CENTRO CONCILIAZIONE LITI SRL REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

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1 CENTRO CONCILIAZIONE LITI SRL REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE Articolo 1 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO. Il presente Regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi delle controversie che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di legge, dell invito di un giudice, di una clausola contrattuale ovvero per propria volontà. Il Regolamento di procedura si ispira a principi di informalità, rapidità, riservatezza ed imparzialità, nonché ai principi di cui all'art. 40 del D.lgs n. 5/2003; è vietata l'iniziativa officiosa del procedimento. Il Regolamento prevede le sedi ove può essere svolto il procedimento di conciliazione, derogabile solo su accordo delle parti per singoli atti della Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del conciliatore designato della dichiarazione d'imparzialità. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrate dal Centro Conciliazione Liti Center of Dispute Resolution in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro Regolamento. Articolo 2 AVVIO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE. 1. Le parti di una lite che intendano avvalersi della procedura di mediazione possono farlo, previo pagamento dei diritti stabiliti dal tariffario, mediante deposito dell istanza corredata da relativa ricevuta di versamento presso la sede prescelta: a) consegnandola personalmente presso la segreteria; b) inviando una richiesta scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (scelta consigliata); c) per via telematica a mezzo comunicazione , ovvero posta certificata, utilizzando l indirizzo reperibile sul sito dell organismo. d) inviando una richiesta scritta a mezzo fax. Tutti gli indirizzi delle sedi sono reperibili sul sito internet di C.C.L. Per le istanze di cui ai precedenti punti c) e d) l originale della richiesta dovrà essere consegnato al mediatore in occasione del primo incontro. 2. La parte che avvia la procedura qualifica la natura e il valore della controversia, che CCL può rettificare tenuto conto delle circostanze del caso e delle normativa. 3. La domanda deve contenere: - generalità del richiedente con i recapiti telefonici ed elettronici ed il codice fiscale; - generalità ed indirizzo della parte invitata alla conciliazione; - generalità ed indirizzi di eventuali rappresentanti e/o consulenti delle parti cui effettuare le comunicazioni, con apposita delega ad conciliandum; - la descrizione del motivo del contendere con una sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della pretesa; - l'indicazione del valore della lite; - i documenti che la parte istante ritiene utile allegare. 4. In seguito alla presentazione della domanda di mediazione, CCL designa un mediatore con le modalità di cui al successivo articolo 7 e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. Tale termine si intende ordinatorio e derogabile e potrebbe non essere rispettato per motivi organizzativi del Centro. 5. L organismo provvederà a comunicare all altra o alle altre parti, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione la domanda di mediazione depositata e l indicazione: a) del nominativo del mediatore designato; b) del giorno, ora e luogo dell incontro di mediazione; c) di un termine non inferiore a cinque giorni per il deposito della dichiarazione di adesione; d) dell avvertimento della possibilità di essere assistiti da un avvocato; e) dell ammontare delle indennità e del termine per il pagamento delle stesse, con l avvertimento che il mancato tempestivo pagamento comporterà la sospensione del procedimento di mediazione; f) della necessità di partecipare personalmente alla procedura o tramite proprio rappresentante munito dei necessari poteri a conciliare che sia a conoscenza dei fatti; g) l avvertimento che, in caso di mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, il giudice potrà desumere argomenti di prova nell eventuale giudizio ai sensi dell art. 116 c.2 c.p.c. L organismo provvederà alla comunicazione in base alle informazioni fornite dalle parti, che saranno pienamente ed esclusivamente responsabili di ogni errore od omissione che possa impedire o rendere irrituale la comunicazione stessa. La mediazione ha una durata non superiore a 60 giorni dal deposito dell istanza, e comunque, in caso di proroga, non superiore a quattro mesi. 6. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell istanza. 7. La procedura di mediazione si considera instaurata al momento del deposito della domanda o dal termine fissato dal giudice per il menzionato deposito. 