I patti e le condizioni che regolano il rapporto della convenzione sono definiti nel seguente articolato.
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- Agostina Massari
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1 CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE DELL INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI A SEGUITO DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMUNALI COMUNITA MONTANA DI VALLE SABBIA E IL COMUNE DI GAVARDO Vista la delibera di Assemblea della Comunità Montana di Valle Sabbia n del 21 Luglio 2010 Esame e approvazione della convenzione quadro per la gestione in forma associata dell inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati Considerata altresì la Delibera del Consiglio Comunale di Gavardo n. del Esame e approvazione della convenzione quadro per la gestione in forma associata da parte della Comunità Montana di Valle Sabbia dell inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Tutto ciò premesso, i sottoscritti comparenti in rappresentanza dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana di Valle Sabbia e della Comunità Montana di Valle Sabbia stessa convengono di svolgere in forma associata e coordinata alcuni servizi e precisamente quelli deliberati dai singoli consigli comunali compresi tra i seguenti: 1. servizi di manutenzione del verde pubblico e dei parchi; 2. servizi di pulizia ordinaria e straordinaria e manutenzione degli immobili, scuole, edifici pubblici, uffici, palestre; 3. servizi di manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale; 4. servizi di digitazione dati, refertazione e data entry; 5. servizi di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica; 6. servizi di manutenzione idraulica ed elettrica per ogni immobile comunale; 7. servizi di supporto al settore ecologico ambientale ed in particolare spezzamento strade, raccolta differenziata, recupero di rifiuti ingombranti; 8. servizi cimiteriali; 9. gestione isole ecologiche e centri di raccolta; 10. servizi di recapito lettere, fatture, informative ecc..; 11. nuovi servizi, impianti di produzione calore ed energia (biomasse, fotovoltaico ecc..) I patti e le condizioni che regolano il rapporto della convenzione sono definiti nel seguente articolato. Art 1 Soggetti Sono parti della presente convenzione la Comunità Montana di Valle Sabbia ed i Comuni valsabbini sottoscrittori della presente convenzione; possono essere parti della presente convenzione anche Comuni esterni alla Comunità Montana, soci di Valle Sabbia Solidale.
2 Art 2 Finalità Gli enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata i servizi oggetto della convenzione secondo le disposizioni del presente atto al fine di ottenere una migliore qualità del servizi e di farne derivare economie di scala. La presente convenzione consente comunque una totale autonomia decisionale per i comuni aderenti, in ordine ai propri obiettivi. La Convenzione si prefigge le seguenti finalità: permettere alle Amministrazioni Comunali del territorio di poter inserire al lavoro soggetti svantaggiati o con difficoltà occupazionali di lungo periodo; avere un soggetto moderno ed efficiente che possa permettere una costante verifica del servizio sociale di inserimento lavorativo, che possa garantire risposte immediate e coerenti ai bisogni identificati dai Servizi sociali Comunali in tema di politiche attive del lavoro; creare delle opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'art. 4 della L. 381/91, al di fuori del circuito della mera assistenza, definendo un programma di politiche attive del lavoro innovative che permetta agli EE.LL. un risparmio in termini di assistenza diretta; mettere in atto una gestione associata efficace, efficiente e garantita dalla funzione pubblica; rendere operativo il principio di sussidiarietà orizzontale e le moderne politiche di welfare community. attuare il Protocollo d Intesa stipulato con le Centrali Cooperative (Confcooperative Brescia e Legacoop) approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 98 del 23 marzo 2004 teso a favorire l integrazione sociale promuovendo le iniziative di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate; Art 3- Durata La presente convenzione quadro avrà durata di anni 3 dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata alla scadenza previa adozione di idoneo atto deliberativo, da adottarsi entro il termine di scadenza della stessa. In difetto di rinnovo la convenzione perderà efficacia.
