Condizioni Generali di Assicurazione
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- Ilario Fabbri
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1 Condizioni Generali di Assicurazione VIAGGIARE CON SERENITÀ
2 I nostri contatti: Cosa fare per aprire una pratica di sinistro? Consulti le Condizioni Generali di Assicurazione in merito alle coperture offerte ed alle esclusioni previste. Qualora necessiti del supporto della nostra Centrale Operativa di Assistenza durante il suo viaggio, attiva 24 ore su 24, la preghiamo di contattare il seguente numero: Per sinistri diversi da richieste di assistenza e per informazioni la preghiamo di contattare il seguente numero: Lun. Ven / o consultare il sito dove troverà tutte le informazioni necessarie per aprire la sua pratica di sinistro. Tutta la documentazione richiesta, completa dei suoi dati e della fotocopia del suo certificato di assicurazione dovrà essere inviata tramite posta a: Mondial Assistance Spa Servizio Liquidazione Danni Ufficio Sinistri e-commerce (Polizza Viaggi Protetti di American Express) P.le Lodi, Milano La preghiamo di voler allegare alla pratica di sinistro tutta la documentazione richiesta per poter facilitare il processo di gestione e garantirle il miglior livello di servizio. Cosa fare per richiedere informazioni sulla polizza o sulle modalità di cancellazione? La preghiamo di contattare il seguente numero: Lun. Ven / o inviare una comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica: amex@mondial-assistance.it Cosa fare per segnalare un reclamo? La preghiamo di inviare una comunicazione scritta a: Mondial Assistance Italia S.p.A. Servizio Qualità P.le Lodi, MILA (Italia) fax: quality@mondial-assistance.it
3 Guida alla consultazione I STRI CONTATTI VIAGGI PROTETTI_VERDE ANNUALE STANDARD DEFINIZIONI RMATIVA COMUNE ASCURAZIONE VIAGGIO RINUNCIA AL VIAGGIO SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO ASCURAZIONE BAGAGLIO INTERRUZIONE DEL VIAGGIO ASCURAZIONE RITARDO AEREO RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI INFORTUNI VIAGGIO CURO - ASSTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE IN CASO DI NISTRO VIAGGI PROTETTI_VERDE ANNUALE PREMIUM DEFINIZIONI RMATIVA COMUNE ASCURAZIONE VIAGGIO RINUNCIA AL VIAGGIO SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO ASCURAZIONE BAGAGLIO INTERRUZIONE DEL VIAGGIO ASCURAZIONE RITARDO AEREO RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI INFORTUNI VIAGGIO CURO - ASSTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE IN CASO DI NISTRO VIAGGI PROTETTI_ORO ANNUALE STANDARD DEFINIZIONI RMATIVA COMUNE ASCURAZIONE VIAGGIO RINUNCIA AL VIAGGIO
4 Guida alla consultazione SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO ASCURAZIONE BAGAGLIO INTERRUZIONE DEL VIAGGIO ASCURAZIONE RITARDO AEREO RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI INFORTUNI VIAGGIO CURO - ASSTENZA IN VIAGGIO IN CASO DI NISTRO VIAGGI PROTETTI_ORO ANNUALE PREMIUM DEFINIZIONI RMATIVA COMUNE ASCURAZIONE VIAGGIO RINUNCIA AL VIAGGIO SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO ASCURAZIONE BAGAGLIO INTERRUZIONE DEL VIAGGIO ASCURAZIONE RITARDO AEREO RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI INFORTUNI VIAGGIO CURO - ASSTENZA IN VIAGGIO IN CASO DI NISTRO VIAGGI PROTETTI_BUNESS ANNUALE DEFINIZIONI RMATIVA COMUNE ASCURAZIONE VIAGGIO ASCURAZIONE BAGAGLIO PROFESONALE VIAGGIO CURO - ASSTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE IN CASO DI NISTRO VIAGGI PROTETTI_GOLF ANNUALE DEFINIZIONI RMATIVA COMUNE ASCURAZIONE VIAGGIO
5 Guida alla consultazione ATTREZZATURA SPORTIVA GOLF HOLE IN ONE RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI VIAGGIO CURO - ASSTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE IN CASO DI NISTRO VIAGGI PROTETTI_SCI ANNUALE DEFINIZIONI RMATIVA COMUNE ASCURAZIONE VIAGGIO ATTREZZATURA SPORTIVA INDENNIZZO PER SERVIZI N USUFRUITI RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI VIAGGIO CURO - ASSTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE IN CASO DI NISTRO VIAGGI PROTETTI FAMIGLIA_VERDE ANNUALE STANDARD DEFINIZIONI RMATIVA COMUNE ASCURAZIONE VIAGGIO RINUNCIA AL VIAGGIO SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO ASCURAZIONE BAGAGLIO INTERRUZIONE DEL VIAGGIO ASCURAZIONE RITARDO AEREO RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI INFORTUNI VIAGGIO CURO - ASSTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE IN CASO DI NISTRO VIAGGI PROTETTI FAMIGLIA_VERDE ANNUALE PREMIUM DEFINIZIONI RMATIVA COMUNE ASCURAZIONE VIAGGIO RINUNCIA AL VIAGGIO
