Istruzioni tecniche concernenti i controlli di velocità nella circolazione stradale

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Istruzioni tecniche concernenti i controlli di velocità nella circolazione stradale"

Transcript

1 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation Département fédéral de l Environnement, des Transports, de l Energie et de la Communication Dipartimento federale dell Ambiente, dei Trasporti, dell Energia e delle Comunicazioni U V E K E T E C A T E C Berna, 10 agosto 1998 Istruzioni tecniche concernenti i controlli di velocità nella circolazione stradale Visto l'articolo 133 dell'ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC), emaniamo le seguenti istruzioni: 1 Procedimenti di misurazione Nelle presenti istruzioni è fatta distinzione tra i seguenti procedimenti di misurazione: 1.1 I controlli della velocità stazionari (capitolo A) sono misurazioni effettuate con apparecchi montati, per la durata del controllo, su stativi o analoghe installazioni di fissaggio. Esempi: controlli radar da stativo o veicolo stazionario. 1.2 I controlli della velocità mobili (capitolo B) sono misurazioni effettuate da un veicolo in movimento oppure con un apparecchio manuale. Esempi: controlli con videosistema effettuati da un veicolo inseguente, "Moving Radar", misurazioni con un apparecchio laser. 1.3 Controlli della velocità con apparecchi fissati stabilmente (capitolo C) Conformemente all articolo 133 OAC. Esempi: controlli radar da cabine fissate stabilmente; apparecchi rilevatori di soglia con spire d'induzione collocate stabilmente. 2 Personale di controllo 2.1 In caso di controlli stazionari della velocità, la collocazione e la regolazione degli apparecchi devono essere verificate da persone che hanno acquisito in un corso di formazione le necessarie conoscenze specialistiche teoriche e pratiche per la regolazione, l'impiego e la manutenzione degli apparecchi di misurazione e degli apparecchi ausiliari e che sono state autorizzate dalle competenti autorità cantonali.

2 I controlli mobili della velocità sono eseguiti da persone che adempiono i requisiti di cui al numero Per gli apparecchi di controllo della velocità fissati stabilmente è necessario che la collocazione e la valutazione dei risultati della prova siano controllati da persone che adempiono i requisiti di cui al numero Apparecchi 3.1 Approvazione del tipo Gli apparecchi per le misurazioni ufficiali della velocità sono sottoposti all'approvazione del tipo e all'ammissione da parte dell'ufficio federale di metrologia (UFMET). Possono essere utilizzati soltanto se sottoposti all'approvazione del tipo e se provvisti di un segno d ammissione ufficiale secondo le prescrizioni dell'ordinanza sulla qualificazione degli strumenti di misura [O sulle verificazioni]. L'approvazione del tipo è obbligatoria anche per tutti gli apparecchi ausiliari che servono al rilevamento o alla registrazione dei risultati di misurazione. 3.2 Approvazione delle istruzioni per l'uso Nell'ambito dell'approvazione del tipo, le istruzioni per l'uso emanate dal fabbricante devono essere approvate dall'ufmet. Per determinati tipi di apparecchi quest'ultimo può prevedere condizioni speciali o semplificazioni per l'uso, quali termini particolari per la verificazione successiva, rinuncia alla prova di funzionamento dell'apparecchio, ecc. I controlli ufficiali della velocità devono essere eseguiti secondo le prescrizioni delle istruzioni per l'uso approvate. 3.3 Verificazione successiva e manutenzione Gli apparecchi di misurazione della velocità devono essere sottoposti a verificazione successiva secondo le prescrizioni dell'ufmet. La data dell'ultima verificazione (mese e anno) deve essere visibile su una targhetta applicata all'apparecchio dal servizio che ha proceduto alla verificazione. L'UFMET tiene un registro delle verificazioni successive e annualmente ne fa rapporto all'ufficio federale delle strade (USTRA). 3.4 Conseguenze in caso di inadempimento delle esigenze Se gli apparecchi di misurazione non adempiono più le esigenze concernenti precisione di misurazione o probabilità di misurazione errata, l'ufmet ne vieta l'impiego. All'occorrenza l'ufmet revoca l'approvazione del tipo.

3 Apparecchi ausiliari Per i controlli ufficiali della velocità un apparecchio ausiliario (apparecchio fotografico o videoapparecchio, registratore di velocità, stampante, ecc.) deve registrare automaticamente il risultato della misurazione. A Controlli della velocità stazionari 4 Controlli radar stazionari 4.1 Esecuzione dei controlli Collocazione e manipolazione Per la collocazione e la manipolazione dell'apparecchio devono essere rispettate le prescrizioni delle istruzioni per l'uso, approvate dall'ufmet Distanza tra gli apparecchi attivi sulla stessa banda di frequenza Se sulla medesima strada sono in funzione contemporaneamente due apparecchi radar, devono essere rispettate le seguenti distanze: - se gli apparecchi in esercizio sono in posizione divergente, la loro distanza deve essere di almeno tre volte la larghezza della strada, - in tutti gli altri casi deve essere di almeno 20 volte la larghezza della strada. 4.2 Verifica dell'apparecchio di misurazione Prove di funzionamento Le prove di funzionamento prescritte nelle istruzioni per l'uso (cfr. n. 3.2) devono essere effettuate prima di ogni impiego dell'apparecchio (serie di misurazioni nel medesimo luogo) o, se l'apparecchio esegue automaticamente la prova, i risultati devono essere controllati e iscritti nel verbale della misurazione (cfr. n. 4.4). 4.3 Misurazioni di entrambe le direzioni di corsa In caso di forte traffico, se sono misurate contemporaneamente le velocità dei veicoli nelle due direzioni, l'infrazione deve essere documentata da una fotografia o da una videoregistrazione. 4.4 Verbale delle misurazioni della velocità Deve essere redatto un verbale ogni qualvolta vengono misurate le velocità. Il verbale contiene: - data, ora e luogo della misurazione - genere, eventualmente peculiarità della misurazione (misurazione frontale, su un ponte, in curva) - direzione di corsa dei veicoli controllati

4 velocità massima consentita sul luogo della misurazione - designazione esatta dell'apparecchio di misurazione impiegato e data dell'ultima verificazione successiva - nome dell'agente di polizia che ha fatto funzionare l'apparecchio e di quello che ha steso il verbale - conferma dell'esecuzione della o delle prove di funzionamento prescritte nel numero firma Le iscrizioni necessarie devono essere fatte in ordine cronologico. Gli eventi particolari (ad es. assenza del flash) devono essere riportati nel verbale. Per garantire la forza probatoria, nel protocollo originale non devono figurare cancellature; le correzioni devono essere provviste di visto e data. Le valutazioni dei film o delle videocassette sono parte integrante del verbale. 4.5 Margini di sicurezza Dal risultato della misura, arrotondato verso il basso alla cifra intera più vicina, deve essere dedotto un margine di sicurezza di - 5 km/h per una velocità fino a 100 km/h - 6 km/h per una velocità tra 101 e 150 km/h - 7 km/h per velocità a partire da 151 km/h Determinante per la sanzione di un'infrazione è la velocità ottenuta dopo deduzione del margine di sicurezza. 4.6 Difetti rilevati nell'apparecchio di misurazione, casi dubbi I risultati delle misurazioni della velocità effettuate dopo l'ultima revisione, conformemente al numero 4.2.1, devono essere annullati se sono constatati difetti dell'apparecchio oppure se vi sono seri dubbi circa la loro esattezza dei risultati. I controlli possono essere ripresi soltanto quando l'apparecchio è rimesso in perfetto stato di funzionamento e l'esattezza dei risultati è garantita da una nuova verifica dell'apparecchio (cfr. n ). 4.7 Generi speciali di controlli radar Fatte salve le eccezioni espressamente prescritte, i numeri delle presenti istruzioni devono essere osservati anche per i procedimenti di controllo speciali elencati qui di seguito Controlli frontali I controlli frontali, vale a dire le misurazioni fatte di fronte ai veicoli che sopraggiungono in senso contrario, possono essere effettuati unicamente mediante apparecchi