3 La convenzione potrà essere sciolta anticipatamente qualora vi sia la volontà espressa ed unanime di tutti i comuni aderenti con idoneo atto deliberativo. Si precisa che l affidamento dei singoli servizi, sulla base della presente convenzione quadro, se non diversamente specificato, avrà la stessa scadenza della convenzione quadro. Nella deliberazione consiliare di affidamento potrà essere indicata una scadenza inferiore, ma comunque superiore a 1 anno. Art 4- Recesso Durante il periodo di validità della convenzione, ciascun comune aderente potrà recedere dal presente accordo solo dopo 1 anno. Il recesso sarà formalizzato con delibera consiliare che preveda il ripiano di eventuali partite debitorie a carico, da assumersi entro il 30 giugno. Il recesso decorrerà dal 1 gennaio dell anno successivo. Il Comune recedente fino alla data di scadenza dell affidamento del servizio definita inizialmente con la deliberazione consiliare, non potrà avvalersi delle eventuali banche dati costituite in forma associata. Art 5- Ente Coordinatore La Comunità Montana di Valle Sabbia è ente coordinatore e referente per l attuazione della presente convenzione e per la gestione associata e coordinata dei servizi in essa previsti. Alla Comunità Montana di Valle Sabbia sono demandati ed affidati tutti i compiti connessi alla gestione. Art 6- Forme di consultazione Ai fini di consultazione e di determinazione degli indirizzi e degli obiettivi del servizio associato, viene costituita la Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti o da un loro delegato. La conferenza è convocata dal presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia. La conferenza potrà essere convocata su motivata richiesta scritta di almeno un terzo dei Sindaci aderenti con arrotondamento al numero superiore. Nell ambito della conferenza ciascun rappresentante dispone di un voto.
4 Art 7 Svolgimento del servizio La Comunità Montana di Valle Sabbia provvederà a svolgere i servizi oggetto della convenzione tramite Valle Sabbia Solidale Società consortile a responsabilità limitata, società con capitale a maggioranza pubblico della quale fanno parte la Comunità Montana ed i Comuni Convenzionati, con affidamento in house ai sensi dell art. 13 del D.l , n. 223, convertito con legge , n. 248; Per i servizi della presente convenzione la Comunità Montana provvederà ad approvare apposito disciplinare di incarico. La Società Valle Sabbia Solidale società consortile a responsabilità limitata erogherà i servizi oggetto della presente convenzione seguendo il seguente progetto schema operativo: Il modello organizzativo del servizio sarà il seguente:
5 COMUNITA MONTANA Ente affidatario dei servizi VALLE SABBIA SOLIDALE SOCIETA CONSORTILE A RESPONSABILITA LIMITATA Soggetto responsabile del Servizio di inserimento lavorativo General Contractor dei Servizi Strumentali La Comunità Montana di Valle Sabbia avrà il ruolo di attore istituzionale della convenzione, titolare delle funzioni di verifica al raggiungimento degli obiettivi e di soddisfacimento dei Comuni che affidano i servizi. Valle Sabbia Solidale avrà il ruolo di soggetto gestore del servizio di inserimento lavorativo e dei servizi strumentali in funzione di general contractor, secondo le indicazioni di Comunità Montana; potrà inoltre affidare la produzione dei servizi oggetto della convenzione ai soci consorti, mantenendone la direzione e la responsabilità di risultato.. Art 8 Rapporti Finanziari I rapporti finanziari per i servizi regolati dalla presente convenzione intercorrono esclusivamente tra comuni sottoscrittori e Comunità Montana di Valle Sabbia. Saranno posti a carico degli enti aderenti i costi relativi ai servizi in gestione associata effettivamente svolti, ripartiti con le modalità di cui al successivo articolo 9. Prima dell inizio di ogni servizio, a ciascun Comune dovrà essere consegnato, da parte della Comunità Montana un preventivo di spesa redatto sulla base di un prospetto analitico predisposto da Valle Sabbia Solidale. Il preventivo di spesa dovrà essere approvato dal Comune che, al fine di premettere il conferimento dell incarico a Valle Sabbia Solidale, trasmetterà alla Comunità Montana le determine degli impegni di spesa. Art 9- Riparto delle spese La spesa relativa ai servizi affidati è quantificata dal competente ufficio della Comunità Montana. Lo stesso ufficio predispone il riparto della spesa tra i comuni interessati. Ogni Comune aderente si obbliga ad assumere, nei termini previsti dalle norme vigenti, gli impegni di spesa necessari per gli adempimenti di cui alla presente convenzione, impegnandosi a versare, con periodicità diversa a secondo del servizio, le singole quote alla Comunità Montana di Valle Sabbia, che provvederà a regolare i rapporti con Valle Sabbia Solidale - Società consortile a responsabilità limitata.
6 Art 10 - Controversie: tentativo obbligatorio di conciliazione ed arbitrato amministrativo. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione a questa convenzione comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno sottoposte al tentativo obbligatorio di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento di conciliazione della Camera di commercio di Brescia. Qualora non si pervenga ad un accordo in sede di conciliazione, le controversie saranno risolte se e in quanto non espressamente vietato da norme di legge mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale di Brescia. L organo arbitrale sarà composto da un arbitro unico che deciderà in modo rituale e secondo diritto. Art 11 Norme di rinvio. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio a successivi accordi tra i rispettivi enti. Nozza di Vestone, COMUNITA MONTANA DI VALLE SABBIA Il Presidente Ermano Pasini COMUNE DI GAVARDO Il Sindaco Emanuele Vezzola
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