6 Guida alla consultazione SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO ASCURAZIONE BAGAGLIO INTERRUZIONE DEL VIAGGIO ASCURAZIONE RITARDO AEREO RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI INFORTUNI VIAGGIO CURO - ASSTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE IN CASO DI NISTRO VIAGGI PROTETTI FAMIGLIA_ORO ANNUALE STANDARD DEFINIZIONI RMATIVA COMUNE ASCURAZIONE VIAGGIO RINUNCIA AL VIAGGIO SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO ASCURAZIONE BAGAGLIO INTERRUZIONE DEL VIAGGIO ASCURAZIONE RITARDO AEREO RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI INFORTUNI VIAGGIO CURO - ASSTENZA IN VIAGGIO IN CASO DI NISTRO VIAGGI PROTETTI FAMIGLIA_ORO ANNUALE PREMIUM DEFINIZIONI RMATIVA COMUNE ASCURAZIONE VIAGGIO RINUNCIA AL VIAGGIO SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO ASCURAZIONE BAGAGLIO INTERRUZIONE DEL VIAGGIO ASCURAZIONE RITARDO AEREO RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI INFORTUNI VIAGGIO CURO - ASSTENZA IN VIAGGIO IN CASO DI NISTRO
7 CONDIZIONI GENERALI DI ASCURAZIONE VIAGGI PROTETTI_VERDE ANNUALE STANDARD DEFINIZIONI ASCURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione acquistata, aderendo al pacchetto assicurativo come concordato tra la Società e American Express Insurance Services Europe Ltd. ASCURAZIONE: il contratto di assicurazione. BAGAGLIO: l insieme dei capi di vestiario e delle apparecchiature foto-cine-ottiche di proprietà dell assicurato che lo stesso indossa o porta con sé durante il viaggio. CENTRALE OPERATIVA: la struttura di Mondial Service Italia S.c.a.r.l. in funzione 24 ore su 24 tutto l anno, che provvede al contatto telefonico con l assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza. CONTRAENTE: il soggetto che stipula ed effettua il pagamento dell assicurazione mediante una Carta di pagamento American Express. DENARO CONTANTE: le banconote, assegni, francobolli in corso di validità, vouchers con valore monetario. DOMICILIO: il luogo in cui l assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. EUROPA: L Italia ed i paesi dell Europa geografica e del Bacino Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia. EVENTO: l accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri. FAMILIARE: il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, dell assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione. FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno che l assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale. INFORTUNIO: l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea. ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino. MALATTIA: l alterazione del proprio stato di salute constatato da un autorità medica competente non dipendente da infortunio. MONDIAL ASSTANCE: il marchio commerciale registrato di Mondial Assistance Italia S.p.A., società del Gruppo Mondial Assistance Italia, iscritto all albo dei Gruppi Assicurativi il al nr Per maggiori informazioni: MONDIAL ASSTANCE ITALIA S.p.A.: la Compagnia di Assicurazione che gestisce e rimborsa, su incarico della Società, tutti i sinistri che colpiscono assicurati residenti o domiciliati in Italia. MONDO: tutti i Paesi non ricompresi nelle definizioni di Italia ed Europa esclusi USA e Canada. REDENZA: il luogo in cui l assicurato ha la dimora abituale NISTRO: il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione. 1
8 SOCIETA : Mondial Assistance Europe N.V., Registro Commerciale di Amsterdam N , registrata presso l Autorità Olandese per i Mercati Finanziari (AFM) con il numero TERZI: qualunque persona non rientrante nella definizione di familiare. VIAGGIO: qualsiasi spostamento dell assicurato di almeno 100km al di fuori della provincia di residenza. Ogni viaggio potrà avere la durata massima di 60 giorni. RMATIVA COMUNE 1. OPERATIVITÀ E DECORRENZA I prodotti, espressamente sottoscritti, sono operanti: per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d affari; dalle ore e dal giorno indicati nella mail di conferma; per destinazioni e i capitali per cui è stato pagato il relativo premio; lla concorrenza dei capitali previsti nelle specifiche garanzie. La garanzia è valida per ogni viaggio effettuato nell ambito di validità della polizza, ma comunque ogni singolo viaggio non potrà avere validità maggiore di 60 giorni. I criteri di utilizzo sono dettagliati nelle singole garanzie. 2. PERSONE ASCURABILI MONDIAL ASSTANCE assicura le persone: a) domiciliate o residenti in Italia; b) residenti all estero ma domiciliate temporaneamente in Italia, in viaggio all estero. In questo caso le prestazioni di assistenza dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia; c) dotate di capacità giuridica al momento di sottoscrizione della polizza. 3. CRITERI DI ADEONE STIPULAZIONE La polizza deve essere stipulata, aderendo al pacchetto assicurativo concordato tra la Società e American Express Insurance Services Europe Ltd. La polizza non è valida se non viene rispettato il criterio di cui sopra. 4. DIRITTO DI RECESSO Nei 14 giorni successivi all acquisto della polizza è facoltà dell assicurato, qualora la polizza non soddisfi le sue esigenze, esercitare il diritto di recesso ed ottenere il rimborso del premio pagato. Se la partenza è prevista prima dei 14 gg., il recesso, in ogni caso, non potrà mai avvenire oltre la data di partenza. Non potrà essere richiesta la restituzione del premio se si è già effettuato o se si ha intenzione di effettuare, sulla stessa polizza, una richiesta di rimborso a seguito di sinistro. Per esercitare il diritto di recesso nei termini suddetti dovrete contattare Mondial Assistance, scrivendo a amex@mondial-assistance.it. 5. ESCLUONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE Oltre a quanto specificamente escluso nelle singole garanzie sono esclusi dall assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante: a) da danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; b) da atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, 2