8. Nel caso in cui una domanda relativa alla stessa controversia risulti essere già stata proposta davanti ad un altro organismo di conciliazione, la mediazione si svolgerà davanti a quest ultimo, salvo diversi accordi delle parti o fra gli organismi. Restano fermi gli effetti interruttivi di prescrizioni e decadenze nonché eventuali oneri dovuti all organismo. 9. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data e all ora di ricezione della stessa. Articolo 3 REGISTRO DELLE ISTANZE Le istanze sono numerate progressivamente in ragione d'anno e registrate in apposito elenco in ordine cronologico, determinato dal deposito con l'indicazione anche dell'ora di ricezione. Il registro, anche informatico, contiene le annotazioni relative al numero progressivo, nominativi delle parti, l'oggetto della controversia, il valore della stessa, il nome del mediatore designato e l'indicazione dell'esito dello stesso. E' obbligo dell'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data di conclusione dell'iter di Articolo 4 LUOGO DELLA MEDIAZIONE Il procedimento si svolge senza formalità presso una delle sedi dell organismo di In alternativa CCL può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo, tenuto conto della sede/residenza delle parti e/o del mediatore e/o avuto riguardo alla preferenza eventualmente indicata dalla parte istante e comunque con l accordo di tutte le parti. L organismo di mediazione svolge la propria attività a mezzo di sedi distribuite su tutto il territorio nazionale che a loro volta potranno istituire unità locali prive di autonomia nelle quali potranno essere depositate istanze e svolte conciliazioni. Articolo 5 - ELENCO DEI CONCILIATORI E REQUISITI Il Consiglio Direttivo dell Associazione predispone, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa, l elenco dei conciliatori dell Associazione denominato Elenco dei Conciliatori dell Organismo di Conciliazione. In ogni caso è richiesto il possesso, da parte dei conciliatori, dei seguenti requisiti: 1. qualifica di mediatore civile e commerciale valida ai sensi di legge; 2. non avere riportato condanne definitive a pena detentiva, anche sostituita, per delitti non colposi; 3. non essere incorso nell interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; 4. non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza o a provvedimenti cautelari interdittivi in sede disciplinare; 5. non avere riportato sanzioni disciplinari interdittive. Coloro che intendono essere iscritti nell Elenco dei Conciliatori dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo, il quale accerterà la sussistenza dei requisiti richiesti. La domanda d iscrizione deve contenere: a) l indicazione degli estremi dell abilitazione, dell anzianità d iscrizione e d effettivo esercizio della professione del richiedente; b) l accettazione del Regolamento di conciliazione dell associazione; c) l accettazione delle tariffe; d) la dichiarazione di sussistenza dei requisiti d onorabilità di cui al precedente comma; e) copia della documentazione che attesti l abilitazione alla qualifica di mediatore. Costituisce motivo d esclusione dall elenco la sopravvenienza di motivi che, ai sensi del presente articolo, non ne avrebbero consentito l iscrizione o la mancata osservanza degli obblighi di aggiornamento formativo previsti dalla legge nonché negli altri casi previsti dal presente Regolamento. Articolo 6 OBBLIGHI DEL MEDIATORE Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell organismo di conciliazione è tenuto all obbligo di riservatezza. I conciliatori devono essere stati, essere e rimanere indipendenti dalle parti, nonché mantenere nel procedimento un comportamento d assoluta probità, CCL SRL - REGOLAMENTO Agg. Febbraio 2014

2 imparzialità e riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni dell opera o del servizio. Al conciliatore ed ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti od obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell opera o del servizio; sono motivi di incompatibilità quelli di cui all'art. 51 c.p.c. E fatto divieto al conciliatore di percepire compensi direttamente dalle parti. Al conciliatore è fatto, altresì, obbligo di: a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione d imparzialità secondo le formule previste dal Regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo Regolamento; b) informare immediatamente l ente o l organismo ed, eventualmente, le parti dell affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali richiesti ai fini dell imparzialità dell opera; c) rispondere immediatamente ad ogni richiesta del responsabile in relazione alle previsioni contenute nel presente Regolamento. La violazione degli obblighi di cui al presente comma determina il venire meno dei requisiti d onorabilità di cui sopra ai fini dell iscrizione all albo. Articolo 7 SCELTA E NOMINA DEL MEDIATORE Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento dell organismo. La lista dei mediatori è consultabile sul sito Quando il mediatore non viene congiuntamente indicato dalle parti, la scelta verrà effettuata dell organismo a rotazione in base all elenco dei mediatori iscritti presso l organismo e, in casi specifici, in base alle competenze professionali del mediatore desunte anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta e soprattutto dalla attività professionale esercitata. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche e/o di particolare difficoltà, l organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari fra quelli inseriti nell elenco. In tal caso le indennità dovute non subiranno variazioni e verranno ripartite fra i mediatori incaricati. L organismo provvede a comunicare al mediatore individuato i dati delle parti nonché l oggetto della Soltanto dopo l accettazione dell incarico e la presentazione della dichiarazione di imparzialità l organismo consegnerà al mediatore il fascicolo. Qualora il mediatore, su accordo delle parti, si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali, il loro compenso sarà determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o, diversamente, concordato con le parti e il pagamento sarà posto a carico di queste ultime, che si impegnano a sostenerne gli oneri in eguale misura ed in via solidale. Articolo 7 bis CRITERI PER L ISCRIZIONE NEL REGISTRO E TIROCINIO ASSISTITO I soggetti che soddisfano i requisiti di cui all art. 4 D.M. 180/2010 sono ammessi gratuitamente a svolgere un periodo di tirocinio assistito mediante partecipazione a venti casi di mediazione presso tutti gli organismi iscritti al registro nazionale nel biennio di aggiornamento. La partecipazione al tirocinio assistito avverrà previa apposita domanda da depositare presso la segreteria dell organismo. Il soggetto tirocinante relativamente alle mediazioni cui assiste è sottoposto al vincolo della segretezza e della riservatezza. Ogni responsabile di sede è delegato dal Presidente dell Organismo a nominare i mediatori scelti dal registro generale nel rispetto dei criteri normativi. Articolo 8 -COMUNICAZIONI DEL MEDIATORE E SUA SOSTITUZIONE Il mediatore nominato comunica prontamente per iscritto a CCL e alle parti la propria accettazione dell incarico e la contestuale dichiarazione di indipendenza e imparzialità di cui all art. 14 comma 2 lettera a) del decreto legislativo n. 28/2010. Il mediatore deve comunicare a CCL e alle parti l esistenza di circostanze che potrebbero essere motivo di eventuale pregiudizio all imparzialità della mediazione e/o l esistenza di qualsiasi legittimo impedimento che gli impedisca di assumere e/o proseguire l incarico conferitogli. Nel caso in cui siano le parti a scegliere il mediatore, a quello prescelto verrà annotata nell elenco l assegnazione della vertenza. Accettato l incarico, il mediatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi. La rinuncia deve essere comunicata a mezzo raccomandata all organismo e alle parti. L organismo, nella persona del Consiglio Direttivo, valutati i motivi segnalati, potrà decidere di sostituire il conciliatore comunicandolo alle parti entro 15 giorni dalla segnalazione. Nel caso in cui invece il mediatore nominato rinunci all incarico senza giustificato motivo per più di due volte nell arco di un anno, lo stesso potrà essere cancellato dall elenco dell organismo. La mancanza di un giustificato motivo sarà determinata a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo dell organismo. Il conciliatore può essere ricusato dalle parti ai sensi di legge. L istanza di ricusazione dovrà essere diretta all organismo e depositata presso la segreteria dello stesso entro il termine perentorio di giorni 10 dalla comunicazione di nomina o dalla sopravvenuta conoscenza delle cause di ricusazione. Il Consiglio Direttivo si pronuncerà sull istanza, entro e non oltre gg. 20 dal deposito. In tutti i casi di mancata assunzione o prosecuzione dell incarico da parte del mediatore, l organismo assegna il caso al mediatore immediatamente successivo nell elenco. Articolo 9 SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE L organismo di mediazione stabilisce la data, l ora e il luogo dell incontro di Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Ciascuna parte, tre giorni prima dell incontro fissato, può inviare al mediatore una memoria scritta nella quale debbono essere sinteticamente indicati i termini della controversia e lo stato attuale della stessa, nonché eventuali documenti e informazioni ritenuti utili. Il mediatore può richiedere alle parti di fornire chiarimenti e/o informazioni aggiuntive. Ove non diversamente concordato, il materiale e le informazioni fornite al mediatore sono coperti da riservatezza assoluta. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell accordo medesimo predisposto dalle parti. Quando l accordo non è raggiunto, oppure in caso di mancata partecipazione di una o più parti alla procedura di mediazione, il mediatore può formulare di sua iniziativa, una proposta ultimativa di conciliazione. Se nel corso del procedimento il mediatore rileva che è necessario il coinvolgimento di altre parti lo stesso fisserà all uopo un nuovo incontro delegando l organismo di darne avviso a tutte le parti. Nel caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione di una delle parti, il mediatore svolge, comunque, l incontro con la parte istante e la segreteria dell organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento all esito del verbale di mancata partecipazione e mancato accordo. Da tale verbale negativo il giudice potrà trarre argomento di prova nel successivo giudizio ai sensi dell art. 116 c.p.c. secondo comma. Nei casi in cui vi è obbligatorietà è essenziale che l invitante si presenti davanti al mediatore non potendo, diversamente, chiedere il rilascio dell attestazione di conclusione del procedimento di Nel caso di mancata partecipazione di tutte le parti il tentativo di mediazione si considera come non esperito e pertanto non soddisfatto il requisito di procedibilità della domanda giudiziale. Le somme versate a titolo di spese di avvio della procedura saranno trattenute dall organismo e la pratica archiviata. La parte che ne ha interesse dovrà, pertanto, presentare una nuova istanza di mediazione ed eseguire nuovamente i versamenti dovuti. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore il quale certifica l autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. In ogni caso, il mediatore deve formulare una proposta ultimativa di conciliazione se le parti gliene hanno fatto concorde richiesta in qualunque momento del procedimento, previo avvertimento delle possibili conseguenze di cui all art. 13 d.lgs n.28/2010. La proposta di conciliazione è comunicata per iscritto alle parti le quali dovranno inviare, sempre per iscritto a CCL, nel termine di 7 giorni dal ricevimento, l accettazione o il rifiuto della stessa. Nella proposta anzidetta il mediatore indica, contestualmente, la data della riunione per la sottoscrizione del conseguente processo verbale, positivo o negativo. La mancata risposta nel termine equivale a rifiuto. In entrambi i casi il mediatore deve redigere processo verbale, contenente l eventuale proposta e le risposte delle parti depositandolo prontamente presso la sede di CCL. Di tale verbale viene rilasciata copia alle parti che lo richiedono. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta: a) se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione; b) nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente; c) in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti; d) in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi. Sentite le parti, l'organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge. Pagina 2 di 5

3 Articolo 10 PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA Ciascuna parte deve partecipare alla procedura di mediazione di persona o per mezzo di un rappresentante fornito dei necessari poteri per conciliare la controversia. L assistenza di un consulente, seppure auspicabile, non è obbligatoria. Articolo 11 CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE Conclusa la mediazione, il mediatore redige il previsto verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne autentica le firme. Il mediatore dà inoltre atto dell eventuale impossibilità di una parte di sottoscriverlo. Al termine di ogni procedura di mediazione, a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento, da trasmettere, a cura dell organismo, al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Articolo 12 ACCORDO CONCILIATIVO L accordo che conclude la procedura viene redatto e sottoscritto dalle parti o dai loro rappresentanti e dal mediatore onde essere giuridicamente vincolante. L accordo può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo del loro adempimento. Se con l accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall art c.c. la sottoscrizione del processo verbale dovrà essere autenticata da un pubblico ufficiale appositamente autorizzato per consentire la successiva trascrizione dello stesso. Articolo 13 - EFFICACIA ESECUTIVA DEL VERBALE DI ACCORDO Ad istanza di parte, i verbali di conciliazione saranno depositati unitamente all'istanza di omologazione presso la cancelleria del presidente del Tribunale del circondario in cui ha sede l'organismo. Il verbale