A.R.A.C.S.I. ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DEL CAVALLO DA SELLA SICILIANO INDIGENO STATUTO
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- Tommasa Mariani
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1 A.R.A.C.S.I. ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DEL CAVALLO DA SELLA SICILIANO INDIGENO STATUTO COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI Art.1 L'Associazione Regionale Allevatori del Cavallo da Sella Siciliano Indigeno, con sede in Corleone (omiss) Art.2 Poiché per Cavallo Siciliano Indigeno si intende esclusivamente quel soggetto equino di genealogie ed origini certe nato in Sicilia, all'associazione Regionale degli Allevatori del Cavallo da Sella Siciliano Indigeno possono aderire esclusivamente gli Allevatori in possesso di soggetti iscritti al Registro Anagrafico e/o al Libro Genealogico di Razza che operano e allevano i propri capi iscritti al L.G. sul territorio siciliano. L'Associazione riconosce il ruolo istituzionale dell'a.i.a. Associazione Italiana Allevatori e dell'associazione Regionale Allevatori Sicilia (A.R.A.S.) ed opera in sinergia con loro per la valorizzazione e tutela del Cavallo Siciliano Indigeno (Siculus) e con "tutte" le associazioni ed istituzioni regionali, nazionali ed internazionali compatibili ed affini con essa per intenti e scopi a norma di statuto. Sul territorio insulare specifico collabora a scopo di ricerca con l'istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia (I.S.Z.S.) e con l'assessorato Regionale Agricoltura e Foreste. Art.3 L'Associazione che rappresenta gli Allevatori di Cavalli Siciliani Indigeni e svolge la sua attività in tutto il territorio regionale, nazionale ed internazionale non ha scopo di lucro. - La sua durata è illimitata. Art.4 L'Associazione detiene sia il Registro Anagrafico che il Libro Genealogico della Razza e si propone di promuovere ed attuare le iniziative che possono utilmente contribuire alla valorizzazione e diffusione in Sicilia degli allevamenti dello storico Cavallo da Sella Siciliano Indigeno, estendendone il mercato, la commercializzazione e la promozione in Italia, in Europa e nel Mondo, anche in collaborazione con tutti gli assessorati e tutte le istituzioni regionali preposte, ivi inclusi sia l'associazione Regionale Allevatori (A.R.A.S.) che l'istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia e tutti gli altri Enti ed Istituzioni Regionali Siciliane che si occupano di equini autoctoni, le Università e tutti gli Enti Nazionali Italiani ed Internazionali, sia statali che non, purchè preposti e/o deputati o orientati alla tutela e salvaguardia degli equini, e purchè disponibili, utili e necessari alla causa del Cavallo Siciliano Indigeno ed a collaborare incondizionatamente con l'a.r.a.c.s.i. stessa, condividendone gli scopi e lo statuto. 1 / 11
2 Particolarmente l'a.r.a.c.s.i. : 1. promuove, determina, coordina, orienta e dirige gli indirizzi e le scelte allevatoriali in quanto rappresenta "in toto" gli allevatori del Cavallo Siciliano Indigeno e tutela sotto ogni aspetto gli associati e provvede per loro conto alla raccolta dei dati del censimento territoriale e dei dati per il miglioramento genetico e la selezione del Cavallo da Sella Siciliano Indigeno (Siculus); 2. promuove ed incoraggia studi e ricerche diretti a risolvere speciali problemi tecnici in collaborazione ed intesa con gli organi Statali e Regionali competenti, con Istituti di Ricerca e di Sperimentazione; 3. promuove ed incoraggia ad ogni livello studi e ricerche in collaborazione ed intesa sia con privati ricercatori, esperti e personalità del mondo e della cultura equestre italiana, europea ed internazionale che con gli organi ed organismi Regionali, Statali Nazionali Italiani, Comunitari Europei ed Internazionali competenti e con Istituti di Ricerca e di Sperimentazione di ogni dove, purchè di chiara fama, riconosciuta e risaputa competenza ed indubbia moralità; 4. adempie ai compiti ed alle funzioni in materia di miglioramento genetico del Cavallo da Sella Siciliano Indigeno (Siculus); 5. detiene per conto degli Allevatori il Libro Genealogico della Razza; 6. promuove ed organizza manifestazioni zootecniche e sportive atte a mettere in evidenza i progressi realizzati dagli allevamenti; 7. cura la redazione e la diffusione in ogni lingua ed in ogni dove della stampa tecnica; 8. promuove ed attua ogni altra iniziativa intesa alla valorizzazione dello storico Cavallo da Sella Siciliano Indigeno (Siculus); 9. sostiene, promuove, coordina, orienta e dirige le Delegazioni Territoriali e le Associazioni di Razza Locali degli Allevatoriali del Cavallo da Sella Siciliano Indigeno (Siculus), aderenti, e tutte quelle realtà che dovessero sorgere ed operare sia in Regione che Italia che all'estero. 