9 disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o de facto ) o altra autorità nazionale o locale; c) da scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori; d) da danni direttamente o indirettamente causati da o derivati da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limiti l uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa; e) anche solo parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; f) da patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristica di pandemia, dichiarate da OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile; g) da quarantene; h) da calamità naturali e/o sconvolgimenti della natura, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, trombe d aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e tsunami; i) da danni conseguenti a inquinamento, infiltrazioni o contaminazione dell aria, dell acqua o del suolo. 6. LIMITI DI SOTTOSCRIZIONE 6.1 Non è consentita la stipulazione di più polizze di capitolato Mondial Assistance Italia S.p.A. a garanzia del medesimo rischio, al fine di: - elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti; - prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso; - prolungare il periodo di copertura oltre i 60 giorni. 6.2 Nei casi in cui il costo della polizza (premio) sia determinato anche dalla destinazione, la polizza stessa, pena la non validità, deve essere emessa per la destinazione che comprenda tutte le tappe del viaggio, anche se intermedie o, comunque, di durata minore alle altre. A tale scopo non devono essere, invece, considerate le tappe di tratte in congiunzione. 7. FORMA DELLE COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni dell assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto. 8. ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell assicurato. 9. IN CASO DI NISTRO L assicurato o chi per esso deve: - dare avviso a MONDIAL ASSTANCE secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (art Cod. Civ.); - dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art Cod. Civ.); 3
10 - mettere a disposizione di MONDIAL ASSTANCE tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso. MONDIAL ASSTANCE corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute in Paesi non aderenti all Euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute. 10. RINVIO ALLE RME DI LEGGE Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana. ASCURAZIONE VIAGGIO Rinuncia al viaggio/ Spese di riprotezione del viaggio / Assicurazione Bagaglio / Interruzione del Viaggio / Assicurazione Ritardo Aereo / Responsabilità Civile Terzi / Infortuni di Viaggio / Viaggio Sicuro - assistenza in viaggio e spese mediche 1. RINUNCIA AL VIAGGIO 1.1 Oggetto MONDIAL ASSTANCE rimborsa, nel limite di 4.500,00 per persona, e per anno, la penale per la rinuncia al viaggio, esclusi i costi di gestione pratica e le tasse aeroportuali, applicata contrattualmente dal vettore aereo e/o dall organizzatore del viaggio in conseguenza di rinunce involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione dovute a: a) malattia, infortunio o decesso - dell assicurato o di un suo familiare; - del contitolare dell azienda o dello studio associato; b) nomina dell assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie; c) danni materiali all abitazione dell assicurato od ai locali di proprietà ove svolge l attività commerciale, professionale od industriale a seguito di incendio, furto con scasso o di calamità naturali, di gravità tale da rendere necessaria la sua presenza; d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di: - incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto; - calamità naturali. e) motivi professionali che impediscano la fruizione delle ferie pianificate dall assicurato a seguito di: - licenziamento, - nuova assunzione; f) furto dei documenti dell assicurato necessari all espatrio se comprovata l impossibilità materiale del loro rifacimento. MONDIAL ASSTANCE rimborsa la penale, esclusi i costi di gestione pratica, le tasse aeroportuali e le spese di modifica addebitate dal vettore aereo e/o organizzatore del viaggio: all assicurato a tutti i suoi familiari ad un compagno di viaggio (solo a condizione che l assicurato a seguito della cancellazione - debba effettuare il viaggio da solo) purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica. 1.2 Esclusioni MONDIAL ASSTANCE non rimborsa la penale relativa ad annullamenti determinati da: a) infortuni e malattie preesistenti a carattere evolutivo e loro complicanze o qualora al 4