omologato acquista efficacia esecutiva. Il Presidente del tribunale a mezzo della cancelleria trasmette al responsabile dell'organismo di mediazione copia dei provvedimenti di diniego di omologazione dei verbali di conciliazione conclusi tramite l'organismo. Presso l'organismo è istituito un registro dei verbali di intervenuta conciliazione, numerati e con l'annotazione della intervenuta omologazione. Articolo 14 RISERVATEZZA, SEGRETO PROFESSIONALE E INUTILIZZABILITA' DELLE INFORMAZIONI Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. Il mediatore è, altresì, tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate, salvo consenso espresso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati. La previsione della riservatezza non si applica se e nella misura in cui: 1. tutte le parti vi consentano; 2. il mediatore sia obbligato dalla legge a non applicare il principio di riservatezza; 3. il mediatore ritenga ragionevolmente che esista pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all integrità di una persona se la previsione della riservatezza viene applicata; 4. il mediatore ritenga ragionevolmente che esista il pericolo concreto di essere soggetto a un procedimento penale se la previsione della riservatezza viene applicata. Fatti, documenti, informazioni e ogni elemento altrimenti ammissibili come prove in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura, non divengono inammissibili a causa del loro utilizzo nell ambito della Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. E' fatto divieto al mediatore anche di testimoniare nel futuro giudizio sulle dichiarazioni rese dalle parti del procedimento ed in tal caso deve dichiarare di essere tenuto al segreto professionale. Articolo 15 - OBBLIGO DI PRIVACY PER LE PARTI DEL PROCEDIMENTO Le parti non possono diffondere gli atti e le informazioni relative al procedimento. In particolare non possono diffondere: - qualsiasi documento, dichiarazione o comunicazione proveniente da una delle parti, a meno che tali documenti siano pubblici o possano essere ottenuti indipendentemente dalla procedura di mediazione; - qualsiasi documento relativo alla proposta del mediatore, o le sue proposte verbali per tentare la mediazione; - le proposte di transazione; - i fatti narrati nel corso della procedura. Articolo 16 INDENNITA Le spese e i costi della procedura, che includono le spese amministrative e l onorario del mediatore, da versare a CCL, si dividono egualmente tra le parti, salvo diverso accordo, secondo la tabella delle indennità applicata da CCL al momento dell avvio della procedura, e allegata al presente Regolamento, fermo il vincolo della solidarietà delle parti nei confronti di CCL. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella. La procedura di mediazione è esente da bolli, ma è dovuto da ciascuna delle parti un contributo di Euro 40,00 oltre I.V.A. per diritti di segreteria, propedeutico all avvio della procedura stessa, che deve essere versato dalla parte istante al momento del deposito della domanda di conciliazione e dalla parte aderente alla procedura, al momento dell adesione. Le copie sono esenti da diritti. Il verbale di accordo è esente da imposta di registrazione sino al valore di euro ,00. Alle parti che corrispondono l indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione è riconosciuto, ai sensi di legge, in caso di successo della mediazione un credito di imposta commisurato all indennità stessa, fino alla concorrenza di euro cinquecento. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d imposta è ridotto della metà. Le indennità della procedura devono essere corrisposte in misura non inferiore alla metà prima dell inizio del primo incontro di Al termine della procedura, l organismo, a seconda delle modalità di svolgimento e dell esito della stessa, quantificherà il saldo dovuto, tenuto conto dei criteri di determinazione sotto indicati. Il pagamento del saldo dovrà avvenire prima della conclusione della In caso di mancato pagamento, CCL comunica alle parti la sospensione del procedimento ed il contestuale invito a provvedere allo stesso. Il procedimento rimarrà sospeso fino allo scadere del termine di cui all art del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo di che il tentativo sarà considerato come non esperito e le parti dovranno riproporre la domanda. In caso di intervenuto pagamento, CCL comunica alle parti la riassunzione del procedimento e la nuova data dell incontro di Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. L importo massimo delle spese di mediazione può essere aumentato in misura non superiore a 1/5 in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà dell affare, deve essere aumentato in misura non superiore a 1/4 in caso di successo