10. detiene il sito web ufficiale multilingue del Cavallo da Sella Siciliano Indigeno (Siculus); 11. detiene la Rivista Ufficiale e l'annuario di Razza; 12. tutela e promuove con ogni mezzo etico, etologico, sociale, culturale ed economico il Cavallo Siciliano Indigeno e la millenaria cultura equestre insulare siciliana ed italiana. DEI SOCI Art.5 Possono far parte dell'associazione quali associati: 1. Associazioni Siciliane o Federazioni Provinciali Siciliane di Allevatori aderenti all'aracsi, anche dotate di personalità giuridica, purchè comprendenti, tra i propri soci unicamente allevatori aderenti spontaneamente ed iscritti al Libro Genealogico del Cavallo da Sella Siciliano Indigeno (Siculus); 2. Singoli Allevatori del territorio siciliano aderenti al Registro Anagrafico e/o Libro Genealogico del Cavallo da Sella Siciliano Indigeno. Art.6 I Soci che non hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione e che intendono farne parte devono inoltrare domanda al Comitato Direttivo dell'associazione stessa, dichiarando di accettare incondizionatamente le Statuto. Sulla ammissione dei soci delibera il Comitato Direttivo. 2 / 11
3 Contro la deliberazione negativa può, entro un mese dalla ricezione della comunicazione, essere presentato reclamo all'assemblea dei Soci che si pronuncia inappellabilmente. Per le Associazioni, alla domanda di adesione deve essere allegato quanto appresso: 1. copia dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'organizzazione richiedente; 2. copia del Regolamento della sezione specializzata laddove costituita; Per tutti indistintamente: 3. comunicazione su appositi moduli sul numero delle fattrici e degli stalloni iscritti al Libro Genealogico Sperimentale e/o definitivo. Si intendono per: a. fattrici iscritte: le fattrici con almeno un puledro iscritto nato nei tre anni precedenti; b. stalloni iscritti: gli stalloni con almeno un prodotto iscritto all'anno Ogni socio ha diritto ad avere da un minimo di 1 voto ad un massimo di 4 in rapporto all'entità delle fattrici e stalloni iscritti al Libro Genealogico Sperimentale in base alla seguente tabella: fino a 100 fattrici e stalloni iscritti:1 voto da 101 a 300 fattrici e stalloni iscritti: 2 voti da 301 a 500 fattrici e stalloni iscritti: 3 voti oltre 501 fattrici e stalloni iscritti:4 voti QUOTE DI ISCRIZIONE - CONTRIBUTI ANNUALI Art.7 Ogni socio deve versare: a. una quota di iscrizione "una tantum" uguale per tutti, il cui ammontare sarà deliberato dall'assemblea dei Soci; b. una quota sociale annua proporzionata al numero dei capi iscritti secondo l'art.6 il cui ammontare sarà stabilito dall'assemblea; c. quote annuali per le esigenze di attività nel campo della selezione da fissarsi sempre con le norme ed i criteri stabiliti dall'assemblea; d. eventuali contributi straordinari. I contributi associativi di cui sopra sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili. DIRITTI SOCIALI Art.8 L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con i pagamenti dei contributi di cui all'art.7 rispettivamente: " punti c) e d): esercizio precedente " punto b): anno in corso OBBLIGHI DEI SOCI Art.9 L'adesione all'associazione comporta: a. l'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi 3 / 11