11 momento della prenotazione sussistano già le condizioni o gli eventi che potrebbero provocare l annullamento; b) malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose, mentali e psicosomatiche; patologie dovute ad abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni, suicidio o tentato suicidio; c) patologie della gravidanza iniziata e nota antecedentemente alla stipulazione della polizza; d) motivi professionali, salvo quanto disposto al precedente art. 1.1/e; e) scioperi, sommosse,movimenti popolari, blocco delle frontiere, sabotaggio, terrorismo, guerre o insurrezioni; f) errori od omissioni nella conferma di prenotazione o nell ottenere visti consolari e/o documenti necessari all espatrio; g) fallimento del vettore o dell agenzia o dell organizzatore di viaggio. 1.3 Criteri di liquidazione e scoperto MONDIAL ASSTANCE rimborsa, esclusi i costi di gestione pratica,le tasse aeroportuali e le spese di modifica addebitate dal vettore aereo e/o organizzatore del viaggio, la penale di annullamento: a) d un massimo di 4.500,00 per persona, e per anno per un massimo di ,00 per ogni singola pratica; b) con un limite massimo di tre richieste per anno; c) nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l evento (art Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui l assicurato annulli il viaggio successivamente all evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico; d) riservandosi il diritto di ridurre l indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall assicurato stesso. MONDIAL ASSTANCE ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati; e) con lo scoperto del 20% con un minimo di 25,00 per danno indennizzabile. Detto scoperto non verrà applicato in caso di rinunce a seguito di decesso o ricovero ospedaliero. In caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici di MONDIAL ASSTANCE di effettuare un controllo medico. 2. SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO 2.1 Oggetto MONDIAL ASSTANCE rimborsa all assicurato il 50%, con un massimo di 1.000,00 per persona, e per anno degli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, ferroviaria o marittima) in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell assicurato sul luogo di partenza del volo di andata in seguito alle seguenti circostanze imprevedibili ed oggettivamente documentabili: incidente o guasto al mezzo di trasporto durante il tragitto verso l aeroporto di partenza ritardo del mezzo di trasporto pubblico utilizzato per raggiungere l aeroporto di partenza. 2.2 Criteri di liquidazione e scoperto MONDIAL ASSTANCE rimborsa i costi sostenuti, sempreché i titoli di viaggio acquistati vengano utilizzati per usufruire dei servizi precedentemente prenotati: a) d un massimo di 1.000,00 per persona, e per anno; b) con un limite massimo di tre richieste per anno. 5
12 Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di 50,00 a carico dell assicurato. 3. ASCURAZIONE BAGAGLIO 3.1 Oggetto MONDIAL ASSTANCE indennizza l assicurato, nel limite del capitale assicurato di 2.000,00 per persona, e per anno dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna o danneggiamento da parte del vettore aereo del bagaglio personale. La garanzia è operante anche per le borse da viaggio e le valigie utilizzate come contenitori. MONDIAL ASSTANCE rimborsa anche, nel limite del capitale assicurato, gli acquisti di prima necessità effettuati in seguito ad un ritardata consegna da parte del vettore aereo (rispetto all orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni del volo di andata), superiore a 12 ore, nella riconsegna del bagaglio registrato. Il rimborso verrà effettuato con i seguenti limiti: DESTINAZIONE ITALIA 200,00 350,00 DESTINAZIONE EUROPA - MONDO USA E CANADA MONDIAL ASSTANCE non rimborsa in ogni caso gli acquisti effettuati nella località di rientro. In caso di furto del passaporto o di altro documento personale necessario, MONDIAL ASSTANCE rimborsa, in aggiunta al capitale assicurato e con il massimo di 200,00 per persona, le spese documentate sostenute dall assicurato per l ottenimento di un documento provvisorio sostitutivo. MONDIAL ASSTANCE, nel limite del capitale assicurato e con un massimo di 1.000,00 per persona e per anno, provvede a rimborsare i costi sostenuti per inviare una valigia, di peso non superiore a 20 kg, contenente altri effetti personali in sostituzione di quelli: rubati all assicurato; non riconsegnati dal vettore aereo. MONDIAL ASSTANCE non assume l onere dell invio. 3.2 Esclusioni MONDIAL ASSTANCE non indennizza i danni: a) agevolati con dolo o colpa grave dall assicurato o da persone delle quali deve rispondere; b) verificatisi durante il soggiorno in campeggio; c) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l evento. Sono inoltre esclusi dall assicurazione: a) i documenti, i titoli e collezioni di qualsiasi natura, gli oggetti d arte, le armi in genere, le chiavi, le merci, le attrezzature professionali, i telefoni portatili, i personal computers, i campionari, le pellicole fotocinematografiche, i nastri magnetici ed i compact-discs, gli strumenti musicali, le attrezzature da campeggio, le attrezzature subacquee e sportive in genere ed i caschi; b) i danni dovuti all usura normale, vizio proprio, colaggio di liquidi, tarme, vermi, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio, intemperie; c) i danni di rottura non imputabili al vettore aereo; d) i danni causati dall aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto e dalla caduta di perle vere o pietre preziose dalla loro incastonatura; e) il furto o i danni a beni coperti da altre assicurazioni; 6