5 - 5 - espressamente ammessi per tali procedimenti di controllo. Devono essere ammessi i flash per i controlli frontali (cfr. n. 3.1) Controlli effettuati dall'alto di un ponte I controlli radar effettuati dall'alto di un cavalcavia sulla carreggiata sono ammessi se sono osservate le prescrizioni seguenti: - l'apparecchio radar deve essere fissato su uno stativo speciale approvato dall'ufmet; - l'infrazione deve essere documentata da fotografie o da videoregistrazioni; - dall'alto di un ponte possono essere impiegati simultaneamente due apparecchi, a condizione che i fasci radar siano divergenti; se gli apparecchi impiegano bande di frequenza diverse, possono essere utilizzati anche se sono posti parallelamente uno verso l'altro Controlli della velocità nelle curve È considerata curva un tratto di strada con raggio di curvatura inferiore a 260 m. La condizione è adempiuta se lo scarto di una linea di riferimento appropriata (ad es. margine della carreggiata, linea mediana) è superiore a 30 cm del segmento verticale che termina al centro di una linea di 25 m di lunghezza (cfr. schizzo). Se i controlli di velocità sono effettuati in curva, devono essere osservate le seguenti prescrizioni: - Il fascio radar deve essere diretto esattamente nel senso della circolazione o in quello contrario dei veicoli sottoposti a controllo (angolo di misurazione 0 gradi); - l'infrazione deve essere documentata da fotografie o videoregistrazioni. Le misurazioni sono valide se soltanto un veicolo si trova nella zona misurata dal fascio radar dell'apparecchio; - dal valore della velocità, arrotondato verso il basso alla cifra più vicina, devono essere dedotti i seguenti margini di sicurezza: - 10 km/h per velocità fino a 100 km/h - 14 km/h per velocità superiori a 101 km.

6 - 6-5 Misurazioni con apparecchi rilevatori di soglia fissati stabilmente Gli apparecchi rilevatori di soglia determinano la velocità dei veicoli misurando automaticamente il tempo impiegato dal veicolo a percorrere una distanza determinata tra soglie, barriere luminose, ecc. Essi devono essere muniti di un dispositivo che consenta di escludere o di riconoscere il disinnesto intempestivo o la fine del cronometraggio. Sono ammessi unicamente apparecchi comprendenti soglie multiple (paragone di almeno due cronometraggi indipendenti). Ai controlli della velocità mediante tutti i tipi di apparecchi rilevatori di soglia fissati stabilmente si applicano, per analogia, i numeri 4.1 a 4.6 delle presenti istruzioni. B Controlli della velocità mobili 6 Misurazioni radar da un veicolo in corsa ("Moving Radar") I controlli della velocità mediante radar mobile da un veicolo in corsa sono ammessi se sono adempiute le seguenti condizioni: - le misurazioni possono essere effettuate soltanto con apparecchi previsti e ammessi per questo scopo; - qualsiasi infrazione deve essere registrata in modo tale che il risultato della misurazione possa essere attribuito con assoluta certezza al veicolo controllato. Inoltre, deve essere possibile un ulteriore ricostruzione della misurazione (fotografia doppia, videoripresa o altro metodo di registrazione analogo); - dal risultato misurato arrotondato verso il basso alla cifra intera più vicina devono essere dedotti i seguenti margini: 7 km/h per velocità fino a 100 km/h 8 km/h per velocità da 101 a 150 km/h 9 km/h per velocità superiori a 151 km/h 7 Controlli della velocità mediante veicolo inseguente 7.1 Principio Per principio è ammesso misurare la velocità mediante veicolo inseguente, vale a dire determinare la velocità del veicolo che precede paragonandola a quella del veicolo inseguente. Di norma, la premessa per la forza probatoria consiste: - nel disporre di un tratto sufficientemente lungo per effettuare la misurazione; - in una distanza immutata, non troppo grande, tra il veicolo inseguente e il veicolo che lo precede;

7 nell'impiego di un apparecchio di misurazione debitamente regolato, che indichi in modo probatorio la velocità del veicolo inseguente (indicatore di velocità o apparecchio registratore, riprese fotografiche, videoriprese). 7.2 Verifica degli apparecchi di misurazione installati su veicoli Gli apparecchi installati su veicoli inseguenti utilizzati per i controlli della velocità devono, oltre alla verificazione successiva di cui al numero 3.3, essere sottoposti, almeno una volta all'anno, alla verifica della loro precisione per quanto concerne l indicazione e la registrazione dei dati. La verifica può essere effettuata dalla polizia stessa oppure da un posto cantonale o federale di controllo. Deve essere steso un verbale in cui deve figurare la dimensione dei pneumatici. Nell'ambito della velocità massima autorizzata, l'indicatore del risultato deve essere al massimo del 2 % superiore al valore effettivo della velocità. 7.3 Margini di sicurezza per controlli mediante veicoli inseguenti Metodo di misurazione Margini di sicurezza 1 su un tratto di misurazione di almeno: 200 m 500 m 1000 m 2000 m Indicatore di velocità senza calcolatore Distanza costante Valutazione manuale della registrazione dell'indicatore di velocità. Inoltre, deduzione dei propri errori iscritti nel verbale secondo certificato di verificazione Indicatore di velocità con calcolatore Distanza costante Valore medio su tutta la lunghezza del tratto di misurazione o finestra di misurazione in linea per stabilire il percorso più rapido su tutta la lunghezza del tratto Distanza libera Valore medio su tutta la lunghezza del tratto di misurazione. Distanza variabile, maggiore alla fine rispetto all'inizio della misurazione Indicatore di velocità con calcolatore e video Distanza costante Valore medio su tutta la lunghezza del tratto di misurazione o finestra di misurazione in linea per stabilire il percorso più rapido su tutta la lunghezza del tratto Distanza libera Valore medio su tutta la lunghezza del tratto di misurazione. Distanza variabile, maggiore alla fine rispetto all'inizio della misurazione secondo i punti fissi Cronometraggio del percorso. Valore medio su tutta la lunghezza del tratto di misurazione. Distanza variabile Per velocità sino a 100 km/h deve essere calcolato il margine di sicurezza in km/h, sopra i 100 km/h in percentuale; il margine di sicurezza va poi dedotto dal valore misurato.