della mediazione e di un ulteriore quinto in caso di formulazione della proposta, mentre deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui all articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti scaglioni e non si applica alcun aumento di cui sopra ad eccezione di quello previsto in caso di successo della Quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione si presenta, nessun compenso ad esclusione delle spese di avvio/notifica da parte dell istante è dovuto per l organismo di Articolo 17 - GRATUITO PATROCINIO Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l ammissione al patrocinio a spese dello stato ai sensi dell art. 76 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, la parte interessata è esonerata dal pagamento dell indennità spettante all organismo di A tal fine la parte è tenuta a depositare, presso la segreteria dell organismo, apposita dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l organismo lo richiede, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve una indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio. Articolo 18 RESPONSABILITA DI CCL E DEL MEDIATORE L accordo conciliativo è fatto esclusivo delle parti e, pertanto, non può essere imputato a CCL e/o al mediatore e/o ai loro assistenti e collaboratori, il contenuto dell accordo conciliativo o il mancato raggiungimento dello stesso, tranne il caso di dolo o colpa grave. Il mediatore designato deve eseguire personalmente la propria prestazione e non può delegare, neppure il compimento di singoli atti, a terzi. L organismo di mediazione non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni sia per la mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni di cui all art. 8 del d.lgs n. 28/2010 e dell art. 2 del presente regolamento, sia nel caso di imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell istante. Ai fini interruttivi e/o impeditivi dei termini di decadenza o prescrizione, la parte istante può effettuare la comunicazione del deposito della domanda di Pagina 3 di 5

4 mediazione, ai sensi dell art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010, anche senza l indicazione della data dell incontro di mediazione e del nome del mediatore. Articolo 19 RUOLO DEL MEDIATORE IN ALTRI PROCEDIMENTI Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce l oggetto della Articolo 20 - OBBLIGO DI PRIVACY PER LE PARTI DEL PROCEDIMENTO Le parti non possono diffondere gli atti e le informazioni relative al procedimento. In particolare non possono diffondere: - qualsiasi documento, dichiarazione o comunicazione proveniente da una delle parti, a meno che tali documenti siano pubblici o possano essere ottenuti indipendentemente dalla procedura di mediazione; - qualsiasi documento relativo alla proposta del mediatore, o le sue proposte verbali per tentare la mediazione; - le proposte di transazione; - i fatti narrati nel corso della procedura. mediatore. I dati raccolti da CCL sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche. Articolo 22 INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. L applicazione e l interpretazione del presente regolamento sono di competenza esclusiva dell organismo di Articolo 23 LEGGE APPLICABILE La mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia. Articolo 21 DIRITTO DI ACCESSO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Le parti hanno diritto di accesso agli atti del relativo procedimento custodito in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nel registro degli affari di Sono escluse dal diritto di accesso le comunicazioni riservate al solo INFORMATIVA sulla PRIVACY resa ai sensi e per gli effetti di cui all art. 13, D. Lgs. 196/2003 denominato CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI CENTRO CONCILIAZIONE LITI SRL fornisce le seguenti informazioni in merito alla raccolta, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, conferiti dagli interessati, acquisiti dal medesimo Centro nello svolgimento della propria attività di conciliazione e mediazione o comunque denominata. Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti fornitori, nel rispetto della normativa vigente. Finalità del trattamento. I dati personali raccolti vengono trattati dal CENTRO CONCILIAZIONE LITI SRL ai fini e per le funzioni proprie dei procedimenti di conciliazione e mediazione, comunque rigorosamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale, ovvero, in adempimento a precisi e specifici obblighi di legge. Tutti i dati acquisiti dal CENTRO CONCILIAZIONE LITI SRL possono essere trattati, se il caso, anche per fini di studio e statistici. Modalità del trattamento dei dati personali. Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal CENTRO CONCILIAZIONE LITI SRL in maniera tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento viene svolto, secondo logiche correlate alle finalità sopra indicate, mediante strumenti manuali e/o informatici, con l ausilio di strumenti elettronici idonei a mantenerli nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla legge e/o da eventuali regolamenti interni, il tutto in conformità all art. 11 del D.Lgs 196/2003 nonché secondo criteri di deontologia e di buona condotta. Il trattamento dei dati può essere effettuato senza previo consenso nei casi individuati dall art. 24 del D.Lgs 196/2003. Natura obbligatoria del conferimento dei dati personali. Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria per poter effettuare le operazioni di cui al punto Finalità del trattamento. Conseguenze di un eventuale rifiuto. La mancata accettazione e la conseguente mancata autorizzazione all utilizzo dei dati personali comporta l impossibilità per il CENTRO CONCILIAZIONE LITI SRL di avviare, istruire,e portare a compimento i procedimenti di conciliazione e Dati sensibili. Il trattamento dei dati personali potrà riguardare anche dati classificati come sensibili, dall articolo 4, comma 1, lettere d) del D.Lgs 196/2003, cioè dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuali. I dati sanitari potranno essere trattati da centri medici specializzati. Il trattamento che verrà effettuato su tali dati sensibili, nei limiti indicati dall'autorizzazione generale del Garante. Quanto sopra fermo restando il divieto relativo ai dati idonei a rivelare lo stato di salute, di cui all'art.26, comma 5 del D.lgs. 196/2003. Dati Giudiziari Il trattamento di dati giudiziari, sarà possibile solo ed esclusivamente qualora autorizzato espressamente da una disposizione di legge o da un provvedimento del Garante, in entrambi i casi per rilevanti finalità di interesse pubblico. Pagina 4 di 5

5 Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati. I dati possono essere comunicati: 1) al personale del CENTRO CONCILIAZIONE LITI SRL che cura i procedimenti di conciliazione e mediazione; 2) ad altri uffici, sempre di CENTRO CONCILIAZIONE LITI SRL, che si occupano di attività inerenti; 3) a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza al CENTRO CONCILIAZIONE LITI SRL, in ordine a procedimenti di conciliazione e mediazione ovvero per studi di settore e/o a fini statistici; 4) a soggetti esterni,soltanto per finalità proprie dei procedimenti, ovvero nel caso di specifiche previsioni di legge. Gli interessati possono espressamente richiedere al CENTRO CONCILIAZIONE LITI SRL di non trattare i dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, per il compimento di ricerche di mercato e/o di comunicazione commerciale. Diritti dell interessato. All interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, più specificamente: a) ottenere la conferma dell esistenza dei dati, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile; b) l indicazione dell origine dei dati, della finalità e modalità del loro trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, del responsabile e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabile o incaricato; c) ottenere l aggiornamento, la rettifica o l integrazione dei dati; la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza degli eventuali soggetti cui i dati sono stati comunicati o diffusi; d) opporsi al trattamento dei dati in presenza di giustificati motivi o nel caso in cui gli stessi siano utilizzati per l invio di materiale pubblicitario, di direct marketing o per il compimento di indagini di mercato. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati potranno essere: 1) distrutti; 2) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti; 3) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione; 4) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell art. 12 del D.Lgs. 196/2003. Titolare e Responsabile del trattamento. Titolare e responsabile del trattamento è il CENTRO CONCILIAZIONE LITI SRL, con sede in via XX Settembre 32/11, in Genova. Consenso al trattamento dei Dati Io sottoscritto, C.F:, in proprio nella mia qualità di della società/impresa, e, quindi, legittimato alla diffusione dei dati personali e/o relativi alla società medesima, dichiaro di avere ricevuto dal CENTRO CONCILIAZIONE LITI SRL le informazioni di cui all art. 13 del D.lgs. 196/2003, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, e presto il consenso al trattamento dei dati personali e/o della ridetta società, da me forniti, secondo modalità e per le finalità indicate nella informativa medesima, comunque rigorosamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale ovvero in adempimento ad obblighi di legge. Luogo il Firma Pagina 2 di 5

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