13 d) i furti di bagagli lasciati a bordo di autovetture, motoveicoli, ciclomotori e biciclette; e) il bagaglio spedito separatamente a mezzo di impresa di trasporto f) le autoradio ed i riproduttori, nonché gli accessori fissi e di servizio di qualsiasi veicolo; g) le apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio, televisori, registratori, apparecchiature elettroniche: tali oggetti non sono coperti da assicurazione se inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa di trasporto o affidati a terzi (albergatori, ristoratori). 3.3 Criteri di liquidazione e scoperto MONDIAL ASSTANCE corrisponde l indennizzo: a) nel limite del capitale assicurato di 2.000,00 per persona, e per anno. L assicurazione è prestata a primo rischio assoluto ; b) con il limite massimo: b.1 di tre richieste per anno; b.2 per oggetto di 250,00 considerando tutto il materiale fotocine-ottico quale unico oggetto; b.3 per il furto di denaro personale durante il viaggio, di 200,00 per viaggi con destinazione Italia e di 500,00 per i viaggi con destinazione Europa Mondo Usa e Canada, indipendentemente dal numero di assicurati coinvolti nell evento. Sono coperti da assicurazione solo ed esclusivamente i furti di denaro se portato con sé dall assicurato. Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di 50,00; b.4 di 500,00 (fermo restando il massimale complessivo assicurato) per gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d oro, di platino o d argento, pellicce ed altri oggetti preziosi: tali oggetti sono coperti da assicurazione solo se portati addosso o indossati; c) in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro; d) successivamente a quello del vettore o dell albergatore responsabili dell evento, lla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l intero ammontare del danno. 4. INTERRUZIONE DEL VIAGGIO 4.1 Oggetto MONDIAL ASSTANCE rimborsa il prorata del soggiorno non usufruito con un limite di 3.000,00 per una sola richiesta per anno a decorrere dalla data di rientro a domicilio in caso di: a) rientro sanitario dell assicurato, organizzato ed effettuato dalla Centrale Operativa oppure b) rientro anticipato a causa del decesso o del ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni consecutivi di un familiare a casa, autorizzato ed organizzato dalla Centrale Operativa. La garanzia è operante anche in caso di decesso dell assicurato durante il soggiorno, e sempreché sia stata attivata anche la conseguente prestazione di cui all Art lett. n). MONDIAL ASSTANCE rimborsa in questo caso il pro rata agli eredi legittimi e/o testamentari. 4.2 Criteri di liquidazione MONDIAL ASSTANCE rimborsa: a) con un limite massimo di 3.000,00: 7
14 b) per una sola richiesta per anno; c) il pro-rata della sola quota di soggiorno non usufruito (esclusi i titoli viaggio ed i costi di gestione pratica) dell assicurato, dei familiari e di un compagno di viaggio; d) ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno in cui viene effettuato il rientro e quello inizialmente previsto per il rientro vengono considerati come un unico giorno. 5. ASCURAZIONE RITARDO AEREO 5.1 Oggetto In caso di ritardo del volo aereo di andata, calcolato sulla base dell ultimo operativo voli comunicato al viaggiatore, dovuto ad avverse condizioni atmosferiche, rotture meccaniche o guasti dell aeromobile, MONDIAL ASSTANCE, per persona e, fornirà una delle seguenti prestazioni: a) Indennizzo per Ritardata Partenza Indennizzo all assicurato di 40,00 per le prime 12 ore complete di ritardo documentato del volo di andata, e di ulteriori 20,00 per ogni ulteriore periodo di 6 h di ritardo un massimo di 24 ore consecutive. In alternativa b) Rimborso della cancellazione del viaggio per ritardata partenza superiore a 24 ore per viaggi di durata da 1 a 7 giorni Rimborso all assicurato del 70% costo totale del viaggio, d un massimo di 3.000,00, al netto delle tasse aeroportuali, qualora l assicurato decida di non iniziare il viaggio a seguito di un ritardo documentato del volo di andata di almeno 24 ore. c) Rimborso della cancellazione del viaggio per ritardata partenza superiore a 36 ore per viaggi di durata oltre gli 8 giorni Rimborso all assicurato del 70% costo totale del viaggio, d un massimo di 3.000,00 al netto delle tasse aeroportuali, qualora l assicurato decida di non iniziare il viaggio a seguito di un ritardo documentato del volo di andata di almeno 36 ore. 5.2 Criteri di liquidazione Il sinistro sarà liquidato a condizione che l assicurato abbia effettuato il check-in conformemente alle indicazioni fornite dalla Compagnia Aerea e nei tempi da essa stabiliti, ed abbia ottenuto una dichiarazione scritta dalla Compagnia Aerea che certifichi il ritardo verificatosi e che ha provocato l operatività delle condizioni della copertura e con un limite massimo di tre richieste per anno. 6. RESPONSABILITA CIVILE TERZI 6.1 Oggetto MONDIAL ASSTANCE risponde delle somme che l assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità della polizza relativamente a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente all attività professionale. Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti: dalla proprietà di animali domestici; dalla proprietà ed uso di velocipedi, veicoli e natanti non a motore di lunghezza non superiore a 6.5 metri, golfcars; utilizzo di cavalli ed altri animali da sella con il consenso del proprietario; pratica di sport, comprese le gare, non esercitate a livello professionistico, attività del tempo libero in genere e campeggio. 6.2 Massimale Il massimale è di 8
15 ,00 e per anno; ,00 per danni a persone; ,00 per danni a cose e animali; 6.3 Esclusioni Sono esclusi dall assicurazione i danni: a) derivanti da atti dolosi compiuti o tentati dall assicurato; b) derivanti da esercizio di attività professionali; c) derivanti da esercizio dell attività venatoria; d) derivanti da furto; e) derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché dalla navigazione di natanti a motore e impiego di aeromobili; f) derivanti da detenzione di armi e relative munizioni ed uso delle stesse; g) alle cose altrui che l assicurato abbia in consegna o custodia o che detenga a qualsiasi titolo h) derivanti da atti dolosi e colpa grave. 6.4 Gestione delle vertenze di danno MONDIAL ASSTANCE assume quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all assicurato stesso. L assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. MONDIAL ASSTANCE ha il diritto di rivalersi sull assicurato del pregiudizio derivatole dall inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di MONDIAL ASSTANCE le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale assicurato. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra MONDIAL ASSTANCE e l assicurato in proporzione al rispettivo interesse. MONDIAL ASSTANCE non riconosce le spese incontrate dall assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. 6.5 Franchigia Relativamente ai danni a cose ed animali l assicurazione è prestata con l applicazione di una franchigia del 20% con un minimo di 300,00 per sinistro. 7. INFORTUNI 7.1 Oggetto MONDIAL ASSTANCE assicura gli infortuni accaduti su mezzi di trasporto utilizzati nell ambito del viaggio, compresi gli aeromobili di società aeree di traffico regolare e/o charter che, entro un anno dal giorno nel quale si sono verificati, abbiano come conseguenza la morte o un invalidità permanente. MONDIAL ASSTANCE assicura anche gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza, derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi. MONDIAL ASSTANCE considera infortuni anche: - l asfissia non di origine morbosa; - gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; - l annegamento; - l assideramento o il congelamento; - i colpi di sole o di calore. 9
16 MONDIAL ASSTANCE non considera infortuni le ernie, eccetto quelle addominali da sforzo; gli infarti da qualsiasi causa determinati. 7.2 Esclusioni MONDIAL ASSTANCE non corrisponde l indennizzo per gli infortuni direttamente od indirettamente conseguenti: a) allo svolgimento di ogni attività professionale o lavoro retribuito, comunque e dovunque esplicato; b) alla guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato; c) a operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non conseguenti ad infortunio; d) a tentativo di suicidio o suicidio; e) alla partecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e relative prove con o senza l utilizzo di veicoli a motore salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo; f) ad atti di temerarietà e pratica di sport aerei e dell aria in genere, speleologia, salti dal trampolino con sci od idrosci, sci acrobatico, sci fuoripista, alpinismo, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee jumping) nonché qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione sia diretta che indiretta; g) a ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni. Sono altresì escluse dall assicurazione le conseguenze dell infortunio che si concretizzino nella sindrome da immuno deficienza acquisita (AIDS). 7.3 Capitali assicurati in caso di morte: ,00; in caso di invalidità permanente: , Dichiarazioni dell assicurato Polizze Individuali/Nucleo Familiare (coniuge, figli, altri conviventi) L assicurato in base a quanto sia o venga a sua conoscenza dichiara che la somma dei capitali fra la presente ed altre assicurazioni con capitolato di Mondial Assistance Italia S.p.A per il medesimo rischio, da chiunque stipulate sulla sua persona non supera i limiti di: per il caso di morte per il caso di invalidità permanente. 