a mq 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posti macchina) ed aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre 17

20 sei volte l'area coperta; singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posti macchina); abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree comunque destinate all'edilizia residenziale, quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione; case e singole unità immobiliari che abbiano oltre quattro caratteristiche tra quelle della tabella del D.M (abitazioni di lusso). C.19 - INTERVENTI RELATIVI A NUOVI EDIFICI NON RESIDENZIALI 1. Il costo di costruzione (CC) relativo a edifici di nuova costruzione destinati ad attività turistiche, alberghiere, commerciali e direzionali, artigianali di servizio assimilabili alla tabella B2 degli oneri di urbanizzazione, è determinato in base alla Tabella "Determinazione delle quote del costo di costruzione" nella quale per tutte le destinazioni il costo è fissato nel 10% del costo base ed è poi determinato dai coefficienti diversificati a seconda delle destinazioni. C.20 - INTERVENTI RELATIVI AD EDIFICI ESISTENTI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI 1. La quota di contributo afferente il costo di costruzione, da applicarsi a ciascun tipo di intervento sul patrimonio esistente, è individuato in base alla tabella "Calcolo del contributo relativo al costo di costruzione per interventi su edifici esistenti". 2. Nel caso di ampliamento di edifici residenziali esistenti senza aumento del numero delle unità immobiliari e con esclusione degli interventi esonerati, il costo di costruzione al netto delle maggiorazioni di cui al punto 1.2 della deliberazione regionale n.1108/99, si applica alla superficie dell'ampliamento. C.21 - INTERVENTI CON DESTINAZIONI D USO MULTIPLE E/O CON TIPI DI INTERVENTO MULTIPLI 1. Ferma restando la disposizione dell art.9 del D.M.801/77, nel caso di permessi di costruire e SCIA relativi ad interventi unitari che prevedano destinazioni d uso multiple vanno specificate le superfici per ciascuna destinazione d uso, con i relativi importi del contributo di costruzione afferenti il costo di costruzione. 2. La convenzione di cui all articolo 33 della L.R. 15/2013 è ammessa per le sole parti a destinazione residenziale. 3. Per i titoli abilitativi che riguardano più tipi di intervento sull esistente (ad esempio ristrutturazione e ampliamento) vanno specificate le superfici oggetto di ciascun tipo di intervento, con i relativi importi del contributo afferente il costo di costruzione. C.22 - MODALITÀ DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE O PER LA PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITA E CASI DI ESENZIONE 1. Le modalità di calcolo del contributo relativo al costo di costruzione per il rilascio o per la presentazione del relativo titolo abilitativo edilizio sono riportate in calce alle tabelle degli ALLEGATI ai relativi provvedimenti comunali 2. Le unità di superficie per l applicazione del costo di costruzione richiamate negli ALLEGATI citati ed ai precedenti punti, sono quelle indicate negli artt.2,3,9 del D.M.801/77 e come di seguito riportate: 18