8 Denuncia La velocità misurata dopo deduzione del margine di sicurezza, conformemente al numero 7.3, è determinante per la denuncia del conducente o la comminazione di una multa disciplinare. Nel calcolo della velocità media occorre arrotondare sempre verso il km/h intero inferiore. Se lo stato di cose è però stabilito mediante un indicatore di velocità con video, ammesso per questo scopo, e successivamente la misurazione è trattata secondo il metodo di conservazione delle prove e di valutazione dei risultati ammessi dall'ufmet, metodo che deduce i margini di sicurezza, non vengono applicati i margini di sicurezza di cui al numero Controlli mediante veicoli inseguenti con indicatore di velocità senza calcolatore Misurazioni con distanza costante Tratto minimo di misurazione Il tratto su cui è effettuato il controllo deve essere di almeno 500 m Distanza La distanza tra il veicolo della polizia e il veicolo inseguito deve rimanere per quanto possibile immutata, tenuto conto della velocità effettiva; essa non dovrebbe superare la metà del valore indicato dall'indicatore di velocità. Alla fine della misurazione, la distanza tra il veicolo inseguente e quello controllato deve essere identica o maggiore rispetto all'inizio della misurazione. 7.6 Controllo della velocità con indicatore di velocità e calcolatore Misurazione con distanza costante Tratto minimo e distanza devono essere osservati conformemente ai numeri e Velocità media determinante Il calcolatore determina la velocità media su tutta la lunghezza del tratto di misurazione o del tratto della finestra di misurazione Finestre di misurazione La valutazione di finestre di misurazione entro un tratto più lungo è ammessa se la distanza dal veicolo controllato non è ridotta durante il periodo di misurazione (a finestre) determinante. Il tratto di misurazione (a finestre) deve essere di almeno 500 m.

9 Misurazioni mediante veicolo inseguente (distanza libera) Per le misurazioni mediante veicolo inseguente (distanza libera), la media aritmetica della velocità è determinata sull'intero tratto in cui sono effettuate le misurazioni. Durante il controllo, il veicolo inseguente può ricuperare il ritardo sul veicolo inseguito. Alla fine della misurazione, la distanza tra il veicolo inseguente e quello controllato deve essere superiore rispetto all'inizio della misurazione. La velocità determinante per infliggere una denuncia del conducente o la comminazione di una multa disciplinare è la velocità media. 7.7 Controlli mediante veicolo inseguente con indicatore di velocità, calcolatore e video Esecuzione della misurazione Durante la misurazione, il veicolo controllato deve essere, per quanto possibile, ripreso continuamente con la videocamera; non deve essere superato dal veicolo della polizia Lunghezza minima del tratto La misurazione deve avvenire su tratti lunghi almeno: 200 m sui tratti in cui la velocità massima autorizzata è di 80 km/h 500 m su tratti in cui la velocità massima autorizzata è superiore a 80 km/h Verbale Sulle videoriprese (pista sonora) o nel verbale complementare devono figurare le indicazioni seguenti: - data, ora e luogo della misurazione - direzione di corsa - velocità massima consentita - numero della targa del veicolo inseguito - nomi delle persone che procedono al controllo Un eventuale verbale complementare deve essere firmato da uno di questi agenti Videocamera con obiettivo a focale variabile (zoom) Se sono utilizzate videocamere con zoom per controlli della velocità mediante veicolo inseguente equipaggiato di videosistema, sulla ripresa deve essere visibile la posizione dello zoom. Durante la misurazione non è ammessa la zumata Controlli mantenendo una distanza costante La distanza va rispettata conformemente al numero Finestre di misurazione La valutazione di finestre di misurazione entro un determinato tratto è ammessa soltanto se, fra le altre misurazioni effettuate, la distanza dal veicolo controllato non

10 è ridotta durante il periodo di misurazione (a finestre) determinante e la corsa misurata può essere ricostruita senza interruzione mediante videoregistratore. La velocità determinante è quella calcolata sulla totalità della finestra di misurazione Controlli mediante veicolo inseguente (distanza libera) Per i controlli ad inseguimento con distanza non costante tra i due veicoli va osservato il numero Alla fine della misurazione, la distanza tra il veicolo inseguente e quello controllato deve essere identica o maggiore rispetto all'inizio della misurazione Controllo della velocità secondo punti fissi Il principio di questo controllo si basa su un cronometraggio lungo un tratto determinato di strada. Dal momento in cui il veicolo controllato passa in un determinato posto su o accanto alla carreggiata (demarcazione stradale, ombra di un ponte, palo segnaletico, ecc.) inizia il cronometraggio. Nel momento esatto in cui il veicolo della polizia passa allo stesso posto, inizia la misurazione del tratto percorso. Dopo un tratto sufficientemente lungo, in un nuovo punto determinato è fermato dapprima il cronometraggio per il veicolo controllato, in seguito la misurazione del tratto percorso dal veicolo inseguente. Indipendentemente dalla distanza che separa i due veicoli durante la fase di misurazione, la velocità è determinata dal tempo effettivamente impiegato dal veicolo controllato per percorrere il tratto che è servito per la misurazione. La velocità determinante per una denuncia o la comminazione di una multa disciplinare è la velocità media. 7.8 Controlli della velocità mediante veicolo inseguente con fotografia contemporanea del veicolo controllato e dell'indicatore di velocità (oppure sovraimpressione contemporanea della velocità sul film) Applicazione Per poter determinare la distanza tra il veicolo inseguente e il veicolo controllato e contemporaneamente registrare la velocità del veicolo controllato sono necessarie almeno tre fotografie; le riprese devono essere effettuate ogni quattro secondi circa. Deve esser possibile rilevare dalle fotografie che la distanza tra i veicoli è aumentata Distanza Per la distanza dal veicolo controllato ci si attiene per principio al numero

11 Margini di sicurezza Fra le velocità rilevate deve essere tenuto conto della minore; da quest'ultima occorre dedurre i margini di sicurezza, stabiliti nel numero 7.3, per indicatore di velocità, calcolatore e video. 8 Controlli della velocità con apparecchi laser 8.1 Esecuzione delle misurazioni Collocazione e manipolazione degli apparecchi Gli apparecchi laser possono essere impiegati a mano o su uno stativo con testa inclinabile. È vietato correggere i risultati delle misurazioni Prove di funzionamento Le prove di funzionamento prescritte nelle istruzioni per l'uso (cfr. n. 3.2) devono essere eseguite per ogni impiego dell'apparecchio (serie di misurazioni nello stesso luogo) o, se la prova è eseguita automaticamente, i risultati devono essere controllati e iscritti nel verbale della misurazione (cfr. n. 4.4) Apparecchi ausiliari Per addurre la prova dell'attribuzione corretta del valore misurato al veicolo controllato deve essere in funzione anche una videocamera fissata sull'apparecchio e debitamente regolata Verbale della misurazione Sulla videoripresa (pista sonora) o in un verbale complementare devono figurare i dati seguenti: - data, ora e luogo della misurazione - direzione di corsa della misurazione - velocità massima consentita - numero di targa del veicolo controllato - esecuzione delle prove di funzionamento, conformemente al numero nome degli agenti di polizia che hanno effettuato il controllo Margini di sicurezza Dalla velocità misurata deve essere dedotto un margine di sicurezza di - 3 km/h per velocità fino a 100 km/h - 4 km/h per velocità tra 101 e 150 km/h - 5 km/h per velocità a partire da 151 km/h