4 dell'associazione; b. l'astensione da ogni iniziativa in contrasto con quanto deliberato dagli Organi dell'associazione. Art. 10 La qualità di associato si perde: a. per dimissioni, le quali devono essere comunicate, con il preavviso di tre mesi dalla fine dell'esercizio sociale in corso tramite lettera raccomandata, al Comitato Direttivo; b. per espulsione dovuta a grave infrazione delle disposizioni contenute nel presente statuto e delle deliberazioni degli Organi dell'associazione; c. per la perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per la ammissione. La perdita della qualità di associato sarà deliberata dal Comitato Direttivo nel caso in cui al punto a); dall'assemblea dei Soci, invece, su proposta del Comitato, nei casi di cui ai punti b) e c), sentito il parere dei Probiviri limitatamente al caso b). Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere alla Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio di questa. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Art.11 Gli Organi dell'associazione sono: a. l'assemblea Generale; b. il Comitato Direttivo; c. la Giunta Esecutiva d. il Presidente; e. il Collegio dei Sindaci; f. i Probiviri. DELL'ASSEMBLEA Art.12 " L'Assemblea Generale è composta dall'assessore Regionale all'agricoltura e Foreste in rappresentanza della Regione Siciliana e di tutti gli Enti ed Associazioni ad essa correlate in materia agro-zootecnica territoriale (e/o autoctona), il quale può, in caso di impossibilità o di cause di forza maggiore, delegare un Direttore o Dirigente del proprio assessorato (o un responsabile del suo Assessorato e/o di associazione congiunta che lo rappresenti e comunque di sua fiducia e che si occupi stabilmente e con conoscenza del Cavallo da Sella Siciliano Indigeno); " dai Presidenti degli eventuali Enti soci di cui all'art.5, i quali possono delegare in propria vece un responsabile delle loro Sezioni Equine, purchè allevatori di Cavalli Siciliani Indigeni (iscritto/i al L.G.), ovvero altro allevatore del Cavallo da Sella Siciliano Indigeno facente parte della loro Sezione e dalla stessa segnalato se aderente al L.G., " dai singoli Soci Allevatori del territorio aderenti al L.G. del Cavallo da Sella Siciliano Indigeno. L'Assemblea Generale viene convocata in via ordinaria ogni anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente o il Comitato Direttivo lo ritengano opportuno, ovvero su richiesta del 4 / 11
5 Collegio dei Sindaci o di tanti soci rappresentanti almeno un decimo del numero totali dei soci. La convocazione è fatta almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, con raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata ai singoli soci ed ai componenti il Collegio dei Sindaci. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione in prima e seconda convocazione, che non possono avere luogo nello stesso giorno, nonché l'elenco delle materie da trattare e nel caso di proposte di modifiche dello Statuto, l'indicazione degli articoli da modificare con il testo delle modifiche proposte. Ogni socio non può in Assemblea rappresentare per delega più di un altro socio. La delega per essere valida deve risultare da un atto scritto, anche in calce all'invito dell'assemblea, e deve essere rimessa al Presidente prima della riunione o all'inizio di essa. Art.13 L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci più uno; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati. Per le deliberazioni che comportano modifiche statutarie è necessario, anche in seconda convocazione, che sia presente o rappresentata almeno i tre quarti (3/4) dei voti. Per la messa in liquidazione dell'associazione e per la designazione dei liquidatori e dei loro poteri, oppure per le azioni di responsabilità da promuovere nei confronti dei membri del Comitato Direttivo per violazione del mandato e delle leggi è necessaria la maggioranza di almeno ¾ (tre quarti) dei voti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Il sistema di votazione è stabilito dall'assemblea, la quale può demandare la scelta di tale sistema al Presidente. Le elezioni delle cariche sociali vanno sempre effettuate con scheda segreta. Pure con scheda segreta vanno prese le deliberazioni per le eventuali azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Comitato Direttivo. Delle adunanze viene redatto, su apposito registro, il relativo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Art.14 L'Assemblea in apertura, è presieduta dal Presidente della Associazione e, in caso di assenza, dal Vice Presidente più anziano fra quelli presenti. Il Presidente dell'associazione o chi ne fa le veci constatato che l'assemblea è validamente costituita la invita a nominarsi il proprio Presidente. Art.15 Spetta all'assemblea: a. nominare i membri del Comitato Direttivo b. nominare i membri elettivi del Collegio dei Sindaci e dei Probiviri; c. approvare le relazioni del Comitato Direttivo ed anche del bilancio consuntivo e di quello 5 / 11