21 3. INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE La superficie complessiva è data da Sc=Su+60%Snr, dove: Su = Superficie utile abitabile. E costituita dalla superficie di pavimento degli alloggi e degli accessori interni, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all altro, degli sguinci di porte e finestre e delle scale interne la cui superficie in proiezione va calcolata una sola volta ed inserita nelle superfici non residenziali; Snr = Superficie non residenziale. E costituita dalla superficie netta risultante dalla somma delle superfici non residenziali di pertinenza dell alloggio quali logge, balconi, cantine e soffitte e di quelle di pertinenza dell organismo abitativo quali androni di ingresso, porticati liberi, esclusi quelli di uso pubblico, volumi tecnici, rimesse o posti macchina coperti, centrali termiche anche singole quando ubicate in locali non abitabili, misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. Sono esclusi dal calcolo e quindi non computabili nella Snr i locali sottotetto aventi altezza virtuale (calcolata come rapporto V/S - volume, diviso la corrispondente superficie) - inferiore a ml.1, INTERVENTI DESTINATI AD ATTIVITA TURISTICHE, COMMERCIALI E DIREZIONALI. La superficie di riferimento è la superficie totale (St), che risulta dalla somma della superficie utile (Sn) e dal 60% della superficie accessoria (Sa), ovvero St = Sn+60% Sa dove: Sn = Superficie utile. E costituita dalla somma delle superfici nette di tutti i piani fuori ed entro terra, compresi i locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti ad uffici a condizione che gli stessi siano funzionali all esercizio dell impresa; Sa = Superficie accessoria. E costituita dalla somma delle superfici nette destinate al servizio dell attività quali tettoie, porticati, scale, vani ascensori e montacarichi, centrali termiche, elettriche, di condizionamento ed ogni altro impianto tecnologico necessario al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell ambiente. 5. INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI EDILIZIA ABITATIVA CONVENZIONATA Per gli interventi di edilizia abitativa convenzionata (Art. 33 della Lg. Rg. 15/2013) la convenzione-tipo a cui debbono uniformarsi le convenzioni da sottoscrivere, fino alla data di approvazione da parte della Giunta Regionale della convenzione tipo, è quella allegata in calce al presente documento. Può tenere luogo della convenzione un atto unilaterale d obbligo con il quale l intestatario del titolo abilitativo edilizio si impegni a rispettare le condizioni stabilite nello schema di convenzione adottato dal Comune. Le caratteristiche dei nuovi alloggi convenzionati dovranno essere rispondenti ad uno dei seguenti tipi: conformi alle leggi vigenti in materia di edilizia economica-popolare ed agevolata, con particolare riferimento agli artt. 16 e 43 della L.457/78 e s.m.; altri tipi di alloggio stabiliti dal Comune entro il limite massimo di 110 mq di Su (superficie utile abitabile definita ai sensi del D.M.801/77, art.3) Per gli interventi di recupero e per le utenze speciali (residenze collettive per anziani, studenti, immigrati, ecc.) non trovano applicazione le suddette limitazioni e si fa invece riferimento a standard abitativi valutati dal Comune in relazione alle specifiche esigenze, fatti salvi eventuali vincoli imposti dalla normativa regionale. E consentito il convenzionamento anche di una sola parte degli alloggi oggetto di richiesta. Lo schema di convenzione è aggiornato dal Comune quando sia richiesto da leggi nazionali o leggi e atti amministrativi regionali. 19