12 C Controlli della velocità mediante apparecchi fissati stabilmente I controlli della velocità mediante apparecchi di misurazione fissati stabilmente sono controlli automatici della circolazione senza posti d'intercettazione giusta l'articolo 130 capoverso 4 OAC. La polizia non è tenuta a fermare sul posto i conducenti colti in fallo e avvertirli dell'infrazione commessa. 9 Apparecchi radar fissati stabilmente 9.1 Apparecchi di misurazione Possono essere utilizzati soltanto apparecchi di misurazione debitamente ammessi per l'impiego previsto. 9.2 Margini di sicurezza Sono applicabili i margini di sicurezza di cui al numero Impiego di apparecchi che effettuano due misurazioni e registrazioni indipendenti l'una dall'altra Di ciascuna serie di misurazioni (serie ininterrotta di misurazioni in un luogo), ma almeno di ciascun film, devono essere confrontati con la misurazione registrata dal radar tutti i risultati acquisiti fotogrammetricamente che potrebbero implicare una misura amministrativa contro il conducente colto in fallo. Se i risultati dei due procedimenti di misurazione divergono di più del 10 % per velocità sino a 100 km/h o di oltre il 10 % per velocità superiore ai 100 km/h, la misurazione non è ritenuta valida. Le misurazioni di cui non è stato possibile determinare il risultato del secondo procedimento impiegato a causa di circostanze eccezionali (nebbia, bufera di neve, ecc.) sono considerate non valide. Le infrazioni che comportano soltanto una multa disciplinare non devono essere sottoposte a un raffronto fotogrammetrico con la velocità registrata dal radar. 10 Apparecchi rilevatori di soglia fissati in modo stabile 10.1 Principio La registrazione automatica di apparecchi rilevatori di soglia è ammessa soltanto se è adempiuta una delle condizioni tecniche seguenti: - due sistemi di misurazione, indipendenti l'uno dall'altro, i cui risultati sono automaticamente confrontati secondo una logica di valutazione. Un'infrazione può essere registrata soltanto se i due risultati di misurazione divergono al massimo dell'1 %;

13 un sistema di misurazione multiplo i cui risultati possono essere successivamente ricostituiti in base a una serie di fotografie o di videoriprese Verifica delle soglie Le caratteristiche significative delle soglie devono essere verificate contemporaneamente alla verificazione annua conformemente al numero Margini di sicurezza Dalla velocità rilevata deve essere dedotto il margine di sicurezza indicato nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio. Sono considerate deduzioni minime i margini di sicurezza fissati nel numero 4.5. D Altri rilevamenti del superamento della velocità conse 11 Determinazione della velocità in base a registrazioni dell'odocronografo montato sul veicolo controllato 11.1 Principio L'articolo 100 capoverso 1 dell'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) prescrive per taluni tipi di veicoli e corse l'equipaggiamento con un odocronografo che permetta di controllare la durata del lavoro e del riposo e di chiarire un infortunio. Se in occasione della verifica delle registrazioni di odocronografi in strada o in un'impresa al fine di determinare se la durata del lavoro e del riposo è stata rispettata oppure se, durante un'inchiesta su un infortunio, sono constatati altri reati - ad es. eccessi di velocità - le registrazioni dell'odocronografo possono essere utilizzate per avviare un'azione penale o comminare una multa disciplinare a causa del superamento della velocità autorizzata. Per contro, è inammissibile - sulla base delle registrazioni dell'odocronografo - voler controllare, successivamente e senza che ne siano date le premesse, la velocità alla quale viaggiava il veicolo in un qualsiasi momento (DTF 112 IV 43 segg.). Inoltre il disco di registrazione può essere utilizzato come mezzo di prova se la polizia constata (propria percezione) che un veicolo viaggia troppo velocemente Confisca del disco di registrazione dell'odocronografo La confisca del disco di registrazione deve essere attestata per iscritto al conducente del veicolo. Al conducente è ordinato di sottoporre l'attestazione al datore di lavoro e di inserire nell'odocronografo un nuovo disco.

14 Margine di sicurezza Dalla velocità registrata dall'odocronografo deve essere dedotto un margine di sicurezza di 10 km/h per tener conto della tolleranza ammessa per lo strumento, dell'influenza dei pneumatici e dell'imprecisione della lettura. 12 Metodi non ammessi Non è ammesso effettuare controlli di velocità mediante veicolo che precede quello controllato oppure mediante cronometri manuali, né fare semplici valutazioni della velocità senza possibilità di confronti concreti. 13 Altri sistemi di rilevamento del superamento della velocità consentita Giusta l'articolo 2 lettera b della legge sulle multe disciplinari, se le misurazioni non sono effettuate secondo le presenti istruzioni, la procedura relativa alle multe disciplinari non è applicata ai controlli della velocità e all'accertamento di contravvenzioni mediante impianti di sorveglianza automatici. Trattandosi di infrazioni che non possono essere oggetto della procedura relativa alle multe disciplinari, deve essere tenuto conto delle presenti istruzioni nel quadro della legislazione cantonale in materia di polizia e in quello della procedura penale cantonale. Nei capitoli 1 a 11 sono stati disciplinati i metodi impiegati usualmente dalla polizia per controllare la velocità. Tuttavia non è escluso che le infrazioni flagranti possano essere punite anche se rilevate in altro modo dalla polizia, ad esempio misurando la distanza tra veicoli che si susseguono oppure impiegando apparecchi di controllo che registrano il passaggio di veicoli agli impianti di segnali luminosi con luce rossa. Le presenti istruzioni non apportano cambiamenti al procedimento per determinare la velocità in caso di infortunio (ad es. mediante perizia) né al libero arbitrio delle prove da parte dei tribunali. 14 Informazione al conducente colto in fallo Se per motivi gravi è necessario derogare a questo disciplinamento, il detentore del veicolo deve essere avvertito, entro 15 giorni feriali, in merito ai fatti rilevanti e all'identità del conducente colto in fallo; è determinante la prescrizione del perseguimento secondo il Codice penale.

15 Entrata in vigore Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1 ottobre Abrogazione delle istruzioni previgenti Le presenti istruzioni sostituiscono quelle del 15 dicembre 1994 del Dipartimento federale di giustizia e polizia. Dipartimento federale dell'ambiente, dei Trasporti dell'energia e delle Comunicazioni sig. Leuenberger Moritz Leuenberger

Ordinanza dell USTRA concernente l ordinanza sul controllo della circolazione stradale

Ordinanza dell USTRA concernente l ordinanza sul controllo della circolazione stradale Ordinanza dell USTRA concernente l ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OOCCS-USTRA) Modifica del 3 dicembre 2013 L Ufficio federale delle strade (USTRA), d intesa con la Direzione generale

Dettagli

Ordinanza del DFGP sugli strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale 1 (OSMV)

Ordinanza del DFGP sugli strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale 1 (OSMV) Ordinanza del DFGP sugli strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale 1 (OSMV) 941.261 del 1 marzo 1999 (Stato 24 ottobre 2006) Il Dipartimento federale di giustizia

Dettagli

Istruzioni concernenti i controlli di polizia della velocità e la sorveglianza della fase rossa dei semafori nella circolazione stradale

Istruzioni concernenti i controlli di polizia della velocità e la sorveglianza della fase rossa dei semafori nella circolazione stradale Istruzioni concernenti i controlli di polizia della velocità e la sorveglianza della fase rossa dei semafori nella circolazione stradale (in virtù dell art. 9 cpv. 2 e 3 OCCS 1, art. 2 lett. b LMD 2, d

Dettagli

Istruzioni relative ai controlli del peso dei veicoli stradali da parte della polizia

Istruzioni relative ai controlli del peso dei veicoli stradali da parte della polizia Bundesamt für Strassen Office fédéral des routes Ufficio federale delle strade Uffizi federal da vias ASTRA OFROU USTRA UVIAS Eidg. Dep. für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation Dép. fédéral de l

Dettagli

Questioni transfrontaliere di diritto della circolazione stradale fra Italia e Svizzera. Norme, giurisprudenza e prassi elvetiche

Questioni transfrontaliere di diritto della circolazione stradale fra Italia e Svizzera. Norme, giurisprudenza e prassi elvetiche SIMPOSIO OA VERBANIA / OATI Questioni transfrontaliere di diritto della circolazione stradale fra Italia e Svizzera. Norme, giurisprudenza e prassi elvetiche PP A. Perugini Domodossola, 21.10.2011 I Basi