7.5 Clausola di cumulo - Polizze emesse in forma cumulativa Il Contraente dichiara che la somma dei capitali assicurati dalla presente e da altre assicurazioni infortuni cumulative che includano la copertura del rischio infortuni di viaggio, da esso Contraente stipulate con Mondial Assistance Italia S.p.A. in favore degli stessi assicurati, non supera i limiti di: per persona e per evento, in caso di morte; per persona e per evento, in caso di invalidità permanente. Se i capitali complessivamente assicurati eccedono gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno diminuite, con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti, in modo da non superare, sommate, quanto spetterebbe sulla base dei capitali di cui al comma precedente, salvo, in tal caso, il diritto del Contraente di richiedere il rimborso dei premi imponibili nella stessa proporzione. 7.6 Criteri di liquidazione MONDIAL ASSTANCE corrisponde: a) l indennizzo per la morte o l invalidità permanente anche se si verificano successivamente alla scadenza 10
17 dell assicurazione, ma entro un anno dal giorno dell infortunio; b) l indennizzo per le sole conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute rispetto all infortunio; c) l ammontare del danno concordandolo direttamente con il Contraente o persona da lui designata. In caso di disaccordo ciascuna delle Parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri, da nominare con apposito atto; d) per il caso di morte, la somma assicurata ai beneficiari. L indennizzo non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, MONDIAL ASSTANCE corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente; e) per il caso di invalidità permanente totale, la somma assicurata; f) per il caso di invalidità permanente parziale, l indennizzo calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato secondo i criteri e le percentuali previsti dalla Tabella INAIL, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 nr e successive modifiche. 7.7 Franchigia Non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado pari o inferiore al 5% della totale. Se, invece, essa risulta maggiore di detta percentuale l indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente. 7.8 Persone per cui la garanzia Infortuni di Viaggio non è valida La presente garanzia infortuni non è operativa, senza corrispondente restituzione del premio, per le persone che, al momento della stipulazione della polizza, abbiano già compiuto i 75 anni di età. 7.9 Beneficiari Polizze individuali: qualora l assicurato sia anche Contraente, i beneficiari designati o, in difetto di designazione, gli eredi legittimi e/o testamentari; qualora l assicurato non sia Contraente, gli eredi legittimi e/o testamentari; Polizze cumulative: gli eredi legittimi e/o testamentari. 8. VIAGGIO CURO - ASSTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE 8.1 Oggetto Assistenza in Viaggio MONDIAL ASSTANCE, in caso di malattia o infortunio dell assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni per persona e per evento: 11
18 VIAGGIO CURO - ASSTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE PER VIAGGI IN: PRESTAZIONE ITALIA EUROPA RESTO DEL MONDO/ USA/ CANADA a) consulenza medica telefonica, servizio di guardia medica per accertare, in accordo con i medici curanti, lo stato di salute dell assicurato o per valutare la prestazione più opportuna da effettuare; b) invio di un medico in caso di urgenza. Nel caso di indisponibilità immediata di uno dei medici convenzionati, ove sia accertata l urgenza della prestazione, MONDIAL ASSTANCE organizza il trasferimento in ambulanza dell assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi; c) segnalazione di un medico specialista il più vicino possibile al luogo in cui si trova l assicurato e compatibilmente con le disponibilità locali; d) trasporto rientro sanitario dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato; dal centro medico alla residenza dell assicurato. MONDIAL ASSTANCE effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, previo accordo tra i medici curanti, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l utilizzo dei mezzi ritenuti, ad insindacabile giudizio, più idonei e, se necessario, con l utilizzo dell aereo - sanitario anche nell ambito dell Europa e per gli spostamenti locali; - di linea appositamente attrezzato per tutti gli altri casi. MONDIAL ASSTANCE non effettua il Trasporto- Rientro Sanitario per infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione. e) rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati in seguito a: Trasporto-Rientro Sanitario organizzato da MONDIAL ASSTANCE dell assicurato alla sua residenza Decesso dell assicurato MONDIAL ASSTANCE organizza direttamente il rientro e tiene a proprio carico le spese: dei familiari; dei compagni di viaggio. La prestazione è effettuata a condizione che i familiari ed i compagni di viaggio siano assicurati;, 500,00, 1.000,00, 1.000,00 f) rientro accompagnato di minori in caso di impossibilità dell assicurato (a seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei minori con lui in viaggio ed assicurati. MONDIAL ASSTANCE mette a disposizione dell accompagnatore designato dall assicurato o da un familiare un biglietto A/R per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia. MONDIAL ASSTANCE rimborsa anche: l eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori; le spese per un pernottamento dell accompagnatore Fino a 100 Fino a 100 Fino a