22 6. QUOTA DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE 1 La quota del costo di costruzione per la determinazione del contributo di costruzione di cui all art.31 della L.R. 15/2013, è variabile dal 5% al 20% in funzione delle caratteristiche, delle tipologie e dell ubicazione degli edifici, così come indicato nell Allegato D alla delibera del Consiglio regionale n.1108 del DETERMINAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER COSTRUZIONE OD IMPIANTI DESTINATI AD ATTIVITÀ TURISTICHE, COMMERCIALI, DIREZIONALI E DI ARTIGIANATO DI SERVIZIO ASSIMILABILE ALLA FUNZIONE COMMERCIALE. Per le nuove costruzioni od impianti il costo di costruzione unitario per la determinazione del contributo di costruzione è fissato secondo i diversi tipi di attività. Il costo complessivo dell intervento si ottiene moltiplicando il suddetto costo per la superficie di riferimento. Per gli interventi sugli edifici esistenti, il costo di costruzione è determinato con le modalità di cui all Allegato C alla delibera del Consiglio regionale n.1108 del ed è ridotto al 50%. 8. QUOTA DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER COSTRUZIONE OD IMPIANTI DESTINATI AD ATTIVITÀ TURISTICHE, COMMERCIALI, DIREZIONALI E DI ARTIGIANATO DI SERVIZIO ASSIMILABILE ALLA FUNZIONE COMMERCIALE. La quota del costo di costruzione per la determinazione del contributo di costruzione è stabilita, con riferimento alla deliberazione della Giunta comunale, in misura pari al 10% del costo dell intervento. 9. ESENZIONI DAL COSTO DI COSTRUZIONE 1. Fermi restando i casi di esonero dal contributo di costruzione di cui al precedente punto C.2, il contributo relativo al costo di costruzione non è dovuto nei seguenti casi: a) per gli interventi di ristrutturazione o nuova costruzione di edifici residenziali, qualora il concessionario si convenzioni per la locazione o la cessione in proprietà degli alloggi ai sensi dell'art. 33 della L.R. 15/2013 e dell art. C.22 comma 5 del presente Allegato al RUE; b) per gli interventi di edilizia residenziale assistiti da contributo pubblico (edilizia convenzionata - agevolata nonché edilizia in locazione permanente e a termine ); c) per la costruzione o gli impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni e alla prestazione di servizi; e) per le opere di edilizia funeraria; f) per le opere da realizzarsi dai soggetti che costruiscono la propria prima abitazione e si convenzionano ai sensi dell'art.9 della L.94/1982; g) per gli edifici ricostruiti ai sensi dell'art.1 della L.R.1/12/98, n.38, a parità di superficie utile e di volume. C.23 - VERSAMENTO DELLA QUOTA DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVA AGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E DELLE EVENTUALI MONETIZZAZIONI. 1. Il Contributo di costruzione, le sanzioni relative agli abusi edilizi, gli importi per eventuali monetizzazioni, disinquinamento e sistemazione dei luoghi (D+S) debbono essere versati al ritiro del titolo abilitativo nel caso di Permesso di Costruire o alla presentazione nel caso di SCIA. 2. Il titolare del titolo abilitativo può chiedere la rateizzazione solo nel caso di importi complessivi superiori a 5.000,00, in non più di quattro rate senza interessi, da versare con le seguenti 1 deliberazione del Consiglio regionale n.1108 del e della Giunta regionale n.522 del

23 modalità: - il 25% dell importo all atto del ritiro del permesso o, nel caso SCIA, alla data di presentazione; - il 25% dell importo entro 6 mesi dal ritiro del permesso o dalla presentazione della SCIA; - il 25% dell importo entro 12 mesi dal ritiro del permesso o dalla presentazione della SCIA; - il 25% dell importo entro 18 mesi dal ritiro del permesso o dalla presentazione della SCIA, e comunque entro la data di fine lavori. 3. I titolari dei titoli abilitativi sono tenuti, qualora intendano effettuare il pagamento rateale, a presentare al Comune, all atto del ritiro del permesso di costruire o della presentazione della SCIA, garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa di importo pari alla somma il cui pagamento viene differito. Tale fidejussione dovrà garantire il Comune fino al completo pagamento delle somme dovute. Lo svincolo della medesima avverrà mediante comunicazione scritta del Comune entro 30 giorni dalla richiesta del titolare. 4. Nel caso di SCIA, a seguito di verifica ai sensi di legge della correttezza del calcolo del contributo di costruzione, eventuali monetizzazioni, disinquinamento e sistemazione dei luoghi (D+S) dovute nonché l avvenuto versamento del corrispondente importo, si provvederà a richiedere l integrazione eventualmente dovuta il cui pagamento dovrà avvenire entro il 60 giorno dal ricevimento della richiesta di conguaglio. 5. I pagamenti devono essere effettuati tassativamente entro le scadenze fissate. Il ritardo nel pagamento, anche di un solo giorno, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall art. 20 della Legge Regionale 23/2004 il cui pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla notifica dell importo dovuto. Qualora il termine scadesse in un giorno festivo o in un giorno di chiusura delle banche è prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo. C.24 - MONETIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI 1. Fermo restando quanto previsto dall Art. A-26 della L.R. 20/2000, il Comune può concedere, a chi ne faccia richiesta, la monetizzazione di tutta o in parte la dotazione territoriale afferente un certo intervento, nel rispetto dei seguenti principi: a) la realizzazione delle dotazioni territoriali costituisce elemento fondamentale per la fattibilità dell intervento edilizio, per cui la loro monetizzazione riveste comunque carattere di straordinarietà; b) diversificazione dei costi fra aree situate nel territorio urbanizzato, in quello urbanizzabile e nel territorio rurale; c) i costi unitari delle dotazioni sono deliberati annualmente dalla Giunta Comunale, tenendo conto dei reali costi delle aree e dei prezzi di realizzazione delle opere definiti dalla C.C.I.A.A. di Reggio Emilia. 2. Qualora la quota di parcheggio pubblico sia stata monetizzata, all onere dovuto di urbanizzazione primaria o secondaria non si applica la percentuale relativa ai parcheggi pubblici di cui alle tabelle di incidenza degli oneri. 3. La monetizzazione delle aree U (verde pubblico) non sostituisce la percentuale degli oneri di urbanizzazione dovuta per il verde attrezzato, se valutata come solo valore dell area e non delle opere di sistemazione. 4. Il calcolo della monetizzazione dovrà avvenire moltiplicando l importo unitario determinato ai sensi dei precedenti commi per la superficie dello standard dovuto. C.25 - AREE PER ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI CASI DI MONETIZZAZIONE 1. In relazione agli interventi diretti non programmati dal POC, di norma si monetizza quando: - l'area totale da cedere come P1 è inferiore a 25 mq.; - l'area totale da cedere come U è inferiore a 100 mq; 21