Dettagli

Ordinanza del DFGP sui tassametri

Ordinanza del DFGP sui tassametri Ordinanza del DFGP sui tassametri (OTam) del Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 5 capoverso 2, 11 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell ordinanza del 15 febbraio

Dettagli

Ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali

Ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali Ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali del 12 giugno 1998 (Stato 24 giugno 2003) Il Dipartimento federale

Dettagli

Istruzioni concernenti i controlli di polizia della velocità e la sorveglianza della fase rossa dei semafori nella circolazione stradale

Istruzioni concernenti i controlli di polizia della velocità e la sorveglianza della fase rossa dei semafori nella circolazione stradale Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale delle strade USTRA Berna, 22 maggio 2008 Istruzioni concernenti i controlli di polizia della

Dettagli

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle agricole (OCoC) del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005 1 sulla protezione degli

Dettagli

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo (ORECO) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 e 106 della legge federale del 19 dicembre 1958 1 sulla circolazione stradale (LCStr)

Dettagli

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata (OMAA) del 28 maggio 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visto l articolo

Dettagli

Circolare N.99 del 30 Giugno Disciplina delle pause degli autisti: i chiarimenti del Ministero dell Interno

Circolare N.99 del 30 Giugno Disciplina delle pause degli autisti: i chiarimenti del Ministero dell Interno Circolare N.99 del 30 Giugno 2011 Disciplina delle pause degli autisti: i chiarimenti del Ministero dell Interno Disciplina delle pause degli autisti: i chiarimenti del Ministero dell Interno Gentile cliente,

Dettagli

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3) 741.414 del 2 settembre 1998 (Stato 1 maggio 2012) Il Consiglio

Dettagli

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3) 741.414 del 2 settembre 1998 (Stato 1 aprile 2015) Il Consiglio

Dettagli

Legge d'applicazione della legge federale sulla circolazione stradale (LALCStr)

Legge d'applicazione della legge federale sulla circolazione stradale (LALCStr) 870.00 Legge d'applicazione della legge federale sulla circolazione stradale (LALCStr) dell' giugno 008 Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni, visti l'art. della Costituzione cantonale e gli art.

Dettagli

Ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare

Ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare Ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare (OCP-CPM) del 19 settembre 2006 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 387 capoverso 1 lettere a, b ed e del Codice penale 1 (CP); visti

Dettagli

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol (Ordinanza sulla determinazione del tenore alcolico, OTAl) del 5 ottobre 2010 (Stato

Dettagli

Nuova ordinanza dell USTRA concernente l ordinanza sul controllo della circolazione stradale (O-OCCS-USTRA) e adeguamento delle istruzioni correlate

Nuova ordinanza dell USTRA concernente l ordinanza sul controllo della circolazione stradale (O-OCCS-USTRA) e adeguamento delle istruzioni correlate Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale delle strade USTRA CH-3003 Berna, USTRA Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen Sede: Mühlestrasse 2,

Dettagli

Ordinanza del DFGP sui tassametri. del 5 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2015)

Ordinanza del DFGP sui tassametri. del 5 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2015) Ordinanza del DFGP sui tassametri 941.210.6 del 5 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2015) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso

Dettagli

Regolamento interno della Commissione federale delle case da gioco

Regolamento interno della Commissione federale delle case da gioco Regolamento interno della Commissione federale delle case da gioco del 31 agosto 2000 Approvato dal Consiglio federale il 18 ottobre 2000 La Commissione federale delle case da gioco, visto l articolo 47

Dettagli

Un dispositivo che funziona insieme ad un generatore di segnale [1] per produrre uno strumento di misura.

Un dispositivo che funziona insieme ad un generatore di segnale [1] per produrre uno strumento di misura. Allegati Specifici - Allegato MI-007 TASSAMETRI Ai tassametri si applicano i requisiti pertinenti dell'allegato 1, i requisiti specifici di cui al presente allegato e le procedure di accertamento di conformità

Dettagli

Ordinanza sul registro degli incidenti stradali

Ordinanza sul registro degli incidenti stradali Ordinanza sul registro degli incidenti stradali (ORIStr) 1 741.57 del 14 aprile 2010 (Stato 1 giugno 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre

Dettagli

Legge sulle multe disciplinari (LMD)

Legge sulle multe disciplinari (LMD) Legge sulle multe disciplinari (LMD) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio del Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade

Ordinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade Ordinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade (Ordinanza sugli emolumenti USTRA, OEmo-USTRA) del 7 novembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46a della legge

Dettagli

Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr)

Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) Modifica del 28 settembre 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 5 settembre 1979 1 sulla segnaletica stradale è modificata come segue:

Dettagli

Capitolo I Disposizioni generali. Traduzione 1

Capitolo I Disposizioni generali. Traduzione 1 Traduzione 1 0.747.224.31 Trattato tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per la navigazione sul Lago Inferiore e il Reno tra Costanza e Sciaffusa Conchiuso il 1 giugno 1973

Dettagli

Dubbi interpretativi sulla decurtazione punti per i divieti di sosta prescritti con segnaletica orizzontale

Dubbi interpretativi sulla decurtazione punti per i divieti di sosta prescritti con segnaletica orizzontale ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 18/02/2010 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/29003-dubbi-interpretativi-sulla-decurtazione-puntiper-i-divieti-di-sosta-prescritti-con-segnaletica-orizzontale Autore:

Dettagli

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata (OMAA) del 30 gennaio 2015 (Stato 1 marzo 2015) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli

Dettagli

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2 A Revisione parziale della vigente legge sul CO 2 Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2 (Legge sul CO 2) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto

Dettagli

[notificata con il numero C(2015) 7986] (Il testo in lingua lettone è il solo facente fede)

[notificata con il numero C(2015) 7986] (Il testo in lingua lettone è il solo facente fede) 20.11.2015 L 303/101 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2100 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 2015 relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Lettonia e che abroga

Dettagli

Ordinanza sulla costruzione e l esercizio delle ferrovie

Ordinanza sulla costruzione e l esercizio delle ferrovie Ordinanza sulla costruzione e l esercizio delle ferrovie (O sulle ferrovie, Oferr) Modifica del 12 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza sulle ferrovie del 23 novembre 1983

Dettagli

AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO PER TRASPORTI ECCEZIONALI

AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO PER TRASPORTI ECCEZIONALI - UFFICIO SEZIONI TERRITORIALI DI PROSSIMITA' SICUREZZA URBANA E MOBILITÀ - UFFICIO SEZIONI TERRITORIALI DI PROSSIMITA' SICUREZZA URBANA E MOBILITÀ DETERMINAZIONE N. 744 DEL 10/02/2016 Oggetto: TRASPORTI

Dettagli

1 Sicurezza... 5 1.1 Spiegazione delle avvertenze di sicurezza... 5 1.2 Disposizioni di sicurezza... 5

1 Sicurezza... 5 1.1 Spiegazione delle avvertenze di sicurezza... 5 1.2 Disposizioni di sicurezza... 5 www.reinhausen.com Indicazione remota della posizione di funzionamento (analogica) per segnale tramite trasduttore di misura (4...20 ma) Istruzioni di servizio 2220015/01 AVVERTENZA! Al termine della stesura

Dettagli

Istruzioni. sull equipaggiamento dei veicoli con luci blu e avvisatori a due suoni alternati (con un promemoria sul loro uso)

Istruzioni. sull equipaggiamento dei veicoli con luci blu e avvisatori a due suoni alternati (con un promemoria sul loro uso) Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation Département fédéral de l Environnement, des Transports, de l Energie et de la Communication Dipartimento federale dell Ambiente,