6 preventivo; d. tracciare l'azione che deve svolgere l'associazione con particolare riguardo ai problemi di importanza fondamentale; e. determinare, anche in forma forfettaria, delle quote di rimborso spese da corrispondere ai membri del Comitato Direttivo, al Presidente e l'emolumento ai Sindaci; f. deliberare sulle eventuali modifiche del presente Statuto; g. la determinazione delle quote di cui all'art.7 punti a),b) e c). COMITATO TEMPORANEO Art. 16 L'assemblea costituente l'associazione nominerà un "Comitato Temporaneo" che resterà in carica per un periodo di tempo limitato e stabilito dall'assemblea costituente, composto di quattro membri che eleggeranno il Presidente quale legale rappresentate della Associazione. La durata potrà essere prorogata dall'assemblea costituente sino al completamento delle competenze attribuitegli. Il "Comitato Temporaneo" avrà il compito di: raccogliere le adesioni di nuovi soci; convocare l'assemblea per la nomina delle cariche sociali; gestire l'ordinaria amministrazione della associazione. Tutti i componenti del Comitato decadranno con l'espletamento dei predetti compiti COMITATO DIRETTIVO Art.17 Il Comitato Direttivo è composto da: 1. nove allevatori del Cavallo da Sella Siciliano Indigeno iscritti all'aracsi e con soggetti registrati al L.G. di razza, dei quali almeno un rappresentante per ogni Provincia siciliana che annoveri più di tre allevatori iscritti e nel complesso con almeno un rappresentante per ciascuna Sezione del Libro Genealogico; 2. due "Giovani Allevatori" provenienti da differenti Provincie, ed eletti in rappresentanza dei "Giovani Soci" in età compresa tra i 18 ed i 28 anni aderenti al L.G. del Cavallo da Sella Siciliano Indigeno; 3. un rappresentante istituzionale con voto consultivo designato dall'assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Autonoma Siciliana. Tale rappresentante istituzionale ha facoltà di relazionare verbalmente e per iscritto (con iscrizione a verbale e/o deposito a protocollo) in ordine agli argomenti tecnici e scientifici all'ordine del giorno;. 4. un rappresentante, con voto consultivo, designato dalla Commissione Tecnica del Libro Genealogico, che ha a sua volta facoltà di relazionare verbalmente e per iscritto (con iscrizione a verbale e/o deposito a protocollo) in ordine agli argomenti tecnici e scientifici all'ordine del giorno; Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Alle sedute del Comitato possono essere invitati, con voto consultivo, persone (esperti, tecnici italiani, europei od internazionali ecc.) che la Presidenza ritenga opportuno invitare in dipendenza degli argomenti previsti all'ordine del giorno e che possono relazionare verbalmente 6 / 11
7 e per iscritto (con iscrizione a verbale e/o deposito a protocollo) in ordine agli argomenti tecnici e scientifici all'ordine del giorno. Funge da Segretario del Comitato Direttivo il Direttore dell'associazione e, in mancanza, un componente designato dal Presidente. ATTRIBUZIONI DEL COMITATO Art.18 Sono attribuzioni del Comitato Direttivo: a. nominare il Presidente - e i Vice Presidenti in numero non superiore a due; b. deliberare sull'ammissione e sul recesso dei soci a norma degli art. 6 e 10 lettera a); c. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; d. deliberare sull'istituzione e sul funzionamento degli uffici dell'associazione; e. determinare l'eventuale organico del personale ed il relativo trattamento economico; f. provvedere all'eventuale nomina del Direttore; g. nominare e licenziare l'eventuale personale stabilendo le attribuzioni di ognuno e le eventuali successive varianti; h. amministrare il patrimonio sociale; i. predisporre i bilanci, consuntivo e preventivo, di spesa annui, che insieme con il programma di attività da svolgere nel nuovo esercizio, saranno proposti all'approvazione dell'assemblea e, successivamente comunicati all'associazione Regionale Allevatori Sicilia; j. deliberare sulle eventuali azioni giudiziarie; k. ogni più ampio potere deliberativo ed esecutivo non espressamente attribuito all'assemblea; l. proporre all'assemblea le quote di cui all'art.7 punti a), b) e c) m. delegare, se lo ritiene opportuno, alcuni dei poteri ad esso conferiti alla Giunta Esecutiva di cui nomina anche i componenti Art.19 Il Comitato Direttivo è convocato almeno tre volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo reputi opportuno, presso la sede dell'associazione od anche in altra località ove se ne ravvisi l'utilità; è convocato anche quando ne facciano domanda scritta due Sindaci o almeno un terzo dei suoi membri. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente dell'associazione presiede di diritto il Comitato Direttivo; in sua assenza lo sostituisce il Vice Presidente più anziano fra i presenti. Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Ogni componente del Comitato ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. I componenti del Comitato Direttivo che non intervengono e tre sedute del Comitato stesso senza giustificato motivo, decadono dalla carica e vengono sostituiti dal Comitato Direttivo stesso; il nuovo membro rimane in carica fino alla prossima Assemblea. Dell'adunanza è redatto su apposito registro il relativo verbale, il quale verrà firmato dal Presidente e dal Segretario. 7 / 11
8 Art.20 La carica dei componenti il Comitato Direttivo è gratuita. A detti componenti spetta eventualmente, da parte dell'associazione, il rimborso delle spese di viaggio ed un gettone di presenza giornaliera da fissarsi dall'assemblea. GIUNTA ESECUTIVA Art. 21 La Giunta Esecutiva è composta da: a. il Presidente; b. i due Vice Presidenti; c. due membri del Comitato Direttivo. La Giunta assolve i compiti ad essa demandati dal Comitato Direttivo. La convocazione è fatta dal Presidente e le sue sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. DEL PRESIDENTE Art.22 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte agli associati, ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce uno dei Vice Presidenti in ordine di età o espressamente delegato. Il Presidente da le disposizioni necessarie per le attuazioni delle deliberazioni dell'assemblea dei Soci e del Comitato Direttivo. COLLEGIO DEI SINDACI Art.23 Il Collegio Sindacale è composto da: 1. un Presidente designato dall'assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Autonoma Siciliana ed iscritto all'albo dei Revisori contabili; 2. tre membri effettivi ed elettivi designati dall'assemblea; 3. due membri supplenti eletti dall'assemblea. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta. I supplenti subentrano agli effettivi in ordine di anzianità in caso di legittimo impedimento da parte di questi ultimi ad esercitare le loro funzioni. Il Collegio dei Sindaci esercita tutti i compiti attribuitigli per Legge: controlla i dati del bilancio e del rendiconto consuntivo dell'associazione; verifica la regolarità degli atti amministrativi e la esattezza delle relative scritture contabili e, in generale, vigila sull'andamento della amministrazione con la facoltà di prendere in esame tutti gli atti e documenti di ufficio necessari per l'espletamento del suo compito. 8 / 11
9 Dell'esito delle proprie operazioni il Collegio redige regolare verbale da iscriversi in apposito registro. Il Collegio dei Sindaci partecipa con voto consultivo alle riunioni dell'assemblea e Comitato Direttivo alle quali deve essere invitato. Esso si riunisce, convocato dal proprio Presidente, tutte le volte che questi lo ritenga opportuno, e su richiesta di un Sindaco. Al Collegio dei Sindaci devono essere presentati il bilancio ed il rendiconto con tutti gli allegati, almeno un mese prima della convocazione dell'assemblea Ordinaria, per la compilazione della relazione. I componenti del Collegio dei Sindaci ricevono un emolumento nella misura stabilita dall'assemblea, a norma dell'art.15. PROBIVIRI Art.24 Qualsiasi vertenza fra i soci, e fra questi e l'associazione, nell'ambito dell'attività dell'associazione stessa, è devoluta all'esame di un Collegio di Probiviri. Gli associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Probiviri come se fosse la manifestazione della loro volontà ed a dare ad esso immediata esecuzione. Il Collegio dei Probiviri, costituito da tre componenti eletti dall'assemblea, dura in carica quattro anni e di suoi membri sono rieleggibili. PATRIMONIO SOCIALE - FONDO DI ESERCIZIO Art.25 Il patrimonio dell'associazione è costituito: a. dai contributi corrisposti dai soci al momento della loro iscrizione in base all'art.7 lettera a); b. dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie che per acquisti, donazioni o qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell'associazione, - per ogni bene mobile e/o immobile, per le donazioni e qualsiasi proprietà dell'associazione volgono le norme statutarie e le correnti norme e disposizioni di legge; c. dai residui attivi derivanti da svolgimento di iniziative varie e destinati alla costituzione di riserve. Per tutti i beni viene tenuto l'inventario. - Per ogni riserva e/o residuo attivo valgono le norme statutarie e le correnti norme e disposizioni dilegge. Art.26 Il fondo di esercizio è costituito: a. dalle quote annuali (art.7 comma b e c); b. dai residui attivi derivanti dallo svolgimento di iniziative varie e non destinati alla costituzione di riserva; c. da eventuali contributi autorizzati e concessi da Ministeri, da Assessorati, da Enti Pubblici e 9 / 11
10 da Privati non destinati a particolari iniziative e forme di attività; d. dagli interessi del patrimonio. Art.27 L'esercizio sociale e finanziario ha la durata di un anno, e coincide con l'anno solare. Ogni anno deve essere compilato il bilancio consuntivo al 31 dicembre e quello preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre, entro sei mesi dalla chiusura di bilancio, per quanto previsto dall'art. 17 (diciassette) lettera h), all'assemblea Ordinaria insieme alle relazioni del Comitato Direttivo e del Collegio dei Sindaci. Per la natura e le finalità dell'associazione, l'esercizio non potrà dare luogo ad utili. Eventuali eccedenze di esercizio dovranno essere riservate ad iniziative statutarie e riportare negli esercizi successivi. E' vietata la distribuzione di utili anche indiretti durante la vita dell'associazione salvo che ciò non sia imposto per legge. DISPOSIZIONI GENERALI Art.28 Qualora il Comitato Direttivo ravvisi l'opportunità, al fine di meglio adeguare gli interessi della categoria e degli associati a nuove esigenze, di attuare fusioni ed accordi con altre organizzazioni, deve convocare l'assemblea per esaminare le proposte e deliberare in merito. Art.29 Qualora venga deliberato lo scioglimento dell'associazione, con l'osservanza della maggioranza di cui all'art.21 c.c., il patrimonio sarà destinato ad altre Associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, previo parere dell'organo di controllo di cui all'art.3, comma 190, L n.662, fatta salva ogni diversa destinazione del patrimonio che dovesse essere imposta per legge. Art.30 La condivisione di valori universali in merito alla difesa ed alla tutela degli animali e degli equini in particolare, nonché saldi principi umanitari di giustizia sociale, morali ed etici di integrità ed onestà sono richiesti ad ogni Socio. Non possono divenire Soci ed essere ammessi all'associazione gli Enti, le Associazioni, gli Allevatori singoli individui ed i cittadini a qualsiasi titolo interdetti, inabilitati, falliti dinanzi alla legge, che non abbiano ottenuto sentenza di riabilitazione e coloro (Privati e/o Enti) che abbiano riportato condanne che comportino, anche in via temporanea, interdizione dai pubblici uffici. Inoltre non possono essere ammessi all'associazione le persone giuridiche le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni ed altri enti che operino, anche tramite terzi, in attività o forme 10 / 11
11 contrastanti con i principi dell'associazione stessa. Art.31 In caso di controversia è competente il foro di Palermo. Art.32 Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme correnti di Legge e del del Codice Civile Italiano. A.R.A.C.S.I. ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DEL CAVALLO DA SELLA SICILIANO INDIGENO 11 / 11
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