24 - le aree da cedere P1 e U ricadono nel territorio rurale. 2. Al di sopra delle soglie minime di cui al precedente comma 1, la monetizzazione delle aree P e U, nel rispetto dei criteri fissati dal comma 7 dell art. A26 della L.R. 20/2000, può essere accettata o prescritta attraverso delibera di Giunta Comunale, previo parere del Responsabile dello Sportello Unico dell Edilizia, nei seguenti casi: - le dimensioni e l organizzazione distributiva delle aree destinabili a parcheggio pubblico siano tali da non permettere una organica distribuzione degli spazi di sosta; - l ubicazione del parcheggio determini problematiche di fruibilità pubblica in relazione alla viabilità esistente e/o pericolosità per la sicurezza stradale; - l area destinabile a U, non può essere accorpata ad un area pubblica esistente e limitrofa o non sia dotata di significativa dimensione. Per dette ragioni è possibile monetizzare anche parzialmente le aree P e U di cessione dovute. 3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 non si applicano agli insediamenti di nuove attività terziarie, anche per cambio d uso. La monetizzazione delle aree P e U può essere accettata o prescritta attraverso delibera di Giunta Comunale, previo parere del Responsabile dello Sportello Unico dell Edilizia, limitatamente per le attività di commercio al dettaglio e nei soli seguenti casi: - nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di preesistenti strutture di vendita, entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della superficie di vendita precedentemente autorizzata e purché non si superi con l ampliamento il limite dimensionale delle medie strutture di vendita; - nel caso di formazione di complessi commerciali di vicinato come definiti al punto 1.7 dei "Criteri di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa" (Del. C.R. n. 1253/99), purché nell ambito dei centri storici e a condizione che gli interventi edilizi siano limitati al cambio d uso, alla ristrutturazione edilizia e recupero di edifici preesistenti. 4. Nei casi di interventi programmati dal POC, la eventuale monetizzazione delle dotazioni territoriali è decisa in sede di approvazione del POC da parte del Consiglio Comunale. 5. Le aree destinate a parcheggio pubblico in base ad una servitù di uso pubblico non classificate dal RUE COLL.d possono essere utilizzate come spazi privati pertinenziali eliminando la servitù pubblica, previo accordo oneroso per il privato. Per il calcolo dell importo economico dello svincolo il Comune utilizza gli stessi parametri economici in uso ai fini della monetizzazione delle dotazioni territoriali. C.26 - VALIDITÀ DEI TITOLI ABILITATIVI 1. I titoli abilitativi alle trasformazioni edilizie sono validi solo se è stato pagato il relativo contributo, se dovuto. C RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 1. Qualora il titolare del titolo abilitativo edilizio lasci decadere o rinunci al titolo abilitativo, lo Sportello Unico dell Edilizia a seguito di formale richiesta dell interessato e previa verifica dell effettiva mancata esecuzione dell intervento, provvederà alla restituzione del contributo di costruzione versato senza gli interessi legali. 2. Il rimborso sarà disposto mediante determinazione del Responsabile dello Sportello Unico dell edilizia. 3. Entro il termine fissato per il ritiro del permesso di costruire ovvero entro i termini fissati per l eventuale conguaglio del contributo corrisposto a seguito della presentazione della SCIA qualora si accertino errori materiali nel computo delle superfici o nell applicazione delle tabelle, si procederà a conguagliare, in segno positivo o negativo, gli importi determinati anche qualora già versati. 22

25 C.28 - CRITERI DI INDIRIZZO PER LA QUANTIFICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE IN MATERIA EDILIZIA (DPR N. 380/2001; D.LGS N. 42/2004; LR 15/2013; LR N. 23/2004). Principi generali 1. A garanzia dell esigenza di certezza nonché di buon andamento e di trasparenza dell azione amministrativa di rilievo costituzionale, il presente allegato al RUE individua, per i procedimenti di accertamento di conformità, le modalità di calcolo per la concreta determinazione dell ammontare delle sanzioni edilizie pecuniarie e delle somme dovute a titolo di oblazione, nel caso in cui l abuso risulti sanabile. 2. Sono inoltre stabilite le modalità di graduazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione per gli abusi e/o gli accertamenti di conformità, previste dalle vigenti norme, che prevedono per determinate fattispecie un importo compreso tra un minimo e un massimo edittale. 3. Al fine di stabilire criteri equi ed univoci per l irrogazione delle sanzioni amministrative previste dagli artt. 36 e 37 del DPR n. 380/2001, è stabilità in. 516,00 la sanzione pecuniaria minima per abuso edilizio in tutte le ipotesi previste dal Titolo IV del DPR n. 380/2001, rubricato Vigilanza sull attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni, interpretando in via analogica, che l importo determinato ai sensi dell art. 36 non può essere inferiore a quanto stabilito come sanzione minima per i cosiddetti abusi minori, ai sensi dell art. 37 comma Sono esclusi dall applicazione delle sanzioni in materia edilizia gli edifici per i quali sia comprovabile la realizzazione in data antecedente al 10/10/1960, data di vigenza del primo Piano di fabbricazione e del Regolamento edilizio comunale. Certificato di conformità edilizia ed agibilità 1. La L.R. n. 15/2013, all'art. 26, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria dovuta per il ritardato o per la mancata presentazione della domanda di certificato di conformità edilizia. Interventi su immobili tutelati 1. Le sanzioni edilizie di cui al D.P.R. n. 380/2001 ed alla L.R. n. 23/2004, in caso di abusi realizzati su immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, troveranno un'autonoma e distinta applicazione rispetto a quelle previste dal Decreto medesimo, trattandosi di normative poste a salvaguardia di interessi diversi, e l'eventuale accertamento di compatibilità paesaggistica con il vincolo gravante sull'area su cui insistono le opere abusive non preclude, ai sensi dell'art. 181, comma1 - ter del suddetto D.Lgs. n. 42/2004, l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 167 del decreto stesso, né l'attivazione del procedimento sanzionatorio edilizio. 2. Nel caso in cui l'accertamento di compatibilità paesaggistica venga reso in termini negativi o qualora l'intervento abusivo esuli dalle previsioni di cui alle lett. a), b) e c) del comma 1-ter dell'art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004, non potrà mai farsi luogo al rilascio del titolo edilizio a sanatoria. 3. Le sanzioni pecuniarie aggiuntive da Euro 2.000,00 ad Euro ,00 stabilite dall'articolo 10 della L.R. n. 23/2004 relativamente ad abusi realizzati negli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 o classificati dagli strumenti urbanistici, saranno sempre dovute a prescindere dalla irrogazione delle ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. Analogamente per gli interventi di ristrutturazione (nell'ambito dei quali vanno ricompresi, a norma dell'art. 10, comma 1, lett. c. dello stesso D.P.R. n. 380/2001, i mutamenti della destinazione d'uso con opere nel caso in cui siano posti in essere in immobili compresi nella zona omogenea A di cui al D.M. n. 1444/1968) realizzati in assenza o in totale difformità dal titolo edilizio, in epoca anteriore al 23 ottobre 2004, su immobili classificati dagli strumenti urbanistici comunali posti nella suddetta zona omogenea A, sarà sempre dovuta la sanzione pecuniaria aggiuntiva da Euro 516,00 ad Euro 5.164,00 prevista, in alternativa alla riduzione in pristino, dall'art. 33, 4 comma del D.P.R. n. 380/2001 indipendentemente dalla irrogazione delle sanzioni di cui al 1 ed al 2 comma del medesimo art. 23