Dettagli

Legge sui cani. Sezione 1: Scopo. Sezione 2: Protezione dalle lesioni provocate dai cani. Progetto

Legge sui cani. Sezione 1: Scopo. Sezione 2: Protezione dalle lesioni provocate dai cani. Progetto Legge sui cani Progetto del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 80 capoversi 1, 2 e 2 bis e 120 capoverso 2 della Costituzione federale 1 ; visto il rapporto della Commissione

Dettagli

REGOLAMENTO 561/2006 ART. 174 CDS NUOVE SANZIONI TEMPI GUIDA E RIPOSO

REGOLAMENTO 561/2006 ART. 174 CDS NUOVE SANZIONI TEMPI GUIDA E RIPOSO REGOLAMENTO 561/2006 ART. 174 CDS NUOVE SANZIONI TEMPI GUIDA E RIPOSO MODIFICHE 1 LUOGO DELLA COMMESSA VIOLAZIONE 2 RESPONABILE IN SOLIDO 3 NUOVE SANZIONI graduate 4 Art.202 comma 2 bis Art. 174 comma

Dettagli

Concluso il 30 giugno 1995 Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 maggio a) oltre 9 viaggiatori seduti, conducente compreso b) merci;

Concluso il 30 giugno 1995 Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 maggio a) oltre 9 viaggiatori seduti, conducente compreso b) merci; Traduzione 1 0.741.619.291 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Croazia relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e di merci Concluso il 30 giugno

Dettagli

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione audiometrici

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione audiometrici Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione audiometrici (Ordinanza sull audiometria) 941.216 del 9 marzo 2010 (Stato 1 gennaio 2015) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti

Dettagli

Ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione

Ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione Ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione del 15 maggio 2002 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni, visti gli articoli 21 capoverso

Dettagli

Spiegazioni concernenti la LMD e l'omd 1

Spiegazioni concernenti la LMD e l'omd 1 Bundesamt für Strassen Office fédéral des routes Ufficio federale delle strade Uffizi federal da vias ASTRA OFROU USTRA UVIAS Eidg. Dep. für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation Dép. fédéral de l

Dettagli

Guida Tecnica. Produttore: JENOPTIK Robot GmbH Opladener Strasse 202 D Monheim am Rhein (Germania)

Guida Tecnica. Produttore: JENOPTIK Robot GmbH Opladener Strasse 202 D Monheim am Rhein (Germania) Misuratori di velocità radar Speedophot MultaRadar C MultaRadar S580 Guida sulla corretta interpretazione delle foto di accertamento 1 NOTE LEGALI Guida Tecnica Produttore: JENOPTIK Robot GmbH Opladener

Dettagli

Le recenti modifiche al Codice della Strada: patente a punti e altre implicazioni operative per le imprese

Le recenti modifiche al Codice della Strada: patente a punti e altre implicazioni operative per le imprese Assolombarda - CdS slides 2 1 Le recenti modifiche al Codice della Strada: patente a punti e altre implicazioni operative per le imprese GIANNI VESENTINI COMANDANTE POLSTRADA MILANO Milano, 7 luglio 2004

Dettagli

Istruzioni concernenti i controlli di polizia stradale al passaggio del confine

Istruzioni concernenti i controlli di polizia stradale al passaggio del confine Bundesamt für Strassen Office fédéral des routes Ufficio federale delle strade Uffizi federal da vias ASTRA OFROU USTRA UVIAS Eidg. Dep. für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation Dép. fédéral de l

Dettagli

4.11 CONTROLLO DELLE APPARECCHIATURE

4.11 CONTROLLO DELLE APPARECCHIATURE Unione Industriale 61 di 94 4.11 CONTROLLO DELLE APPARECCHIATURE PER PROVA, MISURAZIONE E COLLAUDO 4.11.1 Generalità Il capitolo indica le modalità con cui devono essere gestite le apparecchiature di controllo,

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1999, n.250. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1999, n.250. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1999, n.250 Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai

Dettagli

IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA

IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA Sistema di alimentazione: TT, TN Norme di riferimento: o Norma CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente

Dettagli

ORDINANZA MUNICIPALE concernente la posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate al pubblico O R D I N A :

ORDINANZA MUNICIPALE concernente la posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate al pubblico O R D I N A : Ris. mun. N 218/2002 del 26 febbraio 2002 ORDINANZA MUNICIPALE concernente la posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate al pubblico Il Municipio del Comune di Minusio, richiamati

Dettagli

Laboratorio Metrologico LCD s.r.l. C.F./P.IVA N. REA: C.C.I.A.A. SA CAP. SOC ,00

Laboratorio Metrologico LCD s.r.l. C.F./P.IVA N. REA: C.C.I.A.A. SA CAP. SOC ,00 Laboratorio Metrologico LCD s.r.l. C.F./P.IVA 04727680656 N. REA: C.C.I.A.A. SA389139 CAP. SOC.. 10.000,00 Azienda con sistema qualità certificato conforme ai requisuisiti ISO Valutato da ELTSI spa Laboratorio

Dettagli

Comunicato stampa su nuova postazione fissa per controllo a distanza delle infrazioni di velocità in Via Montelungo a Brescia.

Comunicato stampa su nuova postazione fissa per controllo a distanza delle infrazioni di velocità in Via Montelungo a Brescia. Comunicato stampa su nuova postazione fissa per controllo a distanza delle infrazioni di velocità in Via Montelungo a Brescia. A far data dal 1 agosto 2016 entrerà in funzione una postazione fissa di controllo

Dettagli

Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati

Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati (OCPD) del 28 settembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 11 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 1992 1 sulla

Dettagli

Ordinanza sull approntamento delle prove d origine. del 28 maggio 1997 (Stato 26 giugno 2001)

Ordinanza sull approntamento delle prove d origine. del 28 maggio 1997 (Stato 26 giugno 2001) Ordinanza sull approntamento delle prove d origine 632.411.3 del 28 maggio 1997 (Stato 26 giugno 2001) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 7 capoverso 2 della legge federale sulle dogane 1

Dettagli

LE DIRETTIVE. CAIEL POINT s.r.l. Via G. Quarenghi, Bergamo telefono fax

LE DIRETTIVE. CAIEL POINT s.r.l. Via G. Quarenghi, Bergamo telefono fax LE DIRETTIVE L esistenza di sistemi legislativi e normativi diversi, costituiva un ostacolo alla libera circolazione dei prodotti in Europa. Quindi si e reso necessario armonizzare le legislazioni degli

Dettagli

del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003)

del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003) Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame presso la Facoltà di medicina dell Università di Zurigo del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003) Il

Dettagli

Ordinanza sulla costruzione e sull esercizio di funivie e funicolari con concessione federale

Ordinanza sulla costruzione e sull esercizio di funivie e funicolari con concessione federale Ordinanza sulla costruzione e sull esercizio di funivie e funicolari con concessione federale (Ordinanza sugli impianti di trasporto a fune) Modifica del 18 ottobre 2000 Il Consiglio federale svizzero

Dettagli

Norme di produzione. Taglio termico e piegatura/curvatura. ICS Dimensioni in mm Sostitutiva di SN 200-3:

Norme di produzione. Taglio termico e piegatura/curvatura. ICS Dimensioni in mm Sostitutiva di SN 200-3: Maggio 2016 Norme di produzione Taglio termico e piegatura/curvatura SN 200-3 ICS 25.020 Dimensioni in mm Sostitutiva di SN 200-3:2010-09 Indice Pagina 1 Campo di applicazione... 1 2 Riferimenti normativi...