19 PER VIAGGI IN: PRESTAZIONE ITALIA EUROPA RESTO DEL MONDO/ USA/ CANADA g) interprete a disposizione per favorire il contatto tra i medici curanti sul posto e l assicurato degente in ospedale. MONDIAL ASSTANCE organizza a proprie spese il servizio;, 700 per evento, 700 per evento h) traduzione della cartella clinica Qualora l assicurato lo richieda, MONDIAL ASSTANCE provvede, in caso di ricovero ospedaliero, a tradurre la cartella clinica. La traduzione avverrà solo con il consenso dell assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (c.d. legge sulla privacy); i) viaggio di un familiare a seguito di decesso dell assicurato in viaggio o per recarsi dall assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza superiore a: - 48 ore se minorenne o portatore di handicap; - 5 giorni in Italia; - 7 giorni in Europa/Resto del mondo/usa e Canada. MONDIAL ASSTANCE mette a disposizione del familiare un biglietto A/R e rimborsa le spese di soggiorno; 80,00 al giorno max 5 gg 80,00 al giorno max 5 gg l) spese di prolungamento soggiorno qualora l assicurato: non sia in grado di rientrare per malattia o infortunio, od a seguito di furto o smarrimento (purché regolarmente denunciati alle Autorità locali) dei documenti necessari al rimpatrio alla data prestabilita. non sia in grado di proseguire per le ulteriori tappe del viaggio già prenotate sia ospedalizzato in un luogo diverso da quello di soggiorno MONDIAL ASSTANCE rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute dall assicurato e dai suoi familiari o da un compagno di viaggio (purché assicurati);, 80,00 per notte con un max 5 notti, 120,00 per notte con un max 5 notti m) rientro dell assicurato convalescente al proprio domicilio, alla data e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto. MONDIAL ASSTANCE organizza e prende a proprio carico le spese di rientro; n) rientro della salma l luogo di sepoltura in Italia. MONDIAL ASSTANCE tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle spese funerarie e di inumazione. MONDIAL ASSTANCE rimborsa anche il costo del biglietto di viaggio A/R di un familiare per recarsi sul luogo in cui si è verificato l evento. MONDIAL ASSTANCE provvede altresì ad effettuare la prenotazione per conto del familiare presso la struttura alberghiera più vicina al luogo dell evento tenendo direttamente a proprio carico le spese di pernottamento della prima notte;, 300,00, 800,00, 800,00 13
20 MONDIAL ASSTANCE, in caso di necessità dell assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni: PER VIAGGI IN: PRESTAZIONE ITALIA EUROPA RESTO DEL MONDO/ USA/ CANADA o) rientro anticipato dell assicurato, dei familiari o di un compagno di viaggio, sempreché assicurati, per interruzione del viaggio determinata da decesso o da ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni di uno dei familiari a casa dell assicurato., , ,00 MONDIAL ASSTANCE organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese; p) invio messaggi urgenti a persone residenti in Italia. MONDIAL ASSTANCE provvede, a proprie spese, all inoltro di tali messaggi; q) anticipo denaro, previa garanzia bancaria e con l obbligo per l assicurato di restituire l anticipo entro 30 giorni; 3.000, ,00 r) protezione carte di credito smarrite o rubate. MONDIAL ASSTANCE su richiesta specifica e previa comunicazione degli estremi necessari, provvede a mettersi in contatto con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al blocco dei documenti suddetti. Resta a carico dell assicurato il perfezionamento della procedura, secondo quanto disposto dai singoli titoli di credito; s) reperimento di un legale ed anticipo cauzione 2.000, , ,00 MONDIAL ASSTANCE reperisce un legale per gestire in loco le controversie che coinvolgono direttamente l assicurato, tenendo a proprio carico le relative spese. MONDIAL ASSTANCE, inoltre, costituisce, in nome e per conto dell assicurato e per i soli fatti di natura colposa: l eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell assicurato nella produzione del sinistro , , ,00 MONDIAL ASSTANCE anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione che l assicurato si impegna a restituire in ogni caso entro 30 giorni; t) rimborso spese telefoniche documentate e sostenute dall assicurato per contattare la Centrale Operativa. Sono rimborsate anche le spese di roaming internazionale sostenute in seguito a chiamate della Centrale Operativa nelle fasi di assistenza. 200,00 200,00 14
Garanzie Massimali (fino a) franchigia. 50% del costo, fino a 500,00 NO
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