26 33 stabilendo che, qualora i predetti interventi di ristrutturazione riguardino immobili non classificati dagli strumenti urbanistici comunali posti nella zona omogenea A, tale sanzione pecuniaria aggiuntiva sarà dovuta nella misura minima pari ad Euro 516, Per quanto riguarda gli interventi di restauro e risanamento conservativo realizzati in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, in epoca anteriore al 23 ottobre 2004, su edifici classificati dagli strumenti urbanistici comunali, sarà sempre dovuta la sanzione pecuniaria aggiuntiva da Euro 516,00 ad Euro ,00 prevista dall'art. 37, 2 comma del D.P.R. n. 380/2001 e ciò sia nel caso in cui si proceda alla restituzione in pristino, sia qualora quest'ultima non sia possibile e venga, quindi, irrogata la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione dell'abuso prevista dal 1 comma del medesimo art Agli abusi edilizi di cui al presente articolo, si applicano le sanzioni previste nella Tabella 3 in relazione al tipo di intervento, per ogni unità immobiliare interessata dall'intervento abusivo. 6. In caso di interventi edilizi abusivi compiuti su un immobile che sia, allo stesso tempo, sottoposto a diverse tipologie di vincolo (vincolo urbanistico e vincolo paesistico secondo il disposto della seconda o della terza parte del decreto legislativo 42/2004) la sanzione pecuniaria applicabile è quella di entità maggiore. 7. Alla luce della classificazione degli interventi edilizi contenuta nell'articolo 3 del D.P.R. 380/2001 tutti gli interventi, su edifici classificati, di ristrutturazione e manutenzione straordinaria devono essere parificati, a tutti gli effetti, agli interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo ai sensi dell'articolo 37 del medesimo D.P.R. 8. Si intendono sottoposti a vincolo in base alle norme urbanistiche, gli edifici sottoposti agli interventi di Restauro scientifico e Restauro e risanamento conservativo. Criteri generali di qualificazione degli abusi edilizi 1. Le sanzioni di cui al presente regolamento sono da applicarsi per ogni singola unità immobiliare e per singolo abuso o violazione. Nel caso in cui venga accertata una pluralità di abusi realizzati, anche in periodi temporali diversi, nella stessa unità immobiliare, come risultante a seguito degli abusi medesimi, sulla base del principio della unitarietà dell'intervento edilizio, si applicherà la sanzione prevista per l'intervento complessivamente considerato; mentre, nel caso di abusiva realizzazione di opere, anche diversamente qualificabili se singolarmente considerate, in un unico edificio in fase di costruzione dello stesso, in esecuzione di un unico progetto, l'intervento sarà considerato unitariamente come eseguito in difformità dal titolo abilitativo con conseguente irrogazione della sanzione prevista per tale fattispecie. 8. La qualificazione dell'abuso sarà operata sulla base, oltre che delle disposizioni legislative vigenti, anche dei parametri edilizi e delle definizioni tecniche specificati dalle Norme in vigore alla data di emanazione dei provvedimenti sanzionatori. 9. L'accertamento dell'epoca di realizzazione dell'abuso edilizio, ai fini della individuazione del regime sanzionatorio in concreto applicabile, può essere effettuato sia attraverso specifici verbali di violazione urbanistico-edilizia redatti da agenti di Polizia Giudiziaria, sia mediante documentazione prodotta dall'interessato, e comunque supportata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa nei modi di legge. 10. Ai fini del presente articolo si intendono per interventi di Manutenzione Straordinaria, quelli eccedenti l attività edilizia libera di cui all art. 7 comma 4 della Lg. Rg. 15/2013, per i quali trova applicazione la sanzione pecuniaria pari a 258 euro, ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l intervento è in corso di esecuzione, ai sensi dell Art. 16bis della Lg. Rg. 23/ Negli interventi eseguiti in difformità da titoli edilizi, consistenti in lievi traslazioni planimetriche ed altimetriche delle murature perimetrali e delle partizioni interne, senza creazione di significativi incrementi di superficie complessiva SC, la determinazione del contributo di costruzione ai fini della quantificazione della sanzione, deve essere calcolata per differenza tra il contributo di costruzione dovuto per l edificio realizzato considerato nuovo, ed il contributo di costruzione dovuto 24

27 per l edificio autorizzato, sempre riferito al nuovo, secondo le tariffe vigenti al momento del rilascio del titolo in sanatoria. TABELLA 1 TABELLE Criteri procedurali e relative sanzioni da adottare nei procedimenti di accertamento di conformità. PROCEDIMENTI Procedimenti in corso alla data del 23/10/2004 e non ancora conclusi alla data di approvazione del presente Regolamento: si rilascia il permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell Art. 36 DPR 380/2001. Procedimenti avviati dopo il 23/10/2004, relativi ad abusi realizzati prima del 23/10/2004: si rilascia il permesso di costruire in sanatoria o la SCIA in sanatoria ove prevista, ai sensi dell Art. 17 L.R. 23/2004. SANZIONI Art. 36 DPR 380/2001: contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità, in misura pari a quella prevista dal presente allegato C al RUE. Art. 36 DPR 380/2001: contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità, in misura pari a quella prevista dal presente allegato C al RUE, e comunque per un ammontare non inferiore a Accertamento di conformità per abusi realizzati dopo il 23/10/2004. Art. 17 L.R. 23/04, comma 3 : Oblazione per casi di cui alla lett. a): Nell ipotesi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia, si rilascia il permesso o la SCIA in sanatoria. Oblazione per casi di cui alla lett. b): Nell ipotesi di interventi di recupero, si rilascia il permesso o la SCIA in sanatoria. Ai soli fini dell applicazione della sanzione, rientrano nell ipotesi di intervento di recupero gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo. Oblazione per casi di cui alla lett. c): Nei casi non rientranti alle lettere a) e b) Pagamento del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità, in misura pari a quella prevista dal presente allegato C al RUE e comunque per un ammontare non inferiore a Pagamento del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità, in misura pari a quella prevista dal presente allegato C al RUE e comunque per un ammontare non inferiore a ; Oblazione da 500 a Euro determinata in relazione alla Tabella 2. TABELLA 2 Graduazione delle sanzioni in rapporto all Aumento di valore venale dell immobile. Aumento del valore venale dell immobile conseguente all intervento abusivo DPR 380/2001 Articolo 37 comma 4 Abusi commessi prima del 23/10/2004 Accertamento di conformità Oblazione dovuta in Euro Legge Regionale 23/2004 Art. 17 comma 3 let. c) Abusi commessi dopo il 23/10/2004 Da 0 e Da a Da a Da a Da a Da a Oltre

28 TABELLA 3 Opere eseguite su immobili tutelati. CLASSIFICAZIONE INTERVENTO TIPO DI IMMOBILE DPR 380/01 Euro LR 23/2004 Euro Interventi di manutenzione straordinaria (opere interne e/o esterne) in immobili vincolati ai sensi del D.Lvo 42/04 parte II e III Art. 10 commi 1 e ,00 Interventi di manutenzione straordinaria (opere interne e/o esterne) Restauro conservativo (adeguamento igienico, aumento u.i.) Restauro e risanamento conservativo (adeguamento igienico, aumento u.i.) Cambio d'uso senza opere Cambio d'uso senza opere Ristrutturazione edilizia (compreso il cambio d'uso con opere anche di manutenzione straordinaria) Ristrutturazione edilizia (compreso il cambio d'uso con opere anche di manutenzione straordinaria) Ristrutturazione edilizia (compreso il cambio d'uso con opere anche di manutenzione straordinaria) Ristrutturazione edilizia (compreso il cambio d'uso con opere anche di manutenzione straordinaria) Interventi di nuova costruzione Interventi di nuova costruzione in immobili classificati dagli strumenti urbanistici comunali in immobili vincolati ai sensi del D.Lvo 42/04 parte II e III in immobili classificati ai sensi degli strumenti urbanistici comunali in immobili vincolati ai sensi del D.Lvo 42/04 parte II e III in immobili classificati ai sensi degli strumenti urbanistici comunali in immobili vincolati ai sensi del D.Lvo 42/04 parte II e III in immobili classificati ai sensi degli strumenti urbanistici comunali posti in zona omogenea A (per il DPR 380/01) in immobili classificati posti al di fuori della zona omogenea A In immobili non vincolati né classificati posti in zona omogenea A in immobili vincolati ai sensi del D.Lvo 42/04 parte II e III in immobili classificati dagli strumenti urbanistici comunali Art. 37 comma ,00 Art. 33 comma ,00 Art. 33 comma ,00 - Art. 33 comma 4 516, Art. 10 comma ,00 Art. 10 commi 1 e ,00 Art. 10 comma ,00 Art. 10 commi 1 e ,00 Art. 10 comma ,00 Art. 10 commi 1 e ,00 Art. 10 comma ,00 Art. 10 comma ,00 Art. 10 commi 1 e ,00 al mq di SC (SU+60% Snr) (min max ) Art. 10 comma 2 800,00 al mq di SC (SU+60% Snr) (min max ) 26

29 TABELLA 4 Ritardo o mancata presentazione nei termini stabiliti, della documentazione richiesta dal SUE da allegare alla domanda di certificato di conformità edilizia e agibilità, Fattispecie Sanzionr da applicare Ritardo oltre il 15 giorno e fino al 60 giorno : 77 Ritardo o mancata presentazione della documentazione richiesta dal SUE Ritardo dal 61 giorno al 180 giorno : 150 Ritardo oltre il 181 giorno:. 464 TABELLA 5 Sanzioni amministrative per violazioni al RUE Fattispecie Sanzione da applicare Mancata o ritardata comunicazione inizio lavori Permesso di Costruire / SCIA 50 Mancanza presso il cantiere di copia del titolo abilitativo all esecuzione delle opere e dei relativi elaborati di progetto 150 Mancata, inesatta o incompleta, esposizione del cartello di cantiere 150 Abbattimento di alberi in ambiti di tutela, in assenza di autorizzazione 200 Mancata manutenzione di immobili tale da rappresentare condizioni di scarso decoro e/o sicurezza (fabbricati, terreni nonché cantieri) 200 Mancato rispetto di ordinanza di manutenzione di immobili 250 Inosservanza di ordinanze emanate a sensi del R.U.E. 250 Per ogni altra violazione alle norme del RUE non indicata nei punti precedenti 50 27

30 28

31 29

32 30

33 31

34 DELIMITAZIONE CENTRO ABITATO (APPROVATO CON D.G.C. N 101 DEL 08/10/2009) DA UTILIZZARE AI FINI DELL APPLICAZIONE DEL COEFFICENTE PER LA DETERMINAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE 32

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