Dettagli

Comune di Cauco REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI A MOTORE SU STRADE FORESTALI

Comune di Cauco REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI A MOTORE SU STRADE FORESTALI Comune di Cauco Cantone dei Grigioni REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI A MOTORE SU STRADE FORESTALI Regolamento comunale per la circolazione di veicoli a motore su strade forestali Pagina

Dettagli

Ordinanza sul calcolo del canone per i diritti d acqua

Ordinanza sul calcolo del canone per i diritti d acqua Ordinanza 721.831 sul calcolo del canone per i diritti d acqua (ODA)1) del 12 febbraio 1918 Il Consiglio federale svizzero, in esecuzione degli articoli 49, 51 e 74 capoverso 2 della legge federale del

Dettagli

Inquinamento fonico sulle strade nazionali Provvedimenti d isolamento acustico su edifici

Inquinamento fonico sulle strade nazionali Provvedimenti d isolamento acustico su edifici Il Capo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Istruzioni Edizione del 01.01.2011 V1.00 Inquinamento fonico sulle strade nazionali Provvedimenti

Dettagli

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 16 giugno 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze tecniche

Dettagli

Istruzioni concernenti speciali demarcazioni sulla carreggiata

Istruzioni concernenti speciali demarcazioni sulla carreggiata Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia ë delle comunicazioni DATEC 3003 Bema,

Dettagli

Irregolarità relative all applicazione della sanzione della perdita dei punti

Irregolarità relative all applicazione della sanzione della perdita dei punti Irregolarità relative all applicazione della sanzione della perdita dei punti Applicazione della sanzione della perdita dei punti per violazione commessa in momento precedente all entrata in vigore dell

Dettagli

Processo UFSC. n del 1 aprile 2010 (Stato: 1 maggio 2013) Acquisto della cittadinanza svizzera per naturalizzazione. Operazione cittadinanza

Processo UFSC. n del 1 aprile 2010 (Stato: 1 maggio 2013) Acquisto della cittadinanza svizzera per naturalizzazione. Operazione cittadinanza Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Processo UFSC Operazione cittadinanza Naturalizzazione

Dettagli

(Regolamento degli studi IUFFP) Sezione 1: Date dei semestri e offerta di formazione. del 22 settembre 2006 (Stato 7 novembre 2006)

(Regolamento degli studi IUFFP) Sezione 1: Date dei semestri e offerta di formazione. del 22 settembre 2006 (Stato 7 novembre 2006) Regolamento del Consiglio dello IUFFP su offerte di formazione, titoli e disciplina dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento degli studi IUFFP) del 22 settembre

Dettagli

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 16 gennaio 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche

Dettagli

Comando Polizia Municipale Ufficio Informazioni Istituzionali

Comando Polizia Municipale Ufficio Informazioni Istituzionali Comando Polizia Municipale Ufficio Informazioni Istituzionali Campagna di sensibilizzazione Ripassiamo il Codice della Strada Art. 142. Limiti di velocità. La velocità massima consentita è: 130 km/h per

Dettagli

Ordinanza sull allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa

Ordinanza sull allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa Ordinanza sull allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa (ODCA) del 14 febbraio 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 8 capoverso 4 della legge federale dell 8

Dettagli

Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 144

Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 144 1 di 7 Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 144 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 2008 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la

Dettagli

Tempi di guida, tempi di lavoro e tempi di riposo

Tempi di guida, tempi di lavoro e tempi di riposo Tempi di guida, tempi di lavoro e tempi di riposo Bologna, 19 aprile 2013 Il Settore dei trasporti è fortemente regolato sia a livello comunitario sia a livello nazionale REGOLAZIONE AMMINISTRATIVA DELL

Dettagli

Allegato menzionato La presente circolare è inviata anche alle associazioni e alle organizzazioni interessate.

Allegato menzionato La presente circolare è inviata anche alle associazioni e alle organizzazioni interessate. Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale delle strade USTRA CH-3003 Berna, USTRA Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen Standortadresse: Mühlestrasse

Dettagli

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione della lunghezza

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione della lunghezza Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione della lunghezza 941.201 del 19 marzo 2006 (Stato 1 gennaio 2013) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 5 capoverso

Dettagli

Precisione di misura

Precisione di misura Precisione di misura Valori energetici e Grado di rendimento per Inverter FV Sunny Boy e Sunny Mini Central Contenuto Qualsiasi utente desidera essere informato al meglio sulla potenza e il rendimento

Dettagli

Ordinanza del DFGP sui contatori d acqua fredda (OCAF) Sezione 1: Disposizioni generali. del...

Ordinanza del DFGP sui contatori d acqua fredda (OCAF) Sezione 1: Disposizioni generali. del... Ordinanza del DFGP sui contatori d acqua fredda (OCAF) del... Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visti gli articoli 5, 7 capoverso 2, 8 capoverso 2 e 9 capoverso 3 della legge federale del

Dettagli

0.741.619.136. I. Trasporti di persone. Traduzione 1 Accordo

0.741.619.136. I. Trasporti di persone. Traduzione 1 Accordo Traduzione 1 Accordo tra il Dipartimento federale delle poste e delle ferrovie e il Ministro dei trasporti della Repubblica federale di Germania concernente il trasporto professionale di persone e di cose

Dettagli

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NELLE SEDI LUOGO DI LAVORO DEI DIPENDENTI COMUNALI

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NELLE SEDI LUOGO DI LAVORO DEI DIPENDENTI COMUNALI REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NELLE SEDI LUOGO DI LAVORO DEI DIPENDENTI COMUNALI Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 453 del 19/11/2012 1 INDICE Articolo 1 Oggetto Articolo

Dettagli

Videosorveglianza Decalogo e regole per la privacy

Videosorveglianza Decalogo e regole per la privacy Videosorveglianza Decalogo e regole per la privacy IL GARANTE FISSA IN DIECI PUNTI LE REGOLE PER NON VIOLARE LA PRIVACY L'Autorità Garante ha individuato alcune regole per rendere conforme alle norme sulla

Dettagli

La presente norma prescrive i criteri per effettuare il controllo iniziale, la sorveglianza, il controllo periodico, la revisione programmata ed il

La presente norma prescrive i criteri per effettuare il controllo iniziale, la sorveglianza, il controllo periodico, la revisione programmata ed il La presente norma prescrive i criteri per effettuare il controllo iniziale, la sorveglianza, il controllo periodico, la revisione programmata ed il collaudo degli estintori di incendio. Indice Scopo e

Dettagli

presenta: CENNI NORMATIVI SULLE SSOCIATO POLIZIA DELL ASOLAN SERVIZIO AS NO E DELLA PEDEM MONTANA PROVINCIA DI TREVISO

presenta: CENNI NORMATIVI SULLE SSOCIATO POLIZIA DELL ASOLAN SERVIZIO AS NO E DELLA PEDEM MONTANA PROVINCIA DI TREVISO SERVIZIO AS SSOCIATO POLIZIA LOCALE DELL ASOLAN NO E DELLA PEDEM MONTANA PROVINCIA DI TREVISO presenta: CENNI NORMATIVI SULLE MACCHINE AGRICOLE A cura dell Agente di P.L. Cunial Alberto DEF. Ai sensi dell

Dettagli

CAPITOLO 7 SICUREZZA

CAPITOLO 7 SICUREZZA COMUNE DI SERIATE ANNUARIO STATISTICO COMUNALE 2009 Attività di prevenzione e controllo Gli agenti di Polizia Locale nel 2008 in servizio diurno sono dodici, cui se ne aggiungono tre per le ore notturne.

Dettagli

DIRETTIVA 2009/79/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA 2009/79/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 1.8.2009 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 201/29 DIRETTIVA 2009/79/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2009 relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a

Dettagli

2) quante delle infrazioni comminate sono state contestate nell immediatezza del rilevamento;

2) quante delle infrazioni comminate sono state contestate nell immediatezza del rilevamento; Al Sindaco del Comune di Maranello Al Presidente del Consiglio Comunale di Maranello Ai Consiglieri Comunali Oggetto: Modalità di utilizzo dello Scout Speed nel territorio del Comune di Maranello Interrogazione

Dettagli

ALLEGATO 13. Procedimento di prova delle emissioni dei veicoli con sistema a rigenerazione periodica

ALLEGATO 13. Procedimento di prova delle emissioni dei veicoli con sistema a rigenerazione periodica L 172/230 ALLEGATO 13 Procedimento di prova delle emissioni dei veicoli con sistema a rigenerazione periodica 1. INTRODUZIONE Il presente allegato contiene le prescrizioni specifiche relative all'omologazione

Dettagli

Legge federale concernente il trasferimento su ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi

Legge federale concernente il trasferimento su ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi Termine di referendum: 3 febbraio 2000 Legge federale concernente il trasferimento su ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi (Legge sul trasferimento del traffico) dell 8 ottobre 1999 L

Dettagli

2 Giorno: MODULO B - SEGNALI DI DIVIETO-SEGNALI DI OBBLIGO-PANNELLI INTEGRATIVI

2 Giorno: MODULO B - SEGNALI DI DIVIETO-SEGNALI DI OBBLIGO-PANNELLI INTEGRATIVI Scheda n. 1 Il segnale n. 54 1) vieta il transito a tutti i veicoli V F 2) indica che la circolazione è a senso unico V F 3) vieta la circolazione nei due sensi V F Il segnale n. 55 1) è posto su una strada

Dettagli

Informazione destinata ai tribunali e alle autorità amministrative. nuova regolamentazione delle comunicazioni agli uffici dello stato civile

Informazione destinata ai tribunali e alle autorità amministrative. nuova regolamentazione delle comunicazioni agli uffici dello stato civile BUNDESAMT FÜR JUSTIZ OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA UFFIZI FEDERAL DA LA GIUSTIA EIDG. AMT FÜR DAS ZIVILSTANDSWESEN OFFICE FÉDÉRAL DE L ÉTAT CIVIL UFFICIO FEDERALE DELLO STATO

Dettagli

Regolamento interno della Commissione dell energia elettrica

Regolamento interno della Commissione dell energia elettrica Regolamento interno della Commissione dell energia elettrica 734.74 del 12 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2012) Approvato dal Consiglio federale il 21 novembre 2007 La Commissione dell energia elettrica,

Dettagli

Università degli Studi di Cassino Facoltà di Ingegneria. Lezioni del Corso di Misure Meccaniche e Termiche. G.04 La Conferma Metrologica

Università degli Studi di Cassino Facoltà di Ingegneria. Lezioni del Corso di Misure Meccaniche e Termiche. G.04 La Conferma Metrologica Facoltà di Ingegneria Lezioni del Corso di Misure Meccaniche e Termiche G.04 La Conferma Metrologica Il termine Conferma metrologica non è presente nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Per conoscere il

Dettagli

CHIEDE. l'iscrizione all albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di Verona.

CHIEDE. l'iscrizione all albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di Verona. Timbro dello studio di consulenza automobilistica o dell associazione di categoria Marca da bollo 14,62 Marca da bollo 14,62 Alla Provincia di Verona mobilità Unità operativa trasporto privato Via Franceschine

Dettagli

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo alla circolazione stradale

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo alla circolazione stradale Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo alla circolazione stradale Concluso il 18 giugno 2015 Entrato in vigore mediante scambio di note il 1 agosto

Dettagli

Ordinanza sui servizi di certificazione elettronica

Ordinanza sui servizi di certificazione elettronica Ordinanza sui servizi di certificazione elettronica (OSCert) 784.103 del 12 aprile 2000 (Stato 23 maggio 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 28, 62 e 64 della legge federale del 30

Dettagli

Istruzioni relative ai controlli del peso dei veicoli stradali da parte della polizia mediante pese a ponte e bilance pesaruote

Istruzioni relative ai controlli del peso dei veicoli stradali da parte della polizia mediante pese a ponte e bilance pesaruote Istruzioni relative ai controlli del peso dei veicoli stradali da parte della polizia mediante pese a ponte e bilance pesaruote (in virtù dell art. 9 cpv. 2 e 3 OCCS 1, d intesa con l Ufficio federale

Dettagli

AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO PER TRASPORTI ECCEZIONALI

AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO PER TRASPORTI ECCEZIONALI - UFFICIO SEZIONI TERRITORIALI DI PROSSIMITA' SICUREZZA URBANA E MOBILITÀ DETERMINAZIONE N. 10511 DEL 30/12/2016 Oggetto: TRASPORTO ECCEZIONALE DITTA: CALAFIORE RITA GIUSEPPINA (MATECO SPA) Settore Polizia

Dettagli

Regolamento didattico dei Corsi di formazione pre-accademica

Regolamento didattico dei Corsi di formazione pre-accademica Regolamento didattico dei Corsi di formazione pre-accademica Generalità Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle leggi vigenti, delle disposizioni ministeriali e delle direttive dello Statuto

Dettagli

Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro.

Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro. Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro. Con Decreto del Ministero della Giustizia del 2 settembre 2006, n. 265, pubblicato

Dettagli

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell alcol nell aria espirata (OMAA) del 28 maggio 2011 (Stato 1 marzo 2014) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli

Dettagli

Commenti alla modifica

Commenti alla modifica Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale delle strade USTRA K163-0758 Commenti alla modifica 1. Modifica dell ordinanza sul controllo

Dettagli

del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009)

del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009) Legge federale sul lavoro a domicilio (LLD) 822.31 del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 34 ter e 64 bis della Costituzione federale

Dettagli

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza sullo stato civile Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del 27 marzo 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 28 aprile 2004 1 sullo stato civile è modificata come segue: Art. 16 cpv. 7 e 8 7

Dettagli

Regolamento sugli esercizi pubblici e gli alberghi

Regolamento sugli esercizi pubblici e gli alberghi Regolamento sugli esercizi pubblici e gli alberghi Versione approvata dal municipio a mano dell assemblea comunale del 08.11.2012 INDICE Pagina I. Disposizioni generali Art. 1 Scopo 3 Art. 2 Vigilanza

Dettagli

Ordinanza sulla maturità professionale federale

Ordinanza sulla maturità professionale federale Ordinanza sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) 412.103.1 del 24 giugno 2009 (Stato 1 ottobre 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 25 capoverso

Dettagli

REGOLAMENTAZIONE APPLICABILE ALLE REGISTRAZIONI DI OPERATORI DEI MEDIA NEI LOCALI DEL PARLAMENTO EUROPEO

REGOLAMENTAZIONE APPLICABILE ALLE REGISTRAZIONI DI OPERATORI DEI MEDIA NEI LOCALI DEL PARLAMENTO EUROPEO 4.4 REGOLAMENTAZIONE APPLICABILE ALLE REGISTRAZIONI DI OPERATORI DEI MEDIA NEI LOCALI DEL PARLAMENTO EUROPEO DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL 7 SETTEMBRE 2015 L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